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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Biagio Politano Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2275/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
25.06.2025, vertente
TRA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura speciale apposta in calce all'atto di citazione, dall'avv. Rodolfo Campolongo presso il cui studio sito in Cosenza alla via Fagiani n. 11/A viene eletto domicilio.
[...]
[...]
, in persona del legale rappresentante (P. IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di P.IVA_1
costituzione e risposta nel primo grado di giudizio, dall'avv. Elena Russo del foro di
RI presso il cui studio in Corigliano-Rossano (CS), via Cristoforo Colombo
27, è elettivamente domiciliata.
1
-APPELLATA-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata:
- preliminarmente, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'esecuzione della sentenza di primo grado che comporta un grave danno per il sig. che, in stato di Pt_1
disoccupazione ed anche attesa l'entità del capitale, si trova peraltro con un immobile quasi completato e che dovrà essere quasi certamente demolito;
- dichiarare non dovuta la somma richiesta dalla Controparte_2
ovvero compensare la somma che si riterrà dovuta con i maggior crediti del sig.
; Parte_1
- accogliere la domanda riconvenzionale formulata in primo grado e, accertata la responsabilità ex art. 1667 e 1669 c.c., condannare la Controparte_2
al pagamento in favore del sig. della somma commisurata
[...] Parte_1
quantomeno a quanto complessivamente versato alla Controparte_2
per la costruzione dell'immobile ovvero al pagamento della minor somma
[...]
stabilità dal CTU in primo grado.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, C.P.A. e spese generali.
Per l'appellata: Previo rigetto dell'istanza di sospensione ex adverso proposta, rigettare l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 82/2015 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 21.01.2015 con cui gli è stato intimato il pagamento in favore della
[...]
[...] della somma di € 17.932,20 a saldo dei lavori eseguiti presso la sua Controparte_3
abitazione.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- che i lavori indicati nella fattura prodotta in atti e sulla base della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo non sono stati realizzati dalla società ricorrente ma dalla società L.C.P. Costruzioni s.r.l.;
- che egli ha provveduto con assegno, allegato agli atti, a saldare la fattura emessa dalla L.C.P. Costruzioni s.r.l. per i suddetti lavori;
- che in ogni caso nulla è dovuto alla avendo egli provveduto a Controparte_4
versare una somma di gran lunga superiore a quella dovuta per i lavori di realizzazione della propria abitazione;
- che l'opera realizzata presente tra l'altro gravissimi difetti di costruzione prontamente denunciati alla società ricorrente;
- che pertanto ha chiesto in via riconvenzionale, oltre alla riduzione del prezzo già pagato per quanto realizzato, anche il risarcimento di tutti i danni arrecati dalla società esecutrice dei lavori.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'infondatezza Controparte_5
dell'opposizione.
In particolare ha evidenziato che il rapporto contrattuale con il prevedeva solo Pt_1
la realizzazione della struttura in cemento armato, mentre il resto delle opere avrebbe dovuto essere realizzato dall'impresa Romeo.
Ha dedotto che dopo aver completato le opere di propria spettanza ha concordato la risoluzione del contratto con il , previa verifica da parte del direttore dei lavori Pt_1
e dello stesso committente di quanto eseguito e senza che intervenisse alcuna contestazione.
Solo in data 1.04.2015, contestualmente all'opposizione a decreto ingiuntivo, il ha lamentato dei vizi, mentre in precedenza ha accettato l'opera e quindi è Pt_1
incorso nella decadenza di cui all'art. 1667, comma 2, c.c., per mancata denuncia dei pretesi vizi e delle pretese difformità entro sessanta giorni dalla scoperta.
3 Quanto all'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione per aver eseguito il pagamento in favore della L.C.P. Costruzioni quest'ultima ha eseguito lavori in qualità di subappaltatrice e quindi il pagamento non doveva esserle effettuato.
In ogni caso ha evidenziato di non aver preteso l'integrale pagamento, ma di aver emesso la fattura detraendo dall'importo complessivo la quota dovuta alla LCP.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e con CTU e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 2092/2019 del 22.10.2019 il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione, inclusa la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
In particolare il giudice di prime cure ha elencato i vizi costruttivi per come riscontrati dal CTU, tuttavia si trattava di vizi evidenti durante l'esecuzione dei lavori, di cui erano consapevoli il direttore dei lavori, il committente e la società esecutrice Pt_1
degli stessi, per come confermato dai testi escussi e per come attestato anche dal CTU.
La sentenza di primo grado ha poi chiarito che per residuali difformità, da considerare quali vizi occulti, mancava la tempestiva denuncia da parte del committente che ne era a conoscenza già all'epoca della redazione del verbale del Comune di BE in data 8.08.2014.
Quanto alla contestazione sul pagamento intervenuto in favore della ditta subappaltatrice il giudice di primo grado ha chiarito che dall'importo richiesto l'appaltatrice aveva scomputato quanto già corrisposto alla subappaltatrice e che l'opponente nulla ha contestato sul punto, né ha fornito prova del contrario, con conseguente rigetto dell'opposizione.
2. Il giudizio di secondo grado
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello concludendo come Parte_1
in epigrafe.
Quale primo motivo di appello ha lamentato l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure che non si pronunciato sull'eccezione di intervenuto
4 pagamento da lui formulata in relazione alle varie ricevute prodotte in atti e che non ha correttamente valutato il pagamento eseguito in favore di LCP.
Ha dedotto di aver fornito prova di pagamenti per oltre 50.000,00 euro su somme mai fatturate dalla con la conseguenza che nulla le era più dovuto. CP_2
Ha evidenziato l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto che la fattura emessa dalla LCP fosse riferita alla sola manodopera per la realizzazione delle opere;
ha chiarito che la non ha effettuato alcuno scomputo delle somme CP_2
pagate ad LCP costruzioni e che al contrario la fattura si riferiva a lavorazioni mai effettuate dall'appaltatrice.
In realtà il giudice di prime cure non ha tenuto conto che egli si è dovuto rivolgere alla
LCP a causa dell'inadempimento della che non aveva completato i lavori. CP_2
Quale secondo motivo di appello ha lamentato l'erronea valutazione della consulenza tecnica e l'erronea valutazione in ordine all'applicazione dell'art. 1667 c.c.
Ha dedotto che il tribunale di Cosenza ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di compensazione da lui effettuata in ordine ai maggiori pagamenti eseguiti in favore della
. CP_6
Ha evidenziato l'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 1669 c.c., poiché il comune di
BE ha emesso ordinanza di abbattimento dell'immobile e ripristino dello stato dei luoghi.
Ha dedotto l'erronea interpretazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 1669 c.c., poiché anche qualora egli, privo delle necessarie competenze tecniche per comprendere le difformità eseguite, avesse realmente compreso che il costruttore stava realizzando l'immobile in difformità dal progetto approvato, ciò non avrebbe escluso la responsabilità del costruttore.
Si è costituita in giudizio la Controparte_7
eccependo l'infondatezza dei motivi di appello.
Con riferimento all'eccezione di intervenuto pagamento reiterata dall'appellante ha ribadito quanto evidenziato con la memoria 183 VI comma secondo termine c.p.c., ovvero che le ricevute prodotte da controparte si riferivano ad acconti e non al saldo
5 dei lavori, a cui si riferisce invece la fattura n. 44/2014 azionata con il ricorso in monitorio.
Quanto al rilievo dell'appellante sull'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha sostenuto che i pagamenti eseguiti in favore della LCP si riferiscono alla sola manodopera, l'appellata ha chiarito che per i lavori eseguiti risultava un saldo complessivo di € 27.242,50 oltre IVA, dovuto per il solaio di copertura e i muri interni delle scale, da cui è stato detratto l'importo pagato alla subappaltatrice per la sola manodopera con un saldo finale di € 17.242,50 oltre IVA indicato nella fattura in oggetto.
Ha dedotto l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione tra quanto dovuto a saldo della fattura e le ricevute prodotte dal , poiché trattasi di eccezione Pt_1
formulata per la prima volta in appello.
Ha evidenziato l'infondatezza del rilievo secondo il quale il si sia dovuto Pt_1
rivolgere alla LCP per le sue inadempienze, posto che l'appellante era perfettamente a conoscenza dell'esistenza del contratto di subappalto.
Quanto all'applicazione dell'art. 1669 c.c. non c'è stata alcuna rovina di edificio da ricondurre sotto l'ambito di applicazione della predetta norma.
Ed invero il CTU ha sottolineato la necessità di un confronto con il Comune per trovare una soluzione diversa dalla demolizione completa dell'intero fabbricato, soluzione che sembra essere stata trovata, poiché dopo il deposito della CTU l'immobile è stato oggetto di un atto di donazione in data 6 aprile 2018, con cui il ha trasferito Pt_1
alla moglie la nuda proprietà con riserva di usufrutto.
Sulla mancanza di competenze tecniche del ha dedotto quanto messo in Pt_1
evidenza dal CTU, ovvero la circostanza che il committente privo di competenze tecniche nomina un direttore dei lavori che deve dirigere la realizzazione dell'opera.
Ha comunque ribadito che l'opera è stata accettata dal committente e che quindi ha diritto al pagamento del corrispettivo dovuto, poiché a seguito della comunicazione ricevuta in data 10 giugno 2014 contenente l'invito a verificare l'opera e a procedere alla contestuale consegna della stessa, il non ha mosso alcuna contestazione Pt_1
6 ed ha ricevuto l'opera senza riserve, avendo proceduto anche al successivo pagamento della fattura in favore di LCP.
All'esito dell'udienza del 25.06.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.Le valutazioni della Corte.
3.1 Il primo motivo di appello afferisce alla mancata pronuncia da parte del giudice di prime cure sull'eccezione di pagamento in relazione alle somme corrisposte dal in favore dell'appellata e mai fatturate. Pt_1
Sul punto giova evidenziare innanzitutto che non si tratta di eccezione nuova ed in quanto tale inammissibile per come sostenuto dall'appellata, poiché al punto 5 dell'atto di citazione in opposizione testualmente il ha dedotto “che in ogni caso nulla Pt_1
è dovuto alla dal signor a nessun Controparte_2 Parte_1
titolo atteso che il sig. ha già provveduto a versare per i lavori di realizzazione Pt_1
della propria abitazione una somma di molto superiore a quanto complessivamente fatturato dalla ”. Controparte_2
Ora risultano allegati agli atti tutta una serie di pagamenti (vedi allegati dell'opponente) che costituiscono sicuramente fatti estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Del tutto privo di pregio è il rilievo dall'appellata, già operato con la memoria 183
VI comma n 2 c.p.c. e ribadito con la comparsa costitutiva in appello, secondo il quale le ricevute (allegate dall'appellante anche con l'atto di citazione in appello) riportano la dicitura di pagamenti eseguiti in acconto e non a saldo sul dovuto, non essendo dato evincere in alcun modo quale fosse l'entità complessiva della somma da corrispondere in relazione all'appalto per cui è causa.
Ed invero avendo l'opponente provato di aver pagato una cifra di gran lunga superiore rispetto a quella oggetto del ricorso in monitorio, l'opposta avrebbe dovuto chiarire quale fosse il prezzo pattuito complessivamente in relazione ai lavori oggetto del contratto e specificare cosa residuasse da pagare sul totale dovuto.
7 Un tale dato, ovvero l'importo complessivamente pattiuto, non si ricava dal contenuto del contratto (allegato 1 della comparsa costitutiva in appello), ove si consideri che il pagamento dei lavori previsti all'art. 1 punti c,e,f,g,h, e j, è previsto a misura e non a corpo.
Né l'entità complessiva delle somme dovute in favore della si può CP_2
evincere dai conteggi prodotti da quest'ultima (documenti 7 e 8), che si riferiscono a specifiche lavorazioni eseguite e non alla totalità del corrispettivo dovuto in esecuzione del contratto per cui è causa.
In difetto di tale precisazione deve trovare accoglimento l'eccezione di avvenuta estinzione dell'obbligazione per intervenuto pagamento di una somma di gran lunga superiore al dovuto, con conseguente accoglimento di tale motivo di appello e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.2. Risulta invece infondato il motivo di appello afferente alla mancata valutazione del pagamento eseguito in favore di LCP che è stato valutato dal giudice di prime cure, ma ritenuto fatto non impeditivo del credito azionato dalla con il ricorso CP_2
in monitorio.
Sul punto il collegio deve evidenziare come sia privo di pregio il rilievo dell'appellante secondo il quale è stato provato per testi che egli si sia dovuto rivolgere alla ditta LCP per l'inadempimento della che non aveva completato i CP_2
lavori.
In realtà emerge per tabulas, e ciò che risulta per tabulas non può essere smentito per testi, che subito dopo la conclusione del contratto di appalto in data 2.08.2013, stipulato tra e la quest'ultima ha subappaltato parte dei lavori Pt_1 CP_2
previsti in contratto alla LCP, in data 20.08.2013 (allegato 10 della comparsa costitutiva in appello).
La parziale coincidenza tra i lavori appaltati e successivamente dati in subappalto, per come emerge dalla disamina dell'oggetto dei due contratti agli atti, nonché la pressoché contestuale conclusione dei due contratti, smentisce l'assunto secondo il quale l'appellante si sia dovuto rivolgere alla LCP a causa delle inadempienze della
[...] essendo stata la ditta appaltatrice a subappaltare parte dei lavori oggetto CP_8
del contratto concluso con il committente.
La decisione appare corretta anche nella parte in cui ha chiarito che quel pagamento eseguito in favore della LCP non fosse comunque idoneo ad estinguere quanto dovuto alla posto che non vi è corrispondenza tra la somma corrisposta alla LCP CP_2
di € 7.200,00 per come risulta dall'assegno allegato dall'opponente, odierno appellante e l'importo azionato dal monitorio, che è di gran lunga maggiore.
In ogni caso se il pagamento di cui ha dato atto l'appellante si riferisce ai lavori per cui è causa lo stesso non avrebbe dovuto eseguito in favore della subappaltatrice con la quale il non aveva alcun rapporto contrattuale, se invece si riferisce ad altri Pt_1
lavori non può essere un pagamento idoneo ad estinguere l'obbligazione per i lavori eseguiti dalla CP_2
Giova all'uopo evidenziare che siccome l'effetto liberatorio di cui all'art. 1189 c.c. è collegato al principio dell'apparenza giuridica che ne costituisce il fondamento e siccome l'apparenza deve essere ricondotta ad un comportamento del creditore (non potendo dipendere dalle mere affermazioni o dal comportamento dell'accipiens), l'art.
1189 c.c. è applicabile solo se l'apparenza risulti giustificata da circostanze univoche
e concludenti riferibili al creditore, sì da far sorgere nel debitore un ragionevole affidamento, esente da colpa, sulla effettiva sussistenza della facoltà apparente dell'accipiens di ricevere il pagamento.
In presenza di tale prova, incombe sul creditore l'onere di provare che il debitore non ignorasse la reale situazione ovvero che l'affidamento di quest'ultimo fosse determinato da colpa (cfr. Cass.30/10/2008 n. 26052).
L'applicazione dei su esposti principi al caso di specie porta il collegio ad affermare che la non abbia fatto sorgere in capo al alcun ragionevole CP_2 Pt_1
affidamento sulla sussistenza della facoltà apparente della subappaltatrice di ricevere il pagamento e ciò determina l'infondatezza anche di tale motivo di appello.
In ogni caso quest'aspetto della motivazione risulta superato alla luce dell'accoglimento del primo motivo di appello, su cui si è già motivato.
9 3.2. Quale ulteriore motivo di appello l'appellante ha dedotto l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in ordine all'art. 1669 c.c., sul presupposto di un'espressa richiesta in tal senso, per non aver tenuto conto che l'accettazione dell'opera e la conoscenza dei vizi da parte del committente non escludesse comunque la responsabilità dell'appaltatore ai sensi della predetta norma e che quindi gli dovesse essere riconosciuto il risarcimento del danno richiesto in via riconvenzionale.
In via preliminare il collegio deve rilevare che l'art. 1669 c.c. disciplina le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono in maniera profonda sugli elementi strutturali essenziali, quali la solidità, l'efficienza e la durata dell'opera, diversamente dall' art. 1667 c.c., che si riferisce a costruzioni che non corrispondono alle caratteristiche del progetto e del contratto o che sono state realizzate senza l'osservanza delle regole della tecnica.
Ora nel caso di specie il grave vizio costruttivo a causa del quale il Comune di
BE ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi si riferisce al piano della costruzione per cui è causa, che da progetto era stato previsto come interrato ed invece
è risultato emergere dalla quota naturale del terreno, con un'altezza variabile da mt
2,20 circa a mt 0,70 (vedi l'ordinanza n. 32/2015 agli atti).
Ne consegue che nel caso di specie esiste una difformità della costruzione rispetto al progetto e non un vizio costruttivo emerso dopo la realizzazione dell'opera, con conseguente applicabilità dell'art. 1667 c.c. e non dell'art. 1669 c.c.
Peraltro per come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità In tema di appalto, la valutazione circa l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1667 c.c. ovvero di quella di cui all'art. 1669 c.c. ed il conseguente accertamento dei termini di decadenza e prescrizione relativi alla disciplina ritenuta applicabile costituiscono un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esauriente e logica (Cass. Civ. sentenza n. 13969/1999, in senso conforme Cass. Civ. ordinanza n. 22093/2019 ).
Tanto chiarito è di tutta evidenza che il giudice di prime cure dopo aver correttamente ricondotto i fatti di causa nell'ambito della disposizione di cui all'art. 1667 c.c,. ha
10 escluso la responsabilità del costruttore per i vizi di cui erano perfettamente consapevoli sia il committente che il direttore dei lavori, non trattandosi di vizi emersi dopo la realizzazione dell'opera ma ben evidenti in corso d'opera, per come emerso sia dalle testimonianze acquisite in primo grado che dalla CTU agli atti.
Per cui in parte qua la sentenza di primo grado appare esente da censure.
4. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, dell'appellato sulla domanda azionata con il ricorso in monitorio e dell'appellante sulla domanda riconvenzionale azionata con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, determina l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicato così decide:
1) accoglie l'appello con i limiti indicati in parte motiva e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, per le ragioni chiarite in parte motiva.
Così deciso da remoto in data 4.12.2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero
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