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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 13831 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2020, promossa da
Parte_1
con avv.ti Alessandro Fioravanti e Gabriele Bonafede giusto mandato in atti
- attrice- contro
Controparte_1
con avv. Giannotto Ulivi giusto mandato in atti
-convenuta-
e
Controparte_2
-convenuta contumace-
Oggetto: azione di responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti costituite all'udienza del 20 giugno 2024
Attrice:“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, omnibus contrariis reiectis e previa ogni declaratoria di ragione e del caso, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Controparte_3
, in quanto proprietaria del camion targato AY831GI, con rimorchio targato AD62892,
[...]
condotto dal proprio dipendente nella determinazione del sinistro per cui è Controparte_4 causa, e per l'effetto condannare, per le causali di cui in premessa, la predetta
[...] unitamente alla propria Compagnia Assicuratrice Controparte_3 [...]
, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla in conseguenza dei Controparte_1 Parte_1
fatti di cui in narrativa, nella misura di € 35.919,75, salvo il più o meno che risulterà dovuto in aderenza alle emergenze istruttorie, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal giorno dell'evento all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi professionali”.
Convenuta : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria eccezione, CP_1
deduzione e istanza, per i motivi di cui in premessa, in via istruttoria, ammettere, disporre e rigettare i mezzi istruttori come da istanze ed opposizioni in via istruttoria formulate in atti dalla comparente e nel merito, in tesi, accertare e dichiarare il carattere satisfattivo della offerta di indennizzo per € 1.070,00 erogata da alla odierna parte attrice in Controparte_1
epoca antecedente alla introduzione della presente lite e quindi rigettare la domanda attorea, con vittoria di compensi e spese di lite e, in ipotesi, accogliere la domanda attorea negli stretti limiti del giusto e del provato con integrale compensazione di compensi e spese di lite”
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
In fatto
La ha assunto che in data 30 settembre 2019, presso la sede della società, in Parte_1
occasione dello scarico di rifiuti eseguito per conto della il sig. Parte_2 [...]
mentre era alla guida del camion targato AY831GI, con rimorchio targato AD62892, di CP_4
proprietà della ed assicurato con la Controparte_3 [...]
eseguiva un'improvvida manovra finendo per colpire, abbattendolo, il portale Controparte_1
radiometrico Thermo Scientific FHT 1388 S da 25 lt di proprietà della società.
La ha assunto che, a seguito del detto urto, il portale veniva seriamente danneggiato con Pt_1
conseguente necessità di ripristino della struttura di sostegno in acciaio e integrale sostituzione del pannello del detto portale.
La ha chiesto, quindi, il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro complessivamente Pt_1 quantificati nella somma di € 36.989,75, al netto del degrado d'uso del pannello sostituito, e comprensivo dei maggiori costi necessari per la gestione del rilevamento radiometrico manuale con l'ausilio del proprio personale specializzato.
La infine, ha dato atto di aver ricevuto ante causam dalla con due distinti Pt_1 Controparte_5
pagamenti, del 12 novembre 2019 e del 18 aprile 2020, a titolo di risarcimento del danno la somma di € 1.070,00 (trattenuta in acconto al maggior avere) lamentando, comunque, l'assenza di spiegazioni da parte della Compagnia in ordine alle modalità di determinazione della somma corrisposta. Si è costituta in giudizio la la quale ha contestato il fatto storico per come Controparte_1
allegato dalla difesa attorea nonché la natura e la quantificazione dei danni a questo conseguenti, ha confermato di aver corrisposto ante causam alla società attrice l'importo di € 1.070,00 ritenuto congruo sulla base di quanto accertato dal proprio perito e cioè la mera piegatura del palo di sostegno del portale radiometrico che non avrebbe, di contro, subito alcun danno.
La , infine, ha dedotto come fosse stata l'attrice a precluderle con il proprio comportamento CP_1
di procedere con i necessari accertamenti sul lamentato danno, circostanza che integrerebbe di per sé valida motivazione per la integrale compensazione delle spese di lite nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Per tali motivi la ha istato per il rigetto della domanda attorea. CP_1
La , pur ritualmente citata, non si è costituita per cui ne è Controparte_3
stata dichiarata la contumacia.
All'esito della concessione dei richiesti termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con ammissione della prova testimoniale richiesta da con ctu tecnica. Pt_1
La causa viene decisa dallo scrivente Giudice, subentrato alla dott.ssa Grassini giusto decreto del presidente del Tribunale di Firenze, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei richiesti termini ex art. 190 cpc.
La dinamica e la responsabilità del sinistro
Il sinistro per cui è causa rientra nel danno da circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c..
Tale circostanza è pacifica tra le parti.
Può dirsi accertato, anche perché non specificatamente contestato dalla difesa convenuta, che il giorno 30 settembre 2019, il signor alla guida del veicolo targato AY831GI, Controparte_4
con rimorchio targato AD62892, di proprietà della , ed Controparte_3
assicurato con la , si è recato presso la sede della per effettuare, per CP_1 Parte_1
conto della uno scarico di rifiuti e, a causa di una manovra sbagliata, ha Parte_2
colpito uno dei pali di sostegno del portale radiometrico ivi presente.
La documentazione fotografica prodotta dalla difesa attorea è eloquente sul punto. La Relazione peritale depositata in atti dello studio Barsottini, che si è occupato ante causam della liquidazione del sinistro per conto di consente di confermare l'urto tra Controparte_6
l'autoarticolato e il palo di sostegno del portale radiometrico de quo.
Nella citata relazione, infatti, si legge:
Allegate alla Relazione vi sono alcune fotografie, prodotte anche dalla difesa attorea, da cui si evince chiaramente come i pali che sorreggevano il portale radiometrico si fossero piegati a seguito dell'impatto con l'autoarticolato.
La circostanza della manovra errata da parte del conducente dell'autoarticolato è stata confermata dai testimoni attorei sig.ri e Testimone_1 Testimone_2 Pertanto, è indubbia la responsabilità ai sensi dell'art. 2054, I comma, c.c. del conducente dell'autoarticolato di proprietà della convenuta assicurato con la , in ordine all'urto CP_3 CP_1
del palo di sostegno del portale radiometrico ivi rappresentato.
Si rammenta che in tema di circolazione stradale la norma di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c. prevede una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo che ha prodotto un danno a persone o cose, il che significa che è a lui che spetta l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per prevenire l'evento dannoso.
Onere non assolto nella fattispecie che ci occupa.
La contestazione di parte convenuta, a ben vedere, attiene all'affermazione contenuta in citazione dell'abbattimento del portale radiometrico sorretto dai pali de quibus e, di conseguenza, alla natura dei danni provocati dal detto urto: è stato, quindi contestato, che l'urto abbia ingenerato danni al pannello del portale radiometrico nonché quelli conseguenti al mancato uso per il periodo necessario alla sostituzione dei suoi componenti.
Accertato che l'urto è avvenuto tra l'autoarticolato ed il palo che sosteneva il portale radiometrico, occorre verificare quali danni ne siano stati diretta conseguenza.
E' bene ricordare come in diritto, ai fini dell'affermazione della responsabilità sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno, il cui onere probatorio ricade su colui che agisce per il risarcimento.
Da una valutazione complessiva e comparativa delle risultanze istruttorie, questo giudicante ritiene che non possa evincersi il nesso di causalità tra la condotta del conducente dell'autoarticolato e tutti i danni lamentati dalla Pt_1
La ctu esperita in corso di causa, nel pieno contraddittorio con i tecnici di parte, è esaustiva sul punto.
Il consulente, coadiuvato dall'ausiliario Prof. Ing. , ha così concluso: “Dalle Persona_1
indagini effettuate dal CTU e dal proprio ausiliario, è possibile affermare con certezza, che Pt_3 la struttura portante in ferro è stata danneggiata dall'urto.
Non è possibile affermare con certezza che ci sia stato il danneggiamento di ulteriori componenti.
Come evidenziato nel rapporto di intervento del tecnico della LA srl” Luca ZA in data 27/11/2019 (doc. 4 allegato agli atti), dopo che era stata ripristinata la struttura portante in ferro semplicemente raddrizzandola, è stato effettuato il riallineamento dei parametri del sistema senza alcuna sostituzione di componenti.
Il tecnico consiglia la sostituzione del portale completo per un possibile danneggiamento dell'elettronica interna, ma dal rapporto del 04/03/2020 (Allegato 07) e dalla fattura del 29/04/2020 (doc. 19 allegato agli atti) SOLO gli scintillatori in plexiglass risultano essere stati sostituiti.
Gli ulteriori componenti sostituiti (PC di controllo) o aggiunti (barriere Laser) non possono essere correlati in alcun modo all'incidente.
In conclusione, NULLA si può dire circa il danneggiamento di altri componenti oltre la struttura di sostegno in acciaio.”.
Dalla lettura della perizia emerge lampante come il tecnico di ufficio non abbia potuto verificare l'effettivo danneggiamento dell'elettronica interna del portale radiometrico, cioè degli scintillatori plastici sostituiti, “in quanto il rilevatore interno al portale N.1 interessato dall'urto è stato rimosso
e sostituito, il rilevatore presente in azienda è completamente distrutto e l'elettronica alla quale fa riferimento il tecnico non è disponibile”.
Resta di fatto indimostrato il nesso di causa tra l'urto dei pali di sostegno del portale da parte dell'autoarticolato e l'effetto dello stesso sul cattivo funzionamento della componente elettronica del portale che ne avrebbe reso necessaria la sostituzione.
Piuttosto, il Ctu ha evidenziato come “Verosimilmente il rilevatore è stato danneggiato durante la rimozione, circostanza confermata dal tecnico sentito dal CTU Luca ZA della ditta
LA srl” (ditta fornitrice del portale radiometrico) che eseguì l'intervento di settaggio e allineamento del portale dopo che lo stesso era stato raddrizzato.” .
La sequenza delle immagini fotografiche (n.ri 13,14,15) di cui alla perizia dà contezza di tale affermazione:
Peraltro, rileva sempre il consulente “Non è possibile nemmeno accertare con sicurezza la provenienza dei due rilevatori in plexiglas presenti negli uffici della “ ” che si CP_7
assumono essere stati rimossi dal portale non più funzionante.
Si consideri, in merito, che la società attrice - come qualunque altro soggetto giuridico - aveva a disposizione un prezioso strumento di formazione e conservazione della prova, quale l'accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 c.p.c., che avrebbe consentito di documentare e cristallizzare in maniera certa ed obiettiva lo stato dei luoghi, di effettuare indagini sul portale nonché stime attendibili dei danni e di accertarne le cause. Ma tale strumento è rimasto inutilizzato. Eppure non mancavano elementi per individuare i possibili contraddittori stante la documentazione fornita dalla stessa difesa attorea.
Nell'onus probandi che incombe su chi agisce per la tutela di un diritto è ricompreso (per necessaria strumentalità) anche l'onere di assicurarsi le fonti e i mezzi di prova, tempestivamente e con le modalità previste dalla legge;
e quando si tratta di fonti o mezzi suscettibili di alterazione o dispersione, quest'onere include l'attivazione dello strumento processuale di cui all'art. 696 c.p.c.
(sulla funzionalità dell'ATP rispetto ai principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio dei diritti e la ragionevole durata del processo, cfr. Cass. n. 27298/2013, n. 19563/2009).
Ovviamente, l'incidenza ed il rigore di quest'onere probatorio anticipato sono proporzionati, in ossequio ad un generale principio di ragionevolezza, all'importanza e/o complessità della fattispecie e all'entità della pretesa di tutela che l'interessato intende far valere nella fattispecie sussistenti.
Né può essere valorizzata la prova testimoniale esperita in corso di causa per come ammessa con ordinanza del 30 settembre 2021 del precedente Giudice assegnatario del procedimento, dott.ssa
Grassini.
In particolare si osserva che il teste ZA, tecnico della ditta LA srl” (ditta fornitrice del portale radiometrico) che eseguì l'intervento di settaggio e allineamento del portale dopo che lo stesso era stato raddrizzato, sentito dal Ctu ha ammesso che il rilevatore è stato danneggiato durante la sua rimozione.
Tale ammissione rende la testimonianza resa dal ZA inutilizzabile in quanto ne inficia l'attendibilità.
Il teste ha affermato “(cap. 5) …confermo l'intervento in quanto c'erano stati diversi Tes_1
allarmi cautelativi per carenza della potenza del portale danneggiato talché abbiamo dovuto risolvere il problema”: ciò tuttavia nulla dice in merito alla necessità di dover sostituire il pannello del portale che, come sopra osservato dal Ctu, è stato danneggiato non dall'urto ma a seguito del suo smontaggio.
Per tale motivo è possibile liquidare solo il danno accertato dal Ctu consistente nel danneggiamento della struttura portante in ferro del portale e quantificato in € 1.295,00 per il ripristino della struttura di sostegno in acciaio compresa verniciatura e montaggio.
Nulla è dovuto a titolo di IVA in quanto la in quanto esercente attività d'impresa, ha Parte_1
potuto esercitare il diritto alla detrazione o al rimborso dell'imposta già versata a seguito del ripristino dei pali danneggiati (vedi in tal senso Cass. civ. 06/04/2023, n. 9467).
Da tale importo deve essere decurtato quanto già corrisposto dalla compagnia assicuratrice alla ari cioè ad € 1.070,00. Pt_1 I convenuti devono essere perciò condannati in solido al pagamento delle differenza pari ad in €
225,00 per danni accertati dal ctu.
Su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria, dalla data del fatto alla data di pubblicazione della sentenza e, sull'importo così quantificato, gli interessi legali sino al saldo.
La complessità dell'accertamento attenendo a questioni puramente tecniche difficilmente verificabili ex ante rappresentano un giustificato motivo per compensare le spese di lite tra le parti.
Le spese di Ctu di contro devono porsi a carico esclusivo di parte attrice in considerazione delle lacune probatorie in punto di nesso causale per una parte dei danni lamentati.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Firenze - seconda sezione civile - in funzione di giudice unico, dott.ssa
Micaela Picone, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore della dell'importo di € 225,00 oltre rivalutazione ed Parte_1
interessi come in motivazione.
2) Compensa le spese di lite.
3) Pone le spese di ctu a carico esclusivo di parte attrice per come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Firenze, lì 15 febbraio 2024
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 13831 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2020, promossa da
Parte_1
con avv.ti Alessandro Fioravanti e Gabriele Bonafede giusto mandato in atti
- attrice- contro
Controparte_1
con avv. Giannotto Ulivi giusto mandato in atti
-convenuta-
e
Controparte_2
-convenuta contumace-
Oggetto: azione di responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti costituite all'udienza del 20 giugno 2024
Attrice:“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, omnibus contrariis reiectis e previa ogni declaratoria di ragione e del caso, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Controparte_3
, in quanto proprietaria del camion targato AY831GI, con rimorchio targato AD62892,
[...]
condotto dal proprio dipendente nella determinazione del sinistro per cui è Controparte_4 causa, e per l'effetto condannare, per le causali di cui in premessa, la predetta
[...] unitamente alla propria Compagnia Assicuratrice Controparte_3 [...]
, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla in conseguenza dei Controparte_1 Parte_1
fatti di cui in narrativa, nella misura di € 35.919,75, salvo il più o meno che risulterà dovuto in aderenza alle emergenze istruttorie, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal giorno dell'evento all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi professionali”.
Convenuta : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria eccezione, CP_1
deduzione e istanza, per i motivi di cui in premessa, in via istruttoria, ammettere, disporre e rigettare i mezzi istruttori come da istanze ed opposizioni in via istruttoria formulate in atti dalla comparente e nel merito, in tesi, accertare e dichiarare il carattere satisfattivo della offerta di indennizzo per € 1.070,00 erogata da alla odierna parte attrice in Controparte_1
epoca antecedente alla introduzione della presente lite e quindi rigettare la domanda attorea, con vittoria di compensi e spese di lite e, in ipotesi, accogliere la domanda attorea negli stretti limiti del giusto e del provato con integrale compensazione di compensi e spese di lite”
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
In fatto
La ha assunto che in data 30 settembre 2019, presso la sede della società, in Parte_1
occasione dello scarico di rifiuti eseguito per conto della il sig. Parte_2 [...]
mentre era alla guida del camion targato AY831GI, con rimorchio targato AD62892, di CP_4
proprietà della ed assicurato con la Controparte_3 [...]
eseguiva un'improvvida manovra finendo per colpire, abbattendolo, il portale Controparte_1
radiometrico Thermo Scientific FHT 1388 S da 25 lt di proprietà della società.
La ha assunto che, a seguito del detto urto, il portale veniva seriamente danneggiato con Pt_1
conseguente necessità di ripristino della struttura di sostegno in acciaio e integrale sostituzione del pannello del detto portale.
La ha chiesto, quindi, il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro complessivamente Pt_1 quantificati nella somma di € 36.989,75, al netto del degrado d'uso del pannello sostituito, e comprensivo dei maggiori costi necessari per la gestione del rilevamento radiometrico manuale con l'ausilio del proprio personale specializzato.
La infine, ha dato atto di aver ricevuto ante causam dalla con due distinti Pt_1 Controparte_5
pagamenti, del 12 novembre 2019 e del 18 aprile 2020, a titolo di risarcimento del danno la somma di € 1.070,00 (trattenuta in acconto al maggior avere) lamentando, comunque, l'assenza di spiegazioni da parte della Compagnia in ordine alle modalità di determinazione della somma corrisposta. Si è costituta in giudizio la la quale ha contestato il fatto storico per come Controparte_1
allegato dalla difesa attorea nonché la natura e la quantificazione dei danni a questo conseguenti, ha confermato di aver corrisposto ante causam alla società attrice l'importo di € 1.070,00 ritenuto congruo sulla base di quanto accertato dal proprio perito e cioè la mera piegatura del palo di sostegno del portale radiometrico che non avrebbe, di contro, subito alcun danno.
La , infine, ha dedotto come fosse stata l'attrice a precluderle con il proprio comportamento CP_1
di procedere con i necessari accertamenti sul lamentato danno, circostanza che integrerebbe di per sé valida motivazione per la integrale compensazione delle spese di lite nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Per tali motivi la ha istato per il rigetto della domanda attorea. CP_1
La , pur ritualmente citata, non si è costituita per cui ne è Controparte_3
stata dichiarata la contumacia.
All'esito della concessione dei richiesti termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con ammissione della prova testimoniale richiesta da con ctu tecnica. Pt_1
La causa viene decisa dallo scrivente Giudice, subentrato alla dott.ssa Grassini giusto decreto del presidente del Tribunale di Firenze, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei richiesti termini ex art. 190 cpc.
La dinamica e la responsabilità del sinistro
Il sinistro per cui è causa rientra nel danno da circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c..
Tale circostanza è pacifica tra le parti.
Può dirsi accertato, anche perché non specificatamente contestato dalla difesa convenuta, che il giorno 30 settembre 2019, il signor alla guida del veicolo targato AY831GI, Controparte_4
con rimorchio targato AD62892, di proprietà della , ed Controparte_3
assicurato con la , si è recato presso la sede della per effettuare, per CP_1 Parte_1
conto della uno scarico di rifiuti e, a causa di una manovra sbagliata, ha Parte_2
colpito uno dei pali di sostegno del portale radiometrico ivi presente.
La documentazione fotografica prodotta dalla difesa attorea è eloquente sul punto. La Relazione peritale depositata in atti dello studio Barsottini, che si è occupato ante causam della liquidazione del sinistro per conto di consente di confermare l'urto tra Controparte_6
l'autoarticolato e il palo di sostegno del portale radiometrico de quo.
Nella citata relazione, infatti, si legge:
Allegate alla Relazione vi sono alcune fotografie, prodotte anche dalla difesa attorea, da cui si evince chiaramente come i pali che sorreggevano il portale radiometrico si fossero piegati a seguito dell'impatto con l'autoarticolato.
La circostanza della manovra errata da parte del conducente dell'autoarticolato è stata confermata dai testimoni attorei sig.ri e Testimone_1 Testimone_2 Pertanto, è indubbia la responsabilità ai sensi dell'art. 2054, I comma, c.c. del conducente dell'autoarticolato di proprietà della convenuta assicurato con la , in ordine all'urto CP_3 CP_1
del palo di sostegno del portale radiometrico ivi rappresentato.
Si rammenta che in tema di circolazione stradale la norma di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c. prevede una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo che ha prodotto un danno a persone o cose, il che significa che è a lui che spetta l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per prevenire l'evento dannoso.
Onere non assolto nella fattispecie che ci occupa.
La contestazione di parte convenuta, a ben vedere, attiene all'affermazione contenuta in citazione dell'abbattimento del portale radiometrico sorretto dai pali de quibus e, di conseguenza, alla natura dei danni provocati dal detto urto: è stato, quindi contestato, che l'urto abbia ingenerato danni al pannello del portale radiometrico nonché quelli conseguenti al mancato uso per il periodo necessario alla sostituzione dei suoi componenti.
Accertato che l'urto è avvenuto tra l'autoarticolato ed il palo che sosteneva il portale radiometrico, occorre verificare quali danni ne siano stati diretta conseguenza.
E' bene ricordare come in diritto, ai fini dell'affermazione della responsabilità sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno, il cui onere probatorio ricade su colui che agisce per il risarcimento.
Da una valutazione complessiva e comparativa delle risultanze istruttorie, questo giudicante ritiene che non possa evincersi il nesso di causalità tra la condotta del conducente dell'autoarticolato e tutti i danni lamentati dalla Pt_1
La ctu esperita in corso di causa, nel pieno contraddittorio con i tecnici di parte, è esaustiva sul punto.
Il consulente, coadiuvato dall'ausiliario Prof. Ing. , ha così concluso: “Dalle Persona_1
indagini effettuate dal CTU e dal proprio ausiliario, è possibile affermare con certezza, che Pt_3 la struttura portante in ferro è stata danneggiata dall'urto.
Non è possibile affermare con certezza che ci sia stato il danneggiamento di ulteriori componenti.
Come evidenziato nel rapporto di intervento del tecnico della LA srl” Luca ZA in data 27/11/2019 (doc. 4 allegato agli atti), dopo che era stata ripristinata la struttura portante in ferro semplicemente raddrizzandola, è stato effettuato il riallineamento dei parametri del sistema senza alcuna sostituzione di componenti.
Il tecnico consiglia la sostituzione del portale completo per un possibile danneggiamento dell'elettronica interna, ma dal rapporto del 04/03/2020 (Allegato 07) e dalla fattura del 29/04/2020 (doc. 19 allegato agli atti) SOLO gli scintillatori in plexiglass risultano essere stati sostituiti.
Gli ulteriori componenti sostituiti (PC di controllo) o aggiunti (barriere Laser) non possono essere correlati in alcun modo all'incidente.
In conclusione, NULLA si può dire circa il danneggiamento di altri componenti oltre la struttura di sostegno in acciaio.”.
Dalla lettura della perizia emerge lampante come il tecnico di ufficio non abbia potuto verificare l'effettivo danneggiamento dell'elettronica interna del portale radiometrico, cioè degli scintillatori plastici sostituiti, “in quanto il rilevatore interno al portale N.1 interessato dall'urto è stato rimosso
e sostituito, il rilevatore presente in azienda è completamente distrutto e l'elettronica alla quale fa riferimento il tecnico non è disponibile”.
Resta di fatto indimostrato il nesso di causa tra l'urto dei pali di sostegno del portale da parte dell'autoarticolato e l'effetto dello stesso sul cattivo funzionamento della componente elettronica del portale che ne avrebbe reso necessaria la sostituzione.
Piuttosto, il Ctu ha evidenziato come “Verosimilmente il rilevatore è stato danneggiato durante la rimozione, circostanza confermata dal tecnico sentito dal CTU Luca ZA della ditta
LA srl” (ditta fornitrice del portale radiometrico) che eseguì l'intervento di settaggio e allineamento del portale dopo che lo stesso era stato raddrizzato.” .
La sequenza delle immagini fotografiche (n.ri 13,14,15) di cui alla perizia dà contezza di tale affermazione:
Peraltro, rileva sempre il consulente “Non è possibile nemmeno accertare con sicurezza la provenienza dei due rilevatori in plexiglas presenti negli uffici della “ ” che si CP_7
assumono essere stati rimossi dal portale non più funzionante.
Si consideri, in merito, che la società attrice - come qualunque altro soggetto giuridico - aveva a disposizione un prezioso strumento di formazione e conservazione della prova, quale l'accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 c.p.c., che avrebbe consentito di documentare e cristallizzare in maniera certa ed obiettiva lo stato dei luoghi, di effettuare indagini sul portale nonché stime attendibili dei danni e di accertarne le cause. Ma tale strumento è rimasto inutilizzato. Eppure non mancavano elementi per individuare i possibili contraddittori stante la documentazione fornita dalla stessa difesa attorea.
Nell'onus probandi che incombe su chi agisce per la tutela di un diritto è ricompreso (per necessaria strumentalità) anche l'onere di assicurarsi le fonti e i mezzi di prova, tempestivamente e con le modalità previste dalla legge;
e quando si tratta di fonti o mezzi suscettibili di alterazione o dispersione, quest'onere include l'attivazione dello strumento processuale di cui all'art. 696 c.p.c.
(sulla funzionalità dell'ATP rispetto ai principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio dei diritti e la ragionevole durata del processo, cfr. Cass. n. 27298/2013, n. 19563/2009).
Ovviamente, l'incidenza ed il rigore di quest'onere probatorio anticipato sono proporzionati, in ossequio ad un generale principio di ragionevolezza, all'importanza e/o complessità della fattispecie e all'entità della pretesa di tutela che l'interessato intende far valere nella fattispecie sussistenti.
Né può essere valorizzata la prova testimoniale esperita in corso di causa per come ammessa con ordinanza del 30 settembre 2021 del precedente Giudice assegnatario del procedimento, dott.ssa
Grassini.
In particolare si osserva che il teste ZA, tecnico della ditta LA srl” (ditta fornitrice del portale radiometrico) che eseguì l'intervento di settaggio e allineamento del portale dopo che lo stesso era stato raddrizzato, sentito dal Ctu ha ammesso che il rilevatore è stato danneggiato durante la sua rimozione.
Tale ammissione rende la testimonianza resa dal ZA inutilizzabile in quanto ne inficia l'attendibilità.
Il teste ha affermato “(cap. 5) …confermo l'intervento in quanto c'erano stati diversi Tes_1
allarmi cautelativi per carenza della potenza del portale danneggiato talché abbiamo dovuto risolvere il problema”: ciò tuttavia nulla dice in merito alla necessità di dover sostituire il pannello del portale che, come sopra osservato dal Ctu, è stato danneggiato non dall'urto ma a seguito del suo smontaggio.
Per tale motivo è possibile liquidare solo il danno accertato dal Ctu consistente nel danneggiamento della struttura portante in ferro del portale e quantificato in € 1.295,00 per il ripristino della struttura di sostegno in acciaio compresa verniciatura e montaggio.
Nulla è dovuto a titolo di IVA in quanto la in quanto esercente attività d'impresa, ha Parte_1
potuto esercitare il diritto alla detrazione o al rimborso dell'imposta già versata a seguito del ripristino dei pali danneggiati (vedi in tal senso Cass. civ. 06/04/2023, n. 9467).
Da tale importo deve essere decurtato quanto già corrisposto dalla compagnia assicuratrice alla ari cioè ad € 1.070,00. Pt_1 I convenuti devono essere perciò condannati in solido al pagamento delle differenza pari ad in €
225,00 per danni accertati dal ctu.
Su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria, dalla data del fatto alla data di pubblicazione della sentenza e, sull'importo così quantificato, gli interessi legali sino al saldo.
La complessità dell'accertamento attenendo a questioni puramente tecniche difficilmente verificabili ex ante rappresentano un giustificato motivo per compensare le spese di lite tra le parti.
Le spese di Ctu di contro devono porsi a carico esclusivo di parte attrice in considerazione delle lacune probatorie in punto di nesso causale per una parte dei danni lamentati.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Firenze - seconda sezione civile - in funzione di giudice unico, dott.ssa
Micaela Picone, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore della dell'importo di € 225,00 oltre rivalutazione ed Parte_1
interessi come in motivazione.
2) Compensa le spese di lite.
3) Pone le spese di ctu a carico esclusivo di parte attrice per come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Firenze, lì 15 febbraio 2024
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone