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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/12/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1918/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1918/2025, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
CF: ), nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLETTA LAURA MASUELLI;
-ricorrente
CONTRO
(CF: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti VALENTINA FILZ e CARLOTTA MADDALENA PAGETTO
-resistente
Intervento del Pubblico Ministero in data 19.09.2025;
Conclusioni congiunte delle parti: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra l'esponente e il signor , in Tagliolo Monferrato Parte_1
(AL), in data 23.04.2005, in regime di separazione dei beni (registro atti di matrimonio del Comune di Tagliolo Monferrato, anno 2005 atto 1 parte II serie A), alle seguenti (eguali alle condizioni concordate in sede di separazione) Condizioni Per_
- Confermare che la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre e, nell'interesse della minore, con diritto del Signor di adottare Pt_1 in via esclusiva ( fermo l'obbligo di rendere comunque edotta la madre) le decisioni anche straordinarie relative alla salute (compresi interventi urgenti), alla scuola (comprese vacanze studio, gite scolastiche e scelta istituto scolastico) attività sportive e ludiche (comprese decisioni in Per_ merito alle vacanze, anche estive ed invernali) della figlia .
- Confermare che la casa coniugale verrà definitivamente assegnata alla sig.ra , Controparte_1
con tutti i mobili e arredi ivi esistenti, e che il sig. rinuncia a qualsiasi pretesa in merito ai Pt_1
predetti arredi.
- in ordine agli incontri tra la madre e la figlia minore, si delineano le seguenti modalità: la madre e la figlia si accorderanno di volta in volta telefonicamente per potersi incontrare secondo i desiderata delle stesse;
- confermare che, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, la madre corrisponderà al padre, a titolo di assegno di mantenimento per la minore, la somma mensile di € 150,00; tale importo dovrà essere corrisposto entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
La sig.ra rimborserà, inoltre, al sig. il 30% delle spese CP_1 Pt_1
straordinarie come da Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Alessandria, che qui si richiama integralmente ed in ogni sua parte.
- Confermare che l'assegno unico e universale per la figlia continuerà ad essere percepito dal sig.
Pt_1
- Confermare che l'autovettura Chevrolet targata DS 972NB, intestata al sig. ed in uso Parte_1
esclusivo alla sig.ra , continuerà ad essere utilizzata dalla moglie, con la precisazione che, CP_1
a semplice richiesta del sig. dovrà essere effettuato il trasferimento di proprietà a favore della Pt_1
sig.ra , con spese per il trasferimento a carico della stessa;
la sig.ra dovrà, altresì, CP_1 CP_1
occuparsi delle spese della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autovettura, oltreché del pagamento della polizza assicurativa per l'autovettura, del bollo auto e della revisione nei termini di legge.
- Confermare che i coniugi potranno provvedere a quanto necessario per ottenere il rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé; il sig. potrà provvedere a quanto necessario per il rilascio e/o Pt_1
Per_ rinnovo del passaporto per la figlia minore .
- Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto non dovrà essere erogato alcun contributo al mantenimento. - Compensate le spese e le competenze professionali del presente giudizio.”
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 agosto 2025, il sig. ha rappresentato che: in data Parte_1
23.04.2005 ha celebrato matrimonio concordatario con la sig.ra ; che dall'unione dei Controparte_1 coniugi è nata la figlia (10.09.2009); che è intervenuta separazione giudiziale trasformata in Per_1 consensuale, omologata dal Tribunale di Alessandria con sentenza n.884/2024, pubblicata il
9.12.2024, RG 324/2024.
2. La resistente non si è costituita ritualmente in giudizio ed il ricorrente ha depositato ulteriore memoria ex art 473 bis co 17 n 1 cpc.
3. In data 4.12.2025 le parti, hanno depositato istanza congiunta di anticipazione udienza mediante il deposito di note scritte.
4. Dopo il differimento dell'udienza all'11.12.2025 il rappresentante legale della resistente ha dichiarato di aderire alle conclusioni formulate dall'avversa difesa che riprendono pedissequamente le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
5. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 09.12.2024, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 11.08.2025, né risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come da richiesta concorde, in considerazione della specifica domanda congiunta in tal senso, oltreché dell'esito concordato del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i Sig.ri e Parte_1 CP_1
in Tagliolo Monferrato in data 23/04/2005, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile
[...]
dello stesso Comune al n. 1, Parte 2^, Serie A, Anno 2005 alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti al definitivo formulate, qui richiamate. “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra l'esponente e il signor , in Tagliolo Monferrato (AL), in data Parte_1
23.04.2005, in regime di separazione dei beni (registro atti di matrimonio del Comune di Tagliolo
Monferrato, anno 2005 atto 1 parte II serie A), alle seguenti (eguali alle condizioni concordate in sede di separazione) Condizioni
Per_
- Confermare che la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre e, nell'interesse della minore, con diritto del Signor di adottare Pt_1 in via esclusiva ( fermo l'obbligo di rendere comunque edotta la madre) le decisioni anche straordinarie relative alla salute (compresi interventi urgenti), alla scuola (comprese vacanze studio, gite scolastiche e scelta istituto scolastico) attività sportive e ludiche (comprese decisioni in
Per_ merito alle vacanze, anche estive ed invernali) della figlia .
- Confermare che la casa coniugale verrà definitivamente assegnata alla sig.ra , Controparte_1
con tutti i mobili e arredi ivi esistenti, e che il sig. rinuncia a qualsiasi pretesa in merito ai Pt_1
predetti arredi.
- in ordine agli incontri tra la madre e la figlia minore, si delineano le seguenti modalità: la madre e la figlia si accorderanno di volta in volta telefonicamente per potersi incontrare secondo i desiderata delle stesse;
- confermare che, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, la madre corrisponderà al padre, a titolo di assegno di mantenimento per la minore, la somma mensile di € 150,00; tale importo dovrà essere corrisposto entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
La sig.ra rimborserà, inoltre, al sig. il 30% delle spese CP_1 Pt_1
straordinarie come da Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Alessandria, che qui si richiama integralmente ed in ogni sua parte.
- Confermare che l'assegno unico e universale per la figlia continuerà ad essere percepito dal sig.
Pt_1
- Confermare che l'autovettura Chevrolet targata DS 972NB, intestata al sig. ed in uso Parte_1
esclusivo alla sig.ra , continuerà ad essere utilizzata dalla moglie, con la precisazione che, CP_1
a semplice richiesta del sig. dovrà essere effettuato il trasferimento di proprietà a favore della Pt_1
sig.ra , con spese per il trasferimento a carico della stessa;
la sig.ra dovrà, altresì, CP_1 CP_1
occuparsi delle spese della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autovettura, oltreché del pagamento della polizza assicurativa per l'autovettura, del bollo auto e della revisione nei termini di legge.
- Confermare che i coniugi potranno provvedere a quanto necessario per ottenere il rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé; il sig. potrà provvedere a quanto necessario per il rilascio e/o Pt_1
Per_ rinnovo del passaporto per la figlia minore .
- Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto non dovrà essere erogato alcun contributo al mantenimento.
- Compensate le spese e le competenze professionali del presente giudizio.”
Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 12/12/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1918/2025, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
CF: ), nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLETTA LAURA MASUELLI;
-ricorrente
CONTRO
(CF: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti VALENTINA FILZ e CARLOTTA MADDALENA PAGETTO
-resistente
Intervento del Pubblico Ministero in data 19.09.2025;
Conclusioni congiunte delle parti: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra l'esponente e il signor , in Tagliolo Monferrato Parte_1
(AL), in data 23.04.2005, in regime di separazione dei beni (registro atti di matrimonio del Comune di Tagliolo Monferrato, anno 2005 atto 1 parte II serie A), alle seguenti (eguali alle condizioni concordate in sede di separazione) Condizioni Per_
- Confermare che la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre e, nell'interesse della minore, con diritto del Signor di adottare Pt_1 in via esclusiva ( fermo l'obbligo di rendere comunque edotta la madre) le decisioni anche straordinarie relative alla salute (compresi interventi urgenti), alla scuola (comprese vacanze studio, gite scolastiche e scelta istituto scolastico) attività sportive e ludiche (comprese decisioni in Per_ merito alle vacanze, anche estive ed invernali) della figlia .
- Confermare che la casa coniugale verrà definitivamente assegnata alla sig.ra , Controparte_1
con tutti i mobili e arredi ivi esistenti, e che il sig. rinuncia a qualsiasi pretesa in merito ai Pt_1
predetti arredi.
- in ordine agli incontri tra la madre e la figlia minore, si delineano le seguenti modalità: la madre e la figlia si accorderanno di volta in volta telefonicamente per potersi incontrare secondo i desiderata delle stesse;
- confermare che, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, la madre corrisponderà al padre, a titolo di assegno di mantenimento per la minore, la somma mensile di € 150,00; tale importo dovrà essere corrisposto entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
La sig.ra rimborserà, inoltre, al sig. il 30% delle spese CP_1 Pt_1
straordinarie come da Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Alessandria, che qui si richiama integralmente ed in ogni sua parte.
- Confermare che l'assegno unico e universale per la figlia continuerà ad essere percepito dal sig.
Pt_1
- Confermare che l'autovettura Chevrolet targata DS 972NB, intestata al sig. ed in uso Parte_1
esclusivo alla sig.ra , continuerà ad essere utilizzata dalla moglie, con la precisazione che, CP_1
a semplice richiesta del sig. dovrà essere effettuato il trasferimento di proprietà a favore della Pt_1
sig.ra , con spese per il trasferimento a carico della stessa;
la sig.ra dovrà, altresì, CP_1 CP_1
occuparsi delle spese della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autovettura, oltreché del pagamento della polizza assicurativa per l'autovettura, del bollo auto e della revisione nei termini di legge.
- Confermare che i coniugi potranno provvedere a quanto necessario per ottenere il rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé; il sig. potrà provvedere a quanto necessario per il rilascio e/o Pt_1
Per_ rinnovo del passaporto per la figlia minore .
- Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto non dovrà essere erogato alcun contributo al mantenimento. - Compensate le spese e le competenze professionali del presente giudizio.”
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 agosto 2025, il sig. ha rappresentato che: in data Parte_1
23.04.2005 ha celebrato matrimonio concordatario con la sig.ra ; che dall'unione dei Controparte_1 coniugi è nata la figlia (10.09.2009); che è intervenuta separazione giudiziale trasformata in Per_1 consensuale, omologata dal Tribunale di Alessandria con sentenza n.884/2024, pubblicata il
9.12.2024, RG 324/2024.
2. La resistente non si è costituita ritualmente in giudizio ed il ricorrente ha depositato ulteriore memoria ex art 473 bis co 17 n 1 cpc.
3. In data 4.12.2025 le parti, hanno depositato istanza congiunta di anticipazione udienza mediante il deposito di note scritte.
4. Dopo il differimento dell'udienza all'11.12.2025 il rappresentante legale della resistente ha dichiarato di aderire alle conclusioni formulate dall'avversa difesa che riprendono pedissequamente le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
5. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 09.12.2024, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 11.08.2025, né risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come da richiesta concorde, in considerazione della specifica domanda congiunta in tal senso, oltreché dell'esito concordato del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i Sig.ri e Parte_1 CP_1
in Tagliolo Monferrato in data 23/04/2005, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile
[...]
dello stesso Comune al n. 1, Parte 2^, Serie A, Anno 2005 alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti al definitivo formulate, qui richiamate. “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra l'esponente e il signor , in Tagliolo Monferrato (AL), in data Parte_1
23.04.2005, in regime di separazione dei beni (registro atti di matrimonio del Comune di Tagliolo
Monferrato, anno 2005 atto 1 parte II serie A), alle seguenti (eguali alle condizioni concordate in sede di separazione) Condizioni
Per_
- Confermare che la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre e, nell'interesse della minore, con diritto del Signor di adottare Pt_1 in via esclusiva ( fermo l'obbligo di rendere comunque edotta la madre) le decisioni anche straordinarie relative alla salute (compresi interventi urgenti), alla scuola (comprese vacanze studio, gite scolastiche e scelta istituto scolastico) attività sportive e ludiche (comprese decisioni in
Per_ merito alle vacanze, anche estive ed invernali) della figlia .
- Confermare che la casa coniugale verrà definitivamente assegnata alla sig.ra , Controparte_1
con tutti i mobili e arredi ivi esistenti, e che il sig. rinuncia a qualsiasi pretesa in merito ai Pt_1
predetti arredi.
- in ordine agli incontri tra la madre e la figlia minore, si delineano le seguenti modalità: la madre e la figlia si accorderanno di volta in volta telefonicamente per potersi incontrare secondo i desiderata delle stesse;
- confermare che, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, la madre corrisponderà al padre, a titolo di assegno di mantenimento per la minore, la somma mensile di € 150,00; tale importo dovrà essere corrisposto entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
La sig.ra rimborserà, inoltre, al sig. il 30% delle spese CP_1 Pt_1
straordinarie come da Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Alessandria, che qui si richiama integralmente ed in ogni sua parte.
- Confermare che l'assegno unico e universale per la figlia continuerà ad essere percepito dal sig.
Pt_1
- Confermare che l'autovettura Chevrolet targata DS 972NB, intestata al sig. ed in uso Parte_1
esclusivo alla sig.ra , continuerà ad essere utilizzata dalla moglie, con la precisazione che, CP_1
a semplice richiesta del sig. dovrà essere effettuato il trasferimento di proprietà a favore della Pt_1
sig.ra , con spese per il trasferimento a carico della stessa;
la sig.ra dovrà, altresì, CP_1 CP_1
occuparsi delle spese della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autovettura, oltreché del pagamento della polizza assicurativa per l'autovettura, del bollo auto e della revisione nei termini di legge.
- Confermare che i coniugi potranno provvedere a quanto necessario per ottenere il rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé; il sig. potrà provvedere a quanto necessario per il rilascio e/o Pt_1
Per_ rinnovo del passaporto per la figlia minore .
- Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto non dovrà essere erogato alcun contributo al mantenimento.
- Compensate le spese e le competenze professionali del presente giudizio.”
Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 12/12/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.