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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 18/12/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 485/2024 promossa da:
c.f. con l'avv. Flavia Rizzica;
Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di:
c.f. , con le avv. Anna Morsillo e Chiara Cifola;
Controparte_1 C.F._2
parte convenuta con l'intervento di:
c.f. , con la curatrice speciale avv. Daniela Controparte_2 C.F._3
Ardizzone, parte ammessa al PSS;
parte intervenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
per la madre
Nel merito
1. Affidare in via esclusiva il minore alla madre, con collocamento prevalente presso di CP_2 lei.
2. Confermare gli incontri padre-figlio in modalità protetta, con monitoraggio da parte dei servizi sociali/NPI, sia in presenza sia tramite videochiamate.
3. Disporre la sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale del sig. fino al CP_1 positivo esito di un percorso educativo/rieducativo idoneo a dimostrare un recupero delle competenze genitoriali.
4. Disporre un percorso educativo/rieducativo idoneo del sig. volto a dimostrare un CP_1 recupero delle competenze genitoriali a tutela del minore. Si consideri in proposito che la sig.ra
è monitorata ed è seguita servizi sociali e dalla psicologa del servizio pubblico, al contrario Pt_1 il sig. il quale non ha svolto nessun percorso personale limitandosi a presenziare alle visite CP_1 del minore con l'educatrice.
5. Stabilire un contributo al mantenimento a carico del padre pari ad almeno € 500,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, da versarsi direttamente alla madre stante le dimostrate difficoltà lavorative ed economiche attualmente vissute dalla sig.ra assieme al figlio. Pt_1
6. In via subordinata, qualora si ritenga comunque opportuno un ampliamento della relazione padre- figlio, si chiede che ciò avvenga secondo una calendarizzazione graduale e sotto vigilanza dei servizi, in modo da garantire in ogni caso la tutela della salute psico-fisica del minore.
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
per il padre
1) In via preliminare, previo rigetto della richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale del Sig. stante l'assoluta assenza di pregiudizio e pericolo ai danni del figlio, (così Controparte_1 come anche confermato dalla CTU), disporre l'affidamento condiviso del minore Controparte_2 ad entrambi i genitori, con collocamento abitativo prevalente presso il padre a Roma, prevedendo che il figlio faccia immediato rientro presso la casa familiare dalla quale è stato sottratto clam et occulte in data 18/5/2022 e che la madre possa vederlo liberamente e, comunque, il primo ed il terzo week-end di ogni mese recandosi lei stessa a Roma, ove terrà il figlio con sè dal sabato mattina fino alla sera della domenica.
2) Sempre in via preliminare, disporre che, a seguito del collocamento abitativo di in Roma CP_2 presso il padre, quest'ultimo provveda al suo mantenimento ordinario in via diretto e le spese straordinarie vengano suddivise al 50% tra i genitori.
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale disponga l'affidamento di CP_2 ad entrambi i genitori con collocamento abitativo presso la madre a Pray, disporre
la frequentazione padre / figlio venga calendarizzata come di seguito:
a) il primo week-end di ogni mese il padre si recherà a Pray e terrà il figlio con sè dal sabato mattina fino alla sera della domenica;
b) il terzo week-end di ogni mese la madre condurrà a Roma presso la casa del padre, ove CP_2 il bambino rimarrà dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera;
c) durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi nel CP_2 mese giugno, 15 giorni consecutivi nel mese di luglio, 15 giorni consecutivi nel mese di agosto e la prima settimana di settembre;
d) durante le vacanze natalizie e di fine anno, trascorrerà con il padre, ogni anno, il CP_2 periodo compresa tra il 25 dicembre e il 6 gennaio e la madre avrà cura di accompagnarlo e riprenderlo a Roma presso la casa del padre;
e) durante le vacanze scolastiche pasquali, verrà condotto dalla madre a Roma, presso la CP_2 casa del padre, ove il minore si tratterrà fino al lunedì in albis, giorno in cui la madre lo passerà a riprendere per condurlo con sé a Pray;
f) durante tutti i ponti e le altre festività, starà con il padre a Roma;
CP_2
g) il giorno del compleanno del figlio, il padre potrà recarsi a Pray per festeggiare insieme a lui;
h) la madre garantirà al padre la possibilità di comunicare ogni giorno con il figlio a mezzo video- chiamata da svolgersi nella fascia oraria compresa tra le h.18.00 e le h.20.00.
4) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale disponga l'affidamento di CP_2 ad entrambi i genitori con collocamento abitativo presso la madre a Pray, disporre che il padre contribuisca al suo mantenimento ordinario nella misura di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
5) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
per il minore
Voglia il Tribunale di Biella,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - affidare in via condivisa ad CP_2 entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, mantenendone la collocazione principale e la residenza anagrafica presso la madre;
- disporre che gli incontri tra padre e figlio vengano autorizzati dapprima nella modalità “semi strutturata” già da tempo proposta dal Servizio Sociale, ovvero alla presenza dell'Educatrice nella fase iniziale e finale degli stessi, prevedendo successivamente una progressiva e graduale liberalizzazione degli incontri qualora le condizioni lo consentano e ciò sia rispondente al benessere e alla volontà di;
CP_2
- disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e del Servizio di NPI, con funzione di supporto e monitoraggio;
- disporre che il padre sia tenuto al versamento di un contributo al mantenimento in favore del figlio, oltre ad una quota delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella, entrambi da determinarsi secondo quanto ritenuto di giustizia.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Il 6 maggio 2024 si rivolgeva al per regolamentare le condizioni di Parte_1 Parte_2 affidamento, collocamento e mantenimento del figlio , nato il [...] da una CP_2 relazione sentimentale con cessata nel 2022, nonché per far pronunciare la Controparte_1 decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Riferiva che per tutta la durata della relazione sentimentale aveva mantenuto un contegno verbalmente e Controparte_1 fisicamente aggressivo nei confronti suoi e del bambino e che per tale motivo ella si era decisa a denunciarlo e a trasferirsi da Roma a presso la propria famiglia d'origine. Il 29 luglio 2024 Pt_2 si costituiva nel procedimento. Negava la ricostruzione dei fatti fornita da parte Controparte_1 attrice e osservava che il trasferimento del minore era avvenuto senza il suo consenso. All'udienza dell'11 settembre 2024 il giudice relatore, dato atto della contemporanea pendenza di un procedimento davanti al TM Torino avente il medesimo oggetto (VG 1345/2022), invitava il predetto organo a valutare il permanere della propria competenza ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c. e nominava l'avv. Daniela Ardizzone quale curatrice speciale del minore anche nel procedimento davanti al . All'udienza del 19 febbraio 2025 il giudice relatore, dato atto della dichiarazione Parte_2 di sopravvenuta incompetenza del TM Torino, confermava i provvedimenti provvisori emessi da tale Cont organo – presa in carico del nucleo da parte dei SS e della collocamento del minore presso la madre, incontri protetti del minore col padre –, dava atto che l'AUU veniva percepito dalla madre e stabiliva un contributo economico al mantenimento del minore a carico del padre di € 200,00 mensili rivalutabili e della metà delle spese straordinarie;
inoltre, nominava quale proprio CTU il dott. Per_1
Il 19 giugno 2025 il CTU e i Servizi Sociali depositavano le rispettive relazioni. All'udienza
[...] del 16 luglio 2025 le parti discutevano le evidenze istruttorie e la giudice relatrice assegnava i termini per memorie conclusive.
DIRITTO
Preliminarmente, il Tribunale ha ritenuto di non procedere all'ascolto diretto del minore, sia perché egli ha compiuto da pochi mesi dodici anni, sia perché è stato ampiamente ascoltato dai Servizi
Sociali, dalla psicologa dell'ASL e dallo psicologo incaricato di svolgere la CTU;
quest'ultimo, peraltro, ha sconsigliato di procedere a un'audizione del minore presso il Tribunale per non turbarne ulteriormente la serenità.
Dalle informazioni raccolte dalle parti, dai Servizi Sociali e dalla consulenza tecnica, è emerso che ha adeguate capacità genitoriali e che il rapporto con il minore è sereno. Parte_1
È emerso altresì che in conseguenza della denuncia presentata da Controparte_1 Parte_1
è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 572, commi 1 e 2, c.p., per una pluralità condotte asseritamente compiute dal 2014 al 2022 nei confronti dell'ex convivente, anche alla presenza del minore. Nondimeno, dopo la cessazione della convivenza, egli ha aderito al progetto predisposto dai
Servizi Sociali e ha frequentato e sentito regolarmente il minore, comportandosi in modo adeguato e riflettendo sul proprio comportamento all'interno del nucleo familiare.
È infine emerso che il minore risulta positivamente inserito nel contesto familiare e CP_2 scolastico biellese, segue un percorso educativo predisposto dai Servizi Sociali, mostra ancora segni di disagio per la pregressa conflittualità familiare, ma è felice di incontrare e di chiamare il padre su base regolare e si dichiara pronto ad ampliare le occasioni di frequentazione (cfr. relazione dott. Per_ e dott. , 22 luglio 2024: “Rispetto alla figura paterna riferisce che “gli incontri vanno Per_2 bene”. Alla richiesta di descrivere il padre, riferisce che “l'unico difetto è che ha poca pazienza… cioè non adesso. prima… ora è migliorato… (come esempio porta la perdita di pazienza durante la pesca dei granchi che facevano)... con me non si arrabbiava...litigava con la mamma ...lì non stavo tanto bene... come cose positive... è simpatico e gioca tanto con me (es. basket) ... il papà ha fatto sempre tanti sport… con lui sto bene ...sono tranquillo... è migliorato perché prima col lavoro... stava meno con me... ora che lo lascia da parte, sta di più con me… da 1 a 10 mi sento bene 10.”; cfr. relazione dott. 19 giugno 2025: “L'incontro [padre – figlio] è stato nel complesso positivo, Per_1 inizialmente è un po' imbarazzato, in seguito è in grado di comunicare efficacemente con CP_2 il padre, parlandogli del proprio timore a restare da solo con lui. Gli esempi negativi della loro relazione riguardano alcune intemperanze del padre che gli appariva a volte troppo severo e incline
a perdere rapidamente la pazienza, ricorda anche un episodio in cui il padre lo avrebbe picchiato con la cinghia (il padre descrive questo episodio come un gioco che stavano facendo e che spesso
stesso gli chiedeva di fare, colpendosi a vicenda con le magliette arrotolate). Tutti questi
CP_2 esempi risalgono ad un periodo che di tempo relativamente lontano, ha lasciato la casa
CP_2 paterna nella primavera del 2022, all'età di 9 anni, per cui i ricordi dei singoli episodi potrebbero risultare sfocati. Quando vengono riferiti paiono accompagnati da un vissuto emotivo caratterizzato da scarse manifestazioni di sofferenza, non sintone con i contenuti riferiti. Durante il colloquio il padre ricorda a anche le cose belle che facevano, in questi momenti sorride
CP_2 CP_2 felice, dimostrando in questo caso la presenza di una memoria emotiva positiva. Discutono anche di un eventuale rientro a Roma, il padre lo rassicura, affermando che non ha mai pensato di chiedere che fosse obbligato a rientrare, considerando anche il fatto che ormai il suo percorso scolastico e di socializzazione è radicato qui. Gli conferma comunque la propria disponibilità ad accoglierlo quando desideri andare a trovarlo. Verso la fine dell'incontro, rassicurato sulla gradualità del passaggio ad incontri semiprotetti col padre e della possibilità di effettuare verifiche periodiche per valutare se intensificarli, ridurli o addirittura sospenderli, si dice pronto ad iniziare una
CP_2 prova. Si comunica ad entrambi che la programmazione di questi incontri potrà avvenire solo dopo che il Tribunale si sarà espresso.”)
Ai sensi dell'art. 330 c.c., il Tribunale osserva che i comportamenti paterni hanno certamente provocato un deterioramento della serenità familiare, ma non hanno causato al minore un grave pregiudizio;
il minore, infatti, desidera incontrare il padre ed è felice quando è in sua compagnia;
il padre, dal canto suo, si è impegnato per coltivare il rapporto col figlio secondo le indicazioni dei
Servizi Sociali. Non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ai sensi degli artt. 337ter e quater c.c., il Tribunale osserva che è pendente un procedimento per presunti maltrattamenti compiuti dal padre nei confronti della madre;
quest'ultima, peraltro, è ancora scossa dagli eventi accaduti durante la vita familiare e non si è sentita di incontrare l'ex convivente nemmeno durante la consulenza tecnica. Il padre, inoltre, abita a Roma, a considerevole distanza dal domicilio del minore. Per tali ragioni, risulta inevitabile disporre l'affido esclusivo del minore alla madre.
In considerazione della storia familiare, si ritiene di mantenere la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e della Neuropsichiatria Infantile, con prosecuzione degli interventi in corso.
Considerato che il rapporto madre – figlio è sereno e che il minore è positivamente inserito nel contesto biellese, il Tribunale ritiene di confermare il suo collocamento presso la madre.
Considerato il positivo andamento degli incontri, si ritiene che i Servizi Sociali, tenuto conto del principio di gradualità, dei desideri e dei bisogni del minore e dei progressi nel rapporto padre - figlio, possano accompagnare i predetti nella transizione da una modalità di incontro semi-liberalizzata a una pienamente liberalizzata, anche con pernottamento.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., tenuto conto che la madre percepirà per intero l'assegno unico in quanto affidataria esclusiva, che il padre ha redditi modesti e che sostiene elevati costi per recarsi da Roma
a per incontrare il figlio, il Tribunale stima congruo stabilire un contributo al mantenimento Pt_2 del minore a carico del padre di € 200,00 mensili rivalutabili per spese ordinarie e della metà delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerata la reciproca soccombenza, il Tribunale ritiene di porre le spese di CTU – liquidate separatamente – a carico di ciascun genitore nella misura della metà e di compensare le spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 485
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Non accoglie la domanda di decadenza del padre dall'esercizio della Controparte_1 responsabilità genitoriale sul minore;
CP_2
2. Affida il minore in via esclusiva alla madre Parte_1
3. Dispone che il minore sia collocato presso la madre e che incontri il padre regolarmente in modalità semi-liberalizzata – in presenza dell'educatore all'inizio e alla fine dell'incontro, con progressiva completa liberalizzazione, anche con pernottamento, previa positiva valutazione dei Servizi Sociali e tenuto conto dei desideri e dei bisogni del minore;
4. Dispone che i Servizi Sociali e la Neuropsichiatria Infantile proseguano la presa in carico del nucleo familiare e gli interventi in corso a favore del minore;
5. Dispone che il padre contribuisca al mantenimento del minore versando alla madre € 200,00 mensili rivalutabili per spese ordinarie e pagando la metà delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale;
assegno unico come per legge;
6. Pone le spese di CTU a carico di ciascun genitore nella misura della metà;
7. Compensa le spese di lite fra tutte le parti.
Si comunichi alle parti, alla curatrice speciale, al Pubblico Ministero, ai Servizi Sociali e alla
Neuropsichiatria Infantile.
Biella, 17/12/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 485/2024 promossa da:
c.f. con l'avv. Flavia Rizzica;
Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di:
c.f. , con le avv. Anna Morsillo e Chiara Cifola;
Controparte_1 C.F._2
parte convenuta con l'intervento di:
c.f. , con la curatrice speciale avv. Daniela Controparte_2 C.F._3
Ardizzone, parte ammessa al PSS;
parte intervenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
per la madre
Nel merito
1. Affidare in via esclusiva il minore alla madre, con collocamento prevalente presso di CP_2 lei.
2. Confermare gli incontri padre-figlio in modalità protetta, con monitoraggio da parte dei servizi sociali/NPI, sia in presenza sia tramite videochiamate.
3. Disporre la sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale del sig. fino al CP_1 positivo esito di un percorso educativo/rieducativo idoneo a dimostrare un recupero delle competenze genitoriali.
4. Disporre un percorso educativo/rieducativo idoneo del sig. volto a dimostrare un CP_1 recupero delle competenze genitoriali a tutela del minore. Si consideri in proposito che la sig.ra
è monitorata ed è seguita servizi sociali e dalla psicologa del servizio pubblico, al contrario Pt_1 il sig. il quale non ha svolto nessun percorso personale limitandosi a presenziare alle visite CP_1 del minore con l'educatrice.
5. Stabilire un contributo al mantenimento a carico del padre pari ad almeno € 500,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, da versarsi direttamente alla madre stante le dimostrate difficoltà lavorative ed economiche attualmente vissute dalla sig.ra assieme al figlio. Pt_1
6. In via subordinata, qualora si ritenga comunque opportuno un ampliamento della relazione padre- figlio, si chiede che ciò avvenga secondo una calendarizzazione graduale e sotto vigilanza dei servizi, in modo da garantire in ogni caso la tutela della salute psico-fisica del minore.
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
per il padre
1) In via preliminare, previo rigetto della richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale del Sig. stante l'assoluta assenza di pregiudizio e pericolo ai danni del figlio, (così Controparte_1 come anche confermato dalla CTU), disporre l'affidamento condiviso del minore Controparte_2 ad entrambi i genitori, con collocamento abitativo prevalente presso il padre a Roma, prevedendo che il figlio faccia immediato rientro presso la casa familiare dalla quale è stato sottratto clam et occulte in data 18/5/2022 e che la madre possa vederlo liberamente e, comunque, il primo ed il terzo week-end di ogni mese recandosi lei stessa a Roma, ove terrà il figlio con sè dal sabato mattina fino alla sera della domenica.
2) Sempre in via preliminare, disporre che, a seguito del collocamento abitativo di in Roma CP_2 presso il padre, quest'ultimo provveda al suo mantenimento ordinario in via diretto e le spese straordinarie vengano suddivise al 50% tra i genitori.
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale disponga l'affidamento di CP_2 ad entrambi i genitori con collocamento abitativo presso la madre a Pray, disporre
la frequentazione padre / figlio venga calendarizzata come di seguito:
a) il primo week-end di ogni mese il padre si recherà a Pray e terrà il figlio con sè dal sabato mattina fino alla sera della domenica;
b) il terzo week-end di ogni mese la madre condurrà a Roma presso la casa del padre, ove CP_2 il bambino rimarrà dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera;
c) durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi nel CP_2 mese giugno, 15 giorni consecutivi nel mese di luglio, 15 giorni consecutivi nel mese di agosto e la prima settimana di settembre;
d) durante le vacanze natalizie e di fine anno, trascorrerà con il padre, ogni anno, il CP_2 periodo compresa tra il 25 dicembre e il 6 gennaio e la madre avrà cura di accompagnarlo e riprenderlo a Roma presso la casa del padre;
e) durante le vacanze scolastiche pasquali, verrà condotto dalla madre a Roma, presso la CP_2 casa del padre, ove il minore si tratterrà fino al lunedì in albis, giorno in cui la madre lo passerà a riprendere per condurlo con sé a Pray;
f) durante tutti i ponti e le altre festività, starà con il padre a Roma;
CP_2
g) il giorno del compleanno del figlio, il padre potrà recarsi a Pray per festeggiare insieme a lui;
h) la madre garantirà al padre la possibilità di comunicare ogni giorno con il figlio a mezzo video- chiamata da svolgersi nella fascia oraria compresa tra le h.18.00 e le h.20.00.
4) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale disponga l'affidamento di CP_2 ad entrambi i genitori con collocamento abitativo presso la madre a Pray, disporre che il padre contribuisca al suo mantenimento ordinario nella misura di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
5) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
per il minore
Voglia il Tribunale di Biella,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - affidare in via condivisa ad CP_2 entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, mantenendone la collocazione principale e la residenza anagrafica presso la madre;
- disporre che gli incontri tra padre e figlio vengano autorizzati dapprima nella modalità “semi strutturata” già da tempo proposta dal Servizio Sociale, ovvero alla presenza dell'Educatrice nella fase iniziale e finale degli stessi, prevedendo successivamente una progressiva e graduale liberalizzazione degli incontri qualora le condizioni lo consentano e ciò sia rispondente al benessere e alla volontà di;
CP_2
- disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e del Servizio di NPI, con funzione di supporto e monitoraggio;
- disporre che il padre sia tenuto al versamento di un contributo al mantenimento in favore del figlio, oltre ad una quota delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella, entrambi da determinarsi secondo quanto ritenuto di giustizia.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Il 6 maggio 2024 si rivolgeva al per regolamentare le condizioni di Parte_1 Parte_2 affidamento, collocamento e mantenimento del figlio , nato il [...] da una CP_2 relazione sentimentale con cessata nel 2022, nonché per far pronunciare la Controparte_1 decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Riferiva che per tutta la durata della relazione sentimentale aveva mantenuto un contegno verbalmente e Controparte_1 fisicamente aggressivo nei confronti suoi e del bambino e che per tale motivo ella si era decisa a denunciarlo e a trasferirsi da Roma a presso la propria famiglia d'origine. Il 29 luglio 2024 Pt_2 si costituiva nel procedimento. Negava la ricostruzione dei fatti fornita da parte Controparte_1 attrice e osservava che il trasferimento del minore era avvenuto senza il suo consenso. All'udienza dell'11 settembre 2024 il giudice relatore, dato atto della contemporanea pendenza di un procedimento davanti al TM Torino avente il medesimo oggetto (VG 1345/2022), invitava il predetto organo a valutare il permanere della propria competenza ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c. e nominava l'avv. Daniela Ardizzone quale curatrice speciale del minore anche nel procedimento davanti al . All'udienza del 19 febbraio 2025 il giudice relatore, dato atto della dichiarazione Parte_2 di sopravvenuta incompetenza del TM Torino, confermava i provvedimenti provvisori emessi da tale Cont organo – presa in carico del nucleo da parte dei SS e della collocamento del minore presso la madre, incontri protetti del minore col padre –, dava atto che l'AUU veniva percepito dalla madre e stabiliva un contributo economico al mantenimento del minore a carico del padre di € 200,00 mensili rivalutabili e della metà delle spese straordinarie;
inoltre, nominava quale proprio CTU il dott. Per_1
Il 19 giugno 2025 il CTU e i Servizi Sociali depositavano le rispettive relazioni. All'udienza
[...] del 16 luglio 2025 le parti discutevano le evidenze istruttorie e la giudice relatrice assegnava i termini per memorie conclusive.
DIRITTO
Preliminarmente, il Tribunale ha ritenuto di non procedere all'ascolto diretto del minore, sia perché egli ha compiuto da pochi mesi dodici anni, sia perché è stato ampiamente ascoltato dai Servizi
Sociali, dalla psicologa dell'ASL e dallo psicologo incaricato di svolgere la CTU;
quest'ultimo, peraltro, ha sconsigliato di procedere a un'audizione del minore presso il Tribunale per non turbarne ulteriormente la serenità.
Dalle informazioni raccolte dalle parti, dai Servizi Sociali e dalla consulenza tecnica, è emerso che ha adeguate capacità genitoriali e che il rapporto con il minore è sereno. Parte_1
È emerso altresì che in conseguenza della denuncia presentata da Controparte_1 Parte_1
è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 572, commi 1 e 2, c.p., per una pluralità condotte asseritamente compiute dal 2014 al 2022 nei confronti dell'ex convivente, anche alla presenza del minore. Nondimeno, dopo la cessazione della convivenza, egli ha aderito al progetto predisposto dai
Servizi Sociali e ha frequentato e sentito regolarmente il minore, comportandosi in modo adeguato e riflettendo sul proprio comportamento all'interno del nucleo familiare.
È infine emerso che il minore risulta positivamente inserito nel contesto familiare e CP_2 scolastico biellese, segue un percorso educativo predisposto dai Servizi Sociali, mostra ancora segni di disagio per la pregressa conflittualità familiare, ma è felice di incontrare e di chiamare il padre su base regolare e si dichiara pronto ad ampliare le occasioni di frequentazione (cfr. relazione dott. Per_ e dott. , 22 luglio 2024: “Rispetto alla figura paterna riferisce che “gli incontri vanno Per_2 bene”. Alla richiesta di descrivere il padre, riferisce che “l'unico difetto è che ha poca pazienza… cioè non adesso. prima… ora è migliorato… (come esempio porta la perdita di pazienza durante la pesca dei granchi che facevano)... con me non si arrabbiava...litigava con la mamma ...lì non stavo tanto bene... come cose positive... è simpatico e gioca tanto con me (es. basket) ... il papà ha fatto sempre tanti sport… con lui sto bene ...sono tranquillo... è migliorato perché prima col lavoro... stava meno con me... ora che lo lascia da parte, sta di più con me… da 1 a 10 mi sento bene 10.”; cfr. relazione dott. 19 giugno 2025: “L'incontro [padre – figlio] è stato nel complesso positivo, Per_1 inizialmente è un po' imbarazzato, in seguito è in grado di comunicare efficacemente con CP_2 il padre, parlandogli del proprio timore a restare da solo con lui. Gli esempi negativi della loro relazione riguardano alcune intemperanze del padre che gli appariva a volte troppo severo e incline
a perdere rapidamente la pazienza, ricorda anche un episodio in cui il padre lo avrebbe picchiato con la cinghia (il padre descrive questo episodio come un gioco che stavano facendo e che spesso
stesso gli chiedeva di fare, colpendosi a vicenda con le magliette arrotolate). Tutti questi
CP_2 esempi risalgono ad un periodo che di tempo relativamente lontano, ha lasciato la casa
CP_2 paterna nella primavera del 2022, all'età di 9 anni, per cui i ricordi dei singoli episodi potrebbero risultare sfocati. Quando vengono riferiti paiono accompagnati da un vissuto emotivo caratterizzato da scarse manifestazioni di sofferenza, non sintone con i contenuti riferiti. Durante il colloquio il padre ricorda a anche le cose belle che facevano, in questi momenti sorride
CP_2 CP_2 felice, dimostrando in questo caso la presenza di una memoria emotiva positiva. Discutono anche di un eventuale rientro a Roma, il padre lo rassicura, affermando che non ha mai pensato di chiedere che fosse obbligato a rientrare, considerando anche il fatto che ormai il suo percorso scolastico e di socializzazione è radicato qui. Gli conferma comunque la propria disponibilità ad accoglierlo quando desideri andare a trovarlo. Verso la fine dell'incontro, rassicurato sulla gradualità del passaggio ad incontri semiprotetti col padre e della possibilità di effettuare verifiche periodiche per valutare se intensificarli, ridurli o addirittura sospenderli, si dice pronto ad iniziare una
CP_2 prova. Si comunica ad entrambi che la programmazione di questi incontri potrà avvenire solo dopo che il Tribunale si sarà espresso.”)
Ai sensi dell'art. 330 c.c., il Tribunale osserva che i comportamenti paterni hanno certamente provocato un deterioramento della serenità familiare, ma non hanno causato al minore un grave pregiudizio;
il minore, infatti, desidera incontrare il padre ed è felice quando è in sua compagnia;
il padre, dal canto suo, si è impegnato per coltivare il rapporto col figlio secondo le indicazioni dei
Servizi Sociali. Non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ai sensi degli artt. 337ter e quater c.c., il Tribunale osserva che è pendente un procedimento per presunti maltrattamenti compiuti dal padre nei confronti della madre;
quest'ultima, peraltro, è ancora scossa dagli eventi accaduti durante la vita familiare e non si è sentita di incontrare l'ex convivente nemmeno durante la consulenza tecnica. Il padre, inoltre, abita a Roma, a considerevole distanza dal domicilio del minore. Per tali ragioni, risulta inevitabile disporre l'affido esclusivo del minore alla madre.
In considerazione della storia familiare, si ritiene di mantenere la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e della Neuropsichiatria Infantile, con prosecuzione degli interventi in corso.
Considerato che il rapporto madre – figlio è sereno e che il minore è positivamente inserito nel contesto biellese, il Tribunale ritiene di confermare il suo collocamento presso la madre.
Considerato il positivo andamento degli incontri, si ritiene che i Servizi Sociali, tenuto conto del principio di gradualità, dei desideri e dei bisogni del minore e dei progressi nel rapporto padre - figlio, possano accompagnare i predetti nella transizione da una modalità di incontro semi-liberalizzata a una pienamente liberalizzata, anche con pernottamento.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., tenuto conto che la madre percepirà per intero l'assegno unico in quanto affidataria esclusiva, che il padre ha redditi modesti e che sostiene elevati costi per recarsi da Roma
a per incontrare il figlio, il Tribunale stima congruo stabilire un contributo al mantenimento Pt_2 del minore a carico del padre di € 200,00 mensili rivalutabili per spese ordinarie e della metà delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerata la reciproca soccombenza, il Tribunale ritiene di porre le spese di CTU – liquidate separatamente – a carico di ciascun genitore nella misura della metà e di compensare le spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 485
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Non accoglie la domanda di decadenza del padre dall'esercizio della Controparte_1 responsabilità genitoriale sul minore;
CP_2
2. Affida il minore in via esclusiva alla madre Parte_1
3. Dispone che il minore sia collocato presso la madre e che incontri il padre regolarmente in modalità semi-liberalizzata – in presenza dell'educatore all'inizio e alla fine dell'incontro, con progressiva completa liberalizzazione, anche con pernottamento, previa positiva valutazione dei Servizi Sociali e tenuto conto dei desideri e dei bisogni del minore;
4. Dispone che i Servizi Sociali e la Neuropsichiatria Infantile proseguano la presa in carico del nucleo familiare e gli interventi in corso a favore del minore;
5. Dispone che il padre contribuisca al mantenimento del minore versando alla madre € 200,00 mensili rivalutabili per spese ordinarie e pagando la metà delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale;
assegno unico come per legge;
6. Pone le spese di CTU a carico di ciascun genitore nella misura della metà;
7. Compensa le spese di lite fra tutte le parti.
Si comunichi alle parti, alla curatrice speciale, al Pubblico Ministero, ai Servizi Sociali e alla
Neuropsichiatria Infantile.
Biella, 17/12/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore