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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2024, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8217/2020 avente ad oggetto malattia professionale
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Maria Di Mauro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catania piazza Trento n.2, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, con sede in Roma, via IV Novembre n.144, in persona del Direttore Regionale in
[...]
carica pro tempore della cod. fisc.: , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Maugeri, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura INAIL siti in Catania, via Cifali n.76/A, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.02.2020 , in breve, ha esposto: Parte_1
- che ha svolto mansioni di cui al II livello del CCNL Edilizia ed Industria, essendosi occupato della conduzione di mezzi pesanti attrezzati per il movimento terra (ruspe, escavatore e gru mobili tipo “Linkbelt 108”) nonché del fissaggio di grossi pali al suolo con l'ausilio di uno specifico macchinario, cd. vibratore;
- che a causa dell'espletamento di tale attività ha contratto il complesso patologico interessante l'area muscolo/scheletrica, meglio descritto nell'atto introduttivo;
- che in data 15.05.2019 lo stesso ha presentato domanda di malattia professionale, rigettata dall' con provvedimento dell'8.11.2019 per insussistenza del nesso causale tra il rischio CP_1
lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata e, proposta opposizione, in data
15.05.2020 è stato confermato il provvedimento reiettivo in parola;
- che la determinazione dell'ente assicurativo è errata in quanto la patologia di cui è affetto è contemplata nelle tabelle alla voce “12. Vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività, guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici –ernia discale lombare” ed ancora
“3. Vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività, guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici –spondilodiscopatie del tratto lombare”, sicché è onere dell' dimostrare la diversa eziologia della malattia;
CP_1
- che, comunque, nel caso in cui si ravvisasse non operante la predetta presunzione legale, in egual misura la patologia denunciata è ascrivibile alle mansioni espletate, in quanto, secondo i principi della conditio sine qua non e della equivalenza causale di cui agli artt. 40 e 41 c.p.,
l'efficacia eziologica va riconosciuta a ciascuno dei fattori causali, senza che sia necessario che l'evento lavorativo costituisca la causa unica della malattia, essendo sufficiente che esso ne sia una concausa e, perciò, restando esclusa l'eziologia professionale solo se il fattore extralavorativo sia causa esclusiva dell'evento dannoso;
- che per la determinazione della misura percentuale dell'inabilità di cui è affetto valgono le considerazioni del proprio CTP.
Su tali premesse, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' per sentire testualmente “1) CP_1
… dichiarare che … a seguito del complesso patologico dovuto alle mansioni espletate ha subito postumi invalidanti permanenti nella misura del 20% o in quella maggiore o minore percentuale che verrà stabilita a seguito di ctu. 2) Condannare l' alla corresponsione CP_3 in favore del ricorrente dell'indennizzo in rendita. In via subordinata. 3) Ritenere e dichiarare che … a seguito del complesso patologico dovuto alle mansioni espletate ha subito postumi invalidanti permanenti nella misura del 15% o in quella percentuale che verrà stabilita a
Pagina 2 seguito di ctu. 4) Condannare l' alla corresponsione in favore del ricorrente CP_3 dell'indennizzo in capitale per complessivi €. 19.508,59, o quella minore o maggiore somma stabilita in corso di causa a seguito di CTU, con interessi e rivalutazione. 5) Spese e compensi con distrazione ex art.93 cpc”.
Incardinato il contraddittorio, il 28.09.2021 si è ritualmente costituito l' depositando CP_1
nel fascicolo telematico memoria difensiva, con la quale ha dedotto:
- che la pretesa indennitaria avanzata dal ricorrente è destituita di fondamento in ragione di
CP_ quanto meglio spiegato nella relazione medica a firma del dott. versata in atti;
- che, ricostruita l'anamnesi lavorativa e patologica del ricorrente, la patologia lamentata non può ritenersi appartenente all'area delle tecnopatie, sicché il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di presunzione legale, ma resta in capo al ricorrente dimostrare il nesso causale e l'idoneità qualificata dell'esposizione a rischio, adeguato ed univoco in termini di ragionevole certezza;
- che, ad ogni modo, la liquidazione giudiziale a titolo di indennizzo in capitale per danno biologico del 15%, trattandosi di obbligazione già determinata per legge, va effettuata ed erogata dall' , all'esito dell'accertamento giudiziale sulla misura del danno sulla base dei CP_1
coefficienti indicati nelle tabelle ex d.lgs. n.38/2000 e secondo le modalità di erogazione predeterminate da legislatore e senza applicare il cumulo tra interessi e rivalutazione.
Conseguentemente, l'ente resistente ha chiesto “1) In via pregiudiziale (di) dichiarare, occorrendo, l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda volta alla pretesa condanna dell' alla liquidazione giudiziale degli “importi indicati” come indennizzo in capitale CP_5
danno biologico, così come formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo del presente giudizio. 2) In via principale, nel merito, rigettare la domanda proposta dal ricorrente in ordine al preteso riconoscimento dell'eziologia professionale della denunciata malattia perché infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, provvedere come di giustizia con decorrenza come per legge. 3) Condannare il ricorrente al pagamento delle intere spese di giudizio o, in subordine, totale compensazione delle stesse o sua diversa determinazione nella misura prevista dall'art. 113 T.U. 1124/65”.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali ed orali nonché l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio; quindi, all'udienza del
17.04.2024, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in conformità al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
____________________________
Pagina 3 In punto di diritto, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, giova rilevare che “in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe solo il nesso tra la malattia tabellare e le relative specificate cause pure tabellate;
per cui se da una parte il lavoratore assicurato è esonerato dalla prova della diretta dipendenza della malattia della sua attività professionale, deve però, provare, secondo il principio di cui all'articolo 2697 cc. sia che la malattia rientra tra le specifiche tecnopatie previste dalle tabelle delle malattie professionali, sia l'avvenuto esposizione a rischio, sia infine che la malattia stessa abbia invece quelle caratteristiche peculiari che la distinguono, per la sua eziologia, da altre di natura comune dello stesso genere, legate alla azione di quei particolari fattori morbigeni presi in considerazione ai fini assicurativi” (Cass.22.03. 1989, n.1423; Cass. 10.04.2018, n. 8773; Cass. 22.03.2022, n. 9342).
Peraltro, con sentenza n.179/1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato il sistema tabellare chiuso di cui all'art. 211 della l. n.1124/1965 lesivo del precetto consacrato nell'art. 38 comma
2 della Costituzione, così restando ammessa l'indagine sull'eziologia professionale della malattia indipendentemente dagli elenchi stabiliti e dai tempi delle manifestazioni morbose richiesti dalla legge e, per l'effetto, riconosciuta la tutela assicurativa anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti le malattie professionali nell'agricoltura ovvero causate da una lavorazione specificata, e/o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché di tali malattie resti provata la causa di lavoro.
La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un "elevato grado di probabilità" (Cass. 21 giugno 2006, n. 14308; 26 maggio 2006, n. 12559; 11 giugno 2004, n. 11128)” (Cass. 05.08.2010, n. 18270). Tale principio trova estensione anche nei confronti delle patologie multifattoriali, come il tumore, per le quali “il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della
"probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati
Pagina 4 epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto provato il nesso causale solo sulla base della potenziale idoneità delle sostanze con cui il lavoratore era entrato in contatto a favorire la malattia neoplastica di cui era portatore)”
(Cass. 31.05.2017 n. 13814; conf., tra le varie, Cass. 24.11.2015 n. 23951).
Ciò posto, il ricorrente ha assunto che la conduzione con continuità di mezzi cingolati pesanti attrezzati per il movimento terra e fissaggio di grossi pali al suolo tramite l'ausilio di uno specifico macchinario gli ha asseritamente provocato il deterioramento delle strutture vertebrali ed osteoarticolari e, quindi, una malattia professionale muscolo scheletrico appartenente alle patologie tabellate.
CP_ L'assunto rapporto causale de quo è stato contestato dall' resistente.
Dalla consultazione del libretto di lavoro resta accertato che il ricorrente dal 1977 fino al
1996, con soluzione di continuità, ha svolto attività di autista e di ruspista, mentre, dal certificato della di Milano dell'11.09.2020, che lo stesso dal 2003 ha svolto Organizzazione_1
attività di autista, emergendo altresì dal contratto di lavoro concluso con la società
[...]
che dal 7.07.2016 al 29.07.2016 ha espletato attività di autista di gru Organizzazione_2
mobili per la realizzazione della sede ferroviaria Catania –Siracusa e dall'attestato di servizio rilasciato dalla il 27.06.2020 l'attività di gruista dal 20.03.2017 al 26.04.2017, dal Org_3
17.0.2017 al 19.06.2017, dal 20.08.2017 al 25.01.2018, dal 20.01.2019 al 28.04.2019.
Dalla deposizione resa da –unico teste escusso per aver il ricorrente Testimone_1 rinunciato all'udienza del 14.06.2023 alla prosecuzione della prova orale- si apprende sommariamente che , per circa un anno e mezzo, ha lavorato con il predetto teste presso Pt_1
la ditta (sebbene durante tale periodo il ricorrente “spesso si metteva in malattia se Org_3 non ricordo male per problemi al cuore”), segnatamente occupandosi di manovrare mezzi pesanti –tra cui gru mobili e, quando il terreno era franoso, per effettuare perforazioni di profondità variabile, secondo le commissioni, dai 15 metri ai 30 metri, si è avvalso del c.d. vibratore, curando poi l'apposizione nel sottosuolo della c.d. camicia di tubi/pali e/o pilastri.
Inoltre, il teste ha riferito di essere a conoscenza per aver incontrato il ricorrente presso Tes_1 gli uffici della ditta –poi fallita- che quest'ultimo, tra il 1987 e il 1990, ha svolto Org_4
prestazioni analoghe a quelle sopra specificate anche presso le dipendenze di , sebbene Org_4
a quel tempo non hanno lavorato nello stesso cantiere né lo stesso teste abbia personalmente visto manovrare i mezzi in parola al , precisando che di norma l'utilizzo del vibratore era Pt_1
limitato ad un paio di ore al giorno, mentre nelle restanti ore di lavoro erano utilizzati altri
Pagina 5 macchinari, altresì evidenziando che tutti i mezzi una volta condotti presso il luogo di lavoro, erano ivi lasciati non potendo essere trasportati senza smontarli.
La circostanza che abbia svolto nel tempo, in modo discontinuo, l'attività di Pt_1
escavatorista e gruista è stata confermata dallo stesso ricorrente al medico legale dell'Ufficio, avendo più esattamente dichiarato in sede di anamnesi che “dall'età giovanile ha svolto varie attività lavorative, prevalentemente nel settore edile. Dopo il servizio militare operaio metallurgico per circa 1 anno (animista), quindi dal 1980 al 1994 come ruspista ed escavatorista presso ditte edili. Dopo pausa dovuta a intervento cardio-chirurgico …, nel
1997-98 ha brevemente ripreso la mansione di escavatorista ma successivamente è stato autotrasportatore (dal 1998 al 2003) e autista trasporto disabili Dal luglio 2017 nuovamente escavatorista e gruista presso altre ditte e cantieri edili, periodo di lavoro comunque spesso interrotto da assenze per malattia e infortuni. In atto in pensione”.
Dal punto di vista patologico, il ricorrente ha confermato di soffrire di “Ipertensione arteriosa da epoca imprecisata, in trattamento farmacologico. Nel 1994 episodio di ischemia del miocardio, successivamente rivascolarizzata con due by-pass aorto-coronarici. Posto in follow-up cardiologico, altri saltuari episodi di precordialgie con crisi lipotimiche (angina instabile) hanno reso necessaria l'applicazione di ulteriori stent a suo dire nel 2004, nel 2008 e nel 2018. Nel 1995 ha percepito assegno ordinario di invalidità, nel 2009 riconosciuta I.C. con percentuale del 75%. Da molti anni cervicalgia e lombalgia occasionali, talora con crisi acute;
al bisogno terapia con FANS e farmaci mio-rilassanti”.
Focalizzando l'attenzione sulle emergenze dell'esame radiografico a cui si è sottoposto il ricorrente il 29.03.2019, risulta che quest'ultimo è affetto da “Scoliosi DX convessa del tratto lombare e del tratto dorsale con torsione dei metameri sull'asse longitudinale. Raddrizzamento della lordosi cervicale. Accentuazione della cifosi dorsale e della lordosi lombare. Segni diffusi di spondiloartrosi e osteoporosi. Lo studio morfometrico non ha evidenziato crolli degni di nota. Ridotti tutti gli spazi intersomatici ed in particolare C3-C4,C5-C6,C6-C7,L4-L5 e L5-S1.
Calcificazioni delle pareti dell'aorta addominale”.
Ancora, dalla lettura del referto della risonanza magnetica eseguita da il 17.04.2019, Pt_1
si apprende con riferimento alla colonna cervicale che “Sono state eseguite sequenze sagittali
TSE T1 ,T2, T2 con soppressione del grasso ed assiali T2 nel tratto C3-C7.
C/C3: Lieve protrusione ad ampio raggio del disco intersomatico senza segni di compressione sul sacco durale. Canale spinale e forami di coniugazione regolari.
C3/C4: Lieve protrusione ad ampio raggio del disco intersomatico senza segni di compressione sul sacco durale. Canale spinale regolare. Unco-artrosi con riduzione del
Pagina 6 calibro dei forami di coniugazione.
C4/ C5, C5(C6, C6/C7: Protrusione ad ampio raggio del disco intersomatico con modica impronta sul sacco durale. Canale spinale regolare. Artrosi interapofisaria. Unco-artrosi con riduzione del calibro dei forami di coniugazione. Lieve anterolistesi di C4 su C5. Non alterazioni dell'intensità di segnale del midollo”.
Ancora, quanto alla colonna lombare “Sono state eseguite sequenze sagittali TSE T1, T2,12 con soppressione del grasso ed assiali T2 nel tratto D12lS1. Peduncoli vertebrali brevi.
D12/11: modica protrusione ad ampio raggio del disco intersomatico senza segni di compressione sul sacco durale. Canale spinale e forami di coniugazione regolare.
L1-L2: Non si rilevano alterazioni discali. Canale spinale e forami di coniugazione regolari.
L2-L3: protrusione ad ampio raggio del disco intersomatico. Artrosi interapofisaria con modica ipertrofia dei massicci articolari e dei legamenti gialli. Canale spinale di calibro ridotto. Sacco durale modicamente compromesso. Forami di coniugazione regolari.L3-L4;
Protrusione ad ampio raggio del disco intersomatico. Marcata artrosi interapofisaria con modica ipertrofia dei massicci articolari e dei legamenti gialli. Canale spinale stenotico. Sacco durale molto compromesso. Forami di coniugazione regolari.
L4-L5: protrusione ad ampio raggio del disco intersomatico. Artrosi interapofisaria con modica ipertrofia dei massicci articolari e dei legamenti gialli. Canale spinale di calibro ridotto. Sacco marcatamente compromesso, Forami di coniugazione regolari”.
[... Muovendo da tali risultanze e da quanto attestato in data 30.01.2020 dall'Ambulatorio
del distretto di Acireale unitamente alla disamina delle prescrizioni Organizzazione_5
farmacologiche somministrate al , il CTP del ricorrente ha concluso che il proprio Pt_1 assistito è affetto da “scoliosi, spondiloartrosi, discopatie multiple cervicali e lombari, osteoporosi” nonché da “protrusioni discali multiple da L2 a L5-S1 con canale spinale ridotto di calibro e ... arti superiori e inferiori con deficit funzionale nella flessoestensione del rachide cervico dorso lombare con algie vertebrali ingravescenti”.
A fronte delle risultanze mediche che precedono, dunque, resta riscontrato che il ricorrente è affetto da protrusioni discali non ancora degenerate nel più grave stadio dell'ernia del disco lombare espulsa.
Tale evidenza, peraltro, ha trovato ampia conferma all'esito delle operazioni peritali.
A seguito della visita medico legale condotta dal medico legale dell' sulla persona CP_7
del , è rimasto constatato che trattasi di “soggetto normotipo, normosplancnico, in buone Pt_1 condizioni generali, … Passaggi posturali autonomi. ... Pannicolo adiposo sottocutaneo ben
Pagina 7 rappresentato, ginecomastia. … Non edemi declivi. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche per sesso ed età. Altezza cm. 183, peso Kg. 122 - IMC = 36.40 (obesità di II grado)” e, con specifico riguardo all'apparato osteoarticolare, è emerso che il periziato ha
“atteggiamento scoliotico;
ostacolati di circa 1/3 ed eseguiti con lentezza i movimenti di flessione e torsione del busto per accusato dolore, moderata contrattura dei muscoli paravertebrali e spinalgie pressorie al tratto lombare. Laségue positivo (+ + -), bilateralmente. Nella norma per l'età le escursioni delle restanti piccole e grandi articolazioni”.
Quindi, procedendo ad una accurata disamina della documentazione in atti rapportata all'attenta e scrupolosa ricostruzione dell'anamnesi del ricorrente e all'esame obiettivo di quest'ultimo, il consulente d'ufficio ha concluso che è stato affetto ed è portatore di Pt_1 patologia cardiaca pregressa e osteoarticolare, in particolare: “Cardiopatia ischemicoipertensiva, già rivascolarizzata, in buon compenso. Cifoscoliosi e spondilodiscoartrosi cervicale e lombare con segni radiografici di osteoporosi”, evidenziando che “il complesso patologico conclamato che viene ritenuto causalmente determinato dalla pregressa attività di lavoro del ricorrente riguarda la malattia cronico-degenerativa osteo- articolare, cioè la spondilo- disco-artrosi rilevata a carico della colonna vertebrale”.
Per meglio comprendere l'affezione individuata, il CTU ha ritenuto di dover premettere che
“per artrosi si definisce quella 'para-fisiologica' condizione degenerativa, legata all'età, provocata dal logoramento delle articolazioni e caratterizzata dalla progressiva compromissione della cartilagine articolare insieme ad altre alterazioni consensuali, come l'ipertrofia ossea con formazione dei cosiddetti osteofiti. Largamente diffuso nella popolazione generale, talo stato tende a presentarsi al raggiungimento della quarta-quinta decade di vita, interessando principalmente le articolazioni maggiormente sottoposte al carico nella vita quotidiana: colonna vertebrale (soprattutto tratto cervicale e lombare, come nel caso in esame), articolazioni coxo-femorali e ginocchia. Si parla di poli-artrosi quando sono contemporaneamente interessate più articolazioni, condizione che costituisce la regola nella maggior parte dei casi.
Le cause dell'artrosi localizzata alla colonna vertebrale, la spondiloartrosi, non sono ancora del tutto chiare. Attualmente sono considerati i seguenti fattori di rischio: -l'età … -il sesso … -la genetica … -i traumi … -le deformità vertebrali … -infezioni … -l'obesità … -i problemi posturali….
Detto processo artrosico degenerativo della colonna, progressivamente nel tempo, può causare la formazione di 'osteofiti', escrescenze ossee che possono arrivare anche a
Pagina 8 comprimere il midollo spinale o le radici nervose, nonché la compromissione dei dischi intervertebrali con alterazioni discali definite “discopatie”.
A tale proposito si deve tenere presente che il disco intervertebrale – la struttura anatomica che separa i corpi vertebrali fra di loro - è costituito da una massa centrale gelatinosa che funge da ammortizzatore (nucleo polposo) circondata da un tessuto fibroso più resistente
(anello fibroso o anulus). Nell'ambito delle patologie degenerative del disco intervertebrale esiste una differenza sostanziale tra bulging discale, protrusione discale ed ernia del disco propriamente detta. La caratteristica della discopatia intervertebrale è la disidratazione del nucleo polposo, che conduce alla riduzione dell'altezza del disco e dell'anulus fibroso, struttura circolare che circonda il nucleo. Nella protrusione (o bulging discale), invece, è la componente fibrosa dell'anulus a sfaldarsi, favorendo così lo spostamento del nucleo polposo.
Infine, solo quando la componente gelatinosa del nucleo fuoriesce del tutto e “migra” al di là dell'anello fibroso e della sua fisiologica posizione, creando una compressione sulle radici nervose radicolari e sul midollo spinale, si parla di ernia discale propriamente detta. In molti casi bulging, protrusioni e/o ernie discali costituiscono alterazioni del tutto asintomatiche che vengono scoperte solo casualmente, nel caso di esami TC o RM effettuati per altri motivi. Per quanto riguarda le cause di tali affezioni, fermo restando il contributo dovuto alla predisposizione genetica ed eredo-costituzionale e alla conseguente variabilità individuale
(sovrappeso corporeo e obesità sono condizioni in grado di aggravare il quadro anatomo- clinico), si può sinteticamente affermare che le condizioni che conducono allo sfaldamento e alla fissurazione dell'anulus fibroso del disco intervertebrale e alla successiva protrusione/erniazione del nucleo sono di natura varia e multifattoriale, presumibilmente legate a: - invecchiamento, … - posture incongrue … - per lavoro o per svago … - traumi e microtraumi di tipo continuo e protratto, per le sollecitazioni meccaniche della colonna e le modificazioni conseguenti (in quest'ambito è compresa anche l'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza al corpo intero); - movimentazione manuale di carichi: la colonna vertebrale mal sopporta il sollevamento ripetuto e continuativo di carichi pesanti, soprattutto se realizzato in posture inadatte (busto flesso in avanti, esigenza di torsioni etc.); tali condizioni determinano un elevato carico a livello lombare che può determinare, nel lungo periodo,
l'insorgenza di lesioni ed ernie discali.
Premesso quanto sopra, appare pacifico, come obiettivato e strumentalmente documentato, di essere in presenza nel caso de quo di una patologia cronico-degenerativa di tutta la colonna vertebrale, con carattere di permanenza, che configura un quadro di artrosi diffusa con segni radiologici di osteoporosi.
Pagina 9 Va inoltre precisato che non si ravvisano, allo stato attuale, vere e proprie ernie del disco del tratto lombare della colonna, ma solo protrusioni e bulging discali, come ben dimostrato dall'esame RMN del 16/04/2019, acquisita in atti (vedasi paragrafo 3 della presente relazione). Non può quindi ritenersi pertinente quanto indicato al punto 73 dell'elenco relativo all'industria nelle liste allegate al recente Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute del 10 ottobre 2023: “Nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/1965 e s-m-i- (all. 4 al D.P.R.
1124/65)” ove viene indicata esplicitamente la malattia “ernia discale lombare”; di conseguenza l'infermità acclarata a carico del ricorrente non può essere incardinate quale malattia tabellata ai sensi di legge.
Fermo restando quanto finora argomentato, al fine di confermare o escludere il nesso causale con l'occupazione svolta dal ricorrente va tenuto presente che il periziato ha prevalentemente svolto l'attività lavorativa di operaio nel settore edile, con mansioni di autista e conduttore di mezzi pesanti, tuttavia in modo discontinuo negli ultimi anni, per periodi limitati e con diverse interruzioni dovute a malattie intercorrenti o infortuni.
Detta mansione comportava, in effetti, una esposizione a vibrazioni al corpo intero, come documentato dalla valutazione dei rischi condotta dall'azienda e indicato anche nei giudizi di idoneità espressi dal medico competente nominato ai sensi del D.lgs. 81/08.
L'esposizione professionale a vibrazioni al corpo intero può avere effetti negativi sulla salute degli operatori esposti, in particolare sulla colonna vertebrale, essenzialmente a livello del tratto lombare. La letteratura medico-scientifica ha da tempo documentato una correlazione tra tale esposizione e l'insorgenza di patologie degenerative del disco intervertebrale, nella fattispecie di ernie discali. I fattori che influenzano tale rischio sono legati all'intensità e alla frequenza delle vibrazioni e alla durata dell'esposizione, che deve essere prolungata e continuativa nel corso della vita lavorativa. Fattori collaterali sono costituiti dalle condizioni generali di salute del soggetto e dalla eventuale predisposizione genetica, dalla sua età, dal sesso, dal peso, abitudini voluttuarie (fumo), dallo svolgimento di attività fisica costante.
A fronte di quanto detto, nel periziato tale circostanza può essere esclusa, in considerazione dell'assenza di una vera e propria “ernia del disco” a livello L5-S1, segmento anatomico a livello del quale si scaricano principalmente le forze derivanti dalle vibrazioni a bassa frequenza indotte al corpo intero. Non depone, inoltre, positivamente la breve durata della mansione lavorativa svolta nel corso dell'ultimo rapporto di lavoro del ricorrente e le interruzioni registrate.
Pagina 10 In realtà ci si trova di fronte a un quadro complessivo e generalizzato di degenerazione osteo-articolare diffuso a carico di tutta la colonna vertebrale, dal tratto cervicale al tratto lombare, caratterizzato da protrusioni ad ampio raggio dei dischi intervertebrali ai vari livelli, con segni di unco-artrosi e artrosi interapofisaria con riduzione del calibro dei forami di coniugazione e del diametro del canale spinale lombare, con concomitante osteoporosi diffusa.
Trattasi, in definitiva, di una patologia comune assai diffusa nella popolazione generale e giustificata dall'età, dal sesso, dal peso corporeo e dallo stesso habitus costituzionale del periziato, che non può essere messa in relazione causale con l'attività lavorativa svolta e la mansione pregressa. Le alterazioni anatomopatologiche acclarate non manifestano eziologia di natura occupazionale ma sono riconducibile a una progressiva degenerazione cronica articolare compatibile e causata dalle caratteristiche genetiche e costituzionali del periziato e dall'avanzamento dell'età, di natura cioè extra-professionale”.
Fermi i superiori rilievi, non è superfluo sottolineare che la “nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni” presume, nel settore dell'industria, al punto 77, l'esistenza di un nesso eziologico tra la patologia dell'ernia discale lombare e le “a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”, a condizione che la malattia si verifichi entro 1 anno dalla cessazione della lavorazione. Ed ancora, nel settore dell'agricoltura, sussiste la copertura dell'assicurazione sociale quando la patologia dell'ernia discale lombare si manifesta entro un anno dalla cessazione di “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente. Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci” (v. punto n.22).
A fronte delle plurime convergenti risultanze medico legali, va escluso che la patologia sofferta dal prestatore di lavoro possa essere ascritta nella richiamata previsione tabellare, stante la carenza sic et simpliciter di tutti i presupposti ivi contemplati, per cui, secondo i criteri ordinari, resta onere di fornire la prova dell'esistenza del nesso di causalità relativo Pt_1
all'origine professionale della malattia ad eziologia multifattoriale di cui è affetto rispetto all'attività lavorativa espletata, senza all'uopo potersi giovare delle presunzioni efficaci per le malattie tabellate.
Nella specie, l'onere probatorio in parola non è stato assolto dall'assicurato.
Pagina 11 Ripercorsa la storia lavorativa del ricorrente –sinteticamente riportata nella relazione preliminare (cfr. anamnesi) e descritta anche dal procuratore del nelle osservazioni Pt_1 critiche mosse dal CTP di parte ricorrente, il tecnico d'ufficio ha ribadito che dalla lettura dell'elencazione temporale delle mansioni in concreto prestate “risulta chiara la sussistenza di periodi di intervallo tra un lavoro e l'altro [anche di lunga durata: ad esempio dal 2003 al
2013] e dello svolgimento di mansioni differenti che non espongono esattamente agli stessi fattori di rischio;
si pensi, ad esempio, alle mansioni di autotrasportatore e autista di auto che non sono certamente sovrapponibili per compiti, funzioni e fattori di rischio a quella di escavatorista o gruista di cantiere.
Delle pregresse attività lavorative, peraltro, non sono stati prodotte certificazioni di rischio attestanti la presenza –con la relativa misurazione o valutazione – di movimentazione manuale di carichi e/o di vibrazioni al corpo intero nel corso del turno lavorativo. Si rimanda anche, a tale proposito, a quanto illustrato nella relazione preliminare.
Ad ogni buon conto, tuttavia, va soprattutto considerato che la patologia acclarata nei confronti del ricorrente, ai fini della richiesta avanzata con il ricorso del presente giudizio, è costituita da: “cifoscoliosi e spondilodiscoartrosi cervicale e lombare con segni radiografici di osteoporosi” e che, come già ampiamente argomentato nella relazione preliminare, per la sua natura e le sue caratteristiche clinico-anatomo-funzionali deve essere considerata quale patologia comune, assai diffusa nella popolazione generale e non può essere messa in correlazione con l'attività lavorativa svolta
Tale ben definita condizione patologica è esaurientemente descritta negli esami strumentali di diagnostica per immagini prodotti e acquisiti in atti, che in questa sede vale la pena sinteticamente rammentare: - rx-grafie della colonna cervicale, dorsale e lombosacrale del
29/03/2019: “Scoliosi dx-convessa del tratto lombare e del tratto dorsale con torsione dei metameri sull'asse longitudinale … Segni diffusi di spondiloartrosi e di osteoporosi … Ridotti tutti gli spazi intersomatici e in particolare tra C3/C4, C5/C6, C6/C7, L4/L5 e L5/'S1 …”; -
RM della colonna cervicale e lombare del 16/04/2019: “… Artrosi interapofisaria …
Uncoartrosi con riduzione dei forami di coniugazione … Canale spinale di calibro ridotto …”.
Risulta dunque evidente l'interessamento complessivo di tutti i tratti della colonna vertebrale, coinvolta da un processo cronico-degenerativo di natura artrosica con osteoporosi consensuale e in assenza di vere e proprie ernie dei dischi intervertebrali, che si accompagna esclusivamente alle documentate discopatie (in particolare solo protrusioni) a livello cervicale e lombare. Nella fattispecie trattasi, si ribadisce, di quadro patologico che si presenta
'spontaneamente' nella popolazione generale, per cause tuttora non del tutto note e
Pagina 12 imprecisate ma in assenza di qualsivoglia fattore di rischio lavorativo ed è ben noto, in
Letteratura medica, che la prevalenza di spondiloartrosi e discopatie vertebrali aumenta in modo progressivo con l'età, fino ad interessare la quasi totalità della popolazione generale già alla quinta decade di vita”.
Il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico per l'espletamento del mandato appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le conclusioni rassegnate per nulla scalfite delle censure reiterate dalla difesa del anche nelle note cartolari depositate il Pt_1
16.04.2024, atteso che l'eziologia professionale della malattia non può inferirsi da ipotesi tecniche teoricamente possibili a determinare la patologia essendo ravvisabile solo in presenza di un rilevante grado di probabilità dell'origine professionale della patologia in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso (così, Cass. 08.11.2021 n. 32449).
Nella fattispecie concreta, gli elementi istruttori presenti in atti non sono sufficienti per poter ritenere che le lavorazioni svolte dal ricorrente abbiano spiegato sul piano della probabilità giuridica anziché sul piano della mera possibilità un apporto concausale alla luce di quanto evidenziato dal CTU e in difetto di concrete e specifiche allegazioni ed elementi volti a stabilire i turni lavorativi del ricorrente e la durata quotidiana dell'utilizzo durante detti turni di macchinari produttivi di vibrazioni, a fronte dei segni radiologici e del provato espletamento alle dipendenze di di attività gruista o comunque di conduttore di mezzi cingolati Org_3
pesanti con appurata discontinuità, essendo stata circoscritta dal 20.03.2017 al 26.04.2017, dal
17.05.2017 al 19.06.2017, dal 20.08.2017 al 25.01.2018, dal 21.01.2019 al 28.04.2019. Inoltre, dalla lettura dei vari questionari per malattie causate da vibrazioni meccaniche per le lavorazioni svolte dal ricorrente in tali periodi, emerge che le lavorazioni in esame non sono state accompagnate da “fattori di sovraccarico biomeccanico del rachide (es. movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue) né ha specificato alcunché in ordine al “tempo Pt_1
(anni/mesi) (che) l'assicurato utilizza gli utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi sopra citati in modo abituale e sistematico”.
Le lacune probatorie in punto di intensità, durata effettiva e frequenza concreta dell'esposizione qualificata al rischio correlato all'utilizzo dei mezzi in parola si accrescono con riferimento all'attività lavorativa prestata nel settore edile negli anni pregressi, in assenza di dati obiettivi di giudizio per ricostruire in termini di ragionevole certezza i tempi, le modalità, la quantità di lavoro e la qualità delle lavorazioni esposte a rischio unitamente alle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro sì da potersi porre in termini antecedente necessario (laddove sin anche la testimonianza resa da si risolve in un Tes_1
Pagina 13 generico apprezzamento personale del lavoro del ricorrente sulla base del proprio vissuto), nell'ambito di accertati ampi intervalli di inattività correlati alle problematiche di salute sopra dette.
In considerazione dei complessivi rilievi che precedono, non vi è spazio per discostarsi dalle coerenti e puntuali conclusioni medico legali spiegate nell'elaborato peritale dell'ufficio, sicché il ricorso va rigettato.
Le spese processuali sono compensate per intero tenuto conto della complessità tecnica della vicenda oggetto di causa, mentre le spese di CTU restano poste a carico dell' in ragione CP_1 delle condizioni reddituali del ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 dispos. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
RIGETTA il ricorso
PONE le spese di CTU in via definitiva a carico dell' CP_1
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania il 18.05.2024
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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