Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 24/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1960/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio degli avv.ti CAMERO Parte_1 C.F._1
VERONICA e SPEZIALE GIULIO
e
LO LI (c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. REGAZZONI C.F._2
MARCELLA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto i ricorrenti esponevano:
• Gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in Sondrio (SO), in data 19/05/2007. Il matrimonio veniva trascritto nel Registro degli atti dell'ufficio di Stato Civile del Comune di
Albosaggia al n. 1 parte II, serie B, anno 2007 (doc. 1). • I coniugi adottavano il regime patrimoniale della comunione dei beni. • Essi fissavano la residenza coniugale presso un immobile in comproprietà, pagina 1 di 4
Il sig. è titolare di piccola attività in proprio “COMPUTERMANIA SAS”, corrente in Parte_1
Sondrio e percepisce un reddito mensile netto di circa € 1.500 al mese. • La sig.ra LO svolge lavoretti saltuari con reddito complessivo non superiore a € 5.000 annui. • I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere reciprocamente a pretendere, l'uno dall'altra, a titolo di mantenimento. • Si allega copia del piano genitoriale (doc. 6).
I ricorrenti chiedevano: designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e, trasmessi gli atti al Pubblico
Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 19/05/2007, in
Sondrio (SO) e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Albosaggia al n. 1 parte II, serie
B, anno 2007 -ordinando al competente Ufficio di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio-alle seguenti
CONDIZIONI 1) La casa coniugale, sita in Sondrio (SO) in Via Meriggio n. 14/A, di comproprietà dei coniugi, assegnata in sede di separazione alla sig.ra LO resterà assegnata a costei, la quale continuerà a risiedervi con la figlia minore 2) La figlia errà affidata Per_1 Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocata prevalentemente presso l'abitazione materna. 3)
Le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'istruzione e all'educazione della figlia, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni della medesima. Le decisioni di ordinaria amministrazione, verranno assunte dal genitore affidatario. 4) Quanto alle frequentazioni padre / figlia, le parti convengono il più ampio diritto di visita con giorni e orari da concordarsi di volta in volta tra i coniugi, anche tenendo conto degli impegni di pagina 2 di 4 5) I coniugi concorderanno tra loro, di volta involta, il periodo che trascorrerà con Per_1 Per_1
ciascuno di essi durante le festività estive, natalizie e pasquali. 6) Il signor verserà Parte_1 mensilmente alla sig.ra LO (entro il giorno 10 di ogni mese), la somma complessiva di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. 7) Le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse di saranno poste a carico Per_1
di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Le predette spese verranno determinate secondo il recente Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie, adottato dal
Tribunale di Sondrio. 8) Il signor si impegna a trasferire gratuitamente alla Parte_1
signora LO LI, come da scrittura privata a suo tempo sottoscritta, la propria quota di un mezzo del garage sito in Sondrio, Via Meriggio 14, distinto al Fg. 53, sub 25, C6, e a intervenire all'atto fissato da Notaio per il trasferimento, previo congruo preavviso. Tutte le spese dell'atto saranno poste a carico della sig.ra LO. 9) L'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra i coniugi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021. 10)I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento. 11)Si chiede che venga ordinato alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato Civile, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
I coniugi dichiaravano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare e si esoneravano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata.
Con note congiunte 16 1 25 seguiva la dichiarazione che i coniugi non intendevano riconciliarsi, confermavano le pattuizioni indicate nel ricorso e rinunziavano ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, prestano acquiescenza all'emananda sentenza
Con provvedimento 23 gennaio 2025 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
La domanda merita accoglimento, in presenza delle condizioni di legge.
L'accordo raggiunto appare conforme alla legge ed all'interesse delle parti e viene pertanto recepito dal collegio.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19/05/2007, in Sondrio (SO) tra e LO LI e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Parte_1
Albosaggia al n. 1 parte II, serie B, anno 2007 -ordinando al competente Ufficio di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle condizioni indicate concordemente dai coniugi nelle conclusioni congiunte sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
- dichiara che LO LI perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio 13 3 25
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Licitra
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