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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9045/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9045/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BACCHIN ALESSIO ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BERTAZZA CHIARA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“Nel merito: Accertare e dichiarare la titolarità in capo alla sig.ra della somma di euro 60.000 T_
derivante dal risarcimento danni da sinistro stradale del 28.07.08 e della metà della somma di euro
75.768,37 oggetto di mutuo cointestato e versati sul conto comune nonché della metà di euro 3.000,00 derivanti da fondo PAC cointestato e dei 15.800,00 euro parimenti provenienti dal PAC cointestato e di tutte le somme presenti nel conto corrente cointestato n. 000000915220 presso la
[...]
e dal marito utilizzate per fini personali e professionali, per un totale di euro 123.586,00; CP_2 per l'effetto, in via principale: Accertare e dichiarare l'esistenza del contratto di mutuo incorso tra la sig.ra e il sig. per la somma di euro 60.000 percepiti quale Parte_1 Controparte_1
risarcimento danni dalla sig.ra e conseguentemente accertare e dichiarare l'inadempimento del T_
pagina 1 di 14 convenuto al contratto stesso, condannandolo alla restituzione di euro 60.000 in favore della parte attrice;
per l'effetto: accertare l'immediata esigibilità della prestazione ovvero fissare un termine precedente o successivo alla domanda giudiziale, non successivo alla sentenza, quale termine finale del contratto di mutuo, tenuto conto dell'entità del prestito, della risalente data dello stesso e della circostanza che i coniugi sono già addivenuti alla separazione giudiziale;
in via egualmente principale: Accertare e dichiarare l'esistenza del contratto di mutuo incorso tra la sig.ra e il sig. per metà della somma di euro 123.586,00 euro, come Parte_1 Controparte_1
dettagliati nel presente atto, provenienti dal conto corrente cointestato tra i sigg.ri CP
e e conseguentemente accertare e dichiarare l'inadempimento del convenuto al
[...] Parte_1
contratt ostesso, condannandolo alla restituzione di 61.793,00 euro in favore della parte attrice, dedotto quanto si accerti già restituito;
per l'effetto: accertare l'immediata esigibilità della prestazione ovvero fissare un termine precedente o successivo alla domanda giudiziale, non successivo alla sentenza, quale termine finale del contratto di mutuo, tenuto conto dell'entità del prestito, della risalente data dello stesso e della circostanza che i coniugi sono già addivenuti alla separazione giudiziale;
in via subordinata: Nell'ipotesi in cui non ritenga provata l'esistenza, validità efficacia del contratto di mutuo per la somma di euro 60.000 percepiti quale risarcimento danni dalla sig.ra accertare T_
comunque l'indebita percezione da parte del sig. della predetta somma dalla moglie, de- CP
dotto quanto risulti già restituito e, trattandosi di beni personali della stessa per i motivi esposti nella superiore parte espositiva, condannarlo ex art. 2041 c.c. alla restituzione del predetto importo ovvero di quello maggiore che dovesse emergere in corso di causa;
in via subordinata: : Nell'ipotesi in cui non ritenga provata l'esistenza, validità efficacia del contratto di mutuo per la metà della somma di 123.586,00 euro (comprensiva anche la metà della somma di euro
75.000 provenienti dal mutuo cointestato) come dettagliati nel presente atto, provenienti dal conto corrente cointestato tra i sigg.ri e per i motivi esposti nella su- Controparte_1 Parte_1
periore parte espositiva, accertare comunque l'indebita percezione da parte del sig. delle CP
predette somme dalla moglie, dedotto quanto risulti già restituito, e condannarlo ex art. 2041 c.c. alla restituzione della somma complessiva di euro 61.793,00 euro ovvero di quella maggiore che dovesse emergere in corso di causa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.”
Per parte convenuta:
pagina 2 di 14 “Nel merito:
respingersi, siccome infondate per le ragioni argomentate in atti, le domande tutte svolte - in tesi principale ed in tesi subordinata - dalla IGa nei confronti dell'odierno convenuto;
Parte_1
respingersi, siccome improponibili e, comunque, inammissibili per le ragioni argomentate in atti, le domande ex art. 2041 c.c. formulate dall'attrice in via subordinata nei confronti dell'odierno convenuto;
In via riconvenzionale:
accertarsi che la IGa è debitrice - per il titolo esposto in comparsa di Parte_1
costituzione e risposta con domanda riconvenzionale dd. 04.05.2021 - della somma di € 7.651,00 nei confronti del IG e, per l'effetto, condannarsi l'attrice al pagamento in favore Controparte_1
dell'odierno convenuto della somma di € 7.651,00 o di quella diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo da quantificarsi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale svolta nel presente giudizio;
In ogni caso:
spese e competenze di lite interamente rifuse”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, la sig.ra allegava di essere moglie, ormai separata, del convenuto, T_
in seguito a matrimonio concordatario contratto in regime di separazione dei beni, e che, sia in costanza di matrimonio che antecedentemente, sulla base del rapporto di reciproca fiducia e collaborazione sussistente tra i due, avrebbe prestato al marito delle cospicue somme di denaro, che sarebbero state utilizzate dallo stesso per l'acquisto di proprietà personali o per ripianare le esposizioni debitorie accese per le proprie attività commerciali.
Nel 2008, il sig. avrebbe acquistato il bar-ristorante frontemare, a Jesolo, in via Altinate CP
116, all'insegna “RIVA 23”, nonché un appartamento adiacente, frontemare (doc. 12 visura immobiliare). Tale scelta avrebbe avuto delle pesanti conseguenze economiche sul bilancio della famiglia, in quanto il Sig. , per l'acquisto dei detti immobili, avrebbe dovuto accendere un CP
importante mutuo. Inoltre, non disponendo il Sig. di liquidità di cassa per la ristrutturazione CP dei due immobili, così da renderne appetibile l'affitto da parte di terzi, avrebbe dovuto attingere al denaro personale della moglie, derivante dal risarcimento a seguito di un sinistro stradale.
Infatti, i lavori di ristrutturazione dei predetti immobili sarebbero stati pagati in buona parte con denaro proveniente dal conto corrente cointestato con la sig.ra per la somma complessiva di euro T_
28.715,50, come confermerebbero gli estratti conto (doc.2 attoreo), nello specifico:
pagina 3 di 14 - Bonifico del 19.08.08 “COLOR ARTE SNC DI MANPRIN E TUIS” per euro 10.248,70
- Bonifico del 20.08.08 “Falegnameria Artigiana di Teso Luciano” per euro 2.222,00
- Bonifico del 22.08.08 “Zottino S.n.c. di CO & PA TT per euro 4.837,80
- Bonifico del 25.09.08 “Di Zeta Legno S.n.c.” per euro 1.518,00
- Bonifico del 25.09.08 “Pianeta Serramenti S.n.c.” per euro 8.459,00
- Bonifico del 29.09.08 “ per euro 1.430,00. ERona_1
In data 28.07.08, dunque, l'attrice sarebbe stata vittima di un sinistro stradale, con un ciclomotore guidato dal marito. A seguito di ciò, avrebbe riportato diversi gravi traumi, tra cui la lussazione della caviglia destra, la lacerazione del legamento tibio-peroneale anteriore e la frattura pluriframmentaria di tibia e malleolo. Nonostante diversi interventi chirurgici e cure riabilitative, l'odierna attrice non avrebbe potuto rientrare al lavoro sino a gennaio 2009; peraltro, le sarebbe stata diagnosticata una invalidità permanente, per cui le sarebbero stati corrisposti a titolo risarcitorio (cfr. docc. 3 e 4):
- Euro 55.000, 00 in data 22.06.09
- Euro 5.000,00 in data 04.01.11.
Il denaro ottenuto, tuttavia, sarebbe stato versato nel conto corrente cointestato dei coniugi e, di lì a breve, utilizzato, come detto, per ripianare finanziamenti accesi dal marito, fidi bancari ad alti tassi e un prestito personale che il sig. avrebbe chiesto al padre, sig. per la CP ERona_2
somma di euro 100.000,00, senza però mai versarne la somma nel conto corrente cointestato.
Sarebbe stato lo stesso sig. ad ammettere, in sede di comparsa di costituzione nel CP
procedimento di separazione giudiziale, di aver ricevuto a prestito dalla moglie 50.000 euro (doc.6); ammissione, dunque, anche se solo parziale, del debito con la moglie. A pag. 3 della comparsa di risposta (doc. 6), si leggerebbe, infatti: “Per il rimborso del denaro “prestato” dalla moglie, quantificato in 50.000,00 forfettari, si conferma che le parti avevano pianificato degli investimenti nel tempo, ma che allo stato di “separazione” risultavano interamente versati come dimostrato dalla sig.ra con la mail del 16/12/2015 e dall'allegato prospetto ”. T_ Controparte_2
Il sig. avrebbe fatto riferimento ad alcuni piani di accumulo in essere presso la CP
, la famiglia, infatti, al 16/12/2015 avrebbe avuto in corso i seguenti investimenti: Controparte_2
1. Life Fund PAC BIS del 29/07/2009 di € 4.216,84 intestata alla sig.ra T_
2. Nr. polizza: 03001598182 data decorrenza: 10/08/2011 di € 9.233,82 del figlio Parte_2
pagina 4 di 14 , formalmente intestata alla Sig.ra Per_3 T_
3. Nr. polizza: 03001630710 data decorrenza: 28/12/2012 di € 7.448,43 della figlia Parte_2
ER
formalmente intestata alla sig.ra T_
4. Fondi P.A.C. cointestati per € 18.863,09; per un totale di euro 39.762,09.
Nella mail del 16.12.15 inviata alla moglie, inoltre, il marito avrebbe precisato la destinazione dei PAC come segue:
“Il Primo PAC è quello tuo (ex accumulo per assicurazione)
Il Secondo è il PAC di (una volta all'anno in agosto) Per_3
Il Terzo è il PAC di ZO (una volta all'anno in dicembre)” A conferma dell'impegno che il marito avrebbe assunto a restituire dette somme alla moglie, sarebbe stato infatti effettivamente aperto un deposito titoli in data 29/07/2009, in cui lo stesso avrebbe dovuto versare negli anni quanto prestatogli, separato da quelli destinati ai figli minori (doc. 7).
Nel primo fondo sarebbero stati versati dall'odierno convenuto solo 4.216,84 euro;
il fondo venendo poi disinvestito per far fronte al pagamento dei lavori negli immobili del convenuto.
I coniugi avrebbero avuto, poi, un fondo P.A.C. cointestato per un controvalore, a febbraio
2016, di euro 18.863,09. Il sig. avrebbe dapprima utilizzato circa 3.000,00 euro di detto CP fondo per pagare l'IVA relativamente alle proprie attività; successivamente, avrebbe disinvestito il fondo, senza l'autorizzazione e la firma della moglie, e lo avrebbe trasferito sul conto corrente cointestato, poi svuotato: il marito avrebbe trattenuto il predetto denaro quale “pagamento” del veicolo
FORD KU che lui stesso avrebbe utilizzato dal 2008, con noleggio a lungo termine, e poi fatto acquistare a nome della moglie, incassando così i fondi cointestati sul suo conto corrente, facendoli passare per il conto cointestato. Dopo anni di noleggio, il sig. avrebbe riscattato il veicolo, CP nel corso dell'estate 2015, e lo avrebbe lasciato in uso alla moglie (doc.9).
Nel 2012, infine, i coniugi avrebbero surrogato nel mutuo per l'acquisto Controparte_2 dell'abitazione di famiglia, in essere presso la Unicredit Banca. In tale occasione, il debito sarebbe stato rinegoziato: dai rimanenti 138.491,25 euro a 215.000,00, in quanto il sig. avrebbe richiesto CP
ulteriori 75.768,37 euro, al fine di ripianare l'esposizione assunta per l'acquisto delle proprietà personali. Solo una piccola parte di tale denaro sarebbe stata utilizzata per l'acquisto di mobilio per la casa coniugale, ma oltre 60.000,00 euro sarebbero stati utilizzati come detto sopra.
Anche in questo caso, sarebbe lo stesso , nella comparsa di costituzione in sede di CP
pagina 5 di 14 separazione giudiziale, ad aver confermato che la liquidità aggiuntiva fosse stata utilizzata per far fronte alle sue esposizioni finanziarie (doc.6).
Il denaro ottenuto, infatti, sarebbe stato versato nel conto corrente cointestato dei coniugi e, quindi, utilizzato per ripianare finanziamenti accesi dal marito, fidi bancari ad alti tassi ma soprattutto il prestito personale che il sig. aveva chiesto al padre, sig. per la CP ERona_2
somma di euro 100.000,00 senza però mai versarne la somma nel conto corrente cointestato (doc. 2).
Nello specifico la restituzione del prestito al padre sarebbe avvenuta come segue:
- Bonifico del 11.11.08 “ rimborso prestito personale (SALDO)” per euro 10.000 ERona_2
- Bonifico del 26.06.09 “ rimborso prestito infrutt. (100)” per euro 10.000,00 ERona_2
- Bonifico del 13.01.12 intestato a per euro 36.130,69 ERona_2
- Bonifico del 13.01.12 “ rimborso prestito infruttifero 05 2008 per euro 8.869,31 ERona_2
- Bonifico del 23.07.12 “ rimborso prestito infruttifero” per euro 2.000,00 ERona_2
- Bonifico del 20.08.12 “ rimborso prestito infruttifero” per euro 3.000,00 ERona_2
- Bonifico del 27.11.12 “ rimborso prestito infruttifero” per euro 20.000,00 ERona_2
- Bonifico del 05.12.12 “ rimborso prestito infruttifero” per euro 20.000,00 ERona_2
- Bonifico del 14.12.12 “ rimborso prestito infruttifero” per euro 2.000,00 ERona_2
- Bonifico del 19.12.12 “ saldo prestito infruttifero” per euro 3.000,00 ERona_2
- Bonifico del 20.12.12 Bonifico a favore di per euro 2.500,00. ERona_2
In seguito all'accredito di 75.000,00 euro sul conto cointestato, quindi, sarebbe uscita, dal medesimo conto corrente comune, a favore del padre del sig. , l'ingente somma complessiva di CP
97.500,00 euro.
A oggi, dunque, la somma di 60.000,00 euro ottenuta a titolo risarcitorio dall'assicurazione dalla T_
e prestata al non sarebbe stata ancora restituita, nonostante l'accordo in tal senso. Lo stesso CP
varrebbe per i 3.000,00 euro prelevati dal fondo PAC cointestato, utilizzati dal sig. per il CP
pagamento di suo debito IVA, e per i 15.800,00 euro provenienti dal PAC cointestato e, con decisione univoca del , disinvestito per riscattare l'automobile. CP
Medesima destinazione, infine, avrebbe avuto la quasi totalità dei 75.768,37 euro aggiunti al capitale mutuato da entrambi i coniugi. Si configurerebbe, anche in questo caso, un prestito della al T_
marito senza restituzione o, comunque, un suo arricchimento sine causa. pagina 6 di 14 Il sig. avrebbe, pertanto, utilizzato e mai reso alla moglie, somme che sarebbero a lei CP
spettate nella misura del 50%, per un totale di euro 61.793,00 (su un totale di 123.586,00 euro), oltre ai
60.000,00 euro derivanti dal risarcimento danni da sinistro stradale.
L'attrice quindi, in qualità di mutuante, perdurando l'inadempimento del marito e non essendo stato fissato un termine, chiedeva al Giudice di fissare un termine ai sensi dell'art. 1817 c.c. per la restituzione della somma di 60.000,00 euro, dedotto quanto si accertasse fosse già stato reso.
Lo stesso ragionamento, ritenendo implicito l'accordo restitutorio, vista la sussistenza di un prestito già in essere, avrebbe dovuto essere fatto anche per la metà dei 75.768,37 euro, oggetto dell'aumento del mutuo cointestato, e delle altre somme che sarebbero state della sig.ra nella misura del 50 %, e T_
che invece il sig. avrebbe utilizzato per finalità imprenditoriali personali. Tali somme CP
ammonterebbero complessivamente a euro 61.793,00 (su un totale di 123.586,00 euro).
Parte attrice concludeva, quindi, come già riportato nelle premesse del presente provvedimento.
Con la comparsa di risposta, il convenuto, con riferimento al denaro, per complessivi €
28.715,50, che avrebbe prelevato nell'agosto e nel settembre 2008, al fine di pagare i lavori di ristrutturazione di taluni immobili di sua esclusiva proprietà, negava che fosse derivato dal patrimonio personale della IGa in conseguenza del risarcimento del danno patito a seguito del sinistro T_
stradale occorsole in data 29.07.2008. Dal semplice esame della documentazione prodotta in giudizio proprio dall'attrice (doc. 3), infatti, risulterebbe che il danno sia stato risarcito alla IGa in T_
data 22.06.2009, per l'importo di € 55.000,00, e, successivamente, in data 04.01.2011, per l'ulteriore importo € 5.000,00. Il IG , tuttavia, avrebbe pagato le opere di ristrutturazione dei suoi CP immobili prima di tali date, ossia nell'agosto e nel settembre 2008 (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione dd.
18.11.2020), cosicché non potrebbe aver utilizzato il denaro personale che la IGa percepito T_
soltanto negli anni successivi (2009 e 2011).
In aggiunta, analizzando l'estratto del conto corrente relativo al periodo in cui il IG CP
avrebbe prelevato il complessivo importo di € 28.715,50 per pagare i lavori di ristrutturazione degli immobili di sua proprietà (doc. 2), si constaterebbe agevolmente che l'odierno convenuto avesse effettuato versamenti per il complessivo importo di € 32.253,66, mentre la IGa avrebbe T_ versato il solo modico importo di € 5.330,20.
Il IG , d'altro canto, non avrebbe mai chiesto né accettato un prestito di € 60.000,00 o di CP
altro diverso importo dalla IGa la quale avrebbe versato sul conto corrente cointestato il T_
ridetto suo denaro personale non certo per aiutare l'odierno convenuto, ma soltanto per disporne a suo pagina 7 di 14 piacimento e discrezione.
Del resto, la prova dell'esistenza inter partes di un mutuo non sarebbe desumibile né dalla comparsa con cui il IG si era costituito nella causa di separazione giudiziale dalla IGa CP T_
(cfr. doc. 6 di parte attrice), né dalla corrispondenza mail intercorsa tra le odierne parti in data
16.12.2015 (cfr. doc. 7 di parte attrice).
Quanto alla comparsa di costituzione e risposta dd. 07.06.2016 (pag. 3 del documento attoreo n. 3), il virgolettato con cui è riportato denaro “prestato” dalla moglie renderebbe chiaro che si trattasse del semplice richiamo ad un riferito della controparte. Nel contempo, il difensore del IG , CP disquisendo in merito all'utilizzo della somma di € 50.000,00, realisticamente avrebbe precisato che i coniugi “… avevano pianificato degli investimenti … che allo stato di “separazione” risultavano interamente versati come dimostrato dalla sig.ra con la mail del 16/12/2015 e dall'allegato T_ prospetto (doc. 2) …”. Controparte_2
Infine, il convenuto citava la Giurisprudenza della Corte Suprema, secondo cui: “affinché le ammissioni contenute nella comparsa di risposta possano assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., è necessario che la stessa sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Di conseguenza, è inidonea a detto scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché ad essa collegato (Cass. n. 26686 del 2005;
n. 7492 del 1996; n. 12096 del 1995; n. 12830 del 1992). Dunque, le allegazioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem non hanno valore confessorio, ma costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento (Cass. n. 20701/2007; 319 del 2004; n. 15760 del 2001)” (Cass. 28.09.2018, n. 23634).
In conclusione, la comparsa di costituzione e risposta dd. 07.06.2016 dell'Avv. Alegiani prodotta quale prova del mutuo di € 60.000,00 concesso dall'attrice al convenuto, non conterrebbe alcuna ammissione di fatti in punto de quo, contrari al IG . Nel contempo, tale comparsa non sarebbe stata CP
firmata personalmente dal IG , cosicché qualsivoglia dichiarazione ammissiva, che in CP
essa si volesse comunque ravvisare, non varrebbe quale confessione stragiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2935 c.c..
pagina 8 di 14 Nel merito della polizza n. 03001598182 , il convenuto osservava come Controparte_3 il “PAC di ” fosse stato sottoscritto dalla IGa in occasione della nascita del Per_3 T_
primogenito , tanto da indicarlo come suo beneficiario in caso morte. Egualmente, la polizza n. Per_3
03001630710 sarebbe stata citata come perché la IGa Controparte_3 Parte_3
ER l'avrebbe voluta sottoscrivere in occasione della nascita della secondogenita indicata T_ anch'essa come beneficiaria in caso morte.
Con riguardo al “Primo PAC” (ossia la polizza n. 0300471075 Life Fund PAC bis), il convenuto sosteneva che la IGa lo avesse già riconosciuto come un suo investimento. T_
Tutte e tre le polizze, dunque, sarebbero state intestate alla IGa ed in esse sarebbe confluito T_
sempre e soltanto denaro proveniente dal conto cointestato con il IG;
la somma della CP
quale la IGa avrebbe così disposto a proprio esclusivo vantaggio, sarebbe stata del T_ complessivo importo di € 20.899,09.
Il fatto che la IGa abbia da sempre inteso considerare esclusivamente proprio e personale il T_
denaro investito non solo nel PAC Life Fund, ma anche nei PAC Mediolanum New Generation, sarebbe circostanza resa pacifica dal disinvestimento che la stessa avrebbe operato d'autorità in data
30.07.2017, di tali due ultime polizze, versando la corrispondente somma in un suo conto personale
(doc. 3 del convenuto - estratto dalla causa di divorzio n. 3759/2020 R.G. del Tribunale di Venezia).
Con riguardo, invece, al Fondo PAC n. 8626273, cointestato ai IGi e nel CP T_
quale sarebbe stata originariamente versata la somma di € 18.863,09 e dal quale, secondo l'assunto attoreo, il IG avrebbe detratto il capitale ivi investito, dapprima prelevando la somma di CP
€ 3.000,00, per pagare l'IVA da versare per la sua attività personale e, quindi, per riscattare l'autovettura Ford KU lasciata poi in uso alla moglie, il convenuto sosteneva, invece, che nell'autunno 2015 la IGa avesse formulato una proposta d'acquisto dell'autovettura usata T_
Ford KU Tg. EK 127 CN, stata accettata da con dichiarazione dd. Controparte_4
11.11.2015 (doc. 4). Il prezzo pattuito, dunque, sarebbe stato di € 15.292,00, comprensivo delle spese di trasferimento dell'importo di € 792,00. Non avendo, però, l'attrice la disponibilità di tale somma, il
IG gliel'avrebbe prestata, versando sul conto corrente cointestato l'importo di € CP
15.292,00 in data 10.12.2015, con la causale ANTICIPO PER ACQUISTO AUTO FORD GA
EK127CN (doc. 5). La IGa avrebbe, così, potuto pagare il prezzo d'acquisto e le spese di T_
agenzia (docc. 5, 6 e 7), divenendo proprietaria esclusiva dell'autovettura (doc. 8).
Successivamente, il Fondo PAC sarebbe stato disinvestito ed il rimborso di € 16.328,30 sarebbe stato pagina 9 di 14 utilizzato per restituire al IG la somma di € 15.292,00, oltre che per pagare le spese CP condominiali dell'abitazione familiare € 1.027,95 (cfr. doc. 5).
Un tanto, da un lato, smentirebbe l'assunto attoreo, per cui il IG si sarebbe appropriato CP del capitale disinvestito dal Fondo PAC n. 8626273; dall'altro, dimostrerebbe che la IGa T_ avendo utilizzato la somma (comune) di € 15.292,00 per l'acquisto di un bene personale, sia debitrice nei confronti del IG dell'importo di € 7.651,00. CP
D'altra parte, l'attrice non avrebbe fornito alcun elemento che valesse a corroborare l'effettiva conclusione inter partes di un contratto di mutuo della somma di € 75.768,37 o, meglio, della sua metà
(ossia € 37.884,18): il prezzo pagato dai IGi e per acquistare nel novembre 2005 T_ CP
la proprietà dell'immobile sito in Jesolo, Via Donizetti n. 1/D int. 9, sarebbe stato di € 223.000,00 (doc.
9). Dopo soli sei anni, però, il bene sarebbe stato stimato del valore di €
349.000,00, come dimostrerebbe la perizia 03.01.2012, redatta in occasione dell'operazione di surroga
(doc. 10). Tale incremento sarebbe ricollegabile ai lavori edili medio tempore eseguiti nell'immobile de quo e di cui la perizia darebbe positivamente atto. L'importo di € 75.768,37 accreditato sul conto corrente cointestato alle odierne parti in causa, quindi, sarebbe servito per restituire alla parte finanziata
(e cioè tanto al IG quanto alla IGa la disponibilità di una liquidità di cassa, CP T_
fortemente diminuita dopo che erano stati pagati quei lavori di ristrutturazione (docc. da 11 a 15).
La IGa quale comproprietaria dell'immobile de quo, avrebbe beneficiato per ciò solo T_ dell'incremento di valore apportato al bene dagli interventi di straordinaria manutenzione decisi di comune accordo con il IG ed eseguiti dopo l'acquisto del bene e, conseguentemente, CP
dopo che la somma erogata con il primo mutuo fondiario fosse stata in toto utilizzata per pagare il prezzo della compravendita.
Peraltro, il IG , nel periodo dal 13.01.2012 al 20.12.2013, avrebbe eseguito apporti CP
personali sul conto corrente cointestato per il complessivo importo di € 177.000,00 (doc. da 16 a 20), cosicché, se anche in quel periodo avesse restituito al padre la somma (mutuatagli) di € 98.500,00, non avrebbe utilizzato la somma di € 75.768,37 erogata ai coniugi da BancaMediolanum S.p.a., bensì avrebbe destinato a detto scopo i proventi della sua attività lavorativa ed il prezzo ricavato dalla vendita di terreni (docc 21 e 22).
Infine, eccependo l'inammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa, il convenuto richiamava il principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema per cui “L'azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto
pagina 10 di 14 qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, ovvero in quello in cui tale domanda, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato” (Cass. n. 6295/2013; in senso conforme ex plurimis Cass.civ.
Sezioni Unite n. 28042/2008; Cass. n, 17647/2007; Cass. n. 4492/2010, Cass. n. 8020/2009; Cass. n.
11682/2018).
Il convenuto concludeva, dunque, come già riportato nelle premesse del presente provvedimento.
In seguito alla prima udienza ed al decorso dei termini assegnati ex art. 183, VI co., c.p.c., il GI. rigettava l'istanza istruttoria attorea di CTU contabile, in quanto esplorativa, essendo volta alla ricostruzione globale dei movimenti eseguiti sul contocorrente cointestato ai coniugi, per tutta la durata di apertura, al fine di determinare quali entrate fossero imputabili ai singoli cointestatari e, invece, quali destinazioni, se a scopi famigliari o personali, avessero avuto le uscite, dando luogo, così, da un sostanziale rendiconto dell'intero rapporto di conto corrente, al fine di accertare le quote del saldo finale o le eventuali restituzioni di spettanza ciascun cointestatario. Una simile indagine, invero, si sarebbe estesa oltre il thema decidendum ac probandum, così come definito dagli atti introduttivi delle parti e persino dalle rispettive memorie ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c., atti nei quali risultano formulate esclusivamente domande a titolo di restituzione di mutuo, per le somme di denaro già precisate ed in relazione alle singole operazioni contabili allegate, quali fatti costitutivi, nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta. La causa, quindi, veniva rinviata alla scorsa udienza di p.c., ove le parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi. Con ordinanza del 20.09.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini ex art. 190 cpc.
Decorsi detti termini, si rileva, in via pregiudiziale di rito, l'inammissibilità di qualsivoglia istanza attorea di estensione del giudizio all'accertamento dei rapporti di dare e avere tra i contestatari del rapporto di conto corrente in questione, quale risultato complessivo delle operazioni in esso disposte durante tutta la sua durata.
Nel merito della domanda di restituzione del mutuo asseritamente concesso per la somma di euro 60.000,00, accreditata sul conto cointestato quale risarcimento assicurativo, in favore dell'attrice, del danno da sinistro stradale subito, si rileva, in via preliminare, la questione più liquida attinente alla prova del patto restitutorio. Questa, secondo la tesi attorea, deriverebbe dall'ammissione della ricezione della somma a mutuo, per l'importo di euro 50.000,00, contenuta nella comparsa di risposta depositata dall'odierno convenuto nel precedente giudizio di separazione personale.
pagina 11 di 14 Tuttavia, su punto, appare fondata l'eccezione del convenuto, secondo cui, la comparsa di costituzione e risposta dd. 07.06.2016 dell'Avv. Alegiani prodotta quale prova del mutuo di € 60.000,00 concesso dall'attrice al convenuto, non conterrebbe alcuna ammissione di fatti in punto de quo, contrari al IG
(cfr. pag. 3 del documento attoreo n. 3): è evidente che il virgolettato con cui è riportato CP denaro “prestato” rappresenti un semplice richiamo ad un riferito della controparte. Nel contempo, tale comparsa non è nemmeno stata firmata personalmente dal IG , cosicché qualsivoglia CP
dichiarazione ammissiva, che in essa si volesse comunque ravvisare, non varrebbe quale confessione stragiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2935 c.c..
Da ciò deriva, secondo la stessa tesi attorea, anche il venir meno della prova dell'accordo di mutuo, ossia del patto restitutorio, con riguardo al successivo preteso mutuo, per la metà della somma di euro
75.000,00 ottenuta a seguito della rinegoziazione del mutuo sulla casa famigliare: la difesa attorea avrebbe voluto inferire l'implicita pattuizione del mutuo per tale somma di denaro dal fatto che già esistesse tra le parti un accordo di mutuo per le somme precedentemente utilizzate dal convenuto.
In ogni caso, con riguardo al mutuo della somma di euro 60.000,00, difetterebbe, in relazione all'utilizzo della prima tranche di euro 28.715,50, anche la prova della stessa datio: dalla ricostruzione fornita dalla medesima attrice, invero, la somma complessiva di euro 28.715,50, sarebbe stata utilizzata dal convenuto tramite i seguenti bonifici, tutti risalenti al periodo Agosto-Settembre 2008:
- Bonifico del 19.08.08 “COLOR ARTE SNC DI MANPRIN E TUIS” per euro 10.248,70
- Bonifico del 20.08.08 “Falegnameria Artigiana di Teso Luciano” per euro 2.222,00
- Bonifico del 22.08.08 “Zottino S.n.c. di CO & PA TT per euro 4.837,80
- Bonifico del 25.09.08 “Di Zeta Legno S.n.c.” per euro 1.518,00
- Bonifico del 25.09.08 “Pianeta Serramenti S.n.c.” per euro 8.459,00
- Bonifico del 29.09.08 “ per euro 1.430,00. ERona_1
A fronte di ciò, invece, il risarcimento del danno sarebbe stato accreditato sul conto corrente cointestato solo successivamente:
- Euro 55.000, 00 in data 22.06.09,
- Euro 5.000,00 in data 04.01.11.
Come desumibile dall'estratto conto prodotto (doc. 2 attoreo), inoltre, risulta che, a Settembre 2008 il saldo positivo del conto corrente fosse derivato principalmente da entrate ascrivibili a denaro personale pagina 12 di 14 del convenuto, per l'ammontare complessivo di euro 32.253,66, ben superiore alla somma prelevata, circostanza, peraltro, incontestata.
Il difetto di prova della datio, d'altronde, sussiste anche con riguardo all'asserito mutuo per la metà dell'importo di euro 75.000,00, percepito dai coniugi a seguito di rinegoziazione del mutuo fondiario: il
IG , nel periodo dal 13.01.2012 al 20.12.2013, ha eseguito apporti personali sul conto CP corrente cointestato per il complessivo importo di € 177.000,00 (cfr. docc. da 17 a 20 del convenuto), cosicché, se anche in quel periodo avesse disposto di somme dal conto corrente cointestato a favore del padre, per restituirgli la somma già mutuatagli di € 98.500,00, non avrebbe comunque utilizzato la somma di € 75.768,37 erogata ai coniugi da bensì avrebbe destinato a detto Controparte_5
scopo i proventi della sua attività lavorativa ed il prezzo ricavato dalla vendita di terreni (cfr. docc. 21 e
22).
Ne consegue l'infondatezza delle domande restitutorie, sia con riguardo al preteso mutuo di euro
60.000,00, sia con riguardo a quello per la metà dell'accredito di euro 75.000,00 ricevuto dai coniugi a seguito di rinegoziazione del mutuo.
Circa il Fondo PAC n. 8626273, cointestato ai IGi e nel quale sarebbe CP T_ stata originariamente versata la somma di € 18.863,09 e dal quale, secondo l'assunto attoreo, il IG
avrebbe detratto il capitale ivi investito, dapprima prelevando la somma di € 3.000,00, per CP pagare l'IVA da versare per la sua attività personale e, quindi, per riscattare l'autovettura Ford KU, è pacifico, invece, che detta automobile sia stata effettivamente intestata e lasciata nel possesso dell'attrice, quale proprietaria. Quest'ultima, peraltro, nella I memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., a pag.
13, ha ammesso anche che il prezzo di riscatto fosse stato anticipato dal coniuge e che, quindi, il saldo residuo del PAC in questione, denaro cointestato ai coniugi, fosse stato versato all'odierno convenuto, quale rimborso del prezzo anticipato. Trattandosi, pacificamente, di denaro comune, da presumersi di spettanza ai contestatari del PAC al 50%, dunque, l'attrice risulta ancora debitrice del convenuto per la metà dell'importo, ossia euro € 7.651,00. La domanda riconvenzionale del convenuto, quindi, è fondata.
La domanda attorea di arricchimento senza causa, infine, è palesemente inammissibile per difetto di residualità, come estrinsecato da Giurisprudenza consolidata di legittimità: “L'azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, ovvero in quello in cui tale domanda, dopo essere stata pagina 13 di 14 proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato” (Cass. n. 6295/2013; in senso conforme ex plurimis Cass.civ. Sezioni Unite n. 28042/2008; Cass. n, 17647/2007; Cass. n. 4492/2010, Cass. n.
8020/2009; Cass. n. 11682/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) rigetta tutte le domande proposte dall'attrice avverso il convenuto;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore dell'odierno convenuto della somma di € 7.651,00, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo da quantificarsi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale svolta nel presente giudizio;
3) condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
Venezia, 26 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9045/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BACCHIN ALESSIO ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BERTAZZA CHIARA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“Nel merito: Accertare e dichiarare la titolarità in capo alla sig.ra della somma di euro 60.000 T_
derivante dal risarcimento danni da sinistro stradale del 28.07.08 e della metà della somma di euro
75.768,37 oggetto di mutuo cointestato e versati sul conto comune nonché della metà di euro 3.000,00 derivanti da fondo PAC cointestato e dei 15.800,00 euro parimenti provenienti dal PAC cointestato e di tutte le somme presenti nel conto corrente cointestato n. 000000915220 presso la
[...]
e dal marito utilizzate per fini personali e professionali, per un totale di euro 123.586,00; CP_2 per l'effetto, in via principale: Accertare e dichiarare l'esistenza del contratto di mutuo incorso tra la sig.ra e il sig. per la somma di euro 60.000 percepiti quale Parte_1 Controparte_1
risarcimento danni dalla sig.ra e conseguentemente accertare e dichiarare l'inadempimento del T_
pagina 1 di 14 convenuto al contratto stesso, condannandolo alla restituzione di euro 60.000 in favore della parte attrice;
per l'effetto: accertare l'immediata esigibilità della prestazione ovvero fissare un termine precedente o successivo alla domanda giudiziale, non successivo alla sentenza, quale termine finale del contratto di mutuo, tenuto conto dell'entità del prestito, della risalente data dello stesso e della circostanza che i coniugi sono già addivenuti alla separazione giudiziale;
in via egualmente principale: Accertare e dichiarare l'esistenza del contratto di mutuo incorso tra la sig.ra e il sig. per metà della somma di euro 123.586,00 euro, come Parte_1 Controparte_1
dettagliati nel presente atto, provenienti dal conto corrente cointestato tra i sigg.ri CP
e e conseguentemente accertare e dichiarare l'inadempimento del convenuto al
[...] Parte_1
contratt ostesso, condannandolo alla restituzione di 61.793,00 euro in favore della parte attrice, dedotto quanto si accerti già restituito;
per l'effetto: accertare l'immediata esigibilità della prestazione ovvero fissare un termine precedente o successivo alla domanda giudiziale, non successivo alla sentenza, quale termine finale del contratto di mutuo, tenuto conto dell'entità del prestito, della risalente data dello stesso e della circostanza che i coniugi sono già addivenuti alla separazione giudiziale;
in via subordinata: Nell'ipotesi in cui non ritenga provata l'esistenza, validità efficacia del contratto di mutuo per la somma di euro 60.000 percepiti quale risarcimento danni dalla sig.ra accertare T_
comunque l'indebita percezione da parte del sig. della predetta somma dalla moglie, de- CP
dotto quanto risulti già restituito e, trattandosi di beni personali della stessa per i motivi esposti nella superiore parte espositiva, condannarlo ex art. 2041 c.c. alla restituzione del predetto importo ovvero di quello maggiore che dovesse emergere in corso di causa;
in via subordinata: : Nell'ipotesi in cui non ritenga provata l'esistenza, validità efficacia del contratto di mutuo per la metà della somma di 123.586,00 euro (comprensiva anche la metà della somma di euro
75.000 provenienti dal mutuo cointestato) come dettagliati nel presente atto, provenienti dal conto corrente cointestato tra i sigg.ri e per i motivi esposti nella su- Controparte_1 Parte_1
periore parte espositiva, accertare comunque l'indebita percezione da parte del sig. delle CP
predette somme dalla moglie, dedotto quanto risulti già restituito, e condannarlo ex art. 2041 c.c. alla restituzione della somma complessiva di euro 61.793,00 euro ovvero di quella maggiore che dovesse emergere in corso di causa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.”
Per parte convenuta:
pagina 2 di 14 “Nel merito:
respingersi, siccome infondate per le ragioni argomentate in atti, le domande tutte svolte - in tesi principale ed in tesi subordinata - dalla IGa nei confronti dell'odierno convenuto;
Parte_1
respingersi, siccome improponibili e, comunque, inammissibili per le ragioni argomentate in atti, le domande ex art. 2041 c.c. formulate dall'attrice in via subordinata nei confronti dell'odierno convenuto;
In via riconvenzionale:
accertarsi che la IGa è debitrice - per il titolo esposto in comparsa di Parte_1
costituzione e risposta con domanda riconvenzionale dd. 04.05.2021 - della somma di € 7.651,00 nei confronti del IG e, per l'effetto, condannarsi l'attrice al pagamento in favore Controparte_1
dell'odierno convenuto della somma di € 7.651,00 o di quella diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo da quantificarsi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale svolta nel presente giudizio;
In ogni caso:
spese e competenze di lite interamente rifuse”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, la sig.ra allegava di essere moglie, ormai separata, del convenuto, T_
in seguito a matrimonio concordatario contratto in regime di separazione dei beni, e che, sia in costanza di matrimonio che antecedentemente, sulla base del rapporto di reciproca fiducia e collaborazione sussistente tra i due, avrebbe prestato al marito delle cospicue somme di denaro, che sarebbero state utilizzate dallo stesso per l'acquisto di proprietà personali o per ripianare le esposizioni debitorie accese per le proprie attività commerciali.
Nel 2008, il sig. avrebbe acquistato il bar-ristorante frontemare, a Jesolo, in via Altinate CP
116, all'insegna “RIVA 23”, nonché un appartamento adiacente, frontemare (doc. 12 visura immobiliare). Tale scelta avrebbe avuto delle pesanti conseguenze economiche sul bilancio della famiglia, in quanto il Sig. , per l'acquisto dei detti immobili, avrebbe dovuto accendere un CP
importante mutuo. Inoltre, non disponendo il Sig. di liquidità di cassa per la ristrutturazione CP dei due immobili, così da renderne appetibile l'affitto da parte di terzi, avrebbe dovuto attingere al denaro personale della moglie, derivante dal risarcimento a seguito di un sinistro stradale.
Infatti, i lavori di ristrutturazione dei predetti immobili sarebbero stati pagati in buona parte con denaro proveniente dal conto corrente cointestato con la sig.ra per la somma complessiva di euro T_
28.715,50, come confermerebbero gli estratti conto (doc.2 attoreo), nello specifico:
pagina 3 di 14 - Bonifico del 19.08.08 “COLOR ARTE SNC DI MANPRIN E TUIS” per euro 10.248,70
- Bonifico del 20.08.08 “Falegnameria Artigiana di Teso Luciano” per euro 2.222,00
- Bonifico del 22.08.08 “Zottino S.n.c. di CO & PA TT per euro 4.837,80
- Bonifico del 25.09.08 “Di Zeta Legno S.n.c.” per euro 1.518,00
- Bonifico del 25.09.08 “Pianeta Serramenti S.n.c.” per euro 8.459,00
- Bonifico del 29.09.08 “ per euro 1.430,00. ERona_1
In data 28.07.08, dunque, l'attrice sarebbe stata vittima di un sinistro stradale, con un ciclomotore guidato dal marito. A seguito di ciò, avrebbe riportato diversi gravi traumi, tra cui la lussazione della caviglia destra, la lacerazione del legamento tibio-peroneale anteriore e la frattura pluriframmentaria di tibia e malleolo. Nonostante diversi interventi chirurgici e cure riabilitative, l'odierna attrice non avrebbe potuto rientrare al lavoro sino a gennaio 2009; peraltro, le sarebbe stata diagnosticata una invalidità permanente, per cui le sarebbero stati corrisposti a titolo risarcitorio (cfr. docc. 3 e 4):
- Euro 55.000, 00 in data 22.06.09
- Euro 5.000,00 in data 04.01.11.
Il denaro ottenuto, tuttavia, sarebbe stato versato nel conto corrente cointestato dei coniugi e, di lì a breve, utilizzato, come detto, per ripianare finanziamenti accesi dal marito, fidi bancari ad alti tassi e un prestito personale che il sig. avrebbe chiesto al padre, sig. per la CP ERona_2
somma di euro 100.000,00, senza però mai versarne la somma nel conto corrente cointestato.
Sarebbe stato lo stesso sig. ad ammettere, in sede di comparsa di costituzione nel CP
procedimento di separazione giudiziale, di aver ricevuto a prestito dalla moglie 50.000 euro (doc.6); ammissione, dunque, anche se solo parziale, del debito con la moglie. A pag. 3 della comparsa di risposta (doc. 6), si leggerebbe, infatti: “Per il rimborso del denaro “prestato” dalla moglie, quantificato in 50.000,00 forfettari, si conferma che le parti avevano pianificato degli investimenti nel tempo, ma che allo stato di “separazione” risultavano interamente versati come dimostrato dalla sig.ra con la mail del 16/12/2015 e dall'allegato prospetto ”. T_ Controparte_2
Il sig. avrebbe fatto riferimento ad alcuni piani di accumulo in essere presso la CP
, la famiglia, infatti, al 16/12/2015 avrebbe avuto in corso i seguenti investimenti: Controparte_2
1. Life Fund PAC BIS del 29/07/2009 di € 4.216,84 intestata alla sig.ra T_
2. Nr. polizza: 03001598182 data decorrenza: 10/08/2011 di € 9.233,82 del figlio Parte_2
pagina 4 di 14 , formalmente intestata alla Sig.ra Per_3 T_
3. Nr. polizza: 03001630710 data decorrenza: 28/12/2012 di € 7.448,43 della figlia Parte_2
ER
formalmente intestata alla sig.ra T_
4. Fondi P.A.C. cointestati per € 18.863,09; per un totale di euro 39.762,09.
Nella mail del 16.12.15 inviata alla moglie, inoltre, il marito avrebbe precisato la destinazione dei PAC come segue:
“Il Primo PAC è quello tuo (ex accumulo per assicurazione)
Il Secondo è il PAC di (una volta all'anno in agosto) Per_3
Il Terzo è il PAC di ZO (una volta all'anno in dicembre)” A conferma dell'impegno che il marito avrebbe assunto a restituire dette somme alla moglie, sarebbe stato infatti effettivamente aperto un deposito titoli in data 29/07/2009, in cui lo stesso avrebbe dovuto versare negli anni quanto prestatogli, separato da quelli destinati ai figli minori (doc. 7).
Nel primo fondo sarebbero stati versati dall'odierno convenuto solo 4.216,84 euro;
il fondo venendo poi disinvestito per far fronte al pagamento dei lavori negli immobili del convenuto.
I coniugi avrebbero avuto, poi, un fondo P.A.C. cointestato per un controvalore, a febbraio
2016, di euro 18.863,09. Il sig. avrebbe dapprima utilizzato circa 3.000,00 euro di detto CP fondo per pagare l'IVA relativamente alle proprie attività; successivamente, avrebbe disinvestito il fondo, senza l'autorizzazione e la firma della moglie, e lo avrebbe trasferito sul conto corrente cointestato, poi svuotato: il marito avrebbe trattenuto il predetto denaro quale “pagamento” del veicolo
FORD KU che lui stesso avrebbe utilizzato dal 2008, con noleggio a lungo termine, e poi fatto acquistare a nome della moglie, incassando così i fondi cointestati sul suo conto corrente, facendoli passare per il conto cointestato. Dopo anni di noleggio, il sig. avrebbe riscattato il veicolo, CP nel corso dell'estate 2015, e lo avrebbe lasciato in uso alla moglie (doc.9).
Nel 2012, infine, i coniugi avrebbero surrogato nel mutuo per l'acquisto Controparte_2 dell'abitazione di famiglia, in essere presso la Unicredit Banca. In tale occasione, il debito sarebbe stato rinegoziato: dai rimanenti 138.491,25 euro a 215.000,00, in quanto il sig. avrebbe richiesto CP
ulteriori 75.768,37 euro, al fine di ripianare l'esposizione assunta per l'acquisto delle proprietà personali. Solo una piccola parte di tale denaro sarebbe stata utilizzata per l'acquisto di mobilio per la casa coniugale, ma oltre 60.000,00 euro sarebbero stati utilizzati come detto sopra.
Anche in questo caso, sarebbe lo stesso , nella comparsa di costituzione in sede di CP
pagina 5 di 14 separazione giudiziale, ad aver confermato che la liquidità aggiuntiva fosse stata utilizzata per far fronte alle sue esposizioni finanziarie (doc.6).
Il denaro ottenuto, infatti, sarebbe stato versato nel conto corrente cointestato dei coniugi e, quindi, utilizzato per ripianare finanziamenti accesi dal marito, fidi bancari ad alti tassi ma soprattutto il prestito personale che il sig. aveva chiesto al padre, sig. per la CP ERona_2
somma di euro 100.000,00 senza però mai versarne la somma nel conto corrente cointestato (doc. 2).
Nello specifico la restituzione del prestito al padre sarebbe avvenuta come segue:
- Bonifico del 11.11.08 “ rimborso prestito personale (SALDO)” per euro 10.000 ERona_2
- Bonifico del 26.06.09 “ rimborso prestito infrutt. (100)” per euro 10.000,00 ERona_2
- Bonifico del 13.01.12 intestato a per euro 36.130,69 ERona_2
- Bonifico del 13.01.12 “ rimborso prestito infruttifero 05 2008 per euro 8.869,31 ERona_2
- Bonifico del 23.07.12 “ rimborso prestito infruttifero” per euro 2.000,00 ERona_2
- Bonifico del 20.08.12 “ rimborso prestito infruttifero” per euro 3.000,00 ERona_2
- Bonifico del 27.11.12 “ rimborso prestito infruttifero” per euro 20.000,00 ERona_2
- Bonifico del 05.12.12 “ rimborso prestito infruttifero” per euro 20.000,00 ERona_2
- Bonifico del 14.12.12 “ rimborso prestito infruttifero” per euro 2.000,00 ERona_2
- Bonifico del 19.12.12 “ saldo prestito infruttifero” per euro 3.000,00 ERona_2
- Bonifico del 20.12.12 Bonifico a favore di per euro 2.500,00. ERona_2
In seguito all'accredito di 75.000,00 euro sul conto cointestato, quindi, sarebbe uscita, dal medesimo conto corrente comune, a favore del padre del sig. , l'ingente somma complessiva di CP
97.500,00 euro.
A oggi, dunque, la somma di 60.000,00 euro ottenuta a titolo risarcitorio dall'assicurazione dalla T_
e prestata al non sarebbe stata ancora restituita, nonostante l'accordo in tal senso. Lo stesso CP
varrebbe per i 3.000,00 euro prelevati dal fondo PAC cointestato, utilizzati dal sig. per il CP
pagamento di suo debito IVA, e per i 15.800,00 euro provenienti dal PAC cointestato e, con decisione univoca del , disinvestito per riscattare l'automobile. CP
Medesima destinazione, infine, avrebbe avuto la quasi totalità dei 75.768,37 euro aggiunti al capitale mutuato da entrambi i coniugi. Si configurerebbe, anche in questo caso, un prestito della al T_
marito senza restituzione o, comunque, un suo arricchimento sine causa. pagina 6 di 14 Il sig. avrebbe, pertanto, utilizzato e mai reso alla moglie, somme che sarebbero a lei CP
spettate nella misura del 50%, per un totale di euro 61.793,00 (su un totale di 123.586,00 euro), oltre ai
60.000,00 euro derivanti dal risarcimento danni da sinistro stradale.
L'attrice quindi, in qualità di mutuante, perdurando l'inadempimento del marito e non essendo stato fissato un termine, chiedeva al Giudice di fissare un termine ai sensi dell'art. 1817 c.c. per la restituzione della somma di 60.000,00 euro, dedotto quanto si accertasse fosse già stato reso.
Lo stesso ragionamento, ritenendo implicito l'accordo restitutorio, vista la sussistenza di un prestito già in essere, avrebbe dovuto essere fatto anche per la metà dei 75.768,37 euro, oggetto dell'aumento del mutuo cointestato, e delle altre somme che sarebbero state della sig.ra nella misura del 50 %, e T_
che invece il sig. avrebbe utilizzato per finalità imprenditoriali personali. Tali somme CP
ammonterebbero complessivamente a euro 61.793,00 (su un totale di 123.586,00 euro).
Parte attrice concludeva, quindi, come già riportato nelle premesse del presente provvedimento.
Con la comparsa di risposta, il convenuto, con riferimento al denaro, per complessivi €
28.715,50, che avrebbe prelevato nell'agosto e nel settembre 2008, al fine di pagare i lavori di ristrutturazione di taluni immobili di sua esclusiva proprietà, negava che fosse derivato dal patrimonio personale della IGa in conseguenza del risarcimento del danno patito a seguito del sinistro T_
stradale occorsole in data 29.07.2008. Dal semplice esame della documentazione prodotta in giudizio proprio dall'attrice (doc. 3), infatti, risulterebbe che il danno sia stato risarcito alla IGa in T_
data 22.06.2009, per l'importo di € 55.000,00, e, successivamente, in data 04.01.2011, per l'ulteriore importo € 5.000,00. Il IG , tuttavia, avrebbe pagato le opere di ristrutturazione dei suoi CP immobili prima di tali date, ossia nell'agosto e nel settembre 2008 (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione dd.
18.11.2020), cosicché non potrebbe aver utilizzato il denaro personale che la IGa percepito T_
soltanto negli anni successivi (2009 e 2011).
In aggiunta, analizzando l'estratto del conto corrente relativo al periodo in cui il IG CP
avrebbe prelevato il complessivo importo di € 28.715,50 per pagare i lavori di ristrutturazione degli immobili di sua proprietà (doc. 2), si constaterebbe agevolmente che l'odierno convenuto avesse effettuato versamenti per il complessivo importo di € 32.253,66, mentre la IGa avrebbe T_ versato il solo modico importo di € 5.330,20.
Il IG , d'altro canto, non avrebbe mai chiesto né accettato un prestito di € 60.000,00 o di CP
altro diverso importo dalla IGa la quale avrebbe versato sul conto corrente cointestato il T_
ridetto suo denaro personale non certo per aiutare l'odierno convenuto, ma soltanto per disporne a suo pagina 7 di 14 piacimento e discrezione.
Del resto, la prova dell'esistenza inter partes di un mutuo non sarebbe desumibile né dalla comparsa con cui il IG si era costituito nella causa di separazione giudiziale dalla IGa CP T_
(cfr. doc. 6 di parte attrice), né dalla corrispondenza mail intercorsa tra le odierne parti in data
16.12.2015 (cfr. doc. 7 di parte attrice).
Quanto alla comparsa di costituzione e risposta dd. 07.06.2016 (pag. 3 del documento attoreo n. 3), il virgolettato con cui è riportato denaro “prestato” dalla moglie renderebbe chiaro che si trattasse del semplice richiamo ad un riferito della controparte. Nel contempo, il difensore del IG , CP disquisendo in merito all'utilizzo della somma di € 50.000,00, realisticamente avrebbe precisato che i coniugi “… avevano pianificato degli investimenti … che allo stato di “separazione” risultavano interamente versati come dimostrato dalla sig.ra con la mail del 16/12/2015 e dall'allegato T_ prospetto (doc. 2) …”. Controparte_2
Infine, il convenuto citava la Giurisprudenza della Corte Suprema, secondo cui: “affinché le ammissioni contenute nella comparsa di risposta possano assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., è necessario che la stessa sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Di conseguenza, è inidonea a detto scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché ad essa collegato (Cass. n. 26686 del 2005;
n. 7492 del 1996; n. 12096 del 1995; n. 12830 del 1992). Dunque, le allegazioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem non hanno valore confessorio, ma costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento (Cass. n. 20701/2007; 319 del 2004; n. 15760 del 2001)” (Cass. 28.09.2018, n. 23634).
In conclusione, la comparsa di costituzione e risposta dd. 07.06.2016 dell'Avv. Alegiani prodotta quale prova del mutuo di € 60.000,00 concesso dall'attrice al convenuto, non conterrebbe alcuna ammissione di fatti in punto de quo, contrari al IG . Nel contempo, tale comparsa non sarebbe stata CP
firmata personalmente dal IG , cosicché qualsivoglia dichiarazione ammissiva, che in CP
essa si volesse comunque ravvisare, non varrebbe quale confessione stragiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2935 c.c..
pagina 8 di 14 Nel merito della polizza n. 03001598182 , il convenuto osservava come Controparte_3 il “PAC di ” fosse stato sottoscritto dalla IGa in occasione della nascita del Per_3 T_
primogenito , tanto da indicarlo come suo beneficiario in caso morte. Egualmente, la polizza n. Per_3
03001630710 sarebbe stata citata come perché la IGa Controparte_3 Parte_3
ER l'avrebbe voluta sottoscrivere in occasione della nascita della secondogenita indicata T_ anch'essa come beneficiaria in caso morte.
Con riguardo al “Primo PAC” (ossia la polizza n. 0300471075 Life Fund PAC bis), il convenuto sosteneva che la IGa lo avesse già riconosciuto come un suo investimento. T_
Tutte e tre le polizze, dunque, sarebbero state intestate alla IGa ed in esse sarebbe confluito T_
sempre e soltanto denaro proveniente dal conto cointestato con il IG;
la somma della CP
quale la IGa avrebbe così disposto a proprio esclusivo vantaggio, sarebbe stata del T_ complessivo importo di € 20.899,09.
Il fatto che la IGa abbia da sempre inteso considerare esclusivamente proprio e personale il T_
denaro investito non solo nel PAC Life Fund, ma anche nei PAC Mediolanum New Generation, sarebbe circostanza resa pacifica dal disinvestimento che la stessa avrebbe operato d'autorità in data
30.07.2017, di tali due ultime polizze, versando la corrispondente somma in un suo conto personale
(doc. 3 del convenuto - estratto dalla causa di divorzio n. 3759/2020 R.G. del Tribunale di Venezia).
Con riguardo, invece, al Fondo PAC n. 8626273, cointestato ai IGi e nel CP T_
quale sarebbe stata originariamente versata la somma di € 18.863,09 e dal quale, secondo l'assunto attoreo, il IG avrebbe detratto il capitale ivi investito, dapprima prelevando la somma di CP
€ 3.000,00, per pagare l'IVA da versare per la sua attività personale e, quindi, per riscattare l'autovettura Ford KU lasciata poi in uso alla moglie, il convenuto sosteneva, invece, che nell'autunno 2015 la IGa avesse formulato una proposta d'acquisto dell'autovettura usata T_
Ford KU Tg. EK 127 CN, stata accettata da con dichiarazione dd. Controparte_4
11.11.2015 (doc. 4). Il prezzo pattuito, dunque, sarebbe stato di € 15.292,00, comprensivo delle spese di trasferimento dell'importo di € 792,00. Non avendo, però, l'attrice la disponibilità di tale somma, il
IG gliel'avrebbe prestata, versando sul conto corrente cointestato l'importo di € CP
15.292,00 in data 10.12.2015, con la causale ANTICIPO PER ACQUISTO AUTO FORD GA
EK127CN (doc. 5). La IGa avrebbe, così, potuto pagare il prezzo d'acquisto e le spese di T_
agenzia (docc. 5, 6 e 7), divenendo proprietaria esclusiva dell'autovettura (doc. 8).
Successivamente, il Fondo PAC sarebbe stato disinvestito ed il rimborso di € 16.328,30 sarebbe stato pagina 9 di 14 utilizzato per restituire al IG la somma di € 15.292,00, oltre che per pagare le spese CP condominiali dell'abitazione familiare € 1.027,95 (cfr. doc. 5).
Un tanto, da un lato, smentirebbe l'assunto attoreo, per cui il IG si sarebbe appropriato CP del capitale disinvestito dal Fondo PAC n. 8626273; dall'altro, dimostrerebbe che la IGa T_ avendo utilizzato la somma (comune) di € 15.292,00 per l'acquisto di un bene personale, sia debitrice nei confronti del IG dell'importo di € 7.651,00. CP
D'altra parte, l'attrice non avrebbe fornito alcun elemento che valesse a corroborare l'effettiva conclusione inter partes di un contratto di mutuo della somma di € 75.768,37 o, meglio, della sua metà
(ossia € 37.884,18): il prezzo pagato dai IGi e per acquistare nel novembre 2005 T_ CP
la proprietà dell'immobile sito in Jesolo, Via Donizetti n. 1/D int. 9, sarebbe stato di € 223.000,00 (doc.
9). Dopo soli sei anni, però, il bene sarebbe stato stimato del valore di €
349.000,00, come dimostrerebbe la perizia 03.01.2012, redatta in occasione dell'operazione di surroga
(doc. 10). Tale incremento sarebbe ricollegabile ai lavori edili medio tempore eseguiti nell'immobile de quo e di cui la perizia darebbe positivamente atto. L'importo di € 75.768,37 accreditato sul conto corrente cointestato alle odierne parti in causa, quindi, sarebbe servito per restituire alla parte finanziata
(e cioè tanto al IG quanto alla IGa la disponibilità di una liquidità di cassa, CP T_
fortemente diminuita dopo che erano stati pagati quei lavori di ristrutturazione (docc. da 11 a 15).
La IGa quale comproprietaria dell'immobile de quo, avrebbe beneficiato per ciò solo T_ dell'incremento di valore apportato al bene dagli interventi di straordinaria manutenzione decisi di comune accordo con il IG ed eseguiti dopo l'acquisto del bene e, conseguentemente, CP
dopo che la somma erogata con il primo mutuo fondiario fosse stata in toto utilizzata per pagare il prezzo della compravendita.
Peraltro, il IG , nel periodo dal 13.01.2012 al 20.12.2013, avrebbe eseguito apporti CP
personali sul conto corrente cointestato per il complessivo importo di € 177.000,00 (doc. da 16 a 20), cosicché, se anche in quel periodo avesse restituito al padre la somma (mutuatagli) di € 98.500,00, non avrebbe utilizzato la somma di € 75.768,37 erogata ai coniugi da BancaMediolanum S.p.a., bensì avrebbe destinato a detto scopo i proventi della sua attività lavorativa ed il prezzo ricavato dalla vendita di terreni (docc 21 e 22).
Infine, eccependo l'inammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa, il convenuto richiamava il principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema per cui “L'azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto
pagina 10 di 14 qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, ovvero in quello in cui tale domanda, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato” (Cass. n. 6295/2013; in senso conforme ex plurimis Cass.civ.
Sezioni Unite n. 28042/2008; Cass. n, 17647/2007; Cass. n. 4492/2010, Cass. n. 8020/2009; Cass. n.
11682/2018).
Il convenuto concludeva, dunque, come già riportato nelle premesse del presente provvedimento.
In seguito alla prima udienza ed al decorso dei termini assegnati ex art. 183, VI co., c.p.c., il GI. rigettava l'istanza istruttoria attorea di CTU contabile, in quanto esplorativa, essendo volta alla ricostruzione globale dei movimenti eseguiti sul contocorrente cointestato ai coniugi, per tutta la durata di apertura, al fine di determinare quali entrate fossero imputabili ai singoli cointestatari e, invece, quali destinazioni, se a scopi famigliari o personali, avessero avuto le uscite, dando luogo, così, da un sostanziale rendiconto dell'intero rapporto di conto corrente, al fine di accertare le quote del saldo finale o le eventuali restituzioni di spettanza ciascun cointestatario. Una simile indagine, invero, si sarebbe estesa oltre il thema decidendum ac probandum, così come definito dagli atti introduttivi delle parti e persino dalle rispettive memorie ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c., atti nei quali risultano formulate esclusivamente domande a titolo di restituzione di mutuo, per le somme di denaro già precisate ed in relazione alle singole operazioni contabili allegate, quali fatti costitutivi, nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta. La causa, quindi, veniva rinviata alla scorsa udienza di p.c., ove le parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi. Con ordinanza del 20.09.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini ex art. 190 cpc.
Decorsi detti termini, si rileva, in via pregiudiziale di rito, l'inammissibilità di qualsivoglia istanza attorea di estensione del giudizio all'accertamento dei rapporti di dare e avere tra i contestatari del rapporto di conto corrente in questione, quale risultato complessivo delle operazioni in esso disposte durante tutta la sua durata.
Nel merito della domanda di restituzione del mutuo asseritamente concesso per la somma di euro 60.000,00, accreditata sul conto cointestato quale risarcimento assicurativo, in favore dell'attrice, del danno da sinistro stradale subito, si rileva, in via preliminare, la questione più liquida attinente alla prova del patto restitutorio. Questa, secondo la tesi attorea, deriverebbe dall'ammissione della ricezione della somma a mutuo, per l'importo di euro 50.000,00, contenuta nella comparsa di risposta depositata dall'odierno convenuto nel precedente giudizio di separazione personale.
pagina 11 di 14 Tuttavia, su punto, appare fondata l'eccezione del convenuto, secondo cui, la comparsa di costituzione e risposta dd. 07.06.2016 dell'Avv. Alegiani prodotta quale prova del mutuo di € 60.000,00 concesso dall'attrice al convenuto, non conterrebbe alcuna ammissione di fatti in punto de quo, contrari al IG
(cfr. pag. 3 del documento attoreo n. 3): è evidente che il virgolettato con cui è riportato CP denaro “prestato” rappresenti un semplice richiamo ad un riferito della controparte. Nel contempo, tale comparsa non è nemmeno stata firmata personalmente dal IG , cosicché qualsivoglia CP
dichiarazione ammissiva, che in essa si volesse comunque ravvisare, non varrebbe quale confessione stragiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2935 c.c..
Da ciò deriva, secondo la stessa tesi attorea, anche il venir meno della prova dell'accordo di mutuo, ossia del patto restitutorio, con riguardo al successivo preteso mutuo, per la metà della somma di euro
75.000,00 ottenuta a seguito della rinegoziazione del mutuo sulla casa famigliare: la difesa attorea avrebbe voluto inferire l'implicita pattuizione del mutuo per tale somma di denaro dal fatto che già esistesse tra le parti un accordo di mutuo per le somme precedentemente utilizzate dal convenuto.
In ogni caso, con riguardo al mutuo della somma di euro 60.000,00, difetterebbe, in relazione all'utilizzo della prima tranche di euro 28.715,50, anche la prova della stessa datio: dalla ricostruzione fornita dalla medesima attrice, invero, la somma complessiva di euro 28.715,50, sarebbe stata utilizzata dal convenuto tramite i seguenti bonifici, tutti risalenti al periodo Agosto-Settembre 2008:
- Bonifico del 19.08.08 “COLOR ARTE SNC DI MANPRIN E TUIS” per euro 10.248,70
- Bonifico del 20.08.08 “Falegnameria Artigiana di Teso Luciano” per euro 2.222,00
- Bonifico del 22.08.08 “Zottino S.n.c. di CO & PA TT per euro 4.837,80
- Bonifico del 25.09.08 “Di Zeta Legno S.n.c.” per euro 1.518,00
- Bonifico del 25.09.08 “Pianeta Serramenti S.n.c.” per euro 8.459,00
- Bonifico del 29.09.08 “ per euro 1.430,00. ERona_1
A fronte di ciò, invece, il risarcimento del danno sarebbe stato accreditato sul conto corrente cointestato solo successivamente:
- Euro 55.000, 00 in data 22.06.09,
- Euro 5.000,00 in data 04.01.11.
Come desumibile dall'estratto conto prodotto (doc. 2 attoreo), inoltre, risulta che, a Settembre 2008 il saldo positivo del conto corrente fosse derivato principalmente da entrate ascrivibili a denaro personale pagina 12 di 14 del convenuto, per l'ammontare complessivo di euro 32.253,66, ben superiore alla somma prelevata, circostanza, peraltro, incontestata.
Il difetto di prova della datio, d'altronde, sussiste anche con riguardo all'asserito mutuo per la metà dell'importo di euro 75.000,00, percepito dai coniugi a seguito di rinegoziazione del mutuo fondiario: il
IG , nel periodo dal 13.01.2012 al 20.12.2013, ha eseguito apporti personali sul conto CP corrente cointestato per il complessivo importo di € 177.000,00 (cfr. docc. da 17 a 20 del convenuto), cosicché, se anche in quel periodo avesse disposto di somme dal conto corrente cointestato a favore del padre, per restituirgli la somma già mutuatagli di € 98.500,00, non avrebbe comunque utilizzato la somma di € 75.768,37 erogata ai coniugi da bensì avrebbe destinato a detto Controparte_5
scopo i proventi della sua attività lavorativa ed il prezzo ricavato dalla vendita di terreni (cfr. docc. 21 e
22).
Ne consegue l'infondatezza delle domande restitutorie, sia con riguardo al preteso mutuo di euro
60.000,00, sia con riguardo a quello per la metà dell'accredito di euro 75.000,00 ricevuto dai coniugi a seguito di rinegoziazione del mutuo.
Circa il Fondo PAC n. 8626273, cointestato ai IGi e nel quale sarebbe CP T_ stata originariamente versata la somma di € 18.863,09 e dal quale, secondo l'assunto attoreo, il IG
avrebbe detratto il capitale ivi investito, dapprima prelevando la somma di € 3.000,00, per CP pagare l'IVA da versare per la sua attività personale e, quindi, per riscattare l'autovettura Ford KU, è pacifico, invece, che detta automobile sia stata effettivamente intestata e lasciata nel possesso dell'attrice, quale proprietaria. Quest'ultima, peraltro, nella I memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., a pag.
13, ha ammesso anche che il prezzo di riscatto fosse stato anticipato dal coniuge e che, quindi, il saldo residuo del PAC in questione, denaro cointestato ai coniugi, fosse stato versato all'odierno convenuto, quale rimborso del prezzo anticipato. Trattandosi, pacificamente, di denaro comune, da presumersi di spettanza ai contestatari del PAC al 50%, dunque, l'attrice risulta ancora debitrice del convenuto per la metà dell'importo, ossia euro € 7.651,00. La domanda riconvenzionale del convenuto, quindi, è fondata.
La domanda attorea di arricchimento senza causa, infine, è palesemente inammissibile per difetto di residualità, come estrinsecato da Giurisprudenza consolidata di legittimità: “L'azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, ovvero in quello in cui tale domanda, dopo essere stata pagina 13 di 14 proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato” (Cass. n. 6295/2013; in senso conforme ex plurimis Cass.civ. Sezioni Unite n. 28042/2008; Cass. n, 17647/2007; Cass. n. 4492/2010, Cass. n.
8020/2009; Cass. n. 11682/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) rigetta tutte le domande proposte dall'attrice avverso il convenuto;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore dell'odierno convenuto della somma di € 7.651,00, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo da quantificarsi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale svolta nel presente giudizio;
3) condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
Venezia, 26 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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