Sentenza 6 aprile 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 06/04/2022, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/04/2022
N. 00561/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00270/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 270 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Caiulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento e/o per la declaratoria di nullità per violazione/elusione del giudicato:
del Decreto n° -OMISSIS-, con cui il Ministero della Difesa (in asserita violazione/elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione II, n. 433/2018 emessa in data 28 febbraio 2018) ha nuovamente riconosciuto come non dipendente da causa di servizio l’infermità “gastrite cronica erosiva hp negativa” e rigettato l’istanza di equo indennizzo, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, ivi compreso il parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio del Ministero dell' Economia e delle Finanze n° -OMISSIS-;
e per l'esatta ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione II, n. 433/2018, emessa in data 28.02. 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente - al tempo Ufficiale della Capitaneria di Porto di Brindisi - chiede con ricorso, proposto ai sensi dell’art. l14, comma 3, c.p.a. e dell’art. 21 septies L. n. 241/1990, notificato il 28/01/2019 e depositato in giudizio il 26/02/2019, l'annullamento e/o la declaratoria di nullità del Decreto n°-OMISSIS-, con cui il Ministero della Difesa (in asserita violazione/elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione II, n. 433/2018) ha nuovamente riconosciuto come non dipendente da causa di servizio l’infermità “gastrite cronica erosiva hp negativa” e rigettato l’istanza di equo indennizzo, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, ivi compreso il parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio del Ministero dell' Economia e delle Finanze n° -OMISSIS-. Chiede, altresì, l'esatta ottemperanza della sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione II, n. 433/2018, emessa in data 28.02.2018, con cui è stato accolto, per difetto di motivazione e insufficienza istruttoria, il gravame proposto dall’odierno ricorrente avverso il precedente provvedimento n. -OMISSIS-, con cui il Ministero della Difesa non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per l’infermità “gastrite cronica erosiva HP negativa” e rigettato l’istanza di equo indennizzo.
A sostegno del ricorso ha dedotto gli “ identici vizi che hanno inficiato quello n° -OMISSIS-, già annullato dal TAR adito, (vale a dire: VIOLAZIONE DI LEGGE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL COMMA 6 DELL'ART. 11 DEL DPR N° 163 DEL 13 GIUGNO 2002, INTITOLATO “RECEPIMENTO DELLO SCHEMA DI CONCERTAZIONE DELLE FORZE ARMATE RELATIVO AL QUADRIENNIO 2002-2005”, MA ANCHE AL DETTATO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ART.32 DELLA CARTA COSTITUZIONALE: ECCESSO DI POTERE PER MACROSCOPICA ILLOGICITA MANIFESTA. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO, OLTRE CHE PER INSUFFICIENZA E CONTRADDITTORIETA' DI MOTIVAZIONE ED OMISSIONE DI VALUTAZIONE ED ISTRUTTORIA) ”, nonché la grave Violazione/elusione del giudicato del T.A.R. Puglia - Lecce di cui alla sentenza n° 433/2018.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, ha concluso come sopra riportato.
Il 16/02/2019 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, depositando una memoria difensiva, nella quale ha contestato tutte le doglianze avverso il decreto impugnato, formulate nel ricorso, perché (asseritamente) generiche e prive di pregio e ha chiesto di rigettare integralmente il ricorso ex adverso proposto, gradatamente per inammissibilità ed infondatezza delle relative richieste.
Nella Camera di Consiglio del 25/06/2019, il difensore di parte ricorrente ha chiesto la conversione del rito di ottemperanza in rito ordinario e quindi la cancellazione dal ruolo della Camera di Consiglio, quindi la causa è stata cancellata dal ruolo della Camera di Consiglio per essere trattata in udienza pubblica (essendo stato chiesto anche l’annullamento dei nuovi provvedimenti di diniego del 2018).
Il 18/01/2022, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, per contestare tutto quanto ex adverso dedotto e concluso da controparte nella memoria di costituzione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Nella pubblica udienza del 22/02/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è parzialmente fondato nel merito e, pertanto, deve essere accolto in parte nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
1. - Parte ricorrente, da un lato, ripropone le medesime censure prima formulate avverso il precedente provvedimento n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa, già annullato con sentenza (passata in giudicato) del T.A.R. Lecce n° 433/2018 (secondo la quale « è stato documentalmente provato che, con vari ordini di servizio, è stato imposto al ricorrente di garantire la reperibilità in maniera continua e costante, con la conseguenza che la sua attività lavorativa risulta essere connotata da profili di carattere eccezionale, rispetto all’ordinario svolgimento, con la conseguenza che questi fatti di servizio vanno presi in considerazione al fine di valutare le cause o concause determinanti ai fini dell’insorgenza della patologia in questione. In sostanza, le valutazioni dell’amministrazione non hanno preso in adeguata considerazione i fatti risultanti dalla documentazione limitandosi a una motivazione stereotipata e contradittoria, anche alla luce dell’eccezionalità delle modalità di svolgimento del servizio. Risultano evidenti, perciò, il difetto di motivazione e l’insufficienza istruttoria che inficiano il giudizio del Comitato in questione e di conseguenza il provvedimento di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle malattie sofferte dal ricorrente e dell’equo indennizzo »), in particolare, lamentando che, nonostante il chiaro tenore della invocata sentenza del T.A.R. Lecce n° 433/2018 (passata in giudicato), « con provvedimento n. -OMISSIS-riscontrando il suddetto invito ad ottemperare, incredibilmente rappresentava di aver nuovamente interessato il Comitato di Verifica per un riesame che, a sua volta incurante di quanto accertato e definitivamente statuito dal T.A.R. Lecce, di nuovo apoditticamente e stereotipatamente ripeteva quanto già in precedenza affermato e cioè che l'attività espletata dall'interessato non può essere ritenuta idonea ad agire in senso causale o concausale efficiente e determinante, perché non caratterizzata da specifici, gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale o stressogeno. Tale ultima caratteristica infatti non può essere attribuita al servizio solo perchè comportante l’obbligo normativamente previsto della reperibilità che quindi non può assumere valenza di eccezionalità, prestazione a fronte della quale viene associata una specifica forma di remunerazione », dimenticando « di considerare che il D.P.R. n. 163 del 13 giugno 2002 intitolato 'Recepimento dello schema di concertazione per le Forze Armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005’, all'art. 11, in materia di orario di lavoro, aveva inderogabilmente previsto il divieto di imporre turni di reperibilità per periodi superiori a n. 6 giorni feriali e a n. 2 giorni festivi nell'arco del mese (e non n. 365 giorni l’anno per più anni), proprio al fine di tutelare il lavoratore da prolungati ed insostenibili situazioni di pressione psico-fisica »; dall’altro lato, la grave violazione/elusione del giudicato del T.A.R. Lecce di cui alla sentenza n° 433/2018.
Le predette censure sono parzialmente fondate, nei sensi di seguito precisati.
1.1. - Osserva, infatti, il Collegio che non si ravvisa la asserita violazione/elusione del giudicato del T.A.R. Lecce di cui alla sentenza n° 433/2018, in quanto nel provvedimento ora impugnato vi è una nuova motivazione (parzialmente diversa) basata su quella espressa il 6 novembre 2018 dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio e su una nuova istruttoria.
Si legge, infatti, nel primo parere n. -OMISSIS-del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, reso nell'adunanza -OMISSIS-, che « 1'infermità: “Gastrite ·cronica erosiva HP negativa” NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA ATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di patologia che si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per una specifica e particolare labilità dell'equilibrio neurovegetativo, con conseguente alterazione della secrezione gastrica; su tale infermità l'attività espletata dall'interessato non può essere ritenuta idonea ad agire in senso causale o concausale efficiente e determinante, perché non caratterizzata da specifici,· gravosi e prolungati disagi di carattere\ambientale o stressogeno », mentre nel secondo parere -OMISSIS-del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, reso nell'adunanza n. 1500 del 6.11.2018, la predetta motivazione sopra riportata si arricchisce di un ulteriore periodo, come si legge di seguito: « l'infermita': Gastrite cronica erosiva HP negativa NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI Dl SERVIZIO, in quanto trattasi di patologia che si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per una specifica e particolare labilità dell'equilibrio neurovegetativo, con conseguente alterazione della secrezione gastrica; su tale infermita' l'attivita' espletata dall'interessato non puo' essere ritenuta idonea ad agire in senso causale o concausale efficiente e determinante, perche' non caratterizzata da specifici, gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale o stressogeno. Tale ultima caratteristica infatti non può essere attribuita al servizio solo perché comportante l'obbligo normativamente previsto della reperibilità, che quindi non può assumere valenza di eccezionalità, prestazione a fronte della quale viene associata una specifica forma di remunerazione ».
1.2. - Sono, invece, fondate le doglianze incentrate su vizi di legittimità formulate avverso i nuovi provvedimenti impugnati, ivi incluse quelle inerenti la dedotta violazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 163 del 13 giugno 2002 intitolato “ Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 ”, nonché sull’eccesso di potere per illogicità manifesta ed erronea presupposizione in fatto e in diritto dei provvedimenti impugnati.
Giova ricordare, in via generale, che, secondo l'art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973 (in combinato disposto con gli artt. 2 e ss. del D.P.R. n. 461/2001), “ le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante ” e che, secondo condivisibile giurisprudenza, da un lato “ i giudizi medico-legali espressi dagli organi tecnico consultivi, ai fini dell’accertamento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, sono giudizi connotati da discrezionalità tecnica la cui valutazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti ” (Consiglio Stato, Sezione II, par. n 5050/2009 del 19/12/2011, ripreso da T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 13/04/2017, n. 581; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 10/05/2017, n. 737 e T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 10/09/2018, n. 1334; nello stesso senso, cfr. anche T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione II, 03/05/2018, n. 745), e, dall’altro lato, « vale la pena ribadire che “nella nozione di causa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa ” (T.A.R. Puglia, Lecce; Sezione II, 31/1/2012 n. 208; Consiglio di Stato, 11/5/2007 n. 2274) » (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 13/04/2017, n. 581, cit.; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 10/05/2017, n. 737, cit.; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 10/09/2018, n. 1334, cit.; nello stesso senso, cfr. anche T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione II, 03/05/2018, n. 745, cit.).
In definitiva, “ per indirizzo consolidato nella giurisprudenza amministrativa, la rilevanza della concreta modalità di estrinsecazione del servizio alla stregua di concausa efficiente e determinante ex art. 64 D.P.R. 1092/1973 e ai sensi del D.P.R. 461/2001 presuppone che siano state evidenziate delle circostanze specificamente lesive, che esulino dalle normali condizioni di lavoro, determinate con riferimento alla peculiare tipologia di attività lavorativa svolta ” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Seconda, 3 maggio 2018, n. 745, cit.).
In particolare, osserva, poi, il Collegio che l’invocato art. 11 (“ Orario di lavoro ”) del Decreto del Presidente della Repubblica del 13/06/2002 n. 163, recita ai commi 6 e ss.: “ 6. Per ragioni di servizio l'Amministrazione può ricorrere all'istituto della reperibilità per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Il personale può essere comandato di reperibilità per un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.
7. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
8. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero ”.
Ciò premesso, rileva il Tribunale che la mera reperibilità del militare ricorrente, ossia la teorica possibilità di essere richiamato in servizio, propria dello status di militare, oltre ad essere normativamente prevista e remunerata, non assume - di regola - valenza di eccezionalità di espletamento dell’attività di servizio tale da assurgere a concausa efficiente e determinante della patologia de qua ; tuttavia, allorquando, come nella specie, “ è stato documentalmente provato che, con vari ordini di servizio, è stato imposto al ricorrente di garantire la reperibilità in maniera continua e costante ” (“ H24 per 30 giorni al mese ”) in patente violazione del limite sancito dall’art. 11, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 163/2002 (“ sei giornate feriali e due festive nel mese ”), la detta “ reperibilità continua e costante ” assume un carattere di eccezionalità, che esula dalle normali (e legittime) condizioni di lavoro, come, peraltro, già riconosciuto nella sentenza n° 433/2018 del T.A.R. Lecce, passata in giudicato, e ridonda, altresì negli allegati vizi di legittimità dei provvedimenti impugnati.
Basti considerare che nel secondo parere -OMISSIS-del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, reso nell'adunanza n. 1500 del 6.11.2018 (attraverso il quale è motivato per relationem il decreto ministeriale impugnato), si esclude il carattere di eccezionalità rispetto all’attività espletata dall'interessato richiamando, in modo non pertinente, “ l'obbligo normativamente previsto della reperibilità ”, ma completamente trascurando la rilevanza, nel concreto caso di specie, della concreta modalità di estrinsecazione del servizio (“ reperibilità continua e costante ”), che fa assumere all’attività di servizio in questione carattere di eccezionalità rispetto alle ordinarie condizioni di lavoro.
2. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente impugnato il ricorso deve essere, quindi, accolto in parte nei sensi e nei limiti di cui sopra e, per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati.
3. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Ministero della Difesa e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.