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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6708/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6708/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Minoli Paolo presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Gerbaudo Giovanna presso il cui studio ha eletto Controparte_2 domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in Controparte_1 Controparte_2
ORBASSANO il 08/09/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO (atto n. 61 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22.12.2008 ed il 26.11.2013 Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 08/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso e paritario tra i genitori dei figli ed . Persona_3 Persona_4
I tempi di frequentazione tra i genitori e i figli verranno regolati come a seguire:
- nella settimana in cui la IG.ra svolge il turno lavorativo, compreso tra le ore 5.00 e le ore CP_1 14.00, la madre preleverà i figli dall'uscita da scuola e li riaccompagnerà presso la casa familiare dopo cena, ove pernotteranno;
- nella settimana in cui la IG.ra svolge il turno lavorativo, compreso tra le ore 10.30 e le ore CP_1 19.00, il padre (o il nonno paterno) preleverà i figli dall'uscita da scuola e li terrà con sé dal lunedì sino al venerdì. Resta inteso però, che in tale settimana, nella giornata di martedì, i figli pernotteranno presso l'abitazione della mamma, che si occuperà poi di accompagnarli a scuola mercoledì mattina;
- durante il week-end, nella settimana in cui la IG.ra svolge l'orario lavorativo compreso tra le CP_1 ore 5.00 e le ore 14.00, i figli trascorreranno il fine settimana dal venerdì sera presso il papà;
- nella settimana in cui la IG.ra svolge l'orario lavorativo, compreso tra le ore 10.30 e le ore CP_1
19.00, i figli trascorreranno il fine settimana, dal venerdì sera alla domenica sera presso la mamma;
DISPONE che i figli mantengano la residenza anagrafica presso la casa familiare in Piossasco (TO)
Frazione Garola in Via Pellice, n. 20, dove sono cresciuti sino ad oggi;
DISPONE che, in relazione alle festività, i figli ed trascorreranno: Per_1 Per_2
- dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro. In mancanza di accordo, il primo periodo con la madre e il secondo periodo con il padre negli anni dispari, il contrario negli anni pari e così via.
- le vacanze scolastiche di Pasqua ad anni alterni;
- le vacanze estive, due settimane consecutive con la mamma e due settimane consecutive con il papà. In ogni caso, gli accordi tra i genitori per le vacanze estive dovranno essere presi entro il 30 aprile di ogni pagina 2 di 4 anno. È intesa la sospensione, durante tale periodo, del diritto dell'altro genitore alla permanenza dei figli presso di lui, sia infrasettimanalmente che durante il fine settimana;
- durante le festività infrasettimanali (quali ad esempio “i ponti”) i figli staranno con l'uno o l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza (ciò a dirsi che se il1novembre staranno con il padre, l'8 dicembre staranno con la madre e l'anno successivo il contrario, e così via);
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere comproprietari dell'immobile sito in Piossasco, frazione
Garola n.20, gravato da un mutuo fondiario a rogito Notaio del 11/07/2017, rep. Persona_5
21546, atti n. 10065, intestato ad entrambi;
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
- la IG.ra si impegna a cedere e trasferire al IG. , il quale accetta di Controparte_1 Controparte_2 acquistare entro 30 giorni dalla sentenza di separazione dei coniugi con atto pubblico a mezzo del Notaio
Dott. la propria quota di comproprietà dell'immobile coniugale, pari al 50% dello Persona_5 stesso, ubicato in Piossasco (TO), frazione Garola via Pellice 20, censito presso il Catasto Fabbricati di detto Comune: foglio 50, numero 389, sub. 15, via Pellice, n. 20, piano T-1-2, interno 3, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, superficie catastale mq.105 R.C. Euro 738,53; foglio 50, numero 389, sub. 24, via
Pellice, n. 18, piano S1, interno 2, categoria C/6, classe 2, metri quadrati 18, superficie catastale mq.20
R.C. Euro 67,86;
- il IG. si impegna ad acquistare la quota di comproprietà dell'immobile di cui al punto Controparte_2 precedente, alla somma di € 52.500,00, che corrisponderà alla IG.ra al momento del Controparte_1 rogito anche a tacitazione di qualsivoglia pretesa intercorrente tra le parti;
- il SI. si accolla interamente, contestualmente al trasferimento della quota di proprietà del bene CP_2 immobile suddetto, le rate del mutuo ipotecario residuo a rogito Notaio del Persona_5
11/07/2017, rep. 21546, atti n. 10065, liberando la IG.ra da ogni obbligazione. Detto Controparte_1 mutuo verrà rinegoziato ovvero estinto ovvero ne verrà stipulato uno nuovo da parte del IG. . Le CP_2 spese notarili saranno a carico del IG. . Si precisa che detta cessione è considerata dai coniugi CP_2 elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la IG.ra si è già allontanata dalla casa coniugale portando CP_1 con sé i propri beni personali nonché alcuni beni comuni concordemente individuati;
DISPONE che le spese straordinarie relative ai figli vengano divise al 50% tra la IG.ra e il CP_1 IG. . CP_2
DÀ ATTO che i coniugi, al fine di scongiurare ogni futura ed eventuale lite che dovesse sorgere in relazione alla ripartizione delle spese di mantenimento per i figli, dichiarano di aderire al Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Torino in data 15.03.2016 ove non espressamente derogato dal presente accordo;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico venga corrisposto nella misura del 50% a ciascun coniuge;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi ad estinguere il conto corrente cointestato n. 001/01943691/08 acceso presso Banca Mediolanum appena sarà concluso il pagamento del finanziamento acceso per l'apparecchio dentale della figlia ed a suddividere in pari misura le somme ivi giacenti, di proprietà comune;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la polizza assicurativa n.03100039459 MEDIOLANUM MY LIFE veniva stipulata il 18.09.2018, intestata al IG. e finanziata con denaro proveniente Controparte_2 dalla successione della IG.ra , nonna della IG.ra e concordano di riscattare le Persona_6 CP_1
pagina 3 di 4 somme entro e non oltre la data di trasferimento della quota di proprietà della casa coniugale dalla IG.ra al IG. . Le somme che deriveranno dal riscatto della predetta polizza verranno CP_1 CP_2 suddivise nella misura del 50% tra la IG.ra e il IG. ; CP_1 CP_2
DÀ ATTO che le parti concordano che gli eventuali interessi maturati sulla somma capitale di cui al punto precedente verranno divisi al 50% tra la IG.ra e il IG. ; CP_1 CP_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'auto Ford Puma 1000 STLINE, numero di telaio
WF02XXERK2MP20057, targa GF 555 RH è stata acquistata in regime di comunione dei beni e che il IG. trasferisce la propria quota alla SI.ra , che la accetta fin d'ora, obbligandosi, sin CP_2 CP_1 dalla data di presentazione del ricorso, ad accollarsi in via esclusiva ogni onere/costo e/o responsabilità
(ad es. manutenzione, costi fiscali, assicurativi, sanzioni, ivi compreso il finanziamento n.01-60-04-
001642834 accesso presso FORD CREDIT;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'auto Fiat Panda 1300 multijet, numero di telaio A149058T016, targa FF 121 GJ è stata acquistata in regime di comunione dei beni e che la IG.ra trasferisce la CP_1 propria quota al IG. , che la accetta fin d'ora, obbligandosi, sin dalla data di presentazione del CP_2 presente ricorso, ad accollarsi in via esclusiva ogni onere/costo e/o responsabilità (ad es. manutenzione, costi fiscali, assicurativi, sanzioni);
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6708/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Minoli Paolo presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Gerbaudo Giovanna presso il cui studio ha eletto Controparte_2 domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in Controparte_1 Controparte_2
ORBASSANO il 08/09/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO (atto n. 61 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22.12.2008 ed il 26.11.2013 Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 08/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso e paritario tra i genitori dei figli ed . Persona_3 Persona_4
I tempi di frequentazione tra i genitori e i figli verranno regolati come a seguire:
- nella settimana in cui la IG.ra svolge il turno lavorativo, compreso tra le ore 5.00 e le ore CP_1 14.00, la madre preleverà i figli dall'uscita da scuola e li riaccompagnerà presso la casa familiare dopo cena, ove pernotteranno;
- nella settimana in cui la IG.ra svolge il turno lavorativo, compreso tra le ore 10.30 e le ore CP_1 19.00, il padre (o il nonno paterno) preleverà i figli dall'uscita da scuola e li terrà con sé dal lunedì sino al venerdì. Resta inteso però, che in tale settimana, nella giornata di martedì, i figli pernotteranno presso l'abitazione della mamma, che si occuperà poi di accompagnarli a scuola mercoledì mattina;
- durante il week-end, nella settimana in cui la IG.ra svolge l'orario lavorativo compreso tra le CP_1 ore 5.00 e le ore 14.00, i figli trascorreranno il fine settimana dal venerdì sera presso il papà;
- nella settimana in cui la IG.ra svolge l'orario lavorativo, compreso tra le ore 10.30 e le ore CP_1
19.00, i figli trascorreranno il fine settimana, dal venerdì sera alla domenica sera presso la mamma;
DISPONE che i figli mantengano la residenza anagrafica presso la casa familiare in Piossasco (TO)
Frazione Garola in Via Pellice, n. 20, dove sono cresciuti sino ad oggi;
DISPONE che, in relazione alle festività, i figli ed trascorreranno: Per_1 Per_2
- dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro. In mancanza di accordo, il primo periodo con la madre e il secondo periodo con il padre negli anni dispari, il contrario negli anni pari e così via.
- le vacanze scolastiche di Pasqua ad anni alterni;
- le vacanze estive, due settimane consecutive con la mamma e due settimane consecutive con il papà. In ogni caso, gli accordi tra i genitori per le vacanze estive dovranno essere presi entro il 30 aprile di ogni pagina 2 di 4 anno. È intesa la sospensione, durante tale periodo, del diritto dell'altro genitore alla permanenza dei figli presso di lui, sia infrasettimanalmente che durante il fine settimana;
- durante le festività infrasettimanali (quali ad esempio “i ponti”) i figli staranno con l'uno o l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza (ciò a dirsi che se il1novembre staranno con il padre, l'8 dicembre staranno con la madre e l'anno successivo il contrario, e così via);
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere comproprietari dell'immobile sito in Piossasco, frazione
Garola n.20, gravato da un mutuo fondiario a rogito Notaio del 11/07/2017, rep. Persona_5
21546, atti n. 10065, intestato ad entrambi;
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
- la IG.ra si impegna a cedere e trasferire al IG. , il quale accetta di Controparte_1 Controparte_2 acquistare entro 30 giorni dalla sentenza di separazione dei coniugi con atto pubblico a mezzo del Notaio
Dott. la propria quota di comproprietà dell'immobile coniugale, pari al 50% dello Persona_5 stesso, ubicato in Piossasco (TO), frazione Garola via Pellice 20, censito presso il Catasto Fabbricati di detto Comune: foglio 50, numero 389, sub. 15, via Pellice, n. 20, piano T-1-2, interno 3, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, superficie catastale mq.105 R.C. Euro 738,53; foglio 50, numero 389, sub. 24, via
Pellice, n. 18, piano S1, interno 2, categoria C/6, classe 2, metri quadrati 18, superficie catastale mq.20
R.C. Euro 67,86;
- il IG. si impegna ad acquistare la quota di comproprietà dell'immobile di cui al punto Controparte_2 precedente, alla somma di € 52.500,00, che corrisponderà alla IG.ra al momento del Controparte_1 rogito anche a tacitazione di qualsivoglia pretesa intercorrente tra le parti;
- il SI. si accolla interamente, contestualmente al trasferimento della quota di proprietà del bene CP_2 immobile suddetto, le rate del mutuo ipotecario residuo a rogito Notaio del Persona_5
11/07/2017, rep. 21546, atti n. 10065, liberando la IG.ra da ogni obbligazione. Detto Controparte_1 mutuo verrà rinegoziato ovvero estinto ovvero ne verrà stipulato uno nuovo da parte del IG. . Le CP_2 spese notarili saranno a carico del IG. . Si precisa che detta cessione è considerata dai coniugi CP_2 elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la IG.ra si è già allontanata dalla casa coniugale portando CP_1 con sé i propri beni personali nonché alcuni beni comuni concordemente individuati;
DISPONE che le spese straordinarie relative ai figli vengano divise al 50% tra la IG.ra e il CP_1 IG. . CP_2
DÀ ATTO che i coniugi, al fine di scongiurare ogni futura ed eventuale lite che dovesse sorgere in relazione alla ripartizione delle spese di mantenimento per i figli, dichiarano di aderire al Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Torino in data 15.03.2016 ove non espressamente derogato dal presente accordo;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico venga corrisposto nella misura del 50% a ciascun coniuge;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi ad estinguere il conto corrente cointestato n. 001/01943691/08 acceso presso Banca Mediolanum appena sarà concluso il pagamento del finanziamento acceso per l'apparecchio dentale della figlia ed a suddividere in pari misura le somme ivi giacenti, di proprietà comune;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la polizza assicurativa n.03100039459 MEDIOLANUM MY LIFE veniva stipulata il 18.09.2018, intestata al IG. e finanziata con denaro proveniente Controparte_2 dalla successione della IG.ra , nonna della IG.ra e concordano di riscattare le Persona_6 CP_1
pagina 3 di 4 somme entro e non oltre la data di trasferimento della quota di proprietà della casa coniugale dalla IG.ra al IG. . Le somme che deriveranno dal riscatto della predetta polizza verranno CP_1 CP_2 suddivise nella misura del 50% tra la IG.ra e il IG. ; CP_1 CP_2
DÀ ATTO che le parti concordano che gli eventuali interessi maturati sulla somma capitale di cui al punto precedente verranno divisi al 50% tra la IG.ra e il IG. ; CP_1 CP_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'auto Ford Puma 1000 STLINE, numero di telaio
WF02XXERK2MP20057, targa GF 555 RH è stata acquistata in regime di comunione dei beni e che il IG. trasferisce la propria quota alla SI.ra , che la accetta fin d'ora, obbligandosi, sin CP_2 CP_1 dalla data di presentazione del ricorso, ad accollarsi in via esclusiva ogni onere/costo e/o responsabilità
(ad es. manutenzione, costi fiscali, assicurativi, sanzioni, ivi compreso il finanziamento n.01-60-04-
001642834 accesso presso FORD CREDIT;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'auto Fiat Panda 1300 multijet, numero di telaio A149058T016, targa FF 121 GJ è stata acquistata in regime di comunione dei beni e che la IG.ra trasferisce la CP_1 propria quota al IG. , che la accetta fin d'ora, obbligandosi, sin dalla data di presentazione del CP_2 presente ricorso, ad accollarsi in via esclusiva ogni onere/costo e/o responsabilità (ad es. manutenzione, costi fiscali, assicurativi, sanzioni);
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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