TRIB
Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/03/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3404/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 5/3/2025, vertente TRA (c.f.: ) rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 allega nuovo difensore depositato in data 21/1/2025, dall'avv. Gianpaolo Caruso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Brenta, n.22;
E (c.f.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 CodiceFiscale_2 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Katia Vetere, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, al corso Luigi Fera, n.127; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni: come da atti e verbale LLudienza del 5/3/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 5/12/2024, ha premesso Parte_1 che in data 30/7/2016 ha contratto matrimonio concordatario con CP_1
.
[...]
Dall'unione sono nate le figlie in data 12/9/2017 e , in Persona_1 Per_2 data 6/2/2022. La ricorrente ha riferito che le incomprensioni e le incompatibilità di carattere hanno gradualmente condotto alla disgregazione del consorzio familiare. Si è pertanto rivolta a questo tribunale per ottenere la separazione giudiziale dal proprio marito con affidamento condiviso delle bambine da collocarsi presso 2
la madre nella casa coniugale da assegnarsi a lei fino al raggiungimento della maggiore età delle figlie, la previsione del diritto di visita del padre e l'obbligo di costui di provvedere al mantenimento delle figlie mediante il versamento di un assegno mensile di € 1.000,00, da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie e con la divisione al 50% tra i coniugi LLassegno unico familiare erogato dall'INPS, chiedendo, di disporre, a carico del marito, la dotazione di autoveicolo in favore della moglie. Si è costituito in giudizio per richiedere a sua volta la Controparte_1 separazione, ma con addebito alla moglie, atteso che la decisione di interrompere il rapporto matrimoniale sarebbe stata frutto di una scelta esclusiva della che, nel corso del rapporto di coniugio, ha dato Pt_1 causa a continui litigi per il suo carattere autoritario, per aver imposto la presenza della propria famiglia, manifestando, di contro, intolleranza verso quella di origine del marito e per essersi avventurata in investimenti rischiosi per il management familiare al fine di soddisfare le proprie ambizioni imprenditoriali, gravando esclusivamente sulle finanze del proprio coniuge. Il ha aderito alla richiesta di affidamento condiviso delle minori, CP_1 chiedendo, però, il collocamento presso di sé delle figlie con conseguente assegnazione della casa coniugale, con previsione del diritto di visita della madre e obbligo a suo carico di provvedere al mantenimento delle minori con un assegno mensile di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in subordine, ha chiesto disporsi l'alternanza dei genitori nella casa coniugale, con mantenimento diretto sia per ciò che afferisce alle spese di gestione della casa che al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, e possibilità di trascorrere le festività con le minori in misura eguale;
in via ulteriormente subordinata, ha domandato il collocamento paritario delle minori nella casa di ciascun genitore con mantenimento diretto delle stesse, spese straordinarie e festività da ripartirsi al 50% tra i genitori, con concessione in locazione della casa coniugale al fine di ricavare una rendita da destinare nella misura del 50% al futuro delle minori e l'ulteriore 50% al proprietario. Con istanza depositata in data 3/3/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo relativamente alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione. Alla prima udienza del 5/3/2025, i difensori hanno chiesto al tribunale di trattenere la causa in decisione sulla base LLaccordo raggiunto dalle parti. Al termine LLudienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. RILEVATO IN DIRITTO La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. L'esame degli atti e il contegno delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto, poi, alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, le parti hanno raggiunto il seguente accordo: 3
a) le figlie minori e restano affidate ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori, con collocamento presso la madre nella casa coniugale da assegnarsi a lei sino al raggiungimento della maggiore età di , con l'impegno a che la Per_2
potrà continuare a godere della casa coniugale se alla data del Pt_1
6/2/2040 non dovesse disporre della capacità economica di provvedere all'acquisto o all'affitto di un'ulteriore abitazione, nell'esclusivo interesse della prole, e comunque sino al momento in cui le figlie saranno indipendenti economicamente;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé le minori nei giorni di martedì e giovedì, oltre che nei fine settimana alternati e precisamente dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
il padre si occuperà di accompagnare/prelevare le figlie a/da scuola e nei luoghi in cui frequentano attività extra-scolastiche; durante il periodo natalizio le bambine trascorreranno le vacanze con la madre nella casa coniugale e, ad anni alterni, trascorreranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro; allo stesso modo, durante le festività pasquali le minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì LLGE (cd. Pasquetta) con l'altro genitore, così come, ad anni alterni, trascorreranno con il padre e con la madre, i ponti infra-annuali e le altre festività LLanno;
c) l'obbligo, a carico del , di provvedere, sino al 31/10/2028, al CP_1 mantenimento delle figlie minori mediante il versamento, entro il giorno 10 di ogni mese, di un assegno di € 400,00; con impegno a che, successivamente a tale data, venga disposto un incremento LLimporto ad € 700,00 mensili fino a quando e saranno economicamente indipendenti, con Persona_1 Per_2 ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
d) le spese straordinarie di gestione della casa coniugale restano a carico del , mentre quelle ordinarie restano a carico della , incluso il CP_1 Pt_1 pagamento degli oneri condominiali e della Tari, con impegno per la di provvedere alla volturazione delle utenze;
Pt_1
e) prestare il mutuo consenso al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio. Trattasi di accordo che può essere recepito in questa sede, apparendo le condizioni concordate corrispondenti all'interesse delle figlie minori, rispetto alle quali è previsto l'affidamento condiviso e sono regolate le modalità di visita del genitore non collocatario e gli obblighi di mantenimento di quest'ultimo, fermo restando il valore negoziale degli ulteriori impegni assunti dalle parti nell'accordo raggiunto e depositato in data 3/3/2025. Nulla sulle spese in considerazione LLintesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e da , ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Cosenza, il Controparte_1
30/7/2016, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 379 serie A, parte I, del medesimo anno;
4
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000;
- le figlie minori e sono affidate congiuntamente Persona_1 Per_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale che viene a lei assegnata;
- il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori secondo le modalità indicate in parte motiva;
- è obbligato a versare ad , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 10 di ogni mese, la somma di € 400,00 annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, per il mantenimento delle figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente fra i genitori e da documentarsi, fatti salvi i casi d'urgenza e fermi restando gli ulteriori impegni negoziali assunti dalle parti in ordine alle ulteriori pattuizioni di aumento LLassegno di mantenimento e delle spese di manutenzione della casa coniugale.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma