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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 19/12/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. AR IC Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2085/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GIUGNI CHIARA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale, vista la sentenza di separazione in data 5 3 25, ritenuto che sono maturate le condizioni di legge per la pronuncia di divorzio, lette le note in data 25 9 25, con cui i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2 dichiarato che non intendono riconciliarsi, hanno confermato le pattuizioni di cui al ricorso congiunto introduttivo del presente procedimento datato 08/11/2024, depositato il 18/11/2024, anche con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, hanno rinunciato ai termini pagina 1 di 3 per il deposito della comparsa conclusionale e della replica ed hanno prestato piena acquiescenza alla sentenza,
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data
6/10/1996 tra i sig.ri e , trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Cedrasco (SO), al n. 2, parte 2, Serie A, anno 1996, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle relative trascrizioni ed annotazioni della presente sentenza alle seguenti condizioni: conferma l'affidamento condiviso delle figlie e minorenni, ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione presso la madre;
le figlie minorenni potranno vedere il padre durante la settimana nella serata di mercoledì ed un fine settimana ogni due, dalle ore 20,00 di venerdì alle ore 20,00 della domenica successiva. Nel periodo estivo le figlie staranno con ciascun genitore per tre settimane, le prime due consecutive, la terza distanziata dalle prime due da almeno 14 giorni di tempo;
i predetti periodi di ferie sono da concordare tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno;
le figlie trascorreranno metà delle giornate previste per le ferie scolastiche pasquali con un genitore e la restante metà con l'altro genitore e, secondo il criterio dell'alternanza, il giorno di Pasqua con il genitore con cui non sono stati a Natale, il periodo che va dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore ed il periodo che va dal 01 gennaio al 6 gennaio con l'altro, sempre con criterio di alternanza. I genitori si impegnano a comunicare tra loro per quanto riguarda le questioni attinenti alle figlie;
ogni genitore, anche se non collocatario in quel momento, potrà autonomamente partecipare ad eventi scolastici, sportivi, ricreativi e comunque importanti per la vita sociale delle due minori, senza interferire con la funzione dell'altro genitore e nel pieno rispetto del rapporto di quest'ultimo con i figli;
assegna la casa coniugale sita a Sondrio in Via Giuliani n. 11 con tutti i suoi arredi alla Sig.ra
, in quanto rispondente all'interesse della prole, avendo già il sig. Parte_1 Pt_2 trasferito la sua residenza a Cedrasco (SO) in via G. Garibaldi n. 141 in un appartamento di cui è usufruttuario, dopo essere stato autorizzato a vivere separato dalla moglie;
stabilisce a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore di ciascuna figlia Parte_2 non ancora autosufficiente economicamente pari ad Euro 100,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extra-scolastiche documentate;
pagina 2 di 3 stabilisce che gli assegni unici famigliari per le figlie minorenni siano riscossi al 100% dalla sig.ra
; Parte_1 prende atto che l'autovettura marca Dacia modello Logan tg. EF658LB di proprietà di Pt_2
rimanga in uso alla sig.ra con spese integralmente a carico della moglie
[...] Pt_1
(assicurazione, bollo, revisione ed in genere manutenzione); prende atto che i coniugi si scambiano il reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio e per l'annotazione sugli stessi delle figlie minorenni;
spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 13 11 25
Il Presidente estensore
AR IC
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. AR IC Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2085/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GIUGNI CHIARA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale, vista la sentenza di separazione in data 5 3 25, ritenuto che sono maturate le condizioni di legge per la pronuncia di divorzio, lette le note in data 25 9 25, con cui i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2 dichiarato che non intendono riconciliarsi, hanno confermato le pattuizioni di cui al ricorso congiunto introduttivo del presente procedimento datato 08/11/2024, depositato il 18/11/2024, anche con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, hanno rinunciato ai termini pagina 1 di 3 per il deposito della comparsa conclusionale e della replica ed hanno prestato piena acquiescenza alla sentenza,
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data
6/10/1996 tra i sig.ri e , trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Cedrasco (SO), al n. 2, parte 2, Serie A, anno 1996, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle relative trascrizioni ed annotazioni della presente sentenza alle seguenti condizioni: conferma l'affidamento condiviso delle figlie e minorenni, ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione presso la madre;
le figlie minorenni potranno vedere il padre durante la settimana nella serata di mercoledì ed un fine settimana ogni due, dalle ore 20,00 di venerdì alle ore 20,00 della domenica successiva. Nel periodo estivo le figlie staranno con ciascun genitore per tre settimane, le prime due consecutive, la terza distanziata dalle prime due da almeno 14 giorni di tempo;
i predetti periodi di ferie sono da concordare tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno;
le figlie trascorreranno metà delle giornate previste per le ferie scolastiche pasquali con un genitore e la restante metà con l'altro genitore e, secondo il criterio dell'alternanza, il giorno di Pasqua con il genitore con cui non sono stati a Natale, il periodo che va dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore ed il periodo che va dal 01 gennaio al 6 gennaio con l'altro, sempre con criterio di alternanza. I genitori si impegnano a comunicare tra loro per quanto riguarda le questioni attinenti alle figlie;
ogni genitore, anche se non collocatario in quel momento, potrà autonomamente partecipare ad eventi scolastici, sportivi, ricreativi e comunque importanti per la vita sociale delle due minori, senza interferire con la funzione dell'altro genitore e nel pieno rispetto del rapporto di quest'ultimo con i figli;
assegna la casa coniugale sita a Sondrio in Via Giuliani n. 11 con tutti i suoi arredi alla Sig.ra
, in quanto rispondente all'interesse della prole, avendo già il sig. Parte_1 Pt_2 trasferito la sua residenza a Cedrasco (SO) in via G. Garibaldi n. 141 in un appartamento di cui è usufruttuario, dopo essere stato autorizzato a vivere separato dalla moglie;
stabilisce a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore di ciascuna figlia Parte_2 non ancora autosufficiente economicamente pari ad Euro 100,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extra-scolastiche documentate;
pagina 2 di 3 stabilisce che gli assegni unici famigliari per le figlie minorenni siano riscossi al 100% dalla sig.ra
; Parte_1 prende atto che l'autovettura marca Dacia modello Logan tg. EF658LB di proprietà di Pt_2
rimanga in uso alla sig.ra con spese integralmente a carico della moglie
[...] Pt_1
(assicurazione, bollo, revisione ed in genere manutenzione); prende atto che i coniugi si scambiano il reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio e per l'annotazione sugli stessi delle figlie minorenni;
spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 13 11 25
Il Presidente estensore
AR IC
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