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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/12/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 316/2023 - Pag. 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 316/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a NO (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 05/10/1987, rappresentata e difesa dagli avv.ti SALCINA ANDREA ANTONIO e GHIANI ALESSANDRA, giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliati come in atti;
- RICORRENTE -
E
, C.F. parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 (CS) in data 08/03/1989, rappresentata e difesa dall'avv. ACCROGLIANO' RAFFAELLA (già difesa dall'avv. Maria Gisella Santelli), giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in data 8/02/2023, parte ricorrente ha introdotto il Parte_1 presente procedimento contenzioso nei confronti della LI . Controparte_1 La difesa del ricorrente ha allegato:
- Che le parti hanno contratto matrimonio in CO CA (CS) in data 19/07/2014 e che, dalla loro unione, è nato solo il 19/11/2015; Persona_1
- Che, con sentenza n.7/2022 del Tribunale di Castrovillari, emessa in data 23/12/2021 e depositata il 5/01/2022, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- Che la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 38/2023, pubblicata il 17/01/2023, in accoglimento parziale dell'impugnazione proposta dal ha riformato la sentenza Pt_1 di primo grado, confermando l'affido esclusivo del minore alla madre e disciplinando, tuttavia, in senso più favorevole al padre il diritto di visita del figlio, riducendo, inoltre, ad € 200,00 l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente;
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente in data 19/07/2014 in CO CA, trascritto nei registri di detto Comune al n°50, Parte 2, Serie A, anno 2014, con la Sig.ra
[...]
, nata a [...] l'[...]; 2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del CP_1 Comune di CO-Rossano di procedere alle annotazioni di legge;
3) Confermare i provvedimenti contenuti nella sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n.38/2023, emessa in R.G. n.° 316/2023 - Pag. 2 di 6
data 2/12/2022 e depositata il 17/01/2023, indicata in premessa, che ha riformato la sentenza di Codesto Tribunale che ha pronunciata la separazione consensuale dei coniugi n.7/2022, emessa in data 23/12/2021 e depositata il 5/01/2022;” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita , la quale non si è Controparte_1 opposta alla pronuncia di divorzio e alla richiesta di affido esclusivo del minore alla madre;
ha chiesto, tuttavia, di ripristinare le condizioni previste in sede di separazione in ordine al diritto di visita del padre e al quantum del mantenimento dovuto dal Pt_1 All'esito della comparizione delle parti, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente, effettuato un accertamento preliminare sul nucleo familiare per il tramite del consultorio familiare di Rossano, con ordinanza del 4/10/23 ha confermato le statuizioni emesse in sede di separazione, così come modificate ed integrate dal successivo provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro e ha rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo. Nel corso del procedimento, ha poi depositato ricorso in data 10/4/24, Parte_1 lamentando la violazione delle condizioni di affidamento del figlio minore Persona_1 da parte di , la quale non gli aveva consentito di esercitare il diritto di visita, Controparte_1 adducendo che il figlio potesse trascorrere con il padre le vacanze solo in Calabria e non a Per_1 Milano presso la residenza di quest'ultimo. Istruito il sub-procedimento mediante comparizione personale delle parti, con ordinanza del 20/11/24 il giudice istruttore ha rigettato il ricorso proposto da ed ha accolto la Parte_1 domanda formulata in via riconvenzionale dalla resistente , ammonendo, per Controparte_1 l'effetto, il padre affinché assolvesse all'obbligo di mantenimento del figlio , come stabilito Per_1 nella sentenza n. 38/2023, pubblicata il 17/01/2023, dalla Corte di appello di Catanzaro. Tenuto conto che rispetto all'epoca di adozione della sentenza della Corte di appello si era poi verificato un mutamento nella situazione di fatto - vale a dire il trasferimento del a Milano - ha inoltre Pt_1 specificato, con riguardo al diritto-dovere di visita, che gli incontri fisici padre-figlio stabiliti nella sentenza della Corte di Appello - laddove il non si trovasse nel luogo di residenza del minore Pt_1
- fossero sostituiti da chiamate e videochiamate. In data 26/5/25, la resistente ha depositato sentenza della Corte di Appello dell'11 aprile 2025, resa nel giudizio r.g. n. 1729/2024 R.G.A.C., di rigetto del reclamo proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza del 20/11/24 resa dal giudice istruttore nel sub-procedimento appena richiamato. Quindi, all'udienza del 3/6/25, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti (“Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. L'avv. Salcina rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. L'avv. Carignola chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”) e il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, in ragione della richiesta di conferma dei provvedimenti già adottati con sentenza della Corte di Appello e dell'età del minore.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale n.7/2022, emessa in data 23/12/2021 e depositata il 5/01/2022 (v. documentazione allegata). R.G. n.° 316/2023 - Pag. 3 di 6
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. L'affidamento dei figli minori
Quanto ai provvedimenti accessori relativi all'unico figlio della coppia minorenne,
[...]
, nato il [...], si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui Persona_1 l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Nel caso di specie, la previsione dell'affido cd. super esclusivo alla madre - anche, quindi, con riferimento alle scelte di maggior interesse - risulta conforme agli interessi del minore, in considerazione, innanzitutto, della richiesta congiunta delle parti (il padre ha chiesto confermarsi le condizioni di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che aveva, per l'appunto, confermato l'affido esclusivo alla ) e della circostanza per cui, ad oggi, non risulta revocato CP_1 il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, adottato nei confronti del Pt_1 dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro nel procedimento 455/2019 V.G., in data 24.9.2019, depositato in cancelleria il 27.9.2019, sulla scorta dei comportamenti che, come si legge nella sentenza di appello, avevano dato origine al procedimento penale pendente a suo carico per i reati di maltrattamento e lesioni personali in danno della - condizione ritenuta dal Tribunale CP_1 pericolosa per la serena e tranquilla crescita del figlio -. Inoltre, dall'audizione Persona_1 delle parti avvenuta nell'ambito del sub-procedimento definito con ordinanza 20/11/24, confermata con sentenza dell'11 aprile 2025 della Corte di appello di Catanzaro resa nel giudizio r.g. n. 1729/2024 R.G.A.C., è emerso che il padre non ha posto in essere tutti quei comportamenti necessari ad una ripresa regolare dei rapporti padre-figlio, che sarebbe dovuta avvenire a seguito della pronuncia della Corte di appello n. 38/2023, mediante l'adempimento puntuale di tutte le condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria e, precisamente, rispetto del calendario di visita nella sua totalità - e non solo con riferimento al periodo estivo -, oltre che assolvimento dell'obbligo di mantenimento (su cui a breve si dirà). Ciò è ancor più vero tenuto conto che la stessa Corte di appello, nel condividere le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado, aveva ritenuto potenzialmente pregiudizievole per il minore l'affido condiviso e più consono all'interesse del minore quello dell'affido esclusivo alla madre, “almeno fino a quando non vi sarà prova di una completa normalizzazione dei rapporti tra i due coniugi e di un definitivo superamento della condizione del di consumatore di sostanze stupefacenti”. Infine, come appena evidenziato, Pt_1 deve rilevarsi che, a fronte dell'allegazione svolta dalla nell'ambito del sub-procedimento CP_1 relativa all'inadempimento del rispetto all'obbligo di contributo al mantenimento - non Pt_1 avendo provveduto a pagare la somma di € 9.035,00, oltre che la somma di € 3.000,00, quali spese straordinarie in misura del 50%, e così complessivamente di € 12.035,00, - il resistente, sentito in udienza, ha affermato: “Dal 2019 ho pagato sicuramente 4 o 5 mensilità per il mantenimento di mio figlio, nel 2024 ho pagato 9 mensilità per l'importo mensile di € 100,00 senza vedere mio figlio.”. R.G. n.° 316/2023 - Pag. 4 di 6
Deve ritenersi, pertanto, provato l'adempimento solamente parziale del padre all'obbligo di mantenimento della prole, non avendo versato l'assegno di mantenimento ogni mese e avendo contribuito, nei mesi in cui l'assegno è stato versato, in misura ridotta rispetto al dictum giurisdizionale. In definiva, per tutte le ragioni che precedono, va disposto l'affido cd. super esclusivo alla madre del minore . Persona_1 Per ciò che concerne il diritto di visita del padre, tenuto conto che il dal 2023 si è Pt_1 trasferito in provincia di Milano, è opportuno rimodulare la disciplina degli incontri tra padre e figlio, nei termini che seguono, salvo diverso e migliore accordo tra le parti e fermo restando, come già evidenziato dalla Corte di Appello, da un lato, che l'ampliamento delle facoltà del di Pt_1 visita e frequentazione si fonda sul presupposto che permangano rapporti civili tra i due genitori e che il si astenga da qualsiasi condotta violenta, fisica o morale, oltre che, ovviamente, Pt_1 dall'abuso di sostanze psicotrope, dall'altro, che la deve ritenersi obbligata, quale attuale CP_1 genitore di riferimento del minore, a favorire, fino al limite di un apprezzabile sacrificio di interessi di pari rango, il rapporto tra padre e figlio:
- il avrà la facoltà, per due pomeriggi a settimana, da concordarsi con la e, in Pt_1 CP_1 mancanza di accordo, il martedì ed il giovedì, di chiamare/videochiamare il figlio
[...]
o di prelevarlo, quando ritorna in CO Rossano, dall'abitazione materna e di Per_1 riaccompagnarlo all'esito della visita dalle 16,00 alle 20,00, compatibilmente alle esigenze scolastiche e ludiche del minore;
lo stesso avverrà il sabato o la domenica nel caso in cui il padre dovesse rientrare in CO Rossano durante il week-end.
- il padre potrà trascorrere con il minore, ad anni alterni, le festività natalizie e quelle pasquali (nel dettaglio, ad anni alterni e a turnazione inversa, il minore trascorrerà i giorni del 24, 25 e 26 dicembre con un genitore mentre il 31 dicembre e il 1° gennaio verranno trascorsi con l'altro genitore;
analogamente per le festività pasquali, rispetto alle quali il minore, ad anni alterni e a turnazione inversa, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro); tale diritto di visita del padre, allo stato, dovrà essere esercitato solamente nel luogo di residenza del minore in CO-Rossano;
- infine, il padre potrà trascorrere con il minore i primi 15 giorni del mese Persona_1 di luglio o gli ultimi 15 giorni, secondo una turnazione inversa con la da alternare negli CP_1 anni, e i primi 15 giorni del mese di agosto o gli ultimi 15 giorni, sempre secondo una turnazione inversa con la da alternare negli anni;
tale diritto di visita del padre, allo stato, dovrà essere CP_1 esercitato solamente nel luogo di residenza del minore in CO-Rossano.
4. L'assegnazione della casa familiare Va confermata l'assegnazione a della ex casa coniugale perché, Controparte_1 convivendo la stessa con il figlio minore, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI l. n. 898/1970 (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr tra le altre Cass. Civ.ez. I 30 dicembre 2011 n. 30199).
5. Il mantenimento in favore del figlio Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento del figlio minorenne, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. (norma applicabile anche in materia di divorzio). In primo luogo, convivendo il figlio con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza dello stesso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole. In secondo, quando alla condizione economica dei genitori, deve evidenziarsi che non risulta depositata dalle parti documentazione relativa alle proprie risorse reddituale, fatto salvo il modello 730/2022, relativo al periodo d'imposta 2021, della , dalla quale si evince un reddito da CP_1 lavoro dipendente di circa € 13.000,00. R.G. n.° 316/2023 - Pag. 5 di 6
Deve ritenersi, pertanto, che la condizione patrimoniale degli ex coniugi, in ragione della mancanza di sopravvenienze allegate e documentate dagli stessi, sia la medesima presa in considerazione dalla Corte di Appello in sede di impugnazione della sentenza di separazione di primo grado, dovendo, quindi, confermare l'obbligo del padre di corrispondere, mensilmente, a la somma di euro 200,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del Controparte_1 figlio , da pagarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base Persona_1 degli indici elaborati dall'ISTAT. Permane, inoltre, a carico di l'obbligo di contribuire Parte_1 alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario nazionale, ed a quelle straordinarie, purché documentate, sostenute nell'interesse del figlio, nella misura del 50%, L'assegno unico familiare, in ragione dell'affido esclusivo alla madre, sarà riscosso interamente dalla madre.
6. Il regime delle spese Le spese di lite, considerata la natura necessitata della pronuncia in punto di status, vanno compensate della metà, mentre la restante parte va posta a carico di rimasto Parte_1 soccombente rispetto al ricorso proposto in corso di causa, definito con ordinanza del 20/11/24, ed in favore di (e, in luogo di essa, dell'erario, stante l'ammissione al beneficio del Controparte_1 gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Castrovillari del 10/9/24). Le stesse si liquidando d'ufficio, tenuto conto: a) che vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.; b) della semplicità dell'affare, in considerazione dell'assenza di contrasti giurisprudenziali in materia, che induce ad applicare i valori minimi, ad eccezione che per la fase istruttoria, nell'ambito della quale va considerata l'attività difensiva svolta in relazione al sub- procedimento instaurato da in corso di causa e per la quale occorre applicare i Parte_1 valore medi;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CO Rossano in data 19/07/2014 tra e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati (atto n.° 50, parte 2, serie a, reg atti matrimonio anno 2014); B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CO Rossano in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. AFFIDA il figlio minore , nato il [...], in [...] esclusivo Persona_1 alla madre, secondo le modalità indicate in motivazione;
D. ASSEGNA la casa coniugale a;
Controparte_1 E. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere di corrispondere, Parte_1 mensilmente, a la somma di € 200,00 mensili, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio , da pagarsi entro il 5 di ogni mese e da Persona_1 rivalutarsi annualmente sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
F. Previa compensazione delle spese nella misura del 50%, condanna il ricorrente Parte_1 alla refusione, in favore di , e per essa in favore dell'erario (stante Controparte_1 l'ammissione della medesima al beneficio del gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Castrovillari del 10/9/24), della restante metà delle spese, nella misura - già dimezzata - di € 1.690,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se R.G. n.° 316/2023 - Pag. 6 di 6
dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 11 dicembre 2025. Il Presidente dott. Gaetano Laviola Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 316/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a NO (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 05/10/1987, rappresentata e difesa dagli avv.ti SALCINA ANDREA ANTONIO e GHIANI ALESSANDRA, giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliati come in atti;
- RICORRENTE -
E
, C.F. parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 (CS) in data 08/03/1989, rappresentata e difesa dall'avv. ACCROGLIANO' RAFFAELLA (già difesa dall'avv. Maria Gisella Santelli), giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in data 8/02/2023, parte ricorrente ha introdotto il Parte_1 presente procedimento contenzioso nei confronti della LI . Controparte_1 La difesa del ricorrente ha allegato:
- Che le parti hanno contratto matrimonio in CO CA (CS) in data 19/07/2014 e che, dalla loro unione, è nato solo il 19/11/2015; Persona_1
- Che, con sentenza n.7/2022 del Tribunale di Castrovillari, emessa in data 23/12/2021 e depositata il 5/01/2022, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- Che la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 38/2023, pubblicata il 17/01/2023, in accoglimento parziale dell'impugnazione proposta dal ha riformato la sentenza Pt_1 di primo grado, confermando l'affido esclusivo del minore alla madre e disciplinando, tuttavia, in senso più favorevole al padre il diritto di visita del figlio, riducendo, inoltre, ad € 200,00 l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente;
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente in data 19/07/2014 in CO CA, trascritto nei registri di detto Comune al n°50, Parte 2, Serie A, anno 2014, con la Sig.ra
[...]
, nata a [...] l'[...]; 2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del CP_1 Comune di CO-Rossano di procedere alle annotazioni di legge;
3) Confermare i provvedimenti contenuti nella sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n.38/2023, emessa in R.G. n.° 316/2023 - Pag. 2 di 6
data 2/12/2022 e depositata il 17/01/2023, indicata in premessa, che ha riformato la sentenza di Codesto Tribunale che ha pronunciata la separazione consensuale dei coniugi n.7/2022, emessa in data 23/12/2021 e depositata il 5/01/2022;” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita , la quale non si è Controparte_1 opposta alla pronuncia di divorzio e alla richiesta di affido esclusivo del minore alla madre;
ha chiesto, tuttavia, di ripristinare le condizioni previste in sede di separazione in ordine al diritto di visita del padre e al quantum del mantenimento dovuto dal Pt_1 All'esito della comparizione delle parti, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente, effettuato un accertamento preliminare sul nucleo familiare per il tramite del consultorio familiare di Rossano, con ordinanza del 4/10/23 ha confermato le statuizioni emesse in sede di separazione, così come modificate ed integrate dal successivo provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro e ha rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo. Nel corso del procedimento, ha poi depositato ricorso in data 10/4/24, Parte_1 lamentando la violazione delle condizioni di affidamento del figlio minore Persona_1 da parte di , la quale non gli aveva consentito di esercitare il diritto di visita, Controparte_1 adducendo che il figlio potesse trascorrere con il padre le vacanze solo in Calabria e non a Per_1 Milano presso la residenza di quest'ultimo. Istruito il sub-procedimento mediante comparizione personale delle parti, con ordinanza del 20/11/24 il giudice istruttore ha rigettato il ricorso proposto da ed ha accolto la Parte_1 domanda formulata in via riconvenzionale dalla resistente , ammonendo, per Controparte_1 l'effetto, il padre affinché assolvesse all'obbligo di mantenimento del figlio , come stabilito Per_1 nella sentenza n. 38/2023, pubblicata il 17/01/2023, dalla Corte di appello di Catanzaro. Tenuto conto che rispetto all'epoca di adozione della sentenza della Corte di appello si era poi verificato un mutamento nella situazione di fatto - vale a dire il trasferimento del a Milano - ha inoltre Pt_1 specificato, con riguardo al diritto-dovere di visita, che gli incontri fisici padre-figlio stabiliti nella sentenza della Corte di Appello - laddove il non si trovasse nel luogo di residenza del minore Pt_1
- fossero sostituiti da chiamate e videochiamate. In data 26/5/25, la resistente ha depositato sentenza della Corte di Appello dell'11 aprile 2025, resa nel giudizio r.g. n. 1729/2024 R.G.A.C., di rigetto del reclamo proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza del 20/11/24 resa dal giudice istruttore nel sub-procedimento appena richiamato. Quindi, all'udienza del 3/6/25, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti (“Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. L'avv. Salcina rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. L'avv. Carignola chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”) e il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, in ragione della richiesta di conferma dei provvedimenti già adottati con sentenza della Corte di Appello e dell'età del minore.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale n.7/2022, emessa in data 23/12/2021 e depositata il 5/01/2022 (v. documentazione allegata). R.G. n.° 316/2023 - Pag. 3 di 6
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. L'affidamento dei figli minori
Quanto ai provvedimenti accessori relativi all'unico figlio della coppia minorenne,
[...]
, nato il [...], si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui Persona_1 l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Nel caso di specie, la previsione dell'affido cd. super esclusivo alla madre - anche, quindi, con riferimento alle scelte di maggior interesse - risulta conforme agli interessi del minore, in considerazione, innanzitutto, della richiesta congiunta delle parti (il padre ha chiesto confermarsi le condizioni di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che aveva, per l'appunto, confermato l'affido esclusivo alla ) e della circostanza per cui, ad oggi, non risulta revocato CP_1 il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, adottato nei confronti del Pt_1 dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro nel procedimento 455/2019 V.G., in data 24.9.2019, depositato in cancelleria il 27.9.2019, sulla scorta dei comportamenti che, come si legge nella sentenza di appello, avevano dato origine al procedimento penale pendente a suo carico per i reati di maltrattamento e lesioni personali in danno della - condizione ritenuta dal Tribunale CP_1 pericolosa per la serena e tranquilla crescita del figlio -. Inoltre, dall'audizione Persona_1 delle parti avvenuta nell'ambito del sub-procedimento definito con ordinanza 20/11/24, confermata con sentenza dell'11 aprile 2025 della Corte di appello di Catanzaro resa nel giudizio r.g. n. 1729/2024 R.G.A.C., è emerso che il padre non ha posto in essere tutti quei comportamenti necessari ad una ripresa regolare dei rapporti padre-figlio, che sarebbe dovuta avvenire a seguito della pronuncia della Corte di appello n. 38/2023, mediante l'adempimento puntuale di tutte le condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria e, precisamente, rispetto del calendario di visita nella sua totalità - e non solo con riferimento al periodo estivo -, oltre che assolvimento dell'obbligo di mantenimento (su cui a breve si dirà). Ciò è ancor più vero tenuto conto che la stessa Corte di appello, nel condividere le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado, aveva ritenuto potenzialmente pregiudizievole per il minore l'affido condiviso e più consono all'interesse del minore quello dell'affido esclusivo alla madre, “almeno fino a quando non vi sarà prova di una completa normalizzazione dei rapporti tra i due coniugi e di un definitivo superamento della condizione del di consumatore di sostanze stupefacenti”. Infine, come appena evidenziato, Pt_1 deve rilevarsi che, a fronte dell'allegazione svolta dalla nell'ambito del sub-procedimento CP_1 relativa all'inadempimento del rispetto all'obbligo di contributo al mantenimento - non Pt_1 avendo provveduto a pagare la somma di € 9.035,00, oltre che la somma di € 3.000,00, quali spese straordinarie in misura del 50%, e così complessivamente di € 12.035,00, - il resistente, sentito in udienza, ha affermato: “Dal 2019 ho pagato sicuramente 4 o 5 mensilità per il mantenimento di mio figlio, nel 2024 ho pagato 9 mensilità per l'importo mensile di € 100,00 senza vedere mio figlio.”. R.G. n.° 316/2023 - Pag. 4 di 6
Deve ritenersi, pertanto, provato l'adempimento solamente parziale del padre all'obbligo di mantenimento della prole, non avendo versato l'assegno di mantenimento ogni mese e avendo contribuito, nei mesi in cui l'assegno è stato versato, in misura ridotta rispetto al dictum giurisdizionale. In definiva, per tutte le ragioni che precedono, va disposto l'affido cd. super esclusivo alla madre del minore . Persona_1 Per ciò che concerne il diritto di visita del padre, tenuto conto che il dal 2023 si è Pt_1 trasferito in provincia di Milano, è opportuno rimodulare la disciplina degli incontri tra padre e figlio, nei termini che seguono, salvo diverso e migliore accordo tra le parti e fermo restando, come già evidenziato dalla Corte di Appello, da un lato, che l'ampliamento delle facoltà del di Pt_1 visita e frequentazione si fonda sul presupposto che permangano rapporti civili tra i due genitori e che il si astenga da qualsiasi condotta violenta, fisica o morale, oltre che, ovviamente, Pt_1 dall'abuso di sostanze psicotrope, dall'altro, che la deve ritenersi obbligata, quale attuale CP_1 genitore di riferimento del minore, a favorire, fino al limite di un apprezzabile sacrificio di interessi di pari rango, il rapporto tra padre e figlio:
- il avrà la facoltà, per due pomeriggi a settimana, da concordarsi con la e, in Pt_1 CP_1 mancanza di accordo, il martedì ed il giovedì, di chiamare/videochiamare il figlio
[...]
o di prelevarlo, quando ritorna in CO Rossano, dall'abitazione materna e di Per_1 riaccompagnarlo all'esito della visita dalle 16,00 alle 20,00, compatibilmente alle esigenze scolastiche e ludiche del minore;
lo stesso avverrà il sabato o la domenica nel caso in cui il padre dovesse rientrare in CO Rossano durante il week-end.
- il padre potrà trascorrere con il minore, ad anni alterni, le festività natalizie e quelle pasquali (nel dettaglio, ad anni alterni e a turnazione inversa, il minore trascorrerà i giorni del 24, 25 e 26 dicembre con un genitore mentre il 31 dicembre e il 1° gennaio verranno trascorsi con l'altro genitore;
analogamente per le festività pasquali, rispetto alle quali il minore, ad anni alterni e a turnazione inversa, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro); tale diritto di visita del padre, allo stato, dovrà essere esercitato solamente nel luogo di residenza del minore in CO-Rossano;
- infine, il padre potrà trascorrere con il minore i primi 15 giorni del mese Persona_1 di luglio o gli ultimi 15 giorni, secondo una turnazione inversa con la da alternare negli CP_1 anni, e i primi 15 giorni del mese di agosto o gli ultimi 15 giorni, sempre secondo una turnazione inversa con la da alternare negli anni;
tale diritto di visita del padre, allo stato, dovrà essere CP_1 esercitato solamente nel luogo di residenza del minore in CO-Rossano.
4. L'assegnazione della casa familiare Va confermata l'assegnazione a della ex casa coniugale perché, Controparte_1 convivendo la stessa con il figlio minore, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI l. n. 898/1970 (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr tra le altre Cass. Civ.ez. I 30 dicembre 2011 n. 30199).
5. Il mantenimento in favore del figlio Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento del figlio minorenne, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. (norma applicabile anche in materia di divorzio). In primo luogo, convivendo il figlio con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza dello stesso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole. In secondo, quando alla condizione economica dei genitori, deve evidenziarsi che non risulta depositata dalle parti documentazione relativa alle proprie risorse reddituale, fatto salvo il modello 730/2022, relativo al periodo d'imposta 2021, della , dalla quale si evince un reddito da CP_1 lavoro dipendente di circa € 13.000,00. R.G. n.° 316/2023 - Pag. 5 di 6
Deve ritenersi, pertanto, che la condizione patrimoniale degli ex coniugi, in ragione della mancanza di sopravvenienze allegate e documentate dagli stessi, sia la medesima presa in considerazione dalla Corte di Appello in sede di impugnazione della sentenza di separazione di primo grado, dovendo, quindi, confermare l'obbligo del padre di corrispondere, mensilmente, a la somma di euro 200,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del Controparte_1 figlio , da pagarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base Persona_1 degli indici elaborati dall'ISTAT. Permane, inoltre, a carico di l'obbligo di contribuire Parte_1 alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario nazionale, ed a quelle straordinarie, purché documentate, sostenute nell'interesse del figlio, nella misura del 50%, L'assegno unico familiare, in ragione dell'affido esclusivo alla madre, sarà riscosso interamente dalla madre.
6. Il regime delle spese Le spese di lite, considerata la natura necessitata della pronuncia in punto di status, vanno compensate della metà, mentre la restante parte va posta a carico di rimasto Parte_1 soccombente rispetto al ricorso proposto in corso di causa, definito con ordinanza del 20/11/24, ed in favore di (e, in luogo di essa, dell'erario, stante l'ammissione al beneficio del Controparte_1 gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Castrovillari del 10/9/24). Le stesse si liquidando d'ufficio, tenuto conto: a) che vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.; b) della semplicità dell'affare, in considerazione dell'assenza di contrasti giurisprudenziali in materia, che induce ad applicare i valori minimi, ad eccezione che per la fase istruttoria, nell'ambito della quale va considerata l'attività difensiva svolta in relazione al sub- procedimento instaurato da in corso di causa e per la quale occorre applicare i Parte_1 valore medi;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CO Rossano in data 19/07/2014 tra e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati (atto n.° 50, parte 2, serie a, reg atti matrimonio anno 2014); B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CO Rossano in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. AFFIDA il figlio minore , nato il [...], in [...] esclusivo Persona_1 alla madre, secondo le modalità indicate in motivazione;
D. ASSEGNA la casa coniugale a;
Controparte_1 E. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere di corrispondere, Parte_1 mensilmente, a la somma di € 200,00 mensili, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio , da pagarsi entro il 5 di ogni mese e da Persona_1 rivalutarsi annualmente sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
F. Previa compensazione delle spese nella misura del 50%, condanna il ricorrente Parte_1 alla refusione, in favore di , e per essa in favore dell'erario (stante Controparte_1 l'ammissione della medesima al beneficio del gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Castrovillari del 10/9/24), della restante metà delle spese, nella misura - già dimezzata - di € 1.690,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se R.G. n.° 316/2023 - Pag. 6 di 6
dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 11 dicembre 2025. Il Presidente dott. Gaetano Laviola Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni