Articolo 1 della Legge 19 agosto 2003, n. 243
Articolo 2
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3 settembre 2003
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.
Entrata in vigore il 3 settembre 2003