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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5965 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
composta dai magistrati:
IA OS IZ Presidente
IA AN RA Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6306 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, assunta in decisione all' udienza del 15.10.2025, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato CHESSA
CA (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti – C.F._2
APPELLANTE PRINCIPALE-
E
(c.f. ) CP_1 C.F._3
(c.f. ) Controparte_2 C.F._4
(c.f. ) CP_3 C.F._5
(c.f. ) CP_4 C.F._6
(c.f. CP_5 C.F._7 tutti quali eredi di (c.f. ), nata a [...]_1 C.F._8
(CB) il 24.12.1938 e deceduta a Roma (RM) il 20.11.2024;
r.g. n. 1 tutti elettivamente domiciliati, anche l'indirizzo telematico, presso l'avvocato Graziano
LL (c.f. ), che li rappresenta e difende per delega in CodiceFiscale_9 atti- APPELLANTI INCIDENTALI-
NONCHE'
Controparte_6
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1356/2022 resa in data 07/11/2022 dal
Tribunale di Roma.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello notificato il 22.11.2022, impugna la Parte_1 sentenza n. 16356/2022 emessa dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento di primo grado iscritto al n.r.g. 41807/2020 R.G. e rassegna le seguenti conclusioni:
“ (…) in parziale riforma dell'impugnata sentenza, sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in primo grado: · Accertare e dichiarare che il compendio ereditario ammonta ad € 173.084,07; · Accertare e dichiarare che la quota spettante a ciascuna delle tre eredi ammonta ad € 57.694,69;
Accertare e dichiarare che alla IG.ra spettano € 4.340,49 in meno rispetto Persona_1
a quanto riconosciuto dal giudice di prime cure;
· Per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado e statuire come segue: 1. “Dichiara aperta la successione di Persona_2
nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 30 luglio 3018, lasciando
[...] quali eredi ex lege, in parti uguali, la moglie e le figlie Persona_1 Controparte_7
e 2. dichiara che il compendio ereditario relitto è costituito da: a) Parte_1 multiproprietà in Sardegna, a Porto Rotondo, relativa ad appartamento H1D05 interno
5, identificato in Catasto al foglio 2, mapp. 767, sub 5 e a posto auto iscritto al Catasto foglio 2, mapp. 123, sub 39; b) piena proprietà del terreno sito nel Comune di ON
(FR), censito in Catasto al foglio 4, part. 427; c) saldo attivo del conto corrente n.
4000352467 acceso presso la filiale Roma Colombo della banca Controparte_8 ammontante ad € 2.834,07 d) credito restitutorio di € 150.000,00 nei confronti di
;
3. dichiara che è tenuta ad imputare alla Parte_1 Parte_1 propria quota ereditaria il debito verso il de cuius di cui al superiore punto 2, lett. D);
4. dichiara che l'acquisto da parte di in data 13 marzo 2015 della Persona_1 autovettura Fiat Panda tg. EX118PR costituisce una donazione indiretta in suo favore da limitatamente all'importo di € 8.850,00; 5. dichiara Persona_2
l'obbligo di di collazione per imputazione della donazione di cui al Persona_1
r.g. n. 2 precedente punto 4; 6. assegna in prelevamento a a) la Controparte_7 multiproprietà in Sardegna, Porto Rotondo, relativa ad appartamento H1D05 interno 5, identificato al Catasto al foglio 2, mapp. 767, sub 5 e a posto auto iscritto al Catasto al foglio 2, mapp. 123, sub. 39; b) la piena proprietà del terreno sito nel comune di
ON (FR), censito in Catasto al foglio 4, part. 427; c) il saldo attivo del conto corrente n. 400352461 acceso presso la filiale Roma Colombo della banca CP_8
, ammontante ad € 2.834,07; 7. condanna al pagamento, in
[...] Parte_1 favore di della somma di € 43.460,62, oltre interessi legali dalla Controparte_7 data di apertura della successione;
8. condanna al pagamento, in Parte_1 favore di della somma di € 48.844,69, oltre interessi legali dalla data di Persona_1 apertura della successione;
9. rigetta tutte le ulteriori domande proposte dalle parti”.
Rideterminare la distribuzione del pagamento delle spese della CTU tra le parti in base alle modifiche che verranno apportare alla sentenza di primo grado;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al 15% delle spese forfettarie, IVA e CPA, del primo grado di giudizio limitatamente alla minor somma di € 4.340,49 che la IG.ra dovrà corrispondere alla IG.ra a seguito della Persona_1 Parte_1 riforma della sentenza, oltre a quelli del presente grado di giudizio, entrambi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”>>
Si costituisce in giudizio la sola appellata;
propone appello incidentale e Persona_1 rassegna le seguenti conclusioni:
<< (…) - In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza del motivo di gravame ex adverso formulato dall'odierna appellante, sig.ra Parte_1
e, per l'effetto rigettare nel merito il gravame in quanto non è stata fornita
[...] la prova di alcun debito o peso ereditario per le ragioni ampiamente argomentante nella narrativa che precede;
- In via incidentale, accertati i fatti di causa, riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce che l'acquisto da parte della sig.ra della autovettura Fiat Panda EX118PR, avvenuto in data Persona_1
13 marzo 2015, costituisce una donazione indiretta in suo favore da parte del de cuius,
e per l'effetto, dichiarare che la somma di € 8.850,00 non Persona_2 rientra nella massa ereditaria su cui effettuare la divisone ereditaria per tutti i motivi suesposti;
- In via incidentale, accertati i fatti di causa, riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce l'integrale compensazione delle spese di lite e, per l'effetto condannare la sig.ra alla rifusione delle Parte_1 spese di lite del giudizio di primo grado atteso che la domanda attorea principale è
r.g. n. 3 stata integralmente accolta, per tutte le ragioni indicate nella narrativa che precede.
Con vittoria di spese e compensi, di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.>>
La appellata resta contumace. Controparte_7
Il 31.07.2025 si costituiscono in prosecuzione del giudizio gli eredi di e, Persona_1 contestualmente, intervenuta la definizione bonaria della controversia, rassegnano le seguenti conclusioni: << RINUNCIANO ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., agli atti del presente giudizio e, contestualmente, rinunciano all'azione fatta valere mediante la proposizione dell'appello incidentale. Allo stesso modo, i IG.ri CP_1 Controparte_2 [...]
e accettano la medesima rinuncia depositata CP_3 CP_4 CP_5 nel presente giudizio anche dalla costituita IG.ra Per l'effetto di Parte_1 quanto sopra, CHIEDONO l'estinzione del presente giudizio con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, come da accordo tra le parti.>>
A sostegno delle rassegnate conclusioni, gli appellanti incidentali, producono l'atto di transazione sottoscritto e notificato tra le parti e la pubblicazione testamento di
[...] che li nomina eredi. Per_1
Il 02.09.2025, il difensore di parte appellante principale, deposita Parte_1 atto rubricato: “ATTO DI RINUNCIA ALL'AZIONE E AGLI ATTI DEL GIUDIZIO EX
ART. 306 C.P.C. E DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA GIÀ DEPOSITATA DA
CONTROPARTE CON RICHIESTA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO A SPESE
COMPENSATE>>, con il quale il difensore conferma che le parti sono pervenute un accordo e dunque:
<< RINUNCIA all'azione e agli atti del giudizio incardinato ad istanza della IG.ra così come instaurato con notifica dell'atto di citazione in appello Parte_1 avvenuta in data 25.11.2022, repertorio n. 7390, a mezzo pec, all'indirizzo pec:
, con identificativo del messaggio PEC Email_1
1709E9BE.027C3857.ADC175F5.2037E618.postacertificata@legalmail.it, alla IG.ra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziano LL, che ha dichiarato il Persona_1 proprio indirizzo PEC ex art. 125 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Roma (RM), alla Via Giuseppe Mazzini n. 73; · in data 30.11.2022, repertorio n. 7391,
a mezzo posta raccomandata a/r n. 78507282300-9, alla IG.ra , alla Controparte_7
r.g. n. 4 Via Mario Musco n. 73. ACCETTA. La rinuncia agli atti del giudizio già formulata dalla controparte, e per l'effetto CHIEDE Che venga dichiarata l'estinzione del giudizio di appello con spese interamente compensate tra le parti>>.
Ricorre l'ipotesi normativa di cui all' articolo 306 cpc, secondo cui “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite ... il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo “;
Spese di lite compensate, come da congiunte conclusioni sul punto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma il 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IA AN RA IA OS IZ
r.g. n. 5