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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/01/2024, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 944/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
Daniele Venier ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 944/2021 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTO CLO' del Foro di
Padova, indirizzo pec: Email_1
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti GIULIO BERTACCHI e
STEFANIA BERTACCHI del Foro di Torino, rispettivi indirizzi pec:
e Email_2 Email_3
CONVENUTA
OGGETTO: distribuzione
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note ex art. 127 ter c.p.c. dd. 11.7.2023:
“nel merito: respinta la domanda riconvenzionale svolta dalla Controparte_2
poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata, condannarsi la Controparte_2
al pagamento a favore della dell'importo capitale di € 90.246,92
[...] Controparte_1
(novantamiladuecentoquarantasei/92) o a quella diversa, anche maggiore, somma che
pagina 1 di 11 risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria, oltre gli interessi moratori ex art. 1284,
4° co., c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo.
In via istruttoria: ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze
1) “Vero che alla data della cessazione del contratto, 20 febbraio 2020, i prodotti della
[...]
giacenti presso il magazzino della non erano Controparte_2 Controparte_1
scaduti?”
2) “Vero che alla medesima data le scadenze dei prodotti erano quelle di cui al doc. n. 7 di fascicolo attoreo che si rammostrano al teste?”
Si indicano a testi la Dott.ssa e il Sig. . Testimone_1 Testimone_2
3) “Vero che la dal momento della revoca dell'esclusiva, di cui al Controparte_2
doc. n. 9 di fascicolo attoreo, non ha operato alcuna vendita diretta nella zona di cui al contratto per cui è causa né ha incaricato allo scopo altri soggetti?”
4) “Vero che i prodotti di cui al contratto per cui è causa hanno rappresentato le per la
[...]
un modestissimo fatturato anche in zone diverse da quelle di cui al Controparte_2 contratto con ” Controparte_1
Si indicano a testi il Dott. e il Dott. presso Tes_3 Pt_1 Controparte_2
In ogni caso si chiede che il G.I. voglia ordinare, ex art. 210 c.p.c., a Controparte_2
l'esibizione e produzione in giudizio del registro IVA vendite per gli anni 2019 – 2020 –
[...]
2021 con riferimento ai prodotti di cui al contratto per cui è causa.
Con vittoria delle competenze di lite, oltre al rimborso spese forfettario 15% ed agli accessori fiscali”.
Per parte convenuta: come da note ex art. 127 ter c.p.c. dd. 12.7.2023:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito
In via principale
Respingere l'avversaria domanda perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa;
In via riconvenzionale
In via principale
pagina 2 di 11 Accertato l'inadempimento contrattuale della condannare la stessa al Controparte_1
risarcimento del danno causato alla danno che si quantifica in € Controparte_2
1.610.865,02 o cifra veriore accertanda;
In via subordinata
Accertato il danno da perdita di chance subito dalla a seguito Controparte_2
dell'inadempimento contrattuale della condannare la stessa al Controparte_1
risarcimento di tale tipologia di danni, da determinarsi in via equitativa.
In ogni caso, condannare parte opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A.
Fatta espressa riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. unipersonale (di seguito anche esponeva di avere, in qualità Controparte_1 CP_1
di distributore, stipulato il 20.2.2018 con (di seguito anche ) Controparte_2 CP_2
un contratto, integrato il 2.8.2018, di durata triennale, avente a oggetto la distribuzione di soluzioni parenterali nei territori dell'Italia, Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Rilevava che, essendo il rapporto cessato il 19.2.2021, si era avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 15.1 del contratto, di richiedere la restituzione dei prodotti ancora nella sua disponibilità, dietro versamento del prezzo di acquisto a suo tempo pagato a , ma che CP_2 quest'ultima aveva respinto la richiesta, negando – con un'errata interpretazione della clausola convenzionale – l'esistenza di una facoltà unilaterale di restituzione in capo al distributore e di un obbligo di riacquisto in capo al fornitore.
Ciò esposto, evocava in giudizio chiedendone la condanna al Controparte_2
pagamento della somma di Euro 90.246,92, oltre interessi, pari al controvalore dei prodotti giacenti.
2. Si costituiva la convenuta, la quale insisteva per il rigetto della domanda attorea.
Sosteneva che un'interpretazione fondata sulla comune intenzione delle parti e sulla buona fede conducesse a ritenere che la clausola sub art. 15 non contemplasse un obbligo di riacquisto del fornitore, prospettabile nella ben diversa fattispecie del contratto estimatorio, ma avesse la finalità di non lasciare invenduto alcun prodotto che la società distributrice avesse acquistato in prossimità della scadenza del contratto e potesse quindi essere messo nuovamente in pagina 3 di 11 commercio dal fornitore;
la clausola presupponeva quindi che la merce in giacenza presso il distributore fosse di recente ordinazione e in modeste quantità, elementi entrambi assenti nella specie.
In secondo luogo, rilevava che il contratto prevedeva, all'art. 11, l'obbligo del distributore di rispetto del piano di acquisto minimo di prodotti, nella misura dell'80% degli ordini annuali, obbligo la cui violazione comportava la facoltà per il fornitore, in via alternativa o congiunta, di sospendere la consegna dei prodotti e di revocare il diritto di esclusiva, oltre a quella di provocare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., fermo il diritto al risarcimento del danno e salva la validità delle rimanenti condizioni del contratto. Ciò premesso, deduceva che il predetto obbligo era stato violato dall'attrice la quale, nel secondo anno di rapporto, dal febbraio 2019 al febbraio 2020, aveva effettuato ordini per Euro 38.734,98 anziché per Euro
569.600,00, e ciò aveva determinato la revoca, con pec dd. 9.7.2020, del diritto di esclusiva.
L'inadempimento – aggiungeva la convenuta – era quindi proseguito pure l'anno successivo, allorché l'attrice non aveva effettuato alcun ordine, a fronte di un obbligo di acquisto minimo per Euro 1.080.000,00.
Sulla base di tali premesse, agiva in via riconvenzionale chiedendo di condannare
[...] al risarcimento dei danni provocati dall'inadempimento, pari, in via principale, CP_1
al danno emergente e al lucro cessante quantificati in Euro 1.649.000,00 o nella somma anche diversa accertata in corso di causa, e, in via subordinata, alla perdita di chance da determinarsi in via equitativa.
3. Nel corso della trattazione, l'attrice (v. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) si opponeva alla domanda riconvenzionale avversaria, la cui infondatezza discendeva sia dal fatto che il rapporto contrattuale era cessato a seguito di scadenza del termine di durata, e non si era risolto per inadempimento, sia dall'avere optato per la revoca del diritto di esclusiva, il cui CP_2
esercizio precludeva il rimedio risarcitorio. Contestava altresì l'ammontare del danno, non provato e non causalmente ricollegabile alla condotta di posto che la riduzione delle CP_1
vendite era conseguenza sia della revoca dell'esclusiva, che aveva comportato l'inattività di
, sia della mancanza di apprezzamento del mercato, sia infine dell'insorgere della nota CP_2
pandemia da Covid-19, né essendo stato provato che la convenuta avesse limitato le asserite conseguenze dannose ai sensi dell'art. 1227, co. 2 c.c..
pagina 4 di 11 Replicava la convenuta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., correggendo in Euro
1.610.865,02 la somma richiesta a titolo di risarcimento dei danni.
Respinte le istanze istruttorie formulate dall'attrice, la causa è stata infine trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4. La società attrice fonda la propria pretesa sull'art. 15.1 del contratto di distribuzione stipulato in data 20.2.2018 con la convenuta, il quale dispone che “in caso di cessazione del Contratto, i
Prodotti ancora nella disponibilità del Distributore potranno essere restituiti al Fornitore, previa richiesta scritta dal Distributore. Il prezzo di tali Prodotti sarà equivalente al prezzo
d'acquisto sostenuto dal Distributore e le spese di spedizione saranno a carico della Parte la cui inadempienza ha determinato la cessazione del Contratto”.
La clausola subordina quindi la restituzione della merce, e il suo riacquisto da parte del fornitore, alle due condizioni della cessazione del contratto e alla richiesta scritta del distributore.
Quanto alla prima, è incontestato che il contratto è cessato a seguito della scadenza, il
19.2.2021, del termine di durata triennale previsto dall'art. 14.1, in difetto di allegazione delle condizioni, previste dal successivo punto dello stesso articolo 14, che consentono la proroga biennale.
Ricorre pure la seconda condizione, avendo richiesto, con pec dd. 22.2.2021 CP_1
regolarmente ricevuta da , la restituzione dei prodotti ancora nella sua disponibilità (v. CP_2
doc. 5).
4.1 La convenuta ha contestato la pretesa, sostenendo che la clausola in esame - da interpretare secondo i canoni della <comune intenzione delle parti>> (art. 1362 c.c.), e della buona fede
(art. 1366 c.c.) e in via sistematica (art. 1363 c.c.) – non implicherebbe alcun obbligo di riacquisto da parte del fornitore, ma si limiterebbe a consentire alle parti di accordarsi per la restituzione della merce, nei casi in cui questa sia “di recente ordinazione” e “di piccole quantità”, nell'ottica “di non lasciare invenduto alcun prodotto che la società distributrice potrebbe avere acquistato in prossimità della scadenza del contratto e che avrebbe potuto essere messa nuovamente in commercio dalla o da una ditta distributrice diversa” (art. 7 CP_2
della comparsa di risposta).
pagina 5 di 11 Ha replicato l'attrice, sostenendo che una tale interpretazione comporterebbe la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1355 c.c., perché meramente potestativa, e si porrebbe in contrasto con il più generale principio di conservazione del contratto previsto dall'art. 1367 c.c..
4.2 Si osserva come non ricorrano, né sulla base della formulazione letterale della disposizione in contesto, né in esito a un esame complessivo della disciplina contrattuale, elementi per ritenere che la volontà delle parti sia stata quella di rimettere all'accordo delle parti la restituzione o no della merce, e di limitare quest'ultima ai soli prodotti sopra indicati.
In particolare, la clausola condiziona la restituzione alla mera “richiesta scritta” del distributore, non contenendo alcun riferimento alla necessità di una successiva accettazione del fornitore, non lasciando dunque dubbi in ordine al fatto che la <comune intenzione>> delle parti sia stata proprio quella di attribuire al distributore la facoltà, non sindacabile dal fornitore, di decidere se restituire, alla scadenza del contratto, i prodotti ancora nella sua disponibilità, in caso positivo conseguendone, per esplicita previsione negoziale, il pagamento, da parte del fornitore, del prezzo equivalente a quello di acquisto a suo tempo corrisposto dal distributore.
Né alcun rilievo ostativo alla restituzione possono assumere sulla base della lettera della disposizione, che ne verrebbe altrimenti stravolta, l'eventuale vetustà o le quantità dei prodotti da restituire, circostanze in alcun modo menzionate dall'art. 15.1.
4.3 Pertanto, non essendo contestato il prezzo di acquisto della merce da restituire allegato dall'attrice, in accoglimento della domanda dalla stessa formulata, Controparte_2
va condannata al pagamento, in favore di unipersonale, della somma di Controparte_1
Euro 90.246,92, oltre agli interessi moratori ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
5. In via riconvenzionale la società convenuta ha richiesto la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento, nel corso del secondo e del terzo anno del rapporto, all'obbligo di acquisto minimo di prodotti previsto contrattualmente e pari, in via principale, alla differenza tra l'importo degli ordini effettuati da e quello che la CP_1
stessa avrebbe dovuto assicurare.
L'attrice, quale distributrice in via esclusiva, era tenuta, tra l'altro, “ad acquistare i Prodotti per sé ed a distribuire, commercializzare e rivendere tali Prodotti esclusivamente nel Canale
pagina 6 di 11 Distributivo del Territorio” (art.
2.2 del contratto), ai prezzi indicati nell'allegato 1 al contratto
(art. 4.1).
Più nel dettaglio, l'art. 11.1 del contratto stabilisce l'obbligo del distributore di “rispettare il
Piano d'Acquisto così come specificato nell'Allegato 2 … per almeno l'80% degli ordini di acquisto annuali”, e prevede, nel caso di inadempimento, che “il Fornitore avrà diritto, oltre ai diritti previsti dall'art. 14, a sospendere la consegna di lotti di Prodotti ordinati dal
Distributore e/o a revocare il diritto di esclusiva di cui al punto 2”, con la precisazione che “In caso di esercizio delle predette azioni, le rimanenti condizioni del Contratto rimarranno valide
e vincolanti”.
5.1 L'attrice non ha contestato il mancato rispetto del piano di acquisto minimo, avendo effettuato ordini, dal febbraio 2019 al febbraio 2020, per Euro 38.734,98 a fronte di un impegno di Euro 569.600,00 (80% dell'importo di Euro 712.000,00 previsto nell'allegato 2), e nessun ordine dal febbraio 2020 al febbraio 2021 a fronte di un obbligo per Euro 1.080.000,00
(80% dell'importo di Euro 1.350.000,00). si è opposta alla domanda, sostenendo, in primo luogo, che il risarcimento sarebbe CP_1
precluso in quanto il rapporto cessò per scadenza del termine e non a seguito di risoluzione ex art. 1456 c.c., avendo optato per il diverso rimedio della revoca del diritto di esclusiva CP_2
anziché comunicare di intendere avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 14.4 del contratto.
5.2 L'art. 11.1 del contratto attribuisce al fornitore, in caso di mancato rispetto del distributore del piano d'acquisto minimo, il diritto di sospendere la consegna dei prodotti già ordinati e/o di revocare il diritto di esclusiva, ma fa espressamente salvi (“oltre ai”) “i diritti previsti dall'art.
14”. La circostanza che si sia avvalsa di uno dei rimedi di cui all'art. 11 non determina CP_2
quindi preclusione all'esercizio delle tutele previste dal successivo articolo 14 che, al punto 4, prevede l'automatica risoluzione, “ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., in caso di violazione irreparabile … di clausola sostanziale del contratto”, tra cui la clausola 11 in tema di piano minimo d'acquisto, in esito alla dichiarazione per iscritto della parte adempiente di voler valersi della clausola risolutiva espressa, nonché il risarcimento del danno.
Se la risoluzione, mirando alla cessazione del rapporto tra le parti, è evidentemente e logicamente preclusa dalla scelta di revocare l'esclusiva (la quale implica invece la pagina 7 di 11 prosecuzione del rapporto stesso, sia pure con modalità diverse, derivanti dal non riconoscimento dell'esclusiva al distributore), nessuna incompatibilità sussiste tra il rimedio della revoca dell'esclusiva e il risarcimento dei danni, il quale è fatto salvo sia dall'art. 11.1
(“oltre ai diritti previsti dall'art. 14”), sia dall'art. 14.4, che lo fa espressamente “salvo comunque”.
5.3 Accertato l'inadempimento dell'attrice all'obbligazione di cui all'art. 11 del contratto, e ritenuta l'esperibilità dell'azione risarcitoria pur in difetto di risoluzione, si osserva peraltro che l'accoglimento della domanda di presuppone la prova di tutti i fatti costitutivi della CP_2
responsabilità contrattuale, tra i quali quello, espressamente contestato da CP_1 dell'esistenza e ammontare del danno.
Quest'ultimo è stato individuato dalla convenuta nel lucro cessante che sarebbe stato conseguito se avesse rispettato il piano minimo di acquisto (“… l'esatto adempimento CP_1
della avrebbe comportato un guadagno per la mentre dall'altro lato il mancato CP_1 CP_2 guadagno è consistito nell'inadempimento della che non ha rispettato il purchase CP_1 plan”; pag. 10 della comparsa di risposta).
Al riguardo, si rammenta che il danno patrimoniale da lucro cessante, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale impedito dall'inadempimento, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità, che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa dedurre l'entità del danno subito (v. Cass. 3.12.2015, n.
24632).
Nella specie, ha determinato il lucro cessante nella differenza tra l'importo minimo di CP_2
acquisto a carico di nel secondo e nel terzo anno di rapporto (Euro 1.649.600,00) da un CP_1 lato e l'importo degli ordini di acquisto effettuati dall'attrice nel medesimo periodo dall'altro
(Euro 38.734,98), e quindi in Euro 1.610.865,02.
Tale prospettazione del danno non può però ritenersi condivisibile, in quanto identifica il danno nel dato del fatturato, laddove il mancato guadagno consiste nell'utile netto non conseguito dalla vendita dei prodotti, ottenuto detraendo dal ricavo il costo di produzione, ove quest'ultima pagina 8 di 11 sia stata effettuata dalla stessa , o, in caso contrario, il costo di acquisto sopportato dalla CP_2
convenuta, nonché gli ulteriori costi e oneri che concorrono alla produzione dell'utile.
Nessuno di tali elementi è stato peraltro allegato da , e ciò preclude il ricorso alla CP_2
liquidazione equitativa, la quale implica l'impossibilità o l'estrema difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare, condizione qui esclusa, essendo nella disponibilità della convenuta gli elementi utili alla quantificazione in via equitativa del lucro cessante come sopra inteso (v. Cass., 17.10.2016, n. 20889, la quale ha affermato che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. “presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare … anche ogni elemento utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno”).
La mancanza di tali necessari elementi rende impossibile operare una liquidazione equitativa, non consentendo al giudice di “fornire adeguata indicazione del procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento ed
a precisare i criteri assunti a base del procedimento valutativo” (Cass. 20889/2016 cit.).
Del pari, l'evidenziata carenza di allegazione e prova preclude l'espletamento di un'eventuale c.t.u. contabile (peraltro neppure richiesta), la quale, considerata la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, non potendo supplire alla carenza delle allegazioni od offerte di prova della parte istante, o essere diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v., tra le altre, Cass., 16.5.2003, n. 7635).
5.4 Anche in relazione alla domanda subordinata di risarcimento del danno da perdita di chance va evidenziata la carenza di allegazione e prova dei relativi fatti costitutivi.
La convenuta ha sostenuto che l'omessa circolazione dei propri prodotti, cagionata dall'inadempimento di avrebbe determinato un pregiudizio all'immagine commerciale CP_1
pagina 9 di 11 e alla credibilità, il quale, a propria volta, avrebbe provocato un “evidente e susseguente perdita di chance” (comparsa di risposta, penultima pagina).
Va osservato, in primo luogo, che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass., 10.7.2023, n. 19551).
Nella specie, non ha precisato in che cosa sarebbe consistito il danno all'immagine, non CP_2
ha individuato i clienti asseritamente interessati, né ha indicato quale grado di diffusione avrebbe avuto il danno stesso.
Quanto, in secondo luogo, al danno da perdita di chance che sarebbe conseguito, la convenuta si è limitata ad allegarne l'esistenza, senza fornire alcun elemento in ordine a quali possibilità di guadagno sarebbero state perdute o a quali rapporti commerciali sarebbe stati impediti o risolti a seguito della condotta tenuta dall'attrice.
5.5 La domanda risarcitoria, come formulata, non può quindi essere accolta, per difetto di prova del danno.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio – in difetto di allegazione di nota - come in dispositivo, applicati i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da
Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00) dalla tabella allegata al D.M. 55/2014 (e aggiornati dal
D.M. 147/2022) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e valori inferiori ai medi per la fase rimanente, non essendo stata svolta attività di assunzione di prove.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 944/2021 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, condanna al pagamento, Controparte_2
in favore di , della somma di Euro 90.246,92, oltre agli Controparte_1
interessi moratori ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in Euro
pagina 10 di 11 12.000,00 per compensi ed Euro 786,00 per anticipazioni, oltre a rimborso spese generali, CPA
e IVA – se dovuta - ex lege.
Trieste, 12 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Daniele Venier
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
Daniele Venier ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 944/2021 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTO CLO' del Foro di
Padova, indirizzo pec: Email_1
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti GIULIO BERTACCHI e
STEFANIA BERTACCHI del Foro di Torino, rispettivi indirizzi pec:
e Email_2 Email_3
CONVENUTA
OGGETTO: distribuzione
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note ex art. 127 ter c.p.c. dd. 11.7.2023:
“nel merito: respinta la domanda riconvenzionale svolta dalla Controparte_2
poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata, condannarsi la Controparte_2
al pagamento a favore della dell'importo capitale di € 90.246,92
[...] Controparte_1
(novantamiladuecentoquarantasei/92) o a quella diversa, anche maggiore, somma che
pagina 1 di 11 risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria, oltre gli interessi moratori ex art. 1284,
4° co., c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo.
In via istruttoria: ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze
1) “Vero che alla data della cessazione del contratto, 20 febbraio 2020, i prodotti della
[...]
giacenti presso il magazzino della non erano Controparte_2 Controparte_1
scaduti?”
2) “Vero che alla medesima data le scadenze dei prodotti erano quelle di cui al doc. n. 7 di fascicolo attoreo che si rammostrano al teste?”
Si indicano a testi la Dott.ssa e il Sig. . Testimone_1 Testimone_2
3) “Vero che la dal momento della revoca dell'esclusiva, di cui al Controparte_2
doc. n. 9 di fascicolo attoreo, non ha operato alcuna vendita diretta nella zona di cui al contratto per cui è causa né ha incaricato allo scopo altri soggetti?”
4) “Vero che i prodotti di cui al contratto per cui è causa hanno rappresentato le per la
[...]
un modestissimo fatturato anche in zone diverse da quelle di cui al Controparte_2 contratto con ” Controparte_1
Si indicano a testi il Dott. e il Dott. presso Tes_3 Pt_1 Controparte_2
In ogni caso si chiede che il G.I. voglia ordinare, ex art. 210 c.p.c., a Controparte_2
l'esibizione e produzione in giudizio del registro IVA vendite per gli anni 2019 – 2020 –
[...]
2021 con riferimento ai prodotti di cui al contratto per cui è causa.
Con vittoria delle competenze di lite, oltre al rimborso spese forfettario 15% ed agli accessori fiscali”.
Per parte convenuta: come da note ex art. 127 ter c.p.c. dd. 12.7.2023:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito
In via principale
Respingere l'avversaria domanda perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa;
In via riconvenzionale
In via principale
pagina 2 di 11 Accertato l'inadempimento contrattuale della condannare la stessa al Controparte_1
risarcimento del danno causato alla danno che si quantifica in € Controparte_2
1.610.865,02 o cifra veriore accertanda;
In via subordinata
Accertato il danno da perdita di chance subito dalla a seguito Controparte_2
dell'inadempimento contrattuale della condannare la stessa al Controparte_1
risarcimento di tale tipologia di danni, da determinarsi in via equitativa.
In ogni caso, condannare parte opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A.
Fatta espressa riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. unipersonale (di seguito anche esponeva di avere, in qualità Controparte_1 CP_1
di distributore, stipulato il 20.2.2018 con (di seguito anche ) Controparte_2 CP_2
un contratto, integrato il 2.8.2018, di durata triennale, avente a oggetto la distribuzione di soluzioni parenterali nei territori dell'Italia, Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Rilevava che, essendo il rapporto cessato il 19.2.2021, si era avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 15.1 del contratto, di richiedere la restituzione dei prodotti ancora nella sua disponibilità, dietro versamento del prezzo di acquisto a suo tempo pagato a , ma che CP_2 quest'ultima aveva respinto la richiesta, negando – con un'errata interpretazione della clausola convenzionale – l'esistenza di una facoltà unilaterale di restituzione in capo al distributore e di un obbligo di riacquisto in capo al fornitore.
Ciò esposto, evocava in giudizio chiedendone la condanna al Controparte_2
pagamento della somma di Euro 90.246,92, oltre interessi, pari al controvalore dei prodotti giacenti.
2. Si costituiva la convenuta, la quale insisteva per il rigetto della domanda attorea.
Sosteneva che un'interpretazione fondata sulla comune intenzione delle parti e sulla buona fede conducesse a ritenere che la clausola sub art. 15 non contemplasse un obbligo di riacquisto del fornitore, prospettabile nella ben diversa fattispecie del contratto estimatorio, ma avesse la finalità di non lasciare invenduto alcun prodotto che la società distributrice avesse acquistato in prossimità della scadenza del contratto e potesse quindi essere messo nuovamente in pagina 3 di 11 commercio dal fornitore;
la clausola presupponeva quindi che la merce in giacenza presso il distributore fosse di recente ordinazione e in modeste quantità, elementi entrambi assenti nella specie.
In secondo luogo, rilevava che il contratto prevedeva, all'art. 11, l'obbligo del distributore di rispetto del piano di acquisto minimo di prodotti, nella misura dell'80% degli ordini annuali, obbligo la cui violazione comportava la facoltà per il fornitore, in via alternativa o congiunta, di sospendere la consegna dei prodotti e di revocare il diritto di esclusiva, oltre a quella di provocare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., fermo il diritto al risarcimento del danno e salva la validità delle rimanenti condizioni del contratto. Ciò premesso, deduceva che il predetto obbligo era stato violato dall'attrice la quale, nel secondo anno di rapporto, dal febbraio 2019 al febbraio 2020, aveva effettuato ordini per Euro 38.734,98 anziché per Euro
569.600,00, e ciò aveva determinato la revoca, con pec dd. 9.7.2020, del diritto di esclusiva.
L'inadempimento – aggiungeva la convenuta – era quindi proseguito pure l'anno successivo, allorché l'attrice non aveva effettuato alcun ordine, a fronte di un obbligo di acquisto minimo per Euro 1.080.000,00.
Sulla base di tali premesse, agiva in via riconvenzionale chiedendo di condannare
[...] al risarcimento dei danni provocati dall'inadempimento, pari, in via principale, CP_1
al danno emergente e al lucro cessante quantificati in Euro 1.649.000,00 o nella somma anche diversa accertata in corso di causa, e, in via subordinata, alla perdita di chance da determinarsi in via equitativa.
3. Nel corso della trattazione, l'attrice (v. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) si opponeva alla domanda riconvenzionale avversaria, la cui infondatezza discendeva sia dal fatto che il rapporto contrattuale era cessato a seguito di scadenza del termine di durata, e non si era risolto per inadempimento, sia dall'avere optato per la revoca del diritto di esclusiva, il cui CP_2
esercizio precludeva il rimedio risarcitorio. Contestava altresì l'ammontare del danno, non provato e non causalmente ricollegabile alla condotta di posto che la riduzione delle CP_1
vendite era conseguenza sia della revoca dell'esclusiva, che aveva comportato l'inattività di
, sia della mancanza di apprezzamento del mercato, sia infine dell'insorgere della nota CP_2
pandemia da Covid-19, né essendo stato provato che la convenuta avesse limitato le asserite conseguenze dannose ai sensi dell'art. 1227, co. 2 c.c..
pagina 4 di 11 Replicava la convenuta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., correggendo in Euro
1.610.865,02 la somma richiesta a titolo di risarcimento dei danni.
Respinte le istanze istruttorie formulate dall'attrice, la causa è stata infine trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4. La società attrice fonda la propria pretesa sull'art. 15.1 del contratto di distribuzione stipulato in data 20.2.2018 con la convenuta, il quale dispone che “in caso di cessazione del Contratto, i
Prodotti ancora nella disponibilità del Distributore potranno essere restituiti al Fornitore, previa richiesta scritta dal Distributore. Il prezzo di tali Prodotti sarà equivalente al prezzo
d'acquisto sostenuto dal Distributore e le spese di spedizione saranno a carico della Parte la cui inadempienza ha determinato la cessazione del Contratto”.
La clausola subordina quindi la restituzione della merce, e il suo riacquisto da parte del fornitore, alle due condizioni della cessazione del contratto e alla richiesta scritta del distributore.
Quanto alla prima, è incontestato che il contratto è cessato a seguito della scadenza, il
19.2.2021, del termine di durata triennale previsto dall'art. 14.1, in difetto di allegazione delle condizioni, previste dal successivo punto dello stesso articolo 14, che consentono la proroga biennale.
Ricorre pure la seconda condizione, avendo richiesto, con pec dd. 22.2.2021 CP_1
regolarmente ricevuta da , la restituzione dei prodotti ancora nella sua disponibilità (v. CP_2
doc. 5).
4.1 La convenuta ha contestato la pretesa, sostenendo che la clausola in esame - da interpretare secondo i canoni della <comune intenzione delle parti>> (art. 1362 c.c.), e della buona fede
(art. 1366 c.c.) e in via sistematica (art. 1363 c.c.) – non implicherebbe alcun obbligo di riacquisto da parte del fornitore, ma si limiterebbe a consentire alle parti di accordarsi per la restituzione della merce, nei casi in cui questa sia “di recente ordinazione” e “di piccole quantità”, nell'ottica “di non lasciare invenduto alcun prodotto che la società distributrice potrebbe avere acquistato in prossimità della scadenza del contratto e che avrebbe potuto essere messa nuovamente in commercio dalla o da una ditta distributrice diversa” (art. 7 CP_2
della comparsa di risposta).
pagina 5 di 11 Ha replicato l'attrice, sostenendo che una tale interpretazione comporterebbe la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1355 c.c., perché meramente potestativa, e si porrebbe in contrasto con il più generale principio di conservazione del contratto previsto dall'art. 1367 c.c..
4.2 Si osserva come non ricorrano, né sulla base della formulazione letterale della disposizione in contesto, né in esito a un esame complessivo della disciplina contrattuale, elementi per ritenere che la volontà delle parti sia stata quella di rimettere all'accordo delle parti la restituzione o no della merce, e di limitare quest'ultima ai soli prodotti sopra indicati.
In particolare, la clausola condiziona la restituzione alla mera “richiesta scritta” del distributore, non contenendo alcun riferimento alla necessità di una successiva accettazione del fornitore, non lasciando dunque dubbi in ordine al fatto che la <comune intenzione>> delle parti sia stata proprio quella di attribuire al distributore la facoltà, non sindacabile dal fornitore, di decidere se restituire, alla scadenza del contratto, i prodotti ancora nella sua disponibilità, in caso positivo conseguendone, per esplicita previsione negoziale, il pagamento, da parte del fornitore, del prezzo equivalente a quello di acquisto a suo tempo corrisposto dal distributore.
Né alcun rilievo ostativo alla restituzione possono assumere sulla base della lettera della disposizione, che ne verrebbe altrimenti stravolta, l'eventuale vetustà o le quantità dei prodotti da restituire, circostanze in alcun modo menzionate dall'art. 15.1.
4.3 Pertanto, non essendo contestato il prezzo di acquisto della merce da restituire allegato dall'attrice, in accoglimento della domanda dalla stessa formulata, Controparte_2
va condannata al pagamento, in favore di unipersonale, della somma di Controparte_1
Euro 90.246,92, oltre agli interessi moratori ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
5. In via riconvenzionale la società convenuta ha richiesto la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento, nel corso del secondo e del terzo anno del rapporto, all'obbligo di acquisto minimo di prodotti previsto contrattualmente e pari, in via principale, alla differenza tra l'importo degli ordini effettuati da e quello che la CP_1
stessa avrebbe dovuto assicurare.
L'attrice, quale distributrice in via esclusiva, era tenuta, tra l'altro, “ad acquistare i Prodotti per sé ed a distribuire, commercializzare e rivendere tali Prodotti esclusivamente nel Canale
pagina 6 di 11 Distributivo del Territorio” (art.
2.2 del contratto), ai prezzi indicati nell'allegato 1 al contratto
(art. 4.1).
Più nel dettaglio, l'art. 11.1 del contratto stabilisce l'obbligo del distributore di “rispettare il
Piano d'Acquisto così come specificato nell'Allegato 2 … per almeno l'80% degli ordini di acquisto annuali”, e prevede, nel caso di inadempimento, che “il Fornitore avrà diritto, oltre ai diritti previsti dall'art. 14, a sospendere la consegna di lotti di Prodotti ordinati dal
Distributore e/o a revocare il diritto di esclusiva di cui al punto 2”, con la precisazione che “In caso di esercizio delle predette azioni, le rimanenti condizioni del Contratto rimarranno valide
e vincolanti”.
5.1 L'attrice non ha contestato il mancato rispetto del piano di acquisto minimo, avendo effettuato ordini, dal febbraio 2019 al febbraio 2020, per Euro 38.734,98 a fronte di un impegno di Euro 569.600,00 (80% dell'importo di Euro 712.000,00 previsto nell'allegato 2), e nessun ordine dal febbraio 2020 al febbraio 2021 a fronte di un obbligo per Euro 1.080.000,00
(80% dell'importo di Euro 1.350.000,00). si è opposta alla domanda, sostenendo, in primo luogo, che il risarcimento sarebbe CP_1
precluso in quanto il rapporto cessò per scadenza del termine e non a seguito di risoluzione ex art. 1456 c.c., avendo optato per il diverso rimedio della revoca del diritto di esclusiva CP_2
anziché comunicare di intendere avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 14.4 del contratto.
5.2 L'art. 11.1 del contratto attribuisce al fornitore, in caso di mancato rispetto del distributore del piano d'acquisto minimo, il diritto di sospendere la consegna dei prodotti già ordinati e/o di revocare il diritto di esclusiva, ma fa espressamente salvi (“oltre ai”) “i diritti previsti dall'art.
14”. La circostanza che si sia avvalsa di uno dei rimedi di cui all'art. 11 non determina CP_2
quindi preclusione all'esercizio delle tutele previste dal successivo articolo 14 che, al punto 4, prevede l'automatica risoluzione, “ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., in caso di violazione irreparabile … di clausola sostanziale del contratto”, tra cui la clausola 11 in tema di piano minimo d'acquisto, in esito alla dichiarazione per iscritto della parte adempiente di voler valersi della clausola risolutiva espressa, nonché il risarcimento del danno.
Se la risoluzione, mirando alla cessazione del rapporto tra le parti, è evidentemente e logicamente preclusa dalla scelta di revocare l'esclusiva (la quale implica invece la pagina 7 di 11 prosecuzione del rapporto stesso, sia pure con modalità diverse, derivanti dal non riconoscimento dell'esclusiva al distributore), nessuna incompatibilità sussiste tra il rimedio della revoca dell'esclusiva e il risarcimento dei danni, il quale è fatto salvo sia dall'art. 11.1
(“oltre ai diritti previsti dall'art. 14”), sia dall'art. 14.4, che lo fa espressamente “salvo comunque”.
5.3 Accertato l'inadempimento dell'attrice all'obbligazione di cui all'art. 11 del contratto, e ritenuta l'esperibilità dell'azione risarcitoria pur in difetto di risoluzione, si osserva peraltro che l'accoglimento della domanda di presuppone la prova di tutti i fatti costitutivi della CP_2
responsabilità contrattuale, tra i quali quello, espressamente contestato da CP_1 dell'esistenza e ammontare del danno.
Quest'ultimo è stato individuato dalla convenuta nel lucro cessante che sarebbe stato conseguito se avesse rispettato il piano minimo di acquisto (“… l'esatto adempimento CP_1
della avrebbe comportato un guadagno per la mentre dall'altro lato il mancato CP_1 CP_2 guadagno è consistito nell'inadempimento della che non ha rispettato il purchase CP_1 plan”; pag. 10 della comparsa di risposta).
Al riguardo, si rammenta che il danno patrimoniale da lucro cessante, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale impedito dall'inadempimento, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità, che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa dedurre l'entità del danno subito (v. Cass. 3.12.2015, n.
24632).
Nella specie, ha determinato il lucro cessante nella differenza tra l'importo minimo di CP_2
acquisto a carico di nel secondo e nel terzo anno di rapporto (Euro 1.649.600,00) da un CP_1 lato e l'importo degli ordini di acquisto effettuati dall'attrice nel medesimo periodo dall'altro
(Euro 38.734,98), e quindi in Euro 1.610.865,02.
Tale prospettazione del danno non può però ritenersi condivisibile, in quanto identifica il danno nel dato del fatturato, laddove il mancato guadagno consiste nell'utile netto non conseguito dalla vendita dei prodotti, ottenuto detraendo dal ricavo il costo di produzione, ove quest'ultima pagina 8 di 11 sia stata effettuata dalla stessa , o, in caso contrario, il costo di acquisto sopportato dalla CP_2
convenuta, nonché gli ulteriori costi e oneri che concorrono alla produzione dell'utile.
Nessuno di tali elementi è stato peraltro allegato da , e ciò preclude il ricorso alla CP_2
liquidazione equitativa, la quale implica l'impossibilità o l'estrema difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare, condizione qui esclusa, essendo nella disponibilità della convenuta gli elementi utili alla quantificazione in via equitativa del lucro cessante come sopra inteso (v. Cass., 17.10.2016, n. 20889, la quale ha affermato che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. “presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare … anche ogni elemento utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno”).
La mancanza di tali necessari elementi rende impossibile operare una liquidazione equitativa, non consentendo al giudice di “fornire adeguata indicazione del procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento ed
a precisare i criteri assunti a base del procedimento valutativo” (Cass. 20889/2016 cit.).
Del pari, l'evidenziata carenza di allegazione e prova preclude l'espletamento di un'eventuale c.t.u. contabile (peraltro neppure richiesta), la quale, considerata la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, non potendo supplire alla carenza delle allegazioni od offerte di prova della parte istante, o essere diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v., tra le altre, Cass., 16.5.2003, n. 7635).
5.4 Anche in relazione alla domanda subordinata di risarcimento del danno da perdita di chance va evidenziata la carenza di allegazione e prova dei relativi fatti costitutivi.
La convenuta ha sostenuto che l'omessa circolazione dei propri prodotti, cagionata dall'inadempimento di avrebbe determinato un pregiudizio all'immagine commerciale CP_1
pagina 9 di 11 e alla credibilità, il quale, a propria volta, avrebbe provocato un “evidente e susseguente perdita di chance” (comparsa di risposta, penultima pagina).
Va osservato, in primo luogo, che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass., 10.7.2023, n. 19551).
Nella specie, non ha precisato in che cosa sarebbe consistito il danno all'immagine, non CP_2
ha individuato i clienti asseritamente interessati, né ha indicato quale grado di diffusione avrebbe avuto il danno stesso.
Quanto, in secondo luogo, al danno da perdita di chance che sarebbe conseguito, la convenuta si è limitata ad allegarne l'esistenza, senza fornire alcun elemento in ordine a quali possibilità di guadagno sarebbero state perdute o a quali rapporti commerciali sarebbe stati impediti o risolti a seguito della condotta tenuta dall'attrice.
5.5 La domanda risarcitoria, come formulata, non può quindi essere accolta, per difetto di prova del danno.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio – in difetto di allegazione di nota - come in dispositivo, applicati i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da
Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00) dalla tabella allegata al D.M. 55/2014 (e aggiornati dal
D.M. 147/2022) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e valori inferiori ai medi per la fase rimanente, non essendo stata svolta attività di assunzione di prove.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 944/2021 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, condanna al pagamento, Controparte_2
in favore di , della somma di Euro 90.246,92, oltre agli Controparte_1
interessi moratori ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in Euro
pagina 10 di 11 12.000,00 per compensi ed Euro 786,00 per anticipazioni, oltre a rimborso spese generali, CPA
e IVA – se dovuta - ex lege.
Trieste, 12 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Daniele Venier
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