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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1520/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI ON ZI Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 3/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1520/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. DAVERIO FABRIZIO , dall'avv. Parte_1
RI RE, dall'avv. LOTTI MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA FRANCESCO SIACCI 4 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
appresentato e difeso dall'Avv. PESSI ROBERTO TRoparte_1
e dall'avv. FRANCESCO GIAMMARIA ed elettivamente domiciliato in VIA PO, 25/B 00100
ROMA ;
APPELLATO Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 5733 dell'1.6.23
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la CP_1 chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: TRoparte_1
“1) previo accertamento e dichiarazione della legittimità del patto di non concorrenza stipulato tra le parti in data 20 maggio 2019 (con decorrenza dal 22 ottobre 2019), accertare e dichiarare, la violazione da parte del sig. di tale patto di non concorrenza e, per l'effetto, Parte_1
2) condannare il sig. : Parte_1
a) alla restituzione del corrispettivo complessivamente erogato in ragione del patto di non
concorrenza, pari ad € 31.666,73;
b) al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso non prestato, pari a € 9.903,29;
b) al pagamento nei confronti della della somma di € 237.678,74 a titolo di penale CP_2 prevista dall'art. 6 del patto di non concorrenza per cui è causa;
c) al pagamento nei confronti della della somma di € 59.419,68 a titolo di penale prevista CP_2 dall'art. 8 del patto di non concorrenza per cui è causa;
per un complessivo importo, tenuto conto della compensazione tra tali poste creditorie e l'importo del corrispettivo del PNC dovuto al sig. tanto per il mese di maggio 2021 quanto per il Parte_1 raggiungimento del minimo garantito, di € 328.668,44 ovvero nel diverso maggiore o minore complessivo importo, che sarà ritenuto di giustizia, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal giorno della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso, con integrale vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore
dei procuratori costituiti, che si dichiarano antistatari.
A sostegno della domanda la ricorrente esponeva: che aveva prestato servizio Parte_1 alle sue dipendenze dal 23 ottobre 2003, dapprima come Quadro Direttivo di 4° Livello (QD4) e poi come dirigente dal 1° maggio 2013 sino al 3 maggio 2021; che il 20 maggio 2019 aveva con lui sottoscritto un patto di non concorrenza di durata triennale (con decorrenza dal 22 ottobre 2019) avente ad oggetto un vincolo di 20 mesi dalla cessazione dal servizio, eventualmente intervenuta nel periodo di vigenza del patto stesso, in cui si pattuiva che: a. “il Dipendente, fermo restando per tutta la durata del rapporto di lavoro l'obbligo di fedeltà previsto dalla legge e dal contratto, si impegna, per il periodo successivo alla cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro, specificato al punto 3, a non svolgere attività di gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale (ivi compresa attività di consulenza e assistenza alla predetta gestione di portafogli) e di intermediazione finanziaria e ciò indipendentemente dalla natura dei nuovi rapporti instaurati e dall'incarico e dalle mansioni nei loro ambito disimpegnati, e in particolare alla relativa clientela tutta, da Lei acquistata o gestita nel corso del Suo rapporto dì lavoro con la nostra Società.
In particolare, si intende attività in concorrenza con la nostra Società:
a) Vendita di strumenti finanziari, prodotti bancari ed assicurativi, di qualunque tipologia e natura, di servizi di investimento e/o accessori e/o connessi e/o strumentali all'investimento, comunque denominati;
b) Consulenza illustrativa e promozionale in materia di strumenti finanziari, prodotti bancari ed assicurativi, di qualunque tipologia e natura, servizi dì investimento e/o accessori e/o connessi e/o strumentali all'investimento, comunque denominati.
il Dipendente, in particolare, non potrà esercitare detta attività concorrente né in forma autonoma, né in qualità di socio, né in forma subordinata o imprenditoriale a favore di Società di Gestione, di
Assicurazioni, di Banche e di SIM di gestione, Promotori Finanziari singoli o Associati. Il dipendente si impegna a non favorire l'acquisizione di propri, eventuali, collaboratori, oltre che di propri colleghi, da parte di azienda concorrente.
b. l'impegno di non concorrenza, sotto il profilo territoriale, veniva limitato alle sole Regioni
Campania, Lazio e Toscana;
c. a fronte dell'impegno assunto con il suddetto Patto di non concorrenza la si impegnava a CP_1 riconoscere al sig. un importo di € 20.000,00 lordi annui, da corrispondersi in rate mensili, Parte_1 quale corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza ex art. 2125 c.c. (ovvero a titolo di “Bonus Patto di non Concorrenza”);
d. in caso di inadempimento di detta obbligazione, il sig. avrebbe dovuto versare alla Banca Parte_1 datrice di lavoro:
- l'intera somma erogatagli quale corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza;
- gli accessori di legge;
- una penale pari a due volte l'ultima retribuzione annua lorda, fermo restando il diritto dell'Azienda di agire per il risarcimento degli ulteriori danni.
Aggiungeva che, da ottobre 2019 ad aprile 2021, aveva erogato quale corrispettivo per l'obbligo di non concorrenza l'importo complessivo di euro € 31.666,73; che il corrispettivo del mese di cessazione, cioè di maggio 2021 (pari ad € 1.666,67) nonché il residuo ai fini del raggiungimento del biennio minimo garantito (pari a € 8.333,33) erano stati elaborati con il cedolino di maggio 2021 ma non erano stati materialmente erogati al sig. e che, di ciò, si era tenuto conto ai fini della Parte_1 quantificazione, operata nel ricorso, del quantum dovuto dall'ex dipendente, provvedendo a detrarre dalle maggiori somme rivendicate le partite debitorie relative tali importi, il cui totale ammontava a
€ 10.000,00; che in data 12 maggio 2021 il sig. aveva rassegnato le proprie dimissioni con Parte_1 decorrenza dal successivo 14 maggio;
che la con lettera anch'essa del 12 maggio 2021, CP_1 rammentava all'ex dipendente gli obblighi sul medesimo gravanti per effetto del patto di non concorrenza a suo tempo sottoscritto, diffidandolo formalmente dall'assumere condotte violative del patto in questione;
che lo invitava, senza avere riscontro, anche al rispetto degli specifici obblighi di informativa contrattualmente assunti.
Deduceva, altresì, che, il sig. , in spregio sia del vincolo di riservatezza (cui continuava ad Parte_1 essere legato anche dopo la cessazione dal servizio), che dei principi inerenti a una corretta e sana concorrenza tra aziende, non appena fuoriuscito dalla BNL intraprendeva un rapporto di lavoro/collaborazione con nel comparto Private Banking e Wealth Management del CP_3
Centro Sud, con il ruolo di “Team Leader HNWI” e con sede di lavoro a Napoli;
che il fatto che a stretto ridosso delle dimissioni rese il resistente fosse transitato a lavorare in favore del soggetto concorrente presso la sede di Napoli (e quindi nel territorio vietato), continuando a CP_3
TR svolgere la medesima attività svolta in precedenza in favore della risultava provato da una serie di concordanti elementi, rappresentati dall'estratto dell'albo dei promotori finanziari e dalle notizie diffuse sulle riviste finanziarie e dalla stessa , con comunicati stampa del 17 maggio CP_3
2021.
Concludeva, pertanto, rassegnando le riportate conclusioni.
Si costituiva in giudizio deducendo, preliminarmente, la nullità del patto di non Parte_1 concorrenza:
-per avergli impedito, sia pure per il tempo oggetto di vincolo, di svolgere qualsiasi attività lavorativa in ambito creditizio, assicurativo e finanziario, con assoluta e totale compromissione delle sue specifiche capacità lavorative;
-per aver fissato limiti territoriali eccessivi e indeterminati in relazione all'ampia possibilità di modifica unilaterale prevista in favore della CP_1
-per aver previsto un corrispettivo incongruente e comunque indeterminabile;
-per aver attribuito alla sola - senza alcuna reciprocità - il potere di recedere unilateralmente CP_1 dal patto impedendogli così di conoscere per quanto tempo sarebbe stato vincolato dal patto e in che misura i limiti ivi contenuti avrebbero influito sulla sua possibile ricollocazione presso un altro datore di lavoro;
-per aver previsto, in caso di violazione dell'obbligo di non concorrenza, il diritto della alla CP_1 ripetizione della somma corrisposta a titolo di patto e al pagamento di una - illogica - penale pari a due volte l'ultima retribuzione annua lorda;
-per aver previsto un obbligo di informativa indeterminato, indeterminabile e comunque impossibile da adempiere nonché, in caso di sua violazione, una penale, illegittima e sproporzionale, pari a sei Parte mensilità dell'ultima “fatte salve le ulteriori iniziative giudiziali per l'eventuale maggior danno”, determinando così un assetto negoziale vessatorio, di deterrenza inammissibile ed inconciliabile con i criteri di buona fede, equilibrio ed equità.
Deduceva, altresì, che non vi era stata alcuna violazione del patto stipulato essendosi occupato presso TR
di mansioni del tutto diverse rispetto a quelle espletate in che era documentale CP_3
TR e pacifico l'inadempimento di per non aver versato il corrispettivo mensile del patto di non concorrenza con il mese di maggio 2021, né il saldo del corrispettivo minimo garantito neppure con TR la busta paga di giugno 2021; che non aveva allegato, dedotto, né provato di aver subito un qualsiasi danno causato dalla nuova attività da lui svolta avendo, al contrario, ammesso di non aver subito alcun sviamento della propria clientela, alla cui tutela il patto era funzionalmente destinato, così venendo meno ogni presupposto fattuale e giuridico per l'applicazione della penale.
La causa, istruita con la produzione di documenti, veniva decisa mediante lettura della sentenza n.
5733/2023, con cui il Tribunale statuiva la violazione ad opera del del patto di non Parte_1 concorrenza stipulato inter partes in data 20.5.2019 e, per l'effetto, condannava il medesimo al pagamento in favore della della complessiva somma di euro TRoparte_1
328.668,44, oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 6.033,00, oltre oneri di legge.
A riguardo il primo giudice osservava che, considerata la dimensione dell'azienda ricorrente, la natura ed ampiezza delle mansioni del , il correlato elevato rischio concorrenziale, nonché le Parte_1 limitazioni territoriali e temporali pattuite, non poteva affermarsi la nullità del patto, non risultando di ampiezza tale da comprimere la possibilità di questi di continuare nella attività svolta in precedenza, seppure al di fuori dei limiti territoriali stabiliti nel PNC.
Ciò premesso, ravvisava una violazione palese e completa del PNC avendo il intrattenuto Parte_1
TR subito dopo la cessazione del rapporto con e quindi in pieno periodo di vigenza dello stesso
PNC, un rapporto di lavoro con altro istituto di credito, pacificamente concorrente, peraltro nella stessa area geografica mentre le mansioni dispiegate, non di meno, risultavano inerire pur sempre alla gestione finanziaria che, anzi, appare più ampia, e quindi più rilevante, rispetto a quella inerente i servizi offerti attraverso il private banking.
Quanto alla somma prevista a titolo di penale, determinata in misura corrispondente a n. due retribuzioni annue lorde del (nonché a 6 mensilità per la violazione dell'obbligo di Parte_1 informativa), ne escludeva la natura manifestamente eccessiva, tenuto conto dell'evidente interesse TR di all'adempimento, e ciò a prescindere da un concreto sviamento della clientela, considerata la TR alta professionalità del (impiegato in sin dal 2003, dapprima come e poi come Parte_1 Pt_3
Dirigente) non solo persa dalla all'atto delle dimissioni, ma potenzialmente utilizzata nel CP_1 medesimo mercato per impresa concorrente.
Avverso detta sentenza ricorreva in appello affidandosi ai seguenti motivi di Parte_1 censura:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2125.c.c., 1346 c.c., e 1418 c.c. per non avere il
Tribunale tenuto conto che i limiti indicati nel patto di non concorrenza erano estremamente estesi ed indeterminati nell'oggetto e nel territorio, e, comunque, non bilanciati, dai corrispettivi percepiti;
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2125 c.c., 1346 c.c. e 1373 c.c. per non avere il
Tribunale ritenuto nullo il patto di non concorrenza laddove attribuisce alla sola Banca - senza alcuna reciprocità - il potere di recedere dal patto, impedendo di fatto al lavoratore di conoscere per quanto tempo i limiti derivanti dall'accordo avrebbero influito sulla sua possibile ricollocazione presso un altro datore di lavoro;
3) Violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e degli art. 2697 c.c., 2729 c.c., 2733 c.c. e art. 115 c.p.c. per aver il Tribunale sostenuto che la violazione del patto fosse stata completa, nonostante l'assenza di qualsiasi contestazione, allegazione o documentazione in merito all'espletamento, successivamente alle dimissioni, di attività finalizzate alla gestione e/o TR acquisizione di portafogli finanziari della clientela o allo storno di dipendenti di 4) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 1382 e 1384 c.c. per non avere il Tribunale azzerato in via equitativa o quanto meno ridotto la penale, pur essendo essa manifestatamente eccessiva, la violazione del patto solamente parziale - non avendo gestito e acquisito Parte_1 clienti precedentemente gestiti/acquisiti né stornato ex colleghi - e pur non essendosi profilato TR alcun pregiudizio ai danni di come da essa stessa ammesso;
5) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2125 c.c. per non avere il Tribunale considerato il TR mancato pagamento da parte di del corrispettivo minimo, previsto a pena di nullità, dal contratto, per non avere ritenuto invalida la clausola avente ad oggetto la restituzione del corrispettivo corrisposto e per aver ignorato, in ogni caso, quanto essa aumenti illegittimamente ed eccessivamente la penale, rendendola anche indeterminata ex ante e quindi comunque nulla;
6) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 1346 c.c. e 1382 e 1384 c.c. per non avere il
Tribunale dichiarato nulla la clausola sull'informativa nonché la relativa penale e per non averla comunque considerata non dovuta o, in subordine, azzerata avendo la CP_3 pubblicizzato l'assunzione del sig. dopo tre giorni dalle sue dimissioni e avendo Parte_1
l'appellante pubblicizzato dall'1.7.2021 la sua iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari, con intermediario . CP_3
Ritualmente costituita in giudizio, la contestava la fondatezza del TRoparte_1 gravame, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale.
Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del processo.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello.
Le spese di lite sono compensate come da concorde volontà delle parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
spese compensate.
La Presidente
RI ON ZI
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI ON ZI Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 3/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1520/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. DAVERIO FABRIZIO , dall'avv. Parte_1
RI RE, dall'avv. LOTTI MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA FRANCESCO SIACCI 4 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
appresentato e difeso dall'Avv. PESSI ROBERTO TRoparte_1
e dall'avv. FRANCESCO GIAMMARIA ed elettivamente domiciliato in VIA PO, 25/B 00100
ROMA ;
APPELLATO Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 5733 dell'1.6.23
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la CP_1 chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: TRoparte_1
“1) previo accertamento e dichiarazione della legittimità del patto di non concorrenza stipulato tra le parti in data 20 maggio 2019 (con decorrenza dal 22 ottobre 2019), accertare e dichiarare, la violazione da parte del sig. di tale patto di non concorrenza e, per l'effetto, Parte_1
2) condannare il sig. : Parte_1
a) alla restituzione del corrispettivo complessivamente erogato in ragione del patto di non
concorrenza, pari ad € 31.666,73;
b) al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso non prestato, pari a € 9.903,29;
b) al pagamento nei confronti della della somma di € 237.678,74 a titolo di penale CP_2 prevista dall'art. 6 del patto di non concorrenza per cui è causa;
c) al pagamento nei confronti della della somma di € 59.419,68 a titolo di penale prevista CP_2 dall'art. 8 del patto di non concorrenza per cui è causa;
per un complessivo importo, tenuto conto della compensazione tra tali poste creditorie e l'importo del corrispettivo del PNC dovuto al sig. tanto per il mese di maggio 2021 quanto per il Parte_1 raggiungimento del minimo garantito, di € 328.668,44 ovvero nel diverso maggiore o minore complessivo importo, che sarà ritenuto di giustizia, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal giorno della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso, con integrale vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore
dei procuratori costituiti, che si dichiarano antistatari.
A sostegno della domanda la ricorrente esponeva: che aveva prestato servizio Parte_1 alle sue dipendenze dal 23 ottobre 2003, dapprima come Quadro Direttivo di 4° Livello (QD4) e poi come dirigente dal 1° maggio 2013 sino al 3 maggio 2021; che il 20 maggio 2019 aveva con lui sottoscritto un patto di non concorrenza di durata triennale (con decorrenza dal 22 ottobre 2019) avente ad oggetto un vincolo di 20 mesi dalla cessazione dal servizio, eventualmente intervenuta nel periodo di vigenza del patto stesso, in cui si pattuiva che: a. “il Dipendente, fermo restando per tutta la durata del rapporto di lavoro l'obbligo di fedeltà previsto dalla legge e dal contratto, si impegna, per il periodo successivo alla cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro, specificato al punto 3, a non svolgere attività di gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale (ivi compresa attività di consulenza e assistenza alla predetta gestione di portafogli) e di intermediazione finanziaria e ciò indipendentemente dalla natura dei nuovi rapporti instaurati e dall'incarico e dalle mansioni nei loro ambito disimpegnati, e in particolare alla relativa clientela tutta, da Lei acquistata o gestita nel corso del Suo rapporto dì lavoro con la nostra Società.
In particolare, si intende attività in concorrenza con la nostra Società:
a) Vendita di strumenti finanziari, prodotti bancari ed assicurativi, di qualunque tipologia e natura, di servizi di investimento e/o accessori e/o connessi e/o strumentali all'investimento, comunque denominati;
b) Consulenza illustrativa e promozionale in materia di strumenti finanziari, prodotti bancari ed assicurativi, di qualunque tipologia e natura, servizi dì investimento e/o accessori e/o connessi e/o strumentali all'investimento, comunque denominati.
il Dipendente, in particolare, non potrà esercitare detta attività concorrente né in forma autonoma, né in qualità di socio, né in forma subordinata o imprenditoriale a favore di Società di Gestione, di
Assicurazioni, di Banche e di SIM di gestione, Promotori Finanziari singoli o Associati. Il dipendente si impegna a non favorire l'acquisizione di propri, eventuali, collaboratori, oltre che di propri colleghi, da parte di azienda concorrente.
b. l'impegno di non concorrenza, sotto il profilo territoriale, veniva limitato alle sole Regioni
Campania, Lazio e Toscana;
c. a fronte dell'impegno assunto con il suddetto Patto di non concorrenza la si impegnava a CP_1 riconoscere al sig. un importo di € 20.000,00 lordi annui, da corrispondersi in rate mensili, Parte_1 quale corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza ex art. 2125 c.c. (ovvero a titolo di “Bonus Patto di non Concorrenza”);
d. in caso di inadempimento di detta obbligazione, il sig. avrebbe dovuto versare alla Banca Parte_1 datrice di lavoro:
- l'intera somma erogatagli quale corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza;
- gli accessori di legge;
- una penale pari a due volte l'ultima retribuzione annua lorda, fermo restando il diritto dell'Azienda di agire per il risarcimento degli ulteriori danni.
Aggiungeva che, da ottobre 2019 ad aprile 2021, aveva erogato quale corrispettivo per l'obbligo di non concorrenza l'importo complessivo di euro € 31.666,73; che il corrispettivo del mese di cessazione, cioè di maggio 2021 (pari ad € 1.666,67) nonché il residuo ai fini del raggiungimento del biennio minimo garantito (pari a € 8.333,33) erano stati elaborati con il cedolino di maggio 2021 ma non erano stati materialmente erogati al sig. e che, di ciò, si era tenuto conto ai fini della Parte_1 quantificazione, operata nel ricorso, del quantum dovuto dall'ex dipendente, provvedendo a detrarre dalle maggiori somme rivendicate le partite debitorie relative tali importi, il cui totale ammontava a
€ 10.000,00; che in data 12 maggio 2021 il sig. aveva rassegnato le proprie dimissioni con Parte_1 decorrenza dal successivo 14 maggio;
che la con lettera anch'essa del 12 maggio 2021, CP_1 rammentava all'ex dipendente gli obblighi sul medesimo gravanti per effetto del patto di non concorrenza a suo tempo sottoscritto, diffidandolo formalmente dall'assumere condotte violative del patto in questione;
che lo invitava, senza avere riscontro, anche al rispetto degli specifici obblighi di informativa contrattualmente assunti.
Deduceva, altresì, che, il sig. , in spregio sia del vincolo di riservatezza (cui continuava ad Parte_1 essere legato anche dopo la cessazione dal servizio), che dei principi inerenti a una corretta e sana concorrenza tra aziende, non appena fuoriuscito dalla BNL intraprendeva un rapporto di lavoro/collaborazione con nel comparto Private Banking e Wealth Management del CP_3
Centro Sud, con il ruolo di “Team Leader HNWI” e con sede di lavoro a Napoli;
che il fatto che a stretto ridosso delle dimissioni rese il resistente fosse transitato a lavorare in favore del soggetto concorrente presso la sede di Napoli (e quindi nel territorio vietato), continuando a CP_3
TR svolgere la medesima attività svolta in precedenza in favore della risultava provato da una serie di concordanti elementi, rappresentati dall'estratto dell'albo dei promotori finanziari e dalle notizie diffuse sulle riviste finanziarie e dalla stessa , con comunicati stampa del 17 maggio CP_3
2021.
Concludeva, pertanto, rassegnando le riportate conclusioni.
Si costituiva in giudizio deducendo, preliminarmente, la nullità del patto di non Parte_1 concorrenza:
-per avergli impedito, sia pure per il tempo oggetto di vincolo, di svolgere qualsiasi attività lavorativa in ambito creditizio, assicurativo e finanziario, con assoluta e totale compromissione delle sue specifiche capacità lavorative;
-per aver fissato limiti territoriali eccessivi e indeterminati in relazione all'ampia possibilità di modifica unilaterale prevista in favore della CP_1
-per aver previsto un corrispettivo incongruente e comunque indeterminabile;
-per aver attribuito alla sola - senza alcuna reciprocità - il potere di recedere unilateralmente CP_1 dal patto impedendogli così di conoscere per quanto tempo sarebbe stato vincolato dal patto e in che misura i limiti ivi contenuti avrebbero influito sulla sua possibile ricollocazione presso un altro datore di lavoro;
-per aver previsto, in caso di violazione dell'obbligo di non concorrenza, il diritto della alla CP_1 ripetizione della somma corrisposta a titolo di patto e al pagamento di una - illogica - penale pari a due volte l'ultima retribuzione annua lorda;
-per aver previsto un obbligo di informativa indeterminato, indeterminabile e comunque impossibile da adempiere nonché, in caso di sua violazione, una penale, illegittima e sproporzionale, pari a sei Parte mensilità dell'ultima “fatte salve le ulteriori iniziative giudiziali per l'eventuale maggior danno”, determinando così un assetto negoziale vessatorio, di deterrenza inammissibile ed inconciliabile con i criteri di buona fede, equilibrio ed equità.
Deduceva, altresì, che non vi era stata alcuna violazione del patto stipulato essendosi occupato presso TR
di mansioni del tutto diverse rispetto a quelle espletate in che era documentale CP_3
TR e pacifico l'inadempimento di per non aver versato il corrispettivo mensile del patto di non concorrenza con il mese di maggio 2021, né il saldo del corrispettivo minimo garantito neppure con TR la busta paga di giugno 2021; che non aveva allegato, dedotto, né provato di aver subito un qualsiasi danno causato dalla nuova attività da lui svolta avendo, al contrario, ammesso di non aver subito alcun sviamento della propria clientela, alla cui tutela il patto era funzionalmente destinato, così venendo meno ogni presupposto fattuale e giuridico per l'applicazione della penale.
La causa, istruita con la produzione di documenti, veniva decisa mediante lettura della sentenza n.
5733/2023, con cui il Tribunale statuiva la violazione ad opera del del patto di non Parte_1 concorrenza stipulato inter partes in data 20.5.2019 e, per l'effetto, condannava il medesimo al pagamento in favore della della complessiva somma di euro TRoparte_1
328.668,44, oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 6.033,00, oltre oneri di legge.
A riguardo il primo giudice osservava che, considerata la dimensione dell'azienda ricorrente, la natura ed ampiezza delle mansioni del , il correlato elevato rischio concorrenziale, nonché le Parte_1 limitazioni territoriali e temporali pattuite, non poteva affermarsi la nullità del patto, non risultando di ampiezza tale da comprimere la possibilità di questi di continuare nella attività svolta in precedenza, seppure al di fuori dei limiti territoriali stabiliti nel PNC.
Ciò premesso, ravvisava una violazione palese e completa del PNC avendo il intrattenuto Parte_1
TR subito dopo la cessazione del rapporto con e quindi in pieno periodo di vigenza dello stesso
PNC, un rapporto di lavoro con altro istituto di credito, pacificamente concorrente, peraltro nella stessa area geografica mentre le mansioni dispiegate, non di meno, risultavano inerire pur sempre alla gestione finanziaria che, anzi, appare più ampia, e quindi più rilevante, rispetto a quella inerente i servizi offerti attraverso il private banking.
Quanto alla somma prevista a titolo di penale, determinata in misura corrispondente a n. due retribuzioni annue lorde del (nonché a 6 mensilità per la violazione dell'obbligo di Parte_1 informativa), ne escludeva la natura manifestamente eccessiva, tenuto conto dell'evidente interesse TR di all'adempimento, e ciò a prescindere da un concreto sviamento della clientela, considerata la TR alta professionalità del (impiegato in sin dal 2003, dapprima come e poi come Parte_1 Pt_3
Dirigente) non solo persa dalla all'atto delle dimissioni, ma potenzialmente utilizzata nel CP_1 medesimo mercato per impresa concorrente.
Avverso detta sentenza ricorreva in appello affidandosi ai seguenti motivi di Parte_1 censura:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2125.c.c., 1346 c.c., e 1418 c.c. per non avere il
Tribunale tenuto conto che i limiti indicati nel patto di non concorrenza erano estremamente estesi ed indeterminati nell'oggetto e nel territorio, e, comunque, non bilanciati, dai corrispettivi percepiti;
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2125 c.c., 1346 c.c. e 1373 c.c. per non avere il
Tribunale ritenuto nullo il patto di non concorrenza laddove attribuisce alla sola Banca - senza alcuna reciprocità - il potere di recedere dal patto, impedendo di fatto al lavoratore di conoscere per quanto tempo i limiti derivanti dall'accordo avrebbero influito sulla sua possibile ricollocazione presso un altro datore di lavoro;
3) Violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e degli art. 2697 c.c., 2729 c.c., 2733 c.c. e art. 115 c.p.c. per aver il Tribunale sostenuto che la violazione del patto fosse stata completa, nonostante l'assenza di qualsiasi contestazione, allegazione o documentazione in merito all'espletamento, successivamente alle dimissioni, di attività finalizzate alla gestione e/o TR acquisizione di portafogli finanziari della clientela o allo storno di dipendenti di 4) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 1382 e 1384 c.c. per non avere il Tribunale azzerato in via equitativa o quanto meno ridotto la penale, pur essendo essa manifestatamente eccessiva, la violazione del patto solamente parziale - non avendo gestito e acquisito Parte_1 clienti precedentemente gestiti/acquisiti né stornato ex colleghi - e pur non essendosi profilato TR alcun pregiudizio ai danni di come da essa stessa ammesso;
5) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2125 c.c. per non avere il Tribunale considerato il TR mancato pagamento da parte di del corrispettivo minimo, previsto a pena di nullità, dal contratto, per non avere ritenuto invalida la clausola avente ad oggetto la restituzione del corrispettivo corrisposto e per aver ignorato, in ogni caso, quanto essa aumenti illegittimamente ed eccessivamente la penale, rendendola anche indeterminata ex ante e quindi comunque nulla;
6) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 1346 c.c. e 1382 e 1384 c.c. per non avere il
Tribunale dichiarato nulla la clausola sull'informativa nonché la relativa penale e per non averla comunque considerata non dovuta o, in subordine, azzerata avendo la CP_3 pubblicizzato l'assunzione del sig. dopo tre giorni dalle sue dimissioni e avendo Parte_1
l'appellante pubblicizzato dall'1.7.2021 la sua iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari, con intermediario . CP_3
Ritualmente costituita in giudizio, la contestava la fondatezza del TRoparte_1 gravame, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale.
Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del processo.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello.
Le spese di lite sono compensate come da concorde volontà delle parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
spese compensate.
La Presidente
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