Decreto cautelare 21 marzo 2024
Ordinanza cautelare 5 aprile 2024
Inammissibile
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/06/2025, n. 5615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5615 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 05615/2025REG.PROV.COLL.
N. 02206/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2206 del 2024, proposto da
ZI AS di TE EI & Co, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Boscarol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna, Patrizia Pignatta e Shida Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Sluderno, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO n. 00398/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e udito per la parte appellante l’avvocato Marco Boscarol;
Premesso che la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, proposto dall’odierno appellante nei confronti del diniego oppostogli sul progetto di variante al titolo di edilizio a suo tempo acquisito in relazione all’albergo di cui è proprietario nel comune di Sluderno e sul quale è da tempo apposto un vincolo di tutela storico-artistica, in quanto ritenuto caratterizzato, il ricorso, da “un’esposizione poco chiara, generica e aspecifica, che, pregiudicando l’intelligibilità delle questioni, rende oscure e confuse le censure mosse ai provvedimenti impugnati ed espone il ricorso al giudizio d’inammissibilità per la violazione dei precetti discendenti dai sopra richiamati artt. 3, comma 2, e 40, comma 1, lett. d), cod proc. amm.”;
Considerato che, come eccepito dalla Provincia appellata e come già evidenziato dalla Sezione nell’ordinanza n. 1249/2024 con cui è stata rigettata la domanda cautelare, con l’atto di appello il ricorrente non menziona la declaratoria di inammissibilità effettuata dal Tar e non articola alcun motivo di doglianza avverso la medesima, limitandosi a riproporre le censure di merito avanzate con il ricorso originario;
Ritenuto, pertanto, che la mancata impugnazione del capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado ha determinato il passaggio in giudicato del medesimo, con conseguente inammissibilità dell’appello per difetto di interesse;
Ritenuto di dover condannare l’appellante al pagamento delle spese di lite a favore della Provincia appellata secondo la regola della soccombenza e che, invece, non vi sia luogo alla condanna alla refusione delle spese nei confronti del Comune non costituito;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna l’appellante a rifondere alla Provincia appellata le spese di lite del presente grado quantificate in euro 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge. Nulla spese nei confronti del Comune non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO