Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4684/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4684/2022 r.g. promossa con atto di citazione notificato in data 28.06.2022 e vertente tra in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marzio Balestreri, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Verona, Via Sommacampagna 63/H;
-attrice- contro
, in persona del l.r.p.t., TRoparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gabriele Donà e Barbara Comparini, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Padova, via Altinate 144;
-convenuta- e in persona del l.r.p.t., TRoparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Roberto Pesavento e Federico Pesavento, con domicilio eletto presso il loro studio in Vicenza, TRà Porti 38;
-convenuta- con la chiamata in causa di in persona del l.r.p.t., TRoparte_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Cesare, con domicilio eletto presso il suo studio professionale sito in Venezia-Mestre (Ve), via Mestrina n. 85/6;
-terza chiamata- Avente ad oggetto: Responsabilità professionale;
Conclusioni delle parti: come a verbale di udienza di udienza d.d. 4.07.2024; per le seguenti ragioni della decisione in FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la società semplice Parte_1
(di seguito “ ”), attiva nel settore frutticolo, ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1 TR dinanzi a questo Tribunale le società (di seguito “ ”) e TRoparte_1
[...] TR (di seguito “ ) al fine di sentirle condannare in solido (o ciascuna per la TRoparte_2 rispettiva quota di responsabilità), previo accertamento del loro inadempimento contrattuale ex art. 1176 co. 2 c.c. -rispetto al mandato conferito in data 10.01.2019 per l'assistenza e la consulenza per ogni incombente relativo alla fiscalità, agli adempimenti amministrativo/burocratici connessi alla produzione agricola, ed all'accesso a tutte le misure di sostegno in agricoltura-, al pagamento di € 666.738,99, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patito e costituito dal mancato indennizzo previsto dal bando statale per la campagna cimici del 2019.
A sostegno della domanda, l'attrice ha allegato in fatto: TR TR
-di aver conferito mandato a e in data 10.01.2019 per lo svolgimento delle seguenti attività: tenuta e conservazione delle scritture contabili;
elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione;
compilazione e trasmissione delle domande di ammissione a benefici pagina1 di 5
controllo della regolarità formale e della completezza delle informazioni e dei documenti forniti dalla medesima , con immissione dei relativi dati Parte_1 nei sistemi informatici degli organismi pagatori;
interrogazione delle banche dati dei medesimi organismi pagatori, per la consultazione dello stato di ciascuna pratica elaborata e presentata, TR intervenendo per la risoluzione dei problemi e delle anomalie;
ulteriori attività e servizi che il presti attraverso specifiche convenzioni con gli organismi pagatori e con le pubbliche amministrazioni;
TR
-che nonostante in persona di in data 8.07.2020 avesse comunicato la TRoparte_5 possibilità di presentare domanda per partecipare al bando statale, oltre che regionale, per ricevere aiuti per i danni da cimice asiatica del 2019, sulla scorta di documenti attinenti alla contabilità dell'azienda in possesso della stessa AVS, quest'ultima, con mail d.d.
5.02.2021 di CP_6
comunicava che la domanda era stata presentata solamente per il bando regionale e non
[...] già per quello nazionale in ragione dell'asserita assenza di danno;
TR
-che, contrariamente a quanto sostenuto da il danno subìto era pari al 44%, dunque ampiamente nei termini di legge per usufruire dell'indennizzo, laddove fosse stata conteggiata la nota di credito del 9.9.2019 -presente nel cassetto fiscale- relativa alle fatture n. 4 e 5 del 2019, per la somma complessiva di € 520.000 (cosa che non era stata fatta), come peraltro riconosciuto, oltre TR che dall'Ente pagatore nell'ambito di una simulazione, dalla stessa nell'ambito di un CP_7 incontro dell'aprile 2021 tenutosi anche alla presenza del direttore di oltre che dei Parte_2 suoi funzionari.
Ciò esposto, l'attrice ha lamentato il grave inadempimento delle convenute, consistente nell'aver colpevolmente omesso di considerare, nel calcolo effettuato per la quantificazione del danno subito da in relazione alla domanda di indennizzo nazionale per la campagna Parte_1 cimici 2019, un documento contabile di fondamentale rilevanza, e pacificamente nella loro disponibilità in ragione del mandato conferito, quale la nota di credito prodotta quale doc. 6. TR
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, ha chiesto, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice al fine di esserne manlevata in caso di soccombenza, mentre, nel merito, ha TRoparte_3 eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva (la stessa non occupandosi in alcun modo di attività aventi ad oggetto la contabilità aziendale o, più in generale, l'assistenza fiscale, ma fornendo assistenza per la gestione del fascicolo aziendale e non essendo competente per le domande afferenti alle calamità naturali -non ricomprese nei “settori di intervento” oggetto del contratto-) e concluso, in ogni caso, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in TR fatto e diritto (tenuto conto che l'addetta di nella comunicazione mail dell'8.07.2020, aveva era espressamente specificato che, per presentare la domanda, era necessaria determinata documentazione se vi fosse stato interesse da parte della società, che, tuttavia, non aveva riscontrato la mail né i successivi solleciti telefonici entro il termine decadenziale e tenuto conto, altresì, dell'irrilevanza della nota di credito ex adverso descritta ai fini del buon esito della pratica). In subordine, ha chiesto la riduzione del quantum risarcitorio anche alla luce del concorso colposo della danneggiata ex art. 1227 co. 1 c.c., fermo l'obbligo di manleva a suo favore nei confronti di TR e TRoparte_3 TR
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, ha chiesto, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice al fine di esserne manlevata in caso di TRoparte_8 soccombenza, mentre, nel merito, ha concluso per il rigetto della pretesa attorea in quanto infondata in fatto e diritto. In subordine, ha chiesto ridursi il quantum risarcitorio spettante a in ragione della sua condotta colposa ex art. 1227 c.c.. Parte_1 pecificamente, AVS, nel contestare la ricostruzione dei fatti attorea, ha dedotto: che nella citata mail dell'8.07.2020 era stata specificatamente indicata a la possibilità di Parte_1 presentare la domanda e la necessità di produrre alcuni documenti (“(…) Per poter provare a presentare
pagina2 di 5 le domande, se volete farle, ci dovete fornire (…)”); che, ciononostante, non aveva mai Parte_1 espresso la sua volontà in tal senso entro il termine indicato né aveva fornito i documenti necessari per la presentazione della domanda, di fatto disinteressandosi della stessa e omettendo di TR collaborare;
che l'attività richiesta dall'attrice non era affatto dovuta da in ragione del carattere straordinario e complesso della procedura, tutt'altro che di ordinaria amministrazione;
che la nota di credito non era oggettivamente identificabile in ragione dei documenti attorei prodotti sub docc. 4 e 5; che l'ente pagatore solo a termine di presentazione della domanda scaduto, aveva CP_7 indicato la (astratta) spettanza all'attrice del contributo sulla scorta dei documenti inviati al medesimo da parte di per la prima volta ai fini della simulazione, ma non consegnati Parte_1 TR ad entro il termine previsto dal bando. TR
Con comparsa di costituzione e risposta, chiamata da , ha concluso TRoparte_3 per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto, associandosi alle difese TR TR dell'assicurata e di In subordine, nella denegata ipotesi di accertata responsabilità di , ha chiesto contenersi l'obbligo indennitario nell'ambito del massimale indicato in narrativa, previa applicazione della franchigia ivi indicata, limitatamente alla quota di responsabilità concretamente e personalmente attribuibile all'assicurata e con l'esclusione di ogni vincolo di solidarietà con terzi.
In vista della prima udienza ex art. 183 c.p.c. AVS ha rinunciato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice che non si è costituita.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie, la causa è stata istruita mediante espletamento della prova orale offerta dall'attrice sui capitoli ammessi nonché della prova contraria offerta sugli stessi dalle parti convenute.
Dichiarata chiusa la prova orale, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 4.07.2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
La causa passa ora in decisione.
La domanda attorea è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
ha allegato, quale inadempimento contrattuale delle convenute rispetto al Parte_1 mandato conferito, l'omessa presentazione della domanda di indennizzo previsto dal bando nazionale per la campagna cimici 2019 in ragione della colpevole mancata considerazione di un documento contabile -la nota di credito d.d. 9.09.2019- asseritamente in loro possesso
[...]
, avrebbe determinato l'ammissione all'indennizzo. Parte_3
A fronte di tale allegazione, le convenute, all'esito dell'istruttoria svolta, hanno dimostrato di aver diligentemente adempiuto all'obbligo contrattuale.
In particolare, occorre muovere dalla mail dell'8.07.2020 (doc. 3 attoreo) inviata dalla TR TR di a , con la quale informava l'attrice dell'esistenza anche di un CP_5 Parte_1 bando statale, oltre che regionale, diretto a ristorare i danni da cimice asiatica con riferimento alla campagna 2019 e, soprattutto, indicava espressamente che, per presentare la relativa domanda, ove vi fosse stato interesse da parte della società, sarebbe stata necessaria determinata documentazione in tempo utile rispetto alla scadenza del bando. Questo, invero, il testo della mail: “È uscito un nuovo bando per i danni da cimice, ma è molto più complesso del precedente. (…) Abbiamo provato a utilizzare le rese benchmark già previste dal sistema ma non rientrate. Per poter provare a presentare le domande, se volete farle, ci dovete fornire (…) La scadenza è il 18/07”.
Ora, da tale comunicazione si desume: che le convenute si erano attivate scrupolosamente per favorire il percepimento dell'indennizzo, qualora dovuto, da parte di previsto da Parte_1 un bando molto più complesso;
che , dal canto suo, avrebbe dovuto collaborare Parte_1 attivamente al buon esito della pratica, sia manifestando la sua volontà di partecipare al bando sia depositando i documenti richiesti dalle convenute entro il termine di dieci giorni.
non ha dimostrato di aver offerto puntuale riscontro alla comunicazione di Parte_1 TR
nemmeno mediante comunicazione telefonica da parte di . Parte_4
pagina3 di 5 La teste attualmente impiegata presso indicata dalle convenute a TRoparte_5 CP_7 prova contraria sul cap. 6 “vero che “successivamente all'invio della mail di cui al cap. 5), e precisamente nel mese di luglio 2020, il signor alla presenza della signora confermava Parte_1 Testimone_1 telefonicamente alla signora la volontà dell'azienda di partecipare al bando di cui al cap. 3)”, ha CP_5 dichiarato: “No non è vero. non ha mai chiamato. Non ha avuto una conversazione con me nel Parte_4 luglio 2020 né ha mai espresso la volontà in altri modi di partecipare al bando. … Ripeto a me non ha mai chiamato. Per sentito dire dai colleghi, non ha mai chiamato nemmeno altri operatori per manifestare l'intenzione di partecipare al bando”. La circostanza affermativa riferita dalla teste attorea sul medesimo capitolo Testimone_1 non può considerarsi attendibile, la teste essendo “la compagna di ” (peraltro) socio di Parte_4
, oltreché dipendente di quest'ultima in qualità di “operaia agricola” e la stessa avendo Parte_1 dichiarato semplicemente “sentivo che parlavano”.
Né risulta fondata la tesi attorea per la quale le convenute avrebbero colpevolmente omesso di considerare la nota di credito del 9.09.2019 (doc. 6 attoreo) ai fini del calcolo per la determinazione del danno subito in relazione alla domanda d'indennizzo nazionale per la campagna cimici 2019. TR
In primo luogo, poiché , quale centro autorizzato di assistenza agricola operante TR mediante non aveva, tra i suoi obblighi contrattuali, attività aventi ad oggetto la contabilità o l'assistenza fiscale, bensì -su delega degli enti pagatori- l'assistenza per la gestione del fascicolo aziendale e di alcune fasi procedimentali delle domande e dichiarazioni PAC cosicché, contrariamente a quanto evidenziato dall'attrice, non era in possesso di tutta la documentazione contabile determinante la presentazione della domanda per l'indennizzo nazionale. Invero, come puntualmente evidenziato da CAA, le domande afferenti alle calamità naturali - qual è quella di cui è causa - non figurano tra i “Settori di intervento” menzionati nella convenzione tra la convenuta e (richiamata nel contratto di mandato intervenuto tra le parti all'art. 3 bis) e, pertanto, non CP_7 ricadono entro l'area di competenza del CAA. In secondo luogo, perché deve ritenersi maggiormente probabile, all'esito dell'istruttoria, che la documentazione in questione fosse in possesso di . Parte_2
Sul punto, teste della convenuta AVS sentita all'udienza del 15 febbraio Testimone_2
2024, nella dichiarata veste di “dipendente di da vent'anni e in particolare … responsabile Parte_2 dell'ufficio fiscale”, così ha risposto sub capitolo 5 attoreo: “(…) Io non avevo accesso al cassetto fiscale della
poiché l'accesso lo effettuava il collega che gestiva la contabilità, tale . Il fatto che il
Parte_1 Persona_1 responsabile fiscale della fosse spiegherebbe del resto la presenza pure
Parte_1 Parte_2 del suo direttore, riferita da parte attrice, alle riferite riunioni tenutesi nel corso dell'anno 2021, che altrimenti non avrebbe avuto ragione di essere. Peraltro, sempre la teste in relazione al Tes_2 doc. 3 di , ossia la citata e-mail dell'8.07.2020 della ha precisato che “non
Parte_1 CP_5 tutti i documenti erano nel cassetto fiscale di . Tale deposizione, in quanto proveniente da
Parte_1 persona non legata in alcun modo alle parti, deve ritenersi maggiormente attendibile rispetto a quella de teste la quale ha dichiarato che i documenti richiesti “erano contenuti nel cassetto fiscale Tes_1 di perché ciò le era stato così riferito dal compagno , la stessa non
Parte_1 Parte_4 avendo accesso al cassetto fiscale.
Ad ogni modo, va osservato che, oltre alla documentazione fiscale, ai fini della presentazione della domanda era necessario -come indicato dalla di AVS nella citata CP_5 mail- specificare, da parte di , la presenza di eventuali polizze assicurative sottoscritte Parte_1 dalla società o indennizzi percepiti. In merito, non ha provato di aver reso noto la Parte_1 sottoscrizione di polizze.
Ancora, va segnalato che, contrariamente a quanto allegato dall'attrice, la nota di credito più volte da questa menzionata non appare contenere alcun riferimento alle fatture 4 e 5 del 2019 di in relazione alle forniture di meloni, ancorché la stessa sia stata prodotta sub doc. 6 Parte_1 attoreo unitamente alle fatture in questione a mo' di documento unico (la circostanza pagina4 di 5 TR dell'accostamento delle fatture alla nota di credito originaria -priva di esse-, dedotta da , non è stata specificamente contestata dall'attrice).
Si deve dunque concludere per l'insussistenza dell'inadempimento delle convenute: a fronte della tempestiva informativa di AVS in ordine alla sussistenza del bando statale diretto a ristorare i danni da cimice asiatica nella campagna 2019 e della richiesta della documentazione, non solo di natura fiscale, necessaria ai fini della compilazione della relativa domanda, contenuta nella e-mail dell'8 luglio della avrebbe dovuto rendersi parte diligente e dare riscontro CP_5 Parte_1
e fattivo seguito alla comunicazione;
al contrario, la stessa non ha dimostrato di aver riscontrato la TR mail e, soprattutto, di aver consegnato la documentazione necessaria ad per come dalla medesima richiesta (non essendovi prova che la stessa fosse accessibile autonomamente da parte delle convenute).
Il danno patito da non risulta dunque riconducibile ad un inadempimento Parte_1 contrattuale delle convenute.
La domanda attorea dev'essere dunque rigettata. TR
L'esame della domanda di manleva di nei confronti di (resasi necessaria in CP_3 ragione della pretesa attorea nei confronti della convenuta chiamante) deve ritenersi assorbito dal rigetto nel merito della domanda attorea.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri di cui al DM 147/2022 in applicazione del criterio del disputatum in ragione della soccombenza della parte attrice (valori medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Seconda sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Rigetta la domanda attorea;
TR
-Dichiara assorbito l'esame della domanda di manleva di nei confronti di TRoparte_3
-Condanna l'attrice a rimborsare alle convenute e alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna di tali parti, in € 29.193 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge. Venezia, 9.01.2025. Il Giudice Dott. Carlo Azzolini
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