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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3031/2023 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell' avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO BOVE;
ATTORE
contro
:
(C.F. con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._2
ANNA RADICE;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie in atti, che qui si intendono interamente richiamate.
pagina 1 di 5
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
odierna attrice conveniva in giudizio il fratello odierno convenuto, Parte_1 Controparte_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “condannare al pagamento di € Controparte_1
18.283,87 per canoni di locazione non incassati dalla ricorrente relativamente al negozio in comproprietà, ubicato in Calusco d'Adda, alla via Santa Croce n. 15 (in catasto n. 5), censito al Catasto dei Fabbricati, al foglio 1, con il mappale:* 3885 sub.703, via Santa Croce n.5, piano T, categoria C/1, classe 3, consistenza mq.92, superficie catastale totale mq.115, rendita Euro 1.971,83 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Sosteneva infatti l'attrice che non vi fosse accordo alcuno tra le parti che conferisse al signor
[...] il diritto di trattenere l'intero canone locatizio relativo al negozio in comproprietà. CP_1 Quest'ultimo si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, e, per l'effetto, dichiarare che nulla fosse dovuto da parte convenuta, con conseguente condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
Il convenuto sosteneva, infatti, che il trattenimento dell'intero canone locatizio, corrisposto dalla conduttrice del negozio in comproprietà, fosse stato pattuito in forza di un accordo tacito con la signora la quale era d'accordo che il fratello proseguisse nella propria attività di gestione di Parte_1 tutti gli immobili ricevuti in donazione e, a fronte di una tale attività, trattenesse l'intero canone Dagli atti e documenti di causa si evince che i fratelli e ricevevano Parte_1 Controparte_1 dai propri genitori, in forza di atto di donazione del 20.05.2018, una serie di immobili siti in Calusco D'Adda in via Santa Croce n. 5: due unità immobiliari ciascuno, in proprietà esclusiva, e una unità al piano terra in comproprietà; tutti immobili ora e allora condotti in locazione.
Della gestione dei predetti immobili veniva incaricato, già a far data dal 20 marzo 2015 , l'ingegner il quale riceveva per tale attività un corrispettivo, pattuito con apposito accordo Controparte_1 sottoscritto dagli allora proprietari dei beni, in complessivi Euro 1400,00 annui. Veniva altresì previsto che il pagamento di detto corrispettivo venisse corrisposto per il 50% dai proprietari degli immobili – all'epoca i genitori donanti – e per il rimanente 50 % dai relativi “affittuari” (doc. 2 di parte di parte attrice). A seguito dell'atto di donazione intervenuto in data 23.05.2018, i signori e Pt_1 Controparte_1 divenivano i proprietari degli immobili siti in Calusco d'Adda, via Santa Croce n.
5. In particolare, risultavano comproprietari al 50% del negozio sito al piano terra, censito al Catasto dei Fabbricati, al foglio 1, con il mappale: 3885 sub.703, via Santa Croce n.5, piano T, categoria C/1, classe 3, consistenza mq.92, superficie catastale totale mq.115, rendita euro 1.971,83. Successivamente all'atto di donazione, il signor proseguiva la propria attività di Controparte_1 gestione degli immobili di cui sopra, continuando a percepire, a titolo di corrispettivo per le relative spese di gestione, esclusivamente il 50% versato da parte dei conduttori degli immobili, senza richiedere la quota di spettanza della sorella.
Con particolare riferimento al negozio sito al piano terra, pur essendo questo in comproprietà tra i due fratelli, il signor percepiva e tratteneva l'intero canone locatizio versato dalla Controparte_1 conduttrice, signora dalla data della donazione sino al mese di gennaio 2023, allorquando Persona_1
a fronte di espressa richiesta in tal senso, iniziava a percepire direttamente la quota di Parte_1 sua spettanza. In via preliminare, è infondata e va pertanto respinta l'eccezione sollevata da sulla Controparte_1 regolarità della notifica, effettuata dall'odierna ricorrente all'indirizzo PEC professionale del resistente. L'eccezione va respinta sia perché, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., i vizi della notificazione sono da ritenersi sanati a fronte della costituzione stessa del resistente, che si è regolarmente difeso nel merito,
pagina 2 di 5 sia perché la notifica all'indirizzo PEC del professionista è in ogni caso da ritenersi regolarmente effettuata, potendo l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei
(fra le altre Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12134 del 06/05/2024).
Nel merito, la pretesa di parte attrice è da ritenersi infondata e va pertanto respinta.
Pacifica e non contestata è la circostanza che, a seguito del conseguimento della proprietà degli immobili di cui sopra in forza dell'atto di donazione del 23.05.2018, il signor con Controparte_1 riferimento al negozio di cui sopra, in comproprietà con la sorella, tratteneva l'intero canone di locazione corrisposto dalla signora dal maggio 2018 sino a gennaio 2023. Persona_1
Parimenti allegata e provata deve ritenersi la circostanza che il signor proseguiva Controparte_1 l'attività di gestione di tutti gli immobili siti in Calusco d'Adda, alla via Santa Croce n. 15, anche successivamente al 23.05.2018, sia di quelli di esclusiva proprietà dello stesso sia di quelli di proprietà della sorella, oltre al negozio in comproprietà. E' da ritenersi raggiunta la prova anche del consenso, per comportamenti concludenti, della signora a che il fratello proseguisse in questa attività di gestione di tutti gli immobili sopra Parte_1 menzionati, compresi quelli di proprietà esclusiva dell'odierna attrice, circostanza anche già riconosciuta dal Tribunale di Bergamo nell'ambito del procedimento camerale n. 2873/2023 R.G.V.G. conclusosi con il decreto di rigetto n. 5196/2023 del 01.12.2023 (doc. 20 parte convenuta).
Veniva, con il sopra citato procedimento, affermato, in particolare, che “l'incarico conferito a
[...] dai genitori nel 2015 deve ritenersi venuto meno per effetto delle donazioni in favore dello CP_1 stesso e della sorella a seguito di tali donazioni, infatti, i committenti Controparte_1 Parte_1 hanno perso la titolarità degli immobili e si è modificato l'oggetto dell'incarico, essendo la proprietà del fabbricato stata suddivisa ed essendosi venuto a creare un condominio minimo”. Veniva altresì affermato che “il fatto che abbia proseguito la gestione anche per conto Controparte_1 della sorella va ricondotto alla volontà personale, manifestata per fatti concludenti, della stessa
[...]
. Pt_1
La circostanza che aveva acconsentito alla prosecuzione dell'attività di gestione di tutti Parte_1 gli immobili, si può ricavare da tutta la documentazione versata in atti ,vale a dire le e-mail inviate dalla signora ai propri inquilini, in occasione della stipulazione dei nuovi contratti di locazione CP_1 relativi agli immobili di sua proprietà esclusiva, in cui la stessa indica il fratello come amministratore e soggetto di riferimento per la gestione e le relative e-mail in cui lo stesso comunica Controparte_1 direttamente con i conduttori degli immobili di proprietà della sorella (docc. 7 a-b-c-d e 8b-8c di parte convenuta).
A fronte della effettiva attività di gestione di tutti i predetti immobili e del consenso allo svolgimento di tale attività da parte di può in questa sede ritenersi altrettanto sufficientemente provata Parte_1 la sussistenza di un accordo tacito tra le parti del presente procedimento in merito al corrispettivo dovuto all'ingegner per questa attività gestoria e avente ad oggetto la pattuizione della facoltà CP_1 per costui di trattenere l'intero canone versato per il negozio in comproprietà. Della sussistenza di un accordo in tal senso si trae prova, innanzitutto, dalla e-mail inviata da
[...]
(con indirizzo e-mail utilizzato anche nelle comunicazioni intercorse tra – Pt_1 Controparte_1 avv. Bove e conduttori degli immobili nel febbraio 2020 – doc. 11a parte attrice) a in Controparte_1 data 9 luglio 2022 (doc. 11 convenuta), in cui la stessa riferiva non solo di non dichiarare alcun reddito da fabbricati per il negozio per cui è causa, ma chiedeva anche conferma che fosse effettivamente il fratello a corrispondere l'intero importo dovuto a titolo di imposte, in quanto ella non percepiva la parte di canone di sua spettanza, ceduta al fratello come compenso per la sua attività di amministratore.
È opportuno soffermarsi sul valore probatorio di tale e-mail. Il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c., per cui, se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose ivi rappresentate.
pagina 3 di 5 In ogni caso, se ne sono contestati la provenienza o il contenuto, il giudice non può comunque espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, dovendo invece valutarlo unitamente a tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (fra le altre Cass. Civ. sent. N. 14046/2024; Cass. Civ. n. 25131/2024).
Parte attrice disconosceva la predetta e-mail in modo generico, non motivando nel dettaglio le ragioni a fondamento di detto disconoscimento, parte convenuta produceva in giudizio perizia attestante l'integrità e la non intervenuta modificazione del documento (doc. 21 convenuta). In ogni caso, il contenuto e la portata di detta e-mail devono essere valutati unitamente a tutti gli altri apporti probatori versati in atti nel presente procedimento.
Risultava, infatti, confermato quanto riportato nella e-mail stessa, vale a dire che era stato
[...]
a corrispondere al 100% le imposte dovute per il negozio in comproprietà. Il convenuto, CP_1 infatti produceva documentazione attestante la circostanza che era stato lui l'unico soggetto ad aver sostenuto le spese relative al negozio oggetto del presente procedimento, senza mai richiedere alcunché alla sorella, la quale, al contrario, non forniva prova di aver sostenuto qualche spesa: in particolare, venivano prodotti i modelli di F24 relativi a tutti gli anni di imposta per cui è causa, da cui si ricavava che l'unico soggetto obbligato alla corresponsione dell'intero importo dovuto per il negozio era proprio (docc. 15 e 27 convenuta). La circostanza che l'odierno convenuto non solo avesse Controparte_1 beneficiato dell'incasso dell'intero canone, ma, a fronte di ciò, si fosse anche fatto carico della corresponsione dell'intero importo dovuto a titolo di imposta, senza che né avesse mai Parte_1 richiesto la parte di canone ad essa spettante né avesse richiesto la rifusione della parte Controparte_1 di imposta da essa dovuta , rende ragionevole ritenere la sussistenza di un accordo in tal senso tra le parti. L'invio dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate alla signora poi, non Parte_1 costituisce prova idonea a sostenere che il signor avesse corrisposto solo metà dell'importo CP_1 dovuto, dal momento che correttamente, a fronte delle risultanze formali in punto di proprietà degli immobili, l'Agenzia delle Entrate procede all'accertamento della dichiarazione della percezione dei relativi redditi, non essendo la stessa a conoscenza degli accordi interni tra i comproprietari. A ciò si aggiunga che la signora pur avendo interloquito a mezzo e-mail con il fratello Parte_1 per tutte le questioni relative agli immobili di cui al presente procedimento, non risultava aver mai richiesto nel corso degli anni il versamento della quota di canone di locazione di sua spettanza, comportamento concludente e rilevante che può essere valutato unitamente a tutto quanto sopra riferito.
Da tutto quanto allegato e prodotto, può quindi ragionevolmente ritenersi provata la sussistenza di un accordo interno tra i signori e in forza del quale il primo, a fronte Controparte_1 Parte_1 dell'onere assunto della gestione amministrativa di tutti gli immobili siti nel complesso di Calusco d'Adda, alla via Santa Croce n. 15 nonché della anticipazione delle spese e della corresponsione dell'intero importo dovuto a titolo di imposte relativamente al negozio in comproprietà, era legittimato a trattenere l'intero canone di locazione corrisposto dalla signora sino alla manifestazione Persona_1 di volontà contraria della signora intervenuta da gennaio 2023. CP_1
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
-rigetta le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
-condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, che si liquidano in euro 5.077,00, di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777.00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria euro 1.701,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in data 4 marzo 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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