TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/06/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 3773/2023, avente ad oggetto: separazione tra coniugi
TRA
, nata l'[...] ad [...] (avv. Guerino Gazzella, giusta Parte_1
procura in atti) parte ricorrente
E
nato il [...] ad [...] (avv. Carmen Simonazzi, Controparte_1
giusta procura in atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate all'udienza del 14/1/2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in LV PI (AV) il Controparte_1
25/10/2021, che dall'unione non sono nati figli, che sin dall'inizio della loro convivenza
(iniziata nel mese di luglio 2017) è stata vittima di violenze fisiche e verbali da parte di e che in data 2/10/2023, a seguito dell'ennesimo episodio di violenza, è Controparte_1
p. 1/5 stata costretta ad abbandonare la casa coniugale trasferendosi a casa dei suoi genitori.
Deduceva, altresì, che nonostante tale allontanamento, aveva continuato Controparte_1
a porre in essere atteggiamenti persecutori motivo per il quale, a seguito di querela, veniva emessa nei confronti del marito misura cautelare personale con divieto di avvicinamento alla stessa. Su tali premesse, l'istante ha proposto domanda di separazione dal coniuge con addebito, oltre all'assegno di mantenimento a carico di in suo favore che Controparte_1 ha quantificato nella somma complessiva di €.650 mensili. Si costituiva in giudizio parte resistente, il quale non si opponeva alla domanda di separazione, ma esponeva una diversa ricostruzione dei fatti. In particolare, negando ogni avverso dedotto, deduceva che Pt_1
aveva sempre tenuto condotte contrarie agli obblighi matrimoniali, a causa di una
[...]
serie di tradimenti, a suo dire sempre perdonati, e atteggiamenti quotidiani che manifestavano il totale disinteresse per la relazione coniugale. Chiedeva, pertanto, il rigetto della richiesta di addebito, domanda che, a sua volta, proponeva nei confronti di parte ricorrente, oltre al rigetto della richiesta di mantenimento a suo carico.
2. Tanto premesso, in ordine alle richieste di addebito reciprocamente formulate, va ricordato che l'art. 151, co. 2, c.c. prevede che il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia formulata richiesta, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Pertanto, la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova, con onere a carico di chi la richiede, di due circostanze: 1) che il coniuge abbia posto in essere, volontariamente e consapevolmente, uno o più comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); 2) che sussista il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere dal coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (Cass. n. 18618/2011). In altri termini,
l'asserita negligenza deve essere stata causa scatenante la crisi del rapporto e non conseguenza di una crisi già in atto (cfr. Cass. n. 3923/2018). Occorre evidenziare, tuttavia, che le violenze inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore delle stesse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione col comportamento del coniuge
p. 2/5 che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in considerazione della loro gravità estrema, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. tra le tante, Cass., Sez I, sent. nr. 31351/2022).
3. Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che plurimi elementi consentono di ritenere che il quadro del vissuto familiare sia stato caratterizzato da condotte violente e dispotiche tenute da In particolare, depone in tal senso il Controparte_1
quadro probatorio emerso nel corso delle indagini preliminari, iniziate a seguito di querela sporta dall'odierna parte ricorrente, culminate con l'applicazione della misura personale a carico di parte resistente di divieto di avvicinamento a quale persona offesa. Parte_1
Da tali documenti emerge che, nonostante l'allontanamento dalla casa coniugale da parte della ricorrente, ha continuato a porre in essere comportamenti persecutori Controparte_1 che ha visto in data 3/10/2023 anche l'intervento delle forze dell'ordine. In tale occasione, parte resistente, una volta rintracciata la si metteva al seguito di quest'ultima, che Pt_1
era già in collegamento telefonico con i CC, riuscendo nell'intento di fermarla. Come emerge dalla trascrizione della predetta chiamata il resistente dall'esterno dell'autovettura insisteva affinché la ricorrente aprisse lo sportello e rispondesse alle sue telefonate, richieste che formulava mentre batteva violentemente sul finestrino, circostanze che venivano ascoltate direttamente dai CC, i quali ritenevano opportuno far intervenire una pattuglia. Sempre in sede di indagini preliminari, si rileva che: , cognato di ha Persona_1 Parte_1
dichiarato di non aver mai assistito a violenze fisiche perpetrate dal ma di essere CP_1
stato presente a delle offese verbali e denigratorie proferite da quest'ultimo nei confronti della moglie;
, madre della persona offesa, ha riferito di essere a conoscenza che Persona_2
era violento fisicamente e verbalmente, denigrandola per il lavoro che Controparte_1
faceva e costringendola a richiederle denaro;
ha dichiarato di aver ascoltato CP_2
offendere la sorella diverse volte con critiche anche sul suo modo di Controparte_1
occuparsi della casa. A dimostrazione della perseveranza nelle condotte descritte poste in essere dal resistente, nonché della sua personalità dispotica, si rileva che lo stesso P.M. ha accertato che anche la precedente compagna del resistente aveva presentato denunce dello stesso tenore di quelle presentate dalla Pt_1
4. Tali violente condotte, tenute anche in seguito all'allontanamento dalla casa coniugale da parte della ricorrente, evidenziano un quadro del vissuto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della convivenza. Costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare ex se, non solo la pronuncia di separazione, in quanto cause
p. 3/5 determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore delle stesse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione col comportamento del coniuge.
5. In ogni caso e comunque si osserva, che i presunti tradimenti posti in essere da nel corso del rapporto coniugale, non trovano conferma nei messaggi Parte_1
integrali prodotti da quest'ultima in atti che sembrano, al contrario, evidenziare che gli incontri dalla stessa tenuti con altri partner fossero il frutto di scelte condivise, tanto è vero che lo stesso nel corso degli incontri, chiedeva dettagli molto espliciti sul relativo CP_1
andamento e sui comportamenti tenuti con il chiaro intento di condividere il momento, descrivendo anche il proprio stato di eccitazione. Di modo che non sono emerse circostanze dalle quali desumere comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio imputabili alla ricorrente, non avendo parte resistente articolato nessuna richiesta istruttoria sul punto.
6. In ordine all'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente per sé, si rileva che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto i "redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale” (Cassazione, Sez. I, sent. nr. 17544/2023). La determinazione dell'assegno, quindi, è strettamente connessa all'individuazione del coniuge che risulta economicamente svantaggiato. Ai fini della decisione da assumere va considerato che, dalla documentazione reddituale e patrimoniale prodotta, è ravvisabile una asimmetria tra le condizioni economiche delle parti, ragione per la quale è disposto a carico di parte ricorrente un assegno di mantenimento in favore di parte resistente che si ritiene congruo determinare nella somma complessiva di €.300 mensili, tenuto conto anche della circostanza che dispone della casa coniugale, che gli è, pertanto, assegnata. Tale Controparte_1
importo si ritiene sufficientemente determinato, avendo parte resistente attitudine al lavoro proficuo, dunque, capacità di guadagno, ciò in considerazione della sua età e dell'assenza di impedimenti di tipo sanitario, che non la ostacolano nell'inserimento nel mercato del lavoro.
La somma così quantificata deve essere versata da a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
p. 4/5 7. È disattesa la domanda formulata dalla parte ricorrente in merito alla richiesta di restituzione dell'autovettura tg. FK466AA, atteso che in difetto di un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processus, non è dato provvedere nel presente giudizio su questioni attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi per le quali dovrà essere trovata regolamentazione in altra sede.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valore della lite compreso tra €.5.200/01 ed €.26.000 ex art. 5, co. 6, D.M. 55/2014, valori minimi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ogni Parte_1
ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio il 25/10/2021 in LV PI (AV) (Atto nr. 4,
[...]
Parte I, Ufficio 1), con addebito a carico di Controparte_1
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. d),
D.P.R. 3/11/2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato
Civile di LV PI (AV);
- pone a carico di l'assegno di mantenimento mensile in favore di Controparte_1 che liquida in €.300, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_1 indici Istat, da corrispondere a quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese;
- condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in €.125 per esborsi ed €.
2.540 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv. Guerino Gazzella, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 26 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 3773/2023, avente ad oggetto: separazione tra coniugi
TRA
, nata l'[...] ad [...] (avv. Guerino Gazzella, giusta Parte_1
procura in atti) parte ricorrente
E
nato il [...] ad [...] (avv. Carmen Simonazzi, Controparte_1
giusta procura in atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate all'udienza del 14/1/2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in LV PI (AV) il Controparte_1
25/10/2021, che dall'unione non sono nati figli, che sin dall'inizio della loro convivenza
(iniziata nel mese di luglio 2017) è stata vittima di violenze fisiche e verbali da parte di e che in data 2/10/2023, a seguito dell'ennesimo episodio di violenza, è Controparte_1
p. 1/5 stata costretta ad abbandonare la casa coniugale trasferendosi a casa dei suoi genitori.
Deduceva, altresì, che nonostante tale allontanamento, aveva continuato Controparte_1
a porre in essere atteggiamenti persecutori motivo per il quale, a seguito di querela, veniva emessa nei confronti del marito misura cautelare personale con divieto di avvicinamento alla stessa. Su tali premesse, l'istante ha proposto domanda di separazione dal coniuge con addebito, oltre all'assegno di mantenimento a carico di in suo favore che Controparte_1 ha quantificato nella somma complessiva di €.650 mensili. Si costituiva in giudizio parte resistente, il quale non si opponeva alla domanda di separazione, ma esponeva una diversa ricostruzione dei fatti. In particolare, negando ogni avverso dedotto, deduceva che Pt_1
aveva sempre tenuto condotte contrarie agli obblighi matrimoniali, a causa di una
[...]
serie di tradimenti, a suo dire sempre perdonati, e atteggiamenti quotidiani che manifestavano il totale disinteresse per la relazione coniugale. Chiedeva, pertanto, il rigetto della richiesta di addebito, domanda che, a sua volta, proponeva nei confronti di parte ricorrente, oltre al rigetto della richiesta di mantenimento a suo carico.
2. Tanto premesso, in ordine alle richieste di addebito reciprocamente formulate, va ricordato che l'art. 151, co. 2, c.c. prevede che il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia formulata richiesta, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Pertanto, la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova, con onere a carico di chi la richiede, di due circostanze: 1) che il coniuge abbia posto in essere, volontariamente e consapevolmente, uno o più comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); 2) che sussista il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere dal coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (Cass. n. 18618/2011). In altri termini,
l'asserita negligenza deve essere stata causa scatenante la crisi del rapporto e non conseguenza di una crisi già in atto (cfr. Cass. n. 3923/2018). Occorre evidenziare, tuttavia, che le violenze inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore delle stesse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione col comportamento del coniuge
p. 2/5 che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in considerazione della loro gravità estrema, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. tra le tante, Cass., Sez I, sent. nr. 31351/2022).
3. Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che plurimi elementi consentono di ritenere che il quadro del vissuto familiare sia stato caratterizzato da condotte violente e dispotiche tenute da In particolare, depone in tal senso il Controparte_1
quadro probatorio emerso nel corso delle indagini preliminari, iniziate a seguito di querela sporta dall'odierna parte ricorrente, culminate con l'applicazione della misura personale a carico di parte resistente di divieto di avvicinamento a quale persona offesa. Parte_1
Da tali documenti emerge che, nonostante l'allontanamento dalla casa coniugale da parte della ricorrente, ha continuato a porre in essere comportamenti persecutori Controparte_1 che ha visto in data 3/10/2023 anche l'intervento delle forze dell'ordine. In tale occasione, parte resistente, una volta rintracciata la si metteva al seguito di quest'ultima, che Pt_1
era già in collegamento telefonico con i CC, riuscendo nell'intento di fermarla. Come emerge dalla trascrizione della predetta chiamata il resistente dall'esterno dell'autovettura insisteva affinché la ricorrente aprisse lo sportello e rispondesse alle sue telefonate, richieste che formulava mentre batteva violentemente sul finestrino, circostanze che venivano ascoltate direttamente dai CC, i quali ritenevano opportuno far intervenire una pattuglia. Sempre in sede di indagini preliminari, si rileva che: , cognato di ha Persona_1 Parte_1
dichiarato di non aver mai assistito a violenze fisiche perpetrate dal ma di essere CP_1
stato presente a delle offese verbali e denigratorie proferite da quest'ultimo nei confronti della moglie;
, madre della persona offesa, ha riferito di essere a conoscenza che Persona_2
era violento fisicamente e verbalmente, denigrandola per il lavoro che Controparte_1
faceva e costringendola a richiederle denaro;
ha dichiarato di aver ascoltato CP_2
offendere la sorella diverse volte con critiche anche sul suo modo di Controparte_1
occuparsi della casa. A dimostrazione della perseveranza nelle condotte descritte poste in essere dal resistente, nonché della sua personalità dispotica, si rileva che lo stesso P.M. ha accertato che anche la precedente compagna del resistente aveva presentato denunce dello stesso tenore di quelle presentate dalla Pt_1
4. Tali violente condotte, tenute anche in seguito all'allontanamento dalla casa coniugale da parte della ricorrente, evidenziano un quadro del vissuto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della convivenza. Costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare ex se, non solo la pronuncia di separazione, in quanto cause
p. 3/5 determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore delle stesse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione col comportamento del coniuge.
5. In ogni caso e comunque si osserva, che i presunti tradimenti posti in essere da nel corso del rapporto coniugale, non trovano conferma nei messaggi Parte_1
integrali prodotti da quest'ultima in atti che sembrano, al contrario, evidenziare che gli incontri dalla stessa tenuti con altri partner fossero il frutto di scelte condivise, tanto è vero che lo stesso nel corso degli incontri, chiedeva dettagli molto espliciti sul relativo CP_1
andamento e sui comportamenti tenuti con il chiaro intento di condividere il momento, descrivendo anche il proprio stato di eccitazione. Di modo che non sono emerse circostanze dalle quali desumere comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio imputabili alla ricorrente, non avendo parte resistente articolato nessuna richiesta istruttoria sul punto.
6. In ordine all'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente per sé, si rileva che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto i "redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale” (Cassazione, Sez. I, sent. nr. 17544/2023). La determinazione dell'assegno, quindi, è strettamente connessa all'individuazione del coniuge che risulta economicamente svantaggiato. Ai fini della decisione da assumere va considerato che, dalla documentazione reddituale e patrimoniale prodotta, è ravvisabile una asimmetria tra le condizioni economiche delle parti, ragione per la quale è disposto a carico di parte ricorrente un assegno di mantenimento in favore di parte resistente che si ritiene congruo determinare nella somma complessiva di €.300 mensili, tenuto conto anche della circostanza che dispone della casa coniugale, che gli è, pertanto, assegnata. Tale Controparte_1
importo si ritiene sufficientemente determinato, avendo parte resistente attitudine al lavoro proficuo, dunque, capacità di guadagno, ciò in considerazione della sua età e dell'assenza di impedimenti di tipo sanitario, che non la ostacolano nell'inserimento nel mercato del lavoro.
La somma così quantificata deve essere versata da a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
p. 4/5 7. È disattesa la domanda formulata dalla parte ricorrente in merito alla richiesta di restituzione dell'autovettura tg. FK466AA, atteso che in difetto di un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processus, non è dato provvedere nel presente giudizio su questioni attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi per le quali dovrà essere trovata regolamentazione in altra sede.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valore della lite compreso tra €.5.200/01 ed €.26.000 ex art. 5, co. 6, D.M. 55/2014, valori minimi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ogni Parte_1
ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio il 25/10/2021 in LV PI (AV) (Atto nr. 4,
[...]
Parte I, Ufficio 1), con addebito a carico di Controparte_1
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. d),
D.P.R. 3/11/2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato
Civile di LV PI (AV);
- pone a carico di l'assegno di mantenimento mensile in favore di Controparte_1 che liquida in €.300, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_1 indici Istat, da corrispondere a quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese;
- condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in €.125 per esborsi ed €.
2.540 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv. Guerino Gazzella, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 26 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 5/5