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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/05/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1612/2021 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi con il numero di ruolo 1621 dell'anno
2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale
Tra
nata a [...] il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Vito Lorenzo Vieli (C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in Taranto, alla Via Dante n. 205, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente e
nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall' Avv. Capuzzelli Giovanni Luca (cod. fisc. C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello stesso sito in San C.F._4
Marzano di San PP alla Via Tagliate n. 23, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI
Per le parti come da note di udienza a trattazione scritta del 11.12.2024 e con visto del PM;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.03.2021 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
con il 08.06.1978, che dalla loro unione erano nati cinque figli tutti oramai Controparte_1
maggiorenni ed autosufficienti;
che di fatto il SI. aveva abbandonato da molti anni la casa CP_1
coniugale e si era stabilito ad Husum in Germania, pur continuando a mantenere la residenza ufficiale nel Comune di San Marzano presso la casa coniugale, lasciandola sola e disinteressandosi completamente del suo stato di salute, dei bisogni della famiglia e delle sue condizioni di vita.
Deduceva altresì di essere invalida al 100% a seguito di infarto ischemico e di non poter svolgere alcuna attività lavorativa e di provvede ai propri bisogni alimentari con grande difficoltà e grazie al solo aiuto familiare.
Chiedeva quindi pronunciarsi la separazione personale dal marito, con assegnazione della casa coniugale, stante il trasferimento all'estero dello stesso, nonché il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento da quantificarsi in euro 800,00, in quanto disoccupata ed inabile al lavoro poiché invalida, con vittoria di spese.
, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza presidenziale del 12.07.2021 compariva la sola parte ricorrente, non potendo esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato dal Presidente, con ordinanza del 14.07.2021, adottava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnava la casa familiare sita
San Marzano di San PP (TA) alla via Palladio n. 3 alla ricorrente e poneva a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, un assegno mensile di 350,00,
[...] Parte_1
a titolo di mantenimento della stessa, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese.
Con comparsa di costituzione depositata il 25.03.2022 si costituiva in giudizio , Controparte_1
non si opponeva alla domanda di separazione e chiedeva il rigetto della domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente. Con riferimento alla situazione economica della SI.ra
, riferiva che la stessa era percettrice di reddito di cittadinanza per circa 800,00 euro al mese Pt_1
oltre ad una pensione di invalidità di euro 370,00 mensili, di contro egli percepiva una pensione maturata in Germania di euro 177,00 mensili ed una pensione italiana pari ad ero 710,00 al mese.
Deduceva altresì che la SI.ra per la casa in cui viveva pagava un canone di locazione Pt_1
agevolato pari a 25,00 euro al mese, di contro il SI. versava mensilmente un canone di euro CP_1
390,00 per l'alloggio condotto in locazione nella città di Husum (Germania).
Concessi i richiesti termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c., non venivano ammessi i mezzi istruttori di parte resistente, per le ragioni di cui all'ordinanza del 20.11.2023, la causa è stata istruita documentalmente, bensì le parti venivano onerate di depositare la documentazione reddituale relativa all'ultimo biennio. All'udienza a trattazione scritta del 11.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********************
La domanda di separazione appare meritevole di accoglimento atteso che, il vano esperimento del tentativo di conciliazione, la volontà di entrambe le parti di ottenere la separazione giudiziale e l'interruzione della convivenza coniugale, conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Venendo all'esame del merito della controversia, riguardo all'assegnazione della casa coniugale, deve essere confermata anche in questa sede l'assegnazione dell'immobile alla SI.ra Pt_1
già disposta in sede di provvedimenti provvisori, condividendo le ragioni di cui
[...]
all'ordinanza del 14.07.2021, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Rileva altresì che parte resistente, residente in [...], costituendosi in giudizio nulla ha opposto in merito a cio.
Con riferimento all'assegno di mantenimento del coniuge previso in sede Parte_1 presidenziale nella misura di € 350,00, su base mensile, il Collegio rileva quanto segue.
Quanto alla situazione economico reddituale delle parti, la ricorrente risulta essere soggetto invalido al 100%, in quanto affetta da numerose patologie, come attestato dal verbale di accertamento CP_2
in atti depositato, è pertanto percettrice di pensione di invalidità pari ad euro 435,22 mensili nonché di reddito di inclusione pari ad euro 791,63 mensili, così per complessivi euro 1.226,95 mensili.
Stante la conferma dell'assegnazione della casa coniugale è onerata altresì del pagamento di un canone di locazione agevolato, per l'immobile assegnato dall'RC ON (già I.A.C.P.).
Al contempo ha prodotto in giudizio due “attestazioni” in lingua tedesca (dallo Controparte_1
stesso riferite a contratto di affitto e pensione tedesca) ed ha dichiarato di percepire una pensione tedesca pari ad euro 177,35 mensili, nonché ha depositato il cedolino pensionistico datato 4 CP_2
giugno 2019, dal quale si attesta un rateo pensionistico mensile pari ad euro 710,63. Il resistente se pur onerato di depositare documentazione reddituale aggiornata, stante la vetustà di quella prodotta, non ha ottemperato a tale onere e detto comportamento omissivo lascia fondatamente presumere la disponibilità di altre risorse economiche che non ha ritenuto rendere note nel giudizio. Pertanto, alla luce degli elementi acquisisti nel corso del giudizio, a fronte di un matrimonio durato circa quarantasette anni ed in ragione dell'apporto fornito dalla madre nella crescita e nella cura dei figli, per dato di comune esperienza e considerato che la percezione del reddito di inclusione da parte della ricorrente deve considerarsi una provvidenza temporanea non equiparabile alla percezione di emolumento quale lo stipendio o la pensione;
considerata altresì l'età della SI.ra , di anni Pt_1
sessantasette, inabile al lavoro poiché soggetto invalido al 100%, sussistono fondate ragioni per riconoscere in suo favore un assegno di mantenimento che appare equo rideterminare nella misura di euro 200,00 mensili, a far data dal presente provvedimento.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale in intestazione riportata, definitivamente pronunciando, così provvede:
˗ dichiara la separazione personale fra i coniugi nata a [...] il Parte_1
16.08.1957 e nato a [...] il [...], i Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in San Marzano di San PP l' 08.06.1978 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Marzano di San PP dell'anno 1978 al n.2, parte I e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- conferma l'assegnazione della casa familiare sita in San Marzano di San PP (TA) alla Via
Palladio, ad Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
scadenza anticipata il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del presente provvedimento, la somma mensile di € 200,00, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di conSIlio del 27.05.2025 in Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi con il numero di ruolo 1621 dell'anno
2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale
Tra
nata a [...] il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Vito Lorenzo Vieli (C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in Taranto, alla Via Dante n. 205, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente e
nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall' Avv. Capuzzelli Giovanni Luca (cod. fisc. C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello stesso sito in San C.F._4
Marzano di San PP alla Via Tagliate n. 23, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI
Per le parti come da note di udienza a trattazione scritta del 11.12.2024 e con visto del PM;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.03.2021 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
con il 08.06.1978, che dalla loro unione erano nati cinque figli tutti oramai Controparte_1
maggiorenni ed autosufficienti;
che di fatto il SI. aveva abbandonato da molti anni la casa CP_1
coniugale e si era stabilito ad Husum in Germania, pur continuando a mantenere la residenza ufficiale nel Comune di San Marzano presso la casa coniugale, lasciandola sola e disinteressandosi completamente del suo stato di salute, dei bisogni della famiglia e delle sue condizioni di vita.
Deduceva altresì di essere invalida al 100% a seguito di infarto ischemico e di non poter svolgere alcuna attività lavorativa e di provvede ai propri bisogni alimentari con grande difficoltà e grazie al solo aiuto familiare.
Chiedeva quindi pronunciarsi la separazione personale dal marito, con assegnazione della casa coniugale, stante il trasferimento all'estero dello stesso, nonché il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento da quantificarsi in euro 800,00, in quanto disoccupata ed inabile al lavoro poiché invalida, con vittoria di spese.
, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza presidenziale del 12.07.2021 compariva la sola parte ricorrente, non potendo esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato dal Presidente, con ordinanza del 14.07.2021, adottava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnava la casa familiare sita
San Marzano di San PP (TA) alla via Palladio n. 3 alla ricorrente e poneva a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, un assegno mensile di 350,00,
[...] Parte_1
a titolo di mantenimento della stessa, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese.
Con comparsa di costituzione depositata il 25.03.2022 si costituiva in giudizio , Controparte_1
non si opponeva alla domanda di separazione e chiedeva il rigetto della domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente. Con riferimento alla situazione economica della SI.ra
, riferiva che la stessa era percettrice di reddito di cittadinanza per circa 800,00 euro al mese Pt_1
oltre ad una pensione di invalidità di euro 370,00 mensili, di contro egli percepiva una pensione maturata in Germania di euro 177,00 mensili ed una pensione italiana pari ad ero 710,00 al mese.
Deduceva altresì che la SI.ra per la casa in cui viveva pagava un canone di locazione Pt_1
agevolato pari a 25,00 euro al mese, di contro il SI. versava mensilmente un canone di euro CP_1
390,00 per l'alloggio condotto in locazione nella città di Husum (Germania).
Concessi i richiesti termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c., non venivano ammessi i mezzi istruttori di parte resistente, per le ragioni di cui all'ordinanza del 20.11.2023, la causa è stata istruita documentalmente, bensì le parti venivano onerate di depositare la documentazione reddituale relativa all'ultimo biennio. All'udienza a trattazione scritta del 11.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********************
La domanda di separazione appare meritevole di accoglimento atteso che, il vano esperimento del tentativo di conciliazione, la volontà di entrambe le parti di ottenere la separazione giudiziale e l'interruzione della convivenza coniugale, conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Venendo all'esame del merito della controversia, riguardo all'assegnazione della casa coniugale, deve essere confermata anche in questa sede l'assegnazione dell'immobile alla SI.ra Pt_1
già disposta in sede di provvedimenti provvisori, condividendo le ragioni di cui
[...]
all'ordinanza del 14.07.2021, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Rileva altresì che parte resistente, residente in [...], costituendosi in giudizio nulla ha opposto in merito a cio.
Con riferimento all'assegno di mantenimento del coniuge previso in sede Parte_1 presidenziale nella misura di € 350,00, su base mensile, il Collegio rileva quanto segue.
Quanto alla situazione economico reddituale delle parti, la ricorrente risulta essere soggetto invalido al 100%, in quanto affetta da numerose patologie, come attestato dal verbale di accertamento CP_2
in atti depositato, è pertanto percettrice di pensione di invalidità pari ad euro 435,22 mensili nonché di reddito di inclusione pari ad euro 791,63 mensili, così per complessivi euro 1.226,95 mensili.
Stante la conferma dell'assegnazione della casa coniugale è onerata altresì del pagamento di un canone di locazione agevolato, per l'immobile assegnato dall'RC ON (già I.A.C.P.).
Al contempo ha prodotto in giudizio due “attestazioni” in lingua tedesca (dallo Controparte_1
stesso riferite a contratto di affitto e pensione tedesca) ed ha dichiarato di percepire una pensione tedesca pari ad euro 177,35 mensili, nonché ha depositato il cedolino pensionistico datato 4 CP_2
giugno 2019, dal quale si attesta un rateo pensionistico mensile pari ad euro 710,63. Il resistente se pur onerato di depositare documentazione reddituale aggiornata, stante la vetustà di quella prodotta, non ha ottemperato a tale onere e detto comportamento omissivo lascia fondatamente presumere la disponibilità di altre risorse economiche che non ha ritenuto rendere note nel giudizio. Pertanto, alla luce degli elementi acquisisti nel corso del giudizio, a fronte di un matrimonio durato circa quarantasette anni ed in ragione dell'apporto fornito dalla madre nella crescita e nella cura dei figli, per dato di comune esperienza e considerato che la percezione del reddito di inclusione da parte della ricorrente deve considerarsi una provvidenza temporanea non equiparabile alla percezione di emolumento quale lo stipendio o la pensione;
considerata altresì l'età della SI.ra , di anni Pt_1
sessantasette, inabile al lavoro poiché soggetto invalido al 100%, sussistono fondate ragioni per riconoscere in suo favore un assegno di mantenimento che appare equo rideterminare nella misura di euro 200,00 mensili, a far data dal presente provvedimento.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale in intestazione riportata, definitivamente pronunciando, così provvede:
˗ dichiara la separazione personale fra i coniugi nata a [...] il Parte_1
16.08.1957 e nato a [...] il [...], i Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in San Marzano di San PP l' 08.06.1978 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Marzano di San PP dell'anno 1978 al n.2, parte I e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- conferma l'assegnazione della casa familiare sita in San Marzano di San PP (TA) alla Via
Palladio, ad Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
scadenza anticipata il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del presente provvedimento, la somma mensile di € 200,00, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di conSIlio del 27.05.2025 in Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente