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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
Dott. Guido Rosa Consigliere est.
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Consigliere
all'esito dell'udienza del 10 Luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2678 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Blasi ed elettivamente Parte_1 dom.to presso lo studio di quest'ultimo in Milano, c.so Venezia n. 24 Appellante E
rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4526/2024 pubblicata il 16.4.2024
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado adiva il giudice del lavoro di Roma ed Pt_1 allegava di aver presentato domanda di aggiornamento nella III fascia delle
1 graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico- valide per il triennio
2021/23; contestava l'erroneità del punteggio assegnato, in ragione della mancata integrale valutazione del servizio militare espletato nel periodo settembre 1983-28 agosto 1985, non in costanza di nomina, sostenendo l'illegittimità del decreto ministeriale n. 50/2021 nell'allegato “A”, nella parte in cui prevedeva che il servizio militare, quando non prestato in costanza di nomina, fosse considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali e quindi valutato soltanto con 0,60 punti. Graduazione ritenuta in contrasto con l'art. 596, comma 3, del
D.Lgs. 297/1994 e con l'art.2050 del D.Lgs 66/00.
Si costituiva il resistendo al ricorso Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Con la sentenza gravata il Tribunale di Roma ha così statuito: “Rigetta la domanda,
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello lo lamentando Pt_1
l'erroneità della gravata sentenza chiedendone la riforma con reiterazione delle conclusioni rassegnate in prime cure.
Si è costituito in giudizio il resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
In buona sostanza l'appellante critica la lettura interpretativa del primo giudice e sostiene che sia infondata la tesi secondo cui il D.M. n. 50/2021 non nega la valorizzazione del servizio militare in quanto tale ma la gradua distinguendo tra situazioni non omogenee, ossia in costanza o non in costanza del rapporto di lavoro;
che ritiene che il comma 7 dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 non specifica se il periodo di servizio militare di leva “valido a tutti gli effetti” si riferisca solo a quello prestato in pendenza di nomina ovvero anche in mancanza di quest'ultima ma che ciò nonostante, l'interpretazione sistematica della previsione normativa dovrebbe portare a concludere che il servizio in parola, per attribuire punteggio utile ai fini in esame, è solo quello svolto in corso di un incarico di docenza o quantomeno dopo l'atto di nomina e non, invece, prima di qualsiasi incarico.
Secondo l'appellante l'art. 2050, comma 2, non sarebbe correttamente interpretato laddove si volesse ritenere che preveda la rilevanza del periodo di leva solo se
2 svolto in costanza di nomina con la conseguenza che, chi sia chiamato in costanza di rapporto di lavoro a prestare servizio militare di leva, abbandonando per l'effetto la posizione lavorativa ricoperta, avrebbero diritto a veder compensato tale pregiudizio mediante il riconoscimento, in sede di accesso ai concorsi pubblici, del periodo di servizio militare come se a tutti gli effetti si trattasse di servizio di ruolo.
La tesi non è fondata.
La Corte non ignora l'esistenza di precedenti pronunce della Sezione Lavoro della
Corte di appello di Roma (cfr. sentenze n. 2855/2024, n. 742/2024, n. 1658/2024 e n. 2600/2024; in senso contrario peraltro sentenza n. 1063/2024) che, richiamando un orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. Sez. Lavoro n. 5679 del
2/3/2020, nn. 15127/2021, 15467/2021, 35380/2021, 34686/2021, 34687/2021, n.
41894/2021 e n. 8526/2024), hanno definito giudizi aventi ad oggetto questioni identiche a quella oggetto di causa disattendendo i profili di doglianza espressi dal appellante. CP_1
Tuttavia, questa Corte ritiene di aderire al più recente indirizzo della Suprema
Corte, che, con sentenza Sez. L. n. 22429 del 08/08/2024, ha ritenuto “legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
La Corte di cassazione, nello specifico, ha chiarito che le precedenti pronunce di legittimità - ivi comprese quelle sopra indicate - “hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass.
2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n.
41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso
3 appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2)”.
Nel caso di specie, peraltro, osserva la Suprema Corte che “il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso”, e, nel merito, osserva in diritto quanto segue: “5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA
e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i
4 corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010
(Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo
5 svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2,
Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il
D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto
2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni
6 non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento
Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010,
Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co.
9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n.
40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica…”.
Dunque, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, condivisi in questa sede, l'appello deve essere respinto.
L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione di diritto oggetto di causa e l'intervento in tempi recentissimi della Suprema Corte perdurando invece la diversa interpretazione del giudice amministrativo (Consiglio di Stato
Sezione VII 3 aprile 2025, n. 2854 ), giustificano la compensazione delle spese di lite.
7
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa integralmente le spese del grado. Ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 10/7/2024
Il Consigliere est.
Dott. Guido Rosa
La Presidente
Dott.ssa Vittoria Di Sario
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
Dott. Guido Rosa Consigliere est.
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Consigliere
all'esito dell'udienza del 10 Luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2678 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Blasi ed elettivamente Parte_1 dom.to presso lo studio di quest'ultimo in Milano, c.so Venezia n. 24 Appellante E
rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4526/2024 pubblicata il 16.4.2024
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado adiva il giudice del lavoro di Roma ed Pt_1 allegava di aver presentato domanda di aggiornamento nella III fascia delle
1 graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico- valide per il triennio
2021/23; contestava l'erroneità del punteggio assegnato, in ragione della mancata integrale valutazione del servizio militare espletato nel periodo settembre 1983-28 agosto 1985, non in costanza di nomina, sostenendo l'illegittimità del decreto ministeriale n. 50/2021 nell'allegato “A”, nella parte in cui prevedeva che il servizio militare, quando non prestato in costanza di nomina, fosse considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali e quindi valutato soltanto con 0,60 punti. Graduazione ritenuta in contrasto con l'art. 596, comma 3, del
D.Lgs. 297/1994 e con l'art.2050 del D.Lgs 66/00.
Si costituiva il resistendo al ricorso Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Con la sentenza gravata il Tribunale di Roma ha così statuito: “Rigetta la domanda,
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello lo lamentando Pt_1
l'erroneità della gravata sentenza chiedendone la riforma con reiterazione delle conclusioni rassegnate in prime cure.
Si è costituito in giudizio il resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
In buona sostanza l'appellante critica la lettura interpretativa del primo giudice e sostiene che sia infondata la tesi secondo cui il D.M. n. 50/2021 non nega la valorizzazione del servizio militare in quanto tale ma la gradua distinguendo tra situazioni non omogenee, ossia in costanza o non in costanza del rapporto di lavoro;
che ritiene che il comma 7 dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 non specifica se il periodo di servizio militare di leva “valido a tutti gli effetti” si riferisca solo a quello prestato in pendenza di nomina ovvero anche in mancanza di quest'ultima ma che ciò nonostante, l'interpretazione sistematica della previsione normativa dovrebbe portare a concludere che il servizio in parola, per attribuire punteggio utile ai fini in esame, è solo quello svolto in corso di un incarico di docenza o quantomeno dopo l'atto di nomina e non, invece, prima di qualsiasi incarico.
Secondo l'appellante l'art. 2050, comma 2, non sarebbe correttamente interpretato laddove si volesse ritenere che preveda la rilevanza del periodo di leva solo se
2 svolto in costanza di nomina con la conseguenza che, chi sia chiamato in costanza di rapporto di lavoro a prestare servizio militare di leva, abbandonando per l'effetto la posizione lavorativa ricoperta, avrebbero diritto a veder compensato tale pregiudizio mediante il riconoscimento, in sede di accesso ai concorsi pubblici, del periodo di servizio militare come se a tutti gli effetti si trattasse di servizio di ruolo.
La tesi non è fondata.
La Corte non ignora l'esistenza di precedenti pronunce della Sezione Lavoro della
Corte di appello di Roma (cfr. sentenze n. 2855/2024, n. 742/2024, n. 1658/2024 e n. 2600/2024; in senso contrario peraltro sentenza n. 1063/2024) che, richiamando un orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. Sez. Lavoro n. 5679 del
2/3/2020, nn. 15127/2021, 15467/2021, 35380/2021, 34686/2021, 34687/2021, n.
41894/2021 e n. 8526/2024), hanno definito giudizi aventi ad oggetto questioni identiche a quella oggetto di causa disattendendo i profili di doglianza espressi dal appellante. CP_1
Tuttavia, questa Corte ritiene di aderire al più recente indirizzo della Suprema
Corte, che, con sentenza Sez. L. n. 22429 del 08/08/2024, ha ritenuto “legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
La Corte di cassazione, nello specifico, ha chiarito che le precedenti pronunce di legittimità - ivi comprese quelle sopra indicate - “hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass.
2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n.
41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso
3 appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2)”.
Nel caso di specie, peraltro, osserva la Suprema Corte che “il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso”, e, nel merito, osserva in diritto quanto segue: “5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA
e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i
4 corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010
(Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo
5 svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2,
Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il
D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto
2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni
6 non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento
Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010,
Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co.
9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n.
40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica…”.
Dunque, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, condivisi in questa sede, l'appello deve essere respinto.
L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione di diritto oggetto di causa e l'intervento in tempi recentissimi della Suprema Corte perdurando invece la diversa interpretazione del giudice amministrativo (Consiglio di Stato
Sezione VII 3 aprile 2025, n. 2854 ), giustificano la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa integralmente le spese del grado. Ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 10/7/2024
Il Consigliere est.
Dott. Guido Rosa
La Presidente
Dott.ssa Vittoria Di Sario
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