TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 12/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Sulmona
n. R.G. 2024/405
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 12/03/2025 , successivamente alle ore 10.19 , innanzi al Giudice Irene Giamminonni, sono comparsi:
Per l'Avv.to/ti MASTRODDI GIUSEPPE;
Parte_1
Per l'Avv.to/ti CUCCHIELLA MARIALBA Parte_2
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti e alle conclusioni rassegnate.
Parte ricorrente chiede che, in caso di rigetto della domanda, le spese siano compensate. Parte resistente insiste per la condanna di alle spese del giudizio. L'Avv. Cucchiella rappresenta Pt_1 inoltre che nella giornata di ieri 11.3.2025 è stato notificato alla un nuovo atto di Parte_3 citazione avente il medesimo testo.
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Terminata la discussione della causa, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Irene Giamminonni
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13.20 in assenza delle parti, viene riaperto il verbale e il
Giudice provvede come da separato provvedimento di cui dà lettura.
Il Giudice
Irene Giamminonni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa Irene Giamminonni, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 12.3.2025, che precede e della discussione orale della causa, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
Nella causa iscritta al n. 405 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente tra:
(P.IVA: Parte_4
) con sede in alla Via Antica Arischia, 46/E, Complesso P.IVA_1 Pt_1
in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t. Avv. Parte_5
Isidoro Isidori
Rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mastroddi del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata il suo studio in Tagliacozzo, Via della Torretta n. 14, come da procura in atti;
ricorrente
CONTRO
(C.F. , nato a [...], il [...] Parte_2 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Marialba Cucchiella in forza di mandato in atti, nel cui studio in
Sulmona, Via Sallustio n.7/a è elettivamente domiciliato;
resistente
Avente ad oggetto: altri rapporti condominiali
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 12.3.2025
2 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, il ricorrente ha convento in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_2 il Tribunale di Sulmona, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che sta svolgendo la professione di amministratore del Parte_2 condominio dell'immobile: “Scala B dello stabile nr. 1670, sito a Sulmona in Via XXV Aprile al numero civico 10, in modo illegittimo ed abusivo. Con ogni altra conseguenziale pronuncia anche in ordine agli impegni ed alle obbligazioni che il resistente ha assunto in nome e per conto del
. Sempre e comunque con condanna dello stesso alle spese e competenze di lite Parte_6 aumentate del doppio per la mancata ed ingiustificata partecipazione dello stesso alle mediazioni”
A fondamento della domanda azionata ha riferito:
- che tra le numerosissime proprietà di cui è è titolare esclusiva al 100% , v'è Pt_1 Pt_1
l'edificio “Scala B dello stabile nr. 1670, sito a Sulmona in Via XXV Aprile al numero civico
10”, sul quale l' ha il diritto di amministrazione diretta, in via ordinaria e straordinaria, Pt_1 la gestione dei diritti e interessi degli assegnatari definiti “semplici” dal Regolamento interno, formatosi sulla base della Legge Regionale nr. 96/96.;
- che la norma sopra richiamata, tra le altre cose, regola anche l'istituto dell'autogestione, ovverosia la possibilità concessa dal solo proprietario dell'immobile (ATER), il quale autorizza espressamente e per iscritto, gli assegnatari definiti dalla norma “semplici”, di potersi gestire autonomamente attraverso la nomina di un loro Amministratore, a patto che lo stesso risulti essere un assegnatario semplice e che abiti nello stabile da gestire;
- che tale norma e soprattutto il regolamento che regola l'istituto dell'autogestione, prevede a pena di nullità che gli assegnatari in autogestione possano nominare Amministratori di condominio esterni;
- che , Amministratore di Condominio di professione, appartenente Parte_2 all'omonimo “Studio Terracciano srls” sito in Sulmona continua, nonostante le numerose diffide, ad attribuirsi il ruolo di Amministratore della scala B;
ruolo che svolge a titolo oneroso, rimettendo il suo compenso professionale a carico degli assegnatari della scala B;
- che l'attività che sta svolgendo il , palesemente in violazione delle norme, posta Parte_2 in essere in maniera ormai continuativa, stia causando un pregiudizio grave, imminente e irreparabile, nonché irreversibile, tale da compromettere la gestione “sana e corretta” della cosa privata ad uso pubblico e tutto ciò a danno non solo del bene pubblico da tutelare, bensì anche dei numerosi assegnatari, tra i quali vi sono soggetti fragili affetti da varie invalidità.
Da qui le conclusioni rassegnate.
Si è costituito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza, in via preliminare - dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. , legittimato essendo il Parte_2
3 Condominio che ha deliberato la nomina della quale amministratore o, Parte_3 comunque la predetta societa' e non certo la persona fisica che la rappresenta in subordine, - dichiarare la inammissibilita' della domanda per omessa impugnazione della delibera del
17.12.2022 con la quale e' stata nominata la quale amministratore Parte_3 condominiale;
in via ulteriormente subordinata, nel merito - rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con condanna di al pagamento delle Parte_1 spese di giudizio, da liquidarsi in base al DM 55/2014, tenendo conto della fase di mediazione e delle relative spese documentate (all. 8)”.
A supporto delle conclusioni rassegnate ha addotto:
- che la decisione è stata assunta dall'assemblea e quindi eventuali vizi della deliberazione devono essere invocati nei confronti del che avrebbe agito in dispregio delle Parte_6 previsioni del regolamento;
- che la nomina è avvenuta in favore dello studio e non di Parte_3 [...]
persona fisica, sicché, comunque, la legittimazione passiva spetta alla Parte_2 società e non certo al legale rappresentante in proprio;
- che domanda invece è chiaramente rivolta al Sig. in proprio, con Parte_2 la conseguenza che sussiste in capo allo stesso un palese difetto di legittimazione passiva;
- che le delibere con le quali il è stato nominato amministratore di condominio Parte_2 non sono mai state impugnate da che si è limitata ad inoltrare delle lettere Controparte_1 con le quali ha diffidato il (in proprio) al fine, evidentemente, di indurlo a Parte_2 dimettersi dall'incarico;
- che a fronte della mancata impugnazione della delibera quale atto presupposto dell'incarico di amministratore svolto dalla in persona del Sig. Controparte_2 [...]
, la domanda avanzata è quindi inammissibile;
Parte_2
- l'infondatezza della domanda nel merito essendo prevista la possibilità per il condominio di nominare l'amministratore in autogestione proprio dallo stesso art. 31 della L.R. 96/96
Da qui le conclusioni rassegnate.
2. Dal punto di vista processuale è sufficiente riferire che, a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza di comparizione, la causa è stata rinviata per la discussione al 12.3.2025, ove, all'esito delle conclusioni precisate nel verbale che precede e della discussione orale della causa, il giudice ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente sentenza.
3. È fondata l'eccezione di legittimazione passiva avanzata da parte resistente.
Giova, al riguardo, ricordare che, legitimatio ad causam in senso tecnico e proprio, quale condizione dell'azione, deve intendersi come il potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria, e va riconosciuta all'attore od al convenuto per il solo fatto che il primo si affermi, ovvero il secondo è indicato, come titolare del diritto azionato o dell'obbligo ineseguito, a prescindere da
4 ogni questione relativa all'esattezza di tali affermazioni, le quali attengono al merito della domanda
(Cass civ. sez. un. 16 febbraio 2016, n. 2951).
In altri termini, fondandosi la legittimazione ad agire ed a contraddire sull'allegazione fatta nella domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come altrui, ovvero pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur asserendo la di lui estraneità al rapporto sostanziale controverso, mentre sono del tutto irrilevanti, ai fini di tale legittimazione, i riscontri di verità o di fondatezza in ordine al rapporto sostanziale dedotto dall'attore, trattandosi di momenti propri del giudizio di merito.
Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel duplice suo aspetto di legittimazione ad agire ed a contraddire, si risolve, pertanto, nell'accertare se, in base alla prospettazione dell'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla.
Così rettamente intesa la legitimatio ad causam, ben si comprende come, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, il suo difetto sia rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite che sulla relativa questione si sia formato, implicitamente od esplicitamente, il giudicato.
Viceversa, non attiene alla legitimatio ad causam ma al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento od al rigetto della pretesa azionata.
In verità, da questa premessa se ne faceva derivare l'affermazione che la relativa questione rientrasse nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata, con la conseguenza che il difetto di titolarità attiva e passiva del rapporto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni in senso stretto (così, ad es.
Cass., sez. II, 10 maggio 2010, 11284, secondo cui «…nella specie si tratta non già di difetto di legittimazione ad agire, bensì di questione relativa alla fondatezza della domanda e, pertanto, di questione che attiene al merito della lite (in quanto concernente l'accertamento in concreto della effettiva titolarità del rapporto fatto valere in giudizio) e che, al contrario della “legitimatio ad causam”, non è rilevabile d'ufficio essendo collegata al potere dispositivo e all'onere deduttivo e probatorio della parte interessata…»; Cass., sez. III, 20819/2006, a sua volta, aveva chiarito che
«…L'eccezione del convenuto circa l'effettiva titolarità del diritto fatto valere comporta una disamina ed una decisione attinente al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito…»; in termini quasi identici si esprime Cass., sez. III, 15537/2000; nonché Cass. 2008
n. 6132).
3.1. Orbene, calando le suesposte considerazioni nella presente fattispecie, dalla documentazione in atti prodotta dalla stessa , nonché dalla stessa lettera del ricorso introduttivo del giudizio, si Pt_1 ricava che l'incarico di amministratore è stato conferito dal alla società di capitali Parte_6
“Studio Terracciano srls” e non già alla persona fisica . Parte_2
5 Lo stesso ricorrente nel ricorso fa riferimento alla circostanza che , Parte_2 appartenente all'omonimo “Studio Terracciano srls” sito in Sulmona svolge la sua attività di amministratore della scala B. Inoltre, nel verbale dell'assemblea del 21 marzo 2024 è riportato, tra l'altro “All'unanimità i presenti nominano amm.re lo studio terracciano srls in persona del socio
per l'esercizio 01.01.2024-31.1.2024”. Parte_2
Da ciò ne discende che, indipendentemente da chi svolge l'attività materiale, la domanda doveva essere rivolta alla società incaricata dal condominio che, quale società di capitali, ha una soggettività di diritto autonoma e distinta rispetto a quella della persona fisica del . Parte_2
Ne consegue che la legittimazione passiva a resistere in questo tipo di controversie appartiene certamente allo Studio Terracciano srls e non già alla persona fisica.
4. In ragione di quanto innanzi argomentato, non sussistendo i presupposti per la compensazione delle spese, ne consegue la condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, facendosi applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento relativo alle cause di valore non superiori a €. 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta, dovendosi ridurre l'importo del 30% stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona in composizione monocratica, disattesa e respinta ogni diversa istanza eccezione conclusione:
dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_2
Condanna , a rifondere a parte Parte_4 resistente le spese di lite che in € 1.190,70 per compenso professionale, Parte_2 oltre spese generali (15%), Iva e CPA, come per legge.
Così deciso in Sulmona, il 12.3.2025
Il Giudice
Irene Giamminonni
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegata a verbale.
Il Giudice
Irene Giamminonni
6
n. R.G. 2024/405
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 12/03/2025 , successivamente alle ore 10.19 , innanzi al Giudice Irene Giamminonni, sono comparsi:
Per l'Avv.to/ti MASTRODDI GIUSEPPE;
Parte_1
Per l'Avv.to/ti CUCCHIELLA MARIALBA Parte_2
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti e alle conclusioni rassegnate.
Parte ricorrente chiede che, in caso di rigetto della domanda, le spese siano compensate. Parte resistente insiste per la condanna di alle spese del giudizio. L'Avv. Cucchiella rappresenta Pt_1 inoltre che nella giornata di ieri 11.3.2025 è stato notificato alla un nuovo atto di Parte_3 citazione avente il medesimo testo.
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Terminata la discussione della causa, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Irene Giamminonni
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13.20 in assenza delle parti, viene riaperto il verbale e il
Giudice provvede come da separato provvedimento di cui dà lettura.
Il Giudice
Irene Giamminonni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa Irene Giamminonni, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 12.3.2025, che precede e della discussione orale della causa, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
Nella causa iscritta al n. 405 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente tra:
(P.IVA: Parte_4
) con sede in alla Via Antica Arischia, 46/E, Complesso P.IVA_1 Pt_1
in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t. Avv. Parte_5
Isidoro Isidori
Rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mastroddi del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata il suo studio in Tagliacozzo, Via della Torretta n. 14, come da procura in atti;
ricorrente
CONTRO
(C.F. , nato a [...], il [...] Parte_2 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Marialba Cucchiella in forza di mandato in atti, nel cui studio in
Sulmona, Via Sallustio n.7/a è elettivamente domiciliato;
resistente
Avente ad oggetto: altri rapporti condominiali
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 12.3.2025
2 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, il ricorrente ha convento in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_2 il Tribunale di Sulmona, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che sta svolgendo la professione di amministratore del Parte_2 condominio dell'immobile: “Scala B dello stabile nr. 1670, sito a Sulmona in Via XXV Aprile al numero civico 10, in modo illegittimo ed abusivo. Con ogni altra conseguenziale pronuncia anche in ordine agli impegni ed alle obbligazioni che il resistente ha assunto in nome e per conto del
. Sempre e comunque con condanna dello stesso alle spese e competenze di lite Parte_6 aumentate del doppio per la mancata ed ingiustificata partecipazione dello stesso alle mediazioni”
A fondamento della domanda azionata ha riferito:
- che tra le numerosissime proprietà di cui è è titolare esclusiva al 100% , v'è Pt_1 Pt_1
l'edificio “Scala B dello stabile nr. 1670, sito a Sulmona in Via XXV Aprile al numero civico
10”, sul quale l' ha il diritto di amministrazione diretta, in via ordinaria e straordinaria, Pt_1 la gestione dei diritti e interessi degli assegnatari definiti “semplici” dal Regolamento interno, formatosi sulla base della Legge Regionale nr. 96/96.;
- che la norma sopra richiamata, tra le altre cose, regola anche l'istituto dell'autogestione, ovverosia la possibilità concessa dal solo proprietario dell'immobile (ATER), il quale autorizza espressamente e per iscritto, gli assegnatari definiti dalla norma “semplici”, di potersi gestire autonomamente attraverso la nomina di un loro Amministratore, a patto che lo stesso risulti essere un assegnatario semplice e che abiti nello stabile da gestire;
- che tale norma e soprattutto il regolamento che regola l'istituto dell'autogestione, prevede a pena di nullità che gli assegnatari in autogestione possano nominare Amministratori di condominio esterni;
- che , Amministratore di Condominio di professione, appartenente Parte_2 all'omonimo “Studio Terracciano srls” sito in Sulmona continua, nonostante le numerose diffide, ad attribuirsi il ruolo di Amministratore della scala B;
ruolo che svolge a titolo oneroso, rimettendo il suo compenso professionale a carico degli assegnatari della scala B;
- che l'attività che sta svolgendo il , palesemente in violazione delle norme, posta Parte_2 in essere in maniera ormai continuativa, stia causando un pregiudizio grave, imminente e irreparabile, nonché irreversibile, tale da compromettere la gestione “sana e corretta” della cosa privata ad uso pubblico e tutto ciò a danno non solo del bene pubblico da tutelare, bensì anche dei numerosi assegnatari, tra i quali vi sono soggetti fragili affetti da varie invalidità.
Da qui le conclusioni rassegnate.
Si è costituito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza, in via preliminare - dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. , legittimato essendo il Parte_2
3 Condominio che ha deliberato la nomina della quale amministratore o, Parte_3 comunque la predetta societa' e non certo la persona fisica che la rappresenta in subordine, - dichiarare la inammissibilita' della domanda per omessa impugnazione della delibera del
17.12.2022 con la quale e' stata nominata la quale amministratore Parte_3 condominiale;
in via ulteriormente subordinata, nel merito - rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con condanna di al pagamento delle Parte_1 spese di giudizio, da liquidarsi in base al DM 55/2014, tenendo conto della fase di mediazione e delle relative spese documentate (all. 8)”.
A supporto delle conclusioni rassegnate ha addotto:
- che la decisione è stata assunta dall'assemblea e quindi eventuali vizi della deliberazione devono essere invocati nei confronti del che avrebbe agito in dispregio delle Parte_6 previsioni del regolamento;
- che la nomina è avvenuta in favore dello studio e non di Parte_3 [...]
persona fisica, sicché, comunque, la legittimazione passiva spetta alla Parte_2 società e non certo al legale rappresentante in proprio;
- che domanda invece è chiaramente rivolta al Sig. in proprio, con Parte_2 la conseguenza che sussiste in capo allo stesso un palese difetto di legittimazione passiva;
- che le delibere con le quali il è stato nominato amministratore di condominio Parte_2 non sono mai state impugnate da che si è limitata ad inoltrare delle lettere Controparte_1 con le quali ha diffidato il (in proprio) al fine, evidentemente, di indurlo a Parte_2 dimettersi dall'incarico;
- che a fronte della mancata impugnazione della delibera quale atto presupposto dell'incarico di amministratore svolto dalla in persona del Sig. Controparte_2 [...]
, la domanda avanzata è quindi inammissibile;
Parte_2
- l'infondatezza della domanda nel merito essendo prevista la possibilità per il condominio di nominare l'amministratore in autogestione proprio dallo stesso art. 31 della L.R. 96/96
Da qui le conclusioni rassegnate.
2. Dal punto di vista processuale è sufficiente riferire che, a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza di comparizione, la causa è stata rinviata per la discussione al 12.3.2025, ove, all'esito delle conclusioni precisate nel verbale che precede e della discussione orale della causa, il giudice ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente sentenza.
3. È fondata l'eccezione di legittimazione passiva avanzata da parte resistente.
Giova, al riguardo, ricordare che, legitimatio ad causam in senso tecnico e proprio, quale condizione dell'azione, deve intendersi come il potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria, e va riconosciuta all'attore od al convenuto per il solo fatto che il primo si affermi, ovvero il secondo è indicato, come titolare del diritto azionato o dell'obbligo ineseguito, a prescindere da
4 ogni questione relativa all'esattezza di tali affermazioni, le quali attengono al merito della domanda
(Cass civ. sez. un. 16 febbraio 2016, n. 2951).
In altri termini, fondandosi la legittimazione ad agire ed a contraddire sull'allegazione fatta nella domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come altrui, ovvero pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur asserendo la di lui estraneità al rapporto sostanziale controverso, mentre sono del tutto irrilevanti, ai fini di tale legittimazione, i riscontri di verità o di fondatezza in ordine al rapporto sostanziale dedotto dall'attore, trattandosi di momenti propri del giudizio di merito.
Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel duplice suo aspetto di legittimazione ad agire ed a contraddire, si risolve, pertanto, nell'accertare se, in base alla prospettazione dell'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla.
Così rettamente intesa la legitimatio ad causam, ben si comprende come, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, il suo difetto sia rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite che sulla relativa questione si sia formato, implicitamente od esplicitamente, il giudicato.
Viceversa, non attiene alla legitimatio ad causam ma al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento od al rigetto della pretesa azionata.
In verità, da questa premessa se ne faceva derivare l'affermazione che la relativa questione rientrasse nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata, con la conseguenza che il difetto di titolarità attiva e passiva del rapporto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni in senso stretto (così, ad es.
Cass., sez. II, 10 maggio 2010, 11284, secondo cui «…nella specie si tratta non già di difetto di legittimazione ad agire, bensì di questione relativa alla fondatezza della domanda e, pertanto, di questione che attiene al merito della lite (in quanto concernente l'accertamento in concreto della effettiva titolarità del rapporto fatto valere in giudizio) e che, al contrario della “legitimatio ad causam”, non è rilevabile d'ufficio essendo collegata al potere dispositivo e all'onere deduttivo e probatorio della parte interessata…»; Cass., sez. III, 20819/2006, a sua volta, aveva chiarito che
«…L'eccezione del convenuto circa l'effettiva titolarità del diritto fatto valere comporta una disamina ed una decisione attinente al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito…»; in termini quasi identici si esprime Cass., sez. III, 15537/2000; nonché Cass. 2008
n. 6132).
3.1. Orbene, calando le suesposte considerazioni nella presente fattispecie, dalla documentazione in atti prodotta dalla stessa , nonché dalla stessa lettera del ricorso introduttivo del giudizio, si Pt_1 ricava che l'incarico di amministratore è stato conferito dal alla società di capitali Parte_6
“Studio Terracciano srls” e non già alla persona fisica . Parte_2
5 Lo stesso ricorrente nel ricorso fa riferimento alla circostanza che , Parte_2 appartenente all'omonimo “Studio Terracciano srls” sito in Sulmona svolge la sua attività di amministratore della scala B. Inoltre, nel verbale dell'assemblea del 21 marzo 2024 è riportato, tra l'altro “All'unanimità i presenti nominano amm.re lo studio terracciano srls in persona del socio
per l'esercizio 01.01.2024-31.1.2024”. Parte_2
Da ciò ne discende che, indipendentemente da chi svolge l'attività materiale, la domanda doveva essere rivolta alla società incaricata dal condominio che, quale società di capitali, ha una soggettività di diritto autonoma e distinta rispetto a quella della persona fisica del . Parte_2
Ne consegue che la legittimazione passiva a resistere in questo tipo di controversie appartiene certamente allo Studio Terracciano srls e non già alla persona fisica.
4. In ragione di quanto innanzi argomentato, non sussistendo i presupposti per la compensazione delle spese, ne consegue la condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, facendosi applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento relativo alle cause di valore non superiori a €. 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta, dovendosi ridurre l'importo del 30% stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona in composizione monocratica, disattesa e respinta ogni diversa istanza eccezione conclusione:
dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_2
Condanna , a rifondere a parte Parte_4 resistente le spese di lite che in € 1.190,70 per compenso professionale, Parte_2 oltre spese generali (15%), Iva e CPA, come per legge.
Così deciso in Sulmona, il 12.3.2025
Il Giudice
Irene Giamminonni
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegata a verbale.
Il Giudice
Irene Giamminonni
6