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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/02/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 28/02/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1781 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Asmara N.12 (ANG. C.F._1
Via Campidoglio) 98076 Sant'Agata Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv.
AMATA CARMELA TERESA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA CP_1 P.IVA_1
TOMMASO CAPRA IS 301 presso lo studio dell'Avv. FOTI CP_1
MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, Sig. ha adito il Tribunale con ricorso ex art. Parte_1
442 c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione del
Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) e delle ultime tre mensilità retributive, a carico del ND di NZ dell' . L'istante ha comprovato di aver prestato CP_1
attività lavorativa alle dipendenze della ditta " " nel periodo 12 Controparte_2
maggio 1998 - 13 novembre 1998, ottenendo sentenza favorevole dal Tribunale di
Patti (n. 1453/00), che accertava l'esistenza del credito retributivo e disponeva la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'importo complessivo di
€3.683,89, di cui €492,70 a titolo di T.F.R. A seguito dell'inadempimento del datore di lavoro, il ricorrente ha promosso azioni esecutive che si sono concluse con un pignoramento negativo, avvenuto in data 10 gennaio 2010. Successivamente, in data 23 novembre 2017, ha avanzato istanza amministrativa all' per l'attivazione del ND di CP_1
NZ, senza ottenere esito favorevole. L' , costituendosi in giudizio, ha CP_1
eccepito la prescrizione del diritto azionato, ritenendo che la domanda fosse stata avanzata oltre il termine quinquennale stabilito dall'art. 2948, comma 1, n. 5 c.c.
La questione centrale concerne l'individuazione del termine prescrizionale applicabile alla richiesta di liquidazione del T.F.R. e delle ultime tre mensilità a carico del ND di NZ . CP_1
La difesa dell' ha invocato l'applicazione dell'art. 2948, comma 1, n. 5 CP_1
c.c., che disciplina un termine quinquennale per i crediti retributivi. Tuttavia, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto del lavoratore nei confronti del ND di NZ dell' non soggiace a tale CP_1
termine ridotto, bensì al termine ordinario decennale di cui all'art. 2953 c.c., in quanto la pretesa trae origine da un titolo giudiziale divenuto definitivo. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito in più occasioni che il termine prescrizionale per l'azione nei confronti del ND di NZ debba seguire la logica dei crediti derivanti da titoli giudiziali definitivi, garantendo al lavoratore un ampio margine temporale per l'attivazione del proprio diritto.
Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale di Patti è stata notificata l'11 novembre 2000 e la domanda amministrativa presentata il 23 novembre 2017, rientrando quindi nei limiti temporali imposti dalla disciplina normativa applicabile. Tale considerazione appare fondata anche alla luce delle finalità protettive della normativa previdenziale, che mirano a garantire ai lavoratori una tutela adeguata nel caso di insolvenza del datore di lavoro.
Per quanto concerne le ultime tre mensilità, l'art. 2, comma 5, del D.Lgs.
n. 80/1992 prevede un termine prescrizionale di un anno, decorrente dal momento in cui il credito diviene esigibile. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che tale termine decorre dal momento in cui il lavoratore ha esperito, con esito negativo, l'esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro. Considerando che il pignoramento negativo è stato formalizzato in data 10 gennaio 2010 e la richiesta all' è stata avanzata solo il 23 novembre 2017, il diritto alle ultime CP_1
tre mensilità deve considerarsi estinto per intervenuta prescrizione.
In questa prospettiva, appare evidente che il legislatore ha voluto introdurre un regime prescrizionale più stringente per le mensilità retributive rispetto al T.F.R., al fine di incentivare un tempestivo esercizio del diritto da parte del lavoratore.
Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 297/1982, il ND di NZ si sostituisce al datore di lavoro insolvente nel pagamento del T.F.R., subordinatamente alla verifica dell'insolvenza mediante esperimento di esecuzione forzata. Tale accertamento, nel caso di specie, si è verificato con il pignoramento negativo del 10 gennaio 2010, determinando il perfezionamento del diritto del ricorrente alla prestazione previdenziale a partire da tale data.
L'interpretazione della normativa in esame ha trovato conferma anche nella recente giurisprudenza di merito, che ha ribadito come il requisito dell'insolvenza debba essere oggetto di una rigorosa verifica, al fine di evitare abusi nel ricorso al ND di NZ.
Alla luce delle argomentazioni esposte, si conclude che il diritto alla liquidazione del T.F.R. in favore del ricorrente non sia prescritto e debba essere riconosciuto, mentre la richiesta relativa alle ultime tre mensilità risulta inammissibile per decorso del termine prescrizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione del Trattamento di Fine Parte_1
Rapporto da parte del ND di NZ;
CP_1
2. Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento della somma di €492,70 a titolo di T.F.R., oltre interessi legali dalla data della domanda amministrativa sino al soddisfo;
3. Respinge la domanda relativa alla corresponsione delle ultime tre mensilità per intervenuta prescrizione;
4. Compensa le spese di lite tra le parti, ritenuta la parziale soccombenza reciproca.
Così deciso in Patti 28/02/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni
Piccolo