Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 147/2023 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Lecce N. 2551 del 27.9.2022 Oggetto: ricalcolo pensione VO 10041710 con decorrenza 1.1.2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n.
147.2023 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa, come da mandato in atti dall'avv. Antonio Parte_1
Cannoletta, domiciliatario;
APPELLANTE contro con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Maria Teresa Petrucci e
Maria Lupoli, domiciliatarie;
APPELLATO
All'udienza del 19.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate
FATTO
Con la sentenza in epigrafe la domanda proposta il 29.7.2020 dall'odierna parte appellante- nella base di calcolo della sua pensione, indicata in epigrafe, Parte_2
95/2000 per 52 settimane anno) – è stata rigettata
Il Tribunale ha ritenuto la domanda sprovvista di specifica dimostrazione circa il fatto costitutivo della pretesa, segnatamente il giudice ha utilizzato per la RMS il dato retributivo (€ 9778,07: 42 settimane) a base del calcolo della CIG ed ha evidenziato come tale RMS sia conforme a quella utilizzata dall' per la liquidazione del CP_1
trattamento pensionistico.
Con ricorso depositato il 28.3.2023 il soccombente ha proposto appello per la riforma di questa decisione. Con unico motivo ha sostenuto che l'errore in cui era incorso il giudice risultava per tabulas, posto che la RMS – avente la medesima base di calcolo sia per la
CIG che per la mobilità , e rapportata alla retribuzione imponibile quantificata dallo stesso istituto per la CIG dell'anno 1994 (3.251,61:10 settimane ) – ammontava a €
325,16 e non al minore importo calcolato dal giudice (€232,81)
Ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, vinte le spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c
L' nella memoria di costituzione ha contestato gli avversi argomenti sostenendo CP_1
che l'appellante aveva omesso di fornire prova dei propri assunti in difetto di allegazione circa la retribuzione percepita o spettante ex c.c.n.l., l'importo della 13^ mensilità e degli altri emolumenti se percepiti, l'importo della retribuzione annua pensionabile e del rateo in esito alle operazioni di ricalcolo.
Ha insistito per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, dopo discussione orale, si è deciso come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
Al fine di affrontare il merito del gravame giova rammentare il quadro normativo.
La causa ha ad oggetto il ricalcolo della pensione mediante inclusione, nella retribuzione annua pensionabile, e sostanzialmente in quella corrispondente al valore retributivo della contribuzione figurativa per cassa integrazione guadagni e per mobilità, degli emolumenti percepiti in costanza di rapporto di lavoro a titolo di compensi extramensili (mensilità aggiuntive come tredicesima etc).
Con riferimento alla cassa integrazione guadagni l'art.8 comma 4 l.n.155\1981 stabilisce che “I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale”.
Secondo l'art. 2 della legge n. 164/1975 l'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale che ai lavoratori beneficiari sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 ed il limite dell'orario contrattuale, ma in ogni caso non oltre le 40 ore settimanali;
la retribuzione globale integrabile è composta da competenze che maturano e vengono erogate anche con periodicità non mensile.
Pertanto deve ritenersi che la base retributiva da assumere come riferimento ai fini delle settimane contributive di integrazione salariale nelle operazioni di liquidazione della pensione debba comprendere anche le competenze retributive che maturano con periodicità non mensile, inclusa la tredicesima.
Il trattamento di integrazione salariale ordinario si computa sulla retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo, corrispondente all'orario contrattuale ordinario, percepita nell'ultimo mese, e include paga base, indennità di contingenza, ratei di mensilità aggiuntive ed eventuali maggiorazioni che devono essere considerate come componenti della normale retribuzione oraria, stabilita come parametro di riferimento;
vanno escluse dal computo le somme prive della caratteristica della ordinarietà e continuità (v. Cass. n.6161/2018; n.31290/2019).
Alla luce dell'art. 7 comma 9 della legge n. 223/1991, analogo discorso deve farsi per l'indennità di mobilità, che viene calcolata in misura percentuale rispetto alla retribuzione teorica lorda utilizzata ai fini trattamento di integrazione salariale. Il primo giudice ha, giustamente, rilevato che il calcolo della RMS si effettua sul dato retributivo sic et simpliciter e non sul dato retributivo come risultante dai dati desumibile dalla liquidazione della CIG.
Tale elemento, che avrebbe dovuto comporre il nucleo espositivo della causa petendi e che il Tribunale ha individuato nella motivazione della sentenza, non è stato dimostrato;
in buona sostanza, gli stessi dati rilevabili dall'estratto conto previdenziale depositato in primo grado, ove esaminati alla luce delle norme sopra richiamate, militano in senso contrario alle affermazioni e alle doglianze del pensionato.
In particolare, sulla base del predetto estratto conto, considerando la contribuzione per c.i.g. collocata nel periodo utile ai fini del calcolo della pensione, e quindi nel decennio contributivo anteriore al pensionamento, si osserva più volte che il valore retributivo settimanale del contributo figurativo per cassa integrazione (anno
1994) risulta addirittura superiore alla retribuzione settimanale relativa al periodo di lavoro effettivo precedente a quello di cassa integrazione (retribuzione effettiva
(€9778,07 per 42 settimane di contribuzione) che, peraltro, potrebbe includere anche voci retributive ulteriori rispetto a quelle ordinarie o continuative utilizzabili come parametro per la c.i.g.): tale situazione appare incompatibile con il lamentato vizio di
“errore per difetto” del valore retributivo della contribuzione figurativa, in quanto, se tale vizio sussistesse davvero, il valore retributivo della settimana di contribuzione figurativa per c.i.g. risulterebbe inferiore all'80% della retribuzione della settimana dell'ultimo periodo di lavoro inclusiva della quota di tredicesima. Lo stesso vale per il valore della contribuzione figurativa per mobilità riportata nell'estratto conto.
In sostanza si tratta di elementi concreti che depongono in senso sfavorevole alla tesi dell'appellante circa l'asserita insufficienza del valore retributivo delle settimane contributive di mobilità; tali elementi, stante anche la già rilevata inadeguatezza e inattendibilità dei conteggi dalla stessa parte depositati, non costituiscono supporto sufficiente a consentire l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che, su tali premesse, sarebbe meramente esplorativa, dovendosi altresì evidenziare che l'istituto previdenziale non ha contestato in giudizio la rilevanza degli emolumenti extramensili nella determinazione della base di calcolo dei contributi figurativi ai fini pensionistici, ma ha sostenuto di aver già provveduto a considerarli nel liquidare la pensione della controparte.
In definitiva non vi sono le condizioni per giungere a una riforma della sentenza impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come appresso.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 28.2.23 da Pt_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del 27.9.22 del Tribunale di Lecce,
[...] CP_1
così provvede: rigetta l'appello
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 962, ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 19.3.2025
Il Presidente