Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 30/03/2026, n. 5872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5872 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05872/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02178/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2178 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Valentina Novara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 21.11.2022, comunicato al ricorrente in data 2.12.2022 , con il quale è stato disposto “in via di autotutela, di annullare d’ufficio, in parte qua, il proprio decreto del 6 agosto 2018, con cui il prof. -OMISSIS- è stato nominato Commissario Straordinario della Società Italiana per le ND d’Acqua S.p.A. in amministrazione straordinaria, dichiarando, per l’effetto, inammissibile l’istanza di liquidazione del compenso per le attività prestate nella qualità di Commissario Straordinario delle società del PP ND in amministrazione straordinaria da quest’ultimo presentata in data 4 febbraio 2022 e successivamente reiterata in data 13 settembre 2022” ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente tra i quali, se ed in quanto occorrer possa: i ) dell’art. 6 DM 60/2013, nella parte in cui contiene un riferimento alla mera “pendenza di controversie […] civili, avviate in elazione ad atti compiuti nell’esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese” ; ii ) del parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato e acquisito dalla P.A. resistente in data 11.7.2022, conosciuto solo in quanto citato nelle premesse del DM comunicato in data 2.12.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. IN LL TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il prof. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del 21.11.2022, con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto in autotutela l’annullamento d’ufficio, in parte qua , del proprio decreto del 6.9.2018, con cui egli era stato nominato Commissario Straordinario della Società Italiana per le ND d’Acqua S.p.A. in amministrazione straordinaria, dichiarando, per l’effetto, inammissibile l’istanza – presentata in data 4.2.2022 e reiterata in data 13.9.2022 – di liquidazione del compenso per le attività dallo stesso prestate nella predetta qualità di Commissario Straordinario; ha impugnato, altresì, ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente tra i quali “se ed in quanto occorrer possa”: i ) l’art. 6 DM 60/2013, nella parte in cui contiene un riferimento alla mera “ pendenza di controversie [...] civili, avviate in relazione ad atti compiuti nell’esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese” ; ii ) il parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato e acquisito dalla P.A. resistente in data 11.7.2022, conosciuto solo in quanto citato nelle premesse del provvedimento comunicato in data 2.12.2022.
1.1. L’oggetto del contendere scaturisce dalle criticità riscontrate in sede di verifica dell’autocertificazione prodotta dal ricorrente per il conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario del PP ND, le quali inducevano l’Amministrazione ad avviare un’istruttoria volta a verificare i presupposti per la decadenza o la revoca d’ufficio, a causa dell’omessa segnalazione di pregresse cariche gestorie e di pendenze giurisdizionali civili.
1.2. Sebbene l’intervenuta rinuncia all’incarico da parte del ricorrente in data 4.3.2019 avesse inizialmente determinato l’interruzione del suddetto procedimento sanzionatorio, la successiva pretesa creditoria avanzata dallo stesso ricorrente in data 4.2.2022 e reiterata in data 13.9.2022 per la liquidazione dei compensi professionali sollecitava l’esercizio del potere di autotutela da parte del Ministero.
1.3. Quest’ultimo, accertata definitivamente la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese — con particolare riferimento alla pendenza di tre giudizi civili avviati “in relazione ad atti compiuti nell’esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese” e alla titolarità della carica di co-liquidatore in una società partecipata dal PP medesimo — con il provvedimento in questa sede gravato disponeva l’annullamento d’ufficio del decreto di nomina originario, sancendo la conseguente inammissibilità dell’istanza di liquidazione per difetto di un valido titolo costitutivo del rapporto.
1.4. A sostegno del mezzo di gravame, la difesa attorea ha dedotto i seguenti motivi di censura: I. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 nonies l. 241/1990, 46, 47, 75 e 76 DPR 445/2000. Errore di fatto e contraddittorietà. Violazione dei principi di buona fede, correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Lesione del legittimo affidamento” ; II. “In via gradata, violazione e falsa applicazione degli artt. 21 nonies l. 241/1990, 46, 47, 75 e 76 DPR 445/2000 sotto altri profili. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 6 DM 60/2013 e dell’art. 38, co. 1 bis, d.lgs. 270/1999. Illogicità, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità. Difetto di istruttoria.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, instando per il rigetto del ricorso.
3. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza di merito straordinario del 13 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Con il primo motivo di censura il ricorrente si duole della violazione dei termini per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, in quanto intervenuto a distanza di quattro anni dalla nomina, e quindi ben oltre il limite di dodici mesi stabilito dall’art. 21- nonies della legge n. 241/1990; ad avviso della parte, mancando una sentenza penale passata in giudicato che accerti il mendacio, non sarebbe applicabile la deroga temporale di cui al comma 2- bis della medesima disposizione, risultando così leso il principio del legittimo affidamento del professionista.
4.2. Sotto il profilo dell’interpretazione normativa, si contesta l’erronea applicazione del D.M. n. 60/2013, poiché l’obbligo di dichiarare le pendenze civili - nella prospettazione attorea - dovrebbe intendersi limitato ai soli casi connessi ad azioni penali, come suggerito dalla stessa modulistica ministeriale, nella parte in cui si chiede di indicare la pendenza di “azioni giudiziarie civili e penali”; un’interpretazione diversa risulterebbe irragionevole e sproporzionata, gravando i candidati dell’onere di segnalare liti bagatellari o temerarie del tutto irrilevanti ai fini della nomina.
4.3. In via subordinata, viene dedotto il difetto di istruttoria e l’illogicità della determinazione impugnata, dato che i giudizi civili contestati si sono conclusi con l’estinzione o con sentenze favorevoli al ricorrente, confermando la veridicità sostanziale della sua attestazione; l’amministrazione, pur edotta di tali circostanze fin dal 2018, ha mantenuto un comportamento inerte per anni, confermando implicitamente l’insussistenza di profili di incompatibilità.
4.4. Infine, si evidenzia che la carica di co-liquidatore in una società partecipata non integra alcuna causa ostativa, in quanto riferita a un soggetto giuridico distinto dall’impresa insolvente e non sovrapponibile ai ruoli di gestione preclusi dalla legge; tale circostanza renderebbe pienamente legittima e veritiera la dichiarazione di assenza di cause impeditive resa dal professionista all’atto dell’accettazione dell’incarico.
5. Reputa il Collegio che le doglianze formulate dal ricorrente, come sopra sintetizzate, non siano meritevoli di accoglimento, poiché originano da una fallace interpretazione del perimetro applicativo dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, in combinato disposto con la disciplina sulle dichiarazioni sostitutive di cui al d.P.R. n. 445/2000.
5.1. In ordine al primo motivo di ricorso, occorre preliminarmente osservare come il termine decadenziale per l’esercizio del potere di autotutela — originariamente fissato dalla norma in diciotto mesi — non operi qualora il provvedimento ampliativo sia stato ottenuto mediante una prospettazione dei fatti mendace o incompleta, tale da indurre l’Amministrazione in un errore scusabile sulla sussistenza dei presupposti legittimanti.
5.2. La giurisprudenza amministrativa più recente, confortata dal dictum della Corte Costituzionale nella sentenza 26 giugno 2025, n. 88, ha infatti chiarito che l’eccezione al limite temporale prevista dal comma 2 -bis dell’art. 21- nonies non richiede necessariamente un accertamento penale definitivo, qualora la falsa rappresentazione della realtà sia oggettivamente riscontrabile dagli atti istruttori dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 7134/2024); tale orientamento sancisce che lo sviamento del pubblico interesse, imputabile alla condotta del privato, preclude la configurabilità di un affidamento legittimo e meritevole di tutela, rendendo l’interesse al ripristino della legalità violata sussistente in re ipsa , con un conseguente onere motivazionale attenuato per l’organo decidente (si vedano, in termini, Cons. Stato, Sez. II, n. 29/2025 e Sez. IV, n. 6387/2023).
5.3. Il formante giurisprudenziale, a cui il Collegio intende dare continuità, ha interpretato estensivamente il disposto del comma 2- bis dell’art. 21- nonies della l. n. 241/1990, sganciando la falsa rappresentazione dal presupposto dell’accertamento con sentenza passata in giudicato, ed affermando, sulla base del principio del legittimo affidamento, che il limite temporale trova applicazione solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento, non abbia indotto in errore l’amministrazione, distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge; nel caso contrario, se per tale comportamento l’amministrazione si sia erroneamente determinata a rilasciare il provvedimento favorevole – come avvenuto nel caso di specie – non può trovare applicazione il limite temporale oltre il quale è impedita la rimozione dell’atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario, non potendo l’ordinamento tollerare lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2019 n. 3192, 24 aprile 2019 n. 2645; Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2207; Sezione V, 12 aprile 2021, n. 2971; sezione II, 17 novembre 2023, n. 9885).
5.4. Il superamento del limite temporale di 18 o 12 mesi per l’esercizio del potere di autotutela è pertanto ammissibile nei casi in cui, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, il soggetto privato abbia rappresentato uno stato preesistente - anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti - diverso da quello reale (Cons. Stato, Sez. II, 29 marzo 2023, n. 3224); nell’esercizio del potere di autotutela non può non assumere rilievo anche l’effettivo contributo dato dal beneficiario del provvedimento favorevole al suo (illegittimo) rilascio, sia se risulti accertato nella sede penale sia se emerga dagli atti acquisiti al procedimento di autotutela, essendo evidente che la sua compartecipazione alla consumazione dell’illecito, anche se non giudizialmente accertata, ma ragionevolmente desumibile dal concreto svolgersi della vicenda sottostante, comprime, fino ad annullarla, la legittima aspirazione al mantenimento di un assetto di interessi prevalentemente incentrato sulla egoistica realizzazione di un interesse privato in contrapposizione - e non, fisiologicamente, in sinergica relazione - con quello pubblico (Cons. Stato, Sez. III, 9 giugno 2022, n. 4687; Sezione II, 13 giugno 2024, n. 5309).
5.5. Inoltre rileva la falsità, anche per omissione, della prospettazione dei fatti rilevanti e la sua incidenza, ai fini dell’adozione del provvedimento amministrativo, che non consentono di configurare una posizione di affidamento legittimo in capo al destinatario dell’annullamento, ma legittimano l’amministrazione a limitare l’onere motivazionale alla dedotta falsità, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa , non sussistendo un interesse privato meritevole di tutela da porre in comparazione con quello pubblico comunque sussistente al ripristino della legalità violata (Cons. Stato, sez. VI, 17 giugno 2022, n. 4959; Sez. VII, 11 aprile 2023, n. 3643; sez. IV, 30 giugno 2023, n. 6387).
6. Parallelamente, l’operatività dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, espressamente richiamato dalla clausola di salvaguardia del predetto art. 21- nonies della legge n. 241/1990, determina la decadenza automatica dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, producendo effetti ex tunc che non possono essere neutralizzati dalle successive dimissioni del soggetto, aventi natura meramente ex nunc .
6.1. Come statuito dalla Corte di Cassazione (Sez. Lav., n. 18719/2016) e dal Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 8790/2025), la decadenza per mendacio rileva sotto un profilo strettamente oggettivo e prescinde da ogni indagine sull’elemento soggettivo del dichiarante, configurandosi non come sanzione in senso stretto, bensì come effetto del difetto originario dei requisiti di nomina.
6.2. Risulta ferma nella giurisprudenza del Consiglio di Stato la regola secondo cui, in base all’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, la non veridicità di quanto descritto nella dichiarazione sostitutiva presentata implica la decadenza dai benefici ottenuti (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 31/12/2019, n.8920).
6.3. In questo senso è stato chiarito, a riprova dell’infondatezza delle tesi di parte ricorrente, che la citata disposizione di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 non lascia alcuna discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni, e prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal medesimo dichiarante, rilevando invece il principio di autoresponsabilità (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2014 n. 3934).
6.4. In tale alveo di “autotutela doverosa”, la pendenza di procedimenti civili la cui dichiarazione è stata omessa dal ricorrente assume valore determinante, poiché l’ordinamento non può tollerare la consolidazione di utilità derivanti da un abuso della fede pubblica amministrativa, anche in assenza di un giudicato penale, ogniqualvolta la condotta del privato abbia distorto la corretta formazione della volontà dell’ente pubblico.
7. Per quanto concerne il secondo motivo di censura, relativo alla dedotta interpretazione restrittiva dell’art. 6 del D.M. n. 60/2013, esso si infrange contro il dato letterale della norma, che impone inequivocabilmente l’obbligo di dichiarare la pendenza di azioni giudiziarie, sia penali che civili, connesse all’esercizio di funzioni gestorie o di controllo.
7.1. Recita infatti tale disposizione: “Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 e dell’articolo 3, comma 1 e l’assenza delle situazioni impeditive di cui all’articolo 4, sono auto-certificati dall’interessato, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ad ogni altro fatto, stato e qualità personale attinente alla specifica professionalità ed esperienza lavorativa maturata, ivi comprese le eventuali pendenze, a proprio carico, di procedimenti di cui all’articolo 5, l’applicazione di provvedimenti di cui al medesimo articolo e la pendenza di azioni giudiziarie penali o civili, avviate in relazione ad atti compiuti nell’esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese, salvi i poteri di verifica della veridicità delle dichiarazioni da parte del Ministero”.
7.2. La tesi dell’istante, volta a limitare tale obbligo alle sole azioni civili collegate a fattispecie penali, risulta ermeneuticamente infondata e contraria alla ratio di trasparenza e di onorabilità richiesta per la carica di Commissario Straordinario.
7.3. Reputa il Collegio che – tralasciando l’omessa indicazione della carica di co-liquidatore nella società I.M. Intermetro S.p.A., partecipata dal PP ND (che, sebbene citata nelle premesse, non è posta a fondamento della motivazione del provvedimento de quo ) – il silenzio serbato su tre giudizi civili – pendenti in relazione ad incarichi analoghi a quello per cui il ricorrente è stato nominato – integra una grave omissione dichiarativa, che legittima l’annullamento d’ufficio del decreto di nomina ai sensi degli artt. 4 e 6 del predetto decreto ministeriale e dell’art. 38 del D. Lgs. n. 270/1999.
7.4. Vi è infine da soggiungere che il lamentato ritardo nell’adozione del provvedimento di autotutela de qua – in disparte la sua irrilevanza giuridica per quanto sopra esposto – è stato di fatto determinato dalla condotta dello stesso ricorrente, che, dopo la presentazione delle sue dimissioni dalla carica, ha differito per un considerevole lasso di tempo (circa tre anni) l’istanza di liquidazione del compenso, sollecitando solo tardivamente l’attività di verifica dell’Amministrazione sulla causa di invalidità genetica della nomina.
8. Per le ragioni suesposte il ricorso va respinto, in quanto infondato.
9. Considerata la peculiarità delle questioni esaminate, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CE ND, Presidente
IN LL TE, Primo Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN LL TE | CE ND |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.