Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 125
TAR
Ordinanza collegiale 23 marzo 2023
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TAR
Sentenza 26 maggio 2023
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TAR
Sentenza 11 luglio 2023
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Accoglimento
Sentenza 18 dicembre 2024
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Parere definitivo 4 agosto 2025
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Accoglimento
Sentenza 7 gennaio 2026
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CS
Ordinanza collegiale 8 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancato riconoscimento conguagli per partite pregresse

    La Corte ha ritenuto che l'art. 31 della delibera ARERA 643/2013/R/Idr disciplini le modalità di recupero dei conguagli spettanti per periodi precedenti al trasferimento delle funzioni di regolazione all'Autorità, ma non preveda in generale la spettanza dei conguagli stessi, che sono dovuti solo quando previsti autonomamente dalla disciplina tariffaria applicabile. La disciplina CIPE non è tesa all'attuazione del principio del full cost recovery e non prevede o consente conguagli che giustifichino il recupero dei costi evidenziati dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Richiesta di riconoscimento conguagli basata sulle convenzioni con i Comuni

    La Corte ha accolto l'appello dell'Ufficio d'ambito ritenendo che la competenza a riconoscere tali conguagli spetti ai Comuni, titolari delle convenzioni, e non all'Ufficio d'ambito. Ha inoltre escluso l'efficacia interruttiva della prescrizione dei formulari CIPE.

  • Accolto
    Riconoscimento conguagli per gli anni 2010-2011

    La Corte ha accolto l'appello dell'Ufficio d'ambito limitatamente alla competenza a provvedere sui conguagli basati sulle convenzioni comunali, ma ha confermato il riconoscimento dei conguagli per il periodo 2010-2011, sebbene la fase esecutiva debba essere definita.

  • Accolto
    Riconoscimento oneri finanziari e adeguamento all'inflazione per il periodo 2001-2009

    Il TAR ha riconosciuto che sui conguagli per il periodo 2001-2009 vanno riconosciuti gli interessi passivi sui mutui e che l'amministrazione dovrà tenerne conto in sede di rivalutazione della domanda. La Corte di Cassazione, pur accogliendo il ricorso per revocazione, rinvia alla Corte di Giustizia UE per la questione del full cost recovery.

  • Accolto
    Riconoscimento oneri finanziari e adeguamento all'inflazione per il periodo 2010-2011

    Il TAR ha riconosciuto tre voci ulteriori: deflatore, oneri finanziari e interessi moratori, sul conguaglio riconosciuto per il periodo 2010-2011. La Corte di Cassazione, pur accogliendo il ricorso per revocazione, rinvia alla Corte di Giustizia UE per la questione del full cost recovery.

  • Accolto
    Omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale

    Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per revocazione, ritenendo fondato il motivo relativo all'omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 125
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 125
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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