Art. 2.
All'onere di lire 70 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge negli anni finanziari 1979 e 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 70 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge negli anni finanziari 1979 e 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.