Ordinanza collegiale 4 dicembre 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/03/2026, n. 4658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4658 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04658/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09878/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9878 del 2025, proposto da
IO IM SI, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;
e per la condanna
della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a.
nonché per la nomina
di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. IA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 4 settembre 2025 e ritualmente depositato, la ricorrente chiede l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito a fronte dell’istanza del 16 maggio 2024 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna.
Si lamenta, nello specifico, che, nonostante sia decorso il termine di legge per evadere l’anzidetta richiesta, non risulti ancora concluso il procedimento di riconoscimento con un provvedimento espresso.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando in data 24 novembre 2025 una nota del Ministero dell’Università e delle Ricerca con la quale si chiedeva alla richiedente l’integrazione della documentazione prodotta.
Rinviata la causa per esigenze difensive della ricorrente, in data 10 marzo 2026 la ricorrente ha depositato documenti, instando per l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
2.- Va preliminarmente rilevato che la competenza a concludere il procedimento in questione è attribuita dalla legge al Ministero dell’Istruzione (che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604).
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto, essendo necessario e sufficiente per ritenere la sussistenza del richiesto obbligo di provvedere la presentazione di una formale istanza seguita dalla scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento da parte dell’Amministrazione.
Osserva infatti il Collegio che, nel caso di specie, entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento presentata il 16 maggio 2024, l’Amministrazione non si è ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007 ( “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali” ), il cui art. 16, comma 6, stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato” e al comma 2 del medesimo articolo si prevede che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni” .
Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento è stabilito al massimo nella misura di quattro mesi, nel caso di eventuale richiesta - contemplata dal suddetto comma 2 - delle eventuali necessarie integrazioni.
Tale termine risulta scaduto alla data di proposizione del ricorso, per cui sussiste il silenzio-inadempimento del Ministero resistente.
Invero, ritiene il Collegio che non assuma rilievo, ai fini del superamento del silenzio serbato dall’Amministrazione, la richiesta documentale formulata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, attesa in ogni caso la mancata adozione di una determinazione finale di carattere provvedimentale.
Ne consegue che, nell’ambito del giudizio instaurato ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, il giudice è tenuto a dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi mediante un provvedimento espresso avente carattere conclusivo e definitivo.
Nei termini sopra precisati il ricorso va, pertanto, accolto.
Alla stregua di quanto esposto, l’adito TAR dispone che il Ministero dell’Istruzione e del Merito provveda, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, a rispondere alla domanda di riconoscimento di parte ricorrente mediante l’emanazione di un provvedimento espresso.
Per il caso di persistente inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’Amministrazione.
Nel portare a compimento il procedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito dalla ricorrente, sia l’amministrazione sia il Commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema per tutte Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl; sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser; sentenza 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard), nonché a quelli enunziati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) che hanno definito la questione.
3.- Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda concreta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA TT, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
IA IC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IC | IA TT |
IL SEGRETARIO