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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/11/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3550/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. IC AS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TA RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3550/2025 promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Arnaldo Melaranci C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio – ricorso congiunto.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto sottoscritto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, personalmente sottoscritto e depositato nel fascicolo telematico, le parti hanno concordato di modificare le condizioni di divorzio - stabilite nell'accordo di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Velletri il 3.12.2018 (che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio), così come modificate con altro accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita procedura n. 6/2024, autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri il 10.1.2024 - ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “RICORRONO
CONGIUNTAMENTE all'Ill.mo Tribunale adito, affinché, effettuate le opportune indagini ed accertate le circostanze sopra indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione, e per
l'effetto:) disporre che il Sig. non dovrà più corrispondere mensilmente alla Parte_1 moglie la somma di € 550,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , né la somma Per_1 mensile pari ad € 10,00, in favore della Sig.ra a titolo di assegno divorzile;
) Parte_2 confermare tutte le altre condizione già concordate in sede di divorzio e nel successivo accordo modificativo delle condizioni di divorzio autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Velletri in data 10/01/2024 (Proc. Neg. Ass. n. 6/2024)”.
La domanda si fonda sul presupposto della raggiunta indipendenza economica del figlio Per_2
nato il [...].
[...]
Il Collegio ritiene che la domanda possa essere accolta, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustificano la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle conclusioni concordate di cui al ricorso congiunto, sopra trascritto in parte motiva.
Spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 05/11/2025.
Il giudice estensore Il presidente
TA RU IC AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. IC AS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TA RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3550/2025 promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Arnaldo Melaranci C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio – ricorso congiunto.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto sottoscritto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, personalmente sottoscritto e depositato nel fascicolo telematico, le parti hanno concordato di modificare le condizioni di divorzio - stabilite nell'accordo di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Velletri il 3.12.2018 (che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio), così come modificate con altro accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita procedura n. 6/2024, autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri il 10.1.2024 - ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “RICORRONO
CONGIUNTAMENTE all'Ill.mo Tribunale adito, affinché, effettuate le opportune indagini ed accertate le circostanze sopra indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione, e per
l'effetto:) disporre che il Sig. non dovrà più corrispondere mensilmente alla Parte_1 moglie la somma di € 550,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , né la somma Per_1 mensile pari ad € 10,00, in favore della Sig.ra a titolo di assegno divorzile;
) Parte_2 confermare tutte le altre condizione già concordate in sede di divorzio e nel successivo accordo modificativo delle condizioni di divorzio autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Velletri in data 10/01/2024 (Proc. Neg. Ass. n. 6/2024)”.
La domanda si fonda sul presupposto della raggiunta indipendenza economica del figlio Per_2
nato il [...].
[...]
Il Collegio ritiene che la domanda possa essere accolta, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustificano la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle conclusioni concordate di cui al ricorso congiunto, sopra trascritto in parte motiva.
Spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 05/11/2025.
Il giudice estensore Il presidente
TA RU IC AS