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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6773/2024
TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 6773/2024 R.G.A.C. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Atzeni;
- appellante - Parte_1
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Macciotta. CP_1
- appellata -
Oggi 18 dicembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 6773/2024 R.G. E' presente per l'appellante l'avv. Michele Atzeni. Per la parte appellata è presente l'avv. Francesca Petreucic in sostituzione dell'avv. Giuseppe Macciotta. Si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. I difensori precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa e chiedono che venga decisa. L'avv. Atzeni chiarisce che le fatture per le quali si ritiene maturata la prescrizione sono 13 sulle 18 riportate da nella nota di risposta alla richiesta di accertamento della CP_1 prescrizione avanzata in via stragiudiziale dalla propria assistita. L'avv. Petreucic insiste per l'accoglimento delle proprie eccezioni. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6773/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 291/2024 del giudice di pace di Cagliari del 28/3/2024, proposto da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 CodiceFiscale_1
a all' llo, dall'avv. Michele Atzeni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla via San Benedetto, n. 88; -appellante- CONTRO p.i.: ), in persona dell'amministratore unico e CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Giuseppe Macciotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, al viale Armando Diaz, n. 29. -appellata-
Causa decisa all'udienza del 18 dicembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti.
Conclusioni delle parti Per l'appellante (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello): “1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 291/2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di Cagliari, Sezione Civile, in persona della Dott./ Dott.ssa Maria Adele Pili – R.G. n. 2207/2024, depositata in cancelleria in data il 28 marzo 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, entro i limiti della propria competenza per valore e comunque previa sospensione di qualsiasi atto esecutivo o di slaccio coattivo posto in essere da in via preliminare, CP_1 dichiarare la prescrizione delle somme pretese da con riferimento all'utenza CP_1
Pagina 2 di 7 n. 36259876, per consumi effettuati prima del 2014 e per i quali è maturato il relativo decorso e/o non sarà dimostrato compiutamente l'invio di atti interruttivi e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. Per l'appellata (conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in appello): “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, rigettato l'avverso atto d'appello e confermata integralmente la sentenza n. 291/2024: in via principale, alla luce delle argomentazioni esposte nella superiore narrativa, rigettare l'atto di citazione avversamente proposto;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 291/2024, emessa in data 28/3/2024, con la quale il giudice di pace di Cagliari ha rigettato la domanda di accertamento negativo del credito da lei proposta nei confronti di in merito a CP_1 consumi idrici insoluti effettuati prima del 2014, rel . 36259876 e per i quali aveva eccepito l'intervenuta prescrizione. Ha premesso di essere conduttrice, unitamente alla figlia, dall'1/7/2017, di un immobile sito in Selargius, alla via Sardegna, n. 8, a cui corrisponde l'utenza idrica n. 36659913 di cui oggi la fornitura risulta interrotta a causa della ritenuta persistente morosità di essa attrice e della precedente proprietaria e per la quale ha incardinato, dinanzi al tribunale, un procedimento cautelare finalizzato ad ottenere il riallaccio della fornitura e/o ogni altro provvedimento idoneo a garantire la fruibilità del servizio, conclusosi con provvedimento di rigetto, oggetto di reclamo. Ha dedotto di avere aperta un'ulteriore posizione debitoria sempre con per l'utenza idrica n. 36259876 relativa CP_1 all'immobile sito in Selargius, alla via Menotti e per la quale aveva presentato, al gestore idrico, un'istanza di accertamento della prescrizione dei crediti maturati, lamentando di essere stata costretta a firmare, nell'agosto 2019, un piano di dilazione per poter riattivare a suo nome l'utenza idrica di via Sardegna. Ha aggiunto che detta istanza, però, è stata rigettata dal gestore del servizio idrico sul presupposto che il sottoscritto piano di rientro per la somma di € 3.094,58 equivaleva a riconoscimento del debito, con conseguente rinuncia all'eccezione di prescrizione. Nella prospettazione attorea il sottoscritto piano di dilazione non poteva essere equiparato a riconoscimento del debito, né a rinuncia all'eccezione di prescrizione, in quanto la decisione di aderire al piano era frutto di una scelta vincolata della poiché diretta ad ottenere l'allaccio di una nuova utenza, Pt_1 impossibile in caso di morosità pendente su altro e diverso rapporto di
Pagina 3 di 7 somministrazione;
di conseguenza, l'atto di riconoscimento di debito era produttivo di effetti meramente processuali di conferma dell'esistenza del rapporto e, come tale, doveva ritenersi compatibile con la sollevata eccezione di prescrizione. Ha chiesto, in definitiva, previa sospensione di qualsiasi atto esecutivo o di slaccio coattivo posto in essere da di dichiarare la CP_1 prescrizione delle somme pretese da con riferimento all'utenza CP_1
n. 36259876, per consumi effettuati prima del 2014 e per i quali è maturato il decorso del termine di prescrizione, stante l'assenza di atti interruttivi. Nel giudizio davanti al giudice di pace si è costituita per CP_1 chiedere il rigetto della domanda, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo per incertezza del petitum e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, per aver l'attrice espressamente riconosciuto la consistenza e la debenza del credito oggetto di contestazione con il richiesto e firmato piano di dilazione, producendo, altresì, i solleciti delle fatture che da estratto conto risultavano insolute. La causa, istruita attraverso le produzioni documentali delle parti, veniva rinviata all'udienza dell'8/11/2022 e poi a quella del 2/12/2022 per la precisazione delle conclusioni. Con la sentenza n. 291/2024 del 28/3/2024, il giudice di pace ha rigettato la domanda attorea, sul presupposto che la richiesta dilazione del debito avanzata dall'attrice rappresentava un atto di volontà libera dettata dall'esigenza di prolungare il tempo di adempimento di un'obbligazione riconosciuta come dovuta, come tale incompatibile con la sollevata eccezione di prescrizione, che doveva intendersi espressamente rinunciata;
ha, altresì, ritenuto non abusiva la condotta della convenuta per aver permesso all'attrice di ottenere un piano di rientro per un debito dovuto. Avverso la citata sentenza ha proposto appello , domandandone Parte_1
l'integrale riforma e chiedendo, in via pregiudiziale e cautelare, la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e, in via principale e nel merito, l'accoglimento di tutte le eccezioni già avanzate in primo grado, asserendo che il giudice di prime cure non avrebbe considerato la circostanza che la sottoscrizione del piano di dilazione relativo all'utenza di via Menotti era avvenuta sulla base di una volontà viziata della firmataria, perché manifestata al solo fine di accedere ad una nuova utenza di via Sardegna e che alcun effetto interruttivo poteva attribuirsi al piano di rientro, in quanto, a quella data, la prescrizione eccepita era già maturata. Di conseguenza, dal piano di dilazione andava detratta la somma di € 2.762,97, in quanto 13 su 18 fatture erano già cadute in prescrizione, restando, semmai, dovuta la minor somma di € 331,61. Si è costituita in giudizio l'appellata, la quale, nel chiedere il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, ha precisato che il reclamo instaurato a seguito del procedimento cautelare si è concluso con
Pagina 4 di 7 provvedimento di rigetto e, con riguardo ai motivi di gravame, ne ha eccepito l'infondatezza, reiterando, anche in tale fase, le stesse osservazioni avanzate in primo grado. Alla prima udienza del 21/3/2025, il precedente magistrato titolare del ruolo ha rinviato la causa all'udienza al 17/12/2025, concedendo alle parti termine, sino allo stesso giorno, per il deposito di scritti conclusivi contenenti le sole istanze e conclusioni. Con decreto del 30/10/2025, lo scrivente magistrato, applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, a parziale modifica dell'ordinanza resa in data 21/3/2025, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. l'udienza del 18/12/2025, da tenersi in collegamento audiovisivo mediante piattaforma Teams, assegnando alle parti termine sino all'11/12/2025 per il deposito di scritti conclusivi. All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., le parti si sono riportate alle proprie richieste, insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. L'appello è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti che seguono. È dirimente osservare, al riguardo, che la richiesta di un piano di dilazione da parte dell'utente assume rilevanza con riguardo alla domanda di accertamento di intervenuta prescrizione sollevata nel giudizio di primo grado dall'odierna appellate. In proposito e per come correttamente rilevato dalla difesa dell'appellante, deve escludersi, sulla base degli elementi emersi in giudizio, che alla mera sottoscrizione di un piano di rientro da parte dell'utente possano ricondursi gli effetti della rinuncia alla prescrizione già maturata, dovendosi distinguere gli effetti della dichiarazione con cui un soggetto riconosca l'altrui diritto, che costituisce una dichiarazione di scienza avente ad oggetto il diritto della controparte con effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione, dall'istituto della rinuncia alla prescrizione, che è caratterizzato invece dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento (cfr. cass. n. 2758/2020), né può affermarsi che il pagamento in acconto di un debito implichi necessariamente, di per sé, rinuncia alla prescrizione, dovendo essere interpretato dal giudice di merito, insieme agli altri elementi istruttori, alla stregua di un atto incompatibile con la volontà di avvalersene (cfr. cass. n. 41489/2021; cass. n. 12624/2011). Nella specie, si deve escludere che la condotta tenuta dalla , la quale, in Pt_1 data 23/7/2019, ha presentato richiesta di dilazione del debito anche in
Pagina 5 di 7 relazione agli importi oggetto delle fatture emesse a partire dal 6/4/2010 al 3/6/2014 per consumi idrici relativamente all'utenza n. 36259876 per l'abitazione sita in Selargius, alla via Menotti, possa essere interpretata univocamente come espressione di una sua volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata, atteso che alla sottoscrizione del piano di rientro di per sé non può riconoscersi effetto dismissivo nel senso anzidetto. Deve comunque ritenersi che il riconoscimento da parte della Pt_1 dell'esistenza di un insoluto nei confronti di abbia avuto effetti CP_1 interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2944 c.c. relativamente ai crediti per i quali alla data del 23/7/2019 non era ancora maturata la prescrizione quinquennale, non essendo stata raggiunta la prova che il consenso della stessa sia stato “estorto” dal gestore idrico. Occorre in proposito osservare che la violenza, quale vizio del consenso che può determinare l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1434 c.c., è solo quella che consiste nella minaccia di un male ingiusto che viene fatta ad una persona per coartarne la volontà, mentre nel caso di specie non vi è alcuna evidenza che la sospensione della fornitura idrica per l'utenza n. 36659913 di via Sardegna, n. 8, fosse “ingiusta”, visto che l'attrice non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per la fornitura d'acqua che non ha contestato essere stata erogata a favore dell'utenza sita in via Sardegna, n. 8, in forza del contratto di somministrazione stipulato con CP_1
Ciò chiarito, deve ritenersi, in riforma della sentenza appellata, che la prescrizione, pacificamente quinquennale ex art. 2948 c.c., sia maturata con riferimento ai consumi idrici di cui alle fatture di cui alla nota di CP_1 del 3/3/2022 emesse nei cinque anni antecedenti la data del 23/7/2019 di presentazione del piano di dilazione e ad eccezione di quella n. 275644/2010 del 6/4/2010 per € 452,67 per averne ammesso il pagamento CP_1 da parte dell'utente in data 31/1/2020. Le fatture in questione sono le seguenti: n. 1018018/2010 del 23/8/2010 per € 199,20; n. 1388610/2010 dell'8/11/2010 per € 90,77; n. 56446/2011 del 14/2/2011 per € 70,17; n. 547997 del 31/5/2011 per € 73,32; n. 1091462/2011 del 26/9/2011 per € 110,85; n. 1373989/2011 del 22/11/2011 per € 100,39; n. 488287/2012 del 29/5/2012 per € 90,78; n. 942427/2012 del 10/9/2012 per € 149,89; n. 1547849/2012 del 29/12/2012 per € 309,03; n. 457640/2013 del 28/5/2013 per € 173,57; n. 919551/2013 del 21/10/2013 per € 204,20. Il tutto per un totale di € 1.572,57 non esigibili dalla società appellata perché prescritti già al momento della sottoscrizione del piano di dilazione, senza che
Pagina 6 di 7 nelle more sia intervenuta prescrizione visto che il primo atto interruttivo validamente trasmesso e ricevuto dalla , per come documentato da Pt_1
da quello precedente rice ata 28/5/2012 (per le fatture CP_1 dell'8/11/2010, 14/2/2011, 31/5/2011, 26/9/2011 e 22/11/2011), risale al 5/7/2019. Conseguentemente, deve ritenersi, in parziale riforma della sentenza appellata, che la prescrizione sia maturata con riferimento ai consumi idrici per le fatture sopra indicate.
3. L'accoglimento solo parziale dell'appello giustifica la compensazione integrale delle stesse per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta l'intervenuta prescrizione del credito vantato da CP_1 per l'importo complessivo di € 1.572,57 relativamente alle fatture n. 1018018/2010 del 23/8/2010 per € 199,20; n. 1388610/2010 dell'8/11/2010 per € 90,77; n. 56446/2011 del 14/2/2011 per € 70,17; n. 547997 del 31/5/2011 per € 73,32; n. 1091462/2011 del 26/9/2011 per € 110,85; n. 1373989/2011 del 22/11/2011 per € 100,39; n. 488287/2012 del 29/5/2012 per € 90,78; n. 942427/2012 del 10/9/2012 per € 149,89; n. 1547849/2012 del 29/12/2012 per € 309,03; n. 457640/2013 del 28/5/2013 per € 173,57; n. 919551/2013 del 21/10/2013 per € 204,20;
- compensa integralmente le spese relative al doppio grado di giudizio.
Cagliari, 18 dicembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 6773/2024 R.G.A.C. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Atzeni;
- appellante - Parte_1
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Macciotta. CP_1
- appellata -
Oggi 18 dicembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 6773/2024 R.G. E' presente per l'appellante l'avv. Michele Atzeni. Per la parte appellata è presente l'avv. Francesca Petreucic in sostituzione dell'avv. Giuseppe Macciotta. Si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. I difensori precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa e chiedono che venga decisa. L'avv. Atzeni chiarisce che le fatture per le quali si ritiene maturata la prescrizione sono 13 sulle 18 riportate da nella nota di risposta alla richiesta di accertamento della CP_1 prescrizione avanzata in via stragiudiziale dalla propria assistita. L'avv. Petreucic insiste per l'accoglimento delle proprie eccezioni. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6773/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 291/2024 del giudice di pace di Cagliari del 28/3/2024, proposto da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 CodiceFiscale_1
a all' llo, dall'avv. Michele Atzeni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla via San Benedetto, n. 88; -appellante- CONTRO p.i.: ), in persona dell'amministratore unico e CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Giuseppe Macciotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, al viale Armando Diaz, n. 29. -appellata-
Causa decisa all'udienza del 18 dicembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti.
Conclusioni delle parti Per l'appellante (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello): “1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 291/2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di Cagliari, Sezione Civile, in persona della Dott./ Dott.ssa Maria Adele Pili – R.G. n. 2207/2024, depositata in cancelleria in data il 28 marzo 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, entro i limiti della propria competenza per valore e comunque previa sospensione di qualsiasi atto esecutivo o di slaccio coattivo posto in essere da in via preliminare, CP_1 dichiarare la prescrizione delle somme pretese da con riferimento all'utenza CP_1
Pagina 2 di 7 n. 36259876, per consumi effettuati prima del 2014 e per i quali è maturato il relativo decorso e/o non sarà dimostrato compiutamente l'invio di atti interruttivi e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. Per l'appellata (conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in appello): “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, rigettato l'avverso atto d'appello e confermata integralmente la sentenza n. 291/2024: in via principale, alla luce delle argomentazioni esposte nella superiore narrativa, rigettare l'atto di citazione avversamente proposto;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 291/2024, emessa in data 28/3/2024, con la quale il giudice di pace di Cagliari ha rigettato la domanda di accertamento negativo del credito da lei proposta nei confronti di in merito a CP_1 consumi idrici insoluti effettuati prima del 2014, rel . 36259876 e per i quali aveva eccepito l'intervenuta prescrizione. Ha premesso di essere conduttrice, unitamente alla figlia, dall'1/7/2017, di un immobile sito in Selargius, alla via Sardegna, n. 8, a cui corrisponde l'utenza idrica n. 36659913 di cui oggi la fornitura risulta interrotta a causa della ritenuta persistente morosità di essa attrice e della precedente proprietaria e per la quale ha incardinato, dinanzi al tribunale, un procedimento cautelare finalizzato ad ottenere il riallaccio della fornitura e/o ogni altro provvedimento idoneo a garantire la fruibilità del servizio, conclusosi con provvedimento di rigetto, oggetto di reclamo. Ha dedotto di avere aperta un'ulteriore posizione debitoria sempre con per l'utenza idrica n. 36259876 relativa CP_1 all'immobile sito in Selargius, alla via Menotti e per la quale aveva presentato, al gestore idrico, un'istanza di accertamento della prescrizione dei crediti maturati, lamentando di essere stata costretta a firmare, nell'agosto 2019, un piano di dilazione per poter riattivare a suo nome l'utenza idrica di via Sardegna. Ha aggiunto che detta istanza, però, è stata rigettata dal gestore del servizio idrico sul presupposto che il sottoscritto piano di rientro per la somma di € 3.094,58 equivaleva a riconoscimento del debito, con conseguente rinuncia all'eccezione di prescrizione. Nella prospettazione attorea il sottoscritto piano di dilazione non poteva essere equiparato a riconoscimento del debito, né a rinuncia all'eccezione di prescrizione, in quanto la decisione di aderire al piano era frutto di una scelta vincolata della poiché diretta ad ottenere l'allaccio di una nuova utenza, Pt_1 impossibile in caso di morosità pendente su altro e diverso rapporto di
Pagina 3 di 7 somministrazione;
di conseguenza, l'atto di riconoscimento di debito era produttivo di effetti meramente processuali di conferma dell'esistenza del rapporto e, come tale, doveva ritenersi compatibile con la sollevata eccezione di prescrizione. Ha chiesto, in definitiva, previa sospensione di qualsiasi atto esecutivo o di slaccio coattivo posto in essere da di dichiarare la CP_1 prescrizione delle somme pretese da con riferimento all'utenza CP_1
n. 36259876, per consumi effettuati prima del 2014 e per i quali è maturato il decorso del termine di prescrizione, stante l'assenza di atti interruttivi. Nel giudizio davanti al giudice di pace si è costituita per CP_1 chiedere il rigetto della domanda, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo per incertezza del petitum e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, per aver l'attrice espressamente riconosciuto la consistenza e la debenza del credito oggetto di contestazione con il richiesto e firmato piano di dilazione, producendo, altresì, i solleciti delle fatture che da estratto conto risultavano insolute. La causa, istruita attraverso le produzioni documentali delle parti, veniva rinviata all'udienza dell'8/11/2022 e poi a quella del 2/12/2022 per la precisazione delle conclusioni. Con la sentenza n. 291/2024 del 28/3/2024, il giudice di pace ha rigettato la domanda attorea, sul presupposto che la richiesta dilazione del debito avanzata dall'attrice rappresentava un atto di volontà libera dettata dall'esigenza di prolungare il tempo di adempimento di un'obbligazione riconosciuta come dovuta, come tale incompatibile con la sollevata eccezione di prescrizione, che doveva intendersi espressamente rinunciata;
ha, altresì, ritenuto non abusiva la condotta della convenuta per aver permesso all'attrice di ottenere un piano di rientro per un debito dovuto. Avverso la citata sentenza ha proposto appello , domandandone Parte_1
l'integrale riforma e chiedendo, in via pregiudiziale e cautelare, la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e, in via principale e nel merito, l'accoglimento di tutte le eccezioni già avanzate in primo grado, asserendo che il giudice di prime cure non avrebbe considerato la circostanza che la sottoscrizione del piano di dilazione relativo all'utenza di via Menotti era avvenuta sulla base di una volontà viziata della firmataria, perché manifestata al solo fine di accedere ad una nuova utenza di via Sardegna e che alcun effetto interruttivo poteva attribuirsi al piano di rientro, in quanto, a quella data, la prescrizione eccepita era già maturata. Di conseguenza, dal piano di dilazione andava detratta la somma di € 2.762,97, in quanto 13 su 18 fatture erano già cadute in prescrizione, restando, semmai, dovuta la minor somma di € 331,61. Si è costituita in giudizio l'appellata, la quale, nel chiedere il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, ha precisato che il reclamo instaurato a seguito del procedimento cautelare si è concluso con
Pagina 4 di 7 provvedimento di rigetto e, con riguardo ai motivi di gravame, ne ha eccepito l'infondatezza, reiterando, anche in tale fase, le stesse osservazioni avanzate in primo grado. Alla prima udienza del 21/3/2025, il precedente magistrato titolare del ruolo ha rinviato la causa all'udienza al 17/12/2025, concedendo alle parti termine, sino allo stesso giorno, per il deposito di scritti conclusivi contenenti le sole istanze e conclusioni. Con decreto del 30/10/2025, lo scrivente magistrato, applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, a parziale modifica dell'ordinanza resa in data 21/3/2025, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. l'udienza del 18/12/2025, da tenersi in collegamento audiovisivo mediante piattaforma Teams, assegnando alle parti termine sino all'11/12/2025 per il deposito di scritti conclusivi. All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., le parti si sono riportate alle proprie richieste, insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. L'appello è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti che seguono. È dirimente osservare, al riguardo, che la richiesta di un piano di dilazione da parte dell'utente assume rilevanza con riguardo alla domanda di accertamento di intervenuta prescrizione sollevata nel giudizio di primo grado dall'odierna appellate. In proposito e per come correttamente rilevato dalla difesa dell'appellante, deve escludersi, sulla base degli elementi emersi in giudizio, che alla mera sottoscrizione di un piano di rientro da parte dell'utente possano ricondursi gli effetti della rinuncia alla prescrizione già maturata, dovendosi distinguere gli effetti della dichiarazione con cui un soggetto riconosca l'altrui diritto, che costituisce una dichiarazione di scienza avente ad oggetto il diritto della controparte con effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione, dall'istituto della rinuncia alla prescrizione, che è caratterizzato invece dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento (cfr. cass. n. 2758/2020), né può affermarsi che il pagamento in acconto di un debito implichi necessariamente, di per sé, rinuncia alla prescrizione, dovendo essere interpretato dal giudice di merito, insieme agli altri elementi istruttori, alla stregua di un atto incompatibile con la volontà di avvalersene (cfr. cass. n. 41489/2021; cass. n. 12624/2011). Nella specie, si deve escludere che la condotta tenuta dalla , la quale, in Pt_1 data 23/7/2019, ha presentato richiesta di dilazione del debito anche in
Pagina 5 di 7 relazione agli importi oggetto delle fatture emesse a partire dal 6/4/2010 al 3/6/2014 per consumi idrici relativamente all'utenza n. 36259876 per l'abitazione sita in Selargius, alla via Menotti, possa essere interpretata univocamente come espressione di una sua volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata, atteso che alla sottoscrizione del piano di rientro di per sé non può riconoscersi effetto dismissivo nel senso anzidetto. Deve comunque ritenersi che il riconoscimento da parte della Pt_1 dell'esistenza di un insoluto nei confronti di abbia avuto effetti CP_1 interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2944 c.c. relativamente ai crediti per i quali alla data del 23/7/2019 non era ancora maturata la prescrizione quinquennale, non essendo stata raggiunta la prova che il consenso della stessa sia stato “estorto” dal gestore idrico. Occorre in proposito osservare che la violenza, quale vizio del consenso che può determinare l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1434 c.c., è solo quella che consiste nella minaccia di un male ingiusto che viene fatta ad una persona per coartarne la volontà, mentre nel caso di specie non vi è alcuna evidenza che la sospensione della fornitura idrica per l'utenza n. 36659913 di via Sardegna, n. 8, fosse “ingiusta”, visto che l'attrice non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per la fornitura d'acqua che non ha contestato essere stata erogata a favore dell'utenza sita in via Sardegna, n. 8, in forza del contratto di somministrazione stipulato con CP_1
Ciò chiarito, deve ritenersi, in riforma della sentenza appellata, che la prescrizione, pacificamente quinquennale ex art. 2948 c.c., sia maturata con riferimento ai consumi idrici di cui alle fatture di cui alla nota di CP_1 del 3/3/2022 emesse nei cinque anni antecedenti la data del 23/7/2019 di presentazione del piano di dilazione e ad eccezione di quella n. 275644/2010 del 6/4/2010 per € 452,67 per averne ammesso il pagamento CP_1 da parte dell'utente in data 31/1/2020. Le fatture in questione sono le seguenti: n. 1018018/2010 del 23/8/2010 per € 199,20; n. 1388610/2010 dell'8/11/2010 per € 90,77; n. 56446/2011 del 14/2/2011 per € 70,17; n. 547997 del 31/5/2011 per € 73,32; n. 1091462/2011 del 26/9/2011 per € 110,85; n. 1373989/2011 del 22/11/2011 per € 100,39; n. 488287/2012 del 29/5/2012 per € 90,78; n. 942427/2012 del 10/9/2012 per € 149,89; n. 1547849/2012 del 29/12/2012 per € 309,03; n. 457640/2013 del 28/5/2013 per € 173,57; n. 919551/2013 del 21/10/2013 per € 204,20. Il tutto per un totale di € 1.572,57 non esigibili dalla società appellata perché prescritti già al momento della sottoscrizione del piano di dilazione, senza che
Pagina 6 di 7 nelle more sia intervenuta prescrizione visto che il primo atto interruttivo validamente trasmesso e ricevuto dalla , per come documentato da Pt_1
da quello precedente rice ata 28/5/2012 (per le fatture CP_1 dell'8/11/2010, 14/2/2011, 31/5/2011, 26/9/2011 e 22/11/2011), risale al 5/7/2019. Conseguentemente, deve ritenersi, in parziale riforma della sentenza appellata, che la prescrizione sia maturata con riferimento ai consumi idrici per le fatture sopra indicate.
3. L'accoglimento solo parziale dell'appello giustifica la compensazione integrale delle stesse per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta l'intervenuta prescrizione del credito vantato da CP_1 per l'importo complessivo di € 1.572,57 relativamente alle fatture n. 1018018/2010 del 23/8/2010 per € 199,20; n. 1388610/2010 dell'8/11/2010 per € 90,77; n. 56446/2011 del 14/2/2011 per € 70,17; n. 547997 del 31/5/2011 per € 73,32; n. 1091462/2011 del 26/9/2011 per € 110,85; n. 1373989/2011 del 22/11/2011 per € 100,39; n. 488287/2012 del 29/5/2012 per € 90,78; n. 942427/2012 del 10/9/2012 per € 149,89; n. 1547849/2012 del 29/12/2012 per € 309,03; n. 457640/2013 del 28/5/2013 per € 173,57; n. 919551/2013 del 21/10/2013 per € 204,20;
- compensa integralmente le spese relative al doppio grado di giudizio.
Cagliari, 18 dicembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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