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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 20/11/2024 al n. 2719 /2024 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promosso da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO ANTONIO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 studio dell'Avv. BALDINOTTI ALESSANDRO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RICORRENTi
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18/11/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in OL (NA) il 08/06/2002 dalla cui unione nascevano due figli,
(a OL il 16/02/2005) e (a OL il 30/06/2008), Persona_1 Persona_2 evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 269/2019 reso il 15/03/2019 nel procedimento R.G. n. 6905/2018. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza fino al 18/03/2025. Lette le note di parte depositate il 09/03/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento. Nella fattispecie ricorre, invero,
l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Appare conforme agli interessi della figlia minore (nata il [...] in [...]), Per_2 rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 09/03/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in OL in data 08/06/2002 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di OL nell'anno 2002 con atto n. 108 p. II s. A sez. AR., ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la madre;
Per_2
4) In merito alla casa coniugale sita in UO di OL (Na) alla Via Cavalcanti 1/A confermare quanto stabilito tra i coniugi in sede di separazione consensuale ovvero, considerato che i coniugi, di reciproco accordo, hanno deciso di dividere l'appartamento Via Cavalcanti 1/A in due distinte unità abitative, confermare l'assegnazione dell'appartamento sito UO di OL (Na) alla Via Cavalcanti 1/A P. e identificato con l'int. n°10 (al catasto fg.15, part.206 sub.96) e relativo box, alla Sig.ra che ci vivrà con i propri figli Parte_1
LE e e quello identificato con l'int. n°11 (al catasto fg.15, part.206 sub.97) con relativo box al Sig. Per_2
Parte_2
5) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del Sig. disporre il diritto dovere del padre di Parte_2 tenere con sé la minore a settimane alterne il martedì dalle ore 18,00 alle ore 8,00 del giorno successivo ed il giovedì dalle 18,00 alle 8,00 del giorno successivo e l'altra settimana il martedì dalle ore 18,00 alle ore 8,00 del giorno successivo e dal venerdì sera dalle ore 16,00 alla domenica sera alle ore 20,00. Si precisa che i giorni di visita come gli orari, per preciso accordo tra i coniugi, sono da ritenersi flessibili e non tassativi, fatta eccezione del diritto dovere del padre di tenere con se i minori a settimane alterne dal venerdì alle ore 16,00 alla domenica sera alle ore 20,00;
6) disporre che nel periodo estivo la minore trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi o non, secondo accordi. Per_2
Le medesime modalità varranno per 15 giorni da trascorrere con la madre. Entrambi i genitori garantiranno reperibilità e contatti telefonici. Tali periodi saranno stabiliti di comune accordo tra i coniugi. Si precisa, che al fine di consentire l'organizzazione delle ferie i coniugi dovranno comunicarsi reciprocamente il periodo e la destinazione scelta entro il giorno 10 del mese di giugno;
7) disporre che il sig. avrà diritto a tenere con se i minori, alternativamente alla sig.ra per le festività Pt_2 Pt_1 natalizie dal 24 dicembre mattina al 30 dicembre pomeriggio o dal 30 dicembre pomeriggio al 6 gennaio pomeriggio, nonché per le festività pasquali, sempre ad anni alterni con la moglie, dal Giovedì Santo pomeriggio al martedì, inoltre il 19 marzo di ogni anno con il padre e la festa della mamma con la madre;
8) disporre che nel corso delle suddette festività, compreso il periodo estivo, i coniugi potranno condurre fuori dalla propria residenza ed anche all'estero la minore, obbligandosi reciprocamente a prestare il proprio consenso per ottenere le autorizzazioni richieste dalla legge per il rilascio dei passaporti;
9) I coniugi di comune accordo stabiliscono che il Sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento sia Pt_2 di che di LE, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente in quanto impegnato nel Per_2 proprio percorso formativo di istruzione, la complessiva somma di € 600,00 (seicento/00) mensili. All'uopo si chiarisce che i coniugi, come stabilito dalla normativa vigente, visto l'affido condiviso della prole, ripartiranno l'assegno unico che l' riconoscerà, quale sostegno al reddito delle famiglie con figli di età inferiore a 21 anni, in pari CP_1 misura e, pertanto, si impegnano ad effettuare autonoma richiesta in tal senso. La somma riconosciuta a titolo di mantenimento sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i ragazzi, preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione dei giustificativi di spesa nel mese successivo. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni 10, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
11) disporre, visto che i coniugi sono economicamente indipendenti, che nulla è dovuto a titolo di alimenti e/o mantenimento;
12) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
5. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] , il giorno 08/06/2002 in OL (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.108, Serie A, Parte II, Anno 2002);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 20/11/2024 al n. 2719 /2024 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promosso da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO ANTONIO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 studio dell'Avv. BALDINOTTI ALESSANDRO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RICORRENTi
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18/11/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in OL (NA) il 08/06/2002 dalla cui unione nascevano due figli,
(a OL il 16/02/2005) e (a OL il 30/06/2008), Persona_1 Persona_2 evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 269/2019 reso il 15/03/2019 nel procedimento R.G. n. 6905/2018. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza fino al 18/03/2025. Lette le note di parte depositate il 09/03/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento. Nella fattispecie ricorre, invero,
l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Appare conforme agli interessi della figlia minore (nata il [...] in [...]), Per_2 rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 09/03/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in OL in data 08/06/2002 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di OL nell'anno 2002 con atto n. 108 p. II s. A sez. AR., ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la madre;
Per_2
4) In merito alla casa coniugale sita in UO di OL (Na) alla Via Cavalcanti 1/A confermare quanto stabilito tra i coniugi in sede di separazione consensuale ovvero, considerato che i coniugi, di reciproco accordo, hanno deciso di dividere l'appartamento Via Cavalcanti 1/A in due distinte unità abitative, confermare l'assegnazione dell'appartamento sito UO di OL (Na) alla Via Cavalcanti 1/A P. e identificato con l'int. n°10 (al catasto fg.15, part.206 sub.96) e relativo box, alla Sig.ra che ci vivrà con i propri figli Parte_1
LE e e quello identificato con l'int. n°11 (al catasto fg.15, part.206 sub.97) con relativo box al Sig. Per_2
Parte_2
5) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del Sig. disporre il diritto dovere del padre di Parte_2 tenere con sé la minore a settimane alterne il martedì dalle ore 18,00 alle ore 8,00 del giorno successivo ed il giovedì dalle 18,00 alle 8,00 del giorno successivo e l'altra settimana il martedì dalle ore 18,00 alle ore 8,00 del giorno successivo e dal venerdì sera dalle ore 16,00 alla domenica sera alle ore 20,00. Si precisa che i giorni di visita come gli orari, per preciso accordo tra i coniugi, sono da ritenersi flessibili e non tassativi, fatta eccezione del diritto dovere del padre di tenere con se i minori a settimane alterne dal venerdì alle ore 16,00 alla domenica sera alle ore 20,00;
6) disporre che nel periodo estivo la minore trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi o non, secondo accordi. Per_2
Le medesime modalità varranno per 15 giorni da trascorrere con la madre. Entrambi i genitori garantiranno reperibilità e contatti telefonici. Tali periodi saranno stabiliti di comune accordo tra i coniugi. Si precisa, che al fine di consentire l'organizzazione delle ferie i coniugi dovranno comunicarsi reciprocamente il periodo e la destinazione scelta entro il giorno 10 del mese di giugno;
7) disporre che il sig. avrà diritto a tenere con se i minori, alternativamente alla sig.ra per le festività Pt_2 Pt_1 natalizie dal 24 dicembre mattina al 30 dicembre pomeriggio o dal 30 dicembre pomeriggio al 6 gennaio pomeriggio, nonché per le festività pasquali, sempre ad anni alterni con la moglie, dal Giovedì Santo pomeriggio al martedì, inoltre il 19 marzo di ogni anno con il padre e la festa della mamma con la madre;
8) disporre che nel corso delle suddette festività, compreso il periodo estivo, i coniugi potranno condurre fuori dalla propria residenza ed anche all'estero la minore, obbligandosi reciprocamente a prestare il proprio consenso per ottenere le autorizzazioni richieste dalla legge per il rilascio dei passaporti;
9) I coniugi di comune accordo stabiliscono che il Sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento sia Pt_2 di che di LE, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente in quanto impegnato nel Per_2 proprio percorso formativo di istruzione, la complessiva somma di € 600,00 (seicento/00) mensili. All'uopo si chiarisce che i coniugi, come stabilito dalla normativa vigente, visto l'affido condiviso della prole, ripartiranno l'assegno unico che l' riconoscerà, quale sostegno al reddito delle famiglie con figli di età inferiore a 21 anni, in pari CP_1 misura e, pertanto, si impegnano ad effettuare autonoma richiesta in tal senso. La somma riconosciuta a titolo di mantenimento sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i ragazzi, preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione dei giustificativi di spesa nel mese successivo. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni 10, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
11) disporre, visto che i coniugi sono economicamente indipendenti, che nulla è dovuto a titolo di alimenti e/o mantenimento;
12) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
5. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] , il giorno 08/06/2002 in OL (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.108, Serie A, Parte II, Anno 2002);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca