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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/08/2025, n. 3835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3835 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
proc. n. 4366/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 15/05/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4366 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: espulsione, e vertente
TRA
, nata il [...] ad [...], cittadina serba, C.U.I. Parte_1
, priva di codice fiscale, rapp.ta e difesa dall'avv. LAURA MARTINELLI, C.F._1 presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE -
E
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE NON COSTITUITO -
, in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore, costituitosi per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE - conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, premessi tutti gli accertamenti e adempimenti del caso, così giudicare: in via principale, nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei
- 1 - presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace e conseguentemente revocarne ogni effetto”; conclusioni di parte resistente: “Rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con provvedimento recante prot. nr. 138/2024, reso il giorno 19/02/2024 e notificato all'odierna ricorrente in pari data, il Prefetto di ha decretato l'espulsione dal CP_1 territorio nazionale di , disponendo l'accompagnamento alla Parte_1 frontiera della stessa a mezzo della forza pubblica. Con provvedimento recante prot. nr. 185/2024, reso il giorno 19/02/2024 e notificato all'odierna ricorrente in pari data, il Questore di Torino:
− tenuto conto che, dalle motivazioni del provvedimento di espulsione di cui sopra emerge chiaramente che il caso della cittadina straniera in esame può ricondursi al disposto normativo di cui all'art. 13, co. 4 e 4-bis, T.U.I. e successive modificazioni;
− accertato che non è stato possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ai sensi dell'art. 13, co. 4, T.U.I. e successive modificazioni, per mancanza di un documento idoneo per l'espatrio;
− considerato che non è stato possibile trattenerla presso un Centro di Permanenza per i rimpatri, ai sensi dell'art. 14, co. 1, T.U.I e successive modificazioni, per indisponibilità di posti presso il C.P.R. di;
CP_1 letto l'art. 14, co.
5-bis, T.U.I., ha ordinato a di lasciare il Parte_1 territorio dello Stato entro sette giorni dalla data di notifica del provvedimento de quo. L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 08/03/2024 e depositato il giorno 12/03/2024, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto di espulsione, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 8 e 3 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con ordinanza resa in data 18/04/2024, dopo aver ritualmente instaurato il contraddittorio con la p.a. resistente, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata contestualmente fissata l'udienza di comparizione delle parti. Il Prefetto di Torino, sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. comunicazione eseguita dalla cancelleria in data 05/08/2024), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. In data 11/04/2024, si è costituita, invece, sia per la fase cautelare che per la fase di merito, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, la Questura di , depositando CP_1 documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 6 dell'atto di comparsa.
- 2 - Con ordinanza resa in data 07/12/2024, la trattazione della causa è stata rinviata al 15/05/2025, onde verificare gli esiti dei procedimenti pendenti dinanzi al TM, invitando la ricorrente, in vista dell'udienza così fissata, a depositare copia della relativa documentazione e di ogni altro provvedimento ivi adottato. Con provvedimento reso dal G.D. in data 15/05/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– esaminata la documentazione depositata dalla ricorrente in data 14/05/2025 e viste le conclusioni come in atti rassegnate dalle parti (v. note di trattazione scritta depositate in data 13/05/2025 ed in data 14/05/2025), la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
****
1. L'impugnazione è fondata e, in applicazione del principio della ragione più liquida, va accolta per i motivi che seguono. Con il richiamato ed impugnato provvedimento, il Prefetto di Torino ha decretato l'espulsione di : Parte_1
− dopo aver “rilevato che la cittadina straniera ha omesso di richiedere il permesso di soggiorno entro il termine prescritto, ed il ritardo non è dipeso da forza maggiore”;
− nonché “valutata la posizione della cittadina straniera sopra indicata, dalla quale emerge che la medesima è illegalmente soggiornante sul Territorio nazionale”;
− avendo altresì “considerato che non sussistono le condizioni affinché alla stessa possa essere rilasciato un permesso di soggiorno in quanto non ricorrono in capo alla cittadina straniera i motivi previsti dalla normativa vigente o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano né ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 del T.U.I. e successive modificazioni”; (cfr., in tal senso, decreto del Prefetto di recante prot. n. 134/2024 depositato, sub CP_1 allegato n. 1, unitamente al ricorso). La difesa ha dedotto, in punto di fatto, che “la signora è nata in Italia, ad [...], Parte_2 da genitori rom originari della Repubblica Serba, in allora parte della Repubblica Federale di Jugoslava. È l'ultima di 14 figli e quando aveva circa 11 anni, dopo un periodo trascorso spostandosi tra vari territori della penisola, con i genitori si [è] stabili[t]a presso il campo nomadi autorizzato di Moncalieri dove, anche negli anni seguenti, la ricorrente ha sempre risieduto. L'11 settembre 2002 la sig.ra [ha] Parte_1 sposa[to] con rito rom il sig. cittadino rumeno. Dalla relazione [sono nati] i cinque Persona_1 figli, tutti di cittadinanza rumena, , nata a [...] [...], Per_1 Parte_3
, nato a [...] il [...], , nato a [...]_2
Moncalieri il 25 settembre 2007, , nata a [...] il [...] e Persona_3
nato a [...] il [...] (doc.3 e 9). Approssimativamente nel Persona_4
2017 il campo nomadi di Moncalieri [è stato] smantellato e il nucleo [è stato] inserito dal Comune in un appartamento dedicato ai casi di emergenza abitativa. Lì [ha risieduto] per circa tre anni per poi essere trasferito in altro immobile ove tutt'ora risiede (doc.4). La sig.ra pur essendo nata in [...]
- 3 - Italia e avendo da sempre qui dimorato, non è mai stata titolare di un permesso di soggiorno e non si è mai recata nel Paese d'origine. Negli anni la ricorrente è stata interessata da diversi procedimenti penali e ha trascorso alcuni periodi in esecuzione pena in carcere. Ancora oggi affronta le conseguenze penali delle condanne subite ed è in attesa di un provvedimento di esecuzione di una sentenza di condanna benché il fatto sia risalente al periodo pandemico. Da tali vicende, la signora [è riuscita] in ogni caso ad Parte_1 affrancarsi intraprendendo un percorso di rieducazione in carcere, ad esempio, riprendendo gli studi che non aveva mai completato. L'assenza di un permesso di soggiorno, tuttavia, ha impedito alla sig. Parte_1 di trovare un'occupazione stabile e regolare. Con riferimento al nucleo familiare della ricorrente è tutt'ora aperto innanzi al Tribunale per i Minorenni un procedimento di limitazione/decadenza della responsabilità genitoriale (proc. n. 1748/2022 RG VG) ove è stato disposto un inserimento comunitario/eterofamiliare dei minori che, tuttavia, non ha avuto seguito in ragione del rifiuto dei minori di aderire e che continuano a vivere con i genitori sebbene supportati dal servizio sociale territorialmente competente (doc.5-6). Contestualmente [è stato] aperto un procedimento penale per sospetti maltrattamenti in famiglia. Nonostante il quadro critico, dalla relazione sociale più recente (28 febbraio 2024, doc.7), emerge come entrambi i genitori stiano collaborando con il servizio nel progetto di sostegno proposto per il benessere dei figli. e frequentano rispettivamente la seconda e la terza media presso l'Istituto Per_4 Per_3 comprensivo Santa Maria di Moncalieri;
frequenta il quarto anno dell'Istituto professionale Parte_4 per l'industria e l'artigianato – indirizzo meccanica con ottimi voti;
solo non frequenta la scuola e Per_2 lavora con il padre che si occupa occasionalmente di sgomberi, traslochi, raccolta e vendita di ferro. Il nucleo si sostiene grazie a tali lavori saltuari e all'erogazione dell'assegno unico. In data 19 febbraio 2024, all'esito dell'interrogatorio in relazione al procedimento penale succitato, presso la Procura della Repubblica di Torino, la signora [è stata] accompagnata presso gli uffici della Questura di dove le Parte_1 CP_1
[è stato] notificato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13 c.2 lett. b) d.lgs. 286/98 e il contestuale ordine di allontanamento entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento (doc. 1-2)” (pagg. 1- 2 del ricorso). La ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha quindi argomentato in ordine: a) alla “competenza del Tribunale ordinario di Torino” (pagg.
3-4 del ricorso); b) alla “illegittimità del decreto di espulsione per violazione dell'art. 21 d.lgs. 30/2007” (pag. 4 del ricorso); c) alla
“illegittimità del decreto di espulsione per violazione dell'art. 13, co.
2-bis, d.lgs. 286/98 come introdotto dall'art. 2 d.lgs. n.5/2007, nonché dell'art. 17 della direttiva 2003/86/CE, dell'art. 5 della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 8 CEDU. Vizio totale di motivazione in ordine agli elementi di valutazione indicati dall'art. 13, co. 2 bis, cit. Omessa considerazione della natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato” (pagg.
4-7 del ricorso). La p.a., con la sua comparsa di costituzione, ha meglio ribadito, in punto di fatto, che “la Sig.ra priva di documenti e in condizione di irregolarità, in data 19/2/2024 è stata Parte_5 accompagnata presso [l']Ufficio Immigrazione per verificarne la posizione amministrativa sul territorio italiano. Sottoposta ad una breve intervista da parte del personale operante, la stessa [ha] dichiara[to] di essere in Italia dalla nascita, di essere cittadina serba e di comprendere la lingua italiana. Dall'esame della pratica e dalla consultazione della banca dati Interforze, [è] risulta[to] che la straniera [è] irregolarmente
- 4 - presente sul territorio nazionale, pertanto l'Ufficio Immigrazione [ha] riten[uto] applicabile il disposto di cui all'art. 13 c. 2 lett. b) D.L.gs 286/1998 così come modificato dal DL 89/2011 convertito con L. 129/2011 e [ha] propo[sto] alla locale Autorità prefettizia l'adozione di un provvedimento espulsivo ai sensi del citato articolo. Il Prefetto, condividendo le ragioni addotte dalla Questura, il 19/2/2024 [ha] adotta[to] il decreto di espulsione n. 138/24, notificato all'interessata in pari data. In adesione a quanto disposto dalle modifiche introdotte al TU sull'Immigrazione dal DL 89/2011 convertito con L 129/11, ritenuto sussistente il pericolo che la straniera si sottraesse all'esecuzione volontaria dell'espulsione, ma considerato che non era possibile procedere all'accompagnamento ai sensi dell'art. 13 c. 4 D. L.gs 286/1998 per mancanza di un valido documento per l'espatrio e perché non era disponibile un vettore per il trasporto, né è stato possibile trattenerla presso un CPR per indisponibilità di posti, il Questore, in pari data, [ha] ordina[to] all'odierna ricorrente di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, con l'avviso che in caso di inottemperanza sarebbe stata sanzionata con la multa da 10.000 a 20.000 euro” (pagg.
1-4 della comparsa di costituzione depositata in data 11/04/2024). In punto di diritto, ha ribadito che l'odierna ricorrente, pur essendo nata in [...], non è cittadina italiana. Dunque, “proprio dalle argomentazioni della difesa e dal fatto che la straniera sarebbe in Italia fin dalla nascita, è facilmente desumibile che la stessa avrebbe potuto e dovuto soggiornare regolarmente nel nostro Paese da anni e chiedere, al raggiungimento della maggiore età, persino la cittadinanza italiana;
invece ha optato per l'illegalità non regolarizzando mai e in alcun modo la sua posizione sul territorio nazionale, dandosi anche alla commissione di numerosi reati contro il patrimonio per lo più contro il patrimonio e in ambito familiare (si veda elenco dei precedenti dattiloscopici). Pertanto, poiché dall'esame della pratica [è emerso] che la straniera non [ha] fatto ricorso né alla procedura relativa alla cittadinanza né al riconoscimento dello status di apolide né [ha] mai regolarizzato in alcun modo la sua posizione sul territorio nazionale, ella [è] da ritenersi soggetto espellibile ai sensi della normativa vigente. In merito alla situazione familiare della ricorrente e l'asserita violazione dell'art. 13 c. 2 bis d.lgs. 286/98, proprio dalle argomentazioni riferite dalla difesa, emerge un quadro familiare assai vulnerabile con particolare riferimento allo stato di benessere dei figli minori coinvolti (…) Non sembra affatto che, nel caso in esame, si possa parlare di legami “soggettivamente qualificati ed effettivi” in considerazione, si ribadisce, del comportamento violento della Sig in ambito familiare, né, per i motivi esposti, si può parlare di Parte_6 violazione dell'art. 8 CEDU, come coraggiosamente affermato in ricorso. In merito, poi, alla richiesta applicazione del D.Lgs. 30/07 in quanto i figli della ricorrente sarebbero cittadini rumeni, si deve evidenziare che l'art. 2 c. 1 lett. b) nr. 4) citato decreto chiarisce che per familiari di cittadini comunitari si devono intendere, fra l'altro, “gli ascendenti diretti a carico”; quindi, in questo caso, la ricorrente dovrebbe essere a carico dei figli minori, circostanza evidentemente improbabile. La difesa riferisce, infine, dell'avvenuto deposito, solo dopo l'adozione del decreto di espulsione, del ricorso presso il Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 31 c. 3 D.Lgs. 286/98. È ben nota la posizione di consolidata giurisprudenza sulla proposizione del citato ricorso dopo l'adozione del decreto espulsivo, pertanto, non pare che nelle more della definizione dell'istanza ex art. 31 c. 3 D.Lgs. 286/98 il familiare clandestino sia da ritenere inespellibile, né tanto più prima di presentare il citato ricorso, come nel caso in esame, poiché le cause di inespelliblità sono espressamente codificate dall'art. 19 e la situazione contingente prevista
- 5 - dall'art. 31 c. 3 opera solo e quando riconosciuta dal Tribunale che ne ha la competenza esclusiva. (…) Inoltre l'eventuale, ma del tutto ipotetica, positiva conclusione della pendente istanza con relativa concessione dell'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale rilasciata dal Tribunale per i Minorenni, successivamente all'espulsione, sospenderebbe solo temporaneamente l'efficacia della stessa, significando che, qualora la ricorrente venisse autorizzata ex art. 31 c. 3 D.Lgs. 286/98, [l']Ufficio provvederà a sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato in questa sede per tutta la durata della citata autorizzazione” (pagg.
2-6 della comparsa di costituzione depositata in data 11/04/2024). In corso di causa, parte ricorrente e parte resistente hanno ribadito le deduzioni e le conclusioni già esposte e rassegnate nei rispettivi scritti difesivi.
2. Tanto premesso, mantenendo ferma, sempre nell'ottica della ragione più liquida, l'impostazione adottata dalla p.a. (che ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione del d.lgs. n. 30/2007, avendo ritenuto di dover decretare l'espulsione di
), va osservato, in via preliminare, che sussiste la competenza Parte_1 di questo Giudice giacché, ai sensi dell'art. 1, co.
2-bis, d.l. n. 241/2004, introdotto in sede di conversione con l. n. 271/2004, è competente il Tribunale ordinario (e non il Giudice di pace) a conoscere delle controversie relative all'espulsione amministrativa qualora sia pendente un giudizio in materia di unità familiare (art. 30, co. 6, T.U.I.) ovvero una richiesta di autorizzazione alla permanenza del familiare di minore straniero (art. 31, co. 3, T.U.I.), come effettivamente documentato nel caso di specie (v. allegato n. 8 depositato unitamente al ricorso).
3. Assecondando il ragionamento svolto dalla p.a., rileva il Tribunale che non sussiste, invece, alcuna legittimazione passiva in capo alla Questura di , nel cui interesse si è CP_1 costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Infatti, “l'art. 18 d.lgs. n. 150/2011 prevede, al sesto comma, che l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato possa costituirsi fino alla prima udienza e stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. Ben si comprende, dunque, come la giurisprudenza [della Corte di Cassazione] abbia ripetutamente affermato che nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero spetti al prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità (Cass. 30 luglio 2015, n. 16178; Cass. 19 gennaio 2010, n. 825; Cass. 21 giugno 2006, n. 14293: pronuncia, quest'ultima, richiamata nella sentenza impugnata)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 269/2020).
4. Ciò posto, venendo al merito della controversia, ai sensi dell'art. 13, co.
2-bis T.U.I., nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, occorre considerare, prima di adottare il decreto espulsivo, “la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale” (v. Cass. Civ. Sez. 1 n. 1665/2019 nonché Cass. Civ. Sez. 6 -1, ordinanza n. 35653 dell'11.11.2022, dep. 05.12.2022 non massimata): di tali aspetti non v'è menzione nel provvedimento impugnato.
- 6 - La Suprema Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che, dopo l'entrata in vigore della direttiva “rimpatri”, la decisione di rimpatrio non può mai essere assunta in forza della
“semplice considerazione del soggiorno irregolare”, ma in base ad una valutazione caso per caso, che deve fondarsi su criteri obiettivi, per cui l'Amministrazione deve tenere nella “debita considerazione” interessi di rilievo costituzionale come non solo il già menzionato diritto alla vita privata e familiare, ma anche l'interesse superiore del bambino (cfr. Cass. n. 15362/2015). Ebbene, ritiene questo Giudice che l'Amministrazione procedente, pure nello specifico caso di specie, avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei rapporti familiari. Cionondimeno, si registra, dalla lettura del provvedimento impugnato, l'assenza di un bilanciamento tra l'interesse sottostante al procedimento espulsivo con altri interessi costituzionalmente rilevanti, come l'interesse superiore del bambino e quelli ascrivibili al diritto alla vita privata e familiare. In corso di causa, è emersa in maniera incontrovertibile l'esistenza di vincoli familiari e, in particolare, la presenza di figli minori nati in Italia ed in età scolare (v. allegati nn. 3, 5, 6, 7 e 9 depositati unitamente al ricorso). L'Autorità di pubblica sicurezza, che avrebbe potuto acquisire conoscenza delle richiamate circostanze (che, in realtà, le erano già note, alla luce delle difese svolte nella propria comparsa di costituzione depositata in data 11/04/2024) con una minimale istruttoria (ad es. consultazione degli atti di stato civile e dell'anagrafe), le ha semplicemente ignorate pure in pendenza di causa. Anzi, proprio le peculiari dinamiche familiari di cui l'odierna ricorrente è protagonista imponevano alla p.a. di esplicitare, in termini rigorosissimi, le motivazioni sottese all'adozione del provvedimento in questa sede impugnato. La ha scelto, però, di non farlo e di CP_1 imprimere all'“allontanamento” dal T.N. di una decisa Parte_1 accelerazione, a tutto detrimento, tra l'altro, del faticoso e delicato lavoro portato oggi avanti dal e dai servizi sociali in relazione al problematico nucleo familiare della Pt_7 cittadina straniera. Alcuna considerazione è stata poi riservata alla circostanza che l'espulsione della madre di minori cittadini UE ossia di colei che ne garantisce la custodia effettiva (non essendo ad oggi, alla luce della documentazione versata in atti dalle parti, intervenuta alcuna decadenza di dall'esercizio della responsabilità genitoriale e non Parte_1 potendosi ritenere neppure definitivamente risolta la questione dell'inserimento dei minori in idonee risorse eterofamiliari), potrebbe comportare una limitazione dei diritti legati allo status di cittadino dell'Unione, in quanto detti minori – qualora il T.M. dovesse confermare la piena responsabilità genitoriale sugli stessi in capo a – Parte_1 potrebbero essere costretti, di fatto, a seguirla e, pertanto, ad abbandonare il territorio dell'Unione complessivamente inteso. In tal senso, l'espulsione della madre priverebbe i minori del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti che lo status di cittadino dell'Unione pur conferisce loro (CGUE, Grande Sezione, sentenza 13 settembre 2016,
- 7 - causa C-304/14). “Nel caso di specie occorre tenere conto, nella ponderazione degli interessi coinvolti, dell'interesse superiore del minore. Un'attenzione particolare dev'essere dedicata alla sua età, alla sua situazione nello Stato membro interessato e al suo grado di dipendenza rispetto al genitore (v., in tal senso, Corte EDU, 3 ottobre 2014, Jeunesse c. Paesi Bassi CE:ECHR:2014:1003JUD001273810, § 118)” (CGUE, Grande Sezione, sentenza 13 settembre 2016, causa C-304/14): ebbene, venendo nuovamente alla fattispecie concreta, non ci si può esimere dall'attestare l'impossibilità di verificare le valutazioni operate dalla p.a. poiché quest'ultima non ha esplicitato l'iter logico seguito nell'adottare il provvedimento in questa sede impugnato. La p.a., d'altra parte, in senso opposto, non ha neppure dato conto “delle difficoltà, conseguenti all'espulsione, dalle quali possa derivare la definitiva compromissione della relazione affettiva: e vale solo la pena di rilevare che la distanza fra il Paese di origine del[la] ricorrente [Serbia] ed il luogo di residenza
[dei minori] rappresenta un elemento che ricadrebbe pesantemente sulla possibilità di mantenere in vita il rapporto fra [madre] e figli. La concreta valorizzazione di tali elementi è stata ritenuta [dalla Corte di Cassazione] preminente rispetto ad altri (quali la durata del soggiorno e l'integrazione sociale nel territorio nazionale del richiedente) considerati invero "suppletivi" (cfr. la già richiamata Cass. 781/2019): ciò impone al giudice di merito
[e ancor prima alla p.a.] una motivazione aderente alle emergenze istruttorie ed al di sopra della sufficienza costituzionale sia sotto il profilo logico che contenutistico e, cioè, ispirata alla piena adesione ai principi costituzionali e sovranazionali in materia di tutela della genitorialità e, correlativamente, del diritto del minore a non perdere con il genitore non convivente quella relazione affettiva che, pur resa difficile dalla lontananza, contiene potenzialità che si evolvono durante il percorso di crescita e che l'ordinamento, anche sovranazionale, tutela. Deve, al riguardo, tenersi conto di un fondamentale passaggio motivazionale della richiamata sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale che, pur riguardando il vaglio di costituzionalità dell'art. 5 co 5 d.lgs. n. 286/1998 che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, contiene il principio generale secondo il quale nell'ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che colpisce uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull'altro e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, 'senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche l'esame dell'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.' (cfr. Corte Cost 202/2013)” (Cass., Sez. III Civile, ordinanza n. 11955/2020). Né, in via ulteriore, può essere trascurato che alcun cenno, inoltre, risulta essere stato effettuato alle circostanze storiche del risalente soggiorno della ricorrente in Italia, dei legami familiari che vi ha qui creato, della permanenza o meno di legami con la terra di origine. Si rimarca, in relazione a tale profilo, che è nata in [...]
Italia e che i provvedimenti impugnati, sul punto, sono “muti”. Manca, poi, la prova che ricorrono circostanze eccezionali, che consentono al Prefetto di Torino di adottare una
- 8 - misura di espulsione fondata sulla condotta personale di detta cittadina extra UE, la quale deve costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave che pregiudichi un interesse fondamentale della società, e che si basi su una presa in considerazione dei diversi interessi esistenti (CGUE, Grande Sezione, sentenza 13 settembre 2016, causa C-304/14). In definitiva, nel caso di specie è completamente mancato il bilanciamento degli interessi contrapposti cui si è accennato;
ne deriva una carenza motivazionale che inficia il provvedimento di espulsione ed il conseguente ordine del Questore di Torino emesso in pari data.
5. In ordine alle spese processuali non si provvede, atteso che “qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI , 29/11/2018, n. 30876; Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 8160/2023, data di pubblicazione 22/03/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo al Controparte_3 di , come in atti costituitosi in data 11/04/2024;
[...] CP_1
-. visto, l'art. 13, co. 8, d.lgs. n. 286/1998, annulla il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Torino in data 19/02/2024 ed il conseguente ordine del Questore di Torino emesso in pari data, entrambi nei confronti di , nata Parte_1 il 15/01/1974 ad Alessandria, cittadina serba, C.U.I. , priva di codice fiscale;
C.F._1
-. nulla dispone in ordine alle spese. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 20/05/2025 Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 15/05/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4366 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: espulsione, e vertente
TRA
, nata il [...] ad [...], cittadina serba, C.U.I. Parte_1
, priva di codice fiscale, rapp.ta e difesa dall'avv. LAURA MARTINELLI, C.F._1 presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE -
E
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE NON COSTITUITO -
, in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore, costituitosi per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE - conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, premessi tutti gli accertamenti e adempimenti del caso, così giudicare: in via principale, nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei
- 1 - presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace e conseguentemente revocarne ogni effetto”; conclusioni di parte resistente: “Rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con provvedimento recante prot. nr. 138/2024, reso il giorno 19/02/2024 e notificato all'odierna ricorrente in pari data, il Prefetto di ha decretato l'espulsione dal CP_1 territorio nazionale di , disponendo l'accompagnamento alla Parte_1 frontiera della stessa a mezzo della forza pubblica. Con provvedimento recante prot. nr. 185/2024, reso il giorno 19/02/2024 e notificato all'odierna ricorrente in pari data, il Questore di Torino:
− tenuto conto che, dalle motivazioni del provvedimento di espulsione di cui sopra emerge chiaramente che il caso della cittadina straniera in esame può ricondursi al disposto normativo di cui all'art. 13, co. 4 e 4-bis, T.U.I. e successive modificazioni;
− accertato che non è stato possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ai sensi dell'art. 13, co. 4, T.U.I. e successive modificazioni, per mancanza di un documento idoneo per l'espatrio;
− considerato che non è stato possibile trattenerla presso un Centro di Permanenza per i rimpatri, ai sensi dell'art. 14, co. 1, T.U.I e successive modificazioni, per indisponibilità di posti presso il C.P.R. di;
CP_1 letto l'art. 14, co.
5-bis, T.U.I., ha ordinato a di lasciare il Parte_1 territorio dello Stato entro sette giorni dalla data di notifica del provvedimento de quo. L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 08/03/2024 e depositato il giorno 12/03/2024, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto di espulsione, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 8 e 3 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con ordinanza resa in data 18/04/2024, dopo aver ritualmente instaurato il contraddittorio con la p.a. resistente, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata contestualmente fissata l'udienza di comparizione delle parti. Il Prefetto di Torino, sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. comunicazione eseguita dalla cancelleria in data 05/08/2024), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. In data 11/04/2024, si è costituita, invece, sia per la fase cautelare che per la fase di merito, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, la Questura di , depositando CP_1 documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 6 dell'atto di comparsa.
- 2 - Con ordinanza resa in data 07/12/2024, la trattazione della causa è stata rinviata al 15/05/2025, onde verificare gli esiti dei procedimenti pendenti dinanzi al TM, invitando la ricorrente, in vista dell'udienza così fissata, a depositare copia della relativa documentazione e di ogni altro provvedimento ivi adottato. Con provvedimento reso dal G.D. in data 15/05/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– esaminata la documentazione depositata dalla ricorrente in data 14/05/2025 e viste le conclusioni come in atti rassegnate dalle parti (v. note di trattazione scritta depositate in data 13/05/2025 ed in data 14/05/2025), la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
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1. L'impugnazione è fondata e, in applicazione del principio della ragione più liquida, va accolta per i motivi che seguono. Con il richiamato ed impugnato provvedimento, il Prefetto di Torino ha decretato l'espulsione di : Parte_1
− dopo aver “rilevato che la cittadina straniera ha omesso di richiedere il permesso di soggiorno entro il termine prescritto, ed il ritardo non è dipeso da forza maggiore”;
− nonché “valutata la posizione della cittadina straniera sopra indicata, dalla quale emerge che la medesima è illegalmente soggiornante sul Territorio nazionale”;
− avendo altresì “considerato che non sussistono le condizioni affinché alla stessa possa essere rilasciato un permesso di soggiorno in quanto non ricorrono in capo alla cittadina straniera i motivi previsti dalla normativa vigente o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano né ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 del T.U.I. e successive modificazioni”; (cfr., in tal senso, decreto del Prefetto di recante prot. n. 134/2024 depositato, sub CP_1 allegato n. 1, unitamente al ricorso). La difesa ha dedotto, in punto di fatto, che “la signora è nata in Italia, ad [...], Parte_2 da genitori rom originari della Repubblica Serba, in allora parte della Repubblica Federale di Jugoslava. È l'ultima di 14 figli e quando aveva circa 11 anni, dopo un periodo trascorso spostandosi tra vari territori della penisola, con i genitori si [è] stabili[t]a presso il campo nomadi autorizzato di Moncalieri dove, anche negli anni seguenti, la ricorrente ha sempre risieduto. L'11 settembre 2002 la sig.ra [ha] Parte_1 sposa[to] con rito rom il sig. cittadino rumeno. Dalla relazione [sono nati] i cinque Persona_1 figli, tutti di cittadinanza rumena, , nata a [...] [...], Per_1 Parte_3
, nato a [...] il [...], , nato a [...]_2
Moncalieri il 25 settembre 2007, , nata a [...] il [...] e Persona_3
nato a [...] il [...] (doc.3 e 9). Approssimativamente nel Persona_4
2017 il campo nomadi di Moncalieri [è stato] smantellato e il nucleo [è stato] inserito dal Comune in un appartamento dedicato ai casi di emergenza abitativa. Lì [ha risieduto] per circa tre anni per poi essere trasferito in altro immobile ove tutt'ora risiede (doc.4). La sig.ra pur essendo nata in [...]
- 3 - Italia e avendo da sempre qui dimorato, non è mai stata titolare di un permesso di soggiorno e non si è mai recata nel Paese d'origine. Negli anni la ricorrente è stata interessata da diversi procedimenti penali e ha trascorso alcuni periodi in esecuzione pena in carcere. Ancora oggi affronta le conseguenze penali delle condanne subite ed è in attesa di un provvedimento di esecuzione di una sentenza di condanna benché il fatto sia risalente al periodo pandemico. Da tali vicende, la signora [è riuscita] in ogni caso ad Parte_1 affrancarsi intraprendendo un percorso di rieducazione in carcere, ad esempio, riprendendo gli studi che non aveva mai completato. L'assenza di un permesso di soggiorno, tuttavia, ha impedito alla sig. Parte_1 di trovare un'occupazione stabile e regolare. Con riferimento al nucleo familiare della ricorrente è tutt'ora aperto innanzi al Tribunale per i Minorenni un procedimento di limitazione/decadenza della responsabilità genitoriale (proc. n. 1748/2022 RG VG) ove è stato disposto un inserimento comunitario/eterofamiliare dei minori che, tuttavia, non ha avuto seguito in ragione del rifiuto dei minori di aderire e che continuano a vivere con i genitori sebbene supportati dal servizio sociale territorialmente competente (doc.5-6). Contestualmente [è stato] aperto un procedimento penale per sospetti maltrattamenti in famiglia. Nonostante il quadro critico, dalla relazione sociale più recente (28 febbraio 2024, doc.7), emerge come entrambi i genitori stiano collaborando con il servizio nel progetto di sostegno proposto per il benessere dei figli. e frequentano rispettivamente la seconda e la terza media presso l'Istituto Per_4 Per_3 comprensivo Santa Maria di Moncalieri;
frequenta il quarto anno dell'Istituto professionale Parte_4 per l'industria e l'artigianato – indirizzo meccanica con ottimi voti;
solo non frequenta la scuola e Per_2 lavora con il padre che si occupa occasionalmente di sgomberi, traslochi, raccolta e vendita di ferro. Il nucleo si sostiene grazie a tali lavori saltuari e all'erogazione dell'assegno unico. In data 19 febbraio 2024, all'esito dell'interrogatorio in relazione al procedimento penale succitato, presso la Procura della Repubblica di Torino, la signora [è stata] accompagnata presso gli uffici della Questura di dove le Parte_1 CP_1
[è stato] notificato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13 c.2 lett. b) d.lgs. 286/98 e il contestuale ordine di allontanamento entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento (doc. 1-2)” (pagg. 1- 2 del ricorso). La ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha quindi argomentato in ordine: a) alla “competenza del Tribunale ordinario di Torino” (pagg.
3-4 del ricorso); b) alla “illegittimità del decreto di espulsione per violazione dell'art. 21 d.lgs. 30/2007” (pag. 4 del ricorso); c) alla
“illegittimità del decreto di espulsione per violazione dell'art. 13, co.
2-bis, d.lgs. 286/98 come introdotto dall'art. 2 d.lgs. n.5/2007, nonché dell'art. 17 della direttiva 2003/86/CE, dell'art. 5 della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 8 CEDU. Vizio totale di motivazione in ordine agli elementi di valutazione indicati dall'art. 13, co. 2 bis, cit. Omessa considerazione della natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato” (pagg.
4-7 del ricorso). La p.a., con la sua comparsa di costituzione, ha meglio ribadito, in punto di fatto, che “la Sig.ra priva di documenti e in condizione di irregolarità, in data 19/2/2024 è stata Parte_5 accompagnata presso [l']Ufficio Immigrazione per verificarne la posizione amministrativa sul territorio italiano. Sottoposta ad una breve intervista da parte del personale operante, la stessa [ha] dichiara[to] di essere in Italia dalla nascita, di essere cittadina serba e di comprendere la lingua italiana. Dall'esame della pratica e dalla consultazione della banca dati Interforze, [è] risulta[to] che la straniera [è] irregolarmente
- 4 - presente sul territorio nazionale, pertanto l'Ufficio Immigrazione [ha] riten[uto] applicabile il disposto di cui all'art. 13 c. 2 lett. b) D.L.gs 286/1998 così come modificato dal DL 89/2011 convertito con L. 129/2011 e [ha] propo[sto] alla locale Autorità prefettizia l'adozione di un provvedimento espulsivo ai sensi del citato articolo. Il Prefetto, condividendo le ragioni addotte dalla Questura, il 19/2/2024 [ha] adotta[to] il decreto di espulsione n. 138/24, notificato all'interessata in pari data. In adesione a quanto disposto dalle modifiche introdotte al TU sull'Immigrazione dal DL 89/2011 convertito con L 129/11, ritenuto sussistente il pericolo che la straniera si sottraesse all'esecuzione volontaria dell'espulsione, ma considerato che non era possibile procedere all'accompagnamento ai sensi dell'art. 13 c. 4 D. L.gs 286/1998 per mancanza di un valido documento per l'espatrio e perché non era disponibile un vettore per il trasporto, né è stato possibile trattenerla presso un CPR per indisponibilità di posti, il Questore, in pari data, [ha] ordina[to] all'odierna ricorrente di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, con l'avviso che in caso di inottemperanza sarebbe stata sanzionata con la multa da 10.000 a 20.000 euro” (pagg.
1-4 della comparsa di costituzione depositata in data 11/04/2024). In punto di diritto, ha ribadito che l'odierna ricorrente, pur essendo nata in [...], non è cittadina italiana. Dunque, “proprio dalle argomentazioni della difesa e dal fatto che la straniera sarebbe in Italia fin dalla nascita, è facilmente desumibile che la stessa avrebbe potuto e dovuto soggiornare regolarmente nel nostro Paese da anni e chiedere, al raggiungimento della maggiore età, persino la cittadinanza italiana;
invece ha optato per l'illegalità non regolarizzando mai e in alcun modo la sua posizione sul territorio nazionale, dandosi anche alla commissione di numerosi reati contro il patrimonio per lo più contro il patrimonio e in ambito familiare (si veda elenco dei precedenti dattiloscopici). Pertanto, poiché dall'esame della pratica [è emerso] che la straniera non [ha] fatto ricorso né alla procedura relativa alla cittadinanza né al riconoscimento dello status di apolide né [ha] mai regolarizzato in alcun modo la sua posizione sul territorio nazionale, ella [è] da ritenersi soggetto espellibile ai sensi della normativa vigente. In merito alla situazione familiare della ricorrente e l'asserita violazione dell'art. 13 c. 2 bis d.lgs. 286/98, proprio dalle argomentazioni riferite dalla difesa, emerge un quadro familiare assai vulnerabile con particolare riferimento allo stato di benessere dei figli minori coinvolti (…) Non sembra affatto che, nel caso in esame, si possa parlare di legami “soggettivamente qualificati ed effettivi” in considerazione, si ribadisce, del comportamento violento della Sig in ambito familiare, né, per i motivi esposti, si può parlare di Parte_6 violazione dell'art. 8 CEDU, come coraggiosamente affermato in ricorso. In merito, poi, alla richiesta applicazione del D.Lgs. 30/07 in quanto i figli della ricorrente sarebbero cittadini rumeni, si deve evidenziare che l'art. 2 c. 1 lett. b) nr. 4) citato decreto chiarisce che per familiari di cittadini comunitari si devono intendere, fra l'altro, “gli ascendenti diretti a carico”; quindi, in questo caso, la ricorrente dovrebbe essere a carico dei figli minori, circostanza evidentemente improbabile. La difesa riferisce, infine, dell'avvenuto deposito, solo dopo l'adozione del decreto di espulsione, del ricorso presso il Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 31 c. 3 D.Lgs. 286/98. È ben nota la posizione di consolidata giurisprudenza sulla proposizione del citato ricorso dopo l'adozione del decreto espulsivo, pertanto, non pare che nelle more della definizione dell'istanza ex art. 31 c. 3 D.Lgs. 286/98 il familiare clandestino sia da ritenere inespellibile, né tanto più prima di presentare il citato ricorso, come nel caso in esame, poiché le cause di inespelliblità sono espressamente codificate dall'art. 19 e la situazione contingente prevista
- 5 - dall'art. 31 c. 3 opera solo e quando riconosciuta dal Tribunale che ne ha la competenza esclusiva. (…) Inoltre l'eventuale, ma del tutto ipotetica, positiva conclusione della pendente istanza con relativa concessione dell'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale rilasciata dal Tribunale per i Minorenni, successivamente all'espulsione, sospenderebbe solo temporaneamente l'efficacia della stessa, significando che, qualora la ricorrente venisse autorizzata ex art. 31 c. 3 D.Lgs. 286/98, [l']Ufficio provvederà a sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato in questa sede per tutta la durata della citata autorizzazione” (pagg.
2-6 della comparsa di costituzione depositata in data 11/04/2024). In corso di causa, parte ricorrente e parte resistente hanno ribadito le deduzioni e le conclusioni già esposte e rassegnate nei rispettivi scritti difesivi.
2. Tanto premesso, mantenendo ferma, sempre nell'ottica della ragione più liquida, l'impostazione adottata dalla p.a. (che ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione del d.lgs. n. 30/2007, avendo ritenuto di dover decretare l'espulsione di
), va osservato, in via preliminare, che sussiste la competenza Parte_1 di questo Giudice giacché, ai sensi dell'art. 1, co.
2-bis, d.l. n. 241/2004, introdotto in sede di conversione con l. n. 271/2004, è competente il Tribunale ordinario (e non il Giudice di pace) a conoscere delle controversie relative all'espulsione amministrativa qualora sia pendente un giudizio in materia di unità familiare (art. 30, co. 6, T.U.I.) ovvero una richiesta di autorizzazione alla permanenza del familiare di minore straniero (art. 31, co. 3, T.U.I.), come effettivamente documentato nel caso di specie (v. allegato n. 8 depositato unitamente al ricorso).
3. Assecondando il ragionamento svolto dalla p.a., rileva il Tribunale che non sussiste, invece, alcuna legittimazione passiva in capo alla Questura di , nel cui interesse si è CP_1 costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Infatti, “l'art. 18 d.lgs. n. 150/2011 prevede, al sesto comma, che l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato possa costituirsi fino alla prima udienza e stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. Ben si comprende, dunque, come la giurisprudenza [della Corte di Cassazione] abbia ripetutamente affermato che nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero spetti al prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità (Cass. 30 luglio 2015, n. 16178; Cass. 19 gennaio 2010, n. 825; Cass. 21 giugno 2006, n. 14293: pronuncia, quest'ultima, richiamata nella sentenza impugnata)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 269/2020).
4. Ciò posto, venendo al merito della controversia, ai sensi dell'art. 13, co.
2-bis T.U.I., nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, occorre considerare, prima di adottare il decreto espulsivo, “la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale” (v. Cass. Civ. Sez. 1 n. 1665/2019 nonché Cass. Civ. Sez. 6 -1, ordinanza n. 35653 dell'11.11.2022, dep. 05.12.2022 non massimata): di tali aspetti non v'è menzione nel provvedimento impugnato.
- 6 - La Suprema Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che, dopo l'entrata in vigore della direttiva “rimpatri”, la decisione di rimpatrio non può mai essere assunta in forza della
“semplice considerazione del soggiorno irregolare”, ma in base ad una valutazione caso per caso, che deve fondarsi su criteri obiettivi, per cui l'Amministrazione deve tenere nella “debita considerazione” interessi di rilievo costituzionale come non solo il già menzionato diritto alla vita privata e familiare, ma anche l'interesse superiore del bambino (cfr. Cass. n. 15362/2015). Ebbene, ritiene questo Giudice che l'Amministrazione procedente, pure nello specifico caso di specie, avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei rapporti familiari. Cionondimeno, si registra, dalla lettura del provvedimento impugnato, l'assenza di un bilanciamento tra l'interesse sottostante al procedimento espulsivo con altri interessi costituzionalmente rilevanti, come l'interesse superiore del bambino e quelli ascrivibili al diritto alla vita privata e familiare. In corso di causa, è emersa in maniera incontrovertibile l'esistenza di vincoli familiari e, in particolare, la presenza di figli minori nati in Italia ed in età scolare (v. allegati nn. 3, 5, 6, 7 e 9 depositati unitamente al ricorso). L'Autorità di pubblica sicurezza, che avrebbe potuto acquisire conoscenza delle richiamate circostanze (che, in realtà, le erano già note, alla luce delle difese svolte nella propria comparsa di costituzione depositata in data 11/04/2024) con una minimale istruttoria (ad es. consultazione degli atti di stato civile e dell'anagrafe), le ha semplicemente ignorate pure in pendenza di causa. Anzi, proprio le peculiari dinamiche familiari di cui l'odierna ricorrente è protagonista imponevano alla p.a. di esplicitare, in termini rigorosissimi, le motivazioni sottese all'adozione del provvedimento in questa sede impugnato. La ha scelto, però, di non farlo e di CP_1 imprimere all'“allontanamento” dal T.N. di una decisa Parte_1 accelerazione, a tutto detrimento, tra l'altro, del faticoso e delicato lavoro portato oggi avanti dal e dai servizi sociali in relazione al problematico nucleo familiare della Pt_7 cittadina straniera. Alcuna considerazione è stata poi riservata alla circostanza che l'espulsione della madre di minori cittadini UE ossia di colei che ne garantisce la custodia effettiva (non essendo ad oggi, alla luce della documentazione versata in atti dalle parti, intervenuta alcuna decadenza di dall'esercizio della responsabilità genitoriale e non Parte_1 potendosi ritenere neppure definitivamente risolta la questione dell'inserimento dei minori in idonee risorse eterofamiliari), potrebbe comportare una limitazione dei diritti legati allo status di cittadino dell'Unione, in quanto detti minori – qualora il T.M. dovesse confermare la piena responsabilità genitoriale sugli stessi in capo a – Parte_1 potrebbero essere costretti, di fatto, a seguirla e, pertanto, ad abbandonare il territorio dell'Unione complessivamente inteso. In tal senso, l'espulsione della madre priverebbe i minori del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti che lo status di cittadino dell'Unione pur conferisce loro (CGUE, Grande Sezione, sentenza 13 settembre 2016,
- 7 - causa C-304/14). “Nel caso di specie occorre tenere conto, nella ponderazione degli interessi coinvolti, dell'interesse superiore del minore. Un'attenzione particolare dev'essere dedicata alla sua età, alla sua situazione nello Stato membro interessato e al suo grado di dipendenza rispetto al genitore (v., in tal senso, Corte EDU, 3 ottobre 2014, Jeunesse c. Paesi Bassi CE:ECHR:2014:1003JUD001273810, § 118)” (CGUE, Grande Sezione, sentenza 13 settembre 2016, causa C-304/14): ebbene, venendo nuovamente alla fattispecie concreta, non ci si può esimere dall'attestare l'impossibilità di verificare le valutazioni operate dalla p.a. poiché quest'ultima non ha esplicitato l'iter logico seguito nell'adottare il provvedimento in questa sede impugnato. La p.a., d'altra parte, in senso opposto, non ha neppure dato conto “delle difficoltà, conseguenti all'espulsione, dalle quali possa derivare la definitiva compromissione della relazione affettiva: e vale solo la pena di rilevare che la distanza fra il Paese di origine del[la] ricorrente [Serbia] ed il luogo di residenza
[dei minori] rappresenta un elemento che ricadrebbe pesantemente sulla possibilità di mantenere in vita il rapporto fra [madre] e figli. La concreta valorizzazione di tali elementi è stata ritenuta [dalla Corte di Cassazione] preminente rispetto ad altri (quali la durata del soggiorno e l'integrazione sociale nel territorio nazionale del richiedente) considerati invero "suppletivi" (cfr. la già richiamata Cass. 781/2019): ciò impone al giudice di merito
[e ancor prima alla p.a.] una motivazione aderente alle emergenze istruttorie ed al di sopra della sufficienza costituzionale sia sotto il profilo logico che contenutistico e, cioè, ispirata alla piena adesione ai principi costituzionali e sovranazionali in materia di tutela della genitorialità e, correlativamente, del diritto del minore a non perdere con il genitore non convivente quella relazione affettiva che, pur resa difficile dalla lontananza, contiene potenzialità che si evolvono durante il percorso di crescita e che l'ordinamento, anche sovranazionale, tutela. Deve, al riguardo, tenersi conto di un fondamentale passaggio motivazionale della richiamata sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale che, pur riguardando il vaglio di costituzionalità dell'art. 5 co 5 d.lgs. n. 286/1998 che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, contiene il principio generale secondo il quale nell'ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che colpisce uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull'altro e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, 'senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche l'esame dell'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.' (cfr. Corte Cost 202/2013)” (Cass., Sez. III Civile, ordinanza n. 11955/2020). Né, in via ulteriore, può essere trascurato che alcun cenno, inoltre, risulta essere stato effettuato alle circostanze storiche del risalente soggiorno della ricorrente in Italia, dei legami familiari che vi ha qui creato, della permanenza o meno di legami con la terra di origine. Si rimarca, in relazione a tale profilo, che è nata in [...]
Italia e che i provvedimenti impugnati, sul punto, sono “muti”. Manca, poi, la prova che ricorrono circostanze eccezionali, che consentono al Prefetto di Torino di adottare una
- 8 - misura di espulsione fondata sulla condotta personale di detta cittadina extra UE, la quale deve costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave che pregiudichi un interesse fondamentale della società, e che si basi su una presa in considerazione dei diversi interessi esistenti (CGUE, Grande Sezione, sentenza 13 settembre 2016, causa C-304/14). In definitiva, nel caso di specie è completamente mancato il bilanciamento degli interessi contrapposti cui si è accennato;
ne deriva una carenza motivazionale che inficia il provvedimento di espulsione ed il conseguente ordine del Questore di Torino emesso in pari data.
5. In ordine alle spese processuali non si provvede, atteso che “qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI , 29/11/2018, n. 30876; Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 8160/2023, data di pubblicazione 22/03/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo al Controparte_3 di , come in atti costituitosi in data 11/04/2024;
[...] CP_1
-. visto, l'art. 13, co. 8, d.lgs. n. 286/1998, annulla il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Torino in data 19/02/2024 ed il conseguente ordine del Questore di Torino emesso in pari data, entrambi nei confronti di , nata Parte_1 il 15/01/1974 ad Alessandria, cittadina serba, C.U.I. , priva di codice fiscale;
C.F._1
-. nulla dispone in ordine alle spese. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 20/05/2025 Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
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