Articolo 3 della Legge 24 novembre 1949, n. 846
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 dicembre 1949
Art. 3.
L'intero ammontare del fondo sara' erogato in favore dei congiunti che erano conviventi ed a carico delle vittime o che da esse ricevevano in tutto o in parte i mezzi di sostentamento.
Nelle erogazioni si terra' conto del grado di parentela o di affinita' con le vittime e delle condizioni economiche dei destinatari.
Entrata in vigore il 2 dicembre 1949