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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 675/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente e Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5021/2022 depositato il 26/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 887/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 10 e pubblicata il 08/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40950 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: Il difensore del contribuente insiste come in atti
Appellato: Comune di Caltagirone: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f.: CF_Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento n. 40950/2014 relativo ad ICI 2010 emesso dal comune di Caltagirone, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente adduceva l'inesistenza della notifica nonché vizi formali nella determinazione dell'importo dovuto.
Il Comune di Caltagirone non si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 887/2022, depositata l'8.02.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania dichiarava il ricorso inammissibile e irripetibili le spese del giudizio.
La C.T.P. rilevava che mancava la prova della rituale instaurazione del contraddittorio perché erano state prodotte veline non notificate del ricorso;
inoltre, risultava allegata una fotocopia della sola prima pagina del ricorso recante un timbro datario del Comune resistente con indicazione del numero di protocollo ma privo di alcuna sottoscrizione atta a validarne il portato anche nell'ottica della riferibilità all'ente in questione.
Avverso la sentenza n. 887/2022 Ricorrente_1 ha proposto appello, con il quale chiede che il ricorso sia ritenuto ammissibile e accolto nel merito, dichiarando illegittimo l'atto impugnato;
con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del dr. Difensore_1, difensore antistatario.
L'appellante in primo luogo lamenta un error in procedendo, in quanto la C.T.P. avrebbe dovuto concedere alle parti il termine previsto dall'art. 101 c.p.c., che al 2° capoverso recita: “Il giudice se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.
In ogni caso, al fine di fornire la prova della regolare instaurazione del contraddittorio Ricorrente_1 deposita in questo grado copia dell'attestazione della notifica del ricorso (all. 12), rilasciata dal Comune di
Caltagirone, per cui il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.
Ciò premesso, il contribuente ripropone i motivi di doglianza non esaminati dal primo giudice:
1) nullità dell'avviso d'accertamento impugnato (all. n.13) quale conseguenza dell'inesistenza giuridica della notifica, determinata dalla violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c., ai sensi dell'art. 14 della legge n.
890/1982;
2) illegittimità dell'avviso di accertamento per incompetenza funzionale ed insufficiente ed illegittima motivazione dello stesso.
Il Comune di Caltagirone non si è costituito neppure in questo grado.
All'udienza dell'1 dicembre 2025 l'appellante insiste in atti e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal contribuente è stato ritualmente notificato per cui è ammissibile ma nel merito deve essere rigettato per l'infondatezza dei motivi di doglianza.
Con il primo motivo l'appellante insiste nel dedotto vizio di inesistenza della notifica per violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c..
La doglianza non è fondata.
Invero, nella fattispecie in esame l'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo posta con raccomandata che è pervenuta a conoscenza del destinatario (come si evince dal testo del ricorso introduttivo).
Quando la notifica viene effettuata a mezzo posta non è richiesta la sottoscrizione del soggetto notificante. Inoltre, le eventuali irregolarità nella spedizione e consegna del plico sono sanate dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c..
Con il secondo motivo l'appellante reitera l'eccezione di incompetenza funzionale e di insufficiente ed illegittima motivazione dell'atto.
Anche queste censure non sono fondate.
La determinazione del valore delle aree fabbricabili da parte della Giunta municipale è legittima, come affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “La delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 446 del 1997, ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall'ufficio tecnico comunale sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona, è legittima, costituendo esercizio del potere, riconosciuto al consiglio comunale dall'art. 59, lett. g), della legge n. 446 cit. e riassegnato alla giunta dal d.lgs. n. 267 del 2000” (Ordinanza 30.12.2020
n. 29906; cfr. Cass. n. 5068/2015 e Cass. n. 15555/2010).
La competenza della Giunta comunale a determinare il valore delle aree edificabili vale anche per la
Sicilia, in quanto la Regione ha recepito le norme statali del TUEL.
Nel merito il contribuente non ha contestato la valutazione delle aree fabbricabili effettuata dal Comune né l'applicabilità ai terreni di sua proprietà, come pure avrebbe potuto fare, ad esempio, allegando vincoli o caratteristiche specifiche dell'area che ne riducono la edificabilità o il valore di mercato.
Infine, l'avviso di accertamento risulta sufficientemente motivato, avendo il Comune indicato l'imposta dovuta e l'imposta versata e chiesto il pagamento della differenza, con sanzioni e interessi nella misura di legge.
Sulla base di quanto esposto, in rettifica della sentenza di primo grado, il ricorso originario deve essere rigettato con la conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
Poiché il Comune di Caltagirone non si è costituito in giudizio né in primo né in secondo grado, nessuna statuizione va emessa sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, decidendo sull'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 887/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, rigetta il ricorso originario avverso l'avviso di accertamento n. 40950/2014 relativo ad ICI 2010.
Nulla sulle spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dr. TO Francola
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente e Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5021/2022 depositato il 26/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 887/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 10 e pubblicata il 08/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40950 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: Il difensore del contribuente insiste come in atti
Appellato: Comune di Caltagirone: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f.: CF_Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento n. 40950/2014 relativo ad ICI 2010 emesso dal comune di Caltagirone, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente adduceva l'inesistenza della notifica nonché vizi formali nella determinazione dell'importo dovuto.
Il Comune di Caltagirone non si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 887/2022, depositata l'8.02.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania dichiarava il ricorso inammissibile e irripetibili le spese del giudizio.
La C.T.P. rilevava che mancava la prova della rituale instaurazione del contraddittorio perché erano state prodotte veline non notificate del ricorso;
inoltre, risultava allegata una fotocopia della sola prima pagina del ricorso recante un timbro datario del Comune resistente con indicazione del numero di protocollo ma privo di alcuna sottoscrizione atta a validarne il portato anche nell'ottica della riferibilità all'ente in questione.
Avverso la sentenza n. 887/2022 Ricorrente_1 ha proposto appello, con il quale chiede che il ricorso sia ritenuto ammissibile e accolto nel merito, dichiarando illegittimo l'atto impugnato;
con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del dr. Difensore_1, difensore antistatario.
L'appellante in primo luogo lamenta un error in procedendo, in quanto la C.T.P. avrebbe dovuto concedere alle parti il termine previsto dall'art. 101 c.p.c., che al 2° capoverso recita: “Il giudice se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.
In ogni caso, al fine di fornire la prova della regolare instaurazione del contraddittorio Ricorrente_1 deposita in questo grado copia dell'attestazione della notifica del ricorso (all. 12), rilasciata dal Comune di
Caltagirone, per cui il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.
Ciò premesso, il contribuente ripropone i motivi di doglianza non esaminati dal primo giudice:
1) nullità dell'avviso d'accertamento impugnato (all. n.13) quale conseguenza dell'inesistenza giuridica della notifica, determinata dalla violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c., ai sensi dell'art. 14 della legge n.
890/1982;
2) illegittimità dell'avviso di accertamento per incompetenza funzionale ed insufficiente ed illegittima motivazione dello stesso.
Il Comune di Caltagirone non si è costituito neppure in questo grado.
All'udienza dell'1 dicembre 2025 l'appellante insiste in atti e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal contribuente è stato ritualmente notificato per cui è ammissibile ma nel merito deve essere rigettato per l'infondatezza dei motivi di doglianza.
Con il primo motivo l'appellante insiste nel dedotto vizio di inesistenza della notifica per violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c..
La doglianza non è fondata.
Invero, nella fattispecie in esame l'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo posta con raccomandata che è pervenuta a conoscenza del destinatario (come si evince dal testo del ricorso introduttivo).
Quando la notifica viene effettuata a mezzo posta non è richiesta la sottoscrizione del soggetto notificante. Inoltre, le eventuali irregolarità nella spedizione e consegna del plico sono sanate dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c..
Con il secondo motivo l'appellante reitera l'eccezione di incompetenza funzionale e di insufficiente ed illegittima motivazione dell'atto.
Anche queste censure non sono fondate.
La determinazione del valore delle aree fabbricabili da parte della Giunta municipale è legittima, come affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “La delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 446 del 1997, ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall'ufficio tecnico comunale sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona, è legittima, costituendo esercizio del potere, riconosciuto al consiglio comunale dall'art. 59, lett. g), della legge n. 446 cit. e riassegnato alla giunta dal d.lgs. n. 267 del 2000” (Ordinanza 30.12.2020
n. 29906; cfr. Cass. n. 5068/2015 e Cass. n. 15555/2010).
La competenza della Giunta comunale a determinare il valore delle aree edificabili vale anche per la
Sicilia, in quanto la Regione ha recepito le norme statali del TUEL.
Nel merito il contribuente non ha contestato la valutazione delle aree fabbricabili effettuata dal Comune né l'applicabilità ai terreni di sua proprietà, come pure avrebbe potuto fare, ad esempio, allegando vincoli o caratteristiche specifiche dell'area che ne riducono la edificabilità o il valore di mercato.
Infine, l'avviso di accertamento risulta sufficientemente motivato, avendo il Comune indicato l'imposta dovuta e l'imposta versata e chiesto il pagamento della differenza, con sanzioni e interessi nella misura di legge.
Sulla base di quanto esposto, in rettifica della sentenza di primo grado, il ricorso originario deve essere rigettato con la conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
Poiché il Comune di Caltagirone non si è costituito in giudizio né in primo né in secondo grado, nessuna statuizione va emessa sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, decidendo sull'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 887/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, rigetta il ricorso originario avverso l'avviso di accertamento n. 40950/2014 relativo ad ICI 2010.
Nulla sulle spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dr. TO Francola