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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/12/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1076/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1076 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione il 6.11.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, presso lo studio dell'avv. Vito
AN RT, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Cascina, Via Sant'Antioco n. 64, presso lo studio dell'avv. Annalisa
Cecchetti, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta nonché contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cascina, Via CP_2 C.F._1
Sant'Antioco n. 64 presso lo studio dell'avv. Annalisa Cecchetti, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuto Oggetto: “responsabilità contrattuale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 14.03.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio e chiedendo all'intestato Tribunale di Controparte_3 CP_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - accertare e dichiarare, per le ragioni innanzi esposte, la risoluzione del “Contratto di acquisto spazi pubblicitari” del 15.3.2022, stipulato tra la
e la , per inadempimento delle obbligazioni Parte_1 Controparte_1 assunte dalla;
- accertare e dichiarare, altresì, ex art. 1458 Cod. Civ., Controparte_1
l'indebito pagamento disposto dalla soc. n favore dell' Parte_1 Controparte_1
per il saldo delle Fatture n. 9 del 15.3.2022 di €. 6.100,00 e n. 15 del 30.4.2022 di €.
[...]
18.300,00; - conseguentemente, condannare, ex art. 2033 Cod. Civ., la , Controparte_1 codice fiscale , in solido con il sig. , codice fiscale P.IVA_2 CP_2 C.F._2
, alla restituzione, in favore della della complessiva somma di €.
[...] Parte_1
24.400,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi decorrenti dalla data della domanda al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
A sostegno della domanda, la difesa attrice ha dedotto di avere sottoscritto in data 15.03.2022 un contratto con la convenuta per l'acquisto di spazi pubblicitari su autovetture partecipanti al campionato Euro Nascar 2022; segnatamente, dietro il corrispettivo di complessivi € 50.000 oltre
IVA le parti hanno concordato che la convenuta avrebbe apposto delle decals recanti il marchio della società attrice in occasione di sei distinte gare automobilistiche, da tenersi rispettivamente a Valencia,
a Brands Hatch, a , a Most, a Zolder e a Rieka. CP_4
Tali gli accordi contrattuali, ha dedotto l'inadempimento contrattuale Parte_1 della convenuta lamentando, in particolare: - di avere pagato la prima rata per € 5.000 oltre IVA in data 21.03.2022, nonché la seconda rata per € 15.000 oltre IVA in data 05.05.2022, e di avere fornito il materiale adesivo da apporre sulle autovetture;
- che, ciononostante, nelle prime tre gare la convenuta ha omesso di esporre il marchio pubblicitario;
- che la convenuta ha altresì mancato di adempiere all'obbligo di dare informazioni sulle prestazioni delle auto recanti il marchio pubblicitario, anche mediante trasmissione di foto e/o comunicati stampa;
- di avere dunque, in ossequio all'art. 11 del contratto inter partes, comunicato in data 15.07.2022 la volontà di risolvere il contratto e chiesto la restituzione delle somme già versate;
- che è stato altresì trasmesso l'invito alla negoziazione assistita, senza riscontro della;
- che, trattandosi di Controparte_3 una associazione non riconosciuta, la convenuta non gode di autonomia patrimoniale perfetta, di talché è legittimato passivo della presente azione anche , quale firmatario del CP_2 contratto per conto dell'associazione.
Con comparsa depositata il 27.04.2023 si è costituita in giudizio Controparte_3 chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento dell'intero importo contrattualmente pattuito o, in via Parte_1 gradata, all'importo proporzionato al numero di gare in cui è stata effettuata la pubblicità.
A sostegno della propria posizione, la convenuta ha eccepito che: - gli accordi contrattuali prevedevano il pagamento a rate, aventi scadenza mensile;
- la società attrice era interessata ad apporre il marchio pubblicitario sull'autovettura n. 25, condotta in gara da Controparte_5 socio dell'attrice e figlio dell'amministratore della stessa;
- è stata altresì approntata, per lo spazio pubblicitario, un'ulteriore vettura, la n. 89; - nella gara di Valencia la ha partecipato con CP_1 una sola vettura, la n. 25, la quale tuttavia non ha potuto gareggiare per problemi tecnici;
- nella seconda gara, nonostante l'inadempimento di quanto al pagamento della Parte_1 rata scadente a maggio, ha gareggiato l'auto n. 89, previa apposizione dei decals pubblicitari;
- ciononostante, la società attrice ha mancato di pagare anche la rata scadente a giugno e, ancora una volta, veniva comunque apposto il loro pubblicitario sulle vetture 25 e 89 per la gara di;
- CP_4 anche nella gara di Most, successiva alla missiva inerente alla risoluzione del contratto, sulle auto in gara era apposto il logo dell'attrice; - non è addebitabile alcun inadempimento quanto alla trasmissione di aggiornamenti sull'andamento dell'equipaggio, atteso che l'attrice dopo le prime due rate si era per prima resa inadempiente quanto ai pagamenti;
- stante il grave inadempimento di quest'ultima deve pagare il residuo corrispettivo ancora dovuto o, in Parte_1 subordine, il compenso per la pubblicità in 4 gare di 6.
Con comparsa del 16.05.2023 si è altresì costituito in giudizio il quale si è associato CP_2 alle difese della e, con specifico riguardo alla propria posizione, ha Controparte_3 eccepito che non deve applicarsi l'art. 38 c.c., bensì l'art. 6 L. 383/2000, dunque potrà essere chiamato a rispondere, in ipotesi, solo in via gradata rispetto all'associazione.
La causa è stata istruita mediante prova per testi.
All'esito, è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 06.11.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
*****
1. Nei fatti, è pacifico (art. 115 c.p.c.) che le parti hanno sottoscritto in data 15.03.2022 un contratto avente ad oggetto la promozione pubblicitaria della società attrice nell'anno 2022. Dall'accordo (doc.
1 attrice) risulta che si è obbligata alla pubblicizzazione della Controparte_1 mediante apposizione di decals su autovetture ritenute adeguati veicoli Parte_1 pubblicitari per sei competizioni specificamente individuate all'art. 6 del contratto;
l'associazione convenuta si è impegnata, inoltre, a trasmettere costanti e dettagliate informazioni circa le prestazioni degli equipaggi recanti il marchio pubblicitario. Il tutto, dietro corrispettivo di € 50.000 oltre IVA, da corrispondersi a cura dell'attrice in 4 rate, la prima di € 5.000 oltre IVA alla sottoscrizione del contratto e le successive dell'importo di € 15.000 ciascuna, oltre IVA, con cadenza mensile.
E' pacifico che la società ha provveduto al pagamento delle prime due Parte_1 rate, versando rispettivamente € 6.100 il 21.03.2022 a saldo della fattura n. 9 del 15.03.2022 (doc. 2
e 3 attrice) ed € 18.300 il 05.05.2022 a saldo della fattura n. 15 del 30.04.2025. Nessuna contestazione
è stata mossa dall'attrice quanto all'omesso pagamento delle rate successive.
Pur non espressamente indicato nel contratto, è altresì incontestato tra le parti che i veicoli sui quali doveva apporsi il materiale pubblicitario erano i nn. 25 e 89.
2. Le parti discutono della corretta esecuzione dell'accordo negoziale, addebitandosi reciproci inadempimenti. Segnatamente, la difesa attrice ha allegato l'inadempimento dell'associazione convenuta, la quale avrebbe omesso di apporre le decals sulle vetture, nonché di fornire le informazioni relative agli andamenti dei veicoli pubblicitari;
ha dunque invocato la risoluzione del contratto chiedendo la restituzione degli importi corrisposti per prestazioni, in tesi, mai rese.
Di contro, la convenuta ha eccepito di avere correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni nonostante l'ingiustificata interruzione dei pagamenti da parte dell'attrice ed ha chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento del corrispettivo pattuito o, in subordine, dell'importo proporzionato alle prestazioni pubblicitarie in concreto rese (sponsorizzazione in 4 gare automobilistiche su 6).
Controverso, inoltre, il titolo e il grado di responsabilità del convenuto . CP_2
3. La controversia verte, dunque, della corretta ed effettiva esecuzione del contratto da entrambe le parti;
la decisione postula l'accertamento dei ventilati inadempimenti, della relativa gravità e imputabilità, oltre che l'accertamento della responsabilità del convenuto . CP_2
4. Tale il thema decidendum, la domanda di parte attrice deve valutarsi congiuntamente alla domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Infatti, l'una ha chiesto la risoluzione del contratto (che, a mente dell'art. 1455 c.c., presuppone non solo la valutazione circa la sussistenza dell'inadempimento, ma anche la verifica dell'importanza dello stesso) e la restituzione della prestazione (ripristino status quo ante); l'altra, chiedendo il pagamento del prezzo pattuito, ha invece inteso agire per l'adempimento del contratto (art. 1453 c.c.).
Si tratta di domande tra gli stessi soggetti, aventi la medesima causa petendi; diverge il petitum, essendo l'una domanda in rapporto di alternatività – incompatibilità con l'altra.
4.1. Viene in rilievo l'ordinario regime della responsabilità da inadempimento di cui all'art. 1218 c.c.
In ragione dei reciproci addebiti di inadempimento effettuati da ciascuna delle parti nei confronti dell'altra, le condotte devono esaminarsi in comparazione tra loro, per valutare chi, tra i contraenti, possa ritenersi effettivamente responsabile della patologia del contratto, anche tenuto conto del principio inadimplenti non est adimplendum.
Sul punto, si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale “In caso di accuse reciproche di inadempimento, la domanda di risoluzione per colpa e l'eccezione di inadempimento debbono essere valutate ponendo a confronto le condotte delle parti per la loro incidenza sulla realizzazione del programma dei contraenti e sull'assetto dei loro interessi come risultante dal contratto. La valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti non può in tali ipotesi muovere da un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa dell'insuccesso del programma contrattuale alla parte che si sia resa responsabile per prima di un inadempimento, ma deve necessariamente essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, comparando le condotte per la loro gravità cioè per la loro incidenza sul sinallagma contrattuale. L'articolo 1460 del Cc consente invero alla parte di rifiutare di eseguire la propria prestazione a fronte dell'inadempimento dell'altra, ma richiede che tale rifiuto debba essere conforme al principio di buona fede, il che significa che non può essere arbitrario o pretestuoso ma deve uniformarsi al criterio di proporzionalità, atteso che il vincolo contrattuale impone ai contraenti, in ogni circostanza, di adottare comportamenti tali da non compromettere l'interesse dell'altro al conseguimento dell'utilità che egli intendeva perseguire attraverso il contratto” (Cass. civ., sez. II,
26/05/2025, n. 14030; in termini Cass. civ., sez. II, 01/08/2024, n. 21699).
Nell'effettuare tale valutazione, avente ad oggetto il contegno di ciascuna delle parti contrattuali, il giudice deve basarsi su criteri ulteriori quali quello cronologico, i rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni non adempiute e all'incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto, oltre che eventuali elementi di carattere soggettivo (un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra).
5. Nel caso in esame, la domanda di parte attrice è fondata;
di contro, deve rigettarsi la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta . Controparte_1
5.1. Dal complessivo esame dell'andamento del rapporto contrattuale è emerso che la società attrice, in adempimento alle prime due scadenze, ha corrisposto le somme pattuite alla controparte.
5.2. Dall'attività istruttoria svolta in corso di causa è altresì emerso che la prima delle competizioni ove avrebbe dovuto apporre le decals pubblicitarie era quella di Controparte_1
Valencia, da tenersi nelle giornate del 14-15 maggio 2022. Nell'occasione è pacifico che alcuna vettura riportasse il marchio della società a difesa convenuta ha dedotto, Parte_1 sul punto, di essersi presentata alla competizione con una sola autovettura, la n. 25, la quale non ha poi preso parte alla gara per problemi tecnici. La circostanza, tuttavia, risulta sconfessata dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa convenuta, segnatamente dall'allegato 2 alla comparsa di costituzione e risposta, ove nell'elenco dei partecipanti alla competizione di Valencia risulta anche l'autovettura n. 89. Per altro, risulta documentazione fotografica comprovante la presenza dell'auto n. 89 sul circuito di Valencia proprio nella data del 14.05.2022 (doc. 8 attrice) senza che sulla stessa risultino apposti marchi riferibili alla società attrice. In tal senso, giova richiamare anche le dichiarazioni del teste che all'epoca dei fatti gestiva le autovetture della convenuta, il Tes_1 quale in riferimento alla gara di Valencia ha affermato “Queste vetture erano presenti a Valencia, sia la 25 sia la 89, ma la 25 non ha potuto correre per problemi tecnici mentre la 89 ha corso” (verbale udienza dell'8.10.2024).
Non rileva in senso contrario la documentazione fotografica prodotta dalla convenuta quale doc. 9: dall'esame del documento è possibile vedere solo la porzione della carrozzeria di un'auto non meglio identificata, non collocabile nello spazio e nel tempo, per altro recante l'adesivo di Parte_1 in una posizione differente (lato sinistro presso la ruota posteriore) da quella dove la
[...] associazione dichiara di aver apposto le decals (ossia sul retro del veicolo). A ciò aggiungasi che anche i testi sentiti sul punto non hanno saputo individuare quale vettura fosse nello specifico (teste
“la vettura probabilmente è la 89, ma non c'è nemmeno il dettaglio e avevamo 3 vetture Tes_2 identiche”) né il circuito ove è stata scattata la fotografia (verbale udienza dell'8.10.2024 cit.).
In seguito alla competizione tenutasi presso il circuito di Valencia, la società attrice ha mancato il pagamento della rata con scadenza al 31.05.2022.
5.3. Va precisato che l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. si fonda sull'altrui inadempimento, rispetto al quale, diversamente da quanto richiesto ai fini della risoluzione del contratto, non è necessario indagarsi la gravità. Al contrario, ciò che rileva è che il rifiuto dell'adempimento, in un contratto a prestazioni corrispettive, risulti giustificato dal previo inadempimento della controparte contrattuale, rispetto al quale deve porsi in rapporto di corrispettività e interdipendenza. Ciò, per altro, prescindendo da ogni responsabilità addebitabile alla parte inadempiente. Questo perché lo scopo della tutela approntata dalla norma in esame è quello di garantire l'equilibrio del sinallagma, evitando una situazione di disparità tra i contraenti.
Tenuto conto del complessivo andamento dell'esecuzione del contratto, la sospensione dei pagamenti della società attrice si ritiene una reazione legittima all'inadempimento posto in essere dalla
[...]
. Quest'ultima, infatti, non ha adempiuto la propria prestazione pur avendo Controparte_1 ricevuto la somma di € 20.000 oltre IVA, determinando così uno squilibrio nel sinallagma in danno della parte attrice. 5.4. Tali conclusioni sono confermate dalla condotta successivamente tenuta dalla Associazione convenuta in occasione della seconda gara, tenutasi a Brands Hatch nei giorni 11 e 12 giugno 2022.
che, nell'occasione, ha preso parte alla competizione la sola auto n. 89. Ebbene, risulta Per_1 provato per tabulas che anche per detto circuito non sono state regolarmente apposte le decals di
Parte_1
L'attore ha prodotto quale sub doc. 9 delle foto professionali scattate in data 10.06.2022, nelle quali si vede ritratta la vettura n. 89 da varie angolazioni: in nessun punto dell'auto, men che meno nella parte posteriore, si rinvengono adesivi, loghi o qualsiasi altro elemento pubblicitario che riproduca l'immagine della società attrice.
Non vale a sconfessare quanto detto la documentazione fotografica di parte convenuta. Il riferimento, in particolare, è alla foto n. 6 che, seppur sfocata, consente di intravedere un piccolo inserto pubblicitario proprio nella parte posteriore della vettura. Detta foto, al di là della scarsa qualità dell'immagine, non appare scattata nel circuito di riferimento. Sul punto, si richiama l'eccezione della difesa attrice, secondo la quale il circuito ritratto nel doc. 6 di parte convenuta sarebbe quello di Most: la circostanza è confermata dal fatto che tale ultimo circuito appare dotato di edifici interamente di colore rosso proprio come quello che risulta nell'immagine in esame (doc. 16 attrice).
Nemmeno depongono a favore della convenuta le dichiarazioni testimoniali raccolte. Il teste pur confermando di aver visto l'autovettura n. 89 con il logo pubblicitario della società Tes_2 attrice, non ha saputo riferire alcuna delle caratteristiche del marchio pubblicitario, fornendo una descrizione in tutto diversa da quella della decals originale (segnatamente, ha riferito di un logo verde, del nome “Euroimpianti” e di una scritta di dimensioni variabili, tutte caratteristiche difformi dal marchio pubblicitario effettivamente acquisito agli atti, ove la scritta era azzurra e bianca, omogenea quanto a dimensioni dei caratteri – vedasi doc. 13 di parte attrice per il raffronto).
5.5. La convenuta ha dunque reiterato la propria condotta inadempiente;
di talché deve CP_6 ritenersi giustificato il secondo mancato pagamento delle somme dovute dall'attrice alla data del
30.06.2022.
5.6. Infine, risulta reiterata la condotta inadempiente da parte della convenuta anche nella terza delle sei gare indicate in contratto, ossia quella tenutasi a nel luglio 2022. CP_4
Sul punto, l'attrice ha prodotto documentazione fotografica proveniente da terzi (doc. 12 attrice) che ritrae le vetture nn. 25 e 89, nessuna delle quali reca alcun logo pubblicitario della Parte_1
[...]
Non smentisce detta documentazione quella prodotta dalla difesa convenuta. Il richiamo è, in particolare, ai doc. 7 e 8. Il primo, infatti, ritrae l'auto n. 89, visibilmente danneggiata, ferma in uno spazio che appare essere un'auto officina, ma non consente di comprendere né quando, né dove sia stata scattata l'immagine fotografica;
il doc. 8, invece, è del tutto estraneo al presente giudizio, atteso che ritrae un'auto presso il circuito di Cremona e, dunque, in luoghi estranei a quelli di interesse ai fini del decidere (vedasi doc. 15 attrice per un raffronto sullo stato dei luoghi).
5.7. Deve rilevarsi, ancora con riguardo alla condotta inadempiente della convenuta, che questa ha omesso di fornire informazioni circa l'andamento dell'equipaggio recante il marchio pubblicitario dell'attrice. Detta prestazione, seppur accessoria alla principale, era espressamente pattuita in contratto all'art. 7; a fronte del contestato inadempimento, incombeva alla convenuta dimostrare di avere integralmente e correttamente adempiuto (in linea con i consolidati principi di Cass. civ., Sez.
Un. n. 13533/2001).
Nondimeno, la società convenuta non ha dimostrato di avervi adempiuto e, anzi, ha confermato di non aver trasmesso alcun dato sul punto, pur giustificando l'inadempimento con il mancato pagamento delle rate da parte dell'attrice.
6. In tale contesto di evidente alterazione del sinallagma contrattuale, è legittima l'invocazione da parte dell'attrice della clausola risolutiva di cui all'art. 11 del contratto, quale atto unilaterale recettizio pervenuto alla convenuta in data 19.07.2022 (doc. 6 attrice).
In esito a detta comunicazione, è priva di rilievo la circostanza – pacifica tra le parti – che alla gara di Most, tenutasi nel mese di settembre 2022, fossero effettivamente applicate le decals della società attrice sulle vetture in gara.
Vale la pena evidenziare, in questa sede, che quella di cui all'art. 11 supra citata non integra una vera e propria clausola risolutiva. A tal fine, infatti, è necessario che le parti specifichino a quale inadempimento intendano “legare” l'effetto risolutivo;
ciò in quanto la clausola in argomento (art. 1456 c.c.) sottintende una precisa ponderazione delle parti circa la gravità dell'inadempimento che, di regola, è rimessa al giudice in sede di risoluzione giudiziale. Non così nel caso di specie, ove si legge “In caso di inadempienze o controversie, le parti possono richiedere la risoluzione del presente contratto dandone un preavviso scritto di almeno 30 giorni”.
Ne deriva che la risoluzione non può accertarsi, ma deve dichiararsi con sentenza.
E, nel caso in esame, ne sussistono i requisiti di legge, trattandosi di inadempimento certamente grave da giustificare lo scioglimento del vincolo contrattuale: alcuna delle prestazioni dovute è stata effettuata dalla , nonostante l'avvenuto pagamento tempestivo delle Controparte_1 prime due rate pattuite da parte dell'attrice, che ha poi legittimamente sospeso la corresponsione delle rate ulteriori.
7. Come noto, l'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto comporta che ciascuna parte è tenuta a restituire le prestazioni ricevute, private ormai di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. Ai fini della spettanza dei frutti e degli interessi su quanto è oggetto di ripetizione, la buona fede ex art. 2033 c.c. è da intendersi come buona fede soggettiva dell'accipiens e si identifica nell'ignoranza dell'obbligo restitutorio.
Nella specie, il pagamento di complessivi € 24.400 è sprovvisto di giustificazione causale e obbliga la convenuta alla restituzione dell'indebito (art. 2033 c.c.).
La somma deve restituirsi maggiorata di interessi legali a far data dalla presente pronunzia di risoluzione e sino al soddisfo, fermo quanto detto in ordine alla qualificazione giuridica della clausola di cui all'art. 11 del contratto.
8. A questo punto, deve altresì valutarsi la posizione del convenuto , citato in CP_2 giudizio ai sensi dell'art. 38 c.c.
Il convenuto, sul punto, ha eccepito l'applicabilità della lex specialis di cui all'art. 6 L. 383/2000.
Premesso che tale norma non vale ad escludere la legittimazione passiva dello stesso ma, al più, a prevedere in suo favore un'ipotesi di beneficium excussionis, in goni caso non è applicabile al caso di specie in quanto abrogata in epoca antecedente ai fatti di causa.
La fattispecie ricade quindi nel regime generale di cui al richiamato art 38 c.c., con la conseguenza che è responsabile, in solido con l'associazione convenuta, dell'accertato CP_2 inadempimento contrattuale (e delle conseguenze restitutorie che ne derivano).
9. Le spese di lite sono poste a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro (art. 91 c.p.c.); dette spese vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della lite (in base al decisum), dei parametri medi di riferimento (con applicazione dei massimi per la fase istruttoria, tenuto conto del numero dei testi sentiti e della complessità della stessa) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda di parte attrice così provvede:
DICHIARA risolto il contratto concluso tra le parti il 15.03.2022 e, per l'effetto, CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo di € 24.400,00 oltre interessi di legge a far data dalla presente pronuncia e sino al soddisfo;
RIGETTA ogni altra domanda;
CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in € 264,00 per spese vive, € 5.917,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge;
dette spese devono versarsi in favore del procuratore di Parte_1
dichiaratosi antistatario.
[...]
Si comunichi. Pisa, 15/12/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1076 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione il 6.11.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, presso lo studio dell'avv. Vito
AN RT, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Cascina, Via Sant'Antioco n. 64, presso lo studio dell'avv. Annalisa
Cecchetti, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta nonché contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cascina, Via CP_2 C.F._1
Sant'Antioco n. 64 presso lo studio dell'avv. Annalisa Cecchetti, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuto Oggetto: “responsabilità contrattuale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 14.03.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio e chiedendo all'intestato Tribunale di Controparte_3 CP_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - accertare e dichiarare, per le ragioni innanzi esposte, la risoluzione del “Contratto di acquisto spazi pubblicitari” del 15.3.2022, stipulato tra la
e la , per inadempimento delle obbligazioni Parte_1 Controparte_1 assunte dalla;
- accertare e dichiarare, altresì, ex art. 1458 Cod. Civ., Controparte_1
l'indebito pagamento disposto dalla soc. n favore dell' Parte_1 Controparte_1
per il saldo delle Fatture n. 9 del 15.3.2022 di €. 6.100,00 e n. 15 del 30.4.2022 di €.
[...]
18.300,00; - conseguentemente, condannare, ex art. 2033 Cod. Civ., la , Controparte_1 codice fiscale , in solido con il sig. , codice fiscale P.IVA_2 CP_2 C.F._2
, alla restituzione, in favore della della complessiva somma di €.
[...] Parte_1
24.400,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi decorrenti dalla data della domanda al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
A sostegno della domanda, la difesa attrice ha dedotto di avere sottoscritto in data 15.03.2022 un contratto con la convenuta per l'acquisto di spazi pubblicitari su autovetture partecipanti al campionato Euro Nascar 2022; segnatamente, dietro il corrispettivo di complessivi € 50.000 oltre
IVA le parti hanno concordato che la convenuta avrebbe apposto delle decals recanti il marchio della società attrice in occasione di sei distinte gare automobilistiche, da tenersi rispettivamente a Valencia,
a Brands Hatch, a , a Most, a Zolder e a Rieka. CP_4
Tali gli accordi contrattuali, ha dedotto l'inadempimento contrattuale Parte_1 della convenuta lamentando, in particolare: - di avere pagato la prima rata per € 5.000 oltre IVA in data 21.03.2022, nonché la seconda rata per € 15.000 oltre IVA in data 05.05.2022, e di avere fornito il materiale adesivo da apporre sulle autovetture;
- che, ciononostante, nelle prime tre gare la convenuta ha omesso di esporre il marchio pubblicitario;
- che la convenuta ha altresì mancato di adempiere all'obbligo di dare informazioni sulle prestazioni delle auto recanti il marchio pubblicitario, anche mediante trasmissione di foto e/o comunicati stampa;
- di avere dunque, in ossequio all'art. 11 del contratto inter partes, comunicato in data 15.07.2022 la volontà di risolvere il contratto e chiesto la restituzione delle somme già versate;
- che è stato altresì trasmesso l'invito alla negoziazione assistita, senza riscontro della;
- che, trattandosi di Controparte_3 una associazione non riconosciuta, la convenuta non gode di autonomia patrimoniale perfetta, di talché è legittimato passivo della presente azione anche , quale firmatario del CP_2 contratto per conto dell'associazione.
Con comparsa depositata il 27.04.2023 si è costituita in giudizio Controparte_3 chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento dell'intero importo contrattualmente pattuito o, in via Parte_1 gradata, all'importo proporzionato al numero di gare in cui è stata effettuata la pubblicità.
A sostegno della propria posizione, la convenuta ha eccepito che: - gli accordi contrattuali prevedevano il pagamento a rate, aventi scadenza mensile;
- la società attrice era interessata ad apporre il marchio pubblicitario sull'autovettura n. 25, condotta in gara da Controparte_5 socio dell'attrice e figlio dell'amministratore della stessa;
- è stata altresì approntata, per lo spazio pubblicitario, un'ulteriore vettura, la n. 89; - nella gara di Valencia la ha partecipato con CP_1 una sola vettura, la n. 25, la quale tuttavia non ha potuto gareggiare per problemi tecnici;
- nella seconda gara, nonostante l'inadempimento di quanto al pagamento della Parte_1 rata scadente a maggio, ha gareggiato l'auto n. 89, previa apposizione dei decals pubblicitari;
- ciononostante, la società attrice ha mancato di pagare anche la rata scadente a giugno e, ancora una volta, veniva comunque apposto il loro pubblicitario sulle vetture 25 e 89 per la gara di;
- CP_4 anche nella gara di Most, successiva alla missiva inerente alla risoluzione del contratto, sulle auto in gara era apposto il logo dell'attrice; - non è addebitabile alcun inadempimento quanto alla trasmissione di aggiornamenti sull'andamento dell'equipaggio, atteso che l'attrice dopo le prime due rate si era per prima resa inadempiente quanto ai pagamenti;
- stante il grave inadempimento di quest'ultima deve pagare il residuo corrispettivo ancora dovuto o, in Parte_1 subordine, il compenso per la pubblicità in 4 gare di 6.
Con comparsa del 16.05.2023 si è altresì costituito in giudizio il quale si è associato CP_2 alle difese della e, con specifico riguardo alla propria posizione, ha Controparte_3 eccepito che non deve applicarsi l'art. 38 c.c., bensì l'art. 6 L. 383/2000, dunque potrà essere chiamato a rispondere, in ipotesi, solo in via gradata rispetto all'associazione.
La causa è stata istruita mediante prova per testi.
All'esito, è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 06.11.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
*****
1. Nei fatti, è pacifico (art. 115 c.p.c.) che le parti hanno sottoscritto in data 15.03.2022 un contratto avente ad oggetto la promozione pubblicitaria della società attrice nell'anno 2022. Dall'accordo (doc.
1 attrice) risulta che si è obbligata alla pubblicizzazione della Controparte_1 mediante apposizione di decals su autovetture ritenute adeguati veicoli Parte_1 pubblicitari per sei competizioni specificamente individuate all'art. 6 del contratto;
l'associazione convenuta si è impegnata, inoltre, a trasmettere costanti e dettagliate informazioni circa le prestazioni degli equipaggi recanti il marchio pubblicitario. Il tutto, dietro corrispettivo di € 50.000 oltre IVA, da corrispondersi a cura dell'attrice in 4 rate, la prima di € 5.000 oltre IVA alla sottoscrizione del contratto e le successive dell'importo di € 15.000 ciascuna, oltre IVA, con cadenza mensile.
E' pacifico che la società ha provveduto al pagamento delle prime due Parte_1 rate, versando rispettivamente € 6.100 il 21.03.2022 a saldo della fattura n. 9 del 15.03.2022 (doc. 2
e 3 attrice) ed € 18.300 il 05.05.2022 a saldo della fattura n. 15 del 30.04.2025. Nessuna contestazione
è stata mossa dall'attrice quanto all'omesso pagamento delle rate successive.
Pur non espressamente indicato nel contratto, è altresì incontestato tra le parti che i veicoli sui quali doveva apporsi il materiale pubblicitario erano i nn. 25 e 89.
2. Le parti discutono della corretta esecuzione dell'accordo negoziale, addebitandosi reciproci inadempimenti. Segnatamente, la difesa attrice ha allegato l'inadempimento dell'associazione convenuta, la quale avrebbe omesso di apporre le decals sulle vetture, nonché di fornire le informazioni relative agli andamenti dei veicoli pubblicitari;
ha dunque invocato la risoluzione del contratto chiedendo la restituzione degli importi corrisposti per prestazioni, in tesi, mai rese.
Di contro, la convenuta ha eccepito di avere correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni nonostante l'ingiustificata interruzione dei pagamenti da parte dell'attrice ed ha chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento del corrispettivo pattuito o, in subordine, dell'importo proporzionato alle prestazioni pubblicitarie in concreto rese (sponsorizzazione in 4 gare automobilistiche su 6).
Controverso, inoltre, il titolo e il grado di responsabilità del convenuto . CP_2
3. La controversia verte, dunque, della corretta ed effettiva esecuzione del contratto da entrambe le parti;
la decisione postula l'accertamento dei ventilati inadempimenti, della relativa gravità e imputabilità, oltre che l'accertamento della responsabilità del convenuto . CP_2
4. Tale il thema decidendum, la domanda di parte attrice deve valutarsi congiuntamente alla domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Infatti, l'una ha chiesto la risoluzione del contratto (che, a mente dell'art. 1455 c.c., presuppone non solo la valutazione circa la sussistenza dell'inadempimento, ma anche la verifica dell'importanza dello stesso) e la restituzione della prestazione (ripristino status quo ante); l'altra, chiedendo il pagamento del prezzo pattuito, ha invece inteso agire per l'adempimento del contratto (art. 1453 c.c.).
Si tratta di domande tra gli stessi soggetti, aventi la medesima causa petendi; diverge il petitum, essendo l'una domanda in rapporto di alternatività – incompatibilità con l'altra.
4.1. Viene in rilievo l'ordinario regime della responsabilità da inadempimento di cui all'art. 1218 c.c.
In ragione dei reciproci addebiti di inadempimento effettuati da ciascuna delle parti nei confronti dell'altra, le condotte devono esaminarsi in comparazione tra loro, per valutare chi, tra i contraenti, possa ritenersi effettivamente responsabile della patologia del contratto, anche tenuto conto del principio inadimplenti non est adimplendum.
Sul punto, si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale “In caso di accuse reciproche di inadempimento, la domanda di risoluzione per colpa e l'eccezione di inadempimento debbono essere valutate ponendo a confronto le condotte delle parti per la loro incidenza sulla realizzazione del programma dei contraenti e sull'assetto dei loro interessi come risultante dal contratto. La valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti non può in tali ipotesi muovere da un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa dell'insuccesso del programma contrattuale alla parte che si sia resa responsabile per prima di un inadempimento, ma deve necessariamente essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, comparando le condotte per la loro gravità cioè per la loro incidenza sul sinallagma contrattuale. L'articolo 1460 del Cc consente invero alla parte di rifiutare di eseguire la propria prestazione a fronte dell'inadempimento dell'altra, ma richiede che tale rifiuto debba essere conforme al principio di buona fede, il che significa che non può essere arbitrario o pretestuoso ma deve uniformarsi al criterio di proporzionalità, atteso che il vincolo contrattuale impone ai contraenti, in ogni circostanza, di adottare comportamenti tali da non compromettere l'interesse dell'altro al conseguimento dell'utilità che egli intendeva perseguire attraverso il contratto” (Cass. civ., sez. II,
26/05/2025, n. 14030; in termini Cass. civ., sez. II, 01/08/2024, n. 21699).
Nell'effettuare tale valutazione, avente ad oggetto il contegno di ciascuna delle parti contrattuali, il giudice deve basarsi su criteri ulteriori quali quello cronologico, i rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni non adempiute e all'incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto, oltre che eventuali elementi di carattere soggettivo (un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra).
5. Nel caso in esame, la domanda di parte attrice è fondata;
di contro, deve rigettarsi la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta . Controparte_1
5.1. Dal complessivo esame dell'andamento del rapporto contrattuale è emerso che la società attrice, in adempimento alle prime due scadenze, ha corrisposto le somme pattuite alla controparte.
5.2. Dall'attività istruttoria svolta in corso di causa è altresì emerso che la prima delle competizioni ove avrebbe dovuto apporre le decals pubblicitarie era quella di Controparte_1
Valencia, da tenersi nelle giornate del 14-15 maggio 2022. Nell'occasione è pacifico che alcuna vettura riportasse il marchio della società a difesa convenuta ha dedotto, Parte_1 sul punto, di essersi presentata alla competizione con una sola autovettura, la n. 25, la quale non ha poi preso parte alla gara per problemi tecnici. La circostanza, tuttavia, risulta sconfessata dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa convenuta, segnatamente dall'allegato 2 alla comparsa di costituzione e risposta, ove nell'elenco dei partecipanti alla competizione di Valencia risulta anche l'autovettura n. 89. Per altro, risulta documentazione fotografica comprovante la presenza dell'auto n. 89 sul circuito di Valencia proprio nella data del 14.05.2022 (doc. 8 attrice) senza che sulla stessa risultino apposti marchi riferibili alla società attrice. In tal senso, giova richiamare anche le dichiarazioni del teste che all'epoca dei fatti gestiva le autovetture della convenuta, il Tes_1 quale in riferimento alla gara di Valencia ha affermato “Queste vetture erano presenti a Valencia, sia la 25 sia la 89, ma la 25 non ha potuto correre per problemi tecnici mentre la 89 ha corso” (verbale udienza dell'8.10.2024).
Non rileva in senso contrario la documentazione fotografica prodotta dalla convenuta quale doc. 9: dall'esame del documento è possibile vedere solo la porzione della carrozzeria di un'auto non meglio identificata, non collocabile nello spazio e nel tempo, per altro recante l'adesivo di Parte_1 in una posizione differente (lato sinistro presso la ruota posteriore) da quella dove la
[...] associazione dichiara di aver apposto le decals (ossia sul retro del veicolo). A ciò aggiungasi che anche i testi sentiti sul punto non hanno saputo individuare quale vettura fosse nello specifico (teste
“la vettura probabilmente è la 89, ma non c'è nemmeno il dettaglio e avevamo 3 vetture Tes_2 identiche”) né il circuito ove è stata scattata la fotografia (verbale udienza dell'8.10.2024 cit.).
In seguito alla competizione tenutasi presso il circuito di Valencia, la società attrice ha mancato il pagamento della rata con scadenza al 31.05.2022.
5.3. Va precisato che l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. si fonda sull'altrui inadempimento, rispetto al quale, diversamente da quanto richiesto ai fini della risoluzione del contratto, non è necessario indagarsi la gravità. Al contrario, ciò che rileva è che il rifiuto dell'adempimento, in un contratto a prestazioni corrispettive, risulti giustificato dal previo inadempimento della controparte contrattuale, rispetto al quale deve porsi in rapporto di corrispettività e interdipendenza. Ciò, per altro, prescindendo da ogni responsabilità addebitabile alla parte inadempiente. Questo perché lo scopo della tutela approntata dalla norma in esame è quello di garantire l'equilibrio del sinallagma, evitando una situazione di disparità tra i contraenti.
Tenuto conto del complessivo andamento dell'esecuzione del contratto, la sospensione dei pagamenti della società attrice si ritiene una reazione legittima all'inadempimento posto in essere dalla
[...]
. Quest'ultima, infatti, non ha adempiuto la propria prestazione pur avendo Controparte_1 ricevuto la somma di € 20.000 oltre IVA, determinando così uno squilibrio nel sinallagma in danno della parte attrice. 5.4. Tali conclusioni sono confermate dalla condotta successivamente tenuta dalla Associazione convenuta in occasione della seconda gara, tenutasi a Brands Hatch nei giorni 11 e 12 giugno 2022.
che, nell'occasione, ha preso parte alla competizione la sola auto n. 89. Ebbene, risulta Per_1 provato per tabulas che anche per detto circuito non sono state regolarmente apposte le decals di
Parte_1
L'attore ha prodotto quale sub doc. 9 delle foto professionali scattate in data 10.06.2022, nelle quali si vede ritratta la vettura n. 89 da varie angolazioni: in nessun punto dell'auto, men che meno nella parte posteriore, si rinvengono adesivi, loghi o qualsiasi altro elemento pubblicitario che riproduca l'immagine della società attrice.
Non vale a sconfessare quanto detto la documentazione fotografica di parte convenuta. Il riferimento, in particolare, è alla foto n. 6 che, seppur sfocata, consente di intravedere un piccolo inserto pubblicitario proprio nella parte posteriore della vettura. Detta foto, al di là della scarsa qualità dell'immagine, non appare scattata nel circuito di riferimento. Sul punto, si richiama l'eccezione della difesa attrice, secondo la quale il circuito ritratto nel doc. 6 di parte convenuta sarebbe quello di Most: la circostanza è confermata dal fatto che tale ultimo circuito appare dotato di edifici interamente di colore rosso proprio come quello che risulta nell'immagine in esame (doc. 16 attrice).
Nemmeno depongono a favore della convenuta le dichiarazioni testimoniali raccolte. Il teste pur confermando di aver visto l'autovettura n. 89 con il logo pubblicitario della società Tes_2 attrice, non ha saputo riferire alcuna delle caratteristiche del marchio pubblicitario, fornendo una descrizione in tutto diversa da quella della decals originale (segnatamente, ha riferito di un logo verde, del nome “Euroimpianti” e di una scritta di dimensioni variabili, tutte caratteristiche difformi dal marchio pubblicitario effettivamente acquisito agli atti, ove la scritta era azzurra e bianca, omogenea quanto a dimensioni dei caratteri – vedasi doc. 13 di parte attrice per il raffronto).
5.5. La convenuta ha dunque reiterato la propria condotta inadempiente;
di talché deve CP_6 ritenersi giustificato il secondo mancato pagamento delle somme dovute dall'attrice alla data del
30.06.2022.
5.6. Infine, risulta reiterata la condotta inadempiente da parte della convenuta anche nella terza delle sei gare indicate in contratto, ossia quella tenutasi a nel luglio 2022. CP_4
Sul punto, l'attrice ha prodotto documentazione fotografica proveniente da terzi (doc. 12 attrice) che ritrae le vetture nn. 25 e 89, nessuna delle quali reca alcun logo pubblicitario della Parte_1
[...]
Non smentisce detta documentazione quella prodotta dalla difesa convenuta. Il richiamo è, in particolare, ai doc. 7 e 8. Il primo, infatti, ritrae l'auto n. 89, visibilmente danneggiata, ferma in uno spazio che appare essere un'auto officina, ma non consente di comprendere né quando, né dove sia stata scattata l'immagine fotografica;
il doc. 8, invece, è del tutto estraneo al presente giudizio, atteso che ritrae un'auto presso il circuito di Cremona e, dunque, in luoghi estranei a quelli di interesse ai fini del decidere (vedasi doc. 15 attrice per un raffronto sullo stato dei luoghi).
5.7. Deve rilevarsi, ancora con riguardo alla condotta inadempiente della convenuta, che questa ha omesso di fornire informazioni circa l'andamento dell'equipaggio recante il marchio pubblicitario dell'attrice. Detta prestazione, seppur accessoria alla principale, era espressamente pattuita in contratto all'art. 7; a fronte del contestato inadempimento, incombeva alla convenuta dimostrare di avere integralmente e correttamente adempiuto (in linea con i consolidati principi di Cass. civ., Sez.
Un. n. 13533/2001).
Nondimeno, la società convenuta non ha dimostrato di avervi adempiuto e, anzi, ha confermato di non aver trasmesso alcun dato sul punto, pur giustificando l'inadempimento con il mancato pagamento delle rate da parte dell'attrice.
6. In tale contesto di evidente alterazione del sinallagma contrattuale, è legittima l'invocazione da parte dell'attrice della clausola risolutiva di cui all'art. 11 del contratto, quale atto unilaterale recettizio pervenuto alla convenuta in data 19.07.2022 (doc. 6 attrice).
In esito a detta comunicazione, è priva di rilievo la circostanza – pacifica tra le parti – che alla gara di Most, tenutasi nel mese di settembre 2022, fossero effettivamente applicate le decals della società attrice sulle vetture in gara.
Vale la pena evidenziare, in questa sede, che quella di cui all'art. 11 supra citata non integra una vera e propria clausola risolutiva. A tal fine, infatti, è necessario che le parti specifichino a quale inadempimento intendano “legare” l'effetto risolutivo;
ciò in quanto la clausola in argomento (art. 1456 c.c.) sottintende una precisa ponderazione delle parti circa la gravità dell'inadempimento che, di regola, è rimessa al giudice in sede di risoluzione giudiziale. Non così nel caso di specie, ove si legge “In caso di inadempienze o controversie, le parti possono richiedere la risoluzione del presente contratto dandone un preavviso scritto di almeno 30 giorni”.
Ne deriva che la risoluzione non può accertarsi, ma deve dichiararsi con sentenza.
E, nel caso in esame, ne sussistono i requisiti di legge, trattandosi di inadempimento certamente grave da giustificare lo scioglimento del vincolo contrattuale: alcuna delle prestazioni dovute è stata effettuata dalla , nonostante l'avvenuto pagamento tempestivo delle Controparte_1 prime due rate pattuite da parte dell'attrice, che ha poi legittimamente sospeso la corresponsione delle rate ulteriori.
7. Come noto, l'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto comporta che ciascuna parte è tenuta a restituire le prestazioni ricevute, private ormai di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. Ai fini della spettanza dei frutti e degli interessi su quanto è oggetto di ripetizione, la buona fede ex art. 2033 c.c. è da intendersi come buona fede soggettiva dell'accipiens e si identifica nell'ignoranza dell'obbligo restitutorio.
Nella specie, il pagamento di complessivi € 24.400 è sprovvisto di giustificazione causale e obbliga la convenuta alla restituzione dell'indebito (art. 2033 c.c.).
La somma deve restituirsi maggiorata di interessi legali a far data dalla presente pronunzia di risoluzione e sino al soddisfo, fermo quanto detto in ordine alla qualificazione giuridica della clausola di cui all'art. 11 del contratto.
8. A questo punto, deve altresì valutarsi la posizione del convenuto , citato in CP_2 giudizio ai sensi dell'art. 38 c.c.
Il convenuto, sul punto, ha eccepito l'applicabilità della lex specialis di cui all'art. 6 L. 383/2000.
Premesso che tale norma non vale ad escludere la legittimazione passiva dello stesso ma, al più, a prevedere in suo favore un'ipotesi di beneficium excussionis, in goni caso non è applicabile al caso di specie in quanto abrogata in epoca antecedente ai fatti di causa.
La fattispecie ricade quindi nel regime generale di cui al richiamato art 38 c.c., con la conseguenza che è responsabile, in solido con l'associazione convenuta, dell'accertato CP_2 inadempimento contrattuale (e delle conseguenze restitutorie che ne derivano).
9. Le spese di lite sono poste a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro (art. 91 c.p.c.); dette spese vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della lite (in base al decisum), dei parametri medi di riferimento (con applicazione dei massimi per la fase istruttoria, tenuto conto del numero dei testi sentiti e della complessità della stessa) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda di parte attrice così provvede:
DICHIARA risolto il contratto concluso tra le parti il 15.03.2022 e, per l'effetto, CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo di € 24.400,00 oltre interessi di legge a far data dalla presente pronuncia e sino al soddisfo;
RIGETTA ogni altra domanda;
CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in € 264,00 per spese vive, € 5.917,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge;
dette spese devono versarsi in favore del procuratore di Parte_1
dichiaratosi antistatario.
[...]
Si comunichi. Pisa, 15/12/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino