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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/10/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 30.10.2025, alle ore 11.25 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. RUBINI Pietro per la parte ricorrente e la Dr.ssa CATINARI Francesca per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario termina la propria attività alle ore 11.30.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa OS Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 549/2023 promossa da:
, assistito dagli Avv.ti BIAGINI Daniele e RUBINI Pietro Parte_1
1 CONTRO
, assistito dalla dr.ssa Francesca FINI Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 27.10.2023, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Massa in funzione di Giudice del Lavoro, il
[...]
esponendo di avere svolto servizio come insegnante a tempo Controparte_2 determinato alle dipendenze del in forza di plurimi contratti di Controparte_2 supplenza, per gli anni scolastici 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Lamentava essergli stato applicato dal resistente , illegittimamente, la trattenuta CP_1 previdenziale mensile del 2,50% della retribuzione contributiva utile ai fini del regime di trattamento di fine rapporto a partire dal settembre 2013 e fino ad agosto 2021, chiedendone conseguentemente il rimborso.
Si doleva inoltre del fatto che, negli anni di docenza quale supplente ed in particolare negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, non avesse mai ricevuto il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. n. 107/2015 pur avendo sempre svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e disponendo delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggetto, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Così concludeva:
“In tesi:1. 1.Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, illegittima e/o illecita e/o discriminatoria la condotta del datore di lavoro in violazione dell'art. 1218 c.c., dell'art. 36 Cost., degli artt. 2120
c.c., dell'A.Q.N. 29/7/1999, della L. 335/1995, del D.p.c.m. 20/12/1999, della L. 152/1968, del D.lgs. 165/2001 e della Direttiva 1999/70 CE;
2. Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, il diritto della parte ricorrente all'applicazione dell'aliquota del 6,91%, ex art. 2120 c.c., quota a carico del solo datore di lavoro, ed il diritto al risarcimento/rimborso della trattenuta mensile subita pari ad € 2.112,53 come da conteggio allegato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, o somma maggiore o minore che sia ritenuta di giustizia, anche ex art. 36 Cost;
3. Voglia conseguentemente condannare il Controparte_2
/ , in persona del
[...] Controparte_3 CP_4
2 in carica, legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Viale Trastevere 76/A, alla ricostruzione/ricostituzione dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto con l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sulla intera retribuzione ed al pagamento/risarcimento alla parte ricorrente dell'importo pari ad € 2.112,53, come da conteggio allegato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, o somma maggiore o minore che sia ritenuta di giustizia, anche ex art. 36 Cost;
In ipotesi:
4. Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, illegittima e/o illecita e/o discriminatoria la condotta del datore di lavoro in violazione dell'art. 1218 c.c., dell'art. 36 Cost., degli artt. 2120 c.c., dell'A.Q.N.
29/7/1999, della L. 335/1995, del D.p.c.m. 20/12/1999, della L. 152/1968, del D.lgs. 165/2001 e della Direttiva
1999/70 CE;
5. Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, il diritto della parte ricorrente all'applicazione dell'aliquota del 6,10% ex art. 1, co. 7, D.p.c.m. 20/12/1999, art. 2120 c.c., quale quota a carico del solo datore di lavoro e il diritto al risarcimento/rimborso della trattenuta mensile subita pari ad € 2.112,53, come da conteggio allegato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, o somma maggiore o minore che sia ritenuta di giustizia, anche ex art. 36 Cost;
6. Voglia conseguentemente condannare il , corrente in Roma, Viale Trastevere 76/A, in persona del Controparte_2
in carica, legale rappresentante pro tempore, alla ricostruzione/ricostituzione dell'accantonamento del CP_4 trattamento di fine rapporto con l'applicazione dell'aliquota del 6,10% sull'80% della retribuzione ex art. art. 37
D.P.R. 1032/1973 ed al pagamento/risarcimento alla parte ricorrente dell'importo pari ad € 2.112,53, come da conteggio allegato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, o somma maggiore o minore che sia ritenuta di giustizia, anche ex art. 36 Cost.; In ogni caso:
7. Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, illecita ed illegittima la condotta del Controparte_2
e quindi il diritto della parte ricorrente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
[...] docente ed alla corresponsione degli importi annuali della c.d. carta del docente ex art. 1 co. 12 della legge n.
107/2015, ex artt. 3, 35 e 97 Cost., ex artt. 63 e 64 del C.C.N.L. 29.11.2007, con riferimento a tutti gli anni d'iscrizione in graduatoria e/o a tutti gli anni di servizio a termine resi in favore dell'amministrazione scolastica;
8. Voglia conseguentemente condannare il , corrente in Roma, Viale Controparte_2
Trastevere 76/A in persona del in carica, legale rappresentante pro tempore, a CP_4 pagare/rimborsare/risarcire a favore della parte ricorrente l'importo di € 500,00 per l'anno scolastico
2015/2016, € 500,00 per l'anno scolastico 2016/2017, € 500,00 per l'anno scolastico 2017/2018, € 500,00 per l'anno scolastico 2018/2019, € 500,00 per l'anno scolastico 2019/2020, € 500,00 per l'anno scolastico 2020/21, per un totale di € 3.000,00 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, o somma maggiore e minore ritenuta di giustizia;
9. Voglia condannare il , in persona Controparte_2 del in carica, legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Viale Trastevere 76/A, a pagare le CP_4 spese e competenze del presente giudizio
Il si costituiva in data 27.10.2023 deducendo che entrambe le domande CP_1 avanzate dal ricorrente fossero infondate. In particolare, preliminarmente eccepiva la prescrizione di tutti i crediti maturati nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso;
contestava la pretesa illegittimità delle decurtazioni del proprio trattamento retributivo attraverso una trattenuta del 2,50% effettuata sull'80% della retribuzione lorda, che invece assumeva essere del tutto conformi alla normativa vigente.
3 Quanto alla domanda di riconoscimento della c.d. Carta Docenti, sosteneva non sussisterne i presupposti e argomentava circa la conformità al quadro normativo vigente della condotta del . CP_1
In via subordinata chiedeva il di parametrare l'importo della “carta docente”, CP_1 eventualmente riconosciuta alla ricorrente, alla durata effettiva del rapporto di lavoro intercorso secondo la proporzione € 500: 365 gg= € x: giorni di supplenza, tenuto conto comunque della prescrizione che veniva compiutamente eccepita.
Così concludeva:
"Quanto alle richieste relative al “fondo previdenza TfR” 1) - nel merito, rigettare l'avversa domanda in quanto infondata;
2) - in subordine, dichiarare non dovuto il chiesto cumulo tra rivalutazione ed interessi;
Quanto al riconoscimento della carta docente: a) il rigetto del ricorso perché la normativa nazionale prevede l'erogazione del bonus esclusivamente ai docenti di ruolo;
b) in via subordinata il rigetto del ricorso in assenza di dimostrazione circa le spese formative/di acquisto beni asseritamente sostenute dai docenti negli aa.ss. indicati;
c) in via ulteriormente subordinata, che venga disposto il rimborso delle sole spese realmente sostenute dal ricorrente, se compatibili con le disposizioni di cui al DPCM del 28/11/2016 e alle circolari in materia, salve le eventuali prescrizioni quinquennali di cui all'art. 2948 c.c.; d) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che venga parametrato l'importo del bonus sulla base dell'effettiva durata dell'incarico ricoperto dal docente nell'a.s. 20/21. Si rimette al giudice la valutazione in punto di spese del presente giudizio.
Fissata con decreto la prima udienza al 9.11.2023, la causa veniva fissata in discussione di fronte al giudice designando, da ultimo al 30.10.2025.
Occorre anzitutto precisare che il ricorrente ha prestato servizio, alle Parte_1 dipendenze del , in qualità di docente di scuola Controparte_2 secondaria di I grado, CCNL Scuola applicabile, per la classe di concorso - educazione fisica nella scuola media – e per la classe di concorso - scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado – sulla base dei contratti a termine, presso istituti scolastici della provincia di Massa Carrara, così come provato dalla documentazione in atti
(contratti di supplenze sub doc. nr 9 del ricorso) ed in particolare: nell'anno scolastico
2015/2016 in forza di supplenze brevi e saltuarie (dal 28.10.2015 al 22.11.2015, dal
23.11.2015 al 30.06.2016), nell'anno scolastico 2016/2017 sempre in forza di diversi contratti di supplenza (dal 29.09.2016 al 13.12.2016, dal 14.12.2016 al 30.06.2017), nell'anno scolastico 2017/2018 in forza di contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (dal 3.10.2017 al 30.06.2018), nell'anno scolastico 2018/2019 in forza di
4 supplenza annuale (dal 26.09.2018 al 31.08.2019), nell'anno scolastico 2019/2020 in forza di contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (dal 17.09.2019 al
30.06.2020) e infine con contratto di supplenza annuale (dal 07.10.2020 al 31.08.2021).
Dal 01.09.2021, inoltre, il ricorrente è in ruolo, in quanto assunto con contratto a tempo indeterminato.
1)quanto alla domanda di dichiarazione dell'illegittimità della riduzione della retribuzione mensile del 2,50%
La domanda è fondata.
A fronte di una giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, nel senso del non accoglimento della domanda, ritiene questo giudicante di aderire alla giurisprudenza di legittimità che, con pronuncia resa in data 7.6.2023, proprio in relazione alla pronuncia resa dal Tribunale di Massa, già riformata dalla Corte di Appello di Genova con pronuncia resa in data 6.11.2019, ha respinto il ricorso del che aveva denunciato violazione CP_1 del parametro costituzione di cui all'art. 3 e del principio di non discriminazione di cui alla direttiva 99/70/CE, così statuendo: “…….il motivo risulta infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 11663/2023) cui il Collegio intende dare continuità, in base al quale la definizione delle modalità di erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato per le quali la L. n. 448 del 1998, art. 26, comma 19, ha poi rinviato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato secondo le procedure delineate dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 6 e 7, implica che ai periodi in questione di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1, la disciplina del
TFR prevista per i settori privati, in conformità al disposto legislativo; che a questa stregua la sentenza impugnata resiste alle censure mosse perché, da un lato, correttamente la Corte distrettuale ha valorizzato la specialità della disciplina dettata per gli assunti a tempo determinato, che rende inapplicabile il comma 4 dell'art. 1 del richiamato
d.P.C.M., dal quale il comma 7 si differenzia in quanto, significativamente, non contiene alcun rinvio alla riduzione della retribuzione prevista dal comma 3, dall'altro, altrettanto condivisibilmente, ha escluso che si possa porre una questione di disparità di trattamento fra assunti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo determinato………….che, infine, il principio di non discriminazione imposto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
5 199/70/CE, recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e, successivamente, dall'art. 25 del d.lgs. n.
81/2015, fa divieto di riservare un trattamento deteriore all'assunto a tempo determinato, ma non impedisce quello di miglior favore, che trova la sua giustificazione nella non stabilità dell'impiego; che infondate sono poi le argomentazioni sviluppate dal ricorrente sul presupposto erroneo della natura previdenziale della ritenuta della quale si discute, natura che è stata esclusa dai precedenti sopra citati e dalla Corte Costituzionale, secondo cui si tratta di una «riduzione della retribuzione lorda compensata da un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto, che neutralizza i possibili effetti pregiudizievoli, su tale versante, della decurtazione operata”.
Peraltro tale pronuncia appare, oltre che assolutamente condivisibile e condivisa da questo giudice, oggetto di puntuale applicazione da parte della successiva giurisprudenza di merito (cfr. sentenza n. 242/2023 del 7.12.2023, Corte di appello di Genova su appello a sentenza di rigetto emessa dal Tribunale di Massa il 14.10.2022) e ad essa si fa espresso riferimento ex art. 118 disp. att. Cpc.: “la questione oggetto del presente giudizio è stata già affrontata e decisa da questa Corte di Appello con due sentenze (la n. 335 del 2016 e la n. 515/2019), entrambe confermate in Cassazione.
Trattasi delle sentenze n. 1857/2023 del 04/05/2023 e n. 2985/2023 del 11/07/2023 che hanno recepito il seguente ragionamento della Corte di Appello di Genova : il comma 19 dell'art. 26 della legge
n 448 del 1998 stabilisce, tra l'altro, che: con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n 335, si provvede a definire, ferma restando
l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonché quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La legge di riferimento tiene dunque distinta dalla disciplina del TFR per il periodi di lavoro prestato a tempo indeterminato quella relativa ai lavoratori a tempio determinato, ponendo solo rispetto ai primi il principio dell'invarianza della retribuzione che va dunque intesa, non come paga tabellare astrattamente prevista dai contratti collettivi, ma come retribuzione percepita dal singolo lavoratore che, già in servizio nel periodo regolato dalla previgente normativa, avesse optato per il nuovo regime.
Non vale a revocare in dubbio quanto ora affermato il fatto che la riduzione della retribuzione, prevista per assicurare l'invarianza della retribuzione, a fronte della soppressione del contributo previdenziale previsto dall'art. 11 della I. n 152 del 1968, sia stata poi estesa (art. 6 dell'Accordo quadro nazionale
6 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del
29.7.1999) anche ai lavoratori a tempo indeterminato assunti dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema, in quanto ciò si spiega con l'esigenza di garantire la parità di trattamento tra le due categorie di lavoratori che, a parte la data di assunzione, si trovavano nelle stesse condizioni quanto a tipologia di contratto (contratto di lavoro a tempo indeterminato).
Che la ragione dell'equiparazione sia proprio questa (cioè per garantire la parità di trattamento contrattuale...) è espressamente riconosciuto dall'art. 1, co. 4 del dpcm
20.12.1999.
Lo stesso Accordo quadro, a conferma della giustezza di quanto sin qui affermato, prende separatamente in considerazione (art 7) i rapporti di lavoro a tempo determinato per affermare tout court che per essi, dalla data di entrata in vigore del dpcm previsto dalla vitata legge 448 del 1998, si applica la disciplina del TFR prevista per il settore privato.
Il comma 9 del citato dpcm, infine, ribadisce che per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato il
TFR sarebbe stato erogato, da lì in poi, ai sensi della legge n 297 del 1982 (che ha sostituito l'originario testo dell'art. 2120 cc), così come previsto dall'Accordo quadro più volte citato.
In senso contrario non varrebbe sostenere quindi che all'Accordo quadro non sarebbe stato concesso derogare a quanto stabilito dalla legge in tema di invarianza della retribuzione, visto e considerato che, come si è detto, la legge 448 del 1998 rimanda, per la disciplina dei rapporti a tempo determinato al dpcm e che quest'ultimo fa propria la disposizione dell'Accordo quadro.
Infine va detto che un problema di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato (a parti, per così dire, invertite rispetto a ciò che solitamente avviene quando si invoca questo principio), avuto riguardo allo specifico tema qui preso in considerazione, non si pone avuto riguardo al fatto che la diversa natura dei rapporti di lavoro in questione giustifica una disciplina diversificata in riferimento al complessivo meccanismo apprestato dalla legge che, a compensazione della riduzione della retribuzione, prevede un incremento figurativo di eguale importo ai fini previdenziali (si veda in questo senso C. Cost. n. 213 del 2018) di cui i lavoratori a tempo determinato non possono fruire, proprio a causa della breve durata del loro rapporto di lavoro.
L'appellato viene quindi condannato a restituire all'appellante la somma trattenuta illegittimamente, somma il cui importo nella misura indicata dal ricorrente non è stato contestato.”
La domanda del ricorrente dunque merita accoglimento.
Peraltro, parte resistente ha eccepito la estinzione per maturata prescrizione dei crediti sorti oltre il quinquennio precedente la notifica del ricorso.
7 L'eccezione è fondata, venendo in considerazione una prescrizione quinquennale, trattandosi di rimborso: pertanto la domanda può essere accolta solo a partire dal settembre 2018.
Riguardo alla determinazione del quantum, possono essere utilizzati i conteggi prodotti da Cont parte ricorrente, non specificatamente contestati dal , decurtati delle mensilità prescritte: il pertanto deve essere condannato alla restituzione della complessiva CP_1 somma di €. 1.139,22.
2)quanto alla domanda di attribuzione della c.d. carta docente
Parte ricorrente chiede il riconoscimento della Carta docente relativamente agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Preliminarmente il eccepisce la prescrizione degli eventuali diritti di credito che CP_1 sarebbero maturato oltre cinque anni dalla data di notifica del ricorso, ossia il 25.8.2023 e dunque relativamente agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
Trattandosi, quella di specie, di una obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, la prescrizione matura nel termine di cinque anni ex art. 2948 c.c., che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui “il diritto può essere fatto valere”.
Per l'a.s. 2015/2016 la prescrizione decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ha introdotto il bonus e dunque dal 16.7.2015 sì che il richiesto diritto è certamente estinto per prescrizione.
Per l'a.s. 2016/2017, la prescrizione decorre dal 30 novembre 2016 (v. art. 5 DPCM
28.11.2016), mentre per gli anni successivi i soggetti beneficiari avrebbero potuto chiedere il bonus, in via stragiudiziale, a partire dal 1 settembre e/o dalla decorrenza contrattuale.
La notifica del ricorso è avvenuta nel maggio il 25.8.2023 e dunque, in assenza di prova della notifica di validi atti interruttivi nel quinquennio, a termine di prescrizione interamente decorso per tutti e tre gli anni scolastici sopra indicati.
Venendo quindi al merito della domanda volta al riconoscimento della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, si osserva quando segue.
Dalla documentazione in atti, ossia dai contratti individuali di lavoro (sub doc. 9 del ricorso introduttivo) e dallo stato matricolare (sub doc 13 della memoria di costituzione)
8 risulta provato che il ricorrente ha lavorato nella scuola secondaria di I grado, con i seguenti contratti:
A) Nell'anno scolastico 2018/2019 con contratto di supplenza annuale dal 26.09.2018 al 31.08.2019 presso la scuola di I grado per 12 h settimanali Controparte_6 con completamento presso la scuola Don Milani di Marina di Massa di ulteriori 6 ore settimanali;
B) Nell'anno scolastico 2019/2020 in forza di tre contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche: dal 17.09.2019 al 30.06.2020 presso la scuola di I grado per 4 ore settimanali;
dal 17.09.2019 al 30.06.2020 Controparte_6 sempre presso la scuola di I grado per 6 ore settimanali;
dal 18.09.2019 CP_7 al 30.06.2020 presso la scuola di I grado in Aulla per 4 ore settimanali. Persona_2
C) Nell'anno scolastico 2020/2021 con contratto di supplenza annuale dal 7.10.2020 al 31.08.2021 presso la scuola di I grado, Parini di Romagnano per 12 ore settimanali, con completamento di 6 ore settimanali presso la scuola primaria
CP_7
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
9 Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
Infine, l'art. 15 DL 69/2023, come convertito nella LEGGE 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che : “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
È evidente quindi che la normativa positiva esclude dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo, ad accezione, per il solo a.s. 2023/24, dei docenti con contratto di supplenza al 31.8.
Sennonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2022 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, qui condiviso:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio Controparte_2 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
10 o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma,
Sezione Terza Bis (sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016) evidenziando che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a CP_1 tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sul tema è poi intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 che ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
11 o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Da ultimo, peraltro, è intervenuta anche, nella causa C-268/24, la sentenza pronunciata il
3.7.2025 della CGUE, Decima sezione, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Precisando che “…… la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino CP_8 avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
12 E dunque, in applicazione dei principi richiamati, può essere invece riconosciuto il beneficio c.d. carta docenti relativamente agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, in quanto trattasi di supplenze annuali (a.s. 2018/2019 e 2020/2021) o fino al termine delle attività didattiche (a.s. 2019/2020) osservando l'orario completo (anni scolastici
2018/2019 e 2020/2021) che, nella scuola secondaria di primo grado è di 18 ore settimanali o comunque, relativamente all'anno scolastico 2019/2020, un orario di 14 ore settimanali, superiori al 50% dell'intero.
Dunque conclusivamente: sulla base della giurisprudenza della CGU e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché il ricorrente è in servizio quale insegnante, con contratto a tempo indeterminato, nulla osta, all'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica.
Come chiarito dalla Suprema Corte nell'arresto sopra citato, infatti, “in presenza di condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; il meccanismo antidiscriminatorio comporta infatti il diritto del soggetto discriminato al medesimo trattamento vantato dal soggetto non discriminato e, dunque, la somma riconosciuta alla parte ricorrente non sarà una somma “libera” dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita dallo stesso nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato.
Per tali ragioni, il va pertanto condannato al versamento al ricorrente, tramite CP_1 accredito su carta docente, dell'importo di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici per cui si è riconosciuto il relativo diritto.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo
(vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi attesa la serialità della causa, con esclusione della fase istruttoria e sono
13 compensate, stante la soccombenza parziale del ricorrente, nella misura del 50%, ponendo a carico del resistente il restante 50% CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso e, per l'effetto:
1) dichiara illegittima la riduzione della retribuzione mensile operata a carico del ricorrente pari alla trattenuta del 2,50% e condanna il al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente, dell'importo pari a €. 1.139,22 oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
2) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione della Carta Docente, con riguardo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
3) dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare al ricorrente la CP_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo, per ciascuno dei predetti a.s., di €
500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) condanna il alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del CP_1
processo che liquida in €. 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge disponendone la compensazione tra le parti nella misura del 50%, ponendo a carico del resistente il restante CP_1
50%.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 30 ottobre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa OS Soffio
14
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario termina la propria attività alle ore 11.30.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa OS Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 549/2023 promossa da:
, assistito dagli Avv.ti BIAGINI Daniele e RUBINI Pietro Parte_1
1 CONTRO
, assistito dalla dr.ssa Francesca FINI Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 27.10.2023, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Massa in funzione di Giudice del Lavoro, il
[...]
esponendo di avere svolto servizio come insegnante a tempo Controparte_2 determinato alle dipendenze del in forza di plurimi contratti di Controparte_2 supplenza, per gli anni scolastici 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Lamentava essergli stato applicato dal resistente , illegittimamente, la trattenuta CP_1 previdenziale mensile del 2,50% della retribuzione contributiva utile ai fini del regime di trattamento di fine rapporto a partire dal settembre 2013 e fino ad agosto 2021, chiedendone conseguentemente il rimborso.
Si doleva inoltre del fatto che, negli anni di docenza quale supplente ed in particolare negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, non avesse mai ricevuto il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. n. 107/2015 pur avendo sempre svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e disponendo delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggetto, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Così concludeva:
“In tesi:1. 1.Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, illegittima e/o illecita e/o discriminatoria la condotta del datore di lavoro in violazione dell'art. 1218 c.c., dell'art. 36 Cost., degli artt. 2120
c.c., dell'A.Q.N. 29/7/1999, della L. 335/1995, del D.p.c.m. 20/12/1999, della L. 152/1968, del D.lgs. 165/2001 e della Direttiva 1999/70 CE;
2. Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, il diritto della parte ricorrente all'applicazione dell'aliquota del 6,91%, ex art. 2120 c.c., quota a carico del solo datore di lavoro, ed il diritto al risarcimento/rimborso della trattenuta mensile subita pari ad € 2.112,53 come da conteggio allegato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, o somma maggiore o minore che sia ritenuta di giustizia, anche ex art. 36 Cost;
3. Voglia conseguentemente condannare il Controparte_2
/ , in persona del
[...] Controparte_3 CP_4
2 in carica, legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Viale Trastevere 76/A, alla ricostruzione/ricostituzione dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto con l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sulla intera retribuzione ed al pagamento/risarcimento alla parte ricorrente dell'importo pari ad € 2.112,53, come da conteggio allegato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, o somma maggiore o minore che sia ritenuta di giustizia, anche ex art. 36 Cost;
In ipotesi:
4. Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, illegittima e/o illecita e/o discriminatoria la condotta del datore di lavoro in violazione dell'art. 1218 c.c., dell'art. 36 Cost., degli artt. 2120 c.c., dell'A.Q.N.
29/7/1999, della L. 335/1995, del D.p.c.m. 20/12/1999, della L. 152/1968, del D.lgs. 165/2001 e della Direttiva
1999/70 CE;
5. Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, il diritto della parte ricorrente all'applicazione dell'aliquota del 6,10% ex art. 1, co. 7, D.p.c.m. 20/12/1999, art. 2120 c.c., quale quota a carico del solo datore di lavoro e il diritto al risarcimento/rimborso della trattenuta mensile subita pari ad € 2.112,53, come da conteggio allegato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, o somma maggiore o minore che sia ritenuta di giustizia, anche ex art. 36 Cost;
6. Voglia conseguentemente condannare il , corrente in Roma, Viale Trastevere 76/A, in persona del Controparte_2
in carica, legale rappresentante pro tempore, alla ricostruzione/ricostituzione dell'accantonamento del CP_4 trattamento di fine rapporto con l'applicazione dell'aliquota del 6,10% sull'80% della retribuzione ex art. art. 37
D.P.R. 1032/1973 ed al pagamento/risarcimento alla parte ricorrente dell'importo pari ad € 2.112,53, come da conteggio allegato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, o somma maggiore o minore che sia ritenuta di giustizia, anche ex art. 36 Cost.; In ogni caso:
7. Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, illecita ed illegittima la condotta del Controparte_2
e quindi il diritto della parte ricorrente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
[...] docente ed alla corresponsione degli importi annuali della c.d. carta del docente ex art. 1 co. 12 della legge n.
107/2015, ex artt. 3, 35 e 97 Cost., ex artt. 63 e 64 del C.C.N.L. 29.11.2007, con riferimento a tutti gli anni d'iscrizione in graduatoria e/o a tutti gli anni di servizio a termine resi in favore dell'amministrazione scolastica;
8. Voglia conseguentemente condannare il , corrente in Roma, Viale Controparte_2
Trastevere 76/A in persona del in carica, legale rappresentante pro tempore, a CP_4 pagare/rimborsare/risarcire a favore della parte ricorrente l'importo di € 500,00 per l'anno scolastico
2015/2016, € 500,00 per l'anno scolastico 2016/2017, € 500,00 per l'anno scolastico 2017/2018, € 500,00 per l'anno scolastico 2018/2019, € 500,00 per l'anno scolastico 2019/2020, € 500,00 per l'anno scolastico 2020/21, per un totale di € 3.000,00 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, o somma maggiore e minore ritenuta di giustizia;
9. Voglia condannare il , in persona Controparte_2 del in carica, legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Viale Trastevere 76/A, a pagare le CP_4 spese e competenze del presente giudizio
Il si costituiva in data 27.10.2023 deducendo che entrambe le domande CP_1 avanzate dal ricorrente fossero infondate. In particolare, preliminarmente eccepiva la prescrizione di tutti i crediti maturati nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso;
contestava la pretesa illegittimità delle decurtazioni del proprio trattamento retributivo attraverso una trattenuta del 2,50% effettuata sull'80% della retribuzione lorda, che invece assumeva essere del tutto conformi alla normativa vigente.
3 Quanto alla domanda di riconoscimento della c.d. Carta Docenti, sosteneva non sussisterne i presupposti e argomentava circa la conformità al quadro normativo vigente della condotta del . CP_1
In via subordinata chiedeva il di parametrare l'importo della “carta docente”, CP_1 eventualmente riconosciuta alla ricorrente, alla durata effettiva del rapporto di lavoro intercorso secondo la proporzione € 500: 365 gg= € x: giorni di supplenza, tenuto conto comunque della prescrizione che veniva compiutamente eccepita.
Così concludeva:
"Quanto alle richieste relative al “fondo previdenza TfR” 1) - nel merito, rigettare l'avversa domanda in quanto infondata;
2) - in subordine, dichiarare non dovuto il chiesto cumulo tra rivalutazione ed interessi;
Quanto al riconoscimento della carta docente: a) il rigetto del ricorso perché la normativa nazionale prevede l'erogazione del bonus esclusivamente ai docenti di ruolo;
b) in via subordinata il rigetto del ricorso in assenza di dimostrazione circa le spese formative/di acquisto beni asseritamente sostenute dai docenti negli aa.ss. indicati;
c) in via ulteriormente subordinata, che venga disposto il rimborso delle sole spese realmente sostenute dal ricorrente, se compatibili con le disposizioni di cui al DPCM del 28/11/2016 e alle circolari in materia, salve le eventuali prescrizioni quinquennali di cui all'art. 2948 c.c.; d) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che venga parametrato l'importo del bonus sulla base dell'effettiva durata dell'incarico ricoperto dal docente nell'a.s. 20/21. Si rimette al giudice la valutazione in punto di spese del presente giudizio.
Fissata con decreto la prima udienza al 9.11.2023, la causa veniva fissata in discussione di fronte al giudice designando, da ultimo al 30.10.2025.
Occorre anzitutto precisare che il ricorrente ha prestato servizio, alle Parte_1 dipendenze del , in qualità di docente di scuola Controparte_2 secondaria di I grado, CCNL Scuola applicabile, per la classe di concorso - educazione fisica nella scuola media – e per la classe di concorso - scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado – sulla base dei contratti a termine, presso istituti scolastici della provincia di Massa Carrara, così come provato dalla documentazione in atti
(contratti di supplenze sub doc. nr 9 del ricorso) ed in particolare: nell'anno scolastico
2015/2016 in forza di supplenze brevi e saltuarie (dal 28.10.2015 al 22.11.2015, dal
23.11.2015 al 30.06.2016), nell'anno scolastico 2016/2017 sempre in forza di diversi contratti di supplenza (dal 29.09.2016 al 13.12.2016, dal 14.12.2016 al 30.06.2017), nell'anno scolastico 2017/2018 in forza di contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (dal 3.10.2017 al 30.06.2018), nell'anno scolastico 2018/2019 in forza di
4 supplenza annuale (dal 26.09.2018 al 31.08.2019), nell'anno scolastico 2019/2020 in forza di contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (dal 17.09.2019 al
30.06.2020) e infine con contratto di supplenza annuale (dal 07.10.2020 al 31.08.2021).
Dal 01.09.2021, inoltre, il ricorrente è in ruolo, in quanto assunto con contratto a tempo indeterminato.
1)quanto alla domanda di dichiarazione dell'illegittimità della riduzione della retribuzione mensile del 2,50%
La domanda è fondata.
A fronte di una giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, nel senso del non accoglimento della domanda, ritiene questo giudicante di aderire alla giurisprudenza di legittimità che, con pronuncia resa in data 7.6.2023, proprio in relazione alla pronuncia resa dal Tribunale di Massa, già riformata dalla Corte di Appello di Genova con pronuncia resa in data 6.11.2019, ha respinto il ricorso del che aveva denunciato violazione CP_1 del parametro costituzione di cui all'art. 3 e del principio di non discriminazione di cui alla direttiva 99/70/CE, così statuendo: “…….il motivo risulta infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 11663/2023) cui il Collegio intende dare continuità, in base al quale la definizione delle modalità di erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato per le quali la L. n. 448 del 1998, art. 26, comma 19, ha poi rinviato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato secondo le procedure delineate dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 6 e 7, implica che ai periodi in questione di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1, la disciplina del
TFR prevista per i settori privati, in conformità al disposto legislativo; che a questa stregua la sentenza impugnata resiste alle censure mosse perché, da un lato, correttamente la Corte distrettuale ha valorizzato la specialità della disciplina dettata per gli assunti a tempo determinato, che rende inapplicabile il comma 4 dell'art. 1 del richiamato
d.P.C.M., dal quale il comma 7 si differenzia in quanto, significativamente, non contiene alcun rinvio alla riduzione della retribuzione prevista dal comma 3, dall'altro, altrettanto condivisibilmente, ha escluso che si possa porre una questione di disparità di trattamento fra assunti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo determinato………….che, infine, il principio di non discriminazione imposto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
5 199/70/CE, recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e, successivamente, dall'art. 25 del d.lgs. n.
81/2015, fa divieto di riservare un trattamento deteriore all'assunto a tempo determinato, ma non impedisce quello di miglior favore, che trova la sua giustificazione nella non stabilità dell'impiego; che infondate sono poi le argomentazioni sviluppate dal ricorrente sul presupposto erroneo della natura previdenziale della ritenuta della quale si discute, natura che è stata esclusa dai precedenti sopra citati e dalla Corte Costituzionale, secondo cui si tratta di una «riduzione della retribuzione lorda compensata da un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto, che neutralizza i possibili effetti pregiudizievoli, su tale versante, della decurtazione operata”.
Peraltro tale pronuncia appare, oltre che assolutamente condivisibile e condivisa da questo giudice, oggetto di puntuale applicazione da parte della successiva giurisprudenza di merito (cfr. sentenza n. 242/2023 del 7.12.2023, Corte di appello di Genova su appello a sentenza di rigetto emessa dal Tribunale di Massa il 14.10.2022) e ad essa si fa espresso riferimento ex art. 118 disp. att. Cpc.: “la questione oggetto del presente giudizio è stata già affrontata e decisa da questa Corte di Appello con due sentenze (la n. 335 del 2016 e la n. 515/2019), entrambe confermate in Cassazione.
Trattasi delle sentenze n. 1857/2023 del 04/05/2023 e n. 2985/2023 del 11/07/2023 che hanno recepito il seguente ragionamento della Corte di Appello di Genova : il comma 19 dell'art. 26 della legge
n 448 del 1998 stabilisce, tra l'altro, che: con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n 335, si provvede a definire, ferma restando
l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonché quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La legge di riferimento tiene dunque distinta dalla disciplina del TFR per il periodi di lavoro prestato a tempo indeterminato quella relativa ai lavoratori a tempio determinato, ponendo solo rispetto ai primi il principio dell'invarianza della retribuzione che va dunque intesa, non come paga tabellare astrattamente prevista dai contratti collettivi, ma come retribuzione percepita dal singolo lavoratore che, già in servizio nel periodo regolato dalla previgente normativa, avesse optato per il nuovo regime.
Non vale a revocare in dubbio quanto ora affermato il fatto che la riduzione della retribuzione, prevista per assicurare l'invarianza della retribuzione, a fronte della soppressione del contributo previdenziale previsto dall'art. 11 della I. n 152 del 1968, sia stata poi estesa (art. 6 dell'Accordo quadro nazionale
6 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del
29.7.1999) anche ai lavoratori a tempo indeterminato assunti dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema, in quanto ciò si spiega con l'esigenza di garantire la parità di trattamento tra le due categorie di lavoratori che, a parte la data di assunzione, si trovavano nelle stesse condizioni quanto a tipologia di contratto (contratto di lavoro a tempo indeterminato).
Che la ragione dell'equiparazione sia proprio questa (cioè per garantire la parità di trattamento contrattuale...) è espressamente riconosciuto dall'art. 1, co. 4 del dpcm
20.12.1999.
Lo stesso Accordo quadro, a conferma della giustezza di quanto sin qui affermato, prende separatamente in considerazione (art 7) i rapporti di lavoro a tempo determinato per affermare tout court che per essi, dalla data di entrata in vigore del dpcm previsto dalla vitata legge 448 del 1998, si applica la disciplina del TFR prevista per il settore privato.
Il comma 9 del citato dpcm, infine, ribadisce che per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato il
TFR sarebbe stato erogato, da lì in poi, ai sensi della legge n 297 del 1982 (che ha sostituito l'originario testo dell'art. 2120 cc), così come previsto dall'Accordo quadro più volte citato.
In senso contrario non varrebbe sostenere quindi che all'Accordo quadro non sarebbe stato concesso derogare a quanto stabilito dalla legge in tema di invarianza della retribuzione, visto e considerato che, come si è detto, la legge 448 del 1998 rimanda, per la disciplina dei rapporti a tempo determinato al dpcm e che quest'ultimo fa propria la disposizione dell'Accordo quadro.
Infine va detto che un problema di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato (a parti, per così dire, invertite rispetto a ciò che solitamente avviene quando si invoca questo principio), avuto riguardo allo specifico tema qui preso in considerazione, non si pone avuto riguardo al fatto che la diversa natura dei rapporti di lavoro in questione giustifica una disciplina diversificata in riferimento al complessivo meccanismo apprestato dalla legge che, a compensazione della riduzione della retribuzione, prevede un incremento figurativo di eguale importo ai fini previdenziali (si veda in questo senso C. Cost. n. 213 del 2018) di cui i lavoratori a tempo determinato non possono fruire, proprio a causa della breve durata del loro rapporto di lavoro.
L'appellato viene quindi condannato a restituire all'appellante la somma trattenuta illegittimamente, somma il cui importo nella misura indicata dal ricorrente non è stato contestato.”
La domanda del ricorrente dunque merita accoglimento.
Peraltro, parte resistente ha eccepito la estinzione per maturata prescrizione dei crediti sorti oltre il quinquennio precedente la notifica del ricorso.
7 L'eccezione è fondata, venendo in considerazione una prescrizione quinquennale, trattandosi di rimborso: pertanto la domanda può essere accolta solo a partire dal settembre 2018.
Riguardo alla determinazione del quantum, possono essere utilizzati i conteggi prodotti da Cont parte ricorrente, non specificatamente contestati dal , decurtati delle mensilità prescritte: il pertanto deve essere condannato alla restituzione della complessiva CP_1 somma di €. 1.139,22.
2)quanto alla domanda di attribuzione della c.d. carta docente
Parte ricorrente chiede il riconoscimento della Carta docente relativamente agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Preliminarmente il eccepisce la prescrizione degli eventuali diritti di credito che CP_1 sarebbero maturato oltre cinque anni dalla data di notifica del ricorso, ossia il 25.8.2023 e dunque relativamente agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
Trattandosi, quella di specie, di una obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, la prescrizione matura nel termine di cinque anni ex art. 2948 c.c., che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui “il diritto può essere fatto valere”.
Per l'a.s. 2015/2016 la prescrizione decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ha introdotto il bonus e dunque dal 16.7.2015 sì che il richiesto diritto è certamente estinto per prescrizione.
Per l'a.s. 2016/2017, la prescrizione decorre dal 30 novembre 2016 (v. art. 5 DPCM
28.11.2016), mentre per gli anni successivi i soggetti beneficiari avrebbero potuto chiedere il bonus, in via stragiudiziale, a partire dal 1 settembre e/o dalla decorrenza contrattuale.
La notifica del ricorso è avvenuta nel maggio il 25.8.2023 e dunque, in assenza di prova della notifica di validi atti interruttivi nel quinquennio, a termine di prescrizione interamente decorso per tutti e tre gli anni scolastici sopra indicati.
Venendo quindi al merito della domanda volta al riconoscimento della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, si osserva quando segue.
Dalla documentazione in atti, ossia dai contratti individuali di lavoro (sub doc. 9 del ricorso introduttivo) e dallo stato matricolare (sub doc 13 della memoria di costituzione)
8 risulta provato che il ricorrente ha lavorato nella scuola secondaria di I grado, con i seguenti contratti:
A) Nell'anno scolastico 2018/2019 con contratto di supplenza annuale dal 26.09.2018 al 31.08.2019 presso la scuola di I grado per 12 h settimanali Controparte_6 con completamento presso la scuola Don Milani di Marina di Massa di ulteriori 6 ore settimanali;
B) Nell'anno scolastico 2019/2020 in forza di tre contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche: dal 17.09.2019 al 30.06.2020 presso la scuola di I grado per 4 ore settimanali;
dal 17.09.2019 al 30.06.2020 Controparte_6 sempre presso la scuola di I grado per 6 ore settimanali;
dal 18.09.2019 CP_7 al 30.06.2020 presso la scuola di I grado in Aulla per 4 ore settimanali. Persona_2
C) Nell'anno scolastico 2020/2021 con contratto di supplenza annuale dal 7.10.2020 al 31.08.2021 presso la scuola di I grado, Parini di Romagnano per 12 ore settimanali, con completamento di 6 ore settimanali presso la scuola primaria
CP_7
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
9 Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
Infine, l'art. 15 DL 69/2023, come convertito nella LEGGE 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che : “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
È evidente quindi che la normativa positiva esclude dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo, ad accezione, per il solo a.s. 2023/24, dei docenti con contratto di supplenza al 31.8.
Sennonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2022 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, qui condiviso:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio Controparte_2 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
10 o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma,
Sezione Terza Bis (sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016) evidenziando che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a CP_1 tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sul tema è poi intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 che ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
11 o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Da ultimo, peraltro, è intervenuta anche, nella causa C-268/24, la sentenza pronunciata il
3.7.2025 della CGUE, Decima sezione, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Precisando che “…… la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino CP_8 avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
12 E dunque, in applicazione dei principi richiamati, può essere invece riconosciuto il beneficio c.d. carta docenti relativamente agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, in quanto trattasi di supplenze annuali (a.s. 2018/2019 e 2020/2021) o fino al termine delle attività didattiche (a.s. 2019/2020) osservando l'orario completo (anni scolastici
2018/2019 e 2020/2021) che, nella scuola secondaria di primo grado è di 18 ore settimanali o comunque, relativamente all'anno scolastico 2019/2020, un orario di 14 ore settimanali, superiori al 50% dell'intero.
Dunque conclusivamente: sulla base della giurisprudenza della CGU e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché il ricorrente è in servizio quale insegnante, con contratto a tempo indeterminato, nulla osta, all'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica.
Come chiarito dalla Suprema Corte nell'arresto sopra citato, infatti, “in presenza di condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; il meccanismo antidiscriminatorio comporta infatti il diritto del soggetto discriminato al medesimo trattamento vantato dal soggetto non discriminato e, dunque, la somma riconosciuta alla parte ricorrente non sarà una somma “libera” dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita dallo stesso nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato.
Per tali ragioni, il va pertanto condannato al versamento al ricorrente, tramite CP_1 accredito su carta docente, dell'importo di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici per cui si è riconosciuto il relativo diritto.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo
(vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi attesa la serialità della causa, con esclusione della fase istruttoria e sono
13 compensate, stante la soccombenza parziale del ricorrente, nella misura del 50%, ponendo a carico del resistente il restante 50% CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso e, per l'effetto:
1) dichiara illegittima la riduzione della retribuzione mensile operata a carico del ricorrente pari alla trattenuta del 2,50% e condanna il al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente, dell'importo pari a €. 1.139,22 oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
2) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione della Carta Docente, con riguardo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
3) dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare al ricorrente la CP_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo, per ciascuno dei predetti a.s., di €
500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) condanna il alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del CP_1
processo che liquida in €. 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge disponendone la compensazione tra le parti nella misura del 50%, ponendo a carico del resistente il restante CP_1
50%.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 30 ottobre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa OS Soffio
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