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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 240/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NE NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6721/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Torre Annunziata - -- 80058 Torre Annunziata NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 00000575828 TARES 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21697/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. ha impugnato il provvedimento di fermo amministrativo di cui ha avuto conoscenza il 17.01.2025 all'atto di ricevere la contravvenzione al C.d.S. perché circolava con veicolo Fiat Iveco tg. Targa_1 sottoposto al suddetto fermo per omesso versamento della Tari relativa all'anno 2013 per l'importo di € 530,51.
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione del diritto nonché l'inapplicabilità del fermo ad un bene strumentale ai sensi dell'art.86 comma 2 ultimo periodo del d.P.R. n. 602/73. Tanto premesso facendo rilevare come in caso di azione di accertamento negativo non sussistano termini di decadenza (Cass. Civ. n.
18041/2019) ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e distrazione.
Si è costituita in giudizio la SO.G.E.T. s.p.a. eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dell'atto impugnato e la regolare notifica di egli atti presupposti (da ultimo intimazione di pagamento notificata il 10.04.2019) ed in ogni caso l'avvenuta cancellazione del fermo amministrativo in data 31.03.2025 in relazione a veicolo la cui strumentalità era stata comunicata soltanto con il ricorso in esame.
Il Comune di Torre Annunziata al quale il ricorso è stato regolarmente notificato è rimasto contumace
All'udienza del 12.09.2025 il giudice emetteva provvedimento di non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Ha depositato memoria parte ricorrente deducendo la propria rinuncia agli atti del giudizio con conseguente richiesta di estinzione dello stesso.
Depositava memoria la resistente costituita aderendo alla richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, ai sensi dell'art. 44 d.Lgs. 546/92 deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia al giudizio da parte del ricorrente regolarmente accettata dall'ente di riscossione con esplicita previsione di compensazione delle spese di lite, rilevandosi che l'ente di riscossione risulta l'unica costituita in giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia e compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NE NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6721/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Torre Annunziata - -- 80058 Torre Annunziata NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 00000575828 TARES 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21697/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. ha impugnato il provvedimento di fermo amministrativo di cui ha avuto conoscenza il 17.01.2025 all'atto di ricevere la contravvenzione al C.d.S. perché circolava con veicolo Fiat Iveco tg. Targa_1 sottoposto al suddetto fermo per omesso versamento della Tari relativa all'anno 2013 per l'importo di € 530,51.
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione del diritto nonché l'inapplicabilità del fermo ad un bene strumentale ai sensi dell'art.86 comma 2 ultimo periodo del d.P.R. n. 602/73. Tanto premesso facendo rilevare come in caso di azione di accertamento negativo non sussistano termini di decadenza (Cass. Civ. n.
18041/2019) ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e distrazione.
Si è costituita in giudizio la SO.G.E.T. s.p.a. eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dell'atto impugnato e la regolare notifica di egli atti presupposti (da ultimo intimazione di pagamento notificata il 10.04.2019) ed in ogni caso l'avvenuta cancellazione del fermo amministrativo in data 31.03.2025 in relazione a veicolo la cui strumentalità era stata comunicata soltanto con il ricorso in esame.
Il Comune di Torre Annunziata al quale il ricorso è stato regolarmente notificato è rimasto contumace
All'udienza del 12.09.2025 il giudice emetteva provvedimento di non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Ha depositato memoria parte ricorrente deducendo la propria rinuncia agli atti del giudizio con conseguente richiesta di estinzione dello stesso.
Depositava memoria la resistente costituita aderendo alla richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, ai sensi dell'art. 44 d.Lgs. 546/92 deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia al giudizio da parte del ricorrente regolarmente accettata dall'ente di riscossione con esplicita previsione di compensazione delle spese di lite, rilevandosi che l'ente di riscossione risulta l'unica costituita in giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia e compensa le spese.