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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 13/11/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1390/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
FA IL Presidente relatore
EN CC DI
Emanuele Venzo DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1390/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 21.07.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...], C.F.:
C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente in [...]
Quarrata (PT), Via Lucca n. 5, C.F.: entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. FEDERICA BARONCELLI, (C.F.:
- pec: C.F._3
, con studio in Quarrata, Email_1
Via Montalbano n.30 A, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 21.07.2025,
[...]
e esponendo di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Quarrata (PT) in data 08.10.2006, precisavano che dalla loro unione era nato, in data 30.07.2009, il figlio . Per_1
Le parti evidenziavano peraltro che, dopo un periodo di vita coniugale felice la convivenza veniva turbata da profondi contrasti e incomprensioni che ne impedivano un sereno proseguimento.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto ed impegnandosi ad assicurarsi vicendevolmente autonomia e indipendenza.
2) La casa familiare di cui la Sig.ra è nuda Controparte_1 proprietaria, sita in Quarrata (PT), via Lucca n. 5, viene assegnata alla stessa unitamente a tutti i mobili e gli arredi che la compongono e continuerà ad abitarla assieme al figlio , Per_1 mentre il Sig. trasferirà la propria residenza in Parte_2 via Giuseppe Gentile 686 a Pistoia
3) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso restando però a vivere con la madre nella predetta abitazione sita in Quarrata (PT), via Lucca
n. 5.
Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al predetto.
2 4) Il sig. potrà vedere il figlio quando vuole, Parte_2 previo accordo con la madre e, in ogni caso, ha diritto di vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità:
− la prima settimana il mercoledì dal pomeriggio sino al giovedì dopo cena, quando il padre accompagnerà il figlio a casa dalla madre;
b) la seconda settimana il mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla sera dopo cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre e dal venerdì pomeriggio fino alla domenica dopo cena, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
− durante le vacanze natalizie e pasquali sarà seguito il calendario degli incontri settimanali ad eccezione dei giorni del 24 Dicembre e del 25 Dicembre e di Pasqua e Pasquetta che il figlio passerà rispettivamente con l'uno e l'altro genitore ad anni alterni. Per le prossime festività passerà il 24 Dicembre con il padre ed il Per_1
25 Dicembre con la madre, Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre.
− Durante l'anno solare i genitori trascorreranno con il figlio 1 o 2 settimane di vacanza, anche non consecutive, che si impegnano a comunicare l'uno all'altro con almeno 30 giorni di anticipo.
− I genitori avranno la facoltà di derogare, in accordo, alle suddette condizioni, tenendo conto dei desideri del figlio, dei suoi futuri impegni scolastici ed extrascolastici;
in ogni caso, gli accordi dovranno essere presi con congruo anticipo al fine di permettere ad entrambi i genitori di organizzare i propri impegni personali e di lavoro.
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, entro il 15 di ogni mese, la somma di € 400,00 mensili a
[...] titolo di contributo al mantenimento per il figlio;
detto Per_1 importo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Il sig. concorrerà alle spese Parte_2 straordinarie ed anche a quelle imprevedibili che si renderanno necessarie alla salute ed all'educazione del figlio nella Per_1 misura del 80%, mentre il restante 20% farà carico alla madre;
le spese vengono individuate come quelle di cui al protocollo d'intesa
3 tra Tribunale di Pistoia e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Pistoia. Il rimborso verrà effettuato a favore di chi ha sostenuto la spesa, previa esibizione della documentazione attestante la stessa, ed avverrà entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui viene consegnata o inviata la copia della documentazione di spesa.
7) Il sig. di professione imprenditore Parte_2 corrisponderà alla sig.ra , insegnante presso Controparte_1 una scuola paritaria, entro il 15 di ogni mese, la somma di €
300,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento;
detto importo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Le spese ed i compensi legali del presente giudizio vengono integralmente compensati fra le parti.
9) Il sig. e la sig.ra Parte_2 Controparte_1 espressamente dichiarano di essere stati edotti dal proprio difensore delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di rinunciare liberamente e coscientemente a comparire personalmente dinanzi al DI del Tribunale di Pistoia
e ribadiscono la propria volontà di non volersi riconciliare.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 10.11.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
4 Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1 Pt_1
e che hanno contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 08.10.2006 in Quarrata (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Quarrata (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
57, P. 2, S. A, anno 2006);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente relatore
FA IL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
FA IL Presidente relatore
EN CC DI
Emanuele Venzo DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1390/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 21.07.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...], C.F.:
C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente in [...]
Quarrata (PT), Via Lucca n. 5, C.F.: entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. FEDERICA BARONCELLI, (C.F.:
- pec: C.F._3
, con studio in Quarrata, Email_1
Via Montalbano n.30 A, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 21.07.2025,
[...]
e esponendo di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Quarrata (PT) in data 08.10.2006, precisavano che dalla loro unione era nato, in data 30.07.2009, il figlio . Per_1
Le parti evidenziavano peraltro che, dopo un periodo di vita coniugale felice la convivenza veniva turbata da profondi contrasti e incomprensioni che ne impedivano un sereno proseguimento.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto ed impegnandosi ad assicurarsi vicendevolmente autonomia e indipendenza.
2) La casa familiare di cui la Sig.ra è nuda Controparte_1 proprietaria, sita in Quarrata (PT), via Lucca n. 5, viene assegnata alla stessa unitamente a tutti i mobili e gli arredi che la compongono e continuerà ad abitarla assieme al figlio , Per_1 mentre il Sig. trasferirà la propria residenza in Parte_2 via Giuseppe Gentile 686 a Pistoia
3) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso restando però a vivere con la madre nella predetta abitazione sita in Quarrata (PT), via Lucca
n. 5.
Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al predetto.
2 4) Il sig. potrà vedere il figlio quando vuole, Parte_2 previo accordo con la madre e, in ogni caso, ha diritto di vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità:
− la prima settimana il mercoledì dal pomeriggio sino al giovedì dopo cena, quando il padre accompagnerà il figlio a casa dalla madre;
b) la seconda settimana il mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla sera dopo cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre e dal venerdì pomeriggio fino alla domenica dopo cena, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
− durante le vacanze natalizie e pasquali sarà seguito il calendario degli incontri settimanali ad eccezione dei giorni del 24 Dicembre e del 25 Dicembre e di Pasqua e Pasquetta che il figlio passerà rispettivamente con l'uno e l'altro genitore ad anni alterni. Per le prossime festività passerà il 24 Dicembre con il padre ed il Per_1
25 Dicembre con la madre, Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre.
− Durante l'anno solare i genitori trascorreranno con il figlio 1 o 2 settimane di vacanza, anche non consecutive, che si impegnano a comunicare l'uno all'altro con almeno 30 giorni di anticipo.
− I genitori avranno la facoltà di derogare, in accordo, alle suddette condizioni, tenendo conto dei desideri del figlio, dei suoi futuri impegni scolastici ed extrascolastici;
in ogni caso, gli accordi dovranno essere presi con congruo anticipo al fine di permettere ad entrambi i genitori di organizzare i propri impegni personali e di lavoro.
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, entro il 15 di ogni mese, la somma di € 400,00 mensili a
[...] titolo di contributo al mantenimento per il figlio;
detto Per_1 importo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Il sig. concorrerà alle spese Parte_2 straordinarie ed anche a quelle imprevedibili che si renderanno necessarie alla salute ed all'educazione del figlio nella Per_1 misura del 80%, mentre il restante 20% farà carico alla madre;
le spese vengono individuate come quelle di cui al protocollo d'intesa
3 tra Tribunale di Pistoia e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Pistoia. Il rimborso verrà effettuato a favore di chi ha sostenuto la spesa, previa esibizione della documentazione attestante la stessa, ed avverrà entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui viene consegnata o inviata la copia della documentazione di spesa.
7) Il sig. di professione imprenditore Parte_2 corrisponderà alla sig.ra , insegnante presso Controparte_1 una scuola paritaria, entro il 15 di ogni mese, la somma di €
300,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento;
detto importo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Le spese ed i compensi legali del presente giudizio vengono integralmente compensati fra le parti.
9) Il sig. e la sig.ra Parte_2 Controparte_1 espressamente dichiarano di essere stati edotti dal proprio difensore delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di rinunciare liberamente e coscientemente a comparire personalmente dinanzi al DI del Tribunale di Pistoia
e ribadiscono la propria volontà di non volersi riconciliare.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 10.11.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
4 Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1 Pt_1
e che hanno contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 08.10.2006 in Quarrata (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Quarrata (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
57, P. 2, S. A, anno 2006);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente relatore
FA IL
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