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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 37/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione 159 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 325/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva proposto ricorso alla Corte Tributaria Provinciale avverso silenzio rifiuto formatosi a seguito di rigetto istanza di rimborso.
In esito all'istruttoria, l'Agenzia Entrate comunicava la spettanza del rimborso con comunicazione al contribuente come da nota allegata .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente il Giudice prende atto della documentazione allegata che attesta l'intervenuto accoglimento dell'istanza del ricorrente.
Per quanto sopra esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, spese compensate
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 37/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione 159 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 325/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva proposto ricorso alla Corte Tributaria Provinciale avverso silenzio rifiuto formatosi a seguito di rigetto istanza di rimborso.
In esito all'istruttoria, l'Agenzia Entrate comunicava la spettanza del rimborso con comunicazione al contribuente come da nota allegata .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente il Giudice prende atto della documentazione allegata che attesta l'intervenuto accoglimento dell'istanza del ricorrente.
Per quanto sopra esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, spese compensate