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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2884/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rotundo e Parte_1
Giovanni Capilupi
-ricorrente opponente-
contro
Controparte_1
rappresentata e
[...]
difesa dall'avvocatessa Maria Grazia Bomenuto
-resistente opposta-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – iscrizione CP_1
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierno ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 606/2023, con il quale è stato condannato a versare, in favore della CP_1
Pag. 1 a 17 di l'importo Controparte_2
complessivo di € 78.020,12, a titolo di contribuzione dovuta per gli anni 2007,
2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, oltre interessi, spese e competenze della procedura monitoria.
1.1. A sostegno della domanda, ha eccepito: la nullità della notifica del decreto ingiuntivo;
la prescrizione parziale della pretesa contributiva (limitatamente agli anni 2007, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); l'insussistenza dei presupposti costitutivi del credito azionato dalla . CP_2
2. Si è costituita parte opposta, la quale ha argomentato per l'infondatezza dell'avverso ricorso e ne ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, ha domandato la rideterminazione del proprio credito e la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria.
3. L'opposizione è parzialmente fondata.
3.1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inesistenza e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, che l'opponente ha sollevato ritenendo la violazione, da parte del notificante, dell'art. 137, co. 7, c.p.c., avendo quest'ultimo proceduto a notificare l'atto mediante ufficiale giudiziario, nonostante il destinatario della notifica fosse in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata censito sia nel registro INAD, sia nel registro INIPEC.
3.1.1. Deve essere, invero, evidenziato che, in ambito processuale, la notifica di un atto è finalizzata a rendere edotta la controparte della pendenza di un procedimento, sì da poter esercitare il proprio diritto di difesa. Quest'ultima ipotesi si è verificata nel caso di specie, in cui la notifica del decreto ingiuntivo n. 606/2023 ha comunque raggiunto il suo scopo, pervenendo nella sfera di conoscenza dell'opponente e permettendo a quest'ultimo l'assunzione dell'odierna iniziativa giudiziale, con la quale ha reagito al suddetto provvedimento.
3.1.2. Pertanto, deve prendersi atto che la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario
è andata a buon fine e, dunque, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Pag. 2 a 17 3.1.3. E, peraltro, anche a voler ritenere la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, ciò, in ogni caso, non esimerebbe dall'affrontare il merito delle questioni controverse, dal momento che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dal configurarsi come un giudizio di impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un giudizio ordinario di cognizione, nel quale deve essere affrontata la sussistenza della pretesa creditoria azionata dalla parte opposta.
3.2. Orbene, è parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione di parte del credito contributivo della . CP_2
3.2.1. La decorrenza del termine quinquennale di prescrizione è, invero, diversa per i contributi soggettivi ed integrativi calcolati dalle Casse previdenziali sulla scorta del reddito e/o volume d'affari comunicato dal contribuente secondo le modalità applicative previste dai relativi regolamenti, piuttosto che a quelli minimi dovuti dal professionista per il solo fatto di essere iscritto alle Casse previdenziali: nel primo caso, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da CP_1 parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari (Cass. sez. lav. n. 4981 del 4/3/2014); nel secondo caso, invece, la prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di CP_1
onere dovuto a prescindere dal reddito (così Trib. Catania, sez. lav., sent. n.
1967/2024).
3.2.2. Posto che, nella fattispecie in esame, la contribuzione richiesta (contributi soggettivi, integrativi e di maternità) è esclusivamente quella minima (cfr. attestazione del credito del Direttore Generale della – doc. D3 del fascicolo CP_2
di parte opposta), l'eccepita prescrizione va, dunque, valutata in concreto rispetto alle diverse annualità richieste e tenuto conto degli atti interruttivi allegati dalla parte opposta.
3.2.3. Al fine di individuare il dies a quo del termine di prescrizione per ciascuna annualità contributiva in relazione alla quale la prescrizione stessa è stata eccepita
(2007, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017), occorre tenere conto di quanto previsto dal regolamento sulla contribuzione versato in atti dalla (doc. D2), il CP_1
Pag. 3 a 17 cui articolo 15 stabilisce che i contributi sono ordinariamente riscossi entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento.
3.2.4. Ora, sulla base delle suddette coordinate ermeneutiche, la pretesa contributiva azionata dalla è prescritta con riferimento agli anni 2007, CP_2
2010, 2011 e 2013.
3.2.5. Il primo atto interruttivo per l'anno 2007 è, infatti, costituito dalla pec del
22.10.2013 (doc. n. 3 del fascicolo ), trasmessa quando era già maturata la CP_2
prescrizione quinquennale dei contributi richiesti (15.12.2012).
3.2.6. Per l'anno 2010, il termine di prescrizione è stato interrotto, per la prima volta, con la diffida trasmessa via pec in data 26.8.2013 (doc. n. 2 del fascicolo
). La successiva diffida contenente l'espressa richiesta di pagamento dei CP_2 contributi dovuti per tale annualità è stata, invece, indirizzata all'opponente – sempre a mezzo pec – in data 31.1.2019 (doc. n. 10 del fascicolo ), CP_2
allorquando, anche in tal caso, era già maturata la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti (26.8.2018).
3.2.7. Stessa cosa è accaduta per l'anno 2011: il primo atto interruttivo è la diffida trasmessa via pec in data 26.8.2013 (doc. n. 2 del fascicolo ); quello CP_2
successivo è la diffida del 31.1.2019 (doc. n. 10 del fascicolo ), ricevuta CP_2 dall'opponente successivamente allo spirare del termine prescrizionale (26.8.2018).
3.2.8. Per ciò che concerne, infine, l'anno 2013, il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito, in tal caso, dalla diffida inviata al ricorrente via pec in data
18.6.2020 (doc. n. 13 del fascicolo ), allorquando era già maturata la CP_2
prescrizione quinquennale della pretesa relativa alla suddetta annualità
(15.12.2018).
3.2.9. L'eccezione di prescrizione deve essere, invece, disattesa con riferimento agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.
3.2.10. Dagli atti di causa, nello specifico, emerge che: a) la prescrizione per l'anno
2014 (15.12.2014 – 15.12.2019) è stata interrotta dalle diffide ricevute dall'opponente nelle date 6.8.2018 (doc. n. 9 del fascicolo ), 9.11.2021 (doc. CP_2
n. 14) e 8.6.2023 (doc. n. 16); b) la prescrizione per l'anno 2015 (15.12.2015 –
Pag. 4 a 17 15.12.2020) è stata interrotta dalle diffide ricevute nelle date 31.7.2017 (doc. n. 4),
12.9.2019 (doc. n. 12), 9.11.2021 (doc. n. 14) e 8.6.2023 (doc. n. 16); c) la prescrizione per l'anno 2016 (15.12.2016 – 15.12.2021) è stata interrotta dalle diffide ricevute nelle date 6.8.2018 (doc. n. 9) e 8.6.2023 (doc. n. 16); d) la prescrizione per l'anno 2017 (15.12.2017 – 15.12.2022) è stata interrotta dalle diffide ricevute nelle date 12.9.2019 (doc. n. 12), 9.11.2021 (doc. n. 14) e 8.6.2023
(doc. n. 16).
3.2.11. Alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto (23.11.2023), non era,
dunque, maturata la prescrizione delle predette annualità.
3.3. Occorre, dunque, esaminare la sussistenza dei presupposti costitutivi della pretesa contributiva fatta valere dalla , limitatamente, a questo punto, alle CP_2
annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
3.3.1. Sul punto, l'opponente ha affermato che, dal 16.1.2014, è divenuto socio unico della società al cui interno ha svolto attività di Controparte_3
disegnatore tecnico, mentre non ha espletato in alcun modo attività riconducibile all'esercizio della professione di GE, che, anzi, dal 2013 al 2017 non aveva più espletato, avendo proceduto, nel 2013, a cancellare la propria partita IVA (salvo poi dichiarare di averne richiesto una nuova nel 2015, con codice ATECO 71.12.30
– attività di geometri, nuovamente chiusa nel 2017) ed a restituire il timbro di categoria al Collegio dei Geometri.
3.3.2. Sicché, l'iscrizione d'ufficio alla sarebbe illegittima. CP_1
3.3.3. La tesi non può essere condivisa.
3.3.4. Occorre, preliminarmente, ripercorrere il quadro normativo applicabile alla fattispecie.
3.3.5. L'art. 1 l. n. 37/1967 stabilisce che “Sono obbligatoriamente iscritti alla
«Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri» istituita con legge 2 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri”.
3.3.6. Con la l. n. 773/1982, recante la riforma della Cassa nazionale di previdenza a favore dei geometri, sono state disciplinate, poi, all'art. 22, le CP_1
Pag. 5 a 17 modalità di iscrizione alla suddetta con distinzione tra iscrizione obbligatoria CP_1
(1° comma) ed iscrizione facoltativa (2° comma).
3.3.7. In particolare, la disposizione da ultimo richiamata, così recita: “1.
L'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei CP_1
geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. L'iscrizione alla è CP_1
facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”.
3.3.8. Nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente CP_1
alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del co. 7 del citato articolo 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10).
3.3.9. In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura CP_1
occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
3.3.10. Sennonché, a seguito della trasformazione in persone giuridiche private degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, prevista col d.lgs.
n. 509/1994, la , dotandosi di un proprio Statuto (approvato con decreto CP_2 interministeriale del 27.2.2003), ha stabilito, quanto all'iscrizione alla che, a CP_1 decorrere dall'1.1.2003, “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e CP_1
geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della
Pag. 6 a 17 libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che
l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di
Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509”.
3.3.11. La dunque, nell'esercizio del proprio potere regolamentare, ha CP_1
ribadito l'automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla dunque, non CP_1
rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative.
3.3.12. La giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. n. 4568/2021) ha affermato che “Il sistema regolamentare della , dunque, non ha esteso CP_1
l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti CP_1
all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della
all'esito della sua privatizzazione”. CP_1
3.3.13. Per l'attuazione della disposizione statutaria è stata, poi, adottata dalla la delibera n. 2/2003, poi modificata dalla delibera n. 123/2009, con la CP_2
quale sono stati individuati i mezzi di prova del mancato esercizio della professione ex art. 5 dello Statuto.
3.3.14. Si prevede, in particolare, che l'iscrizione alla per i geometri iscritti CP_1 all'Albo Professionale, dipendenti di aziende, società o enti, può essere esclusa solo ricorrendo le seguenti condizioni: a) in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL e l'attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
b) il dipendente
Pag. 7 a 17 presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di GE e comunque non utilizzi il timbro professionale o sottoscriva atti in tale qualità. c) mancato possesso della P.IVA e mancata produzione di redditi professionali ex delibera 2/2003.
3.3.15. Anche tale previsione regolamentare è stata giudicata pienamente legittima dalla giurisprudenza formatasi in materia (cfr., tra le tante, Cass. n. 15840/2023:
“Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella posta con il ricorso all'esame ed ha affermato (Sez. Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, RV.
65731-01 e numerose successive conformi) che, in tema di
[...]
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della Controparte_1
contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi CP_4
nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla - CP_1
previsto dallo Statuto della stessa con disposizione ritenuta da questa Corte del tutto legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva, con obbligo contributivo generale, può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla CP_1
, potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle CP_1 CP_1
attività svolte e ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n.
2/2003 del Cda della , prevedevano l'obbligo di presentare CP_1
l'autocertificazione recante dichiarazione del GE di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera n. 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo
Pag. 8 a 17 professionale previsto dal CCNL, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di GE. Deve, peraltro, precisarsi che la prova delle condizioni previste dalla delibera deve essere fornita con le modalità dalla stessa previste, in quanto solo in tal modo la
può attivare i controlli necessari, in concreto, per verificare l'effettività della CP_1 situazione dichiarata dal professionista”).
3.3.16. Dalla complessiva ricostruzione normativa e giurisprudenziale sin qui delineata, dunque, può trarsi la conclusione per la quale, allorquando un GE liberamente sceglie di essere iscritto all'Albo, anche per lo svolgimento di attività occasionale, assume obblighi di solidarietà in favore dei colleghi ai quali non può sottrarsi e che comportano il pagamento di una contribuzione minima, sicché
l'iscrizione all'Albo professionale è condizione sufficiente ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e l'ipotetica natura occasionale CP_1 dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini sia dell'obbligatorietà dell'iscrizione, sia del pagamento della contribuzione minima. Dall'obbligo di iscrizione deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa
(come detto, ritenute legittime dalla Suprema Corte), che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo (cfr., in termini, Trib. Palermo, sez. lav., sent. n. 2199/2024).
3.3.17. Applicando le coordinate ermeneutiche appena tracciate all'odierno caso di specie, deve essere evidenziato che, per quanto concerne la posizione giuridico- previdenziale del ricorrente, dalla situazione storica anagrafica e contributiva è emerso che egli, negli anni cui si riferisce la pretesa contributiva della , era CP_2
iscritto all'Albo dei geometri di Catanzaro, sin dal 21.6.1993 (cfr. estratto conto contributivo – doc. D1 del fascicolo ). CP_2
3.3.18. È pacifico, inoltre, che l'opponente, sin dal 16.1.2014, ha assunto la carica societaria di amministratore unico della – società di tipo Controparte_5
ingegneristico avente come oggetto sociale attività tipicamente riservate e/o
Pag. 9 a 17 riconducibili alla professione di GE (cfr. visura camerale della società, allegata al fascicolo di parte ricorrente): tale ruolo è stato ritenuto incompatibile dalla incompatibile con l'autocertificazione presentata dal GE CP_1
di non esercizio della professione (mediante la quale aveva chiesto la Parte_1 cancellazione dalla , tanto che il ricorrente è stato iscritto d'ufficio alla CP_1
(con lo status di iscritto obbligatorio – cfr. estratto conto contributivo) con CP_2
decorrenza 16.1.2014 (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte opposta).
3.3.19. La disposta iscrizione d'ufficio (presupposto del credito contributivo vantato dall'opposta) appare pienamente legittima.
3.3.20. Preliminarmente, deve, invero, affermarsi l'esistenza in capo alla CP_1
convenuta di «autonomia gestionale, organizzativa e contabile» con la potestà di adottare, previa approvazione dei vigilanti, «lo statuto ed il regolamento», CP_6
nonché «le delibere in materia di contributi e prestazioni» (Statuto art. 1, c. 4 – art. 3, c. 2, lett. b). Per l'effetto, sono stati modificati gli strumenti di gestione del sistema previdenziale e, fatti salvi i principi e le riserve fissate dagli artt. 1 e ss.,
d.lgs. n. 509/1994, si è verificata «una sostanziale delegificazione - affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali» (Cass. civ. sez. Lav., 16.11.2009, n.
24202, Cass. civ. sez. Lav., 06/06/2011, n. 12209).
3.3.21. In tale quadro si riconosce, altresì, che l'autonomia delle Casse professionali le «abilita ad abrogare o derogare disposizioni di legge»; tali principi sono stati confermati di recente in Cass. Civ., Sez. Lav., 02.03.2018, n. 4980, Cass. civ. sez.
Lav. 13/02/2018 n. 3641, Cass. civ. sez. Lav. 19981/2017 e dalle SS.UU. sentenza
4.09.2015, n. 17589; cfr. anche Corte Costituzionale 11.01.2017 n. 7 e 05.02.1999,
n. 15.
3.3.22. Da ultimo, le Sezioni Unite hanno autorevolmente confermato che:
«l'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall' e le forme di CP_4
assistenza e previdenza obbligatoria gestite dagli enti gestori dotati di personalità giuridica privata, pur essendo entrambe dirette a garantire ai loro iscritti la tutela assicurativa, sono organizzate con modalità del tutto autonome. Esse, infatti, sono assoggettate, la prima, ad una regolamentazione di carattere legislativo e, le
Pag. 10 a 17 seconde, dopo la riforma introdotta dalla legge delega 24.12.93 n. 537 e dal decreto delegato 30.06.94 n. 509, ad una disciplina elaborata dagli organi deliberanti degli enti privatizzati, in attuazione di principi enunciati dalla legge, e assoggettata alla vigilanza dei Ministeri competenti» (Cass., SS.UU. 4.09.2015, n.
17589).
3.3.23. La Consulta ha poi riconosciuto la legittimità costituzionale - sulla base degli artt. 3 e 97 Cost. - dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati che deve essere preservata finanche rispetto alle “ingerenze” del legislatore, tenuto conto che il d.lgs. 509/1994 ha delineato un sistema basato sull'assoluta autosufficienza economica e sull'equilibrio interno delle gestioni (cfr. Corte
Costituzionale 11.01.2017, n. 7).
3.3.24. In definitiva, «ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione» (art. 1, c. 3), la definizione del sistema degli obblighi contributivi rientra nell'alveo dell'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, in quanto strettamente funzionale alla gestione finanziaria di lungo periodo.
3.3.25. In tale quadro normativo e giurisprudenziale, deve ritenersi che la disciplina regolamentare introdotta dalla , costituisca un atto di delegificazione CP_2 legittimo, rispettando sia i limiti dell'autonomia conferita alle Casse privatizzate che i limiti costituzionali, posto che si limita a definire, nell'ambito del nuovo assetto privatizzato, il sistema degli obblighi contributivi, senza estendere l'obbligo di iscrizione alla a nuove categorie di professionisti (cfr. Trib. Napoli, sez. CP_1
lav., sent. n. 1866/2024).
3.3.26. Ciò posto, e venendo all'esame del caso concreto, si osserva, innanzitutto, che lo stesso ricorrente afferma in ricorso che, pur non esercitandola, l'attività svolta dall'impresa può rientrare tra quelle proprie della Controparte_5 professione di GE (cfr. pag. 7 dell'opposizione).
3.3.27. Del resto, dalla disamina della visura camerale della società prodotta in giudizio, emerge che quest'ultima si occupa, tra le altre cose, di “attività di consulenza e servizi di qualunque genere nel campo tecnico proprio dell'attività professionale dei geometri” (cfr. pag. 4 della visura camerale).
Pag. 11 a 17 3.3.28. L'oggetto sociale presenta, pertanto, un evidente nesso oggettivo con l'attività propria del GE sulla base dell'elencazione delle attività esercitabili da tale figura professionale, in base all'art. 16 del r.d. n. 274 del 1929, nei termini individuati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che comprende in tale novero anche le attività che “pur non professionalmente tipiche, presentino un nesso con l'attività professionale strettamente strettamente intesa, in quanto richiedono le medesime competenze tecniche di cui il professionista si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento mette a frutto la specifica cultura che gli deriva dalla formazione propria della sua professione”
(cfr. ex multis Cass. S. L. sent. n. 14684/2012; Trib. di Mantova, sent n. 213/2015 del 17.11.2015).
3.3.29. Le attività svolte dalla società di cui l'opponente è socio e amministratore unico dal 16.1.2014 (e certamente lo era, sulla base proprio della richiamata visura camerale, anche negli anni successivi cui si riferisce il credito contributivo oggetto dell'odierno procedimento) non possono certo considerarsi del tutto avulse da quelle esercitabili dal GE. E che sussista, alla luce della regolamentazione della , l'obbligo d'iscrizione alla Cassa dei geometri che siano CP_2
amministratori di società di ingegneria o tecnico-ingegneristiche (art. 90, c. 2, lett.
b, d.lgs. 163/2006), ovvero di società che svolgono attività oggettivamente connesse a quelle tipicamente professionali (ex art. 16, r.d. 274/1929), non può revocarsi in dubbio.
3.3.30. È opportuno evidenziare, al riguardo, che, con la delibera n. 123/2009, la ha effettuato anche una ricognizione delle ipotesi in cui non è possibile la CP_1 cancellazione dalla in costanza di iscrizione all'Albo, tra cui quelle del: 1) CP_1
GE possessore di partita Iva professionale o similari;
2) GE amministratore di condomini;
3) GE che utilizza il timbro occasionalmente anche a titolo gratuito;
4) GE che presta collaborazione continuativa e coordinata;
5) GE titolare o amministratore di agenzia immobiliare;
6) pensionato di altro Ente se esercita la professione di GE anche senza carattere di continuità ed esclusività; 7) assessore comunale, consigliere e sindaco se esercita
Pag. 12 a 17 la professione di GE anche senza carattere di continuità ed esclusività; 8) consulente aziendale se esercita la professione di GE anche senza carattere di continuità ed esclusività; 9) GE socio od amministratore di società di capitali e persone che firma e/o appone il timbro;
10) GE socio di studio o associazione professionale;
11) GE dipendente part-time di amministrazione pubblica che svolge occasionalmente la libera professione;
12) GE TO (di assicurazione - infortunistica, eventi alluvionali etc. – di tribunale); 13) GE addetto alla sicurezza.
3.3.31. Si deve concludere, pertanto, che il ricorrente, attraverso la società sopra indicata, abbia svolto attività oggettivamente collegate alle competenze tipiche del GE, per cui in presenza della pacifica iscrizione all'albo, si deve presumere che lo stesso abbia esercitato la professione di GE.
3.3.32. Invero, la natura professionale della partecipazione e/o dell'ufficio dipende dal criterio del “collegamento dell'oggetto sociale”, che dà luogo ipso facto all'obbligo di iscrizione.
3.3.33. Difatti, va condivisa l'affermazione secondo cui essere amministratore di una società e avere il profilo professionale di ME (con la relativa iscrizione all'albo) permette di ritenere in maniera automatica che l'amministratore, nello svolgimento della sua funzione gestoria, utilizzi le conoscenze dell'ordine di appartenenza e per cui è abilitato e rende perciò configurabile un esercizio della professione in senso sostanziale, salvo prova contraria. Non si tratta, dunque, di un diretto svolgimento della professione di GE, quanto piuttosto del ragionevole utilizzo delle competenze relative per gestire, quale amministratore e socio, una società che ha come oggetto attività direttamente collegate con le funzioni di GE stesso, rimanendo irrilevante la circostanza che per essere amministratori della suddetta società non sia necessario essere un GE.
3.3.34. In conclusione, per il ricorrente deve ritenersi certamente operante la presunzione di svolgimento di attività libero professionale, posto che lo stesso è amministratore di società il cui oggetto sociale presenta un evidente nesso oggettivo con l'attività propria del GE e senza che possa venire in rilievo la circostanza
Pag. 13 a 17 che la non svolga in concreto la suddetta attività (trattandosi, peraltro, CP_5
di circostanza genericamente dedotta e, comunque, non oggetto di richieste istruttorie, vertendo i capitoli di prova articolati in ricorso su circostanze – quale la restituzione del timbro di GE e la ricezione di un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato – irrilevanti ai fini della decisione).
3.3.35. D'altro canto, parte ricorrente non ha offerto elementi atti a superare detta presunzione, dovendosi rilevare che l'opponente, per rimanere iscritto al solo albo, avrebbe dovuto inviare anno per anno alla apposite CP_1
autocertificazioni attestanti il non esercizio di attività professionale, la mancata titolarità di partita IVA professionale, di non essere socio o amministratore di società aventi ad oggetto sociale attività tecniche riconducibili alla professione di GE e di non esercitare attività professionale alle dipendenze di terzi, nonché di non produrre redditi aventi natura professionale. Ebbene, nessuno di tali adempimenti è stato posto in essere dal ricorrente, iscritto continuativamente all'albo dei Geometri dal 21.6.1993 al 29.12.2023 (cfr. situazione anagrafica e contributiva in atti e quanto dichiarato dalla a pag. 9 della propria memoria CP_2
costitutiva), circostanza non contestata.
3.3.36. Né, del resto, risulta smentito quanto rilevato dalla circa il CP_2
compimento, da parte del GE , di atti professionali sulla Parte_1
avendo, sul punto, l'opponente soltanto dedotto (ma non Parte_2
dimostrato) che si trattava, in realtà, di accessi finalizzati esclusivamente alla consultazione di stampa di visure catastali ed estratti di mappa.
3.3.37. Non coglie, infine, nel segno, al fine di escludere la legittimità dell'iscrizione officiosa del ricorrente alla la circostanza che egli CP_1 sia iscritto alla gestione separata dell' , perché l'esercizio della professione di CP_4
GE costituisce un distinto presupposto di capacità contributiva, cui deve corrispondere una specifica e autonoma copertura assicurativa.
3.3.38. Deve, pertanto, escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia CP_4
di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di
Pag. 14 a 17 categoria, essendo, come detto, l'unica condizione sufficiente per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla soltanto l'iscrizione all'albo professionale. CP_1
3.3.39. Ne consegue che legittimamente la ha proceduto ad iscrivere CP_2
d'ufficio il ricorrente e che, pertanto, la pretesa creditoria – limitatamente agli anni
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 – è fondata.
3.3.40. In senso contrario a quanto sin qui esposto, non può valere né la circostanza
– valorizzata dall'opponente – per la quale egli, quantomeno dal 28.2.2018, essendo stato sospeso, a decorrere da tale data ed a tempo indeterminato, dall'esercizio della libera professione per mancato pagamento delle quote di iscrizione all'albo professionale, non è tenuto a versare la contribuzione maturata successivamente al suddetto periodo, essendo equiparabile la sospensione alla cancellazione;
né il fatto che l'opponente è stato assunto a contratto a tempo indeterminato da Anas s.p.a.
3.3.41. Quanto al primo aspetto, deve essere evidenziato che soltanto in caso di cancellazione dall'albo non è espressamente dovuto il successivo versamento di alcun contributo, mentre nel caso della sospensione disciplinare, non è prevista alcuna disposizione che determini il venir meno dell'obbligo contributivo. Nessuna equiparazione può, dunque, sussistere tra sospensione e cancellazione.
3.3.42. In realtà, la cancellazione, oltre a determinare l'impedimento legale all'esercizio della professione, obbliga il GE ad una nuova iscrizione, precludendo il conteggio degli anni a fini pensionistici per tutto il periodo della cancellazione, senza possibilità di recupero dello stesso periodo, mentre nel caso della sospensione, questa può essere revocata previo pagamento di tutti gli importi richiesti, maggiorati degli interessi, dando continuità retroattiva alla anzianità contributiva sia pure al minimo. Ancora, mentre la cancellazione, quale impedimento legale, comporta l'onere per la di provare lo svolgimento di CP_1
attività professionale al fine di pretendere il versamento dei corrispondenti contributi, non altrettanto può dirsi nel caso di mera sospensione cautelare, che, come detto, comporta comunque il permanere dell'iscrizione all'albo e, quindi, anche alla (cfr. Trib. Napoli, sez. lav., sent. n. 6208/2024). CP_1
Pag. 15 a 17 3.3.43. Quanto all'assunzione dell'opponente presso Anas s.p.a., dal contratto depositato in atti (doc. n. 8) emerge che la stessa è intervenuta con decorrenza
14.9.2023, a seguito della trasformazione del precedente contratto a tempo determinato del 9.9.2022.
3.3.44. Si è, dunque, al di fuori del perimetro temporale della pretesa contributiva oggetto di controversia, sicché detta assunzione è irrilevante ai fini della decisione.
3.3.45. In conclusione, l'opposizione deve essere parzialmente accolta nei termini appena indicati.
3.3.46. In ordine al quantum debeatur, a fronte della genericità delle contestazioni mosse dall'opponente, può farsi riferimento all'attestato del Direttore Generale della che ha consentito l'emissione del decreto ingiuntivo e che non perde, CP_1 per il solo fatto dell'opposizione proposta avverso lo stesso, la propria attitudine probatoria nel procedimento ordinario, sicché gli accertamenti previsti dall'art. 635
c.p.c., relativi ai crediti per contribuzioni sociali, mantengono anche nel presente giudizio di merito la loro idoneità specifica ad essere fonti di prova, ancorché esposti al confronto con le prove contrarie.
3.3.47. Nella vicenda in esame, tuttavia, le anzidette prove contrarie valide a contraddire quanto attestato dal direttore dell'ente previdenziale con riferimento all'esposizione debitoria dell'opponente appaiono difettare, dovendosi ritenere le attestazioni allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, prove sufficienti delle circostanze riferite dal Direttore dell'ente previdenziale. Di conseguenza, in linea con le comuni regole in materia di valutazione delle prove e di riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, risulta assolto l'onere gravante sull'opposta in ordine alla prova scritta del credito vantato, avendo debitamente prodotto in giudizio le certificazioni rivolte alla ricognizione dei dati relativi alla sussistenza e all'ammontare dei contributi non versati dall'intimato, il cui contenuto, specifico e circostanziato, rende superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Pag. 16 a 17 3.3.48. Al netto della prescrizione per le annualità 2007, 2010, 2011 e 2013, risultano, così, dovute dall'opponente le seguenti somme a titolo di contributi soggettivi, integrativi e di maternità, oltre interessi e sanzioni:
- anno 2014: € 3.513,67;
- anno 2015: € 3.972,26;
- anno 2016: € 4.517,00;
- anno 2017: € 4.883,00;
- anno 2018: € 4.887,00;
- anno 2019: € 4.940,00;
- anno 2020: € 4.988,00;
- anno 2021: € 5.022,00;
- totale: € 36.722,93.
4. La soccombenza reciproca, la complessità e la particolarità della questione controversa, nonché la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, giustificano la integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto: a) revoca il decreto ingiuntivo n. 606/2023; b) accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei contributi richiesti per gli anni 2007, 2010, 2011, 2013; c) condanna parte opponente al pagamento, nei confronti dell'opposta, della somma di € 36.722,93, oltre interessi e sanzioni, a titolo di contributi richiesti e dovuti per gli anni 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 14/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 17 a 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2884/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rotundo e Parte_1
Giovanni Capilupi
-ricorrente opponente-
contro
Controparte_1
rappresentata e
[...]
difesa dall'avvocatessa Maria Grazia Bomenuto
-resistente opposta-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – iscrizione CP_1
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierno ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 606/2023, con il quale è stato condannato a versare, in favore della CP_1
Pag. 1 a 17 di l'importo Controparte_2
complessivo di € 78.020,12, a titolo di contribuzione dovuta per gli anni 2007,
2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, oltre interessi, spese e competenze della procedura monitoria.
1.1. A sostegno della domanda, ha eccepito: la nullità della notifica del decreto ingiuntivo;
la prescrizione parziale della pretesa contributiva (limitatamente agli anni 2007, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); l'insussistenza dei presupposti costitutivi del credito azionato dalla . CP_2
2. Si è costituita parte opposta, la quale ha argomentato per l'infondatezza dell'avverso ricorso e ne ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, ha domandato la rideterminazione del proprio credito e la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria.
3. L'opposizione è parzialmente fondata.
3.1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inesistenza e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, che l'opponente ha sollevato ritenendo la violazione, da parte del notificante, dell'art. 137, co. 7, c.p.c., avendo quest'ultimo proceduto a notificare l'atto mediante ufficiale giudiziario, nonostante il destinatario della notifica fosse in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata censito sia nel registro INAD, sia nel registro INIPEC.
3.1.1. Deve essere, invero, evidenziato che, in ambito processuale, la notifica di un atto è finalizzata a rendere edotta la controparte della pendenza di un procedimento, sì da poter esercitare il proprio diritto di difesa. Quest'ultima ipotesi si è verificata nel caso di specie, in cui la notifica del decreto ingiuntivo n. 606/2023 ha comunque raggiunto il suo scopo, pervenendo nella sfera di conoscenza dell'opponente e permettendo a quest'ultimo l'assunzione dell'odierna iniziativa giudiziale, con la quale ha reagito al suddetto provvedimento.
3.1.2. Pertanto, deve prendersi atto che la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario
è andata a buon fine e, dunque, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Pag. 2 a 17 3.1.3. E, peraltro, anche a voler ritenere la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, ciò, in ogni caso, non esimerebbe dall'affrontare il merito delle questioni controverse, dal momento che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dal configurarsi come un giudizio di impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un giudizio ordinario di cognizione, nel quale deve essere affrontata la sussistenza della pretesa creditoria azionata dalla parte opposta.
3.2. Orbene, è parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione di parte del credito contributivo della . CP_2
3.2.1. La decorrenza del termine quinquennale di prescrizione è, invero, diversa per i contributi soggettivi ed integrativi calcolati dalle Casse previdenziali sulla scorta del reddito e/o volume d'affari comunicato dal contribuente secondo le modalità applicative previste dai relativi regolamenti, piuttosto che a quelli minimi dovuti dal professionista per il solo fatto di essere iscritto alle Casse previdenziali: nel primo caso, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da CP_1 parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari (Cass. sez. lav. n. 4981 del 4/3/2014); nel secondo caso, invece, la prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di CP_1
onere dovuto a prescindere dal reddito (così Trib. Catania, sez. lav., sent. n.
1967/2024).
3.2.2. Posto che, nella fattispecie in esame, la contribuzione richiesta (contributi soggettivi, integrativi e di maternità) è esclusivamente quella minima (cfr. attestazione del credito del Direttore Generale della – doc. D3 del fascicolo CP_2
di parte opposta), l'eccepita prescrizione va, dunque, valutata in concreto rispetto alle diverse annualità richieste e tenuto conto degli atti interruttivi allegati dalla parte opposta.
3.2.3. Al fine di individuare il dies a quo del termine di prescrizione per ciascuna annualità contributiva in relazione alla quale la prescrizione stessa è stata eccepita
(2007, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017), occorre tenere conto di quanto previsto dal regolamento sulla contribuzione versato in atti dalla (doc. D2), il CP_1
Pag. 3 a 17 cui articolo 15 stabilisce che i contributi sono ordinariamente riscossi entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento.
3.2.4. Ora, sulla base delle suddette coordinate ermeneutiche, la pretesa contributiva azionata dalla è prescritta con riferimento agli anni 2007, CP_2
2010, 2011 e 2013.
3.2.5. Il primo atto interruttivo per l'anno 2007 è, infatti, costituito dalla pec del
22.10.2013 (doc. n. 3 del fascicolo ), trasmessa quando era già maturata la CP_2
prescrizione quinquennale dei contributi richiesti (15.12.2012).
3.2.6. Per l'anno 2010, il termine di prescrizione è stato interrotto, per la prima volta, con la diffida trasmessa via pec in data 26.8.2013 (doc. n. 2 del fascicolo
). La successiva diffida contenente l'espressa richiesta di pagamento dei CP_2 contributi dovuti per tale annualità è stata, invece, indirizzata all'opponente – sempre a mezzo pec – in data 31.1.2019 (doc. n. 10 del fascicolo ), CP_2
allorquando, anche in tal caso, era già maturata la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti (26.8.2018).
3.2.7. Stessa cosa è accaduta per l'anno 2011: il primo atto interruttivo è la diffida trasmessa via pec in data 26.8.2013 (doc. n. 2 del fascicolo ); quello CP_2
successivo è la diffida del 31.1.2019 (doc. n. 10 del fascicolo ), ricevuta CP_2 dall'opponente successivamente allo spirare del termine prescrizionale (26.8.2018).
3.2.8. Per ciò che concerne, infine, l'anno 2013, il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito, in tal caso, dalla diffida inviata al ricorrente via pec in data
18.6.2020 (doc. n. 13 del fascicolo ), allorquando era già maturata la CP_2
prescrizione quinquennale della pretesa relativa alla suddetta annualità
(15.12.2018).
3.2.9. L'eccezione di prescrizione deve essere, invece, disattesa con riferimento agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.
3.2.10. Dagli atti di causa, nello specifico, emerge che: a) la prescrizione per l'anno
2014 (15.12.2014 – 15.12.2019) è stata interrotta dalle diffide ricevute dall'opponente nelle date 6.8.2018 (doc. n. 9 del fascicolo ), 9.11.2021 (doc. CP_2
n. 14) e 8.6.2023 (doc. n. 16); b) la prescrizione per l'anno 2015 (15.12.2015 –
Pag. 4 a 17 15.12.2020) è stata interrotta dalle diffide ricevute nelle date 31.7.2017 (doc. n. 4),
12.9.2019 (doc. n. 12), 9.11.2021 (doc. n. 14) e 8.6.2023 (doc. n. 16); c) la prescrizione per l'anno 2016 (15.12.2016 – 15.12.2021) è stata interrotta dalle diffide ricevute nelle date 6.8.2018 (doc. n. 9) e 8.6.2023 (doc. n. 16); d) la prescrizione per l'anno 2017 (15.12.2017 – 15.12.2022) è stata interrotta dalle diffide ricevute nelle date 12.9.2019 (doc. n. 12), 9.11.2021 (doc. n. 14) e 8.6.2023
(doc. n. 16).
3.2.11. Alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto (23.11.2023), non era,
dunque, maturata la prescrizione delle predette annualità.
3.3. Occorre, dunque, esaminare la sussistenza dei presupposti costitutivi della pretesa contributiva fatta valere dalla , limitatamente, a questo punto, alle CP_2
annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
3.3.1. Sul punto, l'opponente ha affermato che, dal 16.1.2014, è divenuto socio unico della società al cui interno ha svolto attività di Controparte_3
disegnatore tecnico, mentre non ha espletato in alcun modo attività riconducibile all'esercizio della professione di GE, che, anzi, dal 2013 al 2017 non aveva più espletato, avendo proceduto, nel 2013, a cancellare la propria partita IVA (salvo poi dichiarare di averne richiesto una nuova nel 2015, con codice ATECO 71.12.30
– attività di geometri, nuovamente chiusa nel 2017) ed a restituire il timbro di categoria al Collegio dei Geometri.
3.3.2. Sicché, l'iscrizione d'ufficio alla sarebbe illegittima. CP_1
3.3.3. La tesi non può essere condivisa.
3.3.4. Occorre, preliminarmente, ripercorrere il quadro normativo applicabile alla fattispecie.
3.3.5. L'art. 1 l. n. 37/1967 stabilisce che “Sono obbligatoriamente iscritti alla
«Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri» istituita con legge 2 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri”.
3.3.6. Con la l. n. 773/1982, recante la riforma della Cassa nazionale di previdenza a favore dei geometri, sono state disciplinate, poi, all'art. 22, le CP_1
Pag. 5 a 17 modalità di iscrizione alla suddetta con distinzione tra iscrizione obbligatoria CP_1
(1° comma) ed iscrizione facoltativa (2° comma).
3.3.7. In particolare, la disposizione da ultimo richiamata, così recita: “1.
L'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei CP_1
geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. L'iscrizione alla è CP_1
facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”.
3.3.8. Nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente CP_1
alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del co. 7 del citato articolo 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10).
3.3.9. In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura CP_1
occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
3.3.10. Sennonché, a seguito della trasformazione in persone giuridiche private degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, prevista col d.lgs.
n. 509/1994, la , dotandosi di un proprio Statuto (approvato con decreto CP_2 interministeriale del 27.2.2003), ha stabilito, quanto all'iscrizione alla che, a CP_1 decorrere dall'1.1.2003, “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e CP_1
geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della
Pag. 6 a 17 libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che
l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di
Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509”.
3.3.11. La dunque, nell'esercizio del proprio potere regolamentare, ha CP_1
ribadito l'automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla dunque, non CP_1
rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative.
3.3.12. La giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. n. 4568/2021) ha affermato che “Il sistema regolamentare della , dunque, non ha esteso CP_1
l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti CP_1
all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della
all'esito della sua privatizzazione”. CP_1
3.3.13. Per l'attuazione della disposizione statutaria è stata, poi, adottata dalla la delibera n. 2/2003, poi modificata dalla delibera n. 123/2009, con la CP_2
quale sono stati individuati i mezzi di prova del mancato esercizio della professione ex art. 5 dello Statuto.
3.3.14. Si prevede, in particolare, che l'iscrizione alla per i geometri iscritti CP_1 all'Albo Professionale, dipendenti di aziende, società o enti, può essere esclusa solo ricorrendo le seguenti condizioni: a) in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL e l'attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
b) il dipendente
Pag. 7 a 17 presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di GE e comunque non utilizzi il timbro professionale o sottoscriva atti in tale qualità. c) mancato possesso della P.IVA e mancata produzione di redditi professionali ex delibera 2/2003.
3.3.15. Anche tale previsione regolamentare è stata giudicata pienamente legittima dalla giurisprudenza formatasi in materia (cfr., tra le tante, Cass. n. 15840/2023:
“Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella posta con il ricorso all'esame ed ha affermato (Sez. Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, RV.
65731-01 e numerose successive conformi) che, in tema di
[...]
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della Controparte_1
contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi CP_4
nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla - CP_1
previsto dallo Statuto della stessa con disposizione ritenuta da questa Corte del tutto legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva, con obbligo contributivo generale, può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla CP_1
, potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle CP_1 CP_1
attività svolte e ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n.
2/2003 del Cda della , prevedevano l'obbligo di presentare CP_1
l'autocertificazione recante dichiarazione del GE di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera n. 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo
Pag. 8 a 17 professionale previsto dal CCNL, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di GE. Deve, peraltro, precisarsi che la prova delle condizioni previste dalla delibera deve essere fornita con le modalità dalla stessa previste, in quanto solo in tal modo la
può attivare i controlli necessari, in concreto, per verificare l'effettività della CP_1 situazione dichiarata dal professionista”).
3.3.16. Dalla complessiva ricostruzione normativa e giurisprudenziale sin qui delineata, dunque, può trarsi la conclusione per la quale, allorquando un GE liberamente sceglie di essere iscritto all'Albo, anche per lo svolgimento di attività occasionale, assume obblighi di solidarietà in favore dei colleghi ai quali non può sottrarsi e che comportano il pagamento di una contribuzione minima, sicché
l'iscrizione all'Albo professionale è condizione sufficiente ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e l'ipotetica natura occasionale CP_1 dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini sia dell'obbligatorietà dell'iscrizione, sia del pagamento della contribuzione minima. Dall'obbligo di iscrizione deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa
(come detto, ritenute legittime dalla Suprema Corte), che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo (cfr., in termini, Trib. Palermo, sez. lav., sent. n. 2199/2024).
3.3.17. Applicando le coordinate ermeneutiche appena tracciate all'odierno caso di specie, deve essere evidenziato che, per quanto concerne la posizione giuridico- previdenziale del ricorrente, dalla situazione storica anagrafica e contributiva è emerso che egli, negli anni cui si riferisce la pretesa contributiva della , era CP_2
iscritto all'Albo dei geometri di Catanzaro, sin dal 21.6.1993 (cfr. estratto conto contributivo – doc. D1 del fascicolo ). CP_2
3.3.18. È pacifico, inoltre, che l'opponente, sin dal 16.1.2014, ha assunto la carica societaria di amministratore unico della – società di tipo Controparte_5
ingegneristico avente come oggetto sociale attività tipicamente riservate e/o
Pag. 9 a 17 riconducibili alla professione di GE (cfr. visura camerale della società, allegata al fascicolo di parte ricorrente): tale ruolo è stato ritenuto incompatibile dalla incompatibile con l'autocertificazione presentata dal GE CP_1
di non esercizio della professione (mediante la quale aveva chiesto la Parte_1 cancellazione dalla , tanto che il ricorrente è stato iscritto d'ufficio alla CP_1
(con lo status di iscritto obbligatorio – cfr. estratto conto contributivo) con CP_2
decorrenza 16.1.2014 (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte opposta).
3.3.19. La disposta iscrizione d'ufficio (presupposto del credito contributivo vantato dall'opposta) appare pienamente legittima.
3.3.20. Preliminarmente, deve, invero, affermarsi l'esistenza in capo alla CP_1
convenuta di «autonomia gestionale, organizzativa e contabile» con la potestà di adottare, previa approvazione dei vigilanti, «lo statuto ed il regolamento», CP_6
nonché «le delibere in materia di contributi e prestazioni» (Statuto art. 1, c. 4 – art. 3, c. 2, lett. b). Per l'effetto, sono stati modificati gli strumenti di gestione del sistema previdenziale e, fatti salvi i principi e le riserve fissate dagli artt. 1 e ss.,
d.lgs. n. 509/1994, si è verificata «una sostanziale delegificazione - affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali» (Cass. civ. sez. Lav., 16.11.2009, n.
24202, Cass. civ. sez. Lav., 06/06/2011, n. 12209).
3.3.21. In tale quadro si riconosce, altresì, che l'autonomia delle Casse professionali le «abilita ad abrogare o derogare disposizioni di legge»; tali principi sono stati confermati di recente in Cass. Civ., Sez. Lav., 02.03.2018, n. 4980, Cass. civ. sez.
Lav. 13/02/2018 n. 3641, Cass. civ. sez. Lav. 19981/2017 e dalle SS.UU. sentenza
4.09.2015, n. 17589; cfr. anche Corte Costituzionale 11.01.2017 n. 7 e 05.02.1999,
n. 15.
3.3.22. Da ultimo, le Sezioni Unite hanno autorevolmente confermato che:
«l'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall' e le forme di CP_4
assistenza e previdenza obbligatoria gestite dagli enti gestori dotati di personalità giuridica privata, pur essendo entrambe dirette a garantire ai loro iscritti la tutela assicurativa, sono organizzate con modalità del tutto autonome. Esse, infatti, sono assoggettate, la prima, ad una regolamentazione di carattere legislativo e, le
Pag. 10 a 17 seconde, dopo la riforma introdotta dalla legge delega 24.12.93 n. 537 e dal decreto delegato 30.06.94 n. 509, ad una disciplina elaborata dagli organi deliberanti degli enti privatizzati, in attuazione di principi enunciati dalla legge, e assoggettata alla vigilanza dei Ministeri competenti» (Cass., SS.UU. 4.09.2015, n.
17589).
3.3.23. La Consulta ha poi riconosciuto la legittimità costituzionale - sulla base degli artt. 3 e 97 Cost. - dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati che deve essere preservata finanche rispetto alle “ingerenze” del legislatore, tenuto conto che il d.lgs. 509/1994 ha delineato un sistema basato sull'assoluta autosufficienza economica e sull'equilibrio interno delle gestioni (cfr. Corte
Costituzionale 11.01.2017, n. 7).
3.3.24. In definitiva, «ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione» (art. 1, c. 3), la definizione del sistema degli obblighi contributivi rientra nell'alveo dell'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, in quanto strettamente funzionale alla gestione finanziaria di lungo periodo.
3.3.25. In tale quadro normativo e giurisprudenziale, deve ritenersi che la disciplina regolamentare introdotta dalla , costituisca un atto di delegificazione CP_2 legittimo, rispettando sia i limiti dell'autonomia conferita alle Casse privatizzate che i limiti costituzionali, posto che si limita a definire, nell'ambito del nuovo assetto privatizzato, il sistema degli obblighi contributivi, senza estendere l'obbligo di iscrizione alla a nuove categorie di professionisti (cfr. Trib. Napoli, sez. CP_1
lav., sent. n. 1866/2024).
3.3.26. Ciò posto, e venendo all'esame del caso concreto, si osserva, innanzitutto, che lo stesso ricorrente afferma in ricorso che, pur non esercitandola, l'attività svolta dall'impresa può rientrare tra quelle proprie della Controparte_5 professione di GE (cfr. pag. 7 dell'opposizione).
3.3.27. Del resto, dalla disamina della visura camerale della società prodotta in giudizio, emerge che quest'ultima si occupa, tra le altre cose, di “attività di consulenza e servizi di qualunque genere nel campo tecnico proprio dell'attività professionale dei geometri” (cfr. pag. 4 della visura camerale).
Pag. 11 a 17 3.3.28. L'oggetto sociale presenta, pertanto, un evidente nesso oggettivo con l'attività propria del GE sulla base dell'elencazione delle attività esercitabili da tale figura professionale, in base all'art. 16 del r.d. n. 274 del 1929, nei termini individuati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che comprende in tale novero anche le attività che “pur non professionalmente tipiche, presentino un nesso con l'attività professionale strettamente strettamente intesa, in quanto richiedono le medesime competenze tecniche di cui il professionista si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento mette a frutto la specifica cultura che gli deriva dalla formazione propria della sua professione”
(cfr. ex multis Cass. S. L. sent. n. 14684/2012; Trib. di Mantova, sent n. 213/2015 del 17.11.2015).
3.3.29. Le attività svolte dalla società di cui l'opponente è socio e amministratore unico dal 16.1.2014 (e certamente lo era, sulla base proprio della richiamata visura camerale, anche negli anni successivi cui si riferisce il credito contributivo oggetto dell'odierno procedimento) non possono certo considerarsi del tutto avulse da quelle esercitabili dal GE. E che sussista, alla luce della regolamentazione della , l'obbligo d'iscrizione alla Cassa dei geometri che siano CP_2
amministratori di società di ingegneria o tecnico-ingegneristiche (art. 90, c. 2, lett.
b, d.lgs. 163/2006), ovvero di società che svolgono attività oggettivamente connesse a quelle tipicamente professionali (ex art. 16, r.d. 274/1929), non può revocarsi in dubbio.
3.3.30. È opportuno evidenziare, al riguardo, che, con la delibera n. 123/2009, la ha effettuato anche una ricognizione delle ipotesi in cui non è possibile la CP_1 cancellazione dalla in costanza di iscrizione all'Albo, tra cui quelle del: 1) CP_1
GE possessore di partita Iva professionale o similari;
2) GE amministratore di condomini;
3) GE che utilizza il timbro occasionalmente anche a titolo gratuito;
4) GE che presta collaborazione continuativa e coordinata;
5) GE titolare o amministratore di agenzia immobiliare;
6) pensionato di altro Ente se esercita la professione di GE anche senza carattere di continuità ed esclusività; 7) assessore comunale, consigliere e sindaco se esercita
Pag. 12 a 17 la professione di GE anche senza carattere di continuità ed esclusività; 8) consulente aziendale se esercita la professione di GE anche senza carattere di continuità ed esclusività; 9) GE socio od amministratore di società di capitali e persone che firma e/o appone il timbro;
10) GE socio di studio o associazione professionale;
11) GE dipendente part-time di amministrazione pubblica che svolge occasionalmente la libera professione;
12) GE TO (di assicurazione - infortunistica, eventi alluvionali etc. – di tribunale); 13) GE addetto alla sicurezza.
3.3.31. Si deve concludere, pertanto, che il ricorrente, attraverso la società sopra indicata, abbia svolto attività oggettivamente collegate alle competenze tipiche del GE, per cui in presenza della pacifica iscrizione all'albo, si deve presumere che lo stesso abbia esercitato la professione di GE.
3.3.32. Invero, la natura professionale della partecipazione e/o dell'ufficio dipende dal criterio del “collegamento dell'oggetto sociale”, che dà luogo ipso facto all'obbligo di iscrizione.
3.3.33. Difatti, va condivisa l'affermazione secondo cui essere amministratore di una società e avere il profilo professionale di ME (con la relativa iscrizione all'albo) permette di ritenere in maniera automatica che l'amministratore, nello svolgimento della sua funzione gestoria, utilizzi le conoscenze dell'ordine di appartenenza e per cui è abilitato e rende perciò configurabile un esercizio della professione in senso sostanziale, salvo prova contraria. Non si tratta, dunque, di un diretto svolgimento della professione di GE, quanto piuttosto del ragionevole utilizzo delle competenze relative per gestire, quale amministratore e socio, una società che ha come oggetto attività direttamente collegate con le funzioni di GE stesso, rimanendo irrilevante la circostanza che per essere amministratori della suddetta società non sia necessario essere un GE.
3.3.34. In conclusione, per il ricorrente deve ritenersi certamente operante la presunzione di svolgimento di attività libero professionale, posto che lo stesso è amministratore di società il cui oggetto sociale presenta un evidente nesso oggettivo con l'attività propria del GE e senza che possa venire in rilievo la circostanza
Pag. 13 a 17 che la non svolga in concreto la suddetta attività (trattandosi, peraltro, CP_5
di circostanza genericamente dedotta e, comunque, non oggetto di richieste istruttorie, vertendo i capitoli di prova articolati in ricorso su circostanze – quale la restituzione del timbro di GE e la ricezione di un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato – irrilevanti ai fini della decisione).
3.3.35. D'altro canto, parte ricorrente non ha offerto elementi atti a superare detta presunzione, dovendosi rilevare che l'opponente, per rimanere iscritto al solo albo, avrebbe dovuto inviare anno per anno alla apposite CP_1
autocertificazioni attestanti il non esercizio di attività professionale, la mancata titolarità di partita IVA professionale, di non essere socio o amministratore di società aventi ad oggetto sociale attività tecniche riconducibili alla professione di GE e di non esercitare attività professionale alle dipendenze di terzi, nonché di non produrre redditi aventi natura professionale. Ebbene, nessuno di tali adempimenti è stato posto in essere dal ricorrente, iscritto continuativamente all'albo dei Geometri dal 21.6.1993 al 29.12.2023 (cfr. situazione anagrafica e contributiva in atti e quanto dichiarato dalla a pag. 9 della propria memoria CP_2
costitutiva), circostanza non contestata.
3.3.36. Né, del resto, risulta smentito quanto rilevato dalla circa il CP_2
compimento, da parte del GE , di atti professionali sulla Parte_1
avendo, sul punto, l'opponente soltanto dedotto (ma non Parte_2
dimostrato) che si trattava, in realtà, di accessi finalizzati esclusivamente alla consultazione di stampa di visure catastali ed estratti di mappa.
3.3.37. Non coglie, infine, nel segno, al fine di escludere la legittimità dell'iscrizione officiosa del ricorrente alla la circostanza che egli CP_1 sia iscritto alla gestione separata dell' , perché l'esercizio della professione di CP_4
GE costituisce un distinto presupposto di capacità contributiva, cui deve corrispondere una specifica e autonoma copertura assicurativa.
3.3.38. Deve, pertanto, escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia CP_4
di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di
Pag. 14 a 17 categoria, essendo, come detto, l'unica condizione sufficiente per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla soltanto l'iscrizione all'albo professionale. CP_1
3.3.39. Ne consegue che legittimamente la ha proceduto ad iscrivere CP_2
d'ufficio il ricorrente e che, pertanto, la pretesa creditoria – limitatamente agli anni
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 – è fondata.
3.3.40. In senso contrario a quanto sin qui esposto, non può valere né la circostanza
– valorizzata dall'opponente – per la quale egli, quantomeno dal 28.2.2018, essendo stato sospeso, a decorrere da tale data ed a tempo indeterminato, dall'esercizio della libera professione per mancato pagamento delle quote di iscrizione all'albo professionale, non è tenuto a versare la contribuzione maturata successivamente al suddetto periodo, essendo equiparabile la sospensione alla cancellazione;
né il fatto che l'opponente è stato assunto a contratto a tempo indeterminato da Anas s.p.a.
3.3.41. Quanto al primo aspetto, deve essere evidenziato che soltanto in caso di cancellazione dall'albo non è espressamente dovuto il successivo versamento di alcun contributo, mentre nel caso della sospensione disciplinare, non è prevista alcuna disposizione che determini il venir meno dell'obbligo contributivo. Nessuna equiparazione può, dunque, sussistere tra sospensione e cancellazione.
3.3.42. In realtà, la cancellazione, oltre a determinare l'impedimento legale all'esercizio della professione, obbliga il GE ad una nuova iscrizione, precludendo il conteggio degli anni a fini pensionistici per tutto il periodo della cancellazione, senza possibilità di recupero dello stesso periodo, mentre nel caso della sospensione, questa può essere revocata previo pagamento di tutti gli importi richiesti, maggiorati degli interessi, dando continuità retroattiva alla anzianità contributiva sia pure al minimo. Ancora, mentre la cancellazione, quale impedimento legale, comporta l'onere per la di provare lo svolgimento di CP_1
attività professionale al fine di pretendere il versamento dei corrispondenti contributi, non altrettanto può dirsi nel caso di mera sospensione cautelare, che, come detto, comporta comunque il permanere dell'iscrizione all'albo e, quindi, anche alla (cfr. Trib. Napoli, sez. lav., sent. n. 6208/2024). CP_1
Pag. 15 a 17 3.3.43. Quanto all'assunzione dell'opponente presso Anas s.p.a., dal contratto depositato in atti (doc. n. 8) emerge che la stessa è intervenuta con decorrenza
14.9.2023, a seguito della trasformazione del precedente contratto a tempo determinato del 9.9.2022.
3.3.44. Si è, dunque, al di fuori del perimetro temporale della pretesa contributiva oggetto di controversia, sicché detta assunzione è irrilevante ai fini della decisione.
3.3.45. In conclusione, l'opposizione deve essere parzialmente accolta nei termini appena indicati.
3.3.46. In ordine al quantum debeatur, a fronte della genericità delle contestazioni mosse dall'opponente, può farsi riferimento all'attestato del Direttore Generale della che ha consentito l'emissione del decreto ingiuntivo e che non perde, CP_1 per il solo fatto dell'opposizione proposta avverso lo stesso, la propria attitudine probatoria nel procedimento ordinario, sicché gli accertamenti previsti dall'art. 635
c.p.c., relativi ai crediti per contribuzioni sociali, mantengono anche nel presente giudizio di merito la loro idoneità specifica ad essere fonti di prova, ancorché esposti al confronto con le prove contrarie.
3.3.47. Nella vicenda in esame, tuttavia, le anzidette prove contrarie valide a contraddire quanto attestato dal direttore dell'ente previdenziale con riferimento all'esposizione debitoria dell'opponente appaiono difettare, dovendosi ritenere le attestazioni allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, prove sufficienti delle circostanze riferite dal Direttore dell'ente previdenziale. Di conseguenza, in linea con le comuni regole in materia di valutazione delle prove e di riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, risulta assolto l'onere gravante sull'opposta in ordine alla prova scritta del credito vantato, avendo debitamente prodotto in giudizio le certificazioni rivolte alla ricognizione dei dati relativi alla sussistenza e all'ammontare dei contributi non versati dall'intimato, il cui contenuto, specifico e circostanziato, rende superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Pag. 16 a 17 3.3.48. Al netto della prescrizione per le annualità 2007, 2010, 2011 e 2013, risultano, così, dovute dall'opponente le seguenti somme a titolo di contributi soggettivi, integrativi e di maternità, oltre interessi e sanzioni:
- anno 2014: € 3.513,67;
- anno 2015: € 3.972,26;
- anno 2016: € 4.517,00;
- anno 2017: € 4.883,00;
- anno 2018: € 4.887,00;
- anno 2019: € 4.940,00;
- anno 2020: € 4.988,00;
- anno 2021: € 5.022,00;
- totale: € 36.722,93.
4. La soccombenza reciproca, la complessità e la particolarità della questione controversa, nonché la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, giustificano la integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto: a) revoca il decreto ingiuntivo n. 606/2023; b) accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei contributi richiesti per gli anni 2007, 2010, 2011, 2013; c) condanna parte opponente al pagamento, nei confronti dell'opposta, della somma di € 36.722,93, oltre interessi e sanzioni, a titolo di contributi richiesti e dovuti per gli anni 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 14/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 17 a 17