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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 28/10/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 945/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 945/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
E. Fermi, n. 44, cod. fisc. n. , rappresentata e difesa giusta procura in atti, CodiceFiscale_1 dall'Avv. Francesco Impellizzeri, del Foro di Enna, cod. fisc. n. , ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata, per gli effetti del giudizio, presso e nello Studio Legale di lui, in Enna, in
Via Roma, n. 353 - PEC Email_1
e da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Fermi, n. 44, cod. fisc. n. , rappresentato e difeso giusta procura in atti, CodiceFiscale_3 dall'Avv. Paolo Nasonte, del Foro di Enna, cod. fisc. n. ed elettivamente CodiceFiscale_4
1 domiciliato presso e nello Studio Legale di lui, in Enna, in Via Roma, n. 395 - PEC
Email_2
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero del 03.09.2025.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 23.10.2025, resa all'esito dell'udienza del
21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto omologarsi le condizioni della loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 23.05.2025, precisando di aver contratto matrimonio concordatario in
AR (EN) il 24.6.2011, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso Comune, dell'anno 2011, parte II, serie A, n. 7 u. 01.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione sono nate due figlie: , nata a [...]_1
il 10.3.2012, e nata a [...] il [...] e non vi sono altri figli legittimati o adottati da Persona_2
entrambi i coniugi durante il matrimonio.
I ricorrenti hanno esposto che è venuta meno l'affectio coniugalis, di talché è interesse dei medesimi che si addivenga ad una pronuncia che dichiari la loro separazione personale.
La separazione è stata convenuta alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente;
2) Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) Per_1 Per_2
con la stabile collocazione, pernotto e residenza delle medesime con la madre e con facoltà per il padre di visitarLe e tenerLe con sé per 3 giorni la settimana, in linea di massima il lunedì, il mercoledì
e il venerdì, dalle ore 16:30 alle ore 20:00, e pernotto nei weekend alternati dalle ore 10:30 del sabato sino alle ore 20:00 di domenica, presso l'abitazione del NO , tenuto conto, in Parte_2
ogni caso, delle esigenze primarie anche scolastiche delle bambine;
4) Il papà soprattutto nei giorni che prevedono il pernotto delle bambine dovrà avere cura di seguire le medesime nella Loro attività di studio e di esecuzione corretta dei compiti;
5) Il papà in occasione delle visite e dei pernotti dovrà prendere le bambine da casa ovvero dal luogo in cui le medesime potrebbero trovarsi (casa dei nonni, casa degli zii…) e riportarLe a casa. Resta espressamente concordato che solo in casi eccezionali di impossibilità di movimento riguardanti le bambine il padre potrà esercitare il diritto di visita trattenendosi presso la dimora coniugale;
2 6) Il padre durante le ore di visita dovrà assicurare la Sua continua e costante presenza con le bambine;
7) Durante le festività Natalizie e Pasquali così come nei rispettivi compleanni le bambine trascorreranno quelle giornate alternativamente con i genitori, previo accordo tra Loro. I genitori si impegnano, inoltre, a disciplinare ove possibile e necessario la Loro eventuale compresenza in occasione delle feste per i compleanni delle bambine, sempre nel superiore interesse delle Stesse;
8) Durante il periodo estivo le bambine potranno trascorrere con il padre 15 giorni, ma non consecutivi, previo accordo preso dai genitori in tempo congruo;
9) I genitori si impegnano a darsi tempestiva comunicazione nel caso in cui per impegni imprevisti personali e/o per impedimento delle minori il diritto di visita non possa essere esercitato come sopra concordato. A tal fine, i genitori s'impegnano sin d'ora a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione di utenze telefoniche personali;
10) Il NO si impegna espressamente, nell'esercizio del diritto di visita ad assecondare Parte_2
i desiderata delle bambine, senza imposizioni e/o forzature alcune;
11) Entrambi i coniugi si impegnano ad istruire ed educare la prole e si impegnano e si obbligano, altresì, che le modalità di visita avvengano nel pieno rispetto delle condizioni sopra concordate. Si impegnano, inoltre, a fare in modo che le minori possano intrattenere significativi rapporti con gli ascendenti e con gli altri parenti di entrambi i rami genitoriali;
12) I genitori si impegnano a darsi rispettive e tempestive informazioni su tutto ciò che riguarda le figlie minori;
13) Il marito corrisponderà alla moglie, entro i primi cinque giorni di ciascun mese di riferimento, la somma mensile di € 400,00= (diconsi euro quattrocento/00) per il contributo al mantenimento delle figlie, rivalutabile, annualmente, come per Legge;
14) In considerazione della collocazione stabile delle minori presso la madre, si conviene che Questa sarà destinataria a titolo esclusivo dell'assegno unico mensile ai sensi della Legge 1° aprile 2021, n.
46, erogato dall oggi ammontante ad € 360,00=. Ove l'importo dell'assegno mensile CP_1
dovesse subire decurtazioni o annullato per fatti non dipendenti da colpa dei percettori, il NO
si impegna ad effettuare erogazioni mensili per il mantenimento delle Parte_2
figlie che comunque - aggiunte alla quota dell'assegno, o no in assenza di sua erogazione - si attesteranno comunque ed in ogni caso ad una somma mensile di € 550,00=(diconsi euro cinquecentocinquanta/00);
15) Il padre, inoltre, concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie, che dovranno essere di comune accordo previamente concordate e poi documentate;
3 16) La casa coniugale di Via Enrico Fermi, n. 44, unitamente al pertinente garage, viene assegnata, con gli arredi, esclusivamente alla moglie. Circa gli arredi e/o i beni mobili di cui possa eventualmente risultare proprietario esclusivo e/o comproprietario pro quota il sig. Parte_2
, la Dott.ssa ne sarà custode;
[...] Parte_1
17) Il NO abiterà in altra e diversa dimora, impegnandosi sin d'ora a reperirla nel Parte_2
più breve tempo possibile e a lasciare la casa coniugale già sin dalla data di deposito del ricorso per separazione personale provvedendo al cambio di residenza;
18) Le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale, pari a € 730,41= mensili, o a quella diversa somma che dovesse risultare in futuro, continueranno ad essere pagate, in parti eguali, da entrambi i coniugi, cointestatari, fino alla sua naturale estinzione. A tal fine, gli Stessi si impegnano a continuare a mantenere il conto cointestato su cui far confluire, puntualmente ed adeguatamente, i relativi e rispettivi importi destinati poi al pagamento delle rate del predetto mutuo. Ogni effetto negativo consequenziale all'inadempimento di una delle parti in relazione al predetto mutuo, renderà quest'ultima responsabile in maniera esclusiva e obbligata nei confronti dell'altro coniuge adempiente al ripristino dello status e delle condizioni bancarie afferenti, comprese quelle di dilazionato pagamento, e comunque in misura e termini come da clausole contrattuali vigenti. Le parti si impegnano, altresì, a porre in essere e/o non ostacolare eventuali surroghe del predetto mutuo, ove reperibili a condizioni bancarie migliori a quelle in essere;
19) Spese legali di assistenza e rappresentanza integralmente compensate tra le parti.
Con note del 23.10.2025, i procuratori delle parti hanno dato atto che la discontinuità nella numerazione risultante a pag. 3 del ricorso a firma congiunta per la separazione personale consensuale del 14.5.2025 e consistente nel passaggio dalla condizione n. 2) alla condizione n. 4) è da considerare frutto esclusivamente di un mero lapsus calami e che, pertanto, non esiste una condizione omessa di separazione personale consensuale concordata tra le parti e contraddistinta con un n. 3).
Ciò premesso, ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né all'interesse delle figlie minorenni va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso dalle parti sopra trascritte, considerato che le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare con il deposito di note, autorizzato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione del 21.10.2025, insistendo in ricorso per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...] (cod. fisc. n. ) e CodiceFiscale_1 Parte_2
4 , nato a [...] il [...] (cod. fisc. n. ), alle condizioni Pt_2 CodiceFiscale_3
pattuite tra le parti e trascritte nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 945/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
E. Fermi, n. 44, cod. fisc. n. , rappresentata e difesa giusta procura in atti, CodiceFiscale_1 dall'Avv. Francesco Impellizzeri, del Foro di Enna, cod. fisc. n. , ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata, per gli effetti del giudizio, presso e nello Studio Legale di lui, in Enna, in
Via Roma, n. 353 - PEC Email_1
e da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Fermi, n. 44, cod. fisc. n. , rappresentato e difeso giusta procura in atti, CodiceFiscale_3 dall'Avv. Paolo Nasonte, del Foro di Enna, cod. fisc. n. ed elettivamente CodiceFiscale_4
1 domiciliato presso e nello Studio Legale di lui, in Enna, in Via Roma, n. 395 - PEC
Email_2
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero del 03.09.2025.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 23.10.2025, resa all'esito dell'udienza del
21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto omologarsi le condizioni della loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 23.05.2025, precisando di aver contratto matrimonio concordatario in
AR (EN) il 24.6.2011, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso Comune, dell'anno 2011, parte II, serie A, n. 7 u. 01.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione sono nate due figlie: , nata a [...]_1
il 10.3.2012, e nata a [...] il [...] e non vi sono altri figli legittimati o adottati da Persona_2
entrambi i coniugi durante il matrimonio.
I ricorrenti hanno esposto che è venuta meno l'affectio coniugalis, di talché è interesse dei medesimi che si addivenga ad una pronuncia che dichiari la loro separazione personale.
La separazione è stata convenuta alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente;
2) Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) Per_1 Per_2
con la stabile collocazione, pernotto e residenza delle medesime con la madre e con facoltà per il padre di visitarLe e tenerLe con sé per 3 giorni la settimana, in linea di massima il lunedì, il mercoledì
e il venerdì, dalle ore 16:30 alle ore 20:00, e pernotto nei weekend alternati dalle ore 10:30 del sabato sino alle ore 20:00 di domenica, presso l'abitazione del NO , tenuto conto, in Parte_2
ogni caso, delle esigenze primarie anche scolastiche delle bambine;
4) Il papà soprattutto nei giorni che prevedono il pernotto delle bambine dovrà avere cura di seguire le medesime nella Loro attività di studio e di esecuzione corretta dei compiti;
5) Il papà in occasione delle visite e dei pernotti dovrà prendere le bambine da casa ovvero dal luogo in cui le medesime potrebbero trovarsi (casa dei nonni, casa degli zii…) e riportarLe a casa. Resta espressamente concordato che solo in casi eccezionali di impossibilità di movimento riguardanti le bambine il padre potrà esercitare il diritto di visita trattenendosi presso la dimora coniugale;
2 6) Il padre durante le ore di visita dovrà assicurare la Sua continua e costante presenza con le bambine;
7) Durante le festività Natalizie e Pasquali così come nei rispettivi compleanni le bambine trascorreranno quelle giornate alternativamente con i genitori, previo accordo tra Loro. I genitori si impegnano, inoltre, a disciplinare ove possibile e necessario la Loro eventuale compresenza in occasione delle feste per i compleanni delle bambine, sempre nel superiore interesse delle Stesse;
8) Durante il periodo estivo le bambine potranno trascorrere con il padre 15 giorni, ma non consecutivi, previo accordo preso dai genitori in tempo congruo;
9) I genitori si impegnano a darsi tempestiva comunicazione nel caso in cui per impegni imprevisti personali e/o per impedimento delle minori il diritto di visita non possa essere esercitato come sopra concordato. A tal fine, i genitori s'impegnano sin d'ora a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione di utenze telefoniche personali;
10) Il NO si impegna espressamente, nell'esercizio del diritto di visita ad assecondare Parte_2
i desiderata delle bambine, senza imposizioni e/o forzature alcune;
11) Entrambi i coniugi si impegnano ad istruire ed educare la prole e si impegnano e si obbligano, altresì, che le modalità di visita avvengano nel pieno rispetto delle condizioni sopra concordate. Si impegnano, inoltre, a fare in modo che le minori possano intrattenere significativi rapporti con gli ascendenti e con gli altri parenti di entrambi i rami genitoriali;
12) I genitori si impegnano a darsi rispettive e tempestive informazioni su tutto ciò che riguarda le figlie minori;
13) Il marito corrisponderà alla moglie, entro i primi cinque giorni di ciascun mese di riferimento, la somma mensile di € 400,00= (diconsi euro quattrocento/00) per il contributo al mantenimento delle figlie, rivalutabile, annualmente, come per Legge;
14) In considerazione della collocazione stabile delle minori presso la madre, si conviene che Questa sarà destinataria a titolo esclusivo dell'assegno unico mensile ai sensi della Legge 1° aprile 2021, n.
46, erogato dall oggi ammontante ad € 360,00=. Ove l'importo dell'assegno mensile CP_1
dovesse subire decurtazioni o annullato per fatti non dipendenti da colpa dei percettori, il NO
si impegna ad effettuare erogazioni mensili per il mantenimento delle Parte_2
figlie che comunque - aggiunte alla quota dell'assegno, o no in assenza di sua erogazione - si attesteranno comunque ed in ogni caso ad una somma mensile di € 550,00=(diconsi euro cinquecentocinquanta/00);
15) Il padre, inoltre, concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie, che dovranno essere di comune accordo previamente concordate e poi documentate;
3 16) La casa coniugale di Via Enrico Fermi, n. 44, unitamente al pertinente garage, viene assegnata, con gli arredi, esclusivamente alla moglie. Circa gli arredi e/o i beni mobili di cui possa eventualmente risultare proprietario esclusivo e/o comproprietario pro quota il sig. Parte_2
, la Dott.ssa ne sarà custode;
[...] Parte_1
17) Il NO abiterà in altra e diversa dimora, impegnandosi sin d'ora a reperirla nel Parte_2
più breve tempo possibile e a lasciare la casa coniugale già sin dalla data di deposito del ricorso per separazione personale provvedendo al cambio di residenza;
18) Le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale, pari a € 730,41= mensili, o a quella diversa somma che dovesse risultare in futuro, continueranno ad essere pagate, in parti eguali, da entrambi i coniugi, cointestatari, fino alla sua naturale estinzione. A tal fine, gli Stessi si impegnano a continuare a mantenere il conto cointestato su cui far confluire, puntualmente ed adeguatamente, i relativi e rispettivi importi destinati poi al pagamento delle rate del predetto mutuo. Ogni effetto negativo consequenziale all'inadempimento di una delle parti in relazione al predetto mutuo, renderà quest'ultima responsabile in maniera esclusiva e obbligata nei confronti dell'altro coniuge adempiente al ripristino dello status e delle condizioni bancarie afferenti, comprese quelle di dilazionato pagamento, e comunque in misura e termini come da clausole contrattuali vigenti. Le parti si impegnano, altresì, a porre in essere e/o non ostacolare eventuali surroghe del predetto mutuo, ove reperibili a condizioni bancarie migliori a quelle in essere;
19) Spese legali di assistenza e rappresentanza integralmente compensate tra le parti.
Con note del 23.10.2025, i procuratori delle parti hanno dato atto che la discontinuità nella numerazione risultante a pag. 3 del ricorso a firma congiunta per la separazione personale consensuale del 14.5.2025 e consistente nel passaggio dalla condizione n. 2) alla condizione n. 4) è da considerare frutto esclusivamente di un mero lapsus calami e che, pertanto, non esiste una condizione omessa di separazione personale consensuale concordata tra le parti e contraddistinta con un n. 3).
Ciò premesso, ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né all'interesse delle figlie minorenni va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso dalle parti sopra trascritte, considerato che le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare con il deposito di note, autorizzato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione del 21.10.2025, insistendo in ricorso per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...] (cod. fisc. n. ) e CodiceFiscale_1 Parte_2
4 , nato a [...] il [...] (cod. fisc. n. ), alle condizioni Pt_2 CodiceFiscale_3
pattuite tra le parti e trascritte nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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