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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/05/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 937/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “RICORSO PER REVISIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO E MODIFICA
DELLE CONDIZIONI STABILITE NELLA SENTENZA DI DIVORZIO”, promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Fulda nr. 117, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Gatto, del Foro di Tempio Pausania
(C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Tempio C.F._2
Pausania, Corso Matteotti nr. 47;
ricorrente
pagina 1 di 12 contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...]CP_1 C.F._3
Aranci, Via SA Curi nr. 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Flora de Caro, del Foro di Roma (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Roma, Via di C.F._4
Boccea nr. 319;
resistente
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Orecchioni (C.F.: , CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, Via Roma nr. 56;
interveniente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati al telematico;
il PM nulla ha opposto;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertata la modifica del domicilio del figlio della coppia, , Controparte_2
da Olbia a Roma ed accertato altresì che mantiene da sola il figlio a Roma Parte_1 CP_2
senza ricevere alcun contributo da parte del padre, disporre la revoca del contributo di mantenimento posto a carico della con la sentenza n. 15272/ 2012 del Tribunale di Roma così come Parte_1
modificata dal decreto della Corte di Appello di Roma n. 1712/2019 del 13.09.2019 e dal decreto n.
4078 dell'8.6.2023 del Tribunale di Tempio Pausania, a partire dal mese di settembre 2023 e per
l'effetto revocare l'obbligo di mantenimento a favore del , posto a carico della per il CP_1 Parte_1 figlio nei predetti provvedimenti”. CP_2
pagina 2 di 12 A sostegno delle proprie pretese, la parte ricorrente rilevava che:
- in riforma del provvedimento emesso dal Tribunale di Roma il 19 luglio 2018, la Corte d'Appello di
Roma, con provvedimento del 13 settembre 2019, rigettava la richiesta della di trasferire la Parte_1 residenza del figlio (all'epoca minore) ad Istanbul, confermava l'affido condiviso del figlio CP_2
minore alle parti, disponendone il collocamento prevalente presso la residenza del padre, in Golfo
Aranci, con obbligo, a carico della ricorrente, di versare, a titolo di mantenimento indiretto in favore del figlio, l'importo di € 800,00 mensili, successivamente ridotto in € 500,00 dal Tribunale di Tempio
Pausania, limitatamente al periodo dal mese di marzo 2020, fino al mese di settembre 2023;
- nelle more, tornava a vivere a Roma, dove si trasferiva anche il figlio , maggiorenne non CP_2
economicamente indipendente che, dopo essere stato respinto nel secondo e terzo anno del Liceo
Scientifico Mossa, in Olbia, iniziava a frequentare l'Istituto Scolastico Paritario A. Ruiz, presso il quale già recuperava i predetti anni scolastici, ed otteneva l'ammissione al quinto anno di liceo scientifico;
- rispettando la volontà del figlio di vivere autonomamente, metteva a sua disposizione un appartamento di proprietà della nonna materna, ubicato nello stesso stabile dove viveva la Parte_1 insieme al proprio nucleo familiare, e provvedeva a corrispondere, nell'interesse di , tutte le CP_2 spese inerenti alla gestione dell'appartamento (condominio, utenze, ecc..), nonché a versare alla propria madre una somma mensile per l'occupazione dell'immobile, ed al figlio l'importo di € 200,00 mensili per le sue esigenze.
Parte ricorrente rilevava che le circostanze rappresentate determinavano un mutamento della situazione di fatto, tale da richiedere una modifica dei provvedimenti giudiziali già adottati in precedenza, in relazione agli obblighi di mantenimento del figlio da parte dei genitori.
Si costituiva nel presente giudizio parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- respingere la domanda formulata da poiché infondata;
in Parte_1
subordine: - a parziale modifica dei precedenti provvedimenti economici, disporre che Parte_1 continui a versare l'assegno già fissato dal giudice in € 800,00 mensili, oltre aggiornamenti
[...]
ISTAT, quanto a € 200,00 direttamente a e, quanto ai rimanenti € 600,00, al padre, Sig. CP_2 CP_1
; in via ulteriormente subordinata: - a parziale modifica dei precedenti provvedimenti economici,
[...] disporre che continui a versare l'assegno già fissato dal giudice in € 800,00, oltre Parte_1
aggiornamenti ISTAT, direttamente al figlio . Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese CP_2 di lite”.
Nelle proprie difese, il resistente rilevava di essersi opposto sin da subito non solo all'iscrizione di ad una scuola privata, non condividendo il modello educativo offerto dalla ricorrente, ma CP_2
altresì al trasferimento a Roma del figlio, anche in ragione proprie condizioni economiche, che pagina 3 di 12 subivano un'ulteriore contrazione negli ultimi anni, per cui non era in grado di sostenere tali ulteriori esborsi.
Dava atto altresì che, nonostante ciò, la ricorrente provvedeva in autonomia all'iscrizione del figlio al predetto Istituto Scolastico, informando il soltanto ad inizio anno didattico, nel settembre 2023. CP_1
Il allegava che il figlio, per sua volontà, non viveva insieme alla madre e, pur frequentando la CP_1
scuola a Roma, rientrava regolarmente in Golfo Aranci, dove manteneva la residenza anagrafica, ivi recandovisi con regolarità, anche per trascorrere tutti i periodi di vacanza, e facendo riferimento al padre per ogni esigenza di tipo personale, emotivo ed economico, considerato che la dal Parte_1 mese di marzo 2023, prima dell'iscrizione di a scuola a Roma, non versava più l'assegno di CP_2
mantenimento al padre, ed iniziava a versare al figlio la somma di € 200,00 mensili solo dal mese di febbraio 2024.
Con comparsa di intervento volontario, si costituiva nel presente giudizio , chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, rigettare la domanda proposta da e, confermato Parte_1
l'assegno di mantenimento nella misura di € 800,00 mensili, disporre il pagamento di tale somma direttamente a favore di ”. In particolare, rilevava di avere uno stabile legame Controparte_2 CP_2
con l'abitazione di Golfo Aranci, luogo dove conservava i propri interessi e rapporti personali, manteneva la residenza, oltre a recarvisi appena possibile, anche in occasione dei periodi di vacanza scolastica. Pertanto, rilevava l'assenza dei presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento a carico della madre, rispetto al quale chiedeva il versamento diretto in suo favore.
All'udienza del 14 novembre 2024, si procedeva all'ascolto di parte ricorrente, di parte resistente, e del figlio maggiorenne delle parti.
All'esito, il Giudice fissava udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Alla predetta udienza, il Giudice Relatore, Delegato alla trattazione del procedimento, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferirla al Collegio.
*****
Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità della domanda proposta per la prima volta dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, avente ad oggetto la richiesta di porre a carico del padre la corresponsione dell'importo di € 800,00 mensili a titolo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, non economicamente indipendente, per due ragioni.
pagina 4 di 12 In primo luogo, la predetta domanda è da considerarsi tardiva, in quanto l'art. 473 bis 19 c.p.c. ammette che le parti possano proporre “nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova”, a condizione che si verifichino
“mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”.
Tali presupposti non risultano integrati nel caso di specie, né specificamente allegati dalla ricorrente che, a sostegno della propria pretesa, si è limitata a richiamare il contenuto della comparsa di costituzione e risposta del , e le dichiarazioni rese in sede di udienza da , che non CP_1 CP_2 apportano alcun elemento di novità rispetto a quanto già prospettato dalla nell'atto Parte_1
introduttivo del presente procedimento.
Secondariamente, la non appare legittimata a proporre la predetta domanda, considerato Parte_1
che, all'esito della decisione della Corte d'Appello di Roma, la stessa non riveste più la posizione di genitore collocatario di , che ha vissuto con il padre in Golfo Aranci sino all'autunno del 2023, CP_2
e che, attualmente, vive a Roma solo, senza alcun legame con la residenza della madre, se non limitato ad una vicinanza geografica.
Nel merito, la richiesta di revoca proposta dalla ricorrente fonda su due presupposti: la modifica del domicilio del figlio della coppia, da Olbia a Roma, con conseguente venir meno del legame con la residenza del genitore precedentemente collocatario, ed il fatto che, secondo la ricostruzione della ricorrente, è la medesima a provvedere integralmente al mantenimento del figlio nella nuova città.
Ebbene, è pacifico che , figlio maggiorenne delle parti, non è economicamente indipendente e, CP_2
pertanto, ha diritto al mantenimento da parte dei genitori, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, e questo a prescindere dal mutamento del domicilio, o della residenza.
Invero, la difesa della ricorrente appare focalizzata sulla pretesa, da parte della di ottenere Parte_1
l'esonero totale dal mantenimento indiretto già posto a suo carico in favore del figlio , CP_2
attribuendosi la stessa la qualità di genitore collocatario, che già provvede al mantenimento diretto del ragazzo.
Tuttavia, tale tesi non appare condivisibile, per i motivi che seguono.
Occorre osservare che, avendo ormai raggiunto la maggiore età, devono ritenersi inefficaci CP_2
tutte le disposizioni relative all'affidamento, collocamento del medesimo, e diritto di visita del genitore non collocatario, essendo demandata al figlio maggiorenne la volontà di scegliere con quale genitore vivere, se andarsene da casa, e quando vedere i propri genitori, fermi restando gli obblighi di questi ultimi in ordine al mantenimento in favore del medesimo, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
pagina 5 di 12 Quando si tratta di figlio maggiorenne non economicamente autonomo, ai fini del mantenimento in suo favore, piuttosto che di “collocamento” in senso proprio, appare più corretto parlare di “coabitazione”,
“convivenza”.
Nella specie, si è trasferito a Roma, per seguire il ciclo di studi presso l'Istituto Scolastico CP_2
privato indicato in atti.
Dagli atti di causa, e dall'istruttoria del procedimento, è emerso che, nonostante a Roma viva anche la madre, che ha messo a disposizione di un appartamento di proprietà della nonna materna sito CP_2
nello stesso stabile dove risiede anche la di fatto non convive con la ricorrente, e Parte_1 CP_2
non è mai stato inserito nel nuovo nucleo familiare che la ha costituito nella predetta città. Parte_1
Ciò risulta dalle allegazioni del resistente, non specificamente contestate dalla ricorrente, nel momento in cui, nella propria comparsa di costituzione e risposta, rileva che “ ) ha trascorso poco CP_2 tempo, alla fine del mese di settembre 2023 (inizio dell'anno scolastico), nella casa della e, Parte_1
non desiderando permanervi, la madre lo ha albergato temporaneamente in un istituto di suore, Casa per ferie “Eden Cusmano”, ove il ragazzo non aveva neanche la possibilità di cucinare un pasto.
Successivamente, per un altro periodo, il ragazzo si è trasferito in una delle abitazioni della famiglia
sita in Via del Casaletto, dalla quale ha dovuto traslocare perché l'unità viene utilizzata Parte_1
sporadicamente dallo zio, fratello della madre. Suo malgrado, pur di avere una stabilità alloggiativa,
ha, alla fine, accettato, di andare a vivere, nel mese di dicembre 2023, in Via Fulda, 115, nel CP_2
medesimo comprensorio nel quale risiede la madre al civico 117, in un appartamento di proprietà della nonna ma gestito dalla madre (le utenze sono, difatti, a ella intestate), nel quale, per mesi ha abitato con la caldaia rotta che la non provvedeva a far riparare”, ed altresì dalle Parte_1 dichiarazioni della ricorrente stessa, rese all'udienza del 14 novembre 2024, nei seguenti termini: “(…)
Lui ha iniziato a frequentare la scuola privata a Roma dai primi di settembre del 2023, dapprima viveva con me. Io ho un altro figlio, avuto dal mio secondo marito, che è iperattivo. era in CP_2
crisi, ed io non mi sono sentita di inserirlo di nuovo nel nucleo familiare di crescita con un fratello incontenibile;
quindi, è andato a stare nella casa di mia madre, dai primi giorni di novembre (…)”.
Del resto, né la ricorrente, né il figlio , hanno allegato episodi di condivisione e convivialità CP_2
sotto lo stesso tetto, neppure di natura sporadica o saltuaria, per cui appare che, nonostante l'effettiva vicinanza geografica, madre e figlio conducano, sostanzialmente, ognuno la propria vita.
Diversamente, il legame con la figura paterna appare conservato e stabile: ha dichiarato di CP_2
recarsi appena possibile dal padre, in Golfo Aranci, dove ha riferito di tornare ogni due settimane, di trascorrere i periodi di vacanza, e dove , nella propria comparsa di intervento, ha individuato il CP_2 centro dei “rapporti anche di carattere morale e familiare”.
pagina 6 di 12 È emerso altresì che il , seppure in maniera diversa rispetto alle ordinarie modalità di CP_1
mantenimento diretto tipiche del collocamento presso un genitore, continua a provvedere alle esigenze di vita del proprio figlio.
Ciò emerge, in primo luogo, dalle allegazioni della ricorrente stessa, nel momento in cui, nel proprio atto introduttivo, ammette di essere a conoscenza del fatto che il padre versa direttamente un mantenimento al figlio, e dalle dichiarazioni rese dal all'udienza del 14 novembre 2024, come CP_1 segue: “Da quando mio figlio sta a Roma, io gli faccio un bonifico mensile di 500,00 euro, poi provvedo al pagamento dei voli, ed alle spese per il vestiario ecc…”, confermate da , che ha CP_2 dichiarato: “Mio padre, da quando mi sono traferito, mi ha sempre dato 500,00 euro mensili, i primi mesi anche 700,00. Io torno da mio padre in Sardegna circa ogni due settimane. Anche le vacanze, di base, le trascorro sempre in Sardegna con mio padre”.
D'altra parte, la ha ammesso di non avere più corrisposto il mantenimento in favore del Parte_1
figlio secondo le modalità disposte dalla Corte d'Appello di Roma nel 2019, e dal Tribunale di Tempio
Pausania nel 2023, quando in udienza ha dichiarato: “Per quanto riguarda cibo, viveri ecc, siccome
mi diceva che il padre, comunque, provvedeva in parte al suo mantenimento, io gli davo circa CP_2
200,00 euro al mese”.
Il Collegio non ritiene che, in ragione delle spese corrisposte dalla ricorrente per la permanenza di a Roma, la stessa debba essere esonerata completamente dal mantenimento ordinario posto a CP_2
suo carico dai richiamati provvedimenti.
Questo in quanto, in tema di mantenimento dei figli, le spese inerenti al percorso di studi, quali quelle universitarie, o comunque collegate alla figura dello “studente fuori sede”, non si ritengono comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, qualora non siano prevedibili, e ponderabili, al tempo della determinazione del predetto assegno (vedi in questo senso
Cassazione civile sez. I, 18/03/2024 n.7169).
Ebbene, è chiaro che, nel momento in cui la Corte d'Appello di Roma, nel 2019, ha posto a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, all'epoca minorenne, per un importo complessivamente pari ad € 800,00, gli esborsi per cui è causa non erano prevedibili, considerato che la ricorrente, all'epoca, viveva ad Istanbul, mentre per , ancora quattordicenne, si prospettava una CP_2
permanenza stabile presso la residenza del padre, in Golfo Aranci. Né tali esborsi erano prevedibili al momento della modifica successivamente disposta dal Tribunale di Tempio Pausania, e limitata al periodo dal mese di marzo 2020, al mese di settembre 2023.
pagina 7 di 12 Di fatto, i presupposti per il trasferimento di a Roma si sono creati solo nell'estate del 2023, CP_2
quando, all'esito della bocciatura al secondo anno del liceo, è stato nuovamente rimandato in CP_2
tre materie, e così ha aderito alla proposta della madre di frequentare l'Istituto Scolastico Privato in
Roma.
Dunque, quali spese straordinarie, gli esborsi elencati dalla ricorrente, che costituiscono un contributo supplementare da parte del genitore non convivente, devono essere concordate tra i genitori.
Nella specie, il ha allegato di essersi opposto al modello educativo offerto dalla ricorrente, CP_1
preferendo la strada della scuola pubblica che, secondo la prospettiva del resistente, avrebbe maggiormente responsabilizzato , nonché di avere rilevato alla che non sarebbe CP_2 Parte_1
stato in grado, nelle proprie condizioni economiche, di sostenere i costi correlati all'iscrizione del figlio ad una scuola privata e, più in generale, al mantenimento di nella città di Roma. CP_2
Del resto, non è oggetto di specifica contestazione che la abbia posto il davanti al Parte_1 CP_1
“fatto compiuto”, avendo provveduto di sua iniziativa all'iscrizione di all'istituto per il CP_2
recupero degli anni scolastici.
Anzi, la stessa, nel ricorso introduttivo, ha rilevato di non intendere “valutare un contributo Parte_1 paritario da parte dell'altro genitore a tutte le spese che autonomamente ha deciso di sostenere nell'esclusivo interesse del figlio”.
Pertanto, non appare logico che la ricorrente dapprima deliberi autonomamente di farsi integrale carico delle predette spese, poi pretenda di essere esonerata dal mantenimento ordinario nei confronti del figlio, questione che, peraltro, neppure risulta essere stata oggetto di confronto e discussione tra le parti, prima di decidere di iscrivere presso l'Istituto Scolastico indicato in atti. CP_2
Né appare ingiustificato il dissenso del padre, considerato che il ha dapprima evidenziato CP_1
l'importanza di responsabilizzare , per poi rilevare alla ricorrente l'impossibilità di sostenere gli CP_2
esborsi correlati alla frequenza del figlio ad un istituto privato, ed al mantenimento del medesimo nella città di Roma. Peraltro, il percorso formativo al quale ha aderito non riveste carattere di CP_2
esclusività ed eccezionalità, né assume rilevanza essenziale rispetto alle aspettative formative e professionali di , trattandosi di percorso ordinario di scuola secondaria di secondo grado, che CP_2
ben poteva essere concluso in una scuola pubblica, nella città di residenza del ragazzo.
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene doversi rigettare la richiesta della ricorrente, avente ad oggetto la revoca del contributo al mantenimento posto a suo carico in favore del figlio.
Inoltre, si ritiene doversi disporre che tutte le spese di natura straordinaria, correlate al trasferimento ed alla permanenza di a Roma, quindi quelle inerenti al canone di locazione dell'alloggio, utenze, CP_2
pagina 8 di 12 condominio ed imposte varie, tasse di iscrizione e retta scolastica, spese scolastiche, debbano restare ad integrale carico della Parte_1
Occorre, a questo punto, valutare se la sopravvenienza di queste spese a carico della madre, ed il mutamento della situazione di fatto correlato al trasferimento di a Roma, benché non idonee a CP_2
determinare la revoca dell'obbligo del contributo al mantenimento posto a carico della in Parte_1
favore del figlio, integrino circostanze nuove, tali da rendere necessario un adeguamento dell'importo dovuto a tale titolo, già determinato in € 800,00.
Il Collegio ritiene di aderire a tale soluzione, per i motivi che seguono.
La soluzione educativa e di vita proposta dalla nonostante l'opposizione del resistente, ha Parte_1
trovato il pieno consenso di , che ha accolto con favore la prospettiva di frequentare la scuola CP_2
privata individuata dalla madre, e di vivere a Roma. A tal proposito, si richiamano le dichiarazioni rese da all'udienza del 14 novembre 2024, come segue: “(…) La scuola che frequento la paga mia CP_2
madre, io vado volentieri in quella scuola. Mia mamma mi ha proposto di frequentare una scuola privata nel momento in cui ero stato rimandato in tre materie, correvo il rischio di essere bocciato di nuovo, così ho accettato la proposta di mia madre. A Roma sto bene, faccio sport libero nel parco dove casa mia, suono uno strumento musicale. Frequento una psicologa, poi svolgo attività di prassi per mantenere la casa (…)”. Del resto, non ha manifestato l'intenzione di rientrare CP_2
immediatamente in Golfo Aranci una volta terminato il percorso di studi della scuola secondaria di secondo grado;
anzi, il resistente stesso, nell'interesse del figlio, ha formulato una proposta conciliativa con la quale ha richiesto la regolarizzazione del contratto di locazione dell'immobile presso il quale abita il ragazzo.
, inoltre, appare consapevole degli esborsi che sostiene la madre per la permanenza del CP_2
medesimo a Roma, secondo quanto dichiarato dallo stesso, come segue: “La scuola che frequento la paga mia madre (…) Io chiedo soldi ad entrambi i miei genitori, ma principalmente a mia madre, perché è stata lei a propormi di vivere a Roma. Secondo me i soldi che corrisponde mia madre sono inferiori al mantenimento, che era previsto per 800.00 euro mensili. Mia madre mi da 200,00 euro mensili per le mie esigenze, mentre per le spese inerenti alla casa ecc.. provvede ai pagamenti di circa
550,00 euro mensili, secondo un conto che ho fatto io (..)”.
Dunque, secondo il conto eseguito da stesso, qualora si tenesse fermo l'importo di € 800,00 CP_2
posto a carico della a titolo di mantenimento ordinario in favore del figlio, a tale importo Parte_1
dovrebbero aggiungersi, ad integrale carico della ricorrente, ulteriori € 550,00, per un totale di €
1.350,00 a carico della a fronte di uno stipendio mensile netto dichiarato dalla stessa in € Parte_1
1.633,00, e non oggetto di specifica contestazione.
pagina 9 di 12 Ciò determinerebbe, di fatto, una violazione dell'art. 337 ter. c.p.c., nel momento in cui dispone che
“(…) ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Per quanto sopra esposto, visto il mutamento della situazione di fatto rispetto al momento in cui è stato determinato l'importo dovuto dalla ricorrente a titolo di mantenimento indiretto nei confronti del figlio,
e gli ulteriori esborsi straordinari a carico della ricorrente, considerati i parametri indicati dalla norma sopra richiamata, si ritiene equo rideterminare il contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne delle parti nelle seguenti modalità: la dovrà corrispondere, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento in favore del figlio , l'importo di € 400,00 mensili, rivalutabili CP_2
annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda (Cass. Civ., Sez. I, ord. 23 giugno 2023 n. 18089); resteranno altresì a carico della tutte le spese inerenti Parte_1 all'alloggio (canone di locazione, condominio, bollette, tasse ecc..) presso il quale abita , ed alla CP_2 frequenza di quest'ultimo all'Istituto Scolastico indicato in atti, nella misura del 100%.
Le altre spese straordinarie necessarie per la crescita e le esigenze di vita di , diverse da quelle CP_2
sopraindicate, resteranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%.
Circa le modalità di corresponsione del predetto importo, il Collegio ritiene che la domanda di versamento diretto presentata dall'interveniente debba essere accolta.
Di fatto, ha superato la maggiore età, vive solo, ed il Giudice Relatore, in udienza, ha avuto CP_2
modo di constatarne la maturità, e capacità di gestione e ragionamento, anche in relazione ai conteggi analiticamente esposti, correlati agli esborsi necessari per la gestione dell'alloggio. Del resto, anche il padre pare condividere tale soluzione, nel momento in cui, all'udienza del 14 novembre 2024, ha formulato la seguente proposta conciliativa “la ricorrente corrisponderà direttamente al figlio il mantenimento, per l'importo di 800,00 euro, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con il quale il figlio provvederà, personalmente, al pagamento delle spese inerenti alla gestione della casa
(affitto pari a 400,00 euro mensili, bollette, condominio e tasse), con regolarizzazione del contratto di locazione”.
Inoltre, la permanenza di madre e figlio nella stessa città, oltre alla collocazione degli immobili abitati dai medesimi nello stesso edificio, rende certamente più agevole il versamento del mantenimento pagina 10 di 12 direttamente a piuttosto che al padre, residente in [...], anche in considerazione della CP_2
conflittualità tra le parti, emersa in corso di causa.
Pertanto, si ritiene doversi disporre che i predetti importi vengano versati direttamente al figlio, mediante bonifico sull'IBAN che sarà indicato dal medesimo. L'importo di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario dovrà essere versato dalla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, mentre tutte le altre spese inerenti alla gestione dell'appartamento, ed alla frequenza di all'Istituto CP_2
Scolastico indicato in atti, entro sette giorni prima delle rispettive scadenze.
Le ulteriori spese straordinarie, dovute da entrambi genitori al 50%, dovranno essere versate dalle parti all'occorrenza, direttamente al figlio, mediante bonifico sull'IBAN indicato.
Visto l'esito complessivo del giudizio, e considerati i rapporti tra le parti, si ritiene doversi disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
DICHIARA inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente, avente ad oggetto la corresponsione,
a carico del resistente, dell'importo di € 800,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne , non economicamente indipendente;
CP_2
RIGETTA la domanda della ricorrente, avente ad oggetto la revoca dell'obbligo di contributo al mantenimento posto a suo carico in favore del figlio;
DISPONE che corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento in favore del Parte_1 figlio, l'importo di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante versamento sull'IBAN indicato da , entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla Controparte_2
data della domanda;
pagina 11 di 12 PONE a carico di tutte le spese straordinarie inerenti all'alloggio di a Parte_1 CP_2
Roma, ed alla frequenza del figlio presso l'Istituto Scolastico indicato in atti, nella misura del 100%, da versare sull'IBAN indicato da entro sette giorni prima delle rispettive scadenze;
Controparte_2
PONE a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le ulteriori e diverse spese straordinarie necessarie per , da versare all'occorrenza sul predetto IBAN;
CP_2
COMPENSA integralmente tra tutte le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni, e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 22 maggio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 937/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “RICORSO PER REVISIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO E MODIFICA
DELLE CONDIZIONI STABILITE NELLA SENTENZA DI DIVORZIO”, promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Fulda nr. 117, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Gatto, del Foro di Tempio Pausania
(C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Tempio C.F._2
Pausania, Corso Matteotti nr. 47;
ricorrente
pagina 1 di 12 contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...]CP_1 C.F._3
Aranci, Via SA Curi nr. 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Flora de Caro, del Foro di Roma (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Roma, Via di C.F._4
Boccea nr. 319;
resistente
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Orecchioni (C.F.: , CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, Via Roma nr. 56;
interveniente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati al telematico;
il PM nulla ha opposto;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertata la modifica del domicilio del figlio della coppia, , Controparte_2
da Olbia a Roma ed accertato altresì che mantiene da sola il figlio a Roma Parte_1 CP_2
senza ricevere alcun contributo da parte del padre, disporre la revoca del contributo di mantenimento posto a carico della con la sentenza n. 15272/ 2012 del Tribunale di Roma così come Parte_1
modificata dal decreto della Corte di Appello di Roma n. 1712/2019 del 13.09.2019 e dal decreto n.
4078 dell'8.6.2023 del Tribunale di Tempio Pausania, a partire dal mese di settembre 2023 e per
l'effetto revocare l'obbligo di mantenimento a favore del , posto a carico della per il CP_1 Parte_1 figlio nei predetti provvedimenti”. CP_2
pagina 2 di 12 A sostegno delle proprie pretese, la parte ricorrente rilevava che:
- in riforma del provvedimento emesso dal Tribunale di Roma il 19 luglio 2018, la Corte d'Appello di
Roma, con provvedimento del 13 settembre 2019, rigettava la richiesta della di trasferire la Parte_1 residenza del figlio (all'epoca minore) ad Istanbul, confermava l'affido condiviso del figlio CP_2
minore alle parti, disponendone il collocamento prevalente presso la residenza del padre, in Golfo
Aranci, con obbligo, a carico della ricorrente, di versare, a titolo di mantenimento indiretto in favore del figlio, l'importo di € 800,00 mensili, successivamente ridotto in € 500,00 dal Tribunale di Tempio
Pausania, limitatamente al periodo dal mese di marzo 2020, fino al mese di settembre 2023;
- nelle more, tornava a vivere a Roma, dove si trasferiva anche il figlio , maggiorenne non CP_2
economicamente indipendente che, dopo essere stato respinto nel secondo e terzo anno del Liceo
Scientifico Mossa, in Olbia, iniziava a frequentare l'Istituto Scolastico Paritario A. Ruiz, presso il quale già recuperava i predetti anni scolastici, ed otteneva l'ammissione al quinto anno di liceo scientifico;
- rispettando la volontà del figlio di vivere autonomamente, metteva a sua disposizione un appartamento di proprietà della nonna materna, ubicato nello stesso stabile dove viveva la Parte_1 insieme al proprio nucleo familiare, e provvedeva a corrispondere, nell'interesse di , tutte le CP_2 spese inerenti alla gestione dell'appartamento (condominio, utenze, ecc..), nonché a versare alla propria madre una somma mensile per l'occupazione dell'immobile, ed al figlio l'importo di € 200,00 mensili per le sue esigenze.
Parte ricorrente rilevava che le circostanze rappresentate determinavano un mutamento della situazione di fatto, tale da richiedere una modifica dei provvedimenti giudiziali già adottati in precedenza, in relazione agli obblighi di mantenimento del figlio da parte dei genitori.
Si costituiva nel presente giudizio parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- respingere la domanda formulata da poiché infondata;
in Parte_1
subordine: - a parziale modifica dei precedenti provvedimenti economici, disporre che Parte_1 continui a versare l'assegno già fissato dal giudice in € 800,00 mensili, oltre aggiornamenti
[...]
ISTAT, quanto a € 200,00 direttamente a e, quanto ai rimanenti € 600,00, al padre, Sig. CP_2 CP_1
; in via ulteriormente subordinata: - a parziale modifica dei precedenti provvedimenti economici,
[...] disporre che continui a versare l'assegno già fissato dal giudice in € 800,00, oltre Parte_1
aggiornamenti ISTAT, direttamente al figlio . Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese CP_2 di lite”.
Nelle proprie difese, il resistente rilevava di essersi opposto sin da subito non solo all'iscrizione di ad una scuola privata, non condividendo il modello educativo offerto dalla ricorrente, ma CP_2
altresì al trasferimento a Roma del figlio, anche in ragione proprie condizioni economiche, che pagina 3 di 12 subivano un'ulteriore contrazione negli ultimi anni, per cui non era in grado di sostenere tali ulteriori esborsi.
Dava atto altresì che, nonostante ciò, la ricorrente provvedeva in autonomia all'iscrizione del figlio al predetto Istituto Scolastico, informando il soltanto ad inizio anno didattico, nel settembre 2023. CP_1
Il allegava che il figlio, per sua volontà, non viveva insieme alla madre e, pur frequentando la CP_1
scuola a Roma, rientrava regolarmente in Golfo Aranci, dove manteneva la residenza anagrafica, ivi recandovisi con regolarità, anche per trascorrere tutti i periodi di vacanza, e facendo riferimento al padre per ogni esigenza di tipo personale, emotivo ed economico, considerato che la dal Parte_1 mese di marzo 2023, prima dell'iscrizione di a scuola a Roma, non versava più l'assegno di CP_2
mantenimento al padre, ed iniziava a versare al figlio la somma di € 200,00 mensili solo dal mese di febbraio 2024.
Con comparsa di intervento volontario, si costituiva nel presente giudizio , chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, rigettare la domanda proposta da e, confermato Parte_1
l'assegno di mantenimento nella misura di € 800,00 mensili, disporre il pagamento di tale somma direttamente a favore di ”. In particolare, rilevava di avere uno stabile legame Controparte_2 CP_2
con l'abitazione di Golfo Aranci, luogo dove conservava i propri interessi e rapporti personali, manteneva la residenza, oltre a recarvisi appena possibile, anche in occasione dei periodi di vacanza scolastica. Pertanto, rilevava l'assenza dei presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento a carico della madre, rispetto al quale chiedeva il versamento diretto in suo favore.
All'udienza del 14 novembre 2024, si procedeva all'ascolto di parte ricorrente, di parte resistente, e del figlio maggiorenne delle parti.
All'esito, il Giudice fissava udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Alla predetta udienza, il Giudice Relatore, Delegato alla trattazione del procedimento, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferirla al Collegio.
*****
Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità della domanda proposta per la prima volta dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, avente ad oggetto la richiesta di porre a carico del padre la corresponsione dell'importo di € 800,00 mensili a titolo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, non economicamente indipendente, per due ragioni.
pagina 4 di 12 In primo luogo, la predetta domanda è da considerarsi tardiva, in quanto l'art. 473 bis 19 c.p.c. ammette che le parti possano proporre “nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova”, a condizione che si verifichino
“mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”.
Tali presupposti non risultano integrati nel caso di specie, né specificamente allegati dalla ricorrente che, a sostegno della propria pretesa, si è limitata a richiamare il contenuto della comparsa di costituzione e risposta del , e le dichiarazioni rese in sede di udienza da , che non CP_1 CP_2 apportano alcun elemento di novità rispetto a quanto già prospettato dalla nell'atto Parte_1
introduttivo del presente procedimento.
Secondariamente, la non appare legittimata a proporre la predetta domanda, considerato Parte_1
che, all'esito della decisione della Corte d'Appello di Roma, la stessa non riveste più la posizione di genitore collocatario di , che ha vissuto con il padre in Golfo Aranci sino all'autunno del 2023, CP_2
e che, attualmente, vive a Roma solo, senza alcun legame con la residenza della madre, se non limitato ad una vicinanza geografica.
Nel merito, la richiesta di revoca proposta dalla ricorrente fonda su due presupposti: la modifica del domicilio del figlio della coppia, da Olbia a Roma, con conseguente venir meno del legame con la residenza del genitore precedentemente collocatario, ed il fatto che, secondo la ricostruzione della ricorrente, è la medesima a provvedere integralmente al mantenimento del figlio nella nuova città.
Ebbene, è pacifico che , figlio maggiorenne delle parti, non è economicamente indipendente e, CP_2
pertanto, ha diritto al mantenimento da parte dei genitori, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, e questo a prescindere dal mutamento del domicilio, o della residenza.
Invero, la difesa della ricorrente appare focalizzata sulla pretesa, da parte della di ottenere Parte_1
l'esonero totale dal mantenimento indiretto già posto a suo carico in favore del figlio , CP_2
attribuendosi la stessa la qualità di genitore collocatario, che già provvede al mantenimento diretto del ragazzo.
Tuttavia, tale tesi non appare condivisibile, per i motivi che seguono.
Occorre osservare che, avendo ormai raggiunto la maggiore età, devono ritenersi inefficaci CP_2
tutte le disposizioni relative all'affidamento, collocamento del medesimo, e diritto di visita del genitore non collocatario, essendo demandata al figlio maggiorenne la volontà di scegliere con quale genitore vivere, se andarsene da casa, e quando vedere i propri genitori, fermi restando gli obblighi di questi ultimi in ordine al mantenimento in favore del medesimo, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
pagina 5 di 12 Quando si tratta di figlio maggiorenne non economicamente autonomo, ai fini del mantenimento in suo favore, piuttosto che di “collocamento” in senso proprio, appare più corretto parlare di “coabitazione”,
“convivenza”.
Nella specie, si è trasferito a Roma, per seguire il ciclo di studi presso l'Istituto Scolastico CP_2
privato indicato in atti.
Dagli atti di causa, e dall'istruttoria del procedimento, è emerso che, nonostante a Roma viva anche la madre, che ha messo a disposizione di un appartamento di proprietà della nonna materna sito CP_2
nello stesso stabile dove risiede anche la di fatto non convive con la ricorrente, e Parte_1 CP_2
non è mai stato inserito nel nuovo nucleo familiare che la ha costituito nella predetta città. Parte_1
Ciò risulta dalle allegazioni del resistente, non specificamente contestate dalla ricorrente, nel momento in cui, nella propria comparsa di costituzione e risposta, rileva che “ ) ha trascorso poco CP_2 tempo, alla fine del mese di settembre 2023 (inizio dell'anno scolastico), nella casa della e, Parte_1
non desiderando permanervi, la madre lo ha albergato temporaneamente in un istituto di suore, Casa per ferie “Eden Cusmano”, ove il ragazzo non aveva neanche la possibilità di cucinare un pasto.
Successivamente, per un altro periodo, il ragazzo si è trasferito in una delle abitazioni della famiglia
sita in Via del Casaletto, dalla quale ha dovuto traslocare perché l'unità viene utilizzata Parte_1
sporadicamente dallo zio, fratello della madre. Suo malgrado, pur di avere una stabilità alloggiativa,
ha, alla fine, accettato, di andare a vivere, nel mese di dicembre 2023, in Via Fulda, 115, nel CP_2
medesimo comprensorio nel quale risiede la madre al civico 117, in un appartamento di proprietà della nonna ma gestito dalla madre (le utenze sono, difatti, a ella intestate), nel quale, per mesi ha abitato con la caldaia rotta che la non provvedeva a far riparare”, ed altresì dalle Parte_1 dichiarazioni della ricorrente stessa, rese all'udienza del 14 novembre 2024, nei seguenti termini: “(…)
Lui ha iniziato a frequentare la scuola privata a Roma dai primi di settembre del 2023, dapprima viveva con me. Io ho un altro figlio, avuto dal mio secondo marito, che è iperattivo. era in CP_2
crisi, ed io non mi sono sentita di inserirlo di nuovo nel nucleo familiare di crescita con un fratello incontenibile;
quindi, è andato a stare nella casa di mia madre, dai primi giorni di novembre (…)”.
Del resto, né la ricorrente, né il figlio , hanno allegato episodi di condivisione e convivialità CP_2
sotto lo stesso tetto, neppure di natura sporadica o saltuaria, per cui appare che, nonostante l'effettiva vicinanza geografica, madre e figlio conducano, sostanzialmente, ognuno la propria vita.
Diversamente, il legame con la figura paterna appare conservato e stabile: ha dichiarato di CP_2
recarsi appena possibile dal padre, in Golfo Aranci, dove ha riferito di tornare ogni due settimane, di trascorrere i periodi di vacanza, e dove , nella propria comparsa di intervento, ha individuato il CP_2 centro dei “rapporti anche di carattere morale e familiare”.
pagina 6 di 12 È emerso altresì che il , seppure in maniera diversa rispetto alle ordinarie modalità di CP_1
mantenimento diretto tipiche del collocamento presso un genitore, continua a provvedere alle esigenze di vita del proprio figlio.
Ciò emerge, in primo luogo, dalle allegazioni della ricorrente stessa, nel momento in cui, nel proprio atto introduttivo, ammette di essere a conoscenza del fatto che il padre versa direttamente un mantenimento al figlio, e dalle dichiarazioni rese dal all'udienza del 14 novembre 2024, come CP_1 segue: “Da quando mio figlio sta a Roma, io gli faccio un bonifico mensile di 500,00 euro, poi provvedo al pagamento dei voli, ed alle spese per il vestiario ecc…”, confermate da , che ha CP_2 dichiarato: “Mio padre, da quando mi sono traferito, mi ha sempre dato 500,00 euro mensili, i primi mesi anche 700,00. Io torno da mio padre in Sardegna circa ogni due settimane. Anche le vacanze, di base, le trascorro sempre in Sardegna con mio padre”.
D'altra parte, la ha ammesso di non avere più corrisposto il mantenimento in favore del Parte_1
figlio secondo le modalità disposte dalla Corte d'Appello di Roma nel 2019, e dal Tribunale di Tempio
Pausania nel 2023, quando in udienza ha dichiarato: “Per quanto riguarda cibo, viveri ecc, siccome
mi diceva che il padre, comunque, provvedeva in parte al suo mantenimento, io gli davo circa CP_2
200,00 euro al mese”.
Il Collegio non ritiene che, in ragione delle spese corrisposte dalla ricorrente per la permanenza di a Roma, la stessa debba essere esonerata completamente dal mantenimento ordinario posto a CP_2
suo carico dai richiamati provvedimenti.
Questo in quanto, in tema di mantenimento dei figli, le spese inerenti al percorso di studi, quali quelle universitarie, o comunque collegate alla figura dello “studente fuori sede”, non si ritengono comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, qualora non siano prevedibili, e ponderabili, al tempo della determinazione del predetto assegno (vedi in questo senso
Cassazione civile sez. I, 18/03/2024 n.7169).
Ebbene, è chiaro che, nel momento in cui la Corte d'Appello di Roma, nel 2019, ha posto a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, all'epoca minorenne, per un importo complessivamente pari ad € 800,00, gli esborsi per cui è causa non erano prevedibili, considerato che la ricorrente, all'epoca, viveva ad Istanbul, mentre per , ancora quattordicenne, si prospettava una CP_2
permanenza stabile presso la residenza del padre, in Golfo Aranci. Né tali esborsi erano prevedibili al momento della modifica successivamente disposta dal Tribunale di Tempio Pausania, e limitata al periodo dal mese di marzo 2020, al mese di settembre 2023.
pagina 7 di 12 Di fatto, i presupposti per il trasferimento di a Roma si sono creati solo nell'estate del 2023, CP_2
quando, all'esito della bocciatura al secondo anno del liceo, è stato nuovamente rimandato in CP_2
tre materie, e così ha aderito alla proposta della madre di frequentare l'Istituto Scolastico Privato in
Roma.
Dunque, quali spese straordinarie, gli esborsi elencati dalla ricorrente, che costituiscono un contributo supplementare da parte del genitore non convivente, devono essere concordate tra i genitori.
Nella specie, il ha allegato di essersi opposto al modello educativo offerto dalla ricorrente, CP_1
preferendo la strada della scuola pubblica che, secondo la prospettiva del resistente, avrebbe maggiormente responsabilizzato , nonché di avere rilevato alla che non sarebbe CP_2 Parte_1
stato in grado, nelle proprie condizioni economiche, di sostenere i costi correlati all'iscrizione del figlio ad una scuola privata e, più in generale, al mantenimento di nella città di Roma. CP_2
Del resto, non è oggetto di specifica contestazione che la abbia posto il davanti al Parte_1 CP_1
“fatto compiuto”, avendo provveduto di sua iniziativa all'iscrizione di all'istituto per il CP_2
recupero degli anni scolastici.
Anzi, la stessa, nel ricorso introduttivo, ha rilevato di non intendere “valutare un contributo Parte_1 paritario da parte dell'altro genitore a tutte le spese che autonomamente ha deciso di sostenere nell'esclusivo interesse del figlio”.
Pertanto, non appare logico che la ricorrente dapprima deliberi autonomamente di farsi integrale carico delle predette spese, poi pretenda di essere esonerata dal mantenimento ordinario nei confronti del figlio, questione che, peraltro, neppure risulta essere stata oggetto di confronto e discussione tra le parti, prima di decidere di iscrivere presso l'Istituto Scolastico indicato in atti. CP_2
Né appare ingiustificato il dissenso del padre, considerato che il ha dapprima evidenziato CP_1
l'importanza di responsabilizzare , per poi rilevare alla ricorrente l'impossibilità di sostenere gli CP_2
esborsi correlati alla frequenza del figlio ad un istituto privato, ed al mantenimento del medesimo nella città di Roma. Peraltro, il percorso formativo al quale ha aderito non riveste carattere di CP_2
esclusività ed eccezionalità, né assume rilevanza essenziale rispetto alle aspettative formative e professionali di , trattandosi di percorso ordinario di scuola secondaria di secondo grado, che CP_2
ben poteva essere concluso in una scuola pubblica, nella città di residenza del ragazzo.
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene doversi rigettare la richiesta della ricorrente, avente ad oggetto la revoca del contributo al mantenimento posto a suo carico in favore del figlio.
Inoltre, si ritiene doversi disporre che tutte le spese di natura straordinaria, correlate al trasferimento ed alla permanenza di a Roma, quindi quelle inerenti al canone di locazione dell'alloggio, utenze, CP_2
pagina 8 di 12 condominio ed imposte varie, tasse di iscrizione e retta scolastica, spese scolastiche, debbano restare ad integrale carico della Parte_1
Occorre, a questo punto, valutare se la sopravvenienza di queste spese a carico della madre, ed il mutamento della situazione di fatto correlato al trasferimento di a Roma, benché non idonee a CP_2
determinare la revoca dell'obbligo del contributo al mantenimento posto a carico della in Parte_1
favore del figlio, integrino circostanze nuove, tali da rendere necessario un adeguamento dell'importo dovuto a tale titolo, già determinato in € 800,00.
Il Collegio ritiene di aderire a tale soluzione, per i motivi che seguono.
La soluzione educativa e di vita proposta dalla nonostante l'opposizione del resistente, ha Parte_1
trovato il pieno consenso di , che ha accolto con favore la prospettiva di frequentare la scuola CP_2
privata individuata dalla madre, e di vivere a Roma. A tal proposito, si richiamano le dichiarazioni rese da all'udienza del 14 novembre 2024, come segue: “(…) La scuola che frequento la paga mia CP_2
madre, io vado volentieri in quella scuola. Mia mamma mi ha proposto di frequentare una scuola privata nel momento in cui ero stato rimandato in tre materie, correvo il rischio di essere bocciato di nuovo, così ho accettato la proposta di mia madre. A Roma sto bene, faccio sport libero nel parco dove casa mia, suono uno strumento musicale. Frequento una psicologa, poi svolgo attività di prassi per mantenere la casa (…)”. Del resto, non ha manifestato l'intenzione di rientrare CP_2
immediatamente in Golfo Aranci una volta terminato il percorso di studi della scuola secondaria di secondo grado;
anzi, il resistente stesso, nell'interesse del figlio, ha formulato una proposta conciliativa con la quale ha richiesto la regolarizzazione del contratto di locazione dell'immobile presso il quale abita il ragazzo.
, inoltre, appare consapevole degli esborsi che sostiene la madre per la permanenza del CP_2
medesimo a Roma, secondo quanto dichiarato dallo stesso, come segue: “La scuola che frequento la paga mia madre (…) Io chiedo soldi ad entrambi i miei genitori, ma principalmente a mia madre, perché è stata lei a propormi di vivere a Roma. Secondo me i soldi che corrisponde mia madre sono inferiori al mantenimento, che era previsto per 800.00 euro mensili. Mia madre mi da 200,00 euro mensili per le mie esigenze, mentre per le spese inerenti alla casa ecc.. provvede ai pagamenti di circa
550,00 euro mensili, secondo un conto che ho fatto io (..)”.
Dunque, secondo il conto eseguito da stesso, qualora si tenesse fermo l'importo di € 800,00 CP_2
posto a carico della a titolo di mantenimento ordinario in favore del figlio, a tale importo Parte_1
dovrebbero aggiungersi, ad integrale carico della ricorrente, ulteriori € 550,00, per un totale di €
1.350,00 a carico della a fronte di uno stipendio mensile netto dichiarato dalla stessa in € Parte_1
1.633,00, e non oggetto di specifica contestazione.
pagina 9 di 12 Ciò determinerebbe, di fatto, una violazione dell'art. 337 ter. c.p.c., nel momento in cui dispone che
“(…) ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Per quanto sopra esposto, visto il mutamento della situazione di fatto rispetto al momento in cui è stato determinato l'importo dovuto dalla ricorrente a titolo di mantenimento indiretto nei confronti del figlio,
e gli ulteriori esborsi straordinari a carico della ricorrente, considerati i parametri indicati dalla norma sopra richiamata, si ritiene equo rideterminare il contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne delle parti nelle seguenti modalità: la dovrà corrispondere, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento in favore del figlio , l'importo di € 400,00 mensili, rivalutabili CP_2
annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda (Cass. Civ., Sez. I, ord. 23 giugno 2023 n. 18089); resteranno altresì a carico della tutte le spese inerenti Parte_1 all'alloggio (canone di locazione, condominio, bollette, tasse ecc..) presso il quale abita , ed alla CP_2 frequenza di quest'ultimo all'Istituto Scolastico indicato in atti, nella misura del 100%.
Le altre spese straordinarie necessarie per la crescita e le esigenze di vita di , diverse da quelle CP_2
sopraindicate, resteranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%.
Circa le modalità di corresponsione del predetto importo, il Collegio ritiene che la domanda di versamento diretto presentata dall'interveniente debba essere accolta.
Di fatto, ha superato la maggiore età, vive solo, ed il Giudice Relatore, in udienza, ha avuto CP_2
modo di constatarne la maturità, e capacità di gestione e ragionamento, anche in relazione ai conteggi analiticamente esposti, correlati agli esborsi necessari per la gestione dell'alloggio. Del resto, anche il padre pare condividere tale soluzione, nel momento in cui, all'udienza del 14 novembre 2024, ha formulato la seguente proposta conciliativa “la ricorrente corrisponderà direttamente al figlio il mantenimento, per l'importo di 800,00 euro, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con il quale il figlio provvederà, personalmente, al pagamento delle spese inerenti alla gestione della casa
(affitto pari a 400,00 euro mensili, bollette, condominio e tasse), con regolarizzazione del contratto di locazione”.
Inoltre, la permanenza di madre e figlio nella stessa città, oltre alla collocazione degli immobili abitati dai medesimi nello stesso edificio, rende certamente più agevole il versamento del mantenimento pagina 10 di 12 direttamente a piuttosto che al padre, residente in [...], anche in considerazione della CP_2
conflittualità tra le parti, emersa in corso di causa.
Pertanto, si ritiene doversi disporre che i predetti importi vengano versati direttamente al figlio, mediante bonifico sull'IBAN che sarà indicato dal medesimo. L'importo di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario dovrà essere versato dalla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, mentre tutte le altre spese inerenti alla gestione dell'appartamento, ed alla frequenza di all'Istituto CP_2
Scolastico indicato in atti, entro sette giorni prima delle rispettive scadenze.
Le ulteriori spese straordinarie, dovute da entrambi genitori al 50%, dovranno essere versate dalle parti all'occorrenza, direttamente al figlio, mediante bonifico sull'IBAN indicato.
Visto l'esito complessivo del giudizio, e considerati i rapporti tra le parti, si ritiene doversi disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
DICHIARA inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente, avente ad oggetto la corresponsione,
a carico del resistente, dell'importo di € 800,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne , non economicamente indipendente;
CP_2
RIGETTA la domanda della ricorrente, avente ad oggetto la revoca dell'obbligo di contributo al mantenimento posto a suo carico in favore del figlio;
DISPONE che corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento in favore del Parte_1 figlio, l'importo di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante versamento sull'IBAN indicato da , entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla Controparte_2
data della domanda;
pagina 11 di 12 PONE a carico di tutte le spese straordinarie inerenti all'alloggio di a Parte_1 CP_2
Roma, ed alla frequenza del figlio presso l'Istituto Scolastico indicato in atti, nella misura del 100%, da versare sull'IBAN indicato da entro sette giorni prima delle rispettive scadenze;
Controparte_2
PONE a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le ulteriori e diverse spese straordinarie necessarie per , da versare all'occorrenza sul predetto IBAN;
CP_2
COMPENSA integralmente tra tutte le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni, e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 22 maggio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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