Sentenza breve 2 maggio 2025
Ordinanza cautelare 4 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01098/2026REG.PROV.COLL.
N. 04597/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4597 del 2025, proposto da
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
RTV S.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché, quale partner obbligatorio, Assoutenti APS - Associazione nazionale Utenti di Servizi Pubblici, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, quale partner facoltativo, Social Network S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Melania Capasso e Paolino Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Nuova Radio Stella di MU CE & C. S.a.s. e Associazione utenti dei servizi radiotelevisivi - APS, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 8547 del 2 maggio 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di RTV S.r.l., Assoutenti APS e Social Network S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025, il Cons. ER AP e uditi, per la parte appellata, gli avvocati Melania Capasso e Paolino Napolitano;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito anche MIMIT), con provvedimento in data 11 dicembre 2024, ha disposto l’esclusione della RTV s.r.l. dalla procedura di selezione, finanziamento e promozione di proposte progettuali di alfabetizzazione digitale e mediatica, di natura comunicativa ed educativa, a favore dei minori.
La RTV ha impugnato detto atto dinanzi al Tar per il Lazio, che, con la sentenza della Sezione Quarta n. 8547 del 2 maggio 2025, ha accolto il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in tali limiti ha annullato l’atto.
Il MIMIT ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
Motivazione contraddittoria e comunque ingiustizia della decisione di prime cure: il Tar ha ritenuto sussistente il requisito oggettivo in capo al partner Assoutenti, citando le rispettive disposizioni statutarie, che, tuttavia, smentiscono ictu oculi l’assunto.
L’art. 3 dello statuto di Assoutenti non avrebbe previsto affatto tra le finalità dell’Ente “lo svolgimento di attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori” di cui all’art. 4, comma 2, dell’Avviso di gara, quanto piuttosto attività che, intese in senso oggettivo, non sarebbero né formalmente né sostanzialmente sovrapponibili a quelle richieste dall’Avviso; e, comunque, si sostiene che la circostanza per cui le attività fossero rivolte a soggetti di minore età non risulterebbe “per tabulas” tra gli scopi dell’Associazione.
Nel merito: erroneità in diritto per avere il Tar accertato positivamente la sussistenza in capo al partner Assoutenti dei requisiti finalistici richiesti dall’avviso pubblico, pur in manifesta assenza degli stessi; correttezza della valutazione della P.A. e legittimità del provvedimento di esclusione.
Il Tar avrebbe dovuto interpretare scopo ed attività dell’Assoutenti dalla lettura combinata degli articoli 1, 2, 3 e 3-bis dello statuto, dovendosi inevitabilmente avvedere che le attività in esso indicate non sarebbero riconducibili all’oggetto ed alle finalità, nonché alle linee di intervento ed alle azioni, previste dall’Avviso.
Le società appellate costituite hanno contestato la fondatezza delle censure dedotte, concludendo per il rigetto dell’appello.
Le parti hanno depositato altre memorie a sostegno delle rispettive ragioni.
All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
3. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto l’avversata esclusione avendo ritenuto che le attività indicate nello statuto di Assoutenti APS “non sono riconducibili espressamente all’oggetto e alle finalità, nonché alle linee di intervento e delle azioni previste dall’Avviso” ed avendo valutato che l’art. 4, comma 2, dell’Avviso pubblico “prevede, a pena di esclusione, la partecipazione al partenariato di un ET di natura non commerciale, iscritto al UN, che preveda nel suo statuto lo svolgimento di attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori, ovvero di attività riconducibili espressamente all’oggetto e alle finalità, nonché alle linee di intervento e alle azioni previste dall’Avviso”.
4. Il Tar ha accolto il ricorso sulla base della seguente motivazione:
“ Invero, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, risulta per tabulas che lo Statuto dell’Assoutenti preveda l’espletamento di attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori, avendo lo stesso previsto all’art. 3 come prevalenti le finalità di “D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”.
Non risulta a tal punto determinante il precedente art. 2 del medesimo Statuto laddove si esprime nel senso che l’Assoutenti abbia come “scopo esclusivo la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini in quanto consumatori e utenti”, essendo comunque previsto dalla lettera del sopra citato art. 3 dello Statuto tra le finalità della associazione anche quella di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori, in modo del tutto compatibile con la previsione di cui all’art. 4, comma 2, dell’Avviso Pubblico.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto stante l’erroneità dell’assunto alla base del provvedimento di esclusione gravato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ”.
5. Le statuizioni del primo giudice resistono alle doglianze proposte.
Il MIMIT ha indetto un avviso pubblico per la selezione, il finanziamento e la promozione di proposte progettuali di alfabetizzazione digitale e mediatica, di natura comunicativa e educativa “a favore di minori”.
L’art. 4, comma 2, dell’avviso pubblico ha previsto che le proposte progettuali devono essere presentate dall’impresa proponente investita del ruolo di capofila di un partenariato, del quale devono far parte obbligatoriamente, a pena di esclusione dal contributo, un ET (Ente del Terzo Settore, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo attività di interesse generale) di natura non commerciale iscritto al UN (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) che preveda nel suo statuto lo svolgimento di “attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori”, ovvero, come indicato nel provvedimento di esclusione, di attività riconducibili espressamente all’oggetto e alle finalità, nonché alle linee di intervento e alle azioni previste dall’Avviso.
La RTV, come già evidenziato, è stata esclusa dalla selezione in quanto le attività indicate nello Statuto di Assoutenti APS, partner obbligatorio, “non sono riconducibili espressamente all’oggetto e alle finalità, nonché alle linee di intervento e alle azioni previste nello Statuto”.
Le finalità statutarie prioritariamente perseguite da Assoutenti APS, ai sensi dell’art. 3 dello statuto, tra le altre, sono:
D) “educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative”;
L) “formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa”.
Tali finalità sono compatibili con le attività di tutela dei minori, recando anche un espresso riferimento alla c.d. legge Moratti del 2003, delega per la definizione di norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale, finalizzata a “favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione”.
Pertanto, occorre ritenere che il requisito previsto dall’art. 4, comma 2, dell’Avviso pubblico sia stato soddisfatto.
Diversamente, in presenza delle descritte “finalità prioritarie”, non può assumere dirimente rilievo che l’art. 2 dello statuto di Assoutenti individui come scopo esclusivo “la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone in quanto consumatori e utenti senza distinzioni di genere, di nazionalità, di convinzioni religiose, di appartenenze politiche e sindacali”
In definitiva, sebbene le finalità statutarie si presentino ontologicamente generiche, le doglianze proposte dal Ministero sono da respingere, in quanto l’esclusione si presenta effettivamente ingiustificata e, quindi, illegittima.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre interessi di legge, sono poste a carico del Ministero appellante ed a favore, in parti uguali, delle società appellate costituite. Nulla spese nei confronti dei soggetti appellati non costituiti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 4597 del 2025).
Condanna il Ministero appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore, in parti uguali, delle società appellate costituite.
Nulla spese nei confronti dei soggetti appellati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IN OL, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
ER AP, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER AP | IN OL |
IL SEGRETARIO