TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 23/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 536/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 536/2022 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. LEPRI VITTORIO (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
C.F./P.IVA ), con l'avv.to MORTILLARO GIUSEPPINA Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., dipendente di dal 1.7.2004 sino al 28 Parte_1 Controparte_1 aprile 2020, da sempre con mansioni di addetta alle casse, comprese quelle c.d. “salvatempo”, ha adito il
Tribunale di Pistoia per vedersi riconosciuto il tempo lavorativo necessario alla vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro, con riferimento al periodo marzo 2009-febbraio 2019, quantificato in dieci minuti per ogni turno di lavoro e, conseguentemente, per la condanna di controparte al pagamento delle relative differenze retributive per lavoro straordinario quantificate in euro 3.014,74 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare e nel Controparte_1 merito, dichiarare il ricorso inammissibile per vizio di allegazione specifica delle circostanze di fatto e di diritto dedotte nel ricorso;
b) sempre in via preliminare e nel merito, ove il Giudice ritenesse ammissibile il ricorso, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata nel presente atto, dichiarare prescritto il diritto della ricorrente maturato prima dell'11 gennaio 2016
o in subordine dal 18 luglio 2012 o da altra diversa data ritenuta di giustizia;
c) in via principale e nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
e) in via subordinata, nella denegata ipotesi l'ill.mo Giudice decidesse di accogliere il ricorso avversario, voglia ridurre la domanda avversaria alla corretta quantificazione che risulterà all'esito dell'istruttoria. In ogni caso, con vittoria di competenze di avvocato”.
Effettuata istruttoria documentale ed orale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c.
***
1. Sulle questioni preliminari di merito
In via preliminare di merito parte resistente ha eccepito la prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. dei crediti retributivi richiesti a titolo di “tempo tuta” maturati oltre i cinque anni precedenti all'invio della PEC del difensore di parte ricorrente in data 11.1.2021 e, quindi, per il periodo antecedente l'11.1.2016.
L'eccezione è infondata.
Al riguardo si richiama il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4 e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro" (cfr.
Cass. 30958/2022).
Alla stregua di tale condivisibile principio deve perciò escludersi che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 92/2012 all'art. 18 L. 300/1970, la prescrizione dei crediti retributivi decorra in costanza di rapporto di lavoro anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato.
Ciò osservato e tenuto conto che la domanda di pagamento attorea ha ad oggetto crediti per differenze maturati nel periodo dal marzo 2009 al febbraio 2019 e che il rapporto di lavoro inter partes è cessato in data
28 aprile 2020 alcuna prescrizione quinquennale può ritenersi nel caso di specie verificata.
2. Sul merito
2.1 La domanda di pagamento di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario proposta dalla ricorrente è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito precisati.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo (Cass.
9215/2012).
Recentemente poi la Suprema Corte ha posto l'accento sulla “funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere”, per obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione di un servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass. 7738/2018, Cass. 17635/2019,
Cass. 8627/2020).
Nel caso che ci occupa è incontroverso che la ricorrente, dipendente di dal 1.7.2004 Controparte_1 presso la sede di via Biscolla n. 48 in Margine coperta-Traversagna (PT), relativamente al periodo oggetto della domanda (marzo 2009-febbraio 2019), abbia sempre svolto le mansioni di addetto alle casse, comprese quelle cd. salvatempo.
Occorre poi evidenziare che il regolamento aziendale del luglio 2008, in vigore fino al marzo 2019, prevedeva l'obbligo per i dipendenti: a) di recarsi al lavoro e uscirne con abiti propri, conservando - “nel rispetto della normativa sanitaria vigente” - gli indumenti da lavoro, presso la sede aziendale, all'interno dell'armadietto personale loro assegnato nello spogliatoio (cfr. doc. 2 ricorso - pag. 11); ; b) di presentarsi, all'inizio del proprio turno lavorativo, avendo già indossato la divisa, e, correlativamente, di togliersi gli indumenti da lavoro dopo il termine del turno (cfr. pag. 13); c) di indossare, durante la propria prestazione di lavoro, gli indumenti forniti dalla Cooperativa e, laddove prescritto, quelli finalizzati alla tutela antinfortunistica, come previsto dal D.Lgs. 626/1994 (cfr. pag. 20).
Dalle richiamate previsioni aziendali emerge che la datrice di lavoro resistente ha disciplinato l'attività di vestizione e svestizione sia in relazione al tempo che al luogo;
infatti, tali operazioni devono essere effettuate prima dell'inizio e dopo il termine della prestazione lavorativa, e necessariamente sul luogo di lavoro, essendo vietata la conservazione degli indumenti al di fuori di esso (fatta eccezione per la necessità di provvedere alla loro pulizia e lavaggio).
La circolare 8.3.2013, richiamata dalla resistente, pur prevedendo che ciascun lavoratore deve CP_1 indossare l'abbigliamento di lavoro prima di iniziare l'attività lavorativa senza particolari prescrizioni riguardo al momento ed al luogo in cui indossarlo e conservare in modo appropriato la dotazione di indumenti ricevuta, non ha modificato la disciplina regolamentare relativa alla conservazione degli indumenti da lavoro e all'obbligo di indossarli prima dell'inizio del turno, e pertanto non ha escluso l'eterodirezione nelle operazioni di vestizione e svestizione.
Occorre inoltre rilevare che parte resistente non ha fornito in questo giudizio la prova che la circolare in questione fosse effettivamente conosciuta dal personale o comunque resa a questo conoscibile mediante la sua affissione nell'unità locale di cui trattasi.
Va di poi evidenziato, come già osservato da condivisa giurisprudenza di merito, che, a fronte di un'espressa normativa aziendale, la circostanza che eventuali condotte tenute in sua violazione non siano state sanzionate non può configurarsi come abrogazione implicita, considerato anche che, come risulta dagli atti, la società convenuta ha formalmente e dettagliatamente disciplinato le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti, circostanza contrastante con l'ipotesi di una loro tacita modifica (in senso analogo si v. Tribunale di Firenze sentenza n. 247/2020).
L'istruttoria orale ha poi consentito di appurare che il ricorrente era tenuto ad indossare la divisa aziendale, ovverosia la spolverina e, durante il periodo invernale, il gilet più pesante fornito dall'azienda, per ragioni di
“uniformità ed igiene” (teste “Poi non mi ricordo quando e gli anni ma siamo passati ad indossare la Tes_1 vestaglia con bottoni automatici come abbiamo adesso, di colore bordeaux, con marchio Coop Fi. Per le casse le scarpe sono normali quelle personali e non quelle antinfortunistiche che si usavano invece nei reparti (…) per la pausa di 15 minnuti non era possibile uscire con i vestiti da lavoro fuori dal centro commerciale: per cui se uno prendeva un caffè dentro al bar del centro poteva restare con la vestaglia mentre per le pause più lunghe e uscire dal centro commerciale bisognava spogliarsi e poi rivestirsi”; teste “alle casse gli addetti indossano una vestina con bottoni, di colore bordeaux, da inossare sopra i Tes_2 vestiti personal. (…) la vestina da lavoro è la divisa che identifica il lavoratore dal resto dell'utenza e identifica l'azienda”; teste “Non si poteva venire da casa già vestiti con gli abiti da lavoro. Solo negli ultimi due anni, intendi da Tes_3 quando Coop ha fatto l'ultimo contratto integrativo interno, di cui però non ricordo la data specifica, ha messo su questa possibilità che si poteva venire da casagià con gli abiti di lavoro. Prima dell'ultimo contratto integrativo fatto non si poteva venire vestiti da casa con gli abiti di lavoro e questo lo so perché facevo anche parte del sindacato”).
Sulla scorta delle esposte emergenze istruttorie è da ritenere provato che l'attività di vestizione fosse assoggettata, in ordine al luogo ed alle modalità, alle specifiche prescrizioni datoriali (Regolamento aziendale del 2008), ed era strettamente funzionale all'espletamento della prestazione lavorativa in conformità delle previsioni di legge in tema di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.
In ordine alla quantificazione del tempo necessario al fine di procedere alla vestizione ed alla svestizione,
l'istruttoria ha sostanzialmente confermato l'allegazione di parte ricorrente che sul punto aveva indicato un tempo medio di circa dieci minuti a turno, tenuto anche conto del tragitto di circa cento metri che dagli spogliatoi doveva essere compiuto per raggiungere la macchina per timbrare il badge, posta al piano superiore del (teste “io ho anche fatto un calcolo del tempo che serviva dall'entrata alla Parte_2 Tes_3 timbratura e per fare tutto il percorso che ho sopra detto e servivaano circa 6/7 minuti di media si in entrata che in uscita”; teste “A mio avviso tutto questo tragitto dagli spogliatoi alle casse centrale serve circa 5 minuti per andata e 5 Tes_1 per il ritorno: una decina in tutto e questo quando vi era la vestaglia alle casse”).
Alla luce delle risultanze istruttorie e considerato che l'operazione di indossare gli abiti da lavoro comprende anche quella di togliere l'abbigliamento ordinario e riporlo nell'armadietto personale (e viceversa al termine del turno), pur nella difficoltà di una determinazione precisa dei tempi (che possono variare anche in relazione al clima della stagione, e alle correlative modifiche dei capi di abbigliamento, ordinario e da lavoro, utilizzati), anche sulla base di nozioni di comune esperienza, è da reputare congrua la quantificazione media di dieci minuti giornalieri dedotta dal ricorrente (in senso analogo si v. Tribunale
Firenze cit.).
Sulla base delle esposte considerazioni può ritenersi provato che, nel periodo da marzo 2009 a febbraio
2019, la ricorrente abbia impiegato - per ogni turno di lavoro – una media dieci minuti nelle operazioni di vestizione e svestizione, da reputarsi pertanto orario di lavoro straordinario.
Conseguentemente, la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di euro 3.014,74 a titolo di differenze retributive per orario di lavoro straordinario, stante la mancata specifica contestazione avversaria dei conteggi prodotti col documento n. 3.
A tale importo va aggiunta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo.
2.2 La domanda svolta dalla signora per il pagamento della retribuzione variabile di risultato Parte_1 maturata negli anni 2019 e 2020, ai sensi di quanto previso dal contratto integrativo aziendale, è infondata.
Il premio di risultato è un elemento della retribuzione che consiste in un'erogazione variabile legata al conseguimento di obiettivi misurati attraverso indicatori di performance.
Esso ha, dunque, una funzione incentivante e motivazionale in quanto mira a stimolare i lavoratori al raggiungimento di adeguati livelli di produttività e al perseguimento di obiettivi quali, ad esempio, migliore competitività, redditività, efficienza e qualità. Non solo. Il premio di risultato assolve anche a una funzione redistributiva, riconoscendo ai dipendenti una parte dei benefici economici derivanti da una migliore performance aziendale.
Il premio di produzione, avendo una finalità incentivante, non costituisce una quota fissa della retribuzione, ma una componente eventuale di natura accessoria.
Da ciò consegue che in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo programmato non si completa l'iter che conduce al pagamento del premio e il dipendente non può in alcun modo rivendicarne la spettanza (si veda in tal senso Cass. 16928/2022).
Quanto all'onere della prova sull'effettivo raggiungimento degli obbiettivi per il premio, la Corte di appello di Milano, con sentenza 1712/2017 ha affermato che grava sul dipendente che rivendica il premio l'onere di “…dedurre e provare il raggiungimento da parte sua degli obiettivi che, secondo i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, avrebbero dovuto essere ragionevolmente assegnati in un'ottica di continuità con quelli in precedenza fissati e in relazione alle potenzialità aziendali nonché alle situazioni contingenti del mercato”.
Venendo al caso di specie, la signora si è limitata ad affermare di avere diritto al premio di Parte_1 risultato in quanto il licenziamento intimatole è stato dichiarato illegittimo, senza, tuttavia, assolvere all'onere di allegare e provare tutti gli altri requisiti anche quantitativi indicati dalla norma del contratto integrativo aziendale, con particolare rifermento alla circostanza del raggiungimento degli obiettivi di redditività prefissati. Conseguentemente, considerati i sopra richiamati principi giurisprudenziali, la ricorrente non ha diritto al pagamento della somma di € 699,94 a titolo di premio variabile di risultato.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza prevalente di parte resistente. Esse sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 1.101 sino a 5.200) con applicazione dei compensi inferiori ai minimi per tutte le fasi tenuto conto del valore della causa prossimo ai minimi dello scaglione di riferimento. Le spese sono compensate in misura pari ad ¼ attesa la soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di pagamento del premio variabile di risultato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 3.014,74 a titolo di differenze retributive per il maggior orario di lavoro svolto come accertato in parte motiva, oltre rivalutazione e interessi nella misura di legge dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente di 3/4 delle spese di lite che liquida per l'intero in 1.314,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA, se dovute come per legge, oltre contributo unificato;
- compensa per il restante ¼ le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 23 aprile 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 536/2022 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. LEPRI VITTORIO (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
C.F./P.IVA ), con l'avv.to MORTILLARO GIUSEPPINA Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., dipendente di dal 1.7.2004 sino al 28 Parte_1 Controparte_1 aprile 2020, da sempre con mansioni di addetta alle casse, comprese quelle c.d. “salvatempo”, ha adito il
Tribunale di Pistoia per vedersi riconosciuto il tempo lavorativo necessario alla vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro, con riferimento al periodo marzo 2009-febbraio 2019, quantificato in dieci minuti per ogni turno di lavoro e, conseguentemente, per la condanna di controparte al pagamento delle relative differenze retributive per lavoro straordinario quantificate in euro 3.014,74 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare e nel Controparte_1 merito, dichiarare il ricorso inammissibile per vizio di allegazione specifica delle circostanze di fatto e di diritto dedotte nel ricorso;
b) sempre in via preliminare e nel merito, ove il Giudice ritenesse ammissibile il ricorso, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata nel presente atto, dichiarare prescritto il diritto della ricorrente maturato prima dell'11 gennaio 2016
o in subordine dal 18 luglio 2012 o da altra diversa data ritenuta di giustizia;
c) in via principale e nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
e) in via subordinata, nella denegata ipotesi l'ill.mo Giudice decidesse di accogliere il ricorso avversario, voglia ridurre la domanda avversaria alla corretta quantificazione che risulterà all'esito dell'istruttoria. In ogni caso, con vittoria di competenze di avvocato”.
Effettuata istruttoria documentale ed orale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c.
***
1. Sulle questioni preliminari di merito
In via preliminare di merito parte resistente ha eccepito la prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. dei crediti retributivi richiesti a titolo di “tempo tuta” maturati oltre i cinque anni precedenti all'invio della PEC del difensore di parte ricorrente in data 11.1.2021 e, quindi, per il periodo antecedente l'11.1.2016.
L'eccezione è infondata.
Al riguardo si richiama il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4 e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro" (cfr.
Cass. 30958/2022).
Alla stregua di tale condivisibile principio deve perciò escludersi che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 92/2012 all'art. 18 L. 300/1970, la prescrizione dei crediti retributivi decorra in costanza di rapporto di lavoro anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato.
Ciò osservato e tenuto conto che la domanda di pagamento attorea ha ad oggetto crediti per differenze maturati nel periodo dal marzo 2009 al febbraio 2019 e che il rapporto di lavoro inter partes è cessato in data
28 aprile 2020 alcuna prescrizione quinquennale può ritenersi nel caso di specie verificata.
2. Sul merito
2.1 La domanda di pagamento di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario proposta dalla ricorrente è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito precisati.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo (Cass.
9215/2012).
Recentemente poi la Suprema Corte ha posto l'accento sulla “funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere”, per obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione di un servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass. 7738/2018, Cass. 17635/2019,
Cass. 8627/2020).
Nel caso che ci occupa è incontroverso che la ricorrente, dipendente di dal 1.7.2004 Controparte_1 presso la sede di via Biscolla n. 48 in Margine coperta-Traversagna (PT), relativamente al periodo oggetto della domanda (marzo 2009-febbraio 2019), abbia sempre svolto le mansioni di addetto alle casse, comprese quelle cd. salvatempo.
Occorre poi evidenziare che il regolamento aziendale del luglio 2008, in vigore fino al marzo 2019, prevedeva l'obbligo per i dipendenti: a) di recarsi al lavoro e uscirne con abiti propri, conservando - “nel rispetto della normativa sanitaria vigente” - gli indumenti da lavoro, presso la sede aziendale, all'interno dell'armadietto personale loro assegnato nello spogliatoio (cfr. doc. 2 ricorso - pag. 11); ; b) di presentarsi, all'inizio del proprio turno lavorativo, avendo già indossato la divisa, e, correlativamente, di togliersi gli indumenti da lavoro dopo il termine del turno (cfr. pag. 13); c) di indossare, durante la propria prestazione di lavoro, gli indumenti forniti dalla Cooperativa e, laddove prescritto, quelli finalizzati alla tutela antinfortunistica, come previsto dal D.Lgs. 626/1994 (cfr. pag. 20).
Dalle richiamate previsioni aziendali emerge che la datrice di lavoro resistente ha disciplinato l'attività di vestizione e svestizione sia in relazione al tempo che al luogo;
infatti, tali operazioni devono essere effettuate prima dell'inizio e dopo il termine della prestazione lavorativa, e necessariamente sul luogo di lavoro, essendo vietata la conservazione degli indumenti al di fuori di esso (fatta eccezione per la necessità di provvedere alla loro pulizia e lavaggio).
La circolare 8.3.2013, richiamata dalla resistente, pur prevedendo che ciascun lavoratore deve CP_1 indossare l'abbigliamento di lavoro prima di iniziare l'attività lavorativa senza particolari prescrizioni riguardo al momento ed al luogo in cui indossarlo e conservare in modo appropriato la dotazione di indumenti ricevuta, non ha modificato la disciplina regolamentare relativa alla conservazione degli indumenti da lavoro e all'obbligo di indossarli prima dell'inizio del turno, e pertanto non ha escluso l'eterodirezione nelle operazioni di vestizione e svestizione.
Occorre inoltre rilevare che parte resistente non ha fornito in questo giudizio la prova che la circolare in questione fosse effettivamente conosciuta dal personale o comunque resa a questo conoscibile mediante la sua affissione nell'unità locale di cui trattasi.
Va di poi evidenziato, come già osservato da condivisa giurisprudenza di merito, che, a fronte di un'espressa normativa aziendale, la circostanza che eventuali condotte tenute in sua violazione non siano state sanzionate non può configurarsi come abrogazione implicita, considerato anche che, come risulta dagli atti, la società convenuta ha formalmente e dettagliatamente disciplinato le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti, circostanza contrastante con l'ipotesi di una loro tacita modifica (in senso analogo si v. Tribunale di Firenze sentenza n. 247/2020).
L'istruttoria orale ha poi consentito di appurare che il ricorrente era tenuto ad indossare la divisa aziendale, ovverosia la spolverina e, durante il periodo invernale, il gilet più pesante fornito dall'azienda, per ragioni di
“uniformità ed igiene” (teste “Poi non mi ricordo quando e gli anni ma siamo passati ad indossare la Tes_1 vestaglia con bottoni automatici come abbiamo adesso, di colore bordeaux, con marchio Coop Fi. Per le casse le scarpe sono normali quelle personali e non quelle antinfortunistiche che si usavano invece nei reparti (…) per la pausa di 15 minnuti non era possibile uscire con i vestiti da lavoro fuori dal centro commerciale: per cui se uno prendeva un caffè dentro al bar del centro poteva restare con la vestaglia mentre per le pause più lunghe e uscire dal centro commerciale bisognava spogliarsi e poi rivestirsi”; teste “alle casse gli addetti indossano una vestina con bottoni, di colore bordeaux, da inossare sopra i Tes_2 vestiti personal. (…) la vestina da lavoro è la divisa che identifica il lavoratore dal resto dell'utenza e identifica l'azienda”; teste “Non si poteva venire da casa già vestiti con gli abiti da lavoro. Solo negli ultimi due anni, intendi da Tes_3 quando Coop ha fatto l'ultimo contratto integrativo interno, di cui però non ricordo la data specifica, ha messo su questa possibilità che si poteva venire da casagià con gli abiti di lavoro. Prima dell'ultimo contratto integrativo fatto non si poteva venire vestiti da casa con gli abiti di lavoro e questo lo so perché facevo anche parte del sindacato”).
Sulla scorta delle esposte emergenze istruttorie è da ritenere provato che l'attività di vestizione fosse assoggettata, in ordine al luogo ed alle modalità, alle specifiche prescrizioni datoriali (Regolamento aziendale del 2008), ed era strettamente funzionale all'espletamento della prestazione lavorativa in conformità delle previsioni di legge in tema di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.
In ordine alla quantificazione del tempo necessario al fine di procedere alla vestizione ed alla svestizione,
l'istruttoria ha sostanzialmente confermato l'allegazione di parte ricorrente che sul punto aveva indicato un tempo medio di circa dieci minuti a turno, tenuto anche conto del tragitto di circa cento metri che dagli spogliatoi doveva essere compiuto per raggiungere la macchina per timbrare il badge, posta al piano superiore del (teste “io ho anche fatto un calcolo del tempo che serviva dall'entrata alla Parte_2 Tes_3 timbratura e per fare tutto il percorso che ho sopra detto e servivaano circa 6/7 minuti di media si in entrata che in uscita”; teste “A mio avviso tutto questo tragitto dagli spogliatoi alle casse centrale serve circa 5 minuti per andata e 5 Tes_1 per il ritorno: una decina in tutto e questo quando vi era la vestaglia alle casse”).
Alla luce delle risultanze istruttorie e considerato che l'operazione di indossare gli abiti da lavoro comprende anche quella di togliere l'abbigliamento ordinario e riporlo nell'armadietto personale (e viceversa al termine del turno), pur nella difficoltà di una determinazione precisa dei tempi (che possono variare anche in relazione al clima della stagione, e alle correlative modifiche dei capi di abbigliamento, ordinario e da lavoro, utilizzati), anche sulla base di nozioni di comune esperienza, è da reputare congrua la quantificazione media di dieci minuti giornalieri dedotta dal ricorrente (in senso analogo si v. Tribunale
Firenze cit.).
Sulla base delle esposte considerazioni può ritenersi provato che, nel periodo da marzo 2009 a febbraio
2019, la ricorrente abbia impiegato - per ogni turno di lavoro – una media dieci minuti nelle operazioni di vestizione e svestizione, da reputarsi pertanto orario di lavoro straordinario.
Conseguentemente, la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di euro 3.014,74 a titolo di differenze retributive per orario di lavoro straordinario, stante la mancata specifica contestazione avversaria dei conteggi prodotti col documento n. 3.
A tale importo va aggiunta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo.
2.2 La domanda svolta dalla signora per il pagamento della retribuzione variabile di risultato Parte_1 maturata negli anni 2019 e 2020, ai sensi di quanto previso dal contratto integrativo aziendale, è infondata.
Il premio di risultato è un elemento della retribuzione che consiste in un'erogazione variabile legata al conseguimento di obiettivi misurati attraverso indicatori di performance.
Esso ha, dunque, una funzione incentivante e motivazionale in quanto mira a stimolare i lavoratori al raggiungimento di adeguati livelli di produttività e al perseguimento di obiettivi quali, ad esempio, migliore competitività, redditività, efficienza e qualità. Non solo. Il premio di risultato assolve anche a una funzione redistributiva, riconoscendo ai dipendenti una parte dei benefici economici derivanti da una migliore performance aziendale.
Il premio di produzione, avendo una finalità incentivante, non costituisce una quota fissa della retribuzione, ma una componente eventuale di natura accessoria.
Da ciò consegue che in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo programmato non si completa l'iter che conduce al pagamento del premio e il dipendente non può in alcun modo rivendicarne la spettanza (si veda in tal senso Cass. 16928/2022).
Quanto all'onere della prova sull'effettivo raggiungimento degli obbiettivi per il premio, la Corte di appello di Milano, con sentenza 1712/2017 ha affermato che grava sul dipendente che rivendica il premio l'onere di “…dedurre e provare il raggiungimento da parte sua degli obiettivi che, secondo i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, avrebbero dovuto essere ragionevolmente assegnati in un'ottica di continuità con quelli in precedenza fissati e in relazione alle potenzialità aziendali nonché alle situazioni contingenti del mercato”.
Venendo al caso di specie, la signora si è limitata ad affermare di avere diritto al premio di Parte_1 risultato in quanto il licenziamento intimatole è stato dichiarato illegittimo, senza, tuttavia, assolvere all'onere di allegare e provare tutti gli altri requisiti anche quantitativi indicati dalla norma del contratto integrativo aziendale, con particolare rifermento alla circostanza del raggiungimento degli obiettivi di redditività prefissati. Conseguentemente, considerati i sopra richiamati principi giurisprudenziali, la ricorrente non ha diritto al pagamento della somma di € 699,94 a titolo di premio variabile di risultato.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza prevalente di parte resistente. Esse sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 1.101 sino a 5.200) con applicazione dei compensi inferiori ai minimi per tutte le fasi tenuto conto del valore della causa prossimo ai minimi dello scaglione di riferimento. Le spese sono compensate in misura pari ad ¼ attesa la soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di pagamento del premio variabile di risultato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 3.014,74 a titolo di differenze retributive per il maggior orario di lavoro svolto come accertato in parte motiva, oltre rivalutazione e interessi nella misura di legge dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente di 3/4 delle spese di lite che liquida per l'intero in 1.314,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA, se dovute come per legge, oltre contributo unificato;
- compensa per il restante ¼ le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 23 aprile 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo