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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1442/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2860/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via S.cecilia Is.104 N. 45/c 98124 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3146/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
12 e pubblicata il 30/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T000419000000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20201T000419000000, notificato il 13 dicembre 2021, relativo all'imposta di registro per l'anno 2020, con cui l'Ufficio aveva accertato una maggiore imposta pari a
€ 11.694,74 oltre sanzioni per € 10.968,00, per un totale complessivo di € 22.662,74 .
L'atto traeva origine dalla compravendita di un terreno sito nel Comune di San Pier Niceto, Indirizzo_1
, esteso per mq 10.894, dichiarato in atto al valore di € 10,00 al mq.
L'Ufficio, sulla base di comparazioni con tre atti di compravendita di terreni omogenei, determinava invece un valore medio di € 25,22 al mq, successivamente ridotto del 15% per alea estimatoria, giungendo a € 22,44 al mq.
Il contribuente deduceva che oltre il 77% del terreno ricadeva nella fascia dei 150 metri dalla battigia, soggetta a vincolo di inedificabilità, sicché il valore corretto doveva ritenersi quello agricolo di € 10,00 al mq.
Con sentenza n. 3146/12/2022, depositata il 30 dicembre 2022, la Corte di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo congrua la metodologia comparativa utilizzata dall'Ufficio e considerando non ostativa la presenza del vincolo poiché le norme del Piano ASI consentono, in deroga, attività di cantieristica navale e acquacoltura anche nella fascia costiera.
Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente, ribadendo l'erroneità della valutazione comparativa, la decisività del vincolo paesaggistico, la prevalenza della perizia giurata di parte e la violazione degli artt. 51 e 52 DPR 131/1986.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 20.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Corretta risulta la valutazione operata dall'Ufficio, fondata su atti pubblici di compravendita di terreni aventi caratteristiche omogenee, su una media aritmetica dei valori di mercato (€ 25,22/mq) e su una riduzione prudenziale del 15% per alea estimatoria, con valore finale pari a € 22,44/mq.
Tale metodo è conforme all'art. 51, comma 3, DPR 131/1986, che consente all'Amministrazione di avvalersi di ogni elemento utile per la determinazione del valore venale.
La censura relativa alla fascia dei 150 metri dalla battigia è infondata.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, le norme tecniche di attuazione del Piano ASI del
Comune di San Pier Niceto consentono, anche per la fascia costiera, l'attivazione di procedure in deroga per impianti produttivi (acquacoltura, cantieristica navale).
Il vincolo non determina inedificabilità assoluta, ma soltanto una limitazione tipologica degli interventi.
Ne consegue che il terreno non può essere equiparato ad area agricola, avendo comunque una vocazione produttiva, idonea ad incidere significativamente sul valore di mercato.
La perizia giurata prodotta dal contribuente non è vincolante per il giudice e si fonda su presupposti non condivisibili, equiparando l'area a terreno agricolo. Essa non supera gli elementi oggettivi utilizzati dall'Ufficio.
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ne ha disatteso le conclusioni.
L'appello deve pertanto essere rigettato, con conferma della decisione di primo grado.
Sulle spese di lite, deve rilevarsi che va tenuto conto della natura estimativa della controversia e della complessità tecnica delle valutazioni. Le spese del grado vanno quindi compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2860/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via S.cecilia Is.104 N. 45/c 98124 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3146/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
12 e pubblicata il 30/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T000419000000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20201T000419000000, notificato il 13 dicembre 2021, relativo all'imposta di registro per l'anno 2020, con cui l'Ufficio aveva accertato una maggiore imposta pari a
€ 11.694,74 oltre sanzioni per € 10.968,00, per un totale complessivo di € 22.662,74 .
L'atto traeva origine dalla compravendita di un terreno sito nel Comune di San Pier Niceto, Indirizzo_1
, esteso per mq 10.894, dichiarato in atto al valore di € 10,00 al mq.
L'Ufficio, sulla base di comparazioni con tre atti di compravendita di terreni omogenei, determinava invece un valore medio di € 25,22 al mq, successivamente ridotto del 15% per alea estimatoria, giungendo a € 22,44 al mq.
Il contribuente deduceva che oltre il 77% del terreno ricadeva nella fascia dei 150 metri dalla battigia, soggetta a vincolo di inedificabilità, sicché il valore corretto doveva ritenersi quello agricolo di € 10,00 al mq.
Con sentenza n. 3146/12/2022, depositata il 30 dicembre 2022, la Corte di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo congrua la metodologia comparativa utilizzata dall'Ufficio e considerando non ostativa la presenza del vincolo poiché le norme del Piano ASI consentono, in deroga, attività di cantieristica navale e acquacoltura anche nella fascia costiera.
Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente, ribadendo l'erroneità della valutazione comparativa, la decisività del vincolo paesaggistico, la prevalenza della perizia giurata di parte e la violazione degli artt. 51 e 52 DPR 131/1986.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 20.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Corretta risulta la valutazione operata dall'Ufficio, fondata su atti pubblici di compravendita di terreni aventi caratteristiche omogenee, su una media aritmetica dei valori di mercato (€ 25,22/mq) e su una riduzione prudenziale del 15% per alea estimatoria, con valore finale pari a € 22,44/mq.
Tale metodo è conforme all'art. 51, comma 3, DPR 131/1986, che consente all'Amministrazione di avvalersi di ogni elemento utile per la determinazione del valore venale.
La censura relativa alla fascia dei 150 metri dalla battigia è infondata.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, le norme tecniche di attuazione del Piano ASI del
Comune di San Pier Niceto consentono, anche per la fascia costiera, l'attivazione di procedure in deroga per impianti produttivi (acquacoltura, cantieristica navale).
Il vincolo non determina inedificabilità assoluta, ma soltanto una limitazione tipologica degli interventi.
Ne consegue che il terreno non può essere equiparato ad area agricola, avendo comunque una vocazione produttiva, idonea ad incidere significativamente sul valore di mercato.
La perizia giurata prodotta dal contribuente non è vincolante per il giudice e si fonda su presupposti non condivisibili, equiparando l'area a terreno agricolo. Essa non supera gli elementi oggettivi utilizzati dall'Ufficio.
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ne ha disatteso le conclusioni.
L'appello deve pertanto essere rigettato, con conferma della decisione di primo grado.
Sulle spese di lite, deve rilevarsi che va tenuto conto della natura estimativa della controversia e della complessità tecnica delle valutazioni. Le spese del grado vanno quindi compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente