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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2807/2023 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso”
e promossa
TRA
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Napoletano Parte_1
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...] e attualmente ristretto presso la Casa Controparte_1
Circondariale di Bellizzi Irpino in Avellino, CF: C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
E PM –SEDE
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.2.2025. Parere del PM reso in data 13.2.2025
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso contestuale di separazione e divorzio, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione e il divorzio da , con il quale aveva contratto matrimonio in data Controparte_1
18.12.2019 in Monteforte Irpino, matrimonio fallito a causa dei problemi di droga del resistente che attualmente era in regime di detenzione presso la casa circondariale di Bellizzi Irpino.
Con sentenza del 15.1.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con successiva ordinanza resa in pari data e stata disposta la prosecuzione del giudizio per il divorzio.
Il giudice ha ascoltato le parti all'udienza del 21 Febbraio 2025.
ha scelto di comparire in udienza ed è stato ascoltato in orario differente Controparte_1
rispetto a quello di . Parte_1
Entrambi hanno dichiarato di volere il divorzio e di non avere alcuna altra richiesta.
La domanda avanzata è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale pronunciata con sentenza del 10.1.2024.
Tanto premesso, va osservato che la proposizione cumulata delle indicate domande è da considerarsi pienamente ammissibile sia nei giudizi contenziosi (art. 473 – bis.49) che in quelli a domanda congiunta (Cass. sez. un. 28727 del 2023).
La domanda di cessione degli effetti civili del matrimonio è procedibile essendo decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970.
Si constata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla L. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 1990 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n.
898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015;
Con riferimento alle spese di lite, considerato l'interesse anche di parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mancando qualsiasi opposizione da parte di questo, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene equo che le spese del procedimento debbano gravare sulle parti in eguale misura. Vanno quindi dichiarate non ripetibili, nella misura della metà, le spese processuali relative alla difesa di parte ricorrente, onerando parte resistente al pagamento del residuo, residuo liquidato d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata
in vigore”;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile;
c) del numero assai scarso delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della sostanziale assenza di fase istruttoria;
e) delle riduzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n.
55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata dal D.M. 37/2018);
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Prima Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1.- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monteforte Irpino tra n. ad Avellino il 12.6.1975 e n. ad Avellino il 15.6.1987 Parte_1 Controparte_1
(Registro degli atti di matrimonio del Comune di Monteforte Irpino anno 2019 numero 9 parte 1 ufficio 1);
2- DICHIARA non ripetibili nella misura della metà le spese di difesa di parte ricorrente;
4- CONDANNA parte resistente al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
della restante parte delle spese di giudizio, che si liquida, quanto alle spese vive, Parte_1 negli importi prenotati a debito, nonché in € 1103,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso da versare in favore dell'Erario;
5- ORDINA che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n.
396 sia trasmessa, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monteforte Irpino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile.
6 -DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Avellino, 22.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Iandiorio dott. Raffaele Califano