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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/12/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5305/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
sezione III civile in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Francesca Ziccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da
a mutualità prevalente, con sede in Genova, alla Parte_1 via Lorenzo Pareto 12R, CF. in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore arch. , elettivamente domiciliata in Controparte_1
Genova Via Assarotti 13/3 presso e nello studio dell'Avv. Federico Benvenuto ( CF. ) che la rappresenta ed assiste come da mandato C.F._1 in atti
Attrice
Contro
(C.F. in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore Signor , legale rappresentante CP_3 della , con Studio in Genova, Controparte_4
Via G. Rossetti 19 r, ed ivi elettivamente domiciliato in Via Palestro 10/6A, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Serra (cod. fisc.
) dal quale è rappresentato e difeso come da mandato C.F._2 in atti Convenuto
Conclusioni
Per l'attrice
“Piaccia al Giudice Ill.mo, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione ex adverso formulata, e previo ogni opportuno e/o necessario provvedimento e/o accertamento e/o declaratoria e/o incombente del caso, per le ragioni di cui alla narrativa: - in via preliminare: sospendere anche inaudita altera parte la delibera assembleare assunta ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'O.d.G del 16 febbraio
1 2022; - in via principale: dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o l'invalidità della deliberazione assunta ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'OdG del 16 febbraio 2022 per le ragioni id cui alla narrativa;
- in ogni caso: condannare il al pagamento delle spese e Controparte_5 competenze del presente giudizio”.
Per il Condominio
“ .mo Signor Giudice Unico del Tribunale di Genova, contrariis Controparte_6 ericeti: in via preliminare: riunire al presente procedimento quello chiamato all'udienza del 3 dicembre 2022 in quanto connessi soggettivamente e oggettivamente;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare in capo a parte attrice il difetto di legittimazione attiva;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100c.p.c.; sempre in via preliminare: dare atto del provvedimento assunto in data 23/11/2022 con cui è stata respinta l'istanza di sospensione della delibera e/o delle delibere impugnate in quanto infondata non sussistendone i presupposti ex lege e quindi dichiarala improcedibile;
sempre in via preliminare: nell'ipotesi di riunione dei procedimenti respingere l'istanza di sospensione della delibera e/o delle delibere impugnate in quanto infondata non sussistendone i presupposti ex lege e quindi dichiarala improcedibile;
nel ribadire le richieste e le istanze istruttorie formulate in atti anche quelle non accolte, nel merito: respingere integralmente le domande formulate, nessuna esclusa, della A mutualità prevalente in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore per le causali esposte in narrativa e conseguentemente confermare la legittimità delle delibere assunte dall'assemblea del così Parte_2 come verbalizzate in data 16 febbraio 2022 e in data 26 aprile 2022. Con vittoria di spese ed onorari dei due giudizi”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva, in particolare, Pt_1 che:
-con contratto di compravendita a rogito notaio concluso in data Persona_1
3 Febbraio 2020 con la e con i Sig.ri ed Controparte_7 CP_8 [...]
, la aveva acquistato la proprietà del piano che Per_2 Controparte_9 comprendeva tre magazzini in Comune di Genova (GE), . I Controparte_2 suddetti immobili, pertanto, erano pervenuti alla società esponente in forza di validi atti di trasferimento della proprietà tra vivi dall'originario titolare, debitamente registrati e trascritti nella Conservatoria dei registri Immobiliari di Genova. Conseguentemente, la era piena e legittima Controparte_9 proprietaria dell'unità immobiliare che aveva acquistato, con ogni annessa pertinenza;
2 -gli immobili suddetti rappresentavano una porzione di un ex corpo di fabbrica in corso di ristrutturazione a cura della stessa dante causa, CP_7 ristrutturazione finalizzata alla trasformazione dello stesso in 5 unità abitative. Unitamente a detta porzione erano stati acquistati due boxes realizzati in una porzione adiacente facente originariamente parte dello stesso fabbricato destinata, previo frazionamento, a detta finalità secondo le previsioni contenute nel titolo;
-il titolo edilizio prevedeva l'obbligo di asservimento dei realizzandi boxes agli appartamenti dei soprastanti civici 19, 21 e 23 della con previsione CP_2 di una “riserva” di una quota degli stessi realizzandi boxes a vantaggio degli altrettanto realizzandi loft nel corpo di fabbrica acquistato da;
Pt_1
- denunciava con l'odierna impugnazione la lesione dei propri diritti Pt_1 derivanti dal citato titolo edilizio, che altri condomini del convenuto CP_2
(per la quasi totalità più in posizione irregolare rispetto al titolo stesso) volevano porre in essere per ottenere l'indebita (allo stato attuale) sanatoria della propria posizione procurando un grave danno in termini economici alla esponente;
-tale processo era stato attuato con una infedele verbalizzazione di quanto oggetto di delibera assembleare, impugnata dalla esponente;
assemblea che aveva visto presidente e segretario in conflitto di interessi in quanto proprietari di boxes in posizione “irregolare” rispetto al titolo edilizio come la maggioranza dei condomini presenti;
-in data 16 febbraio 2022 si era tenuta, in prima convocazione, l'assemblea del Condominio autorimesse di Via Gianelli 5 R che prevedeva il seguente ordine del giorno:
1. Nomina amministratore e nomina consiglieri;
2. Esame ed approvazione rendiconto spese ordinarie e riparto millesimale esercizio 2021;
3. Esame ed approvazione preventivo esercizio 2022;
4. Esposizione attuale situazione pratiche comunali. Delibera in merito all'affidamento dell'incarico all'Arch. per la presentazione della Persona_3 pratica di fine lavori e richiesta agibilità secondo le indicazioni fornite dai funzionari del comune di Genova;
5. Delibera in merito alla ripartizione delle spese sostenute da alcuni condomini;
-al punto 1 erano stati nominati all'unanimità come amministratore il sig.
[...]
e (da verbale all'unanimità ma nella realtà con l'astensione di CP_3
come consiglieri i sig.ri , e Pt_1 Persona_4 Persona_5 [...]
(tutti soggetti i cui boxes erano in posizione irregolare rispetto alle Per_6 prescrizioni di legge e/o del titolo edilizio).
3 -al punto 2 era stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2021, ma anche in questo caso, e difformemente dalla realtà, era stato verbalizzato il voto unanime, mentre l'Arch. , in rappresentanza di aveva Controparte_1 Pt_1 chiaramente espresso voto negativo all'approvazione del rendiconto;
-al punto 4, dopo ampia discussione, risultava dal verbale deliberato l'affidamento dell'incarico all'Arch. per la presentazione della Persona_3 pratica di fine lavori secondo il vigente piano regolatore e la successiva richiesta di agibilità seguendo le indicazioni fornite dai funzionari del
[...]
. CP_10
Anche per tale punto dell'OdG era stata nuovamente verbalizzata l'approvazione all'unanimità dei presenti, in spregio ed in assenza, tuttavia, del rilevo espresso da il cui rappresentante, Arch. , si era Pt_1 CP_1 espressamente opposta
-al punto 5 era stata discussa la “ripartizione delle spese sostenute per concludere le compravendite dei box” e deliberato quanto segue:
“1. La soluzione in cui si prevede la ripartizione dell'impianto elettrico, delle spese relative alla registrazione degli atti d'acquisto e dei diritti sulla parete confinante fra tutti i condomini vede favorevole e CP_11 Persona_6
previa visione degli atti. Persona_4
2. La soluzione intermedia in cui si prevede la ripartizione dell'impianto elettrico e delle spese relative alla registrazione degli atti d'acquisto tra tutti i condomini, non trova alcun consenso.
3. La rimanente parte dei condomini risulta favorevole alla soluzione di ripartire le spese dell'impianto elettrico sostenute dall'NG. su tutti i Persona_4 condomini mentre le spese di conclusione degli atti sostenute dai sig. e Per_5 solo sugli interni 1,2,3,4,5,6,6Bis,7,8,10,11,12” Pt_3
-al Punto 6 era stata deliberata la tracciatura di adeguata segnaletica orizzontale lungo la discesa atta ad evitare che le macchine non autorizzate parcheggiassero e intralciassero il passaggio;
-l'assemblea del 16 febbraio 2022 era stata convocata, tra le varie ragioni all'OdG, per incaricare il professionista arch. , che assisteva il Per_3 condominio nella pratica edilizia di presentare al Comune la pratica di fine lavori, risolvendo in una le questioni edilizie-urbanistiche relative alle autorimesse;
-tale incarico, peraltro, era palesemente quanto oggettivamente non assolvibile allo stato attuale, stante le difformità rispetto al titolo edilizio in capo alla maggioranza delle unità boxes;
-l'agibilità, come sopra detto, non era allo stato ottenibile proprio per responsabilità diretta di quei condomini irregolari rispetto al titolo edilizio, con
4 pregiudizio dell'esponente che, di converso, era tra i pochi soggetti in perfetta aderenza alle prescrizioni del Comune;
-l'amministratore del Condominio, NG. , proprietario di uno dei box Persona_4 che risultavano “irregolari” per difformità al titolo, aveva richiesto la propria sostituzione anche e proprio in considerazione della rilevanza che la propria posizione di conflitto di interesse era andata sempre più delineandosi;
-l'ex amministratore aveva utilizzato la sua qualità per prendere contatto con gli uffici comunali e tentare di sanare le difformità del titolo con palese pregiudizio degli affidamenti e delle prerogative dell'esponente, arrivando a coinvolgere in tale azione professionisti il cui compenso avrebbe voluto addebitato persino alla esponente in odio alla quale tali azioni risultavano esercitate;
-dunque, egli non avrebbe dovuto interloquire con i tecnici comunali, a nome del , per ottenere una qualsiasi strada alternativa, compresa CP_2
l'ipotesi di variazione di un titolo edilizio;
-Oltre al conflitto di interesse e alle altre violazioni denunciate, si eccepiva la mancata comunicazione delle necessarie informazioni da parte dell'amministrazione condominiale e dei tecnici incaricati, sicuramente alla esponente onde consentire alla stessa di partecipare (magari richiedendo adeguata assistenza tecnica preventiva) consapevolmente all'assemblea;
-infatti, l'avviso di convocazione riportava genericamente la richiesta di agibilità
“secondo le indicazioni fornite dai funzionari del comune di Genova” senza specificare quali fossero le condizioni poste dagli uffici comunali;
-ai sensi della normativa vigente ed in particolare degli artt. 1136 c.c. e 66 disp. att. c.c. l'ordine del giorno doveva essere sufficientemente dettagliato ed in esso dovevano essere elencati tutti gli argomenti da trattare in modo tale da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza e di poter ponderatamente valutare le conseguenze delle deliberazioni assunte;
-nel verbale era stato - diversamente da quanto avvenuto nella realtà - riportato il voto all'unanimità relativamente alle deliberazioni di cui ai punti 2 e 4 dell'O.d.G, nonostante l'Arch. , in rappresentanza della società CP_1 esponente, avesse chiaramente espresso, come sopra argomentato e motivato, voto contrario, e questo sia in merito al riconoscimento del compenso richiesto dall'Avv. Quaglia per un parere finalizzato alla sanatoria della posizione degli irregolari, con conseguente pregiudizio della esponente, sia per il conferimento di incarico all'arch. , e ciò in assoluto o, comunque, Per_7 con finalità divergenti da quanto previsto dall'attuale titolo edilizio;
-il segretario aveva in prima battuta dato atto della posizione contraria di ma poi aveva inspiegabilmente verbalizzato l'approvazione Pt_1 all'unanimità dei punti 2 e 4;
-ciò era evidentemente contrario a quanto dichiarato dall'Arch. che CP_1 aveva inequivocabilmente votato contro il riconoscimento del compenso 5 all'Avv. Quaglia per un parere non solo non richiesto ma in odio e pregiudizio della esponente e di cui non aveva neppure ricevuto copia;
- gli altri condomini erano consapevoli del fatto che non solo non sussisteva alcuna unanimità di consenso sulle delibere in oggetto, ma la contrarietà della esponente era provata anche alla luce del contenuto delle comunicazioni precedentemente inviate dalla società esponente sia al che nella CP_10 citata diffida a tutti i condomini stessi;
-la giurisprudenza prevalente (ex multis Cass. Civ. 11375/2020) aveva statuito che il verbale di un'assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura medesima, per impugnare la cui veridicità non occorre la proposizione di querela di falso, potendosi far ricorso ad ogni mezzo di prova;
-pertanto, la delibera de quo risultava invalida ed inefficace nei confronti della società esponente, il cui interesse ad agire era evidente per i riflessi che tale votazione avrebbe potuto avere sullo stato degli immobili e sull'eventuale modifica del titolo edilizio originario;
- il titolo edilizio sottostante aveva previsto - ed ancora oggi prevedeva in assenza di qualsiasi modifica o variazione che aveva sempre visto e vedeva ancora oggi la contrarietà dell'esponente - l'obbligo di asservimento dei realizzandi boxes agli appartamenti dei civici 19, 21 e 23 della CP_2 soprastanti fisicamente il volume del fabbricato frazionato in boxes e loft, con previsione (sempre contenuta nel titolo citato) di una “riserva” di una quota degli stessi realizzandi boxes a vantaggio degli altrettanto realizzandi loft;
-l'indisponibilità di un sufficiente numero di unità boxes a favore di Pt_1 che si era venuta a creare, atteso l'acquisto da parte di vari soggetti in violazione alle prescrizioni contenute nel titolo edilizio o alle norme contenute nella Legge Tognoli sottostante alla concessione, era suscettibile di determinare un danno grave ed irreparabile in capo ad Pt_1
Tanto premesso ha convenuto in giudizio l'Amministrazione
[...]
, in persona dell'amministratore al fine Controparte_12 di dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o l'invalidità della deliberazione assunta ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'O.d.G del 16 febbraio 2022 per le ragioni di cui alla narrativa. Si costituiva il osservando ed Controparte_13 eccependo, tra l'altro, che:
-parte attrice aveva citato il Condominio lamentando, a suo dire, in prima istanza che il verbale della riunione tenutasi il 16/2/2022 non riportava correttamente la volontà e le dichiarazioni di voto del rappresentante di a mutualità prevalente, nonché tutta una serie di Parte_1 violazioni di norme non meglio specificate (conflitto di interessi, mancata informativa e erronea indicazione di argomenti posti all'o.d.g.), con conseguente - presunta - illegittimità delle deliberazioni assunte 6 nell'assemblea del 16/2/2022 e di quelle successive di conferma e/o di ratifica delle precedenti decisioni prese nella seduta del 26/4/2022;
-indipendentemente da quali fossero state le originarie intenzioni della CP_7
e della sua avente causa (realizzazione di posti auto e di unità Pt_1 abitative tipo loft”),allo stato attuale delle cose ci si trovava di fronte ad un immobile diviso strutturalmente e giuridicamente sostanzialmente in due porzioni: una adibita ad autorimessa di cui era condomina quale Pt_1 proprietaria di “posti auto” e un fabbricato unico destinato a magazzino, non facente parte del , ma di quello di Via Gianelli n.ri Controparte_2
19/21/23;
-diversamente da quanto sosteneva , non esisteva alcun Pt_1 collegamento funzionale e giuridico tra i due corpi di fabbrica e neppure risultava che dagli atti di provenienza allegati vi fosse un comune disegno progettuale che legasse indissolubilmente le due operazioni di sviluppo immobiliare;
-contrariamente a quanto asseriva i magazzini in argomento in realtà Pt_1 non sembravano costituire unità distinte;
-in nessun documento era specificata la quantità di box da eventualmente destinare agli ipotetici realizzandi loft;
infatti, il titolo edilizio semplicemente faceva salva la possibilità a favore di di riservare una quota parte di CP_7 parcheggi a future costruzioni;
-l'attrice contestava il “contenuto del verbale” che non avrebbe riportato correttamente le dichiarazioni del rappresentante di e poi -in modo Pt_1 non del tutto chiaro – altri profili quali la - presunta - mancata informativa sui contatti presso il di Genova e per un -supposto e non provato - CP_10 conflitto di interessi in capo al presidente della riunione;
-Il titolo edilizio citato, infatti, non autorizzava alcuna realizzazione di unità abitative e/o di loft e non risultava allo stato presentato alcun progetto relativo alla porzione sud del fondo, come si evinceva anche dal contenuto delle due citazioni di;
Pt_1
In conclusione, attualmente era unica proprietaria di una porzione del Pt_1 fondo stesso da cui erano stati ricavati i box, che costituiva un Condominio distinto e separato a cui partecipava quale mero condomino e non Pt_1 certo quale portatore degli interessi del proprietario del fabbricato confinante con l'autorimessa;
-il verbale della riunione riportava fedelmente quanto avvenuto nell'ambito della discussione dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta, tanto era vero che nell'assemblea successiva del 26/4/2022 (anch'essa oggetto di impugnazione) tutti i condomini presenti avevano confermato la corretta verbalizzazione resa. Ad ulteriore supporto probatorio in tal senso si evidenziava che nel testo del verbale erano riportate anche le dichiarazioni esplicitate dal Dott. - consigliere di – che era Persona_8 Pt_1 presente alla riunione ma non rivestiva lo status di rappresentante della società
, ruolo invece ricoperto dall'Arch. , unico soggetto legittimato a Controparte_1
7 partecipare all'assemblea e ad esprimere le proprie manifestazioni di volontà, come risultava dall'elenco dei presenti;
-In merito al punto 1 dell'o.d.g (nomine): in base a quanto risultava dal verbale-facente piena prova- e anche secondo le successive dichiarazioni dei presenti, l'Arch. , per conto di non aveva espresso voto CP_1 Pt_1 contrario e la verbalizzazione corrispondente era stata riletta subito dopo e nessuno si era opposto o quanto meno aveva fatto rilievi su quanto riportato.
-in relazione al secondo punto dell'o.d.g. (rendiconto): contrariamente a quanto sosteneva ora l'Arch. non si era astenuta, ma aveva Pt_1 CP_1 espresso voto favorevole;
- al contrario di quanto sosteneva il parere del Prof. Avv. Quaglia Pt_1 esibito il 23/2/2021 era stato inviato dall'NG. dal suo indirizzo di posta CP_1 elettronica;
-quindi la società era a conoscenza del parere legale in questione Pt_1 attinente - al regime giuridico applicabile alle autorimesse;
- il preventivo era stato approvato all'unanimità, quindi anche con il voto di
Pt_1
-In relazione alle questioni poste al punto 4 dell'o.d.g. (informativa incontri presso il Comune): anche in questo caso la verbalizzazione riportava quanto avvenuto e discusso in assemblea in modo certo non analitico, ma sintetico e comunque esaustivo sul tema. Dagli stessi atti di risultava che gli Pt_1 amministratori della società fossero stati bene al corrente della questione e degli incontri avvenuti in Comune;
-All'esito della relazione dell'amministratore e preso atto della disponibilità di alcuni condomini a eventualmente cedere il proprio box anche a si Pt_1 era votato all'unanimità dei presenti approvando la delibera, così come risultava dal verbale. Anche in questo caso la rappresentante di non Pt_1 aveva espresso voto contrario né si era astenuta;
-Per ciò che ineriva al punto 5 dell'o.d.g. dal verbale appariva evidente come l'NG. avesse presentato in assemblea la ripartizione relativa alle tre CP_1 proposte in modo che i condomini avessero modo di esprimere le proprie valutazioni. Il rappresentante di in quella sede nulla aveva eccepito e Pt_1 né aveva formulato domande, neppure aveva paventato possibili danni derivanti da comportamenti dei condomini, come invece avanzato nelle citazioni. Pertanto, le censure sul verbale e sulle delibere della riunione del 16/2/2022 risultavano prive di fondamento;
-le delibere assembleari dovevano essere interpretate secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1362 c.c. privilegiando l'elemento letterale e quando questi risultava insufficiente gli altri criteri primo fra tutti il comportamento delle parti e la conservazione degli effetti dell'atto (Cass. Civ. n. 4501/2006). Quindi la delibera assunta nell'aprile 2022 non poteva che essere letta come mera conferma della verbalizzazione resa nella riunione del 16/2/2022. Concludeva perché le domande attoree venissero in via preliminare dichiarate inammissibili e/o improcedibili;
nel merito rigettate. 8 Le domande attoree sono infondate e come tale da rigettare. Preliminarmente si osserva che il giudicante non è tenuto ad esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata secondo il noto principio della ragione più liquida ( Cass. Sez.Un. 26242/2014). Per il principio della ragione più liquida la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art 276 cpc e 118 disp.att.cpc. Inoltre, il sindacato del giudice sulle delibere condominiali non può estendersi al merito o alla convenienza economica della scelta assembleare: il giudice può valutare solo la legittimità delle delibere (tra le altre Cass.27699/25). Pertanto, tutte le valutazioni sollevate dall'attrice e relative al merito delle decisioni assembleari sono irrilevanti nel presente giudizio.
Il giudice, quindi, può verificare la legittimità dell'esercizio del potere dell'assemblea (cioè il rispetto di leggi e regolamenti), ma non può estendere il suo controllo al merito, ovvero alla discrezionalità delle scelte.
Ragioni legate all'opportunità o al vantaggio economico di una decisione possono essere valutate solo se la delibera arreca un grave pregiudizio alla cosa comune, circostanza che nel caso di specie non è stata dimostrata e neppure formalmente ed adeguatamente dedotta.
In aggiunta si deve evidenziare che ai sensi dell'art. 1137 c.c., sono legittimati ad impugnare le delibere annullabili soli i condomini assenti, dissenzienti o astenuti.
Infine, è necessario sottolineare che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene invece al merito della causa in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere, titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare
Nella fattispecie in esame l'attrice pur avendo dichiarato di aver votato contro non lo ha dimostrato.
Per quanto concerne infatti la doglianza avente ad oggetto l'asserita infedele verbalizzazione, questa non è provata.
9 In particolare, non risulta smentita la votazione favorevole del delegato di parte attrice.
L'attrice non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente: non ha infatti dimostrato la non corrispondenza alla realtà dei fatti riportati nel verbale (Cass.23903/2016).
Il verbale assembleare crea una presunzione di verità che può essere superato con prove contrarie: le prove offerte da parte attrice non appaiono né idonee né sufficienti a smentire quanto emerge dal verbale della assemblea del 16/2/2022(doc.3 attrice).
Del resto “le delibere dell'assemblea condominiale, ove esprimano una volontà negoziale, devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli art. 1362 e seguenti c.c. privilegiando innanzi tutto, l'elemento letterale, e quindi, nel caso in cui esso si appalesi insufficiente gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti (Cass.30109/22).
Nel caso in esame non solo il tenore letterale è chiaro e non lascia adito a dubbi ma è comunque confermato dalla successiva delibera del 26/4/2022.
Dal verbale dell'assemblea del 26/4/2022 si evince che “i condomini presenti che confermano quanto verbalizzato nella riunione del 16/2/2022 e trascritto nel verbale medesimo”.
Per quanto riguarda i capitoli di prova orale formulati da parte attrice si richiama e si conferma la propria ordinanza datata 24/1/2024.
Appare documentale, di conseguenza, che l'attrice ha sempre votato favorevolmente.
Il condomino che esprime un voto favorevole non può impugnare la relativa delibera quantomeno nel caso di vizi di annullabilità.
Le delibere impugnate, approvate con il voto favorevole del delegato, risultano solo annullabili.
In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico – dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” – e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative”
o all'“ordine pubblico” o al “buon costume”; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del 10 regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 cod. civ.”( cass.9839/2021).
In particolare, la irregolarità dell'ordine del giorno rientra nei vizi del procedimento di convocazione e quindi può rendere la delibera annullabile (tra le altre Cass.13229/19).
Il conflitto di interessi può determinare l'annullabilità se tale conflitto ha inciso in modo determinante sull'esito della votazione e risulta pregiudizievole per gli altri condomini o per il condominio ( da ultimo cass.21994/2020).
L'eccesso di potere costituisce una figura tratta per analogia dalla disciplina applicata alle assemblee societarie dalla giurisprudenza della Cassazione che, nonostante l'assenza di apposite disposizioni in proposito anche in questo settore, ha dichiarato che una delibera societaria può essere annullata, per effetto dell'eccesso di potere manifestato dai soci partecipanti all'assemblea, sotto vari aspetti.
Un'ipotesi di carattere generale è quella della deliberazione assembleare di società che persegue un interesse diverso da quello sociale o esclusivo di un gruppo di soci, perché costituisce il frutto di attività fraudolenta della maggioranza, diretta a pregiudicare la società o a ledere i diritti sociali degli altri partecipanti (Cassazione, 818/1979). Un'altra è quella della deliberazione preordinata in modo arbitrario e fraudolento dai soci maggioritari per perseguire interessi divergenti da quelli societari, (Cassazione, 3628/1986).
Alla luce delle osservazioni ed argomentazioni sopraesposte parte attrice non ha il diritto di impugnare le delibere assunte dal in data 16/2/2022 CP_2 avendo votato a favore e lamentando, tra l'altro neppure chiaramente, solo vizi di annullabilità.
Le domande attoree devono essere respinte per carenza di titolarità ad agire.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il tribunale di Genova, in composizione monocratica, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e domanda respinta così decide:
-rigetta le domande attoree;
-condanna l'attrice a rifondere al le spese giudiziali che liquida in CP_2 euro 3809,00 a titolo di onorari, oltre IVA, CPA e spese generali;
11 Genova,12/12/2025
Il GOT
Dott.ssa Francesca Ziccardi
12
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
sezione III civile in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Francesca Ziccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da
a mutualità prevalente, con sede in Genova, alla Parte_1 via Lorenzo Pareto 12R, CF. in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore arch. , elettivamente domiciliata in Controparte_1
Genova Via Assarotti 13/3 presso e nello studio dell'Avv. Federico Benvenuto ( CF. ) che la rappresenta ed assiste come da mandato C.F._1 in atti
Attrice
Contro
(C.F. in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore Signor , legale rappresentante CP_3 della , con Studio in Genova, Controparte_4
Via G. Rossetti 19 r, ed ivi elettivamente domiciliato in Via Palestro 10/6A, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Serra (cod. fisc.
) dal quale è rappresentato e difeso come da mandato C.F._2 in atti Convenuto
Conclusioni
Per l'attrice
“Piaccia al Giudice Ill.mo, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione ex adverso formulata, e previo ogni opportuno e/o necessario provvedimento e/o accertamento e/o declaratoria e/o incombente del caso, per le ragioni di cui alla narrativa: - in via preliminare: sospendere anche inaudita altera parte la delibera assembleare assunta ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'O.d.G del 16 febbraio
1 2022; - in via principale: dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o l'invalidità della deliberazione assunta ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'OdG del 16 febbraio 2022 per le ragioni id cui alla narrativa;
- in ogni caso: condannare il al pagamento delle spese e Controparte_5 competenze del presente giudizio”.
Per il Condominio
“ .mo Signor Giudice Unico del Tribunale di Genova, contrariis Controparte_6 ericeti: in via preliminare: riunire al presente procedimento quello chiamato all'udienza del 3 dicembre 2022 in quanto connessi soggettivamente e oggettivamente;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare in capo a parte attrice il difetto di legittimazione attiva;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100c.p.c.; sempre in via preliminare: dare atto del provvedimento assunto in data 23/11/2022 con cui è stata respinta l'istanza di sospensione della delibera e/o delle delibere impugnate in quanto infondata non sussistendone i presupposti ex lege e quindi dichiarala improcedibile;
sempre in via preliminare: nell'ipotesi di riunione dei procedimenti respingere l'istanza di sospensione della delibera e/o delle delibere impugnate in quanto infondata non sussistendone i presupposti ex lege e quindi dichiarala improcedibile;
nel ribadire le richieste e le istanze istruttorie formulate in atti anche quelle non accolte, nel merito: respingere integralmente le domande formulate, nessuna esclusa, della A mutualità prevalente in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore per le causali esposte in narrativa e conseguentemente confermare la legittimità delle delibere assunte dall'assemblea del così Parte_2 come verbalizzate in data 16 febbraio 2022 e in data 26 aprile 2022. Con vittoria di spese ed onorari dei due giudizi”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva, in particolare, Pt_1 che:
-con contratto di compravendita a rogito notaio concluso in data Persona_1
3 Febbraio 2020 con la e con i Sig.ri ed Controparte_7 CP_8 [...]
, la aveva acquistato la proprietà del piano che Per_2 Controparte_9 comprendeva tre magazzini in Comune di Genova (GE), . I Controparte_2 suddetti immobili, pertanto, erano pervenuti alla società esponente in forza di validi atti di trasferimento della proprietà tra vivi dall'originario titolare, debitamente registrati e trascritti nella Conservatoria dei registri Immobiliari di Genova. Conseguentemente, la era piena e legittima Controparte_9 proprietaria dell'unità immobiliare che aveva acquistato, con ogni annessa pertinenza;
2 -gli immobili suddetti rappresentavano una porzione di un ex corpo di fabbrica in corso di ristrutturazione a cura della stessa dante causa, CP_7 ristrutturazione finalizzata alla trasformazione dello stesso in 5 unità abitative. Unitamente a detta porzione erano stati acquistati due boxes realizzati in una porzione adiacente facente originariamente parte dello stesso fabbricato destinata, previo frazionamento, a detta finalità secondo le previsioni contenute nel titolo;
-il titolo edilizio prevedeva l'obbligo di asservimento dei realizzandi boxes agli appartamenti dei soprastanti civici 19, 21 e 23 della con previsione CP_2 di una “riserva” di una quota degli stessi realizzandi boxes a vantaggio degli altrettanto realizzandi loft nel corpo di fabbrica acquistato da;
Pt_1
- denunciava con l'odierna impugnazione la lesione dei propri diritti Pt_1 derivanti dal citato titolo edilizio, che altri condomini del convenuto CP_2
(per la quasi totalità più in posizione irregolare rispetto al titolo stesso) volevano porre in essere per ottenere l'indebita (allo stato attuale) sanatoria della propria posizione procurando un grave danno in termini economici alla esponente;
-tale processo era stato attuato con una infedele verbalizzazione di quanto oggetto di delibera assembleare, impugnata dalla esponente;
assemblea che aveva visto presidente e segretario in conflitto di interessi in quanto proprietari di boxes in posizione “irregolare” rispetto al titolo edilizio come la maggioranza dei condomini presenti;
-in data 16 febbraio 2022 si era tenuta, in prima convocazione, l'assemblea del Condominio autorimesse di Via Gianelli 5 R che prevedeva il seguente ordine del giorno:
1. Nomina amministratore e nomina consiglieri;
2. Esame ed approvazione rendiconto spese ordinarie e riparto millesimale esercizio 2021;
3. Esame ed approvazione preventivo esercizio 2022;
4. Esposizione attuale situazione pratiche comunali. Delibera in merito all'affidamento dell'incarico all'Arch. per la presentazione della Persona_3 pratica di fine lavori e richiesta agibilità secondo le indicazioni fornite dai funzionari del comune di Genova;
5. Delibera in merito alla ripartizione delle spese sostenute da alcuni condomini;
-al punto 1 erano stati nominati all'unanimità come amministratore il sig.
[...]
e (da verbale all'unanimità ma nella realtà con l'astensione di CP_3
come consiglieri i sig.ri , e Pt_1 Persona_4 Persona_5 [...]
(tutti soggetti i cui boxes erano in posizione irregolare rispetto alle Per_6 prescrizioni di legge e/o del titolo edilizio).
3 -al punto 2 era stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2021, ma anche in questo caso, e difformemente dalla realtà, era stato verbalizzato il voto unanime, mentre l'Arch. , in rappresentanza di aveva Controparte_1 Pt_1 chiaramente espresso voto negativo all'approvazione del rendiconto;
-al punto 4, dopo ampia discussione, risultava dal verbale deliberato l'affidamento dell'incarico all'Arch. per la presentazione della Persona_3 pratica di fine lavori secondo il vigente piano regolatore e la successiva richiesta di agibilità seguendo le indicazioni fornite dai funzionari del
[...]
. CP_10
Anche per tale punto dell'OdG era stata nuovamente verbalizzata l'approvazione all'unanimità dei presenti, in spregio ed in assenza, tuttavia, del rilevo espresso da il cui rappresentante, Arch. , si era Pt_1 CP_1 espressamente opposta
-al punto 5 era stata discussa la “ripartizione delle spese sostenute per concludere le compravendite dei box” e deliberato quanto segue:
“1. La soluzione in cui si prevede la ripartizione dell'impianto elettrico, delle spese relative alla registrazione degli atti d'acquisto e dei diritti sulla parete confinante fra tutti i condomini vede favorevole e CP_11 Persona_6
previa visione degli atti. Persona_4
2. La soluzione intermedia in cui si prevede la ripartizione dell'impianto elettrico e delle spese relative alla registrazione degli atti d'acquisto tra tutti i condomini, non trova alcun consenso.
3. La rimanente parte dei condomini risulta favorevole alla soluzione di ripartire le spese dell'impianto elettrico sostenute dall'NG. su tutti i Persona_4 condomini mentre le spese di conclusione degli atti sostenute dai sig. e Per_5 solo sugli interni 1,2,3,4,5,6,6Bis,7,8,10,11,12” Pt_3
-al Punto 6 era stata deliberata la tracciatura di adeguata segnaletica orizzontale lungo la discesa atta ad evitare che le macchine non autorizzate parcheggiassero e intralciassero il passaggio;
-l'assemblea del 16 febbraio 2022 era stata convocata, tra le varie ragioni all'OdG, per incaricare il professionista arch. , che assisteva il Per_3 condominio nella pratica edilizia di presentare al Comune la pratica di fine lavori, risolvendo in una le questioni edilizie-urbanistiche relative alle autorimesse;
-tale incarico, peraltro, era palesemente quanto oggettivamente non assolvibile allo stato attuale, stante le difformità rispetto al titolo edilizio in capo alla maggioranza delle unità boxes;
-l'agibilità, come sopra detto, non era allo stato ottenibile proprio per responsabilità diretta di quei condomini irregolari rispetto al titolo edilizio, con
4 pregiudizio dell'esponente che, di converso, era tra i pochi soggetti in perfetta aderenza alle prescrizioni del Comune;
-l'amministratore del Condominio, NG. , proprietario di uno dei box Persona_4 che risultavano “irregolari” per difformità al titolo, aveva richiesto la propria sostituzione anche e proprio in considerazione della rilevanza che la propria posizione di conflitto di interesse era andata sempre più delineandosi;
-l'ex amministratore aveva utilizzato la sua qualità per prendere contatto con gli uffici comunali e tentare di sanare le difformità del titolo con palese pregiudizio degli affidamenti e delle prerogative dell'esponente, arrivando a coinvolgere in tale azione professionisti il cui compenso avrebbe voluto addebitato persino alla esponente in odio alla quale tali azioni risultavano esercitate;
-dunque, egli non avrebbe dovuto interloquire con i tecnici comunali, a nome del , per ottenere una qualsiasi strada alternativa, compresa CP_2
l'ipotesi di variazione di un titolo edilizio;
-Oltre al conflitto di interesse e alle altre violazioni denunciate, si eccepiva la mancata comunicazione delle necessarie informazioni da parte dell'amministrazione condominiale e dei tecnici incaricati, sicuramente alla esponente onde consentire alla stessa di partecipare (magari richiedendo adeguata assistenza tecnica preventiva) consapevolmente all'assemblea;
-infatti, l'avviso di convocazione riportava genericamente la richiesta di agibilità
“secondo le indicazioni fornite dai funzionari del comune di Genova” senza specificare quali fossero le condizioni poste dagli uffici comunali;
-ai sensi della normativa vigente ed in particolare degli artt. 1136 c.c. e 66 disp. att. c.c. l'ordine del giorno doveva essere sufficientemente dettagliato ed in esso dovevano essere elencati tutti gli argomenti da trattare in modo tale da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza e di poter ponderatamente valutare le conseguenze delle deliberazioni assunte;
-nel verbale era stato - diversamente da quanto avvenuto nella realtà - riportato il voto all'unanimità relativamente alle deliberazioni di cui ai punti 2 e 4 dell'O.d.G, nonostante l'Arch. , in rappresentanza della società CP_1 esponente, avesse chiaramente espresso, come sopra argomentato e motivato, voto contrario, e questo sia in merito al riconoscimento del compenso richiesto dall'Avv. Quaglia per un parere finalizzato alla sanatoria della posizione degli irregolari, con conseguente pregiudizio della esponente, sia per il conferimento di incarico all'arch. , e ciò in assoluto o, comunque, Per_7 con finalità divergenti da quanto previsto dall'attuale titolo edilizio;
-il segretario aveva in prima battuta dato atto della posizione contraria di ma poi aveva inspiegabilmente verbalizzato l'approvazione Pt_1 all'unanimità dei punti 2 e 4;
-ciò era evidentemente contrario a quanto dichiarato dall'Arch. che CP_1 aveva inequivocabilmente votato contro il riconoscimento del compenso 5 all'Avv. Quaglia per un parere non solo non richiesto ma in odio e pregiudizio della esponente e di cui non aveva neppure ricevuto copia;
- gli altri condomini erano consapevoli del fatto che non solo non sussisteva alcuna unanimità di consenso sulle delibere in oggetto, ma la contrarietà della esponente era provata anche alla luce del contenuto delle comunicazioni precedentemente inviate dalla società esponente sia al che nella CP_10 citata diffida a tutti i condomini stessi;
-la giurisprudenza prevalente (ex multis Cass. Civ. 11375/2020) aveva statuito che il verbale di un'assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura medesima, per impugnare la cui veridicità non occorre la proposizione di querela di falso, potendosi far ricorso ad ogni mezzo di prova;
-pertanto, la delibera de quo risultava invalida ed inefficace nei confronti della società esponente, il cui interesse ad agire era evidente per i riflessi che tale votazione avrebbe potuto avere sullo stato degli immobili e sull'eventuale modifica del titolo edilizio originario;
- il titolo edilizio sottostante aveva previsto - ed ancora oggi prevedeva in assenza di qualsiasi modifica o variazione che aveva sempre visto e vedeva ancora oggi la contrarietà dell'esponente - l'obbligo di asservimento dei realizzandi boxes agli appartamenti dei civici 19, 21 e 23 della CP_2 soprastanti fisicamente il volume del fabbricato frazionato in boxes e loft, con previsione (sempre contenuta nel titolo citato) di una “riserva” di una quota degli stessi realizzandi boxes a vantaggio degli altrettanto realizzandi loft;
-l'indisponibilità di un sufficiente numero di unità boxes a favore di Pt_1 che si era venuta a creare, atteso l'acquisto da parte di vari soggetti in violazione alle prescrizioni contenute nel titolo edilizio o alle norme contenute nella Legge Tognoli sottostante alla concessione, era suscettibile di determinare un danno grave ed irreparabile in capo ad Pt_1
Tanto premesso ha convenuto in giudizio l'Amministrazione
[...]
, in persona dell'amministratore al fine Controparte_12 di dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o l'invalidità della deliberazione assunta ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'O.d.G del 16 febbraio 2022 per le ragioni di cui alla narrativa. Si costituiva il osservando ed Controparte_13 eccependo, tra l'altro, che:
-parte attrice aveva citato il Condominio lamentando, a suo dire, in prima istanza che il verbale della riunione tenutasi il 16/2/2022 non riportava correttamente la volontà e le dichiarazioni di voto del rappresentante di a mutualità prevalente, nonché tutta una serie di Parte_1 violazioni di norme non meglio specificate (conflitto di interessi, mancata informativa e erronea indicazione di argomenti posti all'o.d.g.), con conseguente - presunta - illegittimità delle deliberazioni assunte 6 nell'assemblea del 16/2/2022 e di quelle successive di conferma e/o di ratifica delle precedenti decisioni prese nella seduta del 26/4/2022;
-indipendentemente da quali fossero state le originarie intenzioni della CP_7
e della sua avente causa (realizzazione di posti auto e di unità Pt_1 abitative tipo loft”),allo stato attuale delle cose ci si trovava di fronte ad un immobile diviso strutturalmente e giuridicamente sostanzialmente in due porzioni: una adibita ad autorimessa di cui era condomina quale Pt_1 proprietaria di “posti auto” e un fabbricato unico destinato a magazzino, non facente parte del , ma di quello di Via Gianelli n.ri Controparte_2
19/21/23;
-diversamente da quanto sosteneva , non esisteva alcun Pt_1 collegamento funzionale e giuridico tra i due corpi di fabbrica e neppure risultava che dagli atti di provenienza allegati vi fosse un comune disegno progettuale che legasse indissolubilmente le due operazioni di sviluppo immobiliare;
-contrariamente a quanto asseriva i magazzini in argomento in realtà Pt_1 non sembravano costituire unità distinte;
-in nessun documento era specificata la quantità di box da eventualmente destinare agli ipotetici realizzandi loft;
infatti, il titolo edilizio semplicemente faceva salva la possibilità a favore di di riservare una quota parte di CP_7 parcheggi a future costruzioni;
-l'attrice contestava il “contenuto del verbale” che non avrebbe riportato correttamente le dichiarazioni del rappresentante di e poi -in modo Pt_1 non del tutto chiaro – altri profili quali la - presunta - mancata informativa sui contatti presso il di Genova e per un -supposto e non provato - CP_10 conflitto di interessi in capo al presidente della riunione;
-Il titolo edilizio citato, infatti, non autorizzava alcuna realizzazione di unità abitative e/o di loft e non risultava allo stato presentato alcun progetto relativo alla porzione sud del fondo, come si evinceva anche dal contenuto delle due citazioni di;
Pt_1
In conclusione, attualmente era unica proprietaria di una porzione del Pt_1 fondo stesso da cui erano stati ricavati i box, che costituiva un Condominio distinto e separato a cui partecipava quale mero condomino e non Pt_1 certo quale portatore degli interessi del proprietario del fabbricato confinante con l'autorimessa;
-il verbale della riunione riportava fedelmente quanto avvenuto nell'ambito della discussione dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta, tanto era vero che nell'assemblea successiva del 26/4/2022 (anch'essa oggetto di impugnazione) tutti i condomini presenti avevano confermato la corretta verbalizzazione resa. Ad ulteriore supporto probatorio in tal senso si evidenziava che nel testo del verbale erano riportate anche le dichiarazioni esplicitate dal Dott. - consigliere di – che era Persona_8 Pt_1 presente alla riunione ma non rivestiva lo status di rappresentante della società
, ruolo invece ricoperto dall'Arch. , unico soggetto legittimato a Controparte_1
7 partecipare all'assemblea e ad esprimere le proprie manifestazioni di volontà, come risultava dall'elenco dei presenti;
-In merito al punto 1 dell'o.d.g (nomine): in base a quanto risultava dal verbale-facente piena prova- e anche secondo le successive dichiarazioni dei presenti, l'Arch. , per conto di non aveva espresso voto CP_1 Pt_1 contrario e la verbalizzazione corrispondente era stata riletta subito dopo e nessuno si era opposto o quanto meno aveva fatto rilievi su quanto riportato.
-in relazione al secondo punto dell'o.d.g. (rendiconto): contrariamente a quanto sosteneva ora l'Arch. non si era astenuta, ma aveva Pt_1 CP_1 espresso voto favorevole;
- al contrario di quanto sosteneva il parere del Prof. Avv. Quaglia Pt_1 esibito il 23/2/2021 era stato inviato dall'NG. dal suo indirizzo di posta CP_1 elettronica;
-quindi la società era a conoscenza del parere legale in questione Pt_1 attinente - al regime giuridico applicabile alle autorimesse;
- il preventivo era stato approvato all'unanimità, quindi anche con il voto di
Pt_1
-In relazione alle questioni poste al punto 4 dell'o.d.g. (informativa incontri presso il Comune): anche in questo caso la verbalizzazione riportava quanto avvenuto e discusso in assemblea in modo certo non analitico, ma sintetico e comunque esaustivo sul tema. Dagli stessi atti di risultava che gli Pt_1 amministratori della società fossero stati bene al corrente della questione e degli incontri avvenuti in Comune;
-All'esito della relazione dell'amministratore e preso atto della disponibilità di alcuni condomini a eventualmente cedere il proprio box anche a si Pt_1 era votato all'unanimità dei presenti approvando la delibera, così come risultava dal verbale. Anche in questo caso la rappresentante di non Pt_1 aveva espresso voto contrario né si era astenuta;
-Per ciò che ineriva al punto 5 dell'o.d.g. dal verbale appariva evidente come l'NG. avesse presentato in assemblea la ripartizione relativa alle tre CP_1 proposte in modo che i condomini avessero modo di esprimere le proprie valutazioni. Il rappresentante di in quella sede nulla aveva eccepito e Pt_1 né aveva formulato domande, neppure aveva paventato possibili danni derivanti da comportamenti dei condomini, come invece avanzato nelle citazioni. Pertanto, le censure sul verbale e sulle delibere della riunione del 16/2/2022 risultavano prive di fondamento;
-le delibere assembleari dovevano essere interpretate secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1362 c.c. privilegiando l'elemento letterale e quando questi risultava insufficiente gli altri criteri primo fra tutti il comportamento delle parti e la conservazione degli effetti dell'atto (Cass. Civ. n. 4501/2006). Quindi la delibera assunta nell'aprile 2022 non poteva che essere letta come mera conferma della verbalizzazione resa nella riunione del 16/2/2022. Concludeva perché le domande attoree venissero in via preliminare dichiarate inammissibili e/o improcedibili;
nel merito rigettate. 8 Le domande attoree sono infondate e come tale da rigettare. Preliminarmente si osserva che il giudicante non è tenuto ad esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata secondo il noto principio della ragione più liquida ( Cass. Sez.Un. 26242/2014). Per il principio della ragione più liquida la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art 276 cpc e 118 disp.att.cpc. Inoltre, il sindacato del giudice sulle delibere condominiali non può estendersi al merito o alla convenienza economica della scelta assembleare: il giudice può valutare solo la legittimità delle delibere (tra le altre Cass.27699/25). Pertanto, tutte le valutazioni sollevate dall'attrice e relative al merito delle decisioni assembleari sono irrilevanti nel presente giudizio.
Il giudice, quindi, può verificare la legittimità dell'esercizio del potere dell'assemblea (cioè il rispetto di leggi e regolamenti), ma non può estendere il suo controllo al merito, ovvero alla discrezionalità delle scelte.
Ragioni legate all'opportunità o al vantaggio economico di una decisione possono essere valutate solo se la delibera arreca un grave pregiudizio alla cosa comune, circostanza che nel caso di specie non è stata dimostrata e neppure formalmente ed adeguatamente dedotta.
In aggiunta si deve evidenziare che ai sensi dell'art. 1137 c.c., sono legittimati ad impugnare le delibere annullabili soli i condomini assenti, dissenzienti o astenuti.
Infine, è necessario sottolineare che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene invece al merito della causa in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere, titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare
Nella fattispecie in esame l'attrice pur avendo dichiarato di aver votato contro non lo ha dimostrato.
Per quanto concerne infatti la doglianza avente ad oggetto l'asserita infedele verbalizzazione, questa non è provata.
9 In particolare, non risulta smentita la votazione favorevole del delegato di parte attrice.
L'attrice non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente: non ha infatti dimostrato la non corrispondenza alla realtà dei fatti riportati nel verbale (Cass.23903/2016).
Il verbale assembleare crea una presunzione di verità che può essere superato con prove contrarie: le prove offerte da parte attrice non appaiono né idonee né sufficienti a smentire quanto emerge dal verbale della assemblea del 16/2/2022(doc.3 attrice).
Del resto “le delibere dell'assemblea condominiale, ove esprimano una volontà negoziale, devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli art. 1362 e seguenti c.c. privilegiando innanzi tutto, l'elemento letterale, e quindi, nel caso in cui esso si appalesi insufficiente gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti (Cass.30109/22).
Nel caso in esame non solo il tenore letterale è chiaro e non lascia adito a dubbi ma è comunque confermato dalla successiva delibera del 26/4/2022.
Dal verbale dell'assemblea del 26/4/2022 si evince che “i condomini presenti che confermano quanto verbalizzato nella riunione del 16/2/2022 e trascritto nel verbale medesimo”.
Per quanto riguarda i capitoli di prova orale formulati da parte attrice si richiama e si conferma la propria ordinanza datata 24/1/2024.
Appare documentale, di conseguenza, che l'attrice ha sempre votato favorevolmente.
Il condomino che esprime un voto favorevole non può impugnare la relativa delibera quantomeno nel caso di vizi di annullabilità.
Le delibere impugnate, approvate con il voto favorevole del delegato, risultano solo annullabili.
In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico – dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” – e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative”
o all'“ordine pubblico” o al “buon costume”; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del 10 regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 cod. civ.”( cass.9839/2021).
In particolare, la irregolarità dell'ordine del giorno rientra nei vizi del procedimento di convocazione e quindi può rendere la delibera annullabile (tra le altre Cass.13229/19).
Il conflitto di interessi può determinare l'annullabilità se tale conflitto ha inciso in modo determinante sull'esito della votazione e risulta pregiudizievole per gli altri condomini o per il condominio ( da ultimo cass.21994/2020).
L'eccesso di potere costituisce una figura tratta per analogia dalla disciplina applicata alle assemblee societarie dalla giurisprudenza della Cassazione che, nonostante l'assenza di apposite disposizioni in proposito anche in questo settore, ha dichiarato che una delibera societaria può essere annullata, per effetto dell'eccesso di potere manifestato dai soci partecipanti all'assemblea, sotto vari aspetti.
Un'ipotesi di carattere generale è quella della deliberazione assembleare di società che persegue un interesse diverso da quello sociale o esclusivo di un gruppo di soci, perché costituisce il frutto di attività fraudolenta della maggioranza, diretta a pregiudicare la società o a ledere i diritti sociali degli altri partecipanti (Cassazione, 818/1979). Un'altra è quella della deliberazione preordinata in modo arbitrario e fraudolento dai soci maggioritari per perseguire interessi divergenti da quelli societari, (Cassazione, 3628/1986).
Alla luce delle osservazioni ed argomentazioni sopraesposte parte attrice non ha il diritto di impugnare le delibere assunte dal in data 16/2/2022 CP_2 avendo votato a favore e lamentando, tra l'altro neppure chiaramente, solo vizi di annullabilità.
Le domande attoree devono essere respinte per carenza di titolarità ad agire.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il tribunale di Genova, in composizione monocratica, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e domanda respinta così decide:
-rigetta le domande attoree;
-condanna l'attrice a rifondere al le spese giudiziali che liquida in CP_2 euro 3809,00 a titolo di onorari, oltre IVA, CPA e spese generali;
11 Genova,12/12/2025
Il GOT
Dott.ssa Francesca Ziccardi
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