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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/08/2025, n. 6901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6901 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 12 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 29818 / 2023
TRA
(con l'Avv. Domenico Marrazzo) Parte_1
RICORRENTE
E
(con l'Avv. Laura Cortelli) CP_1
RESISTENTE
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1 euro 28.328,39, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
CP_ condanna l' al pagamento della parte restante che liquida in euro 3.000,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi;
60 giorni per la motivazione. Roma, 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo regolarmente notificato, il ricorrente – dipendente rivestente qualifica di CP_1 operatore della mobilità e parametro retributivo 138 – segnalava che con sentenza passata in giudicato il
Tribunale di Roma aveva dichiarato illegittimo il suo inquadramento nell'Allegato A al CCNL
Autoferrotranvieri 27.11.2000, invece che nel R.D. 148/31 e nello stesso CCNL Autoferrotranvieri, emettendo un pronuncia che risultava conforme anche alla ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav. n.6297/2022.
Faceva presente che solo nel 2022 l' aveva comunicato al ricorrente la disapplicazione, peraltro solo CP_1 parziale, dell'Allegato A e solo con decorrenza dal primo giorno del mese cui si riferiva detta comunicazione.
Premettendo che l'illegittimo inquadramento nell'Allegato A ha comportato nel corso degli anni un trattamento retributivo inferiore al dovuto pregiudicandolo economicamente, chiedeva al Giudice adito di condannare l' al pagamento in suo favore delle somme indicate in dettaglio nelle conclusioni del CP_1 ricorso.
Si costituiva in giudizio l' contestando la prospettazione avversaria e invocando il rigetto del ricorso. CP_1
Integratosi il contraddittorio, valutate le contrapposte tesi difensive, riscontrata la natura documentale della causa, la stessa è stata decisa.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La vicenda descritta dal ricorrente prende forza da sentenze passate in giudicato del Tribunale di Roma e risultate per giunta conformi ad una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.
con la sua difesa tenta di rimettere in discussione l'assunto derivante dalle pronunce passate in CP_1 giudicato sopra citate.
Il maturato convincimento si fonda sulla linea difensiva assunta dal ricorrente qui totalmente condivisa anche nell'approccio critico al rilievo di controparte.
L' persiste nel ritenere che il trattamento deteriore goduto dal ricorrente trovi la sua ragione non CP_1 nell'applicazione dell'allegato A al CCNL Autoferrotranvieri 27.11.2000 ma nel loro inquadramento nell'area servizi ausiliari della mobilità.
La difesa non considera che la questione era già stata risolta nelle pronunce passate in giudicato. Le stesse hanno stabilito che il lavoratore ricorrente non poteva essere inquadrato nei servizi sussidiari (art. 7 RD 148/31) essendo invece addetto a tutti gli effetti al servizio trasporto e dovendo pertanto considerarsi dei normali dipendenti autoferrotranvieri (regolati cioè dal RD 148/31 e dal CCNL del 27.11.2000 e non dal citato allegato A).
Un'area del predetto contratto collettivo è dedicata ai servizi sussidiari di cui all'art. 7 RD 148/31 – denominata area servizi ausiliari della mobilità – regolamentata dall'Allegato A.
A supporto della coincidenza tra l'ambito delineato dall'Allegato A e l'area dei servizi ausiliari della mobilità sono l'art. 4 del CCNL de quo.
Ulteriore conferma che l' nel replicare al ricorrente abbia ignorato il presupposto certo e incontestato CP_1 che si trae dalle sentenze passate in giudicato si trova in nell'altra argomentazione difensiva non condivisibile per cui la differenza di trattamento dei ricorrenti deriverebbe dalla loro provenienza dall'ex Co ; questione già superata nel corso dei giudizi sopra citati.
Considerata la generica contestazione dei conteggi proveniente da che non è stata in grado di CP_1 inficiarne la linearità e la coerenza e condivisa la linea difensiva assunta dai ricorrente con riferimento alla eccepita prescrizione, la pretesa avanzata dallo stesso per i titoli descritti in ricorso va accolta.
Preme disporre in questa sede la correzione di errorie materiale commesso nella stesura del dispositivo:
- Laddove, nell'epigrafe del dispositivo, è scritto “in favore di ” sia scritto invece “in Persona_1 favore di ”; Parte_1
CP_
- Laddove nel dispositivo, con riferimento alle spese di lite, sono scritte le parole “condanna l' al pagamento della parte restante” siano scritte invece le seguenti “condanna l' al pagamento CP_1 delle spese di lite” .
Si riporta con la presente sentenza la formulazione del dispositivo corretta.
Il ricorso va accolto e le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 13 agosto 2025
IlGiudice
Dott.ssaPaolaLucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 12 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 29818 / 2023
TRA
(con l'Avv. Domenico Marrazzo) Parte_1
RICORRENTE
E
(con l'Avv. Laura Cortelli) CP_1
RESISTENTE
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1 euro 28.328,39, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
CP_ condanna l' al pagamento della parte restante che liquida in euro 3.000,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi;
60 giorni per la motivazione. Roma, 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo regolarmente notificato, il ricorrente – dipendente rivestente qualifica di CP_1 operatore della mobilità e parametro retributivo 138 – segnalava che con sentenza passata in giudicato il
Tribunale di Roma aveva dichiarato illegittimo il suo inquadramento nell'Allegato A al CCNL
Autoferrotranvieri 27.11.2000, invece che nel R.D. 148/31 e nello stesso CCNL Autoferrotranvieri, emettendo un pronuncia che risultava conforme anche alla ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav. n.6297/2022.
Faceva presente che solo nel 2022 l' aveva comunicato al ricorrente la disapplicazione, peraltro solo CP_1 parziale, dell'Allegato A e solo con decorrenza dal primo giorno del mese cui si riferiva detta comunicazione.
Premettendo che l'illegittimo inquadramento nell'Allegato A ha comportato nel corso degli anni un trattamento retributivo inferiore al dovuto pregiudicandolo economicamente, chiedeva al Giudice adito di condannare l' al pagamento in suo favore delle somme indicate in dettaglio nelle conclusioni del CP_1 ricorso.
Si costituiva in giudizio l' contestando la prospettazione avversaria e invocando il rigetto del ricorso. CP_1
Integratosi il contraddittorio, valutate le contrapposte tesi difensive, riscontrata la natura documentale della causa, la stessa è stata decisa.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La vicenda descritta dal ricorrente prende forza da sentenze passate in giudicato del Tribunale di Roma e risultate per giunta conformi ad una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.
con la sua difesa tenta di rimettere in discussione l'assunto derivante dalle pronunce passate in CP_1 giudicato sopra citate.
Il maturato convincimento si fonda sulla linea difensiva assunta dal ricorrente qui totalmente condivisa anche nell'approccio critico al rilievo di controparte.
L' persiste nel ritenere che il trattamento deteriore goduto dal ricorrente trovi la sua ragione non CP_1 nell'applicazione dell'allegato A al CCNL Autoferrotranvieri 27.11.2000 ma nel loro inquadramento nell'area servizi ausiliari della mobilità.
La difesa non considera che la questione era già stata risolta nelle pronunce passate in giudicato. Le stesse hanno stabilito che il lavoratore ricorrente non poteva essere inquadrato nei servizi sussidiari (art. 7 RD 148/31) essendo invece addetto a tutti gli effetti al servizio trasporto e dovendo pertanto considerarsi dei normali dipendenti autoferrotranvieri (regolati cioè dal RD 148/31 e dal CCNL del 27.11.2000 e non dal citato allegato A).
Un'area del predetto contratto collettivo è dedicata ai servizi sussidiari di cui all'art. 7 RD 148/31 – denominata area servizi ausiliari della mobilità – regolamentata dall'Allegato A.
A supporto della coincidenza tra l'ambito delineato dall'Allegato A e l'area dei servizi ausiliari della mobilità sono l'art. 4 del CCNL de quo.
Ulteriore conferma che l' nel replicare al ricorrente abbia ignorato il presupposto certo e incontestato CP_1 che si trae dalle sentenze passate in giudicato si trova in nell'altra argomentazione difensiva non condivisibile per cui la differenza di trattamento dei ricorrenti deriverebbe dalla loro provenienza dall'ex Co ; questione già superata nel corso dei giudizi sopra citati.
Considerata la generica contestazione dei conteggi proveniente da che non è stata in grado di CP_1 inficiarne la linearità e la coerenza e condivisa la linea difensiva assunta dai ricorrente con riferimento alla eccepita prescrizione, la pretesa avanzata dallo stesso per i titoli descritti in ricorso va accolta.
Preme disporre in questa sede la correzione di errorie materiale commesso nella stesura del dispositivo:
- Laddove, nell'epigrafe del dispositivo, è scritto “in favore di ” sia scritto invece “in Persona_1 favore di ”; Parte_1
CP_
- Laddove nel dispositivo, con riferimento alle spese di lite, sono scritte le parole “condanna l' al pagamento della parte restante” siano scritte invece le seguenti “condanna l' al pagamento CP_1 delle spese di lite” .
Si riporta con la presente sentenza la formulazione del dispositivo corretta.
Il ricorso va accolto e le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 13 agosto 2025
IlGiudice
Dott.ssaPaolaLucarelli