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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
NA RO presidente
Biagio Politano consigliere
NA AR RC consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2139/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto il pagamento degli interessi moratori su somme dovute nell'ambito di un contratto di fornitura tra
(C.F./P.IVA: Parte_1
), difesa dagli avvocati AR Lorusso e NA Muraca P.IVA_1
Parte appellante e
(C.F./P.IVA: ), difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avvocato Francesco Cuteri
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Catanzaro accogliere il presente gravame e, conseguentemente, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n. 664 del 2019 emessa dal Tribunale di
1 Catanzaro, in persona del Giudice Onorario designato, Dott.ssa AR
Sciarrone, depositata in data 1.04.2019, a decisione della causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 4356/2010 con condanna del
[...]
l pagamento delle spese e competenze delle Controparte_1
due fasi di giudizio.”
Per la parte appellata: “In via preliminare;
-ex artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c., accertare e dichiarare la violazione da parte dell'appellante delle disposizioni di cui all'art. 342 e 345 c.p.c.; di conseguenza, dichiarare inammissibili le nuove eccezioni proposte – di conseguenza, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello; Nel merito: - rigettare l'appello proposto dall Parte_1
e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza;
[...]
in via meramente subordinata, rigettare parzialmente l'appello e condannare la stessa , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pt, alla corresponsione in favore del Controparte_1
in persona del legale rappresentante pt, degli interessi
[...]
legali dalla data del dovuto (90 giorni ricezione fattura) e fino al pagamento di ogni singola fattura (come da domanda modificata con memoria 186 VI° comma n. 1 cpc); in ogni caso condannare parte appellante alla refusione delle spese ed onorari di lite del presente grado da distarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il aveva citato in giudizio l' Controparte_1 [...]
per ottenere il saldo degli interessi Parte_1
moratori conseguenti al ritardo di pagamento di fatture relative alla fornitura di apparecchi acustici e auricolari agli assistiti dell'azienda, e alla loro riparazione.
2 Aveva dedotto l'attrice che le dodici fatture oggetto di causa erano state saldate quasi a un anno di distanza dalla loro emissione, perciò le sarebbero spettati gli interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002 sulle transazioni commerciali, a far data dal novantesimo giorno dalla loro emissione, per complessivi € 7.471,96.
L si era costituita in Parte_1
giudizio invocando l'infondatezza della pretesa attorea, dovendosi applicare le leggi 833/1978 e 724/1994, in base al criterio di specialità.
In particolare la convenuta aveva dedotto come l'art. 50 della L.
833/78 e l'art. 6 della L. 724/94 – che disciplinano i pagamenti per forniture e servizi erogati a favore del Servizio sanitario nazionale - stabiliscano che i pagamenti debbano essere effettuati entro i 90 giorni successivi all'esigibilità e liquidità del credito e non entro i 30 giorni previsti dalla generale normativa di cui al D.lgs. 231/2002 richiamata dalla parte attrice.
Con la sentenza n. 664/2019, resa l'11.4.2019 a definizione del giudizio n. 4356/2010 r.g.a.c., il Tribunale di Catanzaro aveva accolto la domanda attorea e condannato l al pagamento di euro Controparte_3
7.316.,70 oltre agli interessi legali a titolo di interessi moratori ex D.Lgs.
231/2002, compensando integralmente le spese di lite.
Il giudice di primo grado aveva considerato fondata la domanda poiché la parte convenuta non avrebbe contestato in maniera specifica la ricostruzione dell'attore, e ritenuto applicabile il decreto legislativo n.
231/2002 in materia di transazioni commerciali.
L' ha impugnato la Parte_1
sentenza, deducendo un unico motivo d'appello: il corretto inquadramento giuridico del rapporto intercorrente tra le parti avrebbe dovuto orientare il giudice di prime cure a una decisione di segno opposto.
3 Il decreto legislativo 231/2002 richiede, infatti, quale requisito indefettibile ai fini del riconoscimento degli interessi moratori sulle transazioni commerciali, la matrice negoziale del rapporto, nel caso di specie la natura della fonte sarebbe regolamentare, atteso che le prestazioni di assistenza protesica rientrerebbero nel novero delle prestazioni assistenziali erogate secondo il sistema di accreditamento e disciplinate dalle tariffe e tabelle di cui al D.M. 332/1999; la giurisprudenza richiamata dal primo giudice, inoltre, non sarebbe pertinente in quanto riferita alle prestazioni erogate dalle strutture in regime di accreditamento che comunque stipulano con le aziende sanitare accordi contrattuali ex art 8 quinquies D.lgs. 502/1992.
L'appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello per difetto di indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare e per violazione del divieto di ius novorum in appello: l CP_3
avrebbe eccepito per la prima volta in appello la natura regolamentare del rapporto quale elemento ostativo all'applicazione del d.lgs. 231/2002; nel merito ha argomentato per l'infondatezza dell'appello, dovendosi qualificare il rapporto quale concessione-contratto, la cui matrice negoziale permetterebbe l'applicazione del d.lgs. 231/2002 e dunque il riconoscimento degli interessi moratori.
All'udienza dell'11.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 17.6.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre dichiarare infondate le eccezioni d'inammissibilità dell'appello: non è fondata quella di genericità perché dalla lettura dell'atto è agevole cogliere le censure mosse alla sentenza impugnata;
non lo è neppure quella relativa al divieto di ius novorum, in quanto in primo grado la convenuta azienda sanitaria aveva dedotto
4 l'applicabilità di norme diverse dal d.lgs 231/2002; in relazione all'asserita novità della deduzione sulla mancanza di contratto si dirà, invece, nelle motivazioni del merito dell'appello.
Nel merito l'appello è fondato e dev'essere accolto per i motivi che seguono.
La corte ritiene fondata la difesa dell'appellante relativa all'inapplicabilità del decreto legislativo 231/2002.
Tale decreto si applica, infatti, alle transazioni commerciali, mentre nel caso di specie la fonte dell'obbligazione ha natura regolamentare e non negoziale, conseguentemente si applicano le norme speciali invocate dall'appellante.
In tale contesto, a nulla rileva la mancata deduzione in primo grado da parte della convenuta dell'assenza di contratto, che invece ha dedotto nel grado d'appello.
Ciò perché il principio di non contestazione riguarda i fatti, non le norme: è il giudice che deve valutare se le norme invocate dalla parte a fondamento del proprio diritto siano effettivamente applicabili al caso concreto oggetto di causa e dunque se ne ricorrano i presupposti, a nulla rilevando l'eventuale mancata contestazione della norma applicabile.
La fornitura di protesi trova la sua completa regolamentazione non in un contratto, ma nel decreto ministeriale n. 332 del 27.8.1999, per come correttamente dedotto dalla parte appellante.
L'art. 4, relativamente alle modalità di erogazione, prevede una specifica procedura amministrativa, articolata in 4 fasi: prescrizione del medico del S.s.n., autorizzazione dell fornitura del dispositivo da CP_4
parte di un'azienda iscritta in apposito elenco di aziende convenzionate, collaudo da parte dell' (C.d'app. Napoli 2332/2023) CP_4
Il diritto al pagamento del corrispettivo sorge soltanto al momento dell'esito positivo del collaudo.
5 Orbene, nel caso di specie è di tutta evidenza, attesa la natura della fonte dell'obbligazione, l'inapplicabilità del decreto legislativo 231/2002.
Deve, poi, evidenziarsi come non sia stato dedotto il perfezionamento della predetta procedura, conclusasi con esito positivo, nella fornitura degli apparecchi acustici di cui alle fatture oggetto di causa, né quindi la data dell'eventuale collaudo con esito positivo, momento dal quale discenderebbe il diritto al pagamento del corrispettivo;
per tale ragione, mancando dunque il dies a quo della decorrenza degli interessi, neppure la domanda relativa a quelli legali può essere ritenuta fondata.
Per completezza occorre precisare che infondata sarebbe la domanda di interessi moratori anche a voler considerare come negoziale la natura della fonte dell'obbligazione: la Corte di cassazione, sebbene in tema di prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in favore dei fruitori del SSN, che dunque hanno natura di transazione commerciale ex art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002, ha affermato che “sono dovuti gli interessi moratori nella misura prevista di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs., a condizione che sia rispettato il c.d.
"regime delle tre A" (autorizzazione, accreditamento, accordo), poiché è necessario che il rapporto tra struttura accreditata ed ente pubblico sia formalizzato con un contratto scritto, collegato alla concessione e regolante l'accreditamento stesso” (Cass. Sez. III, ordinanza 14 novembre
2024, n. 29472).
Il Centro acustico Mosca non ha fornito la prova del contratto scritto regolante i rapporti tra le parti.
Dalle considerazioni suesposte e assorbita ogni altra questione, discende l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda del Controparte_1
[...]
6 Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili – in ragione della decisione in rito e delle questioni trattate – dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di Controparte_1
- condanna a rifondere all Controparte_1 [...]
le spese di lite del primo grado di giudizio, Parte_1
liquidate in complessivi € 2.738,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese del presente giudizio a favore dell'appellante, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NA AR RC NA RO
7
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
NA RO presidente
Biagio Politano consigliere
NA AR RC consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2139/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto il pagamento degli interessi moratori su somme dovute nell'ambito di un contratto di fornitura tra
(C.F./P.IVA: Parte_1
), difesa dagli avvocati AR Lorusso e NA Muraca P.IVA_1
Parte appellante e
(C.F./P.IVA: ), difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avvocato Francesco Cuteri
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Catanzaro accogliere il presente gravame e, conseguentemente, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n. 664 del 2019 emessa dal Tribunale di
1 Catanzaro, in persona del Giudice Onorario designato, Dott.ssa AR
Sciarrone, depositata in data 1.04.2019, a decisione della causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 4356/2010 con condanna del
[...]
l pagamento delle spese e competenze delle Controparte_1
due fasi di giudizio.”
Per la parte appellata: “In via preliminare;
-ex artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c., accertare e dichiarare la violazione da parte dell'appellante delle disposizioni di cui all'art. 342 e 345 c.p.c.; di conseguenza, dichiarare inammissibili le nuove eccezioni proposte – di conseguenza, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello; Nel merito: - rigettare l'appello proposto dall Parte_1
e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza;
[...]
in via meramente subordinata, rigettare parzialmente l'appello e condannare la stessa , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pt, alla corresponsione in favore del Controparte_1
in persona del legale rappresentante pt, degli interessi
[...]
legali dalla data del dovuto (90 giorni ricezione fattura) e fino al pagamento di ogni singola fattura (come da domanda modificata con memoria 186 VI° comma n. 1 cpc); in ogni caso condannare parte appellante alla refusione delle spese ed onorari di lite del presente grado da distarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il aveva citato in giudizio l' Controparte_1 [...]
per ottenere il saldo degli interessi Parte_1
moratori conseguenti al ritardo di pagamento di fatture relative alla fornitura di apparecchi acustici e auricolari agli assistiti dell'azienda, e alla loro riparazione.
2 Aveva dedotto l'attrice che le dodici fatture oggetto di causa erano state saldate quasi a un anno di distanza dalla loro emissione, perciò le sarebbero spettati gli interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002 sulle transazioni commerciali, a far data dal novantesimo giorno dalla loro emissione, per complessivi € 7.471,96.
L si era costituita in Parte_1
giudizio invocando l'infondatezza della pretesa attorea, dovendosi applicare le leggi 833/1978 e 724/1994, in base al criterio di specialità.
In particolare la convenuta aveva dedotto come l'art. 50 della L.
833/78 e l'art. 6 della L. 724/94 – che disciplinano i pagamenti per forniture e servizi erogati a favore del Servizio sanitario nazionale - stabiliscano che i pagamenti debbano essere effettuati entro i 90 giorni successivi all'esigibilità e liquidità del credito e non entro i 30 giorni previsti dalla generale normativa di cui al D.lgs. 231/2002 richiamata dalla parte attrice.
Con la sentenza n. 664/2019, resa l'11.4.2019 a definizione del giudizio n. 4356/2010 r.g.a.c., il Tribunale di Catanzaro aveva accolto la domanda attorea e condannato l al pagamento di euro Controparte_3
7.316.,70 oltre agli interessi legali a titolo di interessi moratori ex D.Lgs.
231/2002, compensando integralmente le spese di lite.
Il giudice di primo grado aveva considerato fondata la domanda poiché la parte convenuta non avrebbe contestato in maniera specifica la ricostruzione dell'attore, e ritenuto applicabile il decreto legislativo n.
231/2002 in materia di transazioni commerciali.
L' ha impugnato la Parte_1
sentenza, deducendo un unico motivo d'appello: il corretto inquadramento giuridico del rapporto intercorrente tra le parti avrebbe dovuto orientare il giudice di prime cure a una decisione di segno opposto.
3 Il decreto legislativo 231/2002 richiede, infatti, quale requisito indefettibile ai fini del riconoscimento degli interessi moratori sulle transazioni commerciali, la matrice negoziale del rapporto, nel caso di specie la natura della fonte sarebbe regolamentare, atteso che le prestazioni di assistenza protesica rientrerebbero nel novero delle prestazioni assistenziali erogate secondo il sistema di accreditamento e disciplinate dalle tariffe e tabelle di cui al D.M. 332/1999; la giurisprudenza richiamata dal primo giudice, inoltre, non sarebbe pertinente in quanto riferita alle prestazioni erogate dalle strutture in regime di accreditamento che comunque stipulano con le aziende sanitare accordi contrattuali ex art 8 quinquies D.lgs. 502/1992.
L'appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello per difetto di indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare e per violazione del divieto di ius novorum in appello: l CP_3
avrebbe eccepito per la prima volta in appello la natura regolamentare del rapporto quale elemento ostativo all'applicazione del d.lgs. 231/2002; nel merito ha argomentato per l'infondatezza dell'appello, dovendosi qualificare il rapporto quale concessione-contratto, la cui matrice negoziale permetterebbe l'applicazione del d.lgs. 231/2002 e dunque il riconoscimento degli interessi moratori.
All'udienza dell'11.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 17.6.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre dichiarare infondate le eccezioni d'inammissibilità dell'appello: non è fondata quella di genericità perché dalla lettura dell'atto è agevole cogliere le censure mosse alla sentenza impugnata;
non lo è neppure quella relativa al divieto di ius novorum, in quanto in primo grado la convenuta azienda sanitaria aveva dedotto
4 l'applicabilità di norme diverse dal d.lgs 231/2002; in relazione all'asserita novità della deduzione sulla mancanza di contratto si dirà, invece, nelle motivazioni del merito dell'appello.
Nel merito l'appello è fondato e dev'essere accolto per i motivi che seguono.
La corte ritiene fondata la difesa dell'appellante relativa all'inapplicabilità del decreto legislativo 231/2002.
Tale decreto si applica, infatti, alle transazioni commerciali, mentre nel caso di specie la fonte dell'obbligazione ha natura regolamentare e non negoziale, conseguentemente si applicano le norme speciali invocate dall'appellante.
In tale contesto, a nulla rileva la mancata deduzione in primo grado da parte della convenuta dell'assenza di contratto, che invece ha dedotto nel grado d'appello.
Ciò perché il principio di non contestazione riguarda i fatti, non le norme: è il giudice che deve valutare se le norme invocate dalla parte a fondamento del proprio diritto siano effettivamente applicabili al caso concreto oggetto di causa e dunque se ne ricorrano i presupposti, a nulla rilevando l'eventuale mancata contestazione della norma applicabile.
La fornitura di protesi trova la sua completa regolamentazione non in un contratto, ma nel decreto ministeriale n. 332 del 27.8.1999, per come correttamente dedotto dalla parte appellante.
L'art. 4, relativamente alle modalità di erogazione, prevede una specifica procedura amministrativa, articolata in 4 fasi: prescrizione del medico del S.s.n., autorizzazione dell fornitura del dispositivo da CP_4
parte di un'azienda iscritta in apposito elenco di aziende convenzionate, collaudo da parte dell' (C.d'app. Napoli 2332/2023) CP_4
Il diritto al pagamento del corrispettivo sorge soltanto al momento dell'esito positivo del collaudo.
5 Orbene, nel caso di specie è di tutta evidenza, attesa la natura della fonte dell'obbligazione, l'inapplicabilità del decreto legislativo 231/2002.
Deve, poi, evidenziarsi come non sia stato dedotto il perfezionamento della predetta procedura, conclusasi con esito positivo, nella fornitura degli apparecchi acustici di cui alle fatture oggetto di causa, né quindi la data dell'eventuale collaudo con esito positivo, momento dal quale discenderebbe il diritto al pagamento del corrispettivo;
per tale ragione, mancando dunque il dies a quo della decorrenza degli interessi, neppure la domanda relativa a quelli legali può essere ritenuta fondata.
Per completezza occorre precisare che infondata sarebbe la domanda di interessi moratori anche a voler considerare come negoziale la natura della fonte dell'obbligazione: la Corte di cassazione, sebbene in tema di prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in favore dei fruitori del SSN, che dunque hanno natura di transazione commerciale ex art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002, ha affermato che “sono dovuti gli interessi moratori nella misura prevista di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs., a condizione che sia rispettato il c.d.
"regime delle tre A" (autorizzazione, accreditamento, accordo), poiché è necessario che il rapporto tra struttura accreditata ed ente pubblico sia formalizzato con un contratto scritto, collegato alla concessione e regolante l'accreditamento stesso” (Cass. Sez. III, ordinanza 14 novembre
2024, n. 29472).
Il Centro acustico Mosca non ha fornito la prova del contratto scritto regolante i rapporti tra le parti.
Dalle considerazioni suesposte e assorbita ogni altra questione, discende l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda del Controparte_1
[...]
6 Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili – in ragione della decisione in rito e delle questioni trattate – dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di Controparte_1
- condanna a rifondere all Controparte_1 [...]
le spese di lite del primo grado di giudizio, Parte_1
liquidate in complessivi € 2.738,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese del presente giudizio a favore dell'appellante, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
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